ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
[Testo rettificato con ordinanza del 15 dicembre 2016]
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48/CE — Contratto di credito immobiliare — Tasso d’interesse variabile — Obblighi incombenti al creditore — Normativa nazionale applicabile ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore — Inapplicabilità della direttiva 2008/48»
Nelle cause riunite C‑511/15 e C‑512/15,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Prekršajni sud u Bjelovaru (tribunale penale di Bjelovar, Croazia), con decisioni del 15 settembre 2015, pervenute in cancelleria il 25 settembre 2015, nei procedimenti
Renata Horžić (C‑511/15),
Siniša Pušić (C‑512/15)
contro
Privredna banka Zagreb d.d.,
Božo Prka,
LA CORTE (Sesta Sezione)
composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. Calot Escobar
considerate le osservazioni presentate:
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per la Repubblica di Croazia, da A. Metelko-Zgombić, in qualità di agente; |
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per la Repubblica ceca, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da G. Goddin e M. Mataija, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
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[Come rettificato con ordinanza del 15 dicembre 2016] Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 23 e 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, nonché le rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40 e GU 2011, L 234, pag. 46). |
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Tali domande sono state proposte nell’ambito di procedimenti penali avviati in seguito alle denunce della sig.ra Renata Horžić e del sig. Siniša Pušić, i quali si sono costituiti parte civile, avverso la Privredna banka Zagreb d.d. e il sig. Božo Prka, responsabile di tale società (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati»), in ragione dell’asserita violazione di taluni obblighi incombenti a questi ultimi in materia di credito al consumo. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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I considerando 9 e 10 della direttiva 2008/48 enunciano:
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Il considerando 14 di tale direttiva è così formulato: «È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito in relazione al quale viene costituita una garanzia immobiliare. Questo tipo di credito è di natura molto specifica. È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva anche i contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione (…) di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi. (...)». |
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L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», recita come segue: «1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito. 2. La presente direttiva non si applica ai: (...)
(...)». |
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Ai sensi dell’articolo 11 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni sul tasso debitore»: «1. Se del caso il consumatore è informato della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell’entrata in vigore della modifica. L’informazione comprende l’importo dei pagamenti dall’entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione. 2. Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l’informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l’informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore». |
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L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», dispone quanto segue: «Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite». |
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L’articolo 23 di tale direttiva, intitolato «Sanzioni», dispone quanto segue: «Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive». |
9 |
L’articolo 30 della suddetta direttiva, intitolato «Misure transitorie», dispone quanto segue: «1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. 2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché [l’articolo] 11 (…) [sia applicato] anche ai contratti di credito a durata indeterminata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione». |
Diritto croato
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Lo Zakon o potrošačkom kreditiranju (legge sul credito al consumo) (Narodne novine, br. 75/09), entrato in vigore il 1o gennaio 2010, ha ad oggetto l’attuazione, nel diritto nazionale, delle disposizioni della direttiva 2008/48. |
11 |
L’articolo 3 di tale legge elenca i tipi di contratto di credito ai quali essa non si applica, tra i quali non figurano né i contratti di credito assistiti da ipoteca o da altra forma di garanzia equiparabile né i contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato. |
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L’articolo 11 di detta legge, intitolato «Informazioni sul tasso d’interesse», dispone quanto segue: «(1) Se sono stati convenuti tassi d’interesse variabili, il creditore informa il consumatore della modifica dei tassi, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, almeno 15 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica. L’informazione comprende l’importo dei pagamenti periodici dall’entrata in vigore del nuovo tasso d’interesse e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, precisa le relative modalità. (2) Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l’informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso d’interesse sia dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento, a condizione che il nuovo tasso di riferimento sia pubblicamente accessibile, in particolare presso i locali commerciali del creditore». |
13 |
La legge sul credito al consumo è stata modificata, con effetto dal 1o gennaio 2014, dallo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (legge di modifica e integrazione della legge sul credito al consumo, Narodne novine, br. 143/13). |
14 |
