SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/67/CE — Articolo 9 — Servizi postali nell’Unione europea — Obbligo di contribuire ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale — Portata»

Nella causa C‑2/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 17 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 7 gennaio 2015, nel procedimento

DHL Express (Austria) GmbH

contro

Post-Control-Kommission,

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la DHL Express (Austria) GmbH, da P. Csoklich, Rechtsanwalt;

per la Post-Control-Kommission, da E. Solé;

per il governo austriaco, da. C. Pesendorfer, in qualità d’agente;

per il governo belga, da J. Van Holm e S. Vanrie, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;

per il governo norvegese, da I. Thue e J. T. Kaasin, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Braun e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU 2008, L 52, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 97/67»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la DHL Express (Austria) GmbH (in prosieguo: la «DHL») alla Post‑Control‑Kommission (commissione di controllo dei servizi postali, Austria) in merito a una decisione di quest’ultima che impone alla DHL di contribuire finanziariamente ai costi operativi della Rundfunk und Telekom Regulierungs‑GmbH (autorità di regolamentazione del settore postale) (in prosieguo: la «RTR»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 27 e 28 della direttiva 2008/6 così recitano:

«(27)

Può essere imposto ai fornitori di servizi postali di contribuire al finanziamento del servizio universale nei casi in cui è previsto un fondo di compensazione. Al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire al fondo di compensazione, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell’ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, poiché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, nonché l’impiego previsto e la tariffazione. Tali servizi non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa.

(28)

Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto [a] tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno Stato membro, quest’ultimo dovrebbe basarsi su criteri trasparenti e non discriminatori, come la percentuale di tali imprese nelle attività che rientrano nell’ambito del servizio universale in tale Stato membro. Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori tenuti a contribuire ad un fondo di compensazione di operare l’opportuna separazione della contabilità per garantire il funzionamento del fondo».

4

Il considerando 47 di tale direttiva è così formulato:

«Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non è ancora completata. In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, assicurando così l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito all’articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati».

5

Ai sensi dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 97/67:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(…)

14)

“autorizzazioni”: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di “autorizzazione generale” oppure di “licenza individuale” definite come segue:

per “autorizzazione generale” si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolata da una “licenza per categoria” o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazione, non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione,

per “licenza individuale” si intende ogni autorizzazione concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione».

6

Secondo l’articolo 2, punto 19, di tale direttiva, per «esigenze essenziali»: s’intendono «i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale. La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata».

7

L’articolo 7 di detta direttiva, ai paragrafi 3 e 4, prevede quanto segue:

«3.   Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva comportano un costo netto, calcolato tenendo conto dell’allegato I, e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore o i fornitori del servizio universale, può introdurre:

a)

un meccanismo volto a compensare l’impresa interessata a partire da fondi pubblici;

b)

un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.

4.   Se il costo netto è ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Gli obblighi del servizio universale a carico del fornitore o dei fornitori di servizi di cui all’articolo 3 possono essere finanziati in tal modo».

8

L’articolo 9 della stessa direttiva così recita:

«1.   Per i servizi che esulano dall’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali.

2.   Per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione. comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

essere subordinata agli obblighi del servizio universale,

se necessario e giustificato, prevedere l’imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione,

se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto e rappresenti un onere indebito per il fornitore o i fornitori del servizio universale designati conformemente all’articolo 4,

se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 22,

se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.

Gli obblighi e i requisiti di cui al primo trattino e all’articolo 3 possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale a norma dell’articolo 4, le autorizzazioni non possono:

essere limitate in numero,

per gli stessi elementi del servizio universale o parti del territorio nazionale, imporre obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, l’obbligo di contribuire finanziariamente ad un meccanismo di condivisione dei costi,

riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali,

imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

3.   Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un’autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso».

9

Ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/67:

«1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza e la normativa sulla tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l’applicazione della presente direttiva in seno agli organi appropriati esistenti.

3.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che consentano a qualunque utente e a qualunque fornitore di servizi postali interessati da una decisione di una autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. In attesa dell’esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l’organo di ricorso non decida altrimenti».

