SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 settembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Società dell’informazione — Libera circolazione dei servizi — Rete locale senza fili (WLAN) professionale — Messa a libera disposizione del pubblico — Responsabilità dei prestatori intermediari — Semplice trasporto — Direttiva n. 2000/31/CE — Articolo 12 — Limitazione di responsabilità — Utente sconosciuto di tale rete — Violazione dei diritti dei titolari di diritti su un’opera protetta — Obbligo di protezione della rete — Responsabilità civile del professionista»

Nella causa C‑484/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht München I (tribunale regionale I di Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 18 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2014, nel procedimento

Tobias Mc Fadden

contro

Sony Music Entertainment Germany GmbH

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, D. Šváby, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per T. Mc Fadden, da A. Hufschmid e C. Fritz, Rechtsanwälte;

per la Sony Music Entertainment Germany GmbH, da B. Frommer, R. Bisle e M. Hügel, Rechtsanwälte;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da K.-P. Wojcik e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Tobias Mc Fadden e la Sony Music Entertainment Germany GmbH (in prosieguo: la «Sony Music») avente ad oggetto l’eventuale responsabilità del primo nell’utilizzo, da parte di un terzo, della rete locale senza fili [Wireless local area network (WLAN)] gestita dal sig. Mc Fadden al fine di mettere a disposizione del pubblico, senza autorizzazione, un fonogramma prodotto dalla Sony Music.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 98/34

3

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 22 giugno 1998, la direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

4

I considerando 2 e 19 della direttiva 98/48 così recitano:

«(2)

considerando che un gran numero di servizi a norma degli articoli 59 e 60 del trattato [CE, divenuti articoli 46 e 57 TFUE,] usufruiranno delle opportunità della società dell’informazione così da poter essere prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

(...)

(19)

considerando che per servizi si intendono, a norma dell’articolo 60 del trattato [CE, divenuto articolo 57 TFUE,] quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione; che tale caratteristica non è presente nelle attività che lo Stato effettua senza contropartita economica nell’ambito della sua missione, in particolare nei settori sociale, culturale, dell’istruzione e giudiziario (...)».

5

L’articolo 1 della direttiva 98/34 così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(...)

2)

“servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

(...)».

Direttiva 2000/31

6

I considerando 18, 41, 42 e 50 della direttiva 2000/31 sono formulati come segue:

«(18)

I servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line). (...) Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell’informazione comprendono anche (...) la fornitura di accesso a una rete di comunicazione (...).

(...)

(41)

La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del settore.

(42)

Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

(...)

(50)

È importante che la proposta di direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e la presente direttiva entrino in vigore secondo un calendario simile, per creare un quadro normativo chiaro a livello comunitario sulla responsabilità degli intermediari per le violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi».

7

Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

“servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva [98/34];

b)

“prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;

(...)».

8

Tale direttiva contiene, al suo capo II, sezione 4, intitolato «Responsabilità dei prestatori intermediari», gli articoli da 12 a 15.

9

L’articolo 12 della stessa direttiva, intitolato «Semplice trasporto (“Mere conduit”)», così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a)

non dia origine alla trasmissione;

b)

non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c)

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

(...)

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione».

10

L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, rubricato «Memorizzazione temporanea detta “caching”», enuncia:

« 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

a)

non modifichi le informazioni;

b)

si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c)

si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)

non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni,

e

e)

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso».

11

L’articolo 14 di tale direttiva, rubricato «Hosting», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a)

non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione,

o

b)

non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».

12

A termini dell’articolo 15, paragrafo 1, della menzionata direttiva, rubricato «Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza»:

«Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite».

Direttiva 2001/29/CE

13

Il considerando 16 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10) enuncia:

«La responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d’autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella direttiva [2000/31] che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell’informazione, compresi quelli riguardanti il commercio elettronico. La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l’attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l’altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta».

Direttiva 2004/48/CE

14

L’articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45 e, per rettifica, GU 2004, L 195, pag. 16), intitolato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:

«(...)

3.   La presente direttiva fa salve:

a)

(...) la direttiva [2000/31] in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare;

(...)».

Diritto tedesco

15

Gli articoli da 7 a 10 del Telemediengesetz (legge sui media elettronici) del 26 febbraio 2007 (BGBl. I, pag. 179), come modificata da ultimo con legge del 31 marzo 2010 (BGBl. I, pag. 692) (in prosieguo: la «legge sui media elettronici»), recepiscono nel diritto nazionale gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31.

