SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 settembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione — Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri — Restrizione alla libera circolazione — Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità — Proporzionalità — Verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑182/15,

avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 26 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2015, nel procedimento relativo all’estradizione di

Aleksei Petruhhin,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Arabadjiev, C. Toader e F. Biltgen, presidenti di sezione, E. Levits, J.‑C. Bonichot, M. Safjan, C.G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o marzo 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo lettone, da I. Kalniņš, in qualità di agente;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller, M. Hellmann e J. Kemper, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da E. Creedon, L. Williams e T. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da C. Toland, BL, e D. Kelly, advisory counsel;

per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, barrister;

per la Commissione europea, da S. Grünheid, E. Kalniņš e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 maggio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonché dell’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di estradizione rivolta dalle autorità russe alle autorità lettoni, riguardante il sig. Aleksei Petruhhin, cittadino estone, connessa a un reato di traffico di stupefacenti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

Diritto lettone

4

La Costituzione, all’articolo 98, terza frase, prevede quanto segue:

«L’estradizione di cittadini lettoni verso altri paesi viene concessa esclusivamente nei casi previsti da accordi internazionali ratificati dal Saeima [(Parlamento)] e sempreché non comporti una violazione dei diritti umani fondamentali sanciti dalla Costituzione».

5

Il capo 66 del codice di procedura penale è intitolato «Estradizione verso altri paesi». Esso contiene l’articolo 696 che, ai paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:

«(1)   L’estradizione di una persona che si trovi nel territorio della Repubblica di Lettonia ai fini dell’esercizio dell’azione penale, del giudizio o dell’esecuzione di una condanna può essere concessa qualora sia pervenuta la richiesta di uno Stato straniero di porre tale persona in stato di custodia cautelare o di estradarla in relazione a fatti qualificati come reato ai sensi della normativa lettone e di quella dello Stato straniero.

(2)   Si può concedere l’estradizione di una persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale o del giudizio in relazione a un fatto per il quale la legge prevede una pena detentiva di durata massima non inferiore a un anno, o una pena più severa, salvo disposizione contraria di un accordo internazionale».

6

L’articolo 697, paragrafo 2, punti 1, 2 e 7, del predetto codice è redatto nei termini seguenti:

«L’estradizione è negata nei seguenti casi:

1)

l’interessato è un cittadino lettone;

2)

la domanda di estradizione è stata presentata allo scopo di perseguire penalmente o di punire la persona interessata per motivi di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, oppure sussistono fondate ragioni per ritenere che, per i suddetti motivi, l’estradando possa subire una violazione dei propri diritti;

(...)

7)

è possibile che l’estradando sia sottoposto a tortura nello Stato estero».

7

L’accordo del 3 febbraio 1993 tra la Repubblica di Lettonia e la Federazione russa sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari in materia civile, familiare e penale, all’articolo 1 così dispone:

«1.   In materia di diritti soggettivi e patrimoniali, i cittadini di una parte contraente godono, nel territorio dell’altra parte contraente, della stessa tutela giuridica garantita ai cittadini di quest’ultima.

2.   I cittadini di una parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente, e senza che siano loro opposti impedimenti di sorta, ai tribunali, alle procure, agli studi notarili (…) e alle altre istituzioni dell’altra parte contraente competenti in materia civile, familiare e penale, dinanzi ai quali possono proporre azioni, presentare istanze, proporre ricorsi e compiere atti processuali alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali».

8

Detto accordo, all’articolo 62, così dispone:

«L’estradizione non è concessa nei seguenti casi: (...) la persona di cui è chiesta l’estradizione è un cittadino della parte contraente cui è stata presentata la richiesta o ha lo status di rifugiato in tale paese».

9

L’accordo dell’11 novembre 1992 tra la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici, all’articolo 1, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«In materia di diritti soggettivi e patrimoniali, i cittadini di una parte contraente godono, nel territorio dell’altra parte contraente, della stessa tutela giuridica garantita ai cittadini di quest’ultima».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il sig. Petruhhin, cittadino estone, è stato oggetto di un avviso di ricerca prioritaria pubblicato sul sito Internet dell’Interpol il 22 luglio 2010.

11

Tale cittadino è stato arrestato il 30 settembre 2014 nella città di Bauska (Lettonia) ed è stato posto in custodia cautelare il 3 ottobre 2014.