Diritto austriaco

10

L’articolo 34 del Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria («KommAustria») [legge federale sull’istituzione di un’autorità federale «Austria» di regolamentazione in materia di comunicazioni («KommAustria»); in prosieguo: il «KOG»], relativo al finanziamento dell’autorità di regolamentazione austriaca, prevede quanto segue:

«(1)   Il finanziamento delle spese sostenute dalla [RTR] nell’esercizio delle missioni di cui all’articolo 17, paragrafi 2, 4 e 7, relative al “settore telecomunicazioni” è garantito, da una parte, mediante contributi finanziari e, dall’altra, dalle risorse del bilancio federale. La sovvenzione a carico del bilancio federale, di un importo annuale di EUR 2 milioni, è versata alla [RTR] in due tranche uguali, rispettivamente il 30 gennaio e il 30 giugno. Prima del 30 aprile dell’anno successivo, la [RTR] presenta al Ministro federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia, una relazione sull’uso di tali risorse e la chiusura dei conti. L’importo totale delle altre spese sostenute dalla [RTR] che devono essere finanziate dai contributi finanziari non supera i 6 milioni di euro l’anno. Gli importi di cui trattasi diminuiscono o aumentano dall’anno 2007, in funzione delle modifiche dell’indice dei prezzi al consumo 2005 pubblicato dall’Ufficio federale austriaco di statistica o dell’indice dell’anno precedente che lo sostituisce.

(2)   I contributi finanziari provengono dal “settore telecomunicazioni”. Il “settore telecomunicazioni” comprende i fornitori che, conformemente all’articolo 15 del [Telekommunikationsgesetz 2003 (legge federale sulle telecomunicazioni 2003)], sono tenuti a un obbligo di dichiarazione, purché non si tratti di fornitura di reti e di servizi di comunicazione destinati alla trasmissione della radiodiffusione e di servizi complementari di radiodiffusione (tenuti al contributo).

(3)   I contributi finanziari sono fissati e percepiti sulla base del rapporto tra il fatturato di ciascun soggetto debitore e il fatturato totale specifico per il settore, fermo restando che il calcolo si fonda sul fatturato totale realizzato all’interno del paese con l’erogazione dei servizi di telecomunicazioni.

(…)

(13)   Nel caso in cui un’impresa non adempia o non adempia correttamente al suo obbligo di versare il contributo finanziario, la Telekom-Control-Kommission ordina mediante decisione il versamento del contributo finanziario. Parimenti, i versamenti in eccesso e i richiami ai sensi del paragrafo 12 sono dichiarati su istanza tramite decisione».

11

A norma dell’articolo 34a del KOG:

«(1)   Il finanziamento delle spese sostenute dalla [RTR] nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, relative al “settore poste” è garantito, da una parte, mediante contributi finanziari e, dall’altra, dalle risorse del bilancio federale. La sovvenzione a carico del bilancio federale, di un importo annuale di EUR 200000, è versata alla [RTR] in due tranche uguali, rispettivamente il 30 gennaio e il 30 giugno. Prima del 30 aprile dell’anno successivo, la [RTR] presenta al Ministro federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia, una relazione sull’uso di tali risorse e la chiusura dei conti. L’importo totale delle altre spese sostenute dalla [RTR] che devono essere finanziate dai contributi finanziari non supera gli EUR 550000 l’anno. Gli importi di cui trattasi diminuiscono o aumentano dall’anno 2012, in funzione delle modifiche dell’indice dei prezzi al consumo 2005 pubblicato dall’Ufficio federale austriaco di statistica o dell’indice dell’anno precedente che lo sostituisce.

(2)   I contributi finanziari provengono dal “settore poste”. Il “settore poste” comprende i fornitori di servizi postali che sono tenuti a un obbligo di dichiarazione in applicazione dell’articolo 25 del Postmarktgesetz [legge federale di regolamentazione del mercato postale] o che sono titolari di una concessione ai sensi dell’articolo 26 della stessa legge.

(3)   Si applica per analogia l’articolo 34, paragrafi da 3 a 15, fermo restando che il termine “Telekom-Control-Kommission” è sostituito da “Post‑Control‑Kommission”».