16

L’articolo 7 della legge sui media elettronici è formulato come segue:

«1)   Ai sensi delle leggi generali, i prestatori sono responsabili delle proprie informazioni, da essi messe a disposizione ai fini della loro utilizzazione.

2)   I prestatori ai sensi degli articoli da 8 a 10 non sono obbligati a sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, né a ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. L’assenza di responsabilità del prestatore ai sensi degli articoli da 8 a 10 lascia impregiudicati eventuali obblighi, imposti dalle leggi generali, di rimuovere le informazione e di rendere il loro utilizzo impossibile. (...)».

17

L’articolo 8, paragrafo 1, della legge sui media elettronici prevede quanto segue:

«I prestatori non sono responsabili delle informazioni da essi trasmesse su una rete di comunicazione o alle quali essi forniscono accesso a fini di utilizzazione, a condizione che detti prestatori:

1.

non diano origine alla trasmissione;

2.

non selezionino il destinatario della trasmissione; e

3.

non selezionino né modifichino le informazioni trasmesse.

La prima frase non si applica qualora il prestatore deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti».

18

L’articolo 97 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi) del 9 settembre 1965 (BGBl. I, pag. 1273), come modificata da ultimo con legge del 1o ottobre 2013 (BGBl. I, pag. 3728) (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore e suoi diritti connessi») dispone quanto segue:

«1)   Chiunque illegittimamente leda il diritto d’autore o un altro diritto tutelato in base alla presente legge può essere chiamato dal danneggiato a rimuovere il danno o, in caso di pericolo di reiterazione, può essere assoggettato ad azione inibitoria. Il diritto di ottenere un provvedimento inibitorio può essere rivendicato anche quando per la prima volta sorga il pericolo che si verifichi un’infrazione.

2)   Chiunque agisca dolosamente o colposamente è tenuto a risarcire al danneggiato il danno che ne deriva. (...)».

19

L’articolo 97a della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi ha il seguente tenore:

«1)   Prima di agire giudizialmente il danneggiato deve intimare al danneggiante di cessare la condotta e deve dargli la possibilità di definire la controversia assumendosi un impegno di non fare garantito da un’adeguata clausola penale.

(...)

3)   Se la diffida è fondata, (...) può essere richiesto il rimborso delle relative spese sostenute. (...)».

Giurisprudenza nazionale relativa alla responsabilità indiretta dei prestatori di servizi della società dell’informazione (Störerhaftung)

20

Dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ordinamento tedesco, un soggetto può essere ritenuto responsabile in caso di violazione di un diritto d’autore o di diritti connessi dal medesimo commessa o direttamente (Täterhaftung) o indirettamente (Störerhaftung). Infatti, gli organi giurisdizionali tedeschi interpretano l’articolo 97 della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel senso che, in caso di violazione, può essere riconosciuto responsabile un soggetto che, pur senza essere autore o complice della violazione stessa, vi contribuisca deliberatamente (Störer).

21

In proposito, il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania), in una sentenza del 12 maggio 2010, Sommer unseres Lebens (I ZR 121/08), ha dichiarato che il soggetto privato che gestisce una rete wifi con accesso ad Internet può essere qualificato come «Störer» qualora non abbia protetto la propria rete mediante una password, in tal modo consentendo a un terzo di violare un diritto d’autore o diritti connessi. Secondo questa sentenza, è ragionevole che un simile gestore della rete adotti misure di protezione, come un sistema di identificazione mediante password.

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

22

Il sig. Mc Fadden gestisce un’impresa che vende o noleggia materiali d’illuminazione e audio.

23

Egli sfrutta una rete locale senza fili che offre, nei dintorni della sua impresa, un accesso gratuito e anonimo a Internet. Per fornire tale accesso a Internet, il sig. Mc Fadden utilizza i servizi di un’impresa di telecomunicazioni. L’accesso a detta rete era deliberatamente non protetto al fine di attirare l’attenzione dei clienti dei negozi adiacenti, dei passanti e dei vicini sulla sua attività.

24

Intorno al 4 settembre 2010, il sig. Mc Fadden ha modificato il nome della propria rete da «mcfadden.de» a «freiheitstattangst.de», e ciò con riferimento a una manifestazione in favore della tutela dei dati personali e contro la sorveglianza statale eccessiva.