12

Il 21 ottobre 2014 alle autorità lettoni è stata presentata una domanda di estradizione dal procuratore generale della Federazione russa. Da tale domanda emergeva che, in seguito a una decisione del 9 febbraio 2009, era stato avviato un procedimento penale nei confronti del sig. Petruhhin e che egli doveva essere posto in stato di custodia. Gli erano stati addebitati fatti integranti il tentativo di traffico in forma organizzata di un’ingente quantità di stupefacenti. La normativa russa prevede per tale reato una pena detentiva da 8 a 20 anni di reclusione.

13

Il Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra (procuratore generale della Repubblica di Lettonia) ha autorizzato l’estradizione in Russia del sig. Petruhhin.

14

Tuttavia, il 4 dicembre 2014, il sig. Petruhhin ha chiesto l’annullamento della decisione di estradizione adducendo che, in forza dell’articolo 1 del trattato sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari concluso tra la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania, egli godeva, in Lettonia, degli stessi diritti di un cittadino lettone e che, pertanto, lo Stato lettone era tenuto a tutelarlo contro un’estradizione infondata.

15

Il giudice del rinvio sottolinea che né il diritto nazionale lettone né nessuno degli accordi internazionali conclusi tra la Repubblica di Lettonia e, in particolare, la Federazione russa o gli altri paesi baltici prevede limitazioni all’estradizione in Russia di un cittadino estone. Ai sensi di tali accordi internazionali, la protezione contro una siffatta estradizione è prevista soltanto per i cittadini lettoni.

16

Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, l’assenza di protezione dei cittadini dell’Unione contro l’estradizione, nel caso in cui essi si siano recati in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, è contraria all’essenza stessa della cittadinanza europea, ossia il diritto dei cittadini dell’Unione europea a una protezione equivalente a quella dei cittadini nazionali.

17

In tale contesto, il 26 marzo 2015 l’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) ha annullato la decisione che disponeva la custodia del sig. Petruhhin e ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell’applicazione di un accordo di estradizione concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, il cittadino di un qualunque Stato membro dell’Unione debba beneficiare dello stesso livello di tutela conferito ai propri cittadini dallo Stato membro cui è diretta la domanda di estradizione verso uno Stato non appartenente all’Unione.

2)

Se, in tali circostanze, il giudice dello Stato membro al quale è pervenuta la richiesta di estradizione debba applicare le condizioni per l’estradizione fissate dallo Stato membro di cui [l’estradando] è cittadino o in cui risiede abitualmente.

3)

Qualora l’estradizione debba aver luogo senza tener conto del livello particolare di tutela garantito ai cittadini dello Stato membro cui è pervenuta la richiesta di estradizione, se quest’ultimo Stato sia tenuto a verificare il rispetto delle garanzie di cui all’articolo 19 della Carta, ai sensi del quale nessuno può essere estradato verso uno Stato in cui rischi seriamente di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, e se, a tal fine, sia sufficiente accertare che lo Stato richiedente l’estradizione sia parte contraente della Convenzione contro la tortura o se, invece, debba verificarsi la situazione di fatto, tenendo conto della valutazione di tale Stato realizzata dagli organi del Consiglio d’Europa».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

18

Secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 23 e giurisprudenza citata).

19

Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 24 e giurisprudenza citata).

20

Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 25 e giurisprudenza citata).

21

Nel caso di specie, il governo lettone ha comunicato alla Corte, in udienza, che il sig. Petruhhin, in seguito alla sua liberazione avvenuta il 26 marzo 2015, aveva lasciato la Lettonia per raggiungere verosimilmente l’Estonia.

22

Tale governo ha tuttavia aggiunto che il procedimento di estradizione restava pendente dinanzi ai giudici lettoni. Esso ha sostenuto che il procuratore generale della Repubblica di Lettonia non aveva ritirato la sua decisione che autorizzava l’estradizione del sig. Petruhhin e che tale decisione rimaneva soggetta al sindacato giurisdizionale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema). Spetterebbe a quest’ultimo giudice ammettere o negare l’estradizione o ancora richiedere che si proceda alla presentazione di informazioni aggiuntive prima di pronunciarsi.

23

Da tali indicazioni emerge che, anche se attualmente il sig. Petruhhin non si trova più in Lettonia, resta necessario per il giudice del rinvio pronunciarsi sulla legittimità della decisione di estradizione, poiché tale decisione, se non sarà annullata da quest’ultimo giudice, potrà essere eseguita in qualsiasi momento, se del caso, a seguito dell’arresto dell’interessato in territorio lettone. Non risulta quindi che le questioni poste, dirette a stabilire la conformità con il diritto dell’Unione delle norme nazionali sul fondamento delle quali è stata adottata la decisione di estradizione, siano prive d’interesse per la decisione della controversia principale.

