SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

8 settembre 2016 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016]

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata — Direttiva 2008/118/CE — Importazione di prodotti sottoposti ad accisa — Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo — Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata — Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa»

Nella causa C‑409/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen, Ungheria), con decisione del 15 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2014, nel procedimento

Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

LA CORTE (Quinta Sezione)

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft., da E. Czeglédi e E. Sieber-Fazakas, ügyvédek;

per la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, da A. Keresztesi e Gy. Kiss, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér Miklós e G. Koós, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčíl, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Talabér-Ritz, L. Grønfeldt e F. Tomat, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 2401 10 35 e 2403 10 90 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figuranti all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nonché dell’articolo 2, lettera b), dell’articolo 4, punti 6 e 8, e dell’articolo 38 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (in prosieguo: la «Schenker») e la Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Direzione generale delle dogane e delle finanze della regione dell’Alföld-Nord dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: la «Direzione generale delle dogane») in merito alla classificazione doganale del tabacco light air cured nell’ambito della NC e del suo eventuale assoggettamento ad accisa.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6

Le note esplicative del SA relative alla voce 2401 della NC sono formulate nei termini seguenti:

«24.01 – Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

2401.10 – Tabacchi non scostolati

2401.20 – Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati

2401.30 – Cascami di tabacco

Questa voce comprende:

1)

Il tabacco allo stato naturale sotto forma di piante intere o di foglie e le foglie essiccate o fermentate. Queste ultime possono essere intere o scostolate, rifilate o no, spaccate o tagliate anche in forma regolare, purché non si tratti, in quest’ultimo caso, di un prodotto pronto per essere fumato.

Le foglie di tabacco mescolate, scostolate, poi conciate in un liquido di composizione appropriata allo scopo di impedire la formazione di muffa e il disseccamento e, inoltre, di salvaguardarne il gusto, sono pure assegnate a questa voce.

2)

I cascami di tabacco, come costole, picciuoli, nervature, frasami, polveri, ecc., provenienti dal trattamento delle foglie o dalla fabbricazione dei prodotti finiti.

(...)».

7

Ai sensi delle note esplicative del SA relative alla voce 2403 della NC:

«24.03 – Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco.

2403.10 – Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

Altri

2403.91 – – Tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”

2403.99 – – Altri

Questa voce comprende:

1)

Il tabacco da fumo anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione, per esempio il tabacco lavorato per la pipa o per la confezione delle sigarette.

(...)».

Diritto dell’Unione

La nomenclatura combinata

8

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

9

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

10

La versione della NC applicabile ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale, che si sono svolti nel corso del 2011, è quella risultante dal regolamento n. 861/2010.

11

Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, della stessa, dispongono quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

2.

a)

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o [a] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4.

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

12

La seconda parte della NC include una sezione IV, dedicata ai «[p]rodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati». Tale sezione comprende, in particolare, il capitolo 24, intitolato «Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati». Tale capitolo contiene le voci tariffarie seguenti:

«1.

Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

1

2

3

4

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

 

 

2401 10

‑ Tabacchi non scostolati:

 

 

2401 10 35

– – Tabacchi “light air cured”

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56 [EUR]/100 kg/net

––

2401 10 60

– – Tabacchi “sun cured” del tipo orientale

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 10 70

– – Tabacchi “dark air cured”

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 10 85

– – Tabacchi “flue cured”

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 10 95

– – altri

10 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 20

– Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

 

 

2401 20 35

– – Tabacchi “light air cured”

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 20 60

– – Tabacchi “sun cured” del tipo orientale

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 20 70

– – Tabacchi “dark air cured”

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 20 85

Tabacchi “flue cured”

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 20 95

– – altri

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2401 30 00

– Cascami di tabacco

11,2 MIN [EUR] 22 MAX [EUR] 56/100 kg/net

––

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

2402 10 00

– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

26

1 000 p/st

2402 20

– Sigarette contenenti tabacco:

 

 

2402 20 10

– – contenenti garofano

10

1 000 p/st

2402 20 90

– – altre

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

– altri

57,6

––

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco:

 

 

2403 10

– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

 

2403 10 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

74,9

––

2403 10 90

– – altro

74,9

––

 

– altri

 

 

2403 91 00

– – Tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”

16,6

––

2403 99

– – altri:

 

 

2403 99 10

– – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

41,6

––

2403 99 90

– – – altri

16,6

––»

13

Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (GU 2008, C 133, pag. 1), elaborate dalla Commissione, nella loro versione applicabile alla data dei fatti del procedimento principale, sono formulate come segue per quanto riguarda la voce 2401 della NC:

«2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Per quanto riguarda i tabacchi greggi o non lavorati, si vedano le note esplicative del SA, voce 2401, punto 1.

Si intende per:

(...)

b)

tabacchi “light air cured” del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;

c)

tabacchi “light air cured” del tipo Maryland, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;

(...)».

14

Ai sensi delle note esplicative della NC riguardanti la sottovoce 24 03 10 90 della NC:

«Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

Il tabacco da fumo è tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale.

I cascami di tabacco sono da considerare come tabacchi da fumo, quando sono preparati per la vendita al minuto, possono essere fumati e non sono classificati come sigari, sigaretti o sigarette (vedi le note esplicative delle sottovoci 2402 10 00, 2402 20 10 e 2402 20 90 [della NC]).

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono alla suddetta definizione. Sono invece esclusi i prodotti composti interamente di sostanze diverse dal tabacco, che hanno una funzione esclusivamente medica (capitolo 30).

Rientra ugualmente in queste sottovoci il tabacco trinciato ([“cut cigarette rag”]), miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione delle sigarette».

