CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 20 dicembre 2017 ( 1 )
Causa C‑571/17 PPU
Openbaar Ministerie
contro
Samet Ardic
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]
«Rinvio pregiudiziale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4 bis della decisione quadro – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Portata – Persona condannata definitivamente a una pena privativa della libertà al termine di un processo svoltosi in presenza dell’interessato – Sospensione condizionale dell’esecuzione di una pena privativa della libertà parzialmente scontata – Inosservanza delle condizioni previste – Procedimento successivo che ha dato luogo alla revoca della sospensione dell’esecuzione della pena – Procedimento svoltosi in assenza dell’interessato»
I. Introduzione
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1. |
Il sig. Samet Ardic, cittadino tedesco, è destinatario di un mandato d’arresto europeo (MAE) emesso da un’autorità giudiziaria tedesca. Detta autorità chiede la consegna del sig. Ardic, attualmente detenuto nei Paesi Bassi, ai fini dell’esecuzione della parte residua della pena prevista da due sentenze, ciascuna delle quali ha inflitto una pena privativa della libertà. Dopo aver scontato una parte di tali pene, il sig. Ardic ha beneficiato di una sospensione della loro esecuzione. La sospensione di cui trattasi è stata successivamente revocata con la motivazione che il sig. Ardic non aveva rispettato le condizioni della propria rimessa in libertà condizionale. |
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2. |
Sebbene il sig. Ardic sia comparso personalmente al processo terminato con le due sentenze definitive che lo hanno condannato a due pene privative della libertà, egli non è comparso personalmente al procedimento che ha portato alle decisioni di revoca della sospensione dell’esecuzione della parte residua di dette pene. |
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3. |
La presente causa verte sull’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ). Il giudice del rinvio si chiede se la nozione di «processo terminato con la decisione» in essa contenuta riguardi un procedimento terminato con le decisioni di revoca della sospensione dell’esecuzione della parte residua delle pene privative della libertà. |
II. Contesto normativo
A. La CEDU
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4. |
L’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 3 ) (in prosieguo: la «CEDU») prevede quanto segue: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (…)». |
B. Diritto dell’Unione
1. La Carta
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5. |
Ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (…)». |
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6. |
A termini dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, «[i]l rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». |
2. Decisione quadro
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7. |
L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro dispone che «[g]li Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro». |
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8. |
L’articolo 1, paragrafo 3, prevede che «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro». |
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9. |
L’articolo 4 bis della decisione quadro è stato introdotto dalla decisione quadro 2009/299/GAI ( 4 ) al fine di specificare i motivi facoltativi di rifiuto di esecuzione di un MAE quando l’interessato non sia comparso personalmente al suo processo: «1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
(…)». |
III. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale
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10. |
Il 13 giugno 2017, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) è stato adito dall’officier van justitie bij de rechtbank (pubblico ministero presso il tribunale, Paesi Bassi) con una domanda riguardante il trattamento di un MAE emesso il 9 maggio 2017 dalla Staatsanwaltschaft Stuttgart (Procura di Stoccarda, Germania). |
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11. |
Tale MAE è volto all’arresto e alla consegna del sig. Ardic, cittadino tedesco, ai fini dell’esecuzione in Germania di due pene privative della libertà. Due sentenze definitive riguardanti nove reati costituiscono il fondamento di detto MAE. In primo luogo, la sentenza del 4 marzo 2009 dell’Amtsgericht Böblingen (Tribunale circoscrizionale di Böblingen, Germania) ha condannato il sig. Ardic ad una pena privativa della libertà di un anno e otto mesi. In secondo luogo, la sentenza del 10 novembre 2010 dell’Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt (Tribunale circoscrizionale di Stuttgart-Bad Cannstatt, Germania) ha condannato il sig. Ardic ad una pena privativa della libertà di un anno e otto mesi. |
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12. |
La sezione d) del MAE di cui trattasi conferma che il sig. Ardic è comparso personalmente al processo terminato con tali due sentenze. |
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13. |
Con due decisioni (rispettivamente del 4 gennaio 2010 e del 31 maggio 2011), i giudici che hanno pronunciato le sentenze menzionate al paragrafo 11 delle presenti conclusioni hanno sospeso l’esecuzione della parte residua delle pene previste nelle sentenze in parola ( 5 ). |
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14. |
Tali sospensioni sono state revocate con due decisioni dell’Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt (Tribunale circoscrizionale di Stuttgart-Bad Cannstatt), emesse, rispettivamente, il 18 e il 4 aprile 2013 (in prosieguo: le «decisioni di revoca»). L’esecuzione della parte residua delle pene privative della libertà è stata disposta sulla base del rilievo che l’interessato non aveva rispettato le condizioni della propria liberazione condizionale e si era sottratto, nonostante gli avvertimenti, al controllo e alla guida del funzionario incaricato della sua sorveglianza nonché al controllo del tribunale. Le suddette decisioni di revoca sono definitive. Pertanto, il sig. Ardic deve ancora scontare 338 giorni della pena privativa della libertà inflitta nella causa decisa il 4 marzo 2009 dall’Amtsgericht Böblingen (Tribunale circoscrizionale di Böblingen) e 340 giorni di quella inflitta nella causa decisa il 10 novembre 2010 dall’Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt (Tribunale circoscrizionale di Stuttgart-Bad Cannstatt). |
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15. |
Il giudice del rinvio deduce dal MAE di cui trattasi che il sig. Ardic non è comparso personalmente al procedimento terminato con le decisioni di revoca, circostanza che il sig. Ardic ha confermato. Quest’ultimo ha inoltre dichiarato che, se fosse stato a conoscenza della data e del luogo di detto procedimento, sarebbe comparso al fine di convincere il giudice competente a non disporre la revoca. |
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16. |
La sezione f) del MAE (informazioni facoltative riguardanti le «altre circostanze pertinenti») indica che le decisioni di revoca sono state notificate mediante notifica pubblica alla persona ricercata, alla quale dovrà quindi essere concesso il diritto di essere ascoltata a posteriori riguardo a tali decisioni, senza che ciò incida direttamente sulla loro esecutività. |
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17. |