I fatti oggetto della controversia principale e le questioni pregiudiziali

12

La DHL è un’impresa che esercita un’attività nel settore dei servizi di corriere espresso e posta celere. A tale titolo essa garantisce, in particolare, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna di pacchi fino a 31,5 kg, nonché di lettere e documenti. A latere di tali servizi la DHL propone diverse prestazioni a valore aggiunto, quali la tracciabilità delle spedizioni e la garanzia del rispetto dei tempi di consegna.

13

Con decisione del 23 aprile 2012, la commissione di controllo dei servizi postali imponeva alla DHL il versamento di contributi finanziari alla RTR per i periodi che andavano dal 1o luglio al 30 settembre 2011 e dal 1o ottobre al 31 dicembre dello stesso anno.

14

Tale decisione era stata adottata sulla base degli articoli 34, paragrafi 9 e 13, e dell’articolo 34a del KOG che prevede che il finanziamento delle attività della RTR è garantito, da un lato, dai contributi finanziari versati dai fornitori di servizi postali che operano sul mercato nazionale e, dall’altro, dalle risorse del bilancio federale.

15

La DHL impugnava tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

16

A sostegno del proprio ricorso, la DHL asserisce che dall’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, risulta che solo le imprese che prestano servizi rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale possono essere assoggettate all’obbligo di contribuire ai costi operativi della RTR. Imponendo un obbligo del genere tanto alle imprese che offrono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale quanto a quelle che forniscono servizi che non vi rientrano, il KOG violerebbe, quindi, tale disposizione.

17

In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la direttiva 97/67 (…), in particolare il suo articolo 9, osti a una normativa nazionale secondo cui i fornitori di servizi postali sono obbligati, indipendentemente dal fatto che forniscano servizi universali, a cofinanziare i costi operativi dell’autorità nazionale di regolamentazione.

2)

In caso di risposta affermativa:

a)

Se sia sufficiente a fondare un obbligo di finanziamento il fatto che il fornitore interessato fornisca servizi postali i quali, ai sensi della normativa nazionale, devono essere classificati come servizi universali, ma eccedono l’insieme minimo di servizi universali che dev’essere obbligatoriamente offerto ai sensi della direttiva in questione.

b)

Se la quota di contributi di finanziamento della relativa impresa debba essere calcolata alla stregua di come si calcolano i contributi di finanziamento al fondo di compensazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva in parola.

c)

Se inoltre l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e di proporzionalità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della [medesima] direttiva e la considerazione dell’“intercambiabilità [rispetto al servizio universale”], a norma del considerando 27 della direttiva [2008/6], implichi che quote di fatturato ascrivibili a prestazioni con un valore aggiunto, e dunque servizi postali non attribuibili al servizio universale ma comunque ad esso connessi, siano detratte e non prese in considerazione nel calcolo delle quote».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione per il settore postale.

19

In limine, va indicato che, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. La genesi di una disposizione di diritto dell’Unione può anch’essa presentare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 2 settembre 2015, Surmačs, C‑127/14, EU:C:2015:522, punto 28).

20

A tale proposito, va ricordato in primo luogo che, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67 consente agli Stati membri di assoggettare le imprese del settore postale ad autorizzazioni generali per i servizi che esulano dall’ambito di applicazione del servizio universale, mentre il paragrafo 2, primo comma, di tale articolo, prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre procedure di autorizzazione per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale.

21

L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, elenca gli obblighi ai quali è subordinato il rilascio di autorizzazione, senza che sia precisato a quale categoria di autorizzazioni – quelle che riguardano solo i servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale o quelle relative a tutti i servizi postali – si riferisce tale comma.

22

Poiché il termine «autorizzazioni» utilizzato dall’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/67, non rinvia espressamente al regime di cui al paragrafo 1 di tale articolo, né a quello di cui al paragrafo 2, primo comma, dello stesso, la lettera di tale articolo non consente, di per sé, di determinare se gli obblighi elencati nei vari trattini dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, si riferiscano a tutti i servizi postali o solo ai servizi postali che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale.

