ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

30 giugno 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Articolo 49 TFUE — Farmacie — Adeguato approvvigionamento della popolazione in medicinali — Autorizzazione — Ripartizione territoriale delle farmacie — Previsione di limitazioni fondate essenzialmente su un criterio demografico»

Nella causa C‑634/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria, Austria), con decisione del 24 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2015, nel procedimento

Susanne Sokoll‑Seebacher,

Manfred Naderhirn,

con l’intervento di:

Agnes Hemetsberger,

Mag. Jungwirth und Mag. Fabian OHG e altri,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da D. Šváby, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di procedimenti promossi dalla sig.ra Susanne Sokoll‑Seebacher e dal sig. Manfred Naderhirn in relazione, rispettivamente, all’apertura di una nuova farmacia e all’estensione della zona di esercizio di una farmacia già esistente.

Contesto normativo

3

L’articolo 10 dell’Apothekengesetz (legge sulle farmacie), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«ApG»), dispone quanto segue:

«1.   L’autorizzazione ad aprire una farmacia è concessa qualora:

1)

nel comune di stabilimento della farmacia sia già insediato stabilmente un medico, e

2)

sussista la necessità di aprire una nuova farmacia.

2.   Tale necessità non sussiste qualora:

1)

alla data di presentazione della domanda esista già, nel territorio del comune in cui ricade il luogo prescelto di esercizio, una farmacia istituita presso uno studio medico e i medici generici che occupano posti di medici convenzionati (...) (posti a tempo pieno) siano in numero inferiore a due, oppure

2)

la distanza tra il luogo prescelto di esercizio della farmacia istituenda e il luogo di esercizio della farmacia esistente più vicina sia inferiore a 500 metri, oppure

3)

a seguito dell’apertura della nuova farmacia, il numero di persone destinate ad approvvigionarsi presso una delle farmacie già istituite nella zona scenda al di sotto delle 5500 unità.

3.   Una necessità, ai sensi del paragrafo 2, punto 1, non sussiste neppure qualora, alla data di presentazione della domanda, nel territorio del comune in cui ricade il luogo prescelto di esercizio della farmacia siano già presenti:

1)

una farmacia istituita presso uno studio medico

2)

uno studio associato convenzionato (...)

(...)

4.   Per persone destinate ad approvvigionarsi, ai sensi del paragrafo 2, punto 3, s’intendono i residenti stabili nel raggio di 4 chilometri stradali dal luogo di esercizio della farmacia esistente, i quali, considerate le condizioni locali, tenderanno sempre ad approvvigionarsi presso quest’ultima.

5.   Quando il numero dei residenti come definiti al paragrafo 4 è inferiore a 5500, occorre comprendere fra le persone destinate ad approvvigionarsi, in occasione della verifica dell’esistenza di una necessità, anche quanti esercitano un’attività lavorativa o utilizzano servizi o mezzi di trasporto nella stessa zona.

6.   Alla distanza minima di cui al paragrafo 2, punto 2, può eccezionalmente derogarsi qualora specifiche condizioni locali lo rendano necessario per garantire un adeguato approvvigionamento in medicinali alla popolazione.

7.   Sulla necessità di aprire una nuova farmacia è richiesto il parere dell’ordine dei farmacisti austriaco. (...)

(...)».

4

L’articolo 46, paragrafo 5, dell’ApG prevede quanto segue:

«Nell’ipotesi di una domanda di estensione della zona individuata al momento della concessione dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, o di una domanda di individuazione a posteriori della zona, qualora quest’ultima non sia stata definita al momento della concessione dell’autorizzazione, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, dev’essere attuata la procedura prevista ai fini della concessione delle autorizzazioni».

Controversie principali e questione pregiudiziale

5

Le controversie principali, di cui è investito il Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria, Austria), hanno già dato luogo a pronunce pregiudiziali, ossia la sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), e l’ordinanza del 15 ottobre 2015, Naderhirn (C‑581/14, non pubblicata, EU:C:2015:707).

6

La sig.ra Sokoll‑Seebacher ha contestato dinanzi all’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (camera amministrativa indipendente del Land dell’Alta Austria, Austria) la decisione del 29 dicembre 2011 con la quale l’autorità amministrativa competente aveva respinto la sua domanda di autorizzazione ad aprire una farmacia nel territorio del Comune di Pinsdorf (Austria).

7

Analogamente, il sig. Naderhirn ha chiesto inutilmente all’autorità amministrativa competente un’estensione della zona di esercizio della propria farmacia ubicata nel territorio del Comune di Leonding (Austria), obiettivo che ormai persegue dinanzi al giudice del rinvio.

8

Ai fini dell’adozione di dette decisioni, tali autorità amministrative si sono basate sull’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, dell’ApG.

9

Nell’ambito della causa che riguarda la sig.ra Sokoll‑Seebacher, l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (camera amministrativa indipendente del Land dell’Alta Austria) ha sospeso il procedimento e interrogato la Corte in merito alla compatibilità di una normativa nazionale, quale l’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, dell’ApG, con l’articolo 49 TFUE.