Secondo il giudice del rinvio, il diritto tedesco impone al giudice di revocare la decisione sulla sospensione condizionale dell’esecuzione della parte residua delle pene qualora il condannato continui a sottrarsi al controllo e alla guida del funzionario incaricato della sorveglianza e/o a non rispettare le condizioni di tale sospensione. Per contro, il giudice tedesco deve astenersi dal disporre una tale revoca qualora sia sufficiente stabilire ulteriori condizioni o prescrizioni, oppure prorogare il periodo di messa alla prova. Dalle decisioni di revoca risulta che l’Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt (Tribunale circoscrizionale di Stuttgart-Bad Cannstatt) ha constatato che non era sufficiente stabilire ulteriori condizioni o prorogare il periodo di prova e che la revoca rispettava il principio di proporzionalità. Il giudice del rinvio rileva che, nel decidere sulla revoca, il giudice tedesco dispone di un margine di discrezionalità che gli consente di prendere in considerazione la situazione o la personalità dell’interessato. |
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18. |
Alla luce della sentenza emessa nella causa Zdziaszek, il giudice del rinvio osserva che la Corte ha operato una distinzione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro, tra le misure che modificano il quantum della pena inflitta e quelle relative alle modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà ( 6 ). Il giudice del rinvio constata che le decisioni di revoca di cui trattasi nel procedimento principale non modificano il quantum della pena. Tuttavia, ciò non significherebbe necessariamente che l’articolo 4 bis della decisione quadro non si applichi alle decisioni di revoca, tenuto conto del livello di protezione più elevato garantito dalla Carta. Infatti, il giudice del rinvio rileva che è possibile che una decisione di revoca abbia la stessa importanza, per l’interessato, di una sentenza che pronunci una pena cumulativa (in discussione nella causa Zdziaszek) qualora il giudice disponga di un margine di discrezionalità. |
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19. |
In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Qualora la persona ricercata sia stata definitivamente dichiarata colpevole in un procedimento svolto in sua presenza e sia condannata ad una pena privativa della libertà la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente, se il procedimento successivo, in cui il giudice, senza la presenza della persona ricercata, disponga la revoca di detta sospensione a causa dell’inosservanza delle condizioni e della sottrazione al controllo e alla guida di un funzionario incaricato della sorveglianza (reclasseringsambtenaar), configuri un “processo terminato con la decisione”, ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro [2002/584]». |
IV. Sul procedimento d’urgenza dinanzi alla Corte
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20. |
Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, esso ha affermato che la questione pregiudiziale sollevata verte sull’interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nel titolo V della parte terza del trattato FUE. Ha osservato, inoltre, che l’interessato si trovava in stato di detenzione nei Paesi Bassi, in attesa della decisione sulla sua consegna. La rapida risposta della Corte avrebbe un effetto diretto e determinante sulla durata della detenzione dell’interessato. |
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21. |
La Quinta Sezione della Corte ha deciso, il 12 ottobre 2017, di accogliere tale domanda. |
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22. |
Hanno presentato osservazioni scritte l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi), il sig. Ardic, i governi tedesco e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea. I soggetti menzionati, nonché il governo irlandese, hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 22 novembre 2017. |
V. Valutazione
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23. |
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, frase introduttiva, della decisione quadro, comprenda il procedimento conclusosi con la decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione della parte residua di una pena privativa della libertà definitivamente pronunciata. La presente causa riguarda pertanto l’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro. |
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24. |
Nell’esposizione delle presenti conclusioni procederò nel modo seguente: dopo alcune considerazioni preliminari sul contesto normativo processuale tedesco pertinente, nonché sulla giurisprudenza della Corte EDU (A), proporrò anzitutto un’interpretazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro (B). In seguito, esaminerò la questione specifica della revoca della decisione di sospensione dell’esecuzione della parte residua di una pena privativa della libertà nell’ambito dell’articolo 4 bis della decisione quadro (C). Infine, formulerò brevemente qualche osservazione relativa ai diritti fondamentali nel sistema della decisione quadro (D). |
A. Chiarimenti preliminari
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25. |
La questione pregiudiziale sollevata nella presente causa è strettamente connessa alle questioni trattate dalla Corte nelle cause Tupikas (C‑270/17 PPU) e Zdziaszek (C‑271/17 PPU). Nella prima di tali cause, la Corte ha precisato in particolare che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, la nozione di «processo terminato con la decisione» dev’essere intesa, nel caso in cui il procedimento abbia comportato più gradi di giudizio, nel senso che riguarda il procedimento d’appello, a condizione che la decisione emessa a conclusione di tale procedimento abbia statuito in modo definitivo sulla colpevolezza dell’interessato nonché sulla sua pena ( 7 ). Nella causa Zdziaszek, la Corte ha statuito che la nozione di «processo terminato con la decisione» riguarda anche procedimenti successivi (come quelli che si concludono con una sentenza che dispone una pena cumulativa) in esito ai quali interviene una decisione che modifica definitivamente l’entità delle pene inizialmente inflitte, nei limiti in cui l’autorità che ha adottato tale decisione benefici di un certo potere discrezionale ( 8 ). |
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26. |
In quest’ultima sentenza, la Corte ha inoltre precisato, facendo riferimento alla sentenza della Corte EDU nella causa Boulois ( 9 ), che «[o]ccorre (…) distinguere le misure [che modificano il quantum della pena o delle pene inflitte] da quelle relative alle modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà. Dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta peraltro che l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non si applica a questioni relative alle modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà, segnatamente a quelle riguardanti la rimessa in libertà provvisoria ( 10 )». |
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27. |
In tale contesto, la questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio nella presente causa è legata alla distinzione tra, da una parte, le decisioni che statuiscono sulla colpevolezza e sulla pena e, dall’altra, le decisioni vertenti su «modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà». Secondo la sentenza Zdziaszek, queste ultime esulerebbero dall’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 11 ), il che potrebbe essere di conseguenza interpretato nel senso di escludere tali «modalità di esecuzione» dal campo di applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro. |
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28. |
Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio nella presente causa, sono necessari due chiarimenti preliminari. In primo luogo, occorre chiarire quale sia, nel diritto tedesco, la natura esatta del procedimento che porta alla decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione della parte residua di una pena privativa della libertà (1). In secondo luogo, appare inoltre necessario esaminare la nozione di «modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà» nella giurisprudenza della Corte EDU (2). |
1. Sul procedimento di revoca della sospensione dell’esecuzione della parte residua di una pena privativa della libertà nel diritto tedesco
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29. |
Il governo tedesco è stato invitato dalla Corte a precisare il regime tedesco che disciplina il procedimento di revoca della sospensione dell’esecuzione della parte residua di una pena privativa della libertà. Tale governo ha fornito le spiegazioni seguenti. |
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30. |
In primo luogo, l’articolo 57 dello Strafgesetzbuch (codice penale; in prosieguo: lo «StGB») consente di sospendere con messa alla prova la parte residua di una pena privativa della libertà parzialmente scontata ( 12 ). Qualora siano stati scontati i due terzi della pena inflitta - con un minimo di due mesi -, il tribunale sospende l’esecuzione della parte residua della pena privativa della libertà, con il consenso del condannato e dopo aver determinato se gli interessi della pubblica sicurezza possano giustificarlo ( 13 ). Qualora sia stata scontata la metà di una pena privativa della libertà - comunque con un minimo di sei mesi -, il tribunale può sospendere l’esecuzione della parte residua con messa alla prova a condizioni più rigorose ( 14 ). |
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31. |
Il tribunale competente revoca la sospensione qualora il condannato violi in modo flagrante o durevole prescrizioni o condizioni, oppure continui a sottrarsi al controllo e alla guida del funzionario incaricato della sorveglianza, facendo così temere una recidiva ( 15 ). Per contro, il tribunale non revoca la sospensione qualora sia sufficiente imporre ulteriori condizioni o prescrizioni, in particolare il fatto di sottoporre il condannato al controllo di un funzionario incaricato della sorveglianza o di prorogare il periodo di prova o di controllo ( 16 ). Qualora tali condizioni non siano rispettate, il tribunale deve obbligatoriamente revocare la sospensione dell’esecuzione della parte residua della pena. |
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32. |
In secondo luogo, le decisioni successive relative alla sospensione dell’esecuzione della parte residua di una pena privativa della libertà con messa alla prova sono disciplinate dall’articolo 453 dello Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: lo «StPO»). Qualora sia presa in considerazione una revoca della sospensione, il tribunale concede al condannato l’opportunità di essere ascoltato ( 17 ). Una volta adottata la decisione di revoca, quest’ultima può essere impugnata dal condannato con ricorso immediato, che deve essere proposto entro una settimana dalla comunicazione dell’ordinanza di revoca al condannato ( 18 ). Qualora il luogo di residenza del condannato non sia conosciuto e la notifica non possa avvenire nelle forme prescritte, è consentito notificare pubblicamente l’ordinanza mediante affissione nella bacheca del tribunale. La notifica si considera perfezionata dopo un mese dall’affissione. Il predetto termine di una settimana per proporre il ricorso immediato inizia a decorrere da tale momento. Alla scadenza del medesimo, l’ordinanza di revoca acquista la forza di giudicato ( 19 ). |
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33. |
All’udienza, il governo tedesco ha spiegato che l’opportunità di essere ascoltata deve obbligatoriamente essere concessa al condannato anche qualora quest’ultimo venga effettivamente a conoscenza della decisione di revoca notificata pubblicamente soltanto dopo il decorso del termine di una settimana. Dalla giurisprudenza nazionale relativa all’articolo 33a dello StPO risulta che, in una situazione del genere, il condannato deve essere ascoltato al fine di avere l’opportunità di far valere le proprie obiezioni alla revoca e di presentare nuovi elementi di fatto. A seguito di tale audizione, il procedimento può essere riportato, d’ufficio o su richiesta, nello stato in cui si trovava prima dell’adozione della decisione di revoca in parola. |
2. Sulle «modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà» nella giurisprudenza della Corte EDU
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34. |
Come ha rilevato la Corte nella sentenza Zdziaszek ( 20 ), dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge che le garanzie dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU si applicano non soltanto alla dichiarazione di colpevolezza, ma anche alla determinazione della pena ( 21 ). |
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35. |
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, le questioni relative alle modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 22 ). Più specificamente, la Corte EDU ha statuito che il risvolto penale dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non è applicabile al contenzioso penitenziario, in quanto il contenzioso penitenziario non riguarda in linea di principio la fondatezza di una «accusa in materia penale» ( 23 ). |
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36. |
In tal senso, la Corte EDU e la precedente Commissione EDU hanno considerato che la protezione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non si applica a procedimenti quali la concessione di un permesso ad una persona detenuta ( 24 ), l’amnistia ( 25 ), la concessione della libertà condizionale ( 26 ), la messa in libertà provvisoria nell’ambito di una detenzione preventiva ( 27 ), o il trasferimento di persone condannate ( 28 ). Lo stesso vale per i procedimenti di revoca della sospensione di una pena, almeno secondo la giurisprudenza della vecchia Commissione EDU ( 29 ). |
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37. |
Come osserva il giudice del rinvio, tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte EDU relativa alla nozione di «pena» ai sensi dell’articolo 7 della CEDU ( 30 ). |
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38. |
Tuttavia, la Corte EDU ha del pari riconosciuto, segnatamente nell’ambito dell’articolo 7 della CEDU, che la distinzione tra una «pena» e una misura relativa all’«esecuzione» di una pena non è sempre netta nella pratica ( 31 ). La Corte EDU ha altresì ammesso l’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU a misure strettamente legate al procedimento penale e alla determinazione definitiva della pena ( 32 ). |
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39. |
Inoltre, permangono dubbi sul punto se alcune misure legate all’esecuzione delle pene possano essere coperte, a determinate condizioni, dal risvolto civile dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 33 ). Benché, infatti, nella causa Boulois, la Grande Sezione della Corte EDU non abbia ritenuto applicabile l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nella sua parte civile, tale risposta è legata al fatto che il «permesso penale» non costituiva un diritto, giacché la determinazione di ciò che costituisce un «diritto» è fortemente legata alla sua configurazione nell’ordinamento giuridico nazionale ( 34 ). |
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40. |