Il codice doganale

15

L’articolo 4, punto 19, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999 (GU 1999, L 119, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 13) (in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:

«Ai fini del presente codice, s’intende per:

(...)

19)

“presentazione in dogana”: comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale».

16

L’articolo 37 del codice doganale prevede quanto segue:

«1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti.

2.   Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell’articolo 182».

17

L’articolo 38, paragrafo 1, del codice doganale così dispone:

«Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall’autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:

a)

all’ufficio doganale designato dall’autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;

b)

in una zona franca, se l’introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente:

per via marittima od aerea, oppure

su strada, senza che venga attraversata un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo».

18

L’articolo 40 del codice doganale recita quanto segue:

«Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana dalla persona che le introduce in tale territorio o, se del caso, dalla persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, fatta eccezione per i beni trasportati su mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo».

19

Ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale:

«L’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.

Essa implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti».

20

L’articolo 84, paragrafo 1, del codice doganale prevede quanto segue:

«Ai fini degli articoli da 85 a 90:

a)

quando viene utilizzata la formulazione “regime sospensivo” si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi:

transito esterno,

deposito doganale,

perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione,

trasformazione sotto controllo doganale,

e

ammissione temporanea;

(...)».

21

L’articolo 91 del codice doganale così recita:

«1.   Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità:

a)

di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale;

b)

di merci comunitarie, nei casi e alle condizioni determinati secondo la procedura del comitato, al fine di evitare che i prodotti che sono oggetto o beneficiano di misure all’esportazione possano, secondo il caso, sfuggire a dette misure o beneficiarne indebitamente.

(...)».

22

L’articolo 202 del codice doganale prevede quanto segue:

«1.   L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a)

all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione, oppure

b)

quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un’altra parte di detto territorio.

Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino.

2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.

(...)».

23

Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale:

«L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a)

all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure

b)

all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari,

in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».

[Come rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016] Il regolamento n. 2454/93

24

[Come rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016] L’articolo 186, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009 (GU 2009, L 98, pag. 3) enuncia quanto segue:

«Le merci non comunitarie presentate alla dogana sono oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea secondo quanto indicato dalle autorità doganali».

25

[Come rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016] Ai sensi dell’articolo 859 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione, dell’11 marzo 2002 (GU 2002, L 68, pag. 11):

«Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1 del codice [doganale] si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le seguenti inosservanze, sempreché:

non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,

non rivelino una manifesta negligenza dell’interessato, e

tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce siano espletate a posteriori.

(...)

2)

nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l’inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall’uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:

a)

la merce vincolata al regime è stata effettivamente presentata intatta all’ufficio di destinazione;

b)

l’ufficio di destinazione è stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o è stata collocata in deposito temporaneo in esito all’operazione di transito e

e

c)

qualora il termine fissato all’articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce è stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole;

(...)».

La direttiva 2008/118

26

Ai termini del considerando 7 della direttiva 2008/118:

«Poiché i regimi sospensivi di cui al (...) codice doganale (...), prevedono l’esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento, non occorre l’applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi».

27

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva così prevede:

«La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

(...)

c)

tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE».

28

L’articolo 2 della direttiva 2008/118 dispone quanto segue:

«I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:

a)

della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio della Comunità;

b)

della loro importazione nel territorio della Comunità».

29

L’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva dispone quanto segue:

«I capi III e IV non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo».

30

L’articolo 4, punti 6 e 8, così recita:

«Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:

(...)

6)

“procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo” una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell’entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento;

(...)

8)

“importazione di prodotti sottoposti ad accisa” l’entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa a meno che al momento dell’entrata nella Comunità tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo».

31

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, per “immissione in consumo” si intende:

a)

lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa;

(...)

d)

l’importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, ad un regime di sospensione dall’accisa».

32

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/118:

«Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 1, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo Stato membro.

(...)».

33

L’articolo 38 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   Se si è verificata un’irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, o dell’articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e l’accisa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità.

2.   Se si è rilevata un’irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, o dell’articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati immessi in consumo e se non è possibile determinare il luogo in cui essa si è verificata, si presume che l’irregolarità si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata e l’accisa è esigibile in tale Stato.

Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina lo Stato membro nel quale l’irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

(...)

4.   Ai fini del presente articolo, si intende per “irregolarità” una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, o dell’articolo 36, paragrafo 1, non contemplata dall’articolo 37, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa regolarmente».

Diritto ungherese

34

L’a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (legge n. CXXVII del 2003, relativa all’accisa e norme specifiche per la distribuzione di prodotti sottoposti ad accisa, in prosieguo: la «legge relativa all’accisa») prevede, al suo articolo 1, paragrafi 1 e 2:

«1.   L’accisa è riscossa in caso di fabbricazione nel territorio nazionale e in caso di importazione nello stesso di prodotti sottoposti a tale imposta.

2.   Ai fini dell’adempimento e del controllo dell’obbligo di pagamento dell’accisa è richiesto che:

a)

il prodotto sottoposto ad accisa che dà luogo alla riscossione dell’imposta sia fabbricato esclusivamente in un deposito fiscale, salvo nel caso di fabbricazione sotto vigilanza doganale,

b)

il prodotto sottoposto ad accisa importato nel territorio nazionale senza che sia stata pagata l’imposta sia trasferito in un deposito fiscale o presso l’esercizio o il magazzino di un operatore esentato, salvo si tratti di un prodotto sotto vigilanza doganale o destinato a un esercente registrato, e

c)

il prodotto sottoposto ad accisa per il quale non è stata pagata l’imposta sia conservato o immagazzinato esclusivamente in un deposito fiscale o presso l’esercizio o il magazzino di un operatore esentato, salvo che il prodotto si trovi sotto vigilanza doganale».