10

A seguito della sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), il Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria), ormai competente a proseguire il procedimento di autorizzazione in forza della riforma degli organi giurisdizionali amministrativi austriaci, con sentenza del 21 febbraio 2014 ha concesso alla sig.ra Sokoll‑Seebacher l’autorizzazione ad aprire una farmacia nel Comune di Pinsdorf. Analogamente, con sentenza del 28 maggio 2014, detto giudice ha accolto la domanda di estensione della zona di esercizio della farmacia del sig. Naderhirn.

11

La sig.ra Agnes Hemetsberger, in qualità di proprietaria di una farmacia vicina a quella per la quale la sig.ra Sokoll‑Seebacher aveva richiesto l’autorizzazione all’apertura di cui trattasi nel procedimento principale, nonché farmacie in esercizio nelle vicinanze della farmacia del sig. Naderhirn, tuttavia, hanno proposto ricorsi per Revision dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) avverso le sentenze del Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria) menzionate al punto precedente.

12

Con sentenze dell’8 ottobre 2014 e del 30 settembre 2015, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha accolto i ricorsi per Revision avverso dette sentenze del Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria), dichiarando illegittimo il loro contenuto.

13

In particolare, nella sentenza del 30 settembre 2015, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha dichiarato che la sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), doveva essere interpretata nel senso che occorre disapplicare l’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, dell’ApG e concedere l’autorizzazione ad aprire una nuova farmacia, senza tener conto di un’eventuale diminuzione della potenziale clientela delle farmacie vicine al di sotto della soglia di 5500 persone destinate ad approvvigionarsi, soltanto qualora la farmacia istituenda sia necessaria a garantire alla popolazione residente in talune zone rurali e isolate una ragionevole possibilità di accesso ad un punto vendita di medicinali. Tuttavia, se la concessione dell’autorizzazione richiesta non s’impone soltanto per tali ragioni alla luce del diritto dell’Unione, l’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, dell’ApG rimarrebbe applicabile.

14

Poiché le controversie principali sono state rinviate dinanzi al Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria), tale giudice, restio a conformarsi all’interpretazione della sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), effettuata dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), nell’ambito della causa che riguarda il sig. Naderhirn ha investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di sapere, in particolare, se l’esistenza di norme di diritto interno le quali prevedono che un giudice nazionale sia vincolato incondizionatamente dall’interpretazione del diritto dell’Unione effettuata da un altro giudice nazionale sia compatibile con l’articolo 267 TFUE e con il principio del primato del diritto dell’Unione.

15

Con l’ordinanza del 15 ottobre 2015, Naderhirn (C‑581/14, non pubblicata, EU:C:2015:707), la Corte ha risposto in senso negativo a tale questione.

16

Ritenendo che la Corte non avesse fornito il complesso degli elementi di merito necessari ai fini della risoluzione delle controversie principali, il Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria) ha proposto la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame e invitato la Corte a precisare la propria giurisprudenza concernente l’articolo 49 TFUE.

17

In tale contesto, il Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, alla luce della conclusione formulata dalla Corte nel dispositivo (e al punto 51) della sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), secondo cui l’articolo 49 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, dell’ApG, la quale fissi come criterio essenziale per verificare la necessità di aprire una nuova farmacia una soglia tassativa (in concreto: 5500) del numero di persone destinate ad approvvigionarsi, l’articolo 49 TFUE, in particolare la necessità del coerente perseguimento dell’obiettivo prestabilito, debba essere interpretato:

a)

nel senso che il fatto di fissare una soglia, che non abbia valore meramente indicativo ma che sia altresì precisa (ossia numerica e che dunque non possa essere resa meno rigida in via interpretativa), rende tale normativa complessivamente incoerente e pertanto in contrasto con il diritto dell’Unione, nella misura in cui le autorità nazionali competenti, in linea di principio, non hanno conseguentemente la possibilità di derogare a detta soglia al fine di tener conto di peculiarità locali [tanto più che i criteri enunciati al punto 24 della sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), allo scopo di una realizzazione coerente e sistematica dell’obiettivo perseguito devono essere soddisfatti in ogni caso cumulativamente], cosicché il criterio basato sulla verifica della sussistenza di una necessità non dev’essere applicato, a livello nazionale, finché il legislatore nazionale non lo sostituisca con una normativa meno rigida, conforme al diritto dell’Unione (analoga, per esempio, all’articolo 10, paragrafo 6, dell’ApG concernente il limite di 500 metri stabilito dall’articolo 10, paragrafo 2, punto 2, dell’ApG);

oppure

b)