Infine, le garanzie inerenti al più specifico diritto dell’accusato di comparire al proprio processo non figurano espressamente all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Esse sono state inizialmente elaborate dalla Corte EDU nel contesto specifico del risvolto penale di tale disposizione ( 35 ) prima di essere recentemente estese al risvolto civile ( 36 ). |
B. L’interpretazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro
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41. |
Per quanto riguarda il punto se il procedimento che cnduce alla decisione di revoca rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro e se una tale decisione sia assimilabile ad una modalità di esecuzione di una pena, i soggetti interessati adottano interpretazioni divergenti. |
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42. |
Il sig. Ardic sostiene che l’articolo 4 bis riguarderebbe un procedimento di revoca come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Egli adduce, anzitutto, l’argomento secondo cui l’articolo 6 della CEDU è applicabile alle decisioni di revoca. Per quanto concerne il «risvolto penale» dell’articolo 6 della CEDU, il sig. Ardic sostiene che i procedimenti di revoca possono portare ad una modifica della pena nell’ambito di un procedimento di tal genere, e che il giudice della revoca dispone di un margine di discrezionalità nell’adottare la propria decisione. Inoltre, potrebbe applicarsi anche l’articolo 6 della CEDU nel suo risvolto civile, in quanto il procedimento di revoca mette in gioco il«diritto alla libertà». In ogni caso, anche se si dovesse ammettere che l’articolo 6 della CEDU non si applichi al procedimento di revoca, gli articoli 47 e 48 della Carta garantirebbero una protezione più estesa. In particolare, l’articolo 47 della Carta avrebbe una portata più ampia, in grado di ricomprendere un procedimento di revoca come quello di cui trattasi nel procedimento principale. È alla luce di tali disposizioni che l’articolo 4 bis della decisione quadro dovrebbe essere interpretato. |
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43. |
Il governo irlandese sostiene che, in circostanze in cui la revoca non è automatica e il giudice dispone di un certo potere discrezionale, una persona dev’essere considerata ancora soggetta ad un procedimento penale all’udienza vertente sulla revoca della sospensione dell’esecuzione della parte residua della pena. In siffatte circostanze, si tratterebbe di un procedimento che conduce ad una decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna (per riprendere la terminologia utilizzata dalla Corte al punto 74 della sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628). Citando il punto 91 della sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629), il governo irlandese considera che si tratterebbe di una decisione che determina il quantum della pena. Le considerazioni espresse dalla Corte al punto 84 di detta sentenza Tupikas dovrebbero pertanto essere applicate per analogia in circostanze del genere, poiché l’udienza sulla revoca della sospensione potrebbe portare ad una privazione della libertà. Alla luce delle potenziali conseguenze per l’individuo, un siffatto procedimento riguarderebbe la fondatezza di un’accusa in materia penale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. In ogni caso, un livello di protezione più elevato potrebbe essere garantito ai sensi dell’articolo 47 della Carta, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, di quest’ultima. |
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44. |
Per contro, il pubblico ministero dei Paesi Bassi nonché i governi dei Paesi Bassi e tedesco e la Commissione condividono in sostanza la posizione secondo cui le decisioni di revoca di cui al procedimento principale non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro. In primo luogo, ciò risulterebbe segnatamente dal punto 85 della sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629). Secondo tali soggetti interessati, l’esame pertinente ai fini dell’articolo 4 bis riguarderebbe unicamente le questioni relative alla colpevolezza e alla pena. Occorrerebbe pertanto distinguere la determinazione della colpevolezza/pena dai procedimenti successivi che riguardano le modalità di esecuzione della pena inflitta. Poiché le decisioni di revoca costituiscono modalità di esecuzione, esse non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro. In secondo luogo, la pena è certa e definitiva nel caso di specie, a differenza della situazione nella causa Zdziaszek, nella quale il quantum della pena non era stabilito. Le decisioni successive riguardanti la revoca della sospensione non avrebbero modificato sotto alcun aspetto le due condanne definitive a due pene privative della libertà della durata di un anno e otto mesi. Le decisioni di revoca indicherebbero ciò che dev’essere eseguito: il residuo delle pene inflitte inizialmente. In terzo luogo, il potere discrezionale del giudice si eserciterebbe soltanto nel contesto della fissazione della pena. Il fatto che, nel procedimento di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice disponga di un margine di discrezionalità per revocare la sospensione non inciderebbe sul quantum della pena. |
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45. |
Gli argomenti appena esposti dimostrano che la questione dell’ambito di applicazione delle garanzie dell’articolo 6 della CEDU e la delimitazione di ciò che costituisce una modalità di esecuzione delle pene sollevano problemi complessi. È pur vero che, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, la nozione di «modalità di esecuzione» e le sue implicazioni per quanto riguarda l’applicabilità dei risvolti penale e civile dell’articolo 6 della CEDU non sono del tutto chiare, in particolare per quanto concerne le decisioni di revoca di cui al procedimento principale, quali previste dal diritto tedesco. |
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46. |
Tuttavia, a mio avviso, una simile discussione riveste un’importanza limitata ai fini della presente causa. L’individuazione di ciò che costituisce una modalità di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 della CEDU non è determinante per rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, giacché quest’ultima mira specificamente ad interpretare l’articolo 4 bis della decisione quadro. Di conseguenza, ciò che importa al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio è interpretare l’articolo 4 bis della decisione quadro. A tale scopo, occorre riesaminare il testo e l’impianto sistematico (1), la genesi (2) e la finalità della disposizione in parola (3). |
1. Sul testo e l’impianto sistematico
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47. |
La nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta nel testo dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione ( 37 ). Tuttavia, la formulazione di tale disposizione non consente, di per sé sola, di precisare il contenuto specifico della nozione di «processo terminato con la decisione». Lo stesso vale per la nozione ripresa nel titolo dell’articolo 4 bis della decisione quadro, che si limita a fare riferimento alle «[d]ecisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente» ( 38 ). |
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48. |
Ciò premesso, è necessario ricorrere al testo e all’impianto sistematico e dell’articolo 4 bis nel suo complesso nonché ad altre disposizioni della decisione quadro. |
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49. |