35

L’articolo 3, paragrafo 1, della legge relativa all’accisa così dispone:

«Le disposizioni della presente legge si applicano ai tributi dovuti sui prodotti sottoposti ad accisa, all’imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, alla fabbricazione e alla distribuzione dei prodotti sottoposti ad accisa e alle altre operazioni in materia di accisa».

36

In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), della legge relativa all’accisa, i tabacchi lavorati sono un prodotto sottoposto ad accisa.

37

L’articolo 7 di detta legge contiene le seguenti definizioni:

«2)   Importazione di prodotti sottoposti ad accisa: importazione nel territorio nazionale, direttamente da un paese terzo o attraverso uno o più altri Stati membri, di prodotti sottoposti ad accisa, a condizione che, se detti prodotti entrano nel territorio nazionale nell’ambito di un regime doganale, l’importazione avvenga nel momento della chiusura del procedimento previsto da tale regime per l’immissione in consumo di tali prodotti in conformità del diritto doganale.

7/I)   Svincolo irregolare da un regime di sospensione dall’accisa: qualsiasi atto o circostanza che, per un prodotto sottoposto ad accisa che circola secondo un regime comunitario di sospensione dall’accisa, non dia luogo all’esenzione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, o dell’articolo 26/B, paragrafo 3, dall’obbligo sospeso di accertare e pagare l’accisa.

22)   Immissione in consumo: svincolo del prodotto sottoposto ad accisa da un deposito fiscale, da un deposito fiscale di un altro Stato membro o dall’esercizio di un operatore esentato, eccetto quando il prodotto sia trasferito presso un deposito fiscale, un deposito fiscale di un altro Stato membro, un esercente registrato di un altro Stato membro, uno Stato terzo o un operatore esentato; ricezione del prodotto sottoposto ad accisa da parte di un esercente registrato; utilizzo di vino di uva da parte del produttore per la vendita a mescita in un deposito fiscale; adempimento di formalità doganali il cui effetto sia l’immissione in consumo, conformemente al diritto doganale, di un prodotto sottoposto ad accisa importato da un paese terzo, o provvedimento dell’autorità doganale che abbia come effetto che il prodotto debba essere considerato immesso in consumo conformemente al diritto doganale, purché, dopo le formalità o il provvedimento, il prodotto non sia immagazzinato in un deposito fiscale o presso un operatore esentato, o uno speditore registrato non lo trasporti, in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, verso una delle destinazioni menzionate all’articolo 18, paragrafo 1».

38

L’articolo 8, paragrafo 1, della stessa legge così recita:

«Salva disposizione contraria della presente legge, l’obbligo di pagamento dell’accisa sorge:

a)

con la fabbricazione di un prodotto sottoposto ad accisa nel territorio nazionale;

b)

con l’importazione di un prodotto sottoposto ad accisa nel territorio nazionale».

39

L’articolo 15, paragrafo 2, della legge relativa all’accisa prevede quanto segue:

«L’accisa è esigibile:

a)

con la fabbricazione illegale al di fuori di un deposito fiscale di un prodotto sottoposto ad accisa che dà luogo alla riscossione dell’imposta;

b)

con l’acquisto, il possesso, il trasporto, l’utilizzo o la distribuzione di un prodotto sottoposto ad accisa in seguito alla sua fabbricazione illegale al di fuori di un deposito fiscale o alla sua importazione e ricezione illegale nel territorio nazionale da un paese terzo o da un altro Stato membro, salvo nel caso in cui una persona fisica che non svolge un’attività autonoma avente ad oggetto detto prodotto dimostri che, nelle circostanze del caso concreto, poteva desumere al di là di ogni dubbio che stava acquisendo lecitamente il prodotto».

40

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della legge in parola:

«Le disposizioni della normativa doganale si applicano conformemente a quanto disposto dalla presente legge ai prodotti sottoposti ad accisa importati da paesi terzi qualora mantengano il loro carattere di merci non comunitarie e, per quanto concerne l’adempimento delle formalità previste dalla normativa doganale, ai prodotti sottoposti ad accisa importati dai territori menzionati all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto ab) nonché ai prodotti sottoposti ad accisa non tassati destinati ad essere trasferiti dal territorio nazionale verso un paese terzo».

41

In forza dell’articolo 114, paragrafo 1, della medesima legge, qualsiasi persona fisica, a meno che non eserciti un’attività commerciale a titolo autonomo avente ad oggetto il prodotto considerato, è tenuta a pagare un’ammenda proporzionale alla quantità del prodotto se «possegga, trasporti, venda o utilizzi un prodotto sottoposto ad accisa che non sia stato fabbricato in un deposito fiscale o, in caso di importazione, che non sia stato oggetto di formalità doganali».

42

Ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, della legge relativa all’accisa, si deve ritenere rientrante nel paragrafo 1 di tale articolo «qualsiasi prodotto sottoposto ad accisa il cui possessore, trasportatore, venditore o utilizzatore non possa dimostrare mediante fatture, fatture semplificate, documenti di accompagnamento del prodotto, documenti relativi alla vendita alla mescita del vino, documenti di accompagnamento semplificati, documenti doganali o altri mezzi facenti fede, di aver versato l’accisa o che detto prodotto circola in base a un regime di sospensione dall’accisa».