24

In tale contesto occorre dichiarare che le questioni poste sono ricevibili.

Sulla prima e sulla seconda questione

25

Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell’applicazione di un accordo di estradizione concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, i cittadini di un altro Stato membro debbano potersi giovare della regola che vieta l’estradizione da parte del primo Stato membro dei propri cittadini.

26

A tale proposito è vero che, come sostenuto dalla maggior parte degli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, in assenza di convenzioni internazionali tra l’Unione e il paese terzo interessato, le norme in materia di estradizione rientrano nella competenza degli Stati membri.

27

Ciò non toglie che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, le norme nazionali di cui trattasi devono rispettare quest’ultimo (v. sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punto 41 e giurisprudenza citata).

28

Orbene, con le prime due questioni, il giudice del rinvio intende appunto sapere se norme nazionali sull’estradizione come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano compatibili con gli articoli 18 e 21 TFUE.

29

Vietando «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», l’articolo 18 TFUE impone la parità di trattamento delle persone che si trovano in una situazione rientrante nel campo di applicazione dei trattati (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, 186/87, EU:C:1989:47, punto 10).

30

Nel caso di specie, sebbene, indubbiamente, come è stato sottolineato al punto 26 della presente sentenza, in assenza di convenzioni internazionali tra l’Unione e il paese terzo interessato le norme in materia di estradizione rientrino nella competenza degli Stati membri, si deve tuttavia ricordare che, per valutare il campo di applicazione dei trattati, ai sensi dell’articolo 18 TFUE, occorre leggere tale articolo in combinato disposto con le disposizioni del Trattato FUE sulla cittadinanza dell’Unione. Le situazioni rientranti in tale campo di applicazione comprendono quindi, in particolare, quelle rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’articolo 21 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, punti da 31 a 33 e giurisprudenza citata).

31

Nel procedimento principale il sig. Petruhhin, cittadino estone, si è avvalso, in qualità di cittadino dell’Unione, del suo diritto di circolare liberamente nell’Unione recandosi in Lettonia, cosicché la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra nel campo di applicazione dei trattati ai sensi dell’articolo 18 TFUE, che contiene il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, 186/87, EU:C:1989:47, punti da 17 a 19).

32

Orbene, norme nazionali sull’estradizione come quelle di cui trattasi nel procedimento principale introducono una differenza di trattamento a seconda che l’interessato sia un cittadino nazionale o un cittadino di un altro Stato membro, in quanto la loro applicazione comporta che ai cittadini di altri Stati membri, come il sig. Petruhhin, non sia concessa la protezione contro l’estradizione di cui godono i cittadini nazionali. In questo modo tali norme possono pregiudicare la libertà dei primi di circolare nell’Unione.

33

Ne consegue che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la disparità di trattamento consistente nel permettere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro, come il sig. Petruhhin, si traduce in una restrizione alla libertà di circolazione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE.

34

Tale restrizione può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale (v., in particolare, sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 83 e giurisprudenza citata).

35

Vari governi che hanno presentato osservazioni alla Corte espongono a titolo di giustificazione che la misura che prevede l’estradizione è stata adottata nell’ambito della cooperazione penale internazionale, conformemente a una convenzione sull’estradizione, e mira a evitare il rischio di impunità.

36

A tal riguardo occorre rammentare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

37

L’obiettivo di evitare il rischio di impunità delle persone che hanno commesso un reato si colloca in tale contesto (v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punti 6365) e, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, deve essere considerato legittimo nel diritto dell’Unione.

38

Tuttavia, misure restrittive di una libertà fondamentale, come quella di cui all’articolo 21 TFUE, possono essere giustificate da considerazioni oggettive solo ove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive (v. sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 88 e giurisprudenza citata).

39

Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, l’estradizione è una procedura che mira a lottare contro l’impunità di una persona che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale ha asseritamente commesso il reato. Infatti, come rilevato da vari governi nazionali nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, mentre, tenuto conto del brocardo «aut dedere, aut judicare» (o estradare o giudicare), la mancata estradizione dei cittadini nazionali è generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini per reati gravi commessi fuori dal suo territorio, tale Stato membro è di norma incompetente a giudicare tali fatti quando né l’autore né la vittima del presunto reato sono cittadini di detto Stato membro. L’estradizione consente quindi di evitare che reati commessi nel territorio di uno Stato membro da persone che sono fuggite da detto territorio rimangano impuniti.