In primo luogo, l’articolo 4 bis si applica ai mandati d’arresto europei volti all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. È quindi evidente che tale disposizione viene in considerazione soltanto in presenza di una decisione di condanna ( 39 ). Sussiste pertanto una relazione esplicita tra il campo di applicazione di tale disposizione e la decisione che dev’essere eseguita. |
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50. |
A tale riguardo, diverse disposizioni della decisione quadro chiariscono la nozione di «decisione» con la quale deve terminare il processo, ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro. Così, l’articolo 8, paragrafo 1, lettere c) e f), della decisione quadro fa riferimento alla «sentenza esecutiva» o a «qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», nonché alla «pena inflitta» nella «sentenza definitiva», a titolo delle informazioni che devono figurare nel MAE. Parimenti, il punto b.2 dell’allegato della decisione quadro menziona la «sentenza esecutiva». Tali elementi evidenziano il fatto che l’articolo 4 bis riguarda esplicitamente il processo che dà luogo alla decisione di condanna che, secondo la Corte, deve essere peraltro definitiva ( 40 ). |
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51. |
In secondo luogo, le varie fattispecie menzionate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro quali eccezioni alla facoltà di rifiutare l’esecuzione del MAE dimostrano che il processo in questione è quello che dà luogo ad una decisione sulla colpevolezza e/o sulla pena, vale a dire ad una decisione contenente gli elementi costitutivi di una condanna penale. |
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52. |
Più in particolare, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro fa riferimento alla difesa effettiva in giudizio da parte di un difensore. L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro si riferisce alla situazione in cui, dopo essere stato informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello che consente di riesaminare il merito della causa, l’interessato non si oppone alla decisione o non richiede un nuovo processo. L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro si riferisce alla situazione in cui la persona riceverà personalmente la notifica della decisione dopo la consegna e sarà informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello che consentirà di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e potrà condurre alla riforma della decisione originaria. |
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53. |
Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 4 bis, la decisione a cui il processo deve condurre è la «decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo» ( 41 ). La Corte ha rammentato, in tale contesto, che il termine «condanna» implica la dichiarazione di colpevolezza nonché l’irrogazione di una pena o di un’altra misura privative della libertà ( 42 ). |
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54. |
Nella causa Zdziaszek, la Corte ha precisato che la nozione di «processo terminato con la decisione» include anche un procedimento successivo conclusosi con una sentenza che dispone una pena cumulativa. In tale ipotesi, l’elemento determinante è costituito proprio dal fatto che un procedimento del genere dia luogo ad una decisione che modifica l’entità della pena inizialmente inflitta, in quanto l’autore di detta decisione ha beneficiato, a tale riguardo, di un certo potere discrezionale ( 43 ). Pertanto, la nozione di «processo terminato con la decisione», interpretata nel contesto specifico dell’articolo 4 bis della decisione quadro, è incentrato nevralgicamente sulla fase procedurale che riguarda l’esame del merito della causa, determinante per la condanna della persona interessata ( 44 ). |
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55. |
Gli elementi analizzati qui sopra consentono di concludere che la nozione di «processo terminato con la decisione» non include i procedimenti successivi al processo che ha portato ad una decisione definitiva sulla condanna, qualora tali procedimenti non incidano sulla determinazione della colpevolezza e dell’entità della pena. |
2. Sulla genesi dell’articolo 4 bis
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56. |
La genesi della decisione quadro 2009/299 conferma che l’articolo 4 bis della decisione quadro riguarda soltanto il diritto specifico comparire al processo penale, inteso come il procedimento che determina in modo definitivo la condanna (colpevolezza e pena). |
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57. |
In primo luogo, la decisione quadro 2009/299, che ha introdotto l’articolo 4 bis, stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l’esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse «in seguito a un procedimento al quale l’interessato non era presente» ( 45 ). Tale strumento risponde all’esigenza di rafforzare il diritto degli imputati a un processo equo garantito dalla CEDU, che include specificamente «il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo» ( 46 ). La decisione quadro 2009/299 e, più in particolare, l’articolo 4 bis riguardano quindi specificamente uno degli elementi compresi nel diritto a un processo equo previsto dall’articolo 6 della CEDU, come deriva dall’oggetto e dallo scopo dell’insieme di tale disposizione: il diritto dell’imputato a comparire personalmente al suo processo, quale interpretato dalla Corte EDU ( 47 ). Le fattispecie previste dall’articolo 4 bis riprendono tale giurisprudenza ( 48 ). |
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58. |
Pertanto, l’articolo 4 bis della decisione quadro, in quanto motivo facoltativo di non esecuzione di un MAE diretto, a sua volta, all’esecuzione di una sentenza esecutiva, copre specificamente, tenuto conto dell’obiettivo e del contenuto della decisione quadro 2009/299, le garanzie connesse al diritto specifico dell’interessato a comparire al suo processo penale. L’articolo 4 bis non ha infatti per oggetto l’incorporazione di tutte le garanzie processuali derivanti dall’articolo 6 della CEDU (né, per analogia, di quelle potenzialmente più ampie risultanti dagli articoli 47 e 48 della Carta), quali elementi idonei a giustificare il rifiuto di esecuzione del MAE. L’articolo 4 bis riguarda esclusivamente le garanzie relative al diritto di comparire al processo penale. |
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59. |
In secondo luogo, il fatto che l’articolo 4 bis della decisione quadro abbia quale unico oggetto il procedimento giudiziario che statuisce sul merito della condanna penale è confermato dai lavori preparatori. Infatti, la formulazione originaria di tale disposizione, quale risulta dall’iniziativa degli Stati membri che ha portato all’adozione della decisione quadro 2009/299, faceva riferimento all’ampio termine «procedimento», a cui alla fine è stato preferito il termine, più preciso, «processo» ( 49 ). |
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60. |
Pertanto, il fatto che l’interessato non sia stato ascoltato nell’ambito di un procedimento successivo al processo, quale un procedimento di revoca di una decisione di sospensione condizionale dell’esecuzione di una pena, non rende la sentenza esecutiva pronunciata in occasione del processo penale una sentenza emessa in absentia o contumaciale, ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro. |
3. Interpretazione teleologica
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61. |