Introdotto dall’articolo 3 di quest’ultima legge, l’articolo 11a della legge sul credito al consumo, come modificata, intitolato «Tasso d’interesse variabile», dispone quanto segue: «(1) Se sono convenuti tassi d’interesse variabili, il creditore deve:
(2) Il parametro di cui al paragrafo 1 del presente articolo è una delle seguenti variabili: EURIBOR, LIBOR, TNR (tasso nazionale di riferimento), rendimento dei buoni del Tesoro o tasso d’interesse medio sui depositi dei privati in una determinata valuta. Il tasso variabile è determinato aggiungendo al parametro convenuto un margine fisso che le banche non possono oltrepassare durante il periodo di rimborso e che deve essere convenuto contemporaneamente al parametro. (3) Le fluttuazioni dei tassi d’interesse in un periodo di riferimento non possono essere superiori, o inferiori in caso di diminuzione, alla fluttuazione del parametro di cui al paragrafo 1, espressa in termini percentuali. (4) Se il creditore offre tassi d’interesse variabili, deve comunicare chiaramente e senza ambiguità al consumatore gli elementi di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di credito; deve altresì avvertire il consumatore di tutti i rischi connessi alla variabilità nonché esporre con chiarezza e senza ambiguità nel contratto gli elementi variabili sulla cui base è calcolato il tasso d’interesse variabile. (5) Per tutti i contratti di credito in corso conclusi fino all’entrata in vigore della presente legge senza che sia fissato il parametro né stabilito il nesso di causalità, il creditore deve, ai sensi del presente articolo, definire il parametro mediante una delle seguenti variabili:
egli è altresì tenuto ad indicare la parte fissa del tasso d’interesse e i periodi di applicazione dei tassi d’interesse. (...) (...)». |
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L’articolo 26, paragrafo l, punto 28, della legge sul credito al consumo, come modificata, prevede l’irrogazione di un’ammenda a carico del creditore o dell’intermediario del credito che non adempia ai propri obblighi di cui all’articolo 11a, paragrafo 5, di quest’ultima. |
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L’articolo 13 della legge di modifica e integrazione della legge sul credito al consumo recita così: «(1) Con riferimento all’articolo 11a, paragrafo 5, della legge sul credito al consumo (…), l’articolo 3 della presente legge si applica a tutti i contratti di credito al consumo, indipendentemente dalla data di conclusione. (2) Per i contratti di credito in corso che sono stati conclusi fino all’entrata in vigore della presente legge senza fissare i parametri né stabilire il nesso di causalità, i creditori devono entro il 1o gennaio 2014 concordare un tasso d’interesse con il debitore, tramite parametri e margini fissi, nonché i periodi di applicazione dei tassi d’interesse [variabili]». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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La sig.ra Horžić e il sig. Pušić hanno entrambi concluso con gli imputati, rispettivamente, il 12 ottobre 2005 e il 21 settembre 2006, un contratto di credito immobiliare con un tasso d’interesse variabile fissato, per l’una, al 4,03% e, per l’altro, al 4,25%. In seguito, tale tasso d’interesse è stato più volte aumentato fino a raggiungere, rispettivamente, il 5,95% e il 6,00%. |
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In occasione dell’ultimo aumento di detto tasso, essi hanno ricevuto dalla Privredna banka Zagreb un avviso che li informava che tale aumento era dovuto a cambiamenti nei gruppi di prodotti bancari commercializzati nonché alla stabilità dell’impresa. L’avviso non forniva, invece, alcuna informazione in merito ai parametri applicati per calcolare l’importo di tale aumento. |
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I medesimi soggetti hanno quindi adito il Prekršajni sud u Bjelovaru (tribunale penale di Bjelovar, Croazia) sporgendo una denuncia nei confronti degli imputati, in ragione del fatto che questi ultimi avevano violato la legge sul credito al consumo, come modificata, giacché, alla data del 1o gennaio 2014, non avevano accluso un allegato al loro contratto di credito che definisse il parametro e la parte fissa dei tassi d’interesse, nonché i periodi di applicazione di questi ultimi, secondo quanto disposto dall’articolo 11a, paragrafo 5, di tale legge. |
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Gli imputati hanno tuttavia eccepito che detta legge non è conforme alla direttiva 2008/48, segnatamente all’articolo 30, paragrafo 1, della stessa, nella misura in cui essa impone al creditore obblighi in materia di definizione del tasso d’interesse variabile per quanto riguarda contratti di credito che erano in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, ossia il 1o gennaio 2014, e determina, pertanto, un effetto retroattivo contrario a tale disposizione, benché la suddetta direttiva abbia dato luogo a una piena armonizzazione. |
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In tali circostanze, il Prekršajni sud u Bjelovaru (tribunale penale di Bjelovar) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Con ordinanza del presidente della Corte del 28 ottobre 2015, le cause C‑511/15 e C‑512/15 sono state riunite ai fini della fase scritta del procedimento, nonché della presente ordinanza. |
Sulle questioni pregiudiziali
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Con le proprie questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 23 e 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, le quali impongono al creditore, corredandola di sanzioni penali, l’osservanza di obblighi in materia di tasso d’interesse variabile per quanto riguarda contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni. |
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Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. |
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Tale norma deve essere applicata nelle cause in esame. Infatti, come rilevato, in sostanza, dal governo croato e dal governo ceco nonché dalla Commissione europea, la risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte, in particolare, dalla sentenza del 22 luglio 2012, SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443), e dall’ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051). |