25

Nello stesso periodo, un’opera musicale è stata gratuitamente messa a disposizione del pubblico su Internet, senza il consenso dei titolari dei relativi diritti, attraverso la rete locale senza fili gestita dal sig. Mc Fadden. Quest’ultimo afferma di non aver commesso l’asserita violazione, ma di non poter escludere che sia stata commessa da uno degli utenti della sua rete.

26

La Sony Music è il produttore del fonogramma dell’opera di cui trattasi.

27

Con lettera del 29 ottobre 2010, la Sony Music ha intimato al sig. Mc Fadden di rispettare i suoi diritti su detto fonogramma.

28

In seguito a tale diffida, il sig. Mc Fadden ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un’azione di accertamento negativo (negative Feststellungsklage). La Sony Music ha replicato formulando varie domande riconvenzionali volte ad ottenere dal sig. Mc Fadden, innanzitutto, il risarcimento dei danni a titolo della sua responsabilità diretta nella violazione dei propri diritti su detto fonogramma, inoltre la cessazione della violazione dei suoi diritti, passibile di penalità, infine, il rimborso dei costi di diffida e delle spese processuali da essa sostenuti.

29

Con sentenza del 16 gennaio 2014, resa in contumacia nei confronti del sig. Mc Fadden, il giudice del rinvio ha respinto la domanda di quest’ultimo e accolto le domande riconvenzionali della Sony Music.

30

Il sig. Mc Fadden ha proposto opposizione avverso detta sentenza, sostenendo che l’insorgenza della sua responsabilità fosse esclusa in forza delle disposizioni del diritto tedesco che traspongono l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

31

Nell’ambito di tale procedimento di opposizione, la Sony Music ha chiesto, in via principale, la conferma di detta sentenza e, in subordine, per il caso in cui il giudice del rinvio non avesse riconosciuto la responsabilità diretta del sig. Mc Fadden, la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni sulla base della giurisprudenza tedesca relativa alla responsabilità indiretta (Störerhaftung) dei gestori di reti locali senza fili, e ciò per non avere adottato misure di protezione della sua rete locale senza fili e avere così permesso a soggetti terzi di violare i diritti della Sony Music.

32

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva di essere propenso a ritenere che la violazione dei diritti della Sony Music non sia stata commessa personalmente dal sig. Mc Fadden, bensì da un utente sconosciuto della sua rete locale senza fili. Tuttavia, detto giudice prospetta l’insorgenza della responsabilità indiretta (Störerhaftung) del sig. Mc Fadden, poiché quest’ultimo non aveva protetto la rete mediante la quale era stato possibile commettere in modo anonimo la violazione di cui trattasi. Ciò nondimeno, il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se l’esonero da responsabilità previsto all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, trasposto nel diritto tedesco dall’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sui media elettronici, non osti a qualsiasi ipotesi di insorgenza della responsabilità del sig. Mc Fadden.

33

In tale contesto, il Landgericht München I (tribunale regionale I di Monaco di Baviera, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della medesima direttiva e con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, debba essere interpretato nel senso che l’espressione “normalmente dietro retribuzione” significa che il giudice nazionale deve accertare se:

a.

la persona concretamente interessata, che si avvale della qualifica di prestatore, offra tali specifici servizi di norma dietro retribuzione, oppure

b.

esistano sul mercato prestatori che offrono il servizio in parola o servizi analoghi dietro retribuzione, oppure

c.

la maggior parte di tali servizi o dei servizi analoghi sia offerta dietro retribuzione.

2)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che l’espressione “fornire un accesso alla rete di comunicazione” significa che, perché una fornitura sia conforme alla direttiva, rileva soltanto che si pervenga all’obiettivo, nel senso che sia fornito l’accesso alla rete di comunicazione (ad esempio a Internet).

3)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che per “prestare” ai sensi di detto articolo 2, lettera b), è sufficiente che sia effettivamente messo a disposizione il servizio della società dell’informazione, nel caso di specie quindi che sia messa a disposizione una [rete locale senza fili] WLAN aperta, o se sia invece necessaria anche, ad esempio, un’attività di “promozione pubblicitaria”.