43

A norma dell’articolo 114, paragrafo 4, della citata legge, quando un operatore economico, con l’eccezione di una persona che non eserciti un’attività commerciale a titolo autonomo avente ad oggetto il prodotto considerato, commette uno degli atti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dovrà pagare un’ammenda per un importo corrispondente al doppio della base imponibile indicata al paragrafo 3, o a cinque volte tale base se il prodotto oggetto dell’atto in questione riguarda un quantitativo commerciale.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

44

La Schenker è una società commerciale con sede in Ungheria, che offre servizi di rappresentanza doganale e logistici. Il 21 gennaio 2011 ha ricevuto incarico dalla Nyíregyháza Logisztik Centrum Kft., società commerciale registrata in Ungheria, di porre in «custodia temporanea», due carichi di tabacco a causa di mancanza di spazio. In seguito, essa ha parimenti posto altri due carichi di tabacco in «custodia temporanea».

45

I carichi di tabacco sono entrati nel territorio dell’Unione europea, in Slovenia, e il loro paese di destinazione era l’Ucraina. Secondo i documenti di accompagnamento, i quattro carichi in questione sono arrivati in Ungheria nell’ambito della procedura di transito esterno «T1» prevista dal codice doganale.

46

I documenti «T1» contenevano l’indicazione NC 2401 10 35 («Tabacchi non scostolati: Tabacchi “light air cured”»), che non costituisce un prodotto soggetto ad accisa.

47

Dopo lo scarico della merce considerata, la Schenker ha posto i carichi di tabacco sotto il regime della «custodia temporanea».

48

Il 1o febbraio 2011 uno dei container è stato trasferito nello stabilimento della Nyíregyháza Logisztik Centrum e la Schenker, l’8 marzo 2011, ha immagazzinato i tre container restanti nel suo deposito doganale pubblico autorizzato «di tipo A», gestito a Debrecen (Ungheria).

49

Il 20 aprile 2011 la Nemzeti Adó és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Vám és Pénzügyőri Igazgatósága (Direzione delle dogane e delle finanze per il dipartimento di Hajdú-Bihar dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: l’«autorità amministrativa di primo grado») ha effettuato una verifica a campione dei tre container.

50

Tra le merci non comunitarie sottoposte a controllo fisico nel deposito doganale e confezionate sotto forma di casse sigillate con nastri rigidi e con strisce autoadesive, gli ispettori dell’autorità amministrativa di primo grado hanno scelto a caso tre casse e, dopo averle aperte, hanno constatato che, in considerazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto contenuto nelle casse, non si trattava di «tabacco non scostolato», come indicato nei documenti, bensì di tabacco trinciato. Di conseguenza, esso non rientrava nella sottovoce 2401 10 35 della NC.

51

L’autorità amministrativa di primo grado è quindi giunta alla conclusione, controllando puntualmente ognuno dei 1260 cartoni di cui era composto il carico, che tutti contenevano tabacco trinciato, per un peso netto totale di 37800 kg, secondo i documenti di immagazzinamento.

52

Il 22 aprile 2011 i 37800 kg di tabacco trinciato sono stati posti sotto la custodia dell’amministrazione doganale.

53

Il 5 maggio 2011, conformemente alle norme che disciplinano i prelievi di campioni, sono stati prelevati alcuni campioni del tabacco trinciato.

54

In esito all’analisi delle caratteristiche organolettiche esterne del prodotto, il Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete (l’organo peritale dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: l’«organo peritale») ha tratto le seguenti conclusioni:

«Il campione consiste in tabacco trinciato in modo non omogeneo, di colore marrone chiaro e scuro, in granuli sottili e con un caratteristico odore di tabacco. Il campione consta principalmente di filamenti fini, ma lunghi. Esso contiene, inoltre, una quantità piuttosto rilevante di granuli con un diametro più grande o ampio, tra cui possono trovarsi parimenti resti di peduncoli. In fondo al sacchetto che contiene il campione si può trovare altresì tabacco in polvere».

55

Il verbale del prelievo del campione comprende le seguenti indicazioni:

«Confezionamento e forma del campione:

“sfuso, compattato in cartoni rivestiti in plastica”;

peso netto di un cartone: 30 kg».

56

L’organo peritale ha analizzato altresì la larghezza dei frammenti di tabacco e ha concluso che, «[n]el campione esaminato, più del 25% del peso dei granuli di tabacco presenta una larghezza di taglio inferiore a 1 millimetro».

57

Dopo aver testato il prodotto esaminato, l’organo peritale ha constatato che il campione considerato costituiva «tabacco pronto per essere fumato».

58

A seguito della relazione dell’organo peritale, l’autorità amministrativa di primo grado ha ritenuto che il prodotto nel container fosse tabacco da fumo trinciato a taglio fino, ossia un prodotto soggetto ad accise.

59

Essa ha, inoltre, ritenuto che, poiché nei documenti di accompagnamento del prodotto sottoposto ad accisa compariva un codice NC che non corrispondeva alla sottovoce della NC in cui rientrava la merce effettiva, tali documenti di accompagnamento non fossero idonei a dimostrare l’origine della merce in quanto prodotto sottoposto ad accisa.

60

Conseguentemente, con decisione n. 5214-9/2011, del 21 giugno 2011, l’autorità amministrativa di primo grado ha inflitto alla Schenker un’ammenda, a titolo dell’accisa, per un importo di 1485540000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 4732052,83). Secondo la motivazione di tale decisione, la Schenker avrebbe violato la normativa sulle accise per aver conservato, immagazzinato e detenuto un prodotto sottoposto ad accisa senza aver versato l’imposta su tale prodotto e senza averne dimostrato l’origine e la provenienza.