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A tal riguardo occorre ricordare che, certamente, come fanno valere gli imputati, dall’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 alla luce dei considerando 9 e 10 di quest’ultima si desume che, per quanto attiene ai contratti di credito riconducibili all’ambito di applicazione della citata direttiva, questa prevede una piena armonizzazione e dispiega, come si evince dalla rubrica dello stesso articolo 22, carattere obbligatorio, ciò che deve essere inteso nel senso che, nelle materie specificamente contemplate da tale armonizzazione, gli Stati membri non sono autorizzati a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva in parola (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 38). |
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Tuttavia, resta il fatto che, ai sensi della formulazione inequivoca dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/48, e alla luce del considerando 14 della stessa, i contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato non rientrano nell’ambito di applicazione materiale di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 42, e ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, punto 30). |
28 |
Ne consegue che, poiché dalle decisioni di rinvio risulta che i contratti di credito di cui trattasi nei procedimenti principali sono contratti di credito «immobiliare», la direttiva 2008/48 non si applica ai fatti oggetto dei procedimenti principali (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punti 41 e 42, nonché ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, punto 31). |
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Ciò premesso, come emerge dal considerando 10 della direttiva in parola, gli Stati membri possono, conformemente al diritto dell’Unione, applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. La Corte ha già statuito che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure nazionali conformi alla direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito non rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 40). |
30 |
Pertanto, nel caso di contratti di credito come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, l’armonizzazione prevista dalla direttiva 2008/48 non osta a che uno Stato membro includa detti contratti nell’ambito di applicazione di una normativa nazionale volta ad attuare tale direttiva, al fine di applicare ai medesimi tutte le disposizioni di detta direttiva o talune di esse (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punti 40 e 43). |
31 |
Come emerge dai considerando 9 e 10 della direttiva 2008/48, in linea di principio spetta agli Stati membri determinare le condizioni alle quali intendono estendere il loro regime nazionale di attuazione della direttiva a contratti di credito che, come quelli oggetto dei procedimenti principali, non rientrano in uno dei settori per i quali il legislatore dell’Unione ha voluto fissare disposizioni armonizzate (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 52). |
32 |
Di conseguenza, se è vero che per tali contratti gli Stati membri possono introdurre nella loro normativa nazionale di attuazione della direttiva 2008/48 una norma specificamente corrispondente alla misura transitoria prevista all’articolo 30, paragrafo 1, di detta direttiva, essi possono anche, in linea di principio, nel rispetto delle norme del Trattato FUE e fatti salvi atti di diritto derivato eventualmente rilevanti, stabilire una misura transitoria differente, la quale implichi che detta normativa si applichi altresì ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 53). |
33 |
Lo stesso vale relativamente al regime di sanzioni di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/48. Pertanto, tale articolo non osta a che uno Stato membro stabilisca, nella propria normativa nazionale, per quanto riguarda contratti di credito in corso che non rientrano nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2008/48, norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di tale normativa. |
34 |
Tale interpretazione s’impone a maggior ragione nel caso di specie, dal momento che, diversamente dall’articolo 11 della legge sul credito al consumo, che costituisce una misura di attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2008/48, concernente le informazioni sul tasso debitore, le disposizioni nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, relative alla definizione dei tassi d’interesse variabili, quali sancite, segnatamente, all’articolo 11a della legge sul credito al consumo, come modificata, non corrispondono ad alcuna disposizione della direttiva 2008/48 e, pertanto, non possono essere considerate come volte all’attuazione della stessa. |
35 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate che gli articoli 23 e 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, le quali impongono al creditore, corredandola di sanzioni penali, l’osservanza di obblighi in materia di tasso d’interesse variabile per quanto riguarda contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, atteso che tali contratti di credito non rientrano nell’ambito di applicazione materiale di tale direttiva e che, peraltro, tali obblighi non costituiscono un’attuazione della stessa. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti dei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
Gli articoli 23 e 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, le quali impongono al creditore, corredandola di sanzioni penali, l’osservanza di obblighi in materia di tasso d’interesse variabile per quanto riguarda contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, atteso che tali contratti di credito non rientrano nell’ambito di applicazione materiale di detta direttiva e che, peraltro, tali obblighi non costituiscono un’attuazione della stessa. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il croato.
( 1 ) Il dispositivo del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico successiva alla sua pubblicazione iniziale.