40

In tale contesto, norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono di dare un seguito favorevole a una domanda di estradizione ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della sentenza nello Stato terzo in cui si suppone sia stato commesso il reato, risultano adeguate per conseguire l’obiettivo perseguito.

41

Occorre tuttavia verificare se non esista una misura alternativa meno lesiva per l’esercizio dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE che consenta di raggiungere in modo parimenti efficace l’obiettivo consistente nell’evitare il rischio di impunità di una persona che avrebbe commesso un reato.

42

A tale proposito si deve ricordare che, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

43

Nell’ambito del diritto penale, il legislatore dell’Unione ha adottato inter alia la decisione quadro 2002/584, diretta ad agevolare la cooperazione giudiziaria con la creazione del mandato di arresto europeo. Quest’ultimo costituisce la prima concretizzazione, nel settore del diritto penale, del principio del riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito quale «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria (sentenza del 1o dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C‑388/08 PPU,EU:C:2008:669, punto 49). A tale meccanismo di cooperazione giudiziaria costituito dal mandato d’arresto europeo si aggiungono numerosi strumenti di assistenza intesi a facilitare tale cooperazione (v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punti da 65 a 68).

44

Peraltro, nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, TUE.

45

Tale protezione si costruisce gradualmente mediante strumenti di cooperazione quali gli accordi di estradizione conclusi tra l’Unione e paesi terzi.

46

Tuttavia, a tutt’oggi non esiste una convenzione di questo tipo tra l’Unione e lo Stato terzo di cui trattasi nel procedimento principale.

47

In assenza di norme del diritto dell’Unione disciplinanti l’estradizione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, al fine di tutelare i cittadini dell’Unione contro misure che possano privarli dei diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall’articolo 21 TFUE, lottando nel contempo contro l’impunità per i reati, è necessario attuare tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell’Unione.

48

In tal senso, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l’opportunità di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 non esclude infatti, in tal caso, la possibilità per lo Stato membro di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza di emettere un mandato d’arresto europeo in vista della consegna di tale persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

49

Cooperando in tal modo con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza e dando priorità a detto eventuale mandato d’arresto rispetto alla domanda di estradizione, lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva dell’esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio che il reato perseguito rimanga impunito.

50

Si deve di conseguenza rispondere alle prime due questioni dichiarando che gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

Sulla terza questione

51

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nell’ipotesi in cui lo Stato membro richiesto intenda estradare un cittadino di un altro Stato membro su domanda di uno Stato terzo, il primo Stato membro debba verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui all’articolo 19 della Carta e, se del caso, quali criteri debbano essere presi in considerazione ai fini di tale verifica.

52

Come emerge dalla risposta alle prime due questioni, la decisione di uno Stato membro di estradare un cittadino dell’Unione, in una situazione come quella del procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 18 e 21 TFUE e quindi del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v. in tal senso, per analogia, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punti da 25 a 27).

53

Ne consegue che le disposizioni della Carta e in particolare del suo articolo 19 sono idonee a essere applicate a tale decisione.

54

Ai sensi dell’articolo 19, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

55

Il giudice del rinvio chiede in particolare se, per valutare se vi sia stata violazione di tale disposizione, uno Stato membro possa limitarsi ad accertare che lo Stato richiedente è parte della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, che proibisce la tortura, o se occorra esaminare in concreto la situazione esistente in quest’ultimo Stato tenendo conto della valutazione della stessa da parte del Consiglio d’Europa.

56

A tale proposito occorre fare riferimento all’articolo 4 della Carta che proibisce le pene o i trattamenti inumani o degradanti e rammentare che tale proibizione ha carattere assoluto in quanto è strettamente connessa al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta (v. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 85).

57

L’esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da sole, ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando fonti affidabili riportano pratiche delle autorità – o da esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sentenza della Corte EDU del 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 147).

58

Ne consegue che, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all’estradizione di una persona in tale Stato (v., in tale senso, per quanto riguarda l’articolo 4 della Carta, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88).

59

A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89).

60

Occorre pertanto rispondere alla terza questione dichiarando che, nell’ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta.

Sulle spese

61

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

 

2)

Nell’ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.