Per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, l’articolo 4 bis della decisione quadro dev’essere interpretato alla luce dei suoi obiettivi generali nonché di quelli della decisione quadro 2009/299. |
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62. |
L’obiettivo delle modifiche introdotte dalla decisione quadro 2009/299 era duplice. Si trattava di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ( 50 ). |
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63. |
Per quanto concerne la facilitazione della cooperazione giudiziaria, dal considerando 3 della decisione quadro 2009/299 emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso porre fine alla situazione prevista dall’articolo 5 della versione iniziale della decisione quadro, secondo il quale spettava all’autorità dell’esecuzione valutare se le assicurazioni fornite riguardo alla possibilità di chiedere una riapertura del processo fossero sufficienti ( 51 ). |
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64. |
L’equilibrio tra tale obiettivo e quello del rafforzamento dei diritti processuali delle persone è garantito, in particolare, dall’applicazione dei requisiti di cui all’articolo 4 bis riguardo ai soli elementi che appartengono al cuore del processo penale in quanto tale, vale a dire la colpevolezza e la pena. È con riguardo a siffatti elementi che si applica la protezione accresciuta in caso di condanne pronunciate in contumacia. |
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65. |
Un’interpretazione estensiva dei menzionati requisiti al di fuori del processo penale propriamente detto, ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro, rischierebbe di alterare tale delicato equilibrio perseguito dalla decisione quadro nel suo complesso, nonché dalle modifiche del 2009. Infatti, un simile approccio rischierebbe di sottoporre all’esame dei giudici dell’esecuzione tutti gli elementi di procedura secondari legati al processo penale, anche quando detti elementi siano posteriori alla sentenza definitiva, o persino anteriori all’inizio del processo propriamente detto. |
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66. |
Come osserva il giudice del rinvio, è certamente possibile sostenere che una decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione della parte residua delle pene privative della libertà comporti conseguenze importanti per l’interessato. Tuttavia, da un punto di vista pratico, subordinare la consegna al diritto di essere ascoltati nell’ambito del procedimento che porta a decisioni di revoca come quelle di cui trattasi nel procedimento principale avrebbe l’effetto di ostacolare il funzionamento del sistema della decisione quadro in tutti i casi in cui una persona condannata che non si trovi più nel territorio dello Stato membro di condanna (e che non abbia informato le autorità del suo cambiamento di domicilio) non rispetti le misure di sospensione condizionale. |
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67. |
D’altronde, si può osservare, ad ogni buon conto, che il diritto dell’Unione prevede uno strumento specifico per assicurare la possibilità delle persone sottoposte a misure di sospensione condizionale di spostarsi in altri Stati membri rispettando nel contempo tali misure ( 52 ). |
C. Il procedimento di revoca di una decisione di sospensione dell’esecuzione
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68. |
Dalle precedenti considerazioni si evince che la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro, si riferisce al processo (primo grado o appello) che ha portato alla sentenza esecutiva che pronuncia la condanna (colpevolezza e pena), sentenza che costituisce il fondamento della pena privativa della libertà alla cui esecuzione mira il MAE. Tale interpretazione porta a concludere che l’articolo 4 bis della decisione quadro non è applicabile ad un procedimento successivo al processo che conduce ad una decisione definitiva sulla condanna, qualora un siffatto procedimento non possa incidere sulla determinazione della colpevolezza e dell’entità della pena. |
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69. |
Alla luce di tali elementi, sembrerebbe che la revoca di una decisione di sospensione dell’esecuzione della parte residua delle pene privative della libertà, quale presentata dal giudice del rinvio e spiegata dal governo tedesco, non ricada pertanto nell’ambito dell’articolo 4 bis della decisione quadro. |
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70. |
In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che le decisioni di revoca in discussione non hanno modificato il quantum delle pene inflitte dalle sentenze definitive che costituiscono il fondamento del MAE di cui trattasi. In effetti, l’unica sentenza esecutiva alla base del MAE rimane la sentenza di condanna. Le decisioni di revoca non implicano una nuova decisione nel merito idonea a costituire il fondamento del MAE. Le decisioni di revoca non possono essere considerate indipendentemente dalle sentenze che contengono gli elementi riguardanti la colpevolezza e la pena pronunciate in via definitiva, e la cui esecuzione è ancora in corso ( 53 ). |
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71. |
In secondo luogo, le decisioni di revoca riattivano pene che sono state definitivamente fissate al momento della condanna, anche se esse erano state in seguito sospese condizionalmente. Si procede quindi ad un calcolo aritmetico dei giorni restanti da scontare rispetto alla durata della pena già scontata. Il potere discrezionale di cui dispongono a tale riguardo le autorità giudiziarie dello Stato membro di emissione non è collegato agli elementi della condanna costituiti dalla colpevolezza e dalla pena. |
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72. |
In terzo luogo, l’oggetto di un tale procedimento di revoca è diverso da quello del processo penale terminato con la sentenza vertente sulla colpevolezza e sulla pena. Il procedimento di revoca, nonché il margine di discrezionalità di cui dispone il giudice in siffatto contesto specifico, riguardano la valutazione del rispetto delle condizioni per la sospensione dell’esecuzione nonché l’adeguatezza dell’imposizione di condizioni supplementari. Essi non riguardano la colpevolezza e la pena pronunciate in via definitiva nel processo penale ( 54 ). |
D. Il rispetto dei diritti fondamentali al di là dell’articolo 4 bis
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73. |
La circostanza che, in quanto procedimenti successivi al processo penale ai sensi della decisione quadro, i procedimenti di revoca di cui trattasi nel procedimento principale non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis di quest’ultima non comporta per ciò stesso l’assenza di garanzie procedurali in tale fase. |
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74. |
Sebbene il sistema della decisione quadro si fondi sulla fiducia reciproca, è apparso in modo sempre più evidente che non si tratta di una fiducia cieca. La fiducia su cui poggia il principio del riconoscimento reciproco si fonda su una costruzione solida basata su standard equivalenti e responsabilità condivise. |
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75. |
In tale contesto e, più segnatamente, nelle cause sottoposte alla Corte, la discussione si concentra sul ruolo del giudice dell’esecuzione e, in particolare, sulle facoltà di cui il medesimo dispone per rifiutare l’esecuzione di un MAE di fronte al rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione. Tuttavia, l’importanza cruciale degli obblighi di quest’ultimo non può essere sottovalutata. |
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76. |