23

Dall’analisi dell’impianto dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/67, emerge che, a seconda dell’obbligo di cui trattasi, gli obblighi previsti da tale disposizione possono essere imposti vuoi ai soli fornitori di servizio universale o di un servizio come tale considerato, vuoi a tutti i fornitori di servizi postali.

24

Infatti, da un lato l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva prevede espressamente che gli obblighi e i requisiti di cui a detto articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva.

25

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 97/67 consente agli Stati membri di subordinare il rilascio di autorizzazioni all’obbligo di contribuire al fondo di compensazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva. Vero è che, redatta in tal modo, tale disposizione non si riferisce espressamente ai fornitori di servizi universali. Tuttavia, emerge dall’articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva, che la facoltà per gli Stati membri di istituite tale fondo è legata alla facoltà di cui essi dispongono di introdurre un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di sevizio universale qualora essi rappresentino un onere eccessivo per i fornitori. Soprattutto, emerge chiaramente dal considerando 27 della direttiva 2008/6, relativo all’obbligo dei fornitori di servizi postali di contribuire al finanziamento del servizio universale nei casi in cui è previsto un fondo di compensazione, che, al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire a tale fondo, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell’ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale.

26

Dall’altro lato, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, della direttiva 97/67, consente agli Stati membri di subordinare la concessione di autorizzazioni al rispetto di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione. In mancanza di precisazioni sui servizi contemplati da tale obbligo, va sottolineato, come fa l’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, che dai lavori preparatori della direttiva 2008/6, emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso eliminare non solo gli ultimi ostacoli alla completa apertura del mercato per taluni fornitori di servizio universale, ma altresì tutti gli altri ostacoli alla fornitura di servizi postali. In assenza di indicazione contraria e alla luce della natura dell’obbligo di cui trattasi, risulta pertanto che tutti i fornitori di servizi postali possono essere assoggettati all’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, della direttiva 97/67.

27

Parimenti, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quinto trattino della direttiva 97/67, consente agli Stati membri di subordinare il rilascio di autorizzazioni al rispetto delle condizioni di lavoro previste dai diritti nazionali. Orbene, come sostiene correttamente il governo austriaco, un’interpretazione restrittiva di tale disposizione – nel senso che essa riguardi solo i fornitori di servizio universale – non può essere accolta poiché l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva subordina il rilascio di autorizzazioni generali, che riguardano i servizi che non rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, al rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 2, punto 19, di detta direttiva, che comprendono il rispetto delle condizioni di lavoro previste dal diritto nazionale.

28

Dall’analisi dell’impianto dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/67, emerge, quindi, che il termine «autorizzazioni» usato in tale disposizione designa tanto le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, di tale articolo, quanto quelle di cui al paragrafo 1 dello stesso.

29

In terzo luogo, per quanto riguarda l’obbligo specifico di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione competente per il settore postale, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, che costituisce l’oggetto della prima questione pregiudiziale, va rilevato che le attività spettanti alle autorità nazionali di regolamentazione riguardano il settore postale nel suo complesso e non solo le forniture di servizi che rientrano nel servizio universale.

30

Infatti, l’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che ciascuno Stato membro designi una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale. Il paragrafo 2 di tale articolo dispone, certo, che le suddette autorità hanno il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale, tuttavia tale disposizione prevede anche che le medesime autorità possono essere incaricate di garantire il rispetto delle norme di concorrenza per tutto il settore postale.

31

Del resto, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, posto che il ruolo e i compiti devoluti alle autorità nazionali di regolamentazione sono stati pensati dal legislatore dell’Unione come diretti ad avvantaggiare tutti gli operatori del settore postale, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, deve essere interpretato nel senso che tutti i fornitori di servizi postali possono, come contropartita, essere assoggettati all’obbligo di contribuire al finanziamento delle attività delle suddette autorità.

32

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 deve essere interpretato nel senso che non osta a una legislazione nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione per il settore postale.

Sulla seconda questione

33

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

34

Nei confronti delle parti nel procedimento principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione per il settore postale.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il tedesco.