4)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che l’espressione “non sia responsabile delle informazioni trasmesse” indica che eventuali richieste di inibitoria, risarcimento del danno, pagamento di spese di diffida o di spese legali da parte del soggetto leso dalla violazione dei diritti d’autore contro il fornitore dei servizi di accesso sono escluse, in linea di principio o in ogni caso, quando si tratta di una prima violazione accertata del diritto d’autore.

5)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono autorizzare i giudici nazionali a emanare, nell’ambito di un procedimento principale contro un fornitore dei servizi di accesso, una diffida con cui intimano a quest’ultimo di astenersi in futuro dal permettere a terzi di rendere disponibile, attraverso una determinata connessione Internet, su una piattaforma Internet di condivisione una specifica opera protetta dal diritto d’autore per una consultazione in linea.

6)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la disciplina di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31 deve essere applicata per analogia a una domanda inibitoria.

7)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che i requisiti previsti nei confronti di un prestatore si esauriscono nel fatto che prestatore è qualsiasi persona fisica o giuridica che offra un servizio della società dell’informazione.

8)

In caso di risposta negativa alla settima questione, quali requisiti aggiuntivi debbano essere posti al prestatore nel quadro dell’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31.

9)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31, tenuto conto della tutela riconosciuta alla proprietà intellettuale quale diritto fondamentale e che si ricava dal diritto di proprietà (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), tenuto conto altresì delle disposizioni contenute nelle direttive 2001/29 e 2004/48, e considerata la libertà di informazione e il diritto fondamentale della libertà d’impresa sancito dal diritto dell’Unione (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), debba essere interpretato nel senso che non osta a una decisione del giudice nazionale (...) con cui il fornitore dei servizi di accesso è condannato, a pena del pagamento di una penalità, ad astenersi dal permettere in futuro a terzi di rendere disponibile, attraverso una determinata connessione Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer) una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa per una consultazione in linea e lascia così libero il fornitore dei servizi di accesso di individuare le concrete misure tecniche da adottare per ottemperare a tale ingiunzione.

[10)]

Se ciò valga anche quando il fornitore dei servizi di accesso può di fatto adeguarsi al divieto giudiziale soltanto chiudendo la connessione Internet o proteggendola mediante password o controllando tutte le comunicazioni trasmesse attraverso tale connessione, per verificare se la specifica opera protetta dal diritto d’autore sia nuovamente trasmessa illegalmente, quando ciò sia chiaro fin dall’inizio e non emerga soltanto nell’ambito del procedimento esecutivo o di irrogazione delle sanzioni».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

34

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio cerca di stabilire se un servizio come quello fornito dal ricorrente nel caso oggetto del procedimento principale, consistente nella messa a disposizione di una rete di comunicazione senza fili pubblica e gratuita, possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

35

In tale contesto, occorre intendere che, mediante la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della medesima direttiva e con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, debba essere interpretato nel senso che una prestazione come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisca un «servizio della società dell’informazione», ai sensi della prima disposizione.

36

Innanzitutto, occorre sottolineare che né l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 né l’articolo 2 della medesima direttiva contengono una definizione della nozione di «servizio della società dell’informazione». Tuttavia, quest’ultimo articolo rinvia a tal fine alla direttiva 98/34.

37

In proposito, da un lato, risulta dai considerando 2 e 19 della direttiva 98/48 che la nozione di «servizio» utilizzata nella direttiva 98/34 deve essere intesa come avente lo stesso significato di quella che appare all’articolo 57 TFUE. Dunque, ai sensi di detto articolo 57 sono considerati «servizi», fra l’altro, le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione.

38

Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, la nozione di «servizio della società dell’informazione» include qualsiasi servizio fornito normalmente dietro retribuzione, a distanza per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

39

In tale contesto, occorre considerare che i servizi della società dell’informazione ai quali si riferisce l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 sono soltanto quelli forniti normalmente dietro retribuzione.

40

Detta conclusione è suffragata dal considerando 18 della direttiva 2000/31, a termini del quale i servizi della società dell’informazione non si limitano esclusivamente a quelli che portano a stipulare contratti in linea, ma si estendono ad altri servizi, a condizione che detti servizi costituiscano un’attività economica.

41

Tuttavia, non è possibile inferirne che una prestazione di natura economica effettuata a titolo gratuito non possa mai costituire un «servizio della società dell’informazione» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Infatti, la remunerazione di un servizio fornito da un prestatore nell’ambito della sua attività economica non è necessariamente versata dai soggetti che ne fruiscono (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Papasavvas, C‑291/13, EU:C:2014:2209, punti 2829).