61

Adita con un ricorso amministrativo proposto dalla Schenker, la Direzione generale delle dogane, con decisione n. 2177-18/2012, del 28 marzo 2012, ha confermato la decisione dell’autorità amministrativa di primo grado.

62

La Schenker ha presentato dinanzi al Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen, Ungheria) una domanda diretta al controllo giurisdizionale di tale decisione, nella quale ha dedotto l’illegittimità della stessa per vari motivi.

63

Innanzitutto, essa ha sostenuto che la Direzione generale delle dogane aveva classificato erroneamente la merce controversa nella sottovoce 2403 10 90 del capitolo 24 della NC.

64

Poi, la Schenker ha contestato la circostanza che la merce possa rientrare nell’ambito di applicazione della normativa sulle accise, poiché non si sarebbe verificata, a suo avviso, l’immissione in consumo di tale merce.

65

Infine, essa ha sostenuto che la merce di cui trattasi doveva essere considerata rientrante in un regime doganale sospensivo, indipendentemente dal fatto che il codice NC indicato nei documenti di accompagnamento non corrispondeva alla descrizione figurante alla sottovoce della NC in cui la merce rientrava effettivamente.

66

Secondo una perizia presentata dalla Schenker, la voce 2401 della NC non comprende solo il tabacco non scostolato, ma ammette anche che vi siano classificate le foglie di tabacco spezzate o trinciate, se devono essere oggetto di una successiva trasformazione industriale. Secondo tale perizia, l’applicazione della voce 2401 della NC non è illegittima, sebbene il prodotto sia stato integralmente trinciato, in quanto tale prodotto richiede una trasformazione successiva e può, in quanto tale, essere classificato nella sottovoce 2401 30 00 della NC.

67

La Direzione generale delle dogane ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda. A suo avviso, non si poteva ritenere che il prodotto fosse stato presentato in dogana, in quanto i documenti di transito che lo accompagnavano identificavano lo stesso come «tabacco non scostolato», rientrante nella voce tariffaria 2401 10 3510 della NC, mentre la merce di cui trattasi consisteva in realtà in «tabacco da fumo trinciato a taglio fino» rientrante nella voce 2403 10 9000 della NC, confezionato con un peso netto superiore a 500g, ossia il contenuto dei documenti di transito che accompagnavano tale merce non corrispondeva alla realtà.

68

Secondo la Direzione generale delle dogane, i documenti di accompagnamento non erano idonei a dimostrare o stabilire con verosimiglianza l’origine della merce in possesso della Schenker.

69

In tali circostanze, il Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la descrizione della merce doganale corrispondente alla designazione “Tabacchi ‘light air cured’”, conformemente al codice NC 2401 10 35 del capitolo 24 “Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati” dell’allegato I del regolamento (UE) n. 861/2010, debba essere interpretata nel senso che comprende unicamente tabacco “light air cured” non scostolato:

che contiene le foglie intere della pianta del tabacco,

non spezzettato né pressato o compattato;

per il quale, a parte l’essiccazione ad aria, intesa come un tipo di “trasformazione” dei tabacchi non scostolati “light air cured” ai sensi del codice 2401 10 35 NC, non sia ammessa altra trasformazione (ad esempio, separando i peduncoli, spezzettando le foglie o compattandole);

che non sia adatto ad essere fumato.

2)

Se il concetto di “procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo” di cui all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE debba essere interpretato nel senso che comprende parimenti il caso di una merce (prodotto sottoposto ad accisa) che, durante il suo trasferimento nell’ambito di una procedura di transito esterno e il suo collocamento nel regime di custodia temporanea e di deposito doganale, è unita a documenti di accompagnamento nei quali la voce tariffaria sia stata erroneamente indicata (ossia [2401 10 35 della NC] invece di [2403 10 9000 della NC]), mentre il capitolo pertinente [della NC] (capitolo 24 – Tabacchi) vi sia correttamente menzionato, al pari di tutti gli altri dati (numero di container, quantità, peso netto), e i sigilli siano intatti.

(Ossia, occorre accertare se l’applicazione a una determinata merce del regime doganale sospensivo possa essere contestata quando nei relativi documenti di accompagnamento sia stato correttamente indicato il capitolo della tariffa doganale comune, ma la specifica sottovoce tariffaria sia errata).

3)

Se i termini “importazione” di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118 e “importazione di prodotti sottoposti ad accisa” di cui all’articolo 4, punto 8, della medesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che comprendono parimenti il caso in cui la sottovoce tariffaria della merce effettiva in regime di transito esterno e la sottovoce tariffaria riportata nei relativi documenti di accompagnamento siano diverse, ma tanto la designazione del capitolo (nel caso in esame il capitolo 24 – Tabacchi) quanto la quantità e il peso netto della merce effettiva corrispondono ai dati di cui ai documenti di accompagnamento.

4)

Se rappresenti un’irregolarità ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118 la circostanza, di cui al procedimento principale, che nel vincolare una merce a un regime doganale sospensivo sia indicata nei relativi documenti di accompagnamento una designazione della NC errata, ai sensi dell’allegato I del regolamento CEE) n. 2658/87».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

70

Occorre in limine ricordare, da un lato, che, quando la Corte è adita con un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 26, nonché del 16 febbraio 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punto 23).

71

Spetterà, dunque, al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle questioni da esso sottoposte.

72

Si deve, dall’altro lato, sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 2223, nonché del 4 ottobre 2012, Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, punto 57).

73

Nella fattispecie in esame, dalla decisione di rinvio risulta che, con la sua questione, il giudice del rinvio si interroga, in realtà, sull’interpretazione delle voci 2401 e 2403 della NC ai fini della classificazione doganale di un prodotto avente caratteristiche come quelle dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale.