Da una parte, la presunzione di protezione equivalente (ma non identica) su cui si basa il principio della fiducia reciproca poggia su fondamenti giuridici robusti. Tutti gli Stati membri sono parti della CEDU e devono garantire effettivamente il rispetto di tutte le garanzie derivanti da quest’ultima, e ciò indipendentemente dal fatto che un particolare procedimento riguardi o meno l’esecuzione di un MAE. |
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77. |
Ciò considerato, sebbene il fatto che l’interessato non sia stato previamente ascoltato nell’ambito di un procedimento di revoca di una sospensione condizionale dell’esecuzione di una pena privativa della libertà non costituisca un motivo di rifiuto dell’esecuzione del MAE ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro, ciò non significa affatto che il diritto di essere ascoltati non debba essere rispettato. Tale obbligo rientra, infatti, tra quelli incombenti allo Stato membro di emissione. È nell’ambito degli obblighi di quest’ultimo che i diritti fondamentali processuali, compreso il diritto di essere ascoltati, devono essere salvaguardati nell’ambito dell’attuazione dei procedimenti e dei mezzi di ricorso interni. |
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78. |
Il ruolo di protagonista dello Stato membro di emissione in materia di diritti processuali è posto in rilievo, nel sistema del MAE, dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/299, a termini del quale «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato». Tale disposizione, che ha una portata equivalente a quella dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, riguarda gli obblighi incombenti sia allo Stato membro di emissione che allo Stato membro di esecuzione ( 55 ). Pertanto, sebbene le disposizioni sopra citate non implichino che qualsiasi rischio di violazione di un diritto fondamentale debba dar luogo a un rifiuto di esecuzione, esse mirano nondimeno a garantire che il livello di protezione dei diritti fondamentali non sia pregiudicato per il fatto che l’interessato sia stato oggetto di un MAE. |
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79. |
In tal senso, il diritto tedesco, quale spiegato dal governo tedesco, garantisce il diritto di essere ascoltati nell’ambito del procedimento di revoca in questione, anche dopo la consegna, qualora l’interessato non sia stato ascoltato nel corso del menzionato procedimento. |
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80. |
D’altra parte, va sottolineato che, sebbene la fiducia reciproca comporti che gli Stati membri possano essere tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri ( 56 ), non si tratta di una presunzione assoluta. La decisione quadro fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto Unione di diritto rispettosa dei diritti fondamentali di cui la giurisprudenza della Corte, quale derivante segnatamente dalle cause Aranyosi e Căldăraru, costituisce la chiave di volta ( 57 ). Tale giurisprudenza riconosce l’obbligo per lo Stato membro di esecuzione di rinviare la decisione di consegna – o persino di porre fine al procedimento di consegna – a seguito di una valutazione concreta e precisa dei motivi seri e comprovati che indichino un rischio reale di violazioni gravi dei diritti fondamentali ( 58 ). Tuttavia, tenuto conto del contesto fattuale e giuridico della presente causa, una tale situazione è nella fattispecie puramente ipotetica ( 59 ). |
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81. |
Per concludere, è indispensabile rammentare l’importanza della comunicazione tra le autorità di esecuzione e quelle di emissione, quale prevista dall’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro. Come la Corte ha più volte posto in evidenza, tale disposizione, che consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di richiedere informazioni complementari, costituisce un elemento essenziale della cooperazione giudiziaria che è alla base del sistema di riconoscimento reciproco ( 60 ). In siffatte circostanze, il giudice dello Stato membro dell’esecuzione è tenuto a informarsi mediante gli strumenti offerti da tale disposizione prima di rifiutare l’esecuzione di un MAE ( 61 ). |
VI. Conclusione
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82. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi): La nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, frase introduttiva, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa non include un procedimento di revoca di una decisione di sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa dell’inosservanza delle condizioni della sospensione, purché una tale revoca non incida sulla decisione sulla colpevolezza o sulla pena che costituisce il fondamento del mandato d’arresto europeo emesso. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).
( 3 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950.
( 4 ) Decisione quadro del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24).
( 5 ) Si tratta, ai sensi del diritto tedesco, della misura denominata «Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe» (sospensione della parte restante della pena in caso di detenzione). Tale misura comporta la rimessa in libertà condizionale quando una parte della pena privativa della libertà sia già stata scontata. V., inoltre, paragrafo 30 delle presenti conclusioni.
( 6 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 85).
( 7 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punti 81, 90 e 98).
( 8 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punti 90 e 96).
( 9 ) Corte EDU, 3 aprile 2012, Boulois c. Lussemburgo (CE:ECHR:2012:0403JUD003757504, § 87).
( 10 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 85).
( 11 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 85).
( 12 ) «Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe».
( 13 ) Articolo 57, paragrafo 1, dello StGB.
( 14 ) Articolo 57, paragrafo 2, dello StGB.
( 15 ) Articolo 56f, paragrafo 1, dello StGB.
( 16 ) Articolo 56f, paragrafo 2, dello StGB.
( 17 ) Articolo 453, paragrafo 1, quarta frase, dello StPO.
( 18 ) Articolo 453, paragrafo 2, terza frase, dello StPO e articolo 311, paragrafo 2, dello StPO.
( 19 ) Articolo 40, paragrafo 1, e articolo 37, paragrafi 1 e 2, dello StPO, nonché articoli 186 e 188 dello Zivilprozessordnung (codice di procedura civile).
( 20 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 87).
( 21 ) Tali garanzie coprono «l’insieme del procedimento in questione, compresi i mezzi di ricorso e la determinazione della pena». V., in tal senso, Corte EDU, 28 novembre 2013, Aleksandr Dementyev c. Russia, CE:ECHR:2013:1128JUD004309505, § 23 e giurisprudenza ivi citata.
( 22 ) Corte EDU, 3 aprile 2012, Boulois c. Lussemburgo (CE:ECHR:2012:0403JUD003757504, § 87).
( 23 ) Corte EDU, 3 aprile 2012, Boulois c. Lussemburgo (CE:ECHR:2012:0403JUD003757504, § 85), e Corte EDU, 17 settembre 2009, Enea c. Italia (CE:ECHR:2009:0917JUD007491201, § 97).
( 24 ) Corte EDU, 3 aprile 2012, Boulois c. Lussemburgo (CE:ECHR:2012:0403JUD003757504, § 104).
( 25 ) Corte EDU, 13 maggio 2003, Montcornet de Caumont c. Francia (CE:ECHR:2003:0513DEC005929000).
( 26 ) Commissione EDU, 7 maggio 1990, A. c. Austria, (CE:ECHR:1990:0507DEC001626690, § 2 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) Corte EDU, Neumeister c. Austria, 27 giugno 1968 (CE:ECHR:1968:0627JUD000193663, §§ 22 e 23).
( 28 ) Corte EDU, 6 giugno 2006, Szabó c. Svezia (CE:ECHR:2006:0627DEC002857803).
( 29 ) Commissione EDU, 5 ottobre 1967, X c. the Federal Republic of Germany (CE:ECHR:1967:1005DEC000242865).