42

Ciò si verifica, in particolare, nel caso in cui una prestazione effettuata a titolo gratuito sia fornita da un prestatore a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore, dato che il costo di tale attività è così integrato nel prezzo di vendita di tali beni o di tali servizi (sentenza del 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e a., 352/85, EU:C:1988:196, punto 16, nonché dell’11 aprile 2000, Deliège, C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punto 56).

43

In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della medesima direttiva e con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della prima disposizione quando è effettuata dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore.

Sulla seconda e sulla terza questione

44

Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che, al fine di ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, sia sufficiente mettere a disposizione tale accesso oppure se debbano essere soddisfatte ulteriori condizioni.

45

Più in particolare, il giudice del rinvio chiede se, oltre alla fornitura di un accesso a una rete di comunicazione, sia necessario, da un lato, che sussista un rapporto contrattuale tra il destinatario del servizio e il suo prestatore e, dall’altro, che quest’ultimo faccia pubblicità per tale prestazione.

46

A tal riguardo, in primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 12 della direttiva 2000/31, intitolato «Semplice trasporto (“Mere conduit”)», risulta che la fornitura del servizio ivi previsto deve comportare la trasmissione di informazioni su una rete di comunicazione.

47

Inoltre, tale disposizione enuncia che l’esenzione da responsabilità dalla medesima prevista ha ad oggetto soltanto le informazioni trasmesse.

48

Infine, dal considerando 42 della direttiva 2000/31 risulta che l’attività di «semplice trasporto» è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo.

49

Ne deriva che la fornitura di un accesso a una rete di comunicazione non deve andare al di là dell’ambito di un tale processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta.

50

In secondo luogo, non risulta né da altre disposizioni della direttiva 2000/31 né dagli obiettivi da essa perseguiti che la fornitura di un accesso a una rete di comunicazione debba soddisfare condizioni ulteriori, quali la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il destinatario del servizio e il suo prestatore o la circostanza che quest’ultimo si avvalga di mezzi pubblicitari per promuovere tale prestazione.

51

È pur vero che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31 si riferisce, nella sua versione in lingua tedesca, al verbo anbieten, il quale potrebbe essere inteso come un rinvio all’idea di proposta contrattuale e, pertanto, a una certa forma di pubblicità.

52

Tuttavia, data la necessità che le disposizioni di diritto dell’Unione vengano applicate e, quindi, interpretate in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenza del 9 giugno 2011, Eleftheri tileorasi e Giannikos, C‑52/10, EU:C:2011:374, punto 23).

53

Ebbene, le altre versioni linguistiche di tale articolo 2, lettera b), in particolare quelle in lingua spagnola, ceca, inglese, francese, italiana, polacca o slovacca utilizzano verbi che non esprimono una simile idea di proposta contrattuale o di pubblicità.

54

In considerazione di quanto precede, alla seconda e terza questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che, al fine di ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, detto accesso non deve andare al di là dell’ambito del processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta, non dovendo essere soddisfatta alcuna condizione ulteriore.

Sulla sesta questione

55

Con la sesta questione, che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che la condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva si applica per analogia a detto articolo 12, paragrafo 1.

56

A tal riguardo, dalla stessa struttura della direttiva 2000/31 emerge che il legislatore dell’Unione ha voluto distinguere i regimi applicabili alle attività di semplice trasporto («Mere conduit»), di memorizzazione d’informazioni nella forma detta «caching» e in quella di hosting, dato che tali attività sono disciplinate da disposizioni diverse di tale direttiva.

57

In tale contesto, dal confronto tra l’articolo 12, paragrafo 1, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che le esenzioni da responsabilità in essi previste sono soggette a condizioni di applicazione diverse in funzione del tipo di attività.

58

In particolare, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, intitolato «Hosting», dispone, fra l’altro che, per poter beneficiare dell’esenzione da responsabilità ivi enunciata in favore dei prestatori di servizi di hosting di siti Internet, questi ultimi devono agire immediatamente, non appena vengono a conoscenza di un’informazione illecita, al fine di rimuoverla o di disabilitarne l’accesso.

59

Invece, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non subordina l’esenzione da responsabilità ivi prevista in favore dei fornitori di accesso a una rete di comunicazione al rispetto di una condizione di questo tipo.