74

Così, si deve ritenere che con tale questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se il regolamento n. 2658/87 debba essere interpretato nel senso che una merce, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nella voce 2401 della NC e, più specificamente, nelle sottovoci 2401 10 35 o 2401 30 00 della NC, oppure nella voce 2403 della NC e, nella specie, nella sottovoce 2403 10 90 della NC.

75

Al fine di rispondere a tale questione, è opportuno, da un lato, sottolineare che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan, C‑272/14, EU:C:2015:388, punto 25).

76

Dall’altro lato, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze del 16 settembre 2004, DFDS, C‑396/02, EU:C:2004:536, punto 27; del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 47, e del 15 febbraio 2007, RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, punto 27).

77

A proposito delle note esplicative del SA, si deve aggiungere che, nonostante non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (sentenze del 18 giugno 2009, Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, punto 25, e del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 28). Lo stesso vale per le note esplicative della NC (v. sentenze del 16 giugno 1994, Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, EU:C:1994:252, punto 21, nonché del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248, punto 92).

78

Ai fini della classificazione nella voce corretta, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza del 4 marzo 2004, Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

79

Dalla decisione di rinvio risulta che la merce controversa consiste in tabacco trinciato in modo non omogeneo, costituito principalmente di filamenti fini, ma lunghi, e che essa contiene una quantità piuttosto rilevante di granuli con un diametro più grande tra cui si trovano resti di peduncoli nonché tabacco sotto forma di polvere. La decisione di rinvio precisa altresì che si tratta di «tabacco pronto per essere fumato».

80

Poiché la Schenker fa valere che la merce rientra nella voce 2401 della NC, occorre indicare le caratteristiche che una merce deve possedere per rientrare in tale voce.

81

A tale riguardo, ai sensi della sua formulazione, la voce 2401 della NC comprende i «[t]abacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco».

82

Per quanto riguarda i «[t]abacchi greggi o non lavorati», le note esplicative della NC riguardanti la voce 2401 della NC rinviano al punto 1 delle note esplicative del SA relative a tale voce, che precisa che la stessa comprende il tabacco allo stato naturale sotto forma di piante intere o di foglie e le foglie essiccate o fermentate, ove queste ultime possono essere intere o scostolate, rifilate o meno, spaccate o tagliate anche in forma regolare, purché non si tratti di un prodotto pronto per essere fumato.

83

Riguardo ai «cascami di tabacchi», il punto 2 delle note esplicative del SA relative alla voce 2401 della NC specifica che tale nozione comprende costole, picciuoli, nervature, frasami e polveri provenienti dal trattamento delle foglie o dalla fabbricazione dei prodotti finiti.

84

Poiché dalla decisione di rinvio risulta che la merce di cui trattasi nel procedimento principale si compone di elementi che possono essere qualificati come «cascami di tabacco», ma che il prodotto costituisce parimenti allo stesso tempo «tabacco pronto per essere fumato», in forza della regola enunciata al punto 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, per effettuare la classificazione doganale di tale prodotto occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se il prodotto, privato di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano (sentenza del 18 giugno 2009, Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, punto 31).

85

Parimenti, come precisato al punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola enunciata al punto 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive, allo scopo dell’utilizzo di tali prodotti.

86

Nella specie, la decisione di rinvio precisa che la merce di cui trattasi consiste non già in foglie di tabacco essiccate al loro stato naturale, bensì, considerata nel suo complesso, in tabacco pronto per essere fumato. Pertanto, poiché il giudice del rinvio ritiene che la presenza di cascami di tabacco non osti a che il prodotto nel suo complesso costituisca tabacco pronto per essere fumato, detto prodotto non può rientrare nella voce 2401 della NC.

87

A tale riguardo, in forza delle note esplicative del SA relative alla voce 2403 della NC, detta voce include il tabacco da fumo.

88

Più in particolare, le note esplicative della NC precisano, per quanto riguarda la sottovoce 2403 10 90 della NC, che il tabacco da fumo è tabacco trinciato che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale.

89

Così, la distinzione tra il tabacco greggio o non lavorato e quello lavorato si incentra, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, sull’eventualità che esso possa essere qualificato come «pronto per essere fumato».

90

Di conseguenza, come rilevato giustamente dal governo ungherese, il criterio determinante che consente di classificare un prodotto nella voce 2403 della NC piuttosto che nella voce 2401 della NC si basa sull’eventualità che le foglie siano state oggetto di una lavorazione a un grado tale da poter ritenere che si tratti di tabacco lavorato pronto per essere consumato senza ulteriori trasformazioni industriali.

91

In tali circostanze, poiché, come risulta dal punto 78 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha precisato che la merce di cui trattasi nel procedimento principale consiste in tabacco pronto per essere fumato, il quale è inoltre imballato sfuso, compattato in cartoni rivestiti in plastica, e che il peso netto di un cartone è di 30 kg, essa rientra nella sottovoce 2403 10 90 della NC.

92

Infatti, la sottovoce 2403 10 10 della NC concerne le merci contenute in «imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 500 g».

93

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 2658/87 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella voce 2401 della NC una merce, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente in tabacco da fumo, nonostante la presenza di cascami di tabacco, poiché questi ultimi non ostano a tale destinazione del prodotto di cui trattasi. Una siffatta merce può tuttavia rientrare nella voce 2403 della NC, e più in particolare nella sottovoce 2403 10 90 della stessa, qualora sia confezionata sfusa, compattata e in cartoni rivestiti in plastica dal peso netto di 30 chilogrammi.