( 30 ) Corte EDU, 29 novembre 2005, Uttley c. Regno Unito (CE:ECHR:2005:1129DEC003694603); Corte EDU, 10 luglio 2003, Grava c. Italia (CE:ECHR:2003:0710JUD004352298, § 51); Corte EDU, 23 ottobre 2012, Ciok c. Poland (CE:ECHR:2012:1023DEC000049810, § 33); Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, §§ 142 e segg.). In particolare, per quanto riguarda le diverse condizioni negli Stati membri per una liberazione condizionale applicabili nell’ambito della decisione quadro, Corte EDU, 23 ottobre 2012, Giza c. Poland (CE:ECHR:2012:1023DEC000199711, §§ da 31 a 33).
( 31 ) V. Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, §§ 85 e segg.), che cita, in particolare, Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 142).
( 32 ) Corte EDU, 1o aprile 2010, Buijen c. Germania (CE:ECHR:2010:0401JUD002780405, § 42, riguardante il trasferimento delle persone condannate). V., inoltre, Corte EDU, 15 dicembre 2009, Gurguchiani c. Spagna (CE:ECHR:2009:1215JUD001601206, §§ 40, 47 e 48, riguardante la sostituzione di una pena detentiva con l’espulsione dal territorio di uno Stato). Parimenti, la Corte EDU ha considerato applicabile l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ai procedimenti imposti a causa dei reati commessi durante l’esecuzione della pena e cui è conseguito un prolungamento del periodo di detenzione (Corte EDU, 9 ottobre 2003, Ezeh e Connors c. Regno Unito, CE:ECHR:2003:1009JUD003966598).
( 33 ) A termini del quale «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».
( 34 ) Corte EDU, 3 aprile 2012, Boulois c. Lussemburgo (CE:ECHR:2012:0403JUD003757504, §§ 89 e 101).
( 35 ) La Corte EDU ha sottolineato che tale diritto deriva dall’oggetto e dallo scopo dell’articolo 6 considerato nel suo insieme, facendo riferimento alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 3, che riconoscono ad «ogni accusato» il diritto di «difendersi personalmente», di «esaminare o far esaminare i testimoni» e di «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza», «il che non è concepibile senza la sua presenza». V., in particolare, Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 27); Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ 81 e segg.).
( 36 ) V. Corte EDU, 14 marzo 2014, Dılıpak e Karakaya c. Turchia (CE:ECHR:2014:0304JUD000794205, §§ da 76 a 80), nonché Corte EDU, 8 ottobre 2015, Aždajić c. Slovenia (CE:ECHR:2015:1008JUD007187212, § 50).
( 37 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punti 66 e 67).
( 38 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 69).
( 39 ) Di conseguenza, dette garanzie non sarebbero applicabili nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale. V., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2013, Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39, punti 39 e 40).
( 40 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punti 71 e 72).
( 41 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 74).
( 42 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 78, che cita la sentenza della Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 123).
( 43 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 96).
( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punti 87 e 89), nonché sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 98).
( 45 ) Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299.
( 46 ) Considerando 8 della decisione quadro 2009/299.
( 47 ) Ciò risulta anche dal titolo della decisione quadro 2009/299 «che modifica le decisioni quadro (…) rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo».
( 48 ) V. le mie conclusioni nella causa Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:333, paragrafi 69 e segg., nonché la giurisprudenza della Corte EDU ivi citata).
( 49 ) I termini «proceedings» (inglese), «procédure» (francese), «proceso» (spagnolo), «Verfahren» (tedesco) e «procedimento» (italiano) (…) figurano nel testo dell’iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell’adozione della decisione quadro 2008/…/GAI del Consiglio relativa all’esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, C 52, pag. 1). In seguito alle reazioni degli Stati membri (v. documento del Consiglio 6501/08, nota 21), tale terminologia è stata sostituita da una nozione chiaramente più ristretta (rispettivamente, dai termini «trial», «procès», «juicio», «Verhandlung», «processo» ecc., che figurano nel testo della decisione quadro 2009/299).
( 50 ) Considerando 15 e articolo 1 della decisione quadro 2009/299. V., in particolare, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
( 51 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 41).
( 52 ) Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102), in particolare considerando 14 e articolo 5, paragrafo 2.
( 53 ) V., nel diverso contesto dell’applicazione del principio del ne bis in idem, sentenza del 18 luglio 2007, Kretzinger (C‑288/05, EU:C:2007:441, punto 42), secondo cui «una pena detentiva a cui è stata applicata la sospensione condizionale (…) dev’essere considerata come “effettivamente in corso di esecuzione attualmente” fin dal momento in cui la condanna è divenuta esecutiva e durante il periodo di sospensione (…)».
( 54 ) V. le mie conclusioni nella causa Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:612, paragrafi 53, 67 e 68).
( 55 ) Sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 53), e del 30 maggio 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 40).
( 56 ) V., in tal senso, parere 2/13, del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191).
( 57 ) Sentenza del 5 aprile 2016 (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). V., per analogia, nel contesto del diritto d’asilo, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865) e, più di recente, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127).
( 58 ) Un tale possibilità è stata riconosciuta, per il momento, soltanto riguardo al diritto (di carattere assoluto) sancito all’articolo 4 della Carta. V., inoltre, Corte EDU 23 maggio 2016, Avotiņš c. Lettonia (CE:ECHR:2016:0523JUD001750207, § 116). Sulla questione dell’applicazione di un simile orientamento ai diritti garantiti dall’articolo 6 della CEDU, v. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Radu (C‑396/11, EU:C:2012:648).
( 59 ) Va ricordato che, con riguardo all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, la Corte EDU «non esclude che possa in via eccezionale essere sollevata una questione ai sensi dell’articolo 6 (…) in relazione ad una decisione di estradizione in circostanze in cui la persona in fuga abbia subito o rischi di subire una flagrante negazione del diritto ad un equo processo» (7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 113) (il corsivo è mio). La Corte EDU ha confermato tale orientamento rispetto alla decisione quadro nella propria decisione del 4 maggio 2010, Stapleton c Irlanda (CE:ECHR:2010:0504DEC005658807 § 25), e ha tenuto conto del fatto che, in tale contesto, lo Stato membro di emissione si è impegnato a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 6 della CEDU.
( 60 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 95 a 98); del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 53); del 1o giugno 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, punti 65 e 66), e del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 91).
( 61 ) Per ulteriori dettagli, v. le mie conclusioni nella causa Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:612, paragrafi da 88 a 113).