60

Del resto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, le situazioni del prestatore di servizi di hosting di un sito Internet, da un lato, e del fornitore di accesso a una rete di comunicazione, dall’altro, non sono simili per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

61

Infatti, dal considerando 42 della medesima direttiva emerge che le esenzioni da responsabilità in essa stabilite sono state previste tenendo conto del fatto che le attività esercitate dalle varie categorie di prestatori di servizi interessate, in particolare dai fornitori di accesso a una rete di comunicazione e dai prestatori di servizi di hosting di siti Internet, sono tutte di ordine puramente tecnico, automatico e passivo e che, di conseguenza, tali prestatori di servizi non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate.

62

Ciò posto, il servizio fornito dal prestatore di servizi di hosting di siti Internet, consistente nella memorizzazione d’informazioni, si caratterizza perché dura nel tempo. Di conseguenza, detto prestatore di servizi di hosting può venire a conoscenza del carattere illecito di talune informazioni da esso immagazzinate in un momento successivo rispetto a quello in cui si procede a detto immagazzinamento e nel quale esso è ancora in grado di intraprendere un’azione volta a rimuoverle o a disabilitarne l’accesso.

63

Invece, nel caso di un fornitore di accesso a una rete di comunicazione, il servizio di trasporto delle informazioni da esso prestato di norma non si prolunga nel tempo, cosicché, dopo aver trasmesso informazioni, esso non esercita più alcun controllo sulle stesse. Pertanto, il fornitore di accesso a una rete di comunicazione, contrariamente al prestatore di servizi di hosting di uno sito Internet, spesso non è in grado di intraprendere, in un momento successivo, azioni volte rimuovere dette informazioni o a disabilitarne l’accesso.

64

In ogni caso, dal punto 54 della presente sentenza risulta che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non prevede alcuna condizione ulteriore oltre a quella, per il servizio in causa, di fornire un accesso a una rete di comunicazione, accesso che non deve andare al di là dell’ambito del processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta.

65

In considerazione di quanto precede, alla sesta questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva non si applica per analogia a detto articolo 12, paragrafo 1.

Sulla settima e sull’ottava questione

66

Con la settima e l’ottava questione, che occorre esaminare congiuntamente ed in quarto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che sussistono requisiti ulteriori rispetto a quello menzionato in tale disposizione, ai quali è soggetto un prestatore di servizi che fornisce l’accesso a una rete di comunicazione.

67

A tal riguardo, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), di tale direttiva, prevede espressamente un solo requisito nei confronti di un simile prestatore, segnatamente quello di essere una persona fisica o giuridica che offra un servizio della società dell’informazione.

68

Sotto tale profilo, dal citato considerando 41 emerge che, quando ha adottato la direttiva 2000/31, il legislatore dell’Unione ha instaurato un equilibrio tra i vari interessi in gioco. Ne consegue che l’insieme di tale direttiva e, in particolare, il suo articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo articolo 2, lettera b), deve essere inteso come atto a tradurre questo equilibrio instaurato da detto legislatore.

69

In tale contesto, non spetta alla Corte sostituirsi al legislatore dell’Unione assoggettando l’applicazione di tale disposizione a requisiti da esso non previsti.

70

Infatti, assoggettare l’esenzione prevista all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 al rispetto di requisiti non espressamente previsti dal legislatore dell’Unione produrrebbe l’effetto di rimettere in discussione siffatto equilibrio.

71

In considerazione di quanto precede, alla settima e ottava questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non vi sono requisiti ulteriori, oltre a quello menzionato in tale disposizione, ai quali sia soggetto il prestatore di servizi che fornisce l’accesso a una rete di comunicazione.

Sulla quarta questione

72

Con la quarta questione, che occorre esaminare in quinto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione, il risarcimento del danno nonché il pagamento delle spese di diffida o delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa.

73

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 enuncia che gli Stati membri devono provvedere affinché i prestatori che forniscono un servizio di accesso a una rete di comunicazione non siano responsabili delle informazioni ad essi trasmesse dai destinatari di tale servizio, alla triplice condizione, prevista in tale disposizione, che tali prestatori non diano origine alla trasmissione, che non selezionino il destinatario della trasmissione e che non selezionino né modifichino le informazioni trasmesse.