Sulla seconda e sulla terza questione

94

Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo» prevista all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, debba essere interpretata nel senso che l’assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della tariffa doganale comune in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata e se l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 debbano essere interpretati nel senso che, in un caso siffatto, vi è stata importazione di detta merce.

95

In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118, i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto della loro importazione nel territorio dell’Unione.

96

Si deve verificare, in un primo tempo, se una merce come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia stata oggetto di «importazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118.

97

In forza dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118, è considerata «importazione di prodotti sottoposti ad accisa» l’entrata nel territorio dell’Unione di prodotti sottoposti ad accisa a meno che, al momento dell’entrata nell’Unione, tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di prodotti sottoposti ad accisa da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo.

98

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, per «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo» si intende una delle procedure speciali previste dal codice doganale relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell’entrata nel territorio doganale dell’Unione, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di tale codice.

99

Dalla decisione di rinvio risulta che le merci di cui trattasi nel procedimento principale sono state presentate in dogana in Slovenia al momento della loro entrata nel territorio doganale dell’Unione e che esse sono arrivate in Ungheria nell’ambito della procedura di transito esterno dove sono state vincolate al regime, prima, della custodia temporanea e, poi, del deposito doganale.

100

Di conseguenza, tali merci sono state vincolate, dal momento della loro entrata nel territorio doganale dell’Unione, a una «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo», ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, che rinvia all’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale.

101

Nella specie, occorrerà esaminare se l’indicazione di una voce tariffaria errata in una dichiarazione sommaria di custodia temporanea comporti o meno lo svincolo di tali merci dalla procedura doganale sospensiva o dal regime doganale sospensivo interessato, dando luogo, se del caso, al sorgere di un’obbligazione doganale in forza degli articoli 202 e 204 del codice doganale e all’esigibilità dell’accisa.

102

Per quanto riguarda l’articolo 202 del codice doganale, esso definisce l’«introduzione irregolare» come qualsiasi introduzione, in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino, dello stesso codice, di una merce soggetta ai dazi all’importazione o nel territorio doganale dell’Unione o in un’altra parte di questo territorio, quando essa si trova in una zona franca o in deposito franco (sentenza del 3 marzo 2005, Papismedov e a., C‑195/03, EU:C:2005:131, punto 25).

103

Pertanto, costituisce un’introduzione irregolare l’importazione di merci che non rispetta le fasi seguenti previste dal codice doganale. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di questo codice, le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione devono essere condotte senza indugio all’ufficio doganale designato o in una zona franca. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 40 del detto codice, allorché le merci arrivano all’ufficio doganale, esse devono essere presentate in dogana. La presentazione in dogana delle merci è definita all’articolo 4, punto 19, dello stesso codice come la comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato (sentenza 3 marzo 2005, Papismedov e a., C‑195/03, EU:C:2005:131, punto 26).

104

Nell’interpretare gli articoli 40 e da 43 a 45 del codice doganale, la Corte ha dichiarato che la presentazione delle merci comportava, infatti, un corrispondente obbligo di depositare entro breve termine una dichiarazione sommaria o di espletare entro lo stesso termine le formalità necessarie per assegnare alle merci di cui trattasi una destinazione doganale, vale a dire, nel caso in cui si richiedeva che esse fossero collocate in un regime doganale, di effettuare una dichiarazione in dogana. In particolare, dalla lettera stessa dell’articolo 43, secondo comma, di questo codice risultava che le due operazioni erano effettuate, come regola generale, contemporaneamente, poiché il termine che le autorità doganali potevano concedere per questo deposito scadeva al più tardi il primo giorno feriale successivo a quello della presentazione delle merci in dogana. Per il resto, in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 1, del detto codice, la dichiarazione sommaria doveva contenere le indicazioni necessarie per l’identificazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2005, Papismedov e a., C‑195/03, EU:C:2005:131, punto 30).

105

[Come rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016] Certamente, gli articoli da 43 a 45 del codice doganale sono stati abrogati dal regolamento n. 648/2005. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 122 delle sue conclusioni, il collegamento tra la presentazione in dogana ai sensi dell’articolo 40 del codice doganale e la dichiarazione sommaria è oggi espressamente previsto nell’articolo 186, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 312/2009.

106

[Come rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016] In tali circostanze, va constatato che, allorché la presentazione in dogana delle merci, prevista dall’articolo 40 del codice doganale, è accompagnata dal deposito di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea ai sensi dell’articolo 186 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 312/2009, che fornisce una descrizione del tipo di merci che non ha alcun rapporto con la realtà, la comunicazione alle autorità doganali dell’arrivo delle merci, ai sensi dell’articolo 4, punto 19, dello stesso codice, non sussiste. Allorché in queste dichiarazioni non vi è menzione della presenza di una parte rilevante delle merci presentate in dogana, si deve ritenere che tali merci abbiano costituito oggetto di un’introduzione irregolare (v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2005, Papismedov e a., C‑195/03, EU:C:2005:131, punto 31).

107

A tale riguardo, si desume dalla decisione di rinvio che, nella causa di cui al procedimento principale, contrariamente ai fatti esaminati nella sentenza del 3 marzo 2005, Papismedov e a. (C‑195/03, EU:C:2005:131), la dichiarazione sommaria conteneva le informazioni necessarie all’identificazione delle merci. Infatti, secondo il giudice del rinvio, la merce è stata dichiarata sotto una denominazione corretta, poiché solo la sottovoce tariffaria è errata, e la merce è stata correttamente identificata riguardo al tipo, alla quantità e al confezionamento.