74

Ne consegue che, qualora le predette condizioni siano soddisfatte, non sorge la responsabilità di un prestatore che fornisce l’accesso a una rete di comunicazione e, pertanto, è in ogni caso escluso che il titolare di un diritto d’autore possa chiedere a tale prestatore di servizi un risarcimento per il motivo che la connessione a tale rete sia stata utilizzata da terzi allo scopo di violare i suoi diritti.

75

Di conseguenza, si deve altresì escludere, in ogni caso, che il titolare di un diritto d’autore possa chiedere il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Infatti, una simile domanda accessoria presuppone, per essere fondata, che la domanda principale sia a sua volta fondata, ciò che è impedito dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

76

Ciò posto, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 precisa che il medesimo articolo lascia impregiudicata la possibilità che un organo giurisdizionale nazionale o un’autorità amministrativa esiga che un prestatore di servizi ponga fine ad una violazione di diritti d’autore o che la prevenga.

77

Di conseguenza, quando una violazione sia stata commessa da un terzo attraverso la connessione a Internet che è stata messa a sua disposizione da un fornitore di accesso a una rete di comunicazione, l’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva non osta a che il soggetto leso da detta violazione chieda a un’autorità o a un organo giurisdizionale nazionale che a tale fornitore sia inibita la prosecuzione di tale violazione.

78

Per l’effetto, si deve ritenere che, isolatamente considerato, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non esclude nemmeno che lo stesso soggetto possa chiedere il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute nel corso di un’azione, come quelle evocate nei punti precedenti.

79

In considerazione di quanto precede, alla quarta questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte, oppure siano conseguenti, all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

Sulla quinta, sulla nona e sulla decima questione

80

Con la quinta, la nona e la decima questione, che occorre esaminare congiuntamente e in sesto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva debba essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali, nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso osta all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, a pena del pagamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia sì la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a tale ingiunzione, ma sia fin da subito stabilito che le sole misure che quest’ultimo potrà sostanzialmente adottare consistono o nel chiudere la connessione a Internet o nel proteggerla mediante password o nell’esaminare tutte le informazioni trasmesse attraverso tale connessione.

81

Preliminarmente, è pacifico che un’ingiunzione come quella preconizzata dal giudice del rinvio nel procedimento principale, in quanto impone a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione di prevenire la reiterazione di una violazione di un diritto connesso al diritto d’autore, rientra nella tutela del diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

82

Inoltre, si deve constatare che la suddetta ingiunzione, là dove, da un lato, accolla a detto fornitore di accesso un obbligo idoneo ad incidere sulla sua attività economica e, dall’altro, è atta a limitare la libertà dei destinatari di un tale servizio di beneficiare di un accesso a Internet, viola il diritto alla libertà d’impresa del primo, tutelato ai sensi dell’articolo 16 della Carta, nonché il diritto alla libertà d’informazione dei secondi, la cui protezione è sancita dall’articolo 11 della Carta.

83

Ebbene, quando diversi diritti fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione siano in concorrenza fra loro, spetta alle autorità o all’organo giurisdizionale nazionale interessato provvedere a garantire un giusto equilibrio tra tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punti 6870).

84

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che un’ingiunzione che lasci a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito può, a certe condizioni, pervenire a tale giusto equilibrio (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punti 6263).

85

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio muove dall’ipotesi che le misure che possono essere adottate dal destinatario di un’ingiunzione si limitino, in pratica, a tre, vale a dire esaminare tutte le informazioni trasmesse attraverso una connessione a Internet, chiudere detta connessione oppure proteggerla mediante password.

86

Pertanto, è unicamente nella prospettiva di tali tre misure considerate dal giudice del rinvio che la Corte esaminerà la compatibilità dell’ingiunzione prevista con il diritto dell’Unione.

87

Anzitutto, riguardo alla sorveglianza dell’insieme delle informazioni trasmesse, una simile misura dev’essere da subito esclusa, in quanto contraria all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 ai sensi del quale è vietato imporre, in particolare ai fornitori di accesso a una rete di comunicazione, un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono.

88

Riguardo, poi, alla misura consistente nel chiudere completamente la connessione a Internet, si deve constatare che la sua attuazione comporterebbe una grave violazione della libertà di impresa del soggetto che, anche solo a titolo accessorio, persegua un’attività economica volta a fornire un accesso a Internet, vietandogli totalmente, di fatto, di proseguire tale attività al fine di porre rimedio a una violazione limitata del diritto d’autore senza prevedere l’adozione di misure meno restrittive di tale libertà.

89

In tale contesto, una misura di questo tipo deve considerarsi non conforme all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali che devono essere conciliati (v. in tal senso, relativamente a un’ingiunzione, sentenza del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, EU:C:2011:771, punto 49, nonché, per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, punti 3541).

90

Infine, per quanto riguarda la misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, occorre sottolineare che essa è idonea a restringere sia il diritto alla libertà d’impresa del prestatore che fornisce un servizio di accesso a una rete di comunicazione, sia il diritto alla libertà d’informazione dei destinatari di tale servizio.

91

Ciò posto, va constatato, in primo luogo, che una misura simile non arreca pregiudizio al contenuto essenziale del diritto alla libertà d’impresa del fornitore di accesso a una rete di comunicazione, dato che si limita a regolare in modo marginale una delle modalità tecniche di esercizio dell’attività di tali fornitore.

92

In secondo luogo, una misura volta a proteggere la connessione a Internet non sembra essere tale da violare il contenuto essenziale del diritto alla libertà d’informazione dei destinatari di un servizio di accesso a una rete Internet, in quanto si limita a esigere da questi ultimi la richiesta di ottenere una password, fermo restando, inoltre, che tale connessione costituisce soltanto uno dei tanti mezzi per accedere a Internet.

93

In terzo luogo, è vero che dalla giurisprudenza emerge che la misura adottata dal fornitore deve essere rigorosamente mirata, nel senso che deve servire a porre fine alla violazione arrecata da un terzo al diritto d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio per la possibilità degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l’ingerenza di detto fornitore nella libertà di informazione di tali utenti sarebbe ingiustificata alla luce dell’obiettivo perseguito (sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 56).

94

Tuttavia, una misura adottata da un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione consistente nel proteggere la connessione di tale rete a Internet non sembra idonea a compromettere la possibilità di cui dispongono gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore di accedere lecitamente a informazioni, dato che non comporta alcun blocco del sito Internet.

95

In quarto luogo, la Corte ha già dichiarato che le misure adottate dal destinatario di un’ingiunzione, come quella in causa nel procedimento principale, in sede di ottemperanza alla stessa, devono essere abbastanza efficaci da garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire che esse devono avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale (sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 62).

96

A tal proposito, si deve constatare che una misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password può dissuadere gli utenti di tale connessione dal violare un diritto d’autore o diritti connessi, nei limiti in cui tali utenti siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

97

In quinto luogo, occorre ricordare che, secondo il giudice del rinvio, a parte le tre misure da esso invocate, non esiste alcun’altra misura che un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione, come quella di cui trattasi nella fattispecie, possa in pratica attuare al fine di conformarsi a un’ingiunzione come quella oggetto del procedimento principale.

98

Dato che le altre due misure sono state scartate dalla Corte, se si affermasse che un fornitore di accesso a una rete di comunicazione non deve proteggere la sua connessione a Internet si finirebbe col privare il diritto fondamentale alla proprietà intellettuale di ogni tutela, il che contrasterebbe con l’idea del giusto equilibrio (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, punti 3738).

99

In tale contesto, una misura volta a proteggere la connessione a Internet mediante una password deve essere considerata necessaria al fine di garantire un’effettiva protezione del diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale.

100

Da quanto precede discende che, alle condizioni specificate nella presente sentenza, la misura consistente nel proteggere la connessione deve essere considerata idonea a realizzare un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto fondamentale alla protezione della proprietà intellettuale e, dall’altro, il diritto alla libertà d’impresa del prestatore che fornisce un servizio di accesso a una rete di comunicazione nonché il diritto alla libertà d’informazione dei destinatari di tale servizio.

101

Di conseguenza, alla quinta, nona e decima questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

102

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), di detta direttiva e con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della prima disposizione quando è fornita dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore.

 

2)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che, al fine di ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, detto accesso non deve andare al di là dell’ambito del processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta, non dovendo essere soddisfatta alcuna condizione ulteriore.

 

3)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva non si applica per analogia a detto articolo 12, paragrafo 1.

 

4)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non vi sono requisiti ulteriori, oltre a quello menzionato in tale disposizione, ai quali sia soggetto il prestatore di servizi che fornisce l’accesso a una rete di comunicazione.

 

5)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

 

6)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.