108

In tali circostanze, non si può ritenere che le merci di cui trattasi nel procedimento principale siano entrate irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’articolo 202 del codice doganale. Esse potevano quindi essere validamente vincolate, al momento dell’entrata in Slovenia, a una «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo», ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, poiché non ha avuto luogo alcuna importazione ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva e l’accisa non è divenuta esigibile.

109

Per quanto riguarda l’articolo 204 del codice doganale, occorre verificare se le merci di cui trattasi nel procedimento principale siano state, di seguito, correttamente vincolate al regime del transito esterno e, in Ungheria, al regime di deposito doganale al fine di esaminare se l’accisa sia divenuta o meno esigibile ai sensi dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118.

110

A norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del codice doganale, le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto.

111

A tale riguardo, la Corte, in occasione dell’analisi della natura e della portata della dichiarazione doganale, ha dichiarato, al punto 40 della sentenza del 15 settembre 2011, DP grup (C‑138/10, EU:C:2011:587), che l’obbligo del dichiarante di fornire informazioni esatte si estende altresì alla determinazione della sottovoce corretta al momento della classificazione doganale delle merci, ferma la possibilità per il dichiarante in questione, in caso di dubbio, di chiedere preventivamente alle autorità doganali un’informazione tariffaria vincolante ai sensi dell’articolo 12 del codice doganale.

112

Così, non è escluso che un’obbligazione doganale possa sorgere sulla base dell’articolo 204 del codice doganale.

113

Secondo l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), di tale codice, l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale considerato.

114

Nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, le merci sono state classificate in un capitolo corretto della NC, ma in una sottovoce errata della stessa.

115

[Come rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016] Occorre ricordare che l’articolo 859 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, istituisce validamente un regime che disciplina compiutamente le inadempienze, ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale, che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato» (sentenza del 6 settembre 2012, Eurogate Distribution, C‑28/11, punto 34).

116

[Come rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016] A tale riguardo, si deve sottolineare che l’articolo 859 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, consente di ritenere che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di un regime di transito l’inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall’uso di detto regime quando ricorrano i tre presupposti elencati al punto 2 di tale articolo e sempreché siano soddisfatte le tre condizioni di cui al primo comma dello stesso articolo.

117

Spetta al giudice del rinvio verificare se tutte queste condizioni siano soddisfatte per quanto attiene alla controversia principale.

118

In caso di risposta affermativa, si può quindi ritenere che l’errore nella classificazione delle merci sia senza conseguenze effettive sul funzionamento dei regimi doganali successivi.

119

È solo a seguito delle verifiche a cui si riferisce il punto 114, che è possibile al giudice del rinvio accertare se la merce di cui trattasi nel procedimento principale sia stata vincolata a una «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo», ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, dal momento della sua entrata nel territorio dell’Unione.

120

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che la nozione di «procedura doganale sospensiva o di regime doganale sospensivo», prevista all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, deve essere interpretata nel senso che l’assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo non può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della tariffa doganale comune in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata. In un caso siffatto, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non vi è stata importazione di detta merce e che essa non è sottoposta ad accisa.

Sulla quarta questione

121

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la nozione di «irregolarità», ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118, debba essere interpretata nel senso che comprende il caso di una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della stessa direttiva, accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.

122

L’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 dispone che nei casi in cui si verifica un’irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e questa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità.

123

Secondo l’articolo 38, paragrafo 2, della citata direttiva, se si è rilevata un’irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e non è possibile determinare il luogo in cui essa si è verificata, si presume che l’irregolarità si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata e l’accisa è esigibile in tale Stato.

124

L’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 si riferisce alle irregolarità la cui definizione figura al suo paragrafo 4. Quest’ultimo prevede che si deve intendere per «irregolarità» una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi, in particolare, dell’articolo 33, paragrafo 1, di tale direttiva, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa regolarmente.

125

Vi è quindi circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, quando prodotti sottoposti ad accisa sono già stati immessi in consumo in uno Stato membro e sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati.

126

In una situazione come quella all’origine della controversia di cui al procedimento principale, si deve ritenere che le condizioni dell’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2008/118, lette in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, non sono soddisfatte.

127

Infatti, da un lato, le merci di cui trattasi nel procedimento principale non sono state immesse in consumo in Slovenia, dato che esse sono state vincolate a una «procedura doganale sospensiva o [a un] regime doganale sospensivo», ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118 e, dall’altro, esse non sono state oggetto di una detenzione commerciale in Ungheria per esservi fornite o utilizzate, ma sono destinate ad essere riesportate in Ucraina.

128

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la nozione di «irregolarità», ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende il caso di una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.

Sulle spese

129

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella voce 2401 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, una merce, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente in tabacco da fumo, nonostante la presenza di cascami di tabacco, poiché questi ultimi non ostano a tale destinazione del prodotto di cui trattasi. Una siffatta merce può tuttavia rientrare nella voce 2403 di tale nomenclatura, e più in particolare nella sottovoce 2403 10 90 della stessa, qualora sia confezionata sfusa, compattata e in cartoni rivestiti in plastica dal peso netto di 30 chilogrammi.

 

2)

La nozione di «procedura doganale sospensiva o di regime doganale sospensivo», prevista all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretata nel senso che l’assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo non può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della tariffa doganale comune in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata. In un caso siffatto, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non vi è stata importazione di detta merce e che essa non è sottoposta ad accisa.

 

3)

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la nozione di «irregolarità», ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118, deve essere interpretata nel senso che non comprende il caso di una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.