nel senso che la fissazione da parte dell’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, dell’ApG di una soglia, che non abbia valore meramente indicativo ma che sia altresì precisa (ossia numerica e che dunque non possa essere resa meno rigida in via interpretativa), è in contrasto con il diritto dell’Unione soltanto nei limiti in cui essa sia applicabile in un caso concreto a una situazione nella quale sussiste effettivamente la necessità di aprire una farmacia a causa di peculiarità locali o di altri dati di fatto, onde evitare che non sia garantito un accesso adeguato ai medicinali [v. punto 45 letto congiuntamente al punto 50 della sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68),] a talune persone (in particolare “utenti di passaggio”, nuovi arrivati etc.), anche se in futuro ciò dovesse effettivamente ridurre il potenziale bacino di utenza di una o più farmacie esistenti al di sotto della soglia di 5500 persone, cosicché il criterio basato sulla verifica della sussistenza di una necessità non dev’essere applicato unicamente in detti casi, a prescindere dalla circostanza che si tratti di una zona rurale, urbana o di altro tipo, finché il legislatore nazionale non adotti una nuova normativa di chiarimento,

oppure

c)

nel senso che la fissazione da parte dell’articolo 10, paragrafo 2, punto 3, dell’ApG di una soglia, che non abbia valore meramente indicativo ma che sia altresì precisa (ossia numerica e che dunque non possa essere resa meno rigida in via interpretativa), è in contrasto con il diritto dell’Unione soltanto nei limiti in cui essa sia applicabile in un caso concreto a una situazione concernente una zona rurale e isolata, anche se in futuro ciò dovesse effettivamente ridurre il potenziale bacino di utenza di una o più farmacie esistenti al di sotto della soglia di 5500 persone, cosicché il criterio basato sulla verifica della sussistenza di una necessità non dev’essere applicato unicamente qualora ciò abbia ripercussioni sulla popolazione che vive in una zona rurale e/o isolata, finché il legislatore nazionale non adotti una nuova normativa di chiarimento».

Sulla questione pregiudiziale

18

Con la propria questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), debba essere interpretata nel senso che il criterio che riguarda una soglia tassativa del numero di «persone destinate ad approvvigionarsi», stabilito dalla normativa nazionale di cui trattasi, non debba essere applicato, al fine di verificare la sussistenza della necessità di aprire una nuova farmacia, unicamente in una situazione concreta concernente una zona rurale e/o isolata, ovvero in una situazione concreta in cui, date le peculiarità locali, sussista la necessità di aprire una farmacia, a prescindere dalla natura rurale o urbana della zona di cui trattasi o, ancora, in generale, in ogni situazione concreta che sia oggetto di verifica.

19

In via preliminare, occorre ricordare che l’autorità inerente alla sentenza pregiudiziale non osta a che il giudice nazionale destinatario della sentenza stessa possa ritenere necessario rivolgersi nuovamente alla Corte prima di dirimere la causa principale. Tale domanda può essere giustificata quando il giudice nazionale si trova di fronte a difficoltà di comprensione o di applicazione della sentenza, quando sottopone alla Corte una nuova questione giuridica oppure quando le sottopone nuovi dati di valutazione che possano indurla a risolvere altrimenti una questione che è già stata sollevata (ordinanza del 5 marzo 1986, Wünsche, 69/85, EU:C:1986:104, punto 15; sentenze dell’11 giugno 1987, X, 14/86, EU:C:1987:275, punto 12, e del 6 marzo 2003, Kaba, C‑466/00, EU:C:2003:127, punto 39).

20

Così avviene nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio intende sapere se dalla sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), derivi che l’applicazione del criterio inerente a una soglia tassativa del numero di «persone destinate ad approvvigionarsi» dev’essere esclusa in ogni caso ovvero soltanto nei procedimenti che riguardano talune zone o situazioni specifiche.

21

Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio o quando può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

22

Orbene, tale ipotesi ricorre appunto nel caso di specie, poiché la risposta alla questione sollevata può essere chiaramente desunta dalla sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68).

23

In proposito, occorre ricordare che la normativa nazionale di cui trattasi nelle controversie principali subordina il rilascio dell’autorizzazione ad aprire una nuova farmacia a una «necessità» che si presume esistente, a meno che vi osti anche una sola delle diverse circostanze specifiche indicate dalla stessa normativa (sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 28).

24

Fra tali circostanze figura il numero di «persone destinate ad approvvigionarsi» presso il luogo di esercizio di una delle farmacie esistenti nella zona, cioè il numero degli abitanti che risiedono stabilmente nel raggio di 4 chilometri stradali dal suddetto luogo (sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 43).

25

Così, secondo la normativa in esame, l’esistenza della situazione di necessità che giustifica l’apertura di una nuova farmacia è esclusa quando, in conseguenza di tale apertura, il numero di «persone destinate ad approvvigionarsi» scenda a meno di 5500 (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punti 2943).

26

Ciò premesso, la citata normativa prevede una misura correttiva secondo la quale, quando il numero dei residenti stabili è inferiore a 5500, occorre comprendere fra le persone destinate ad approvvigionarsi, in occasione della verifica dell’esistenza di una necessità, anche quanti esercitano un’attività lavorativa o utilizzano servizi o mezzi di trasporto nella zona di approvvigionamento della suddetta farmacia (sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 43).

27

Al fine di fornire al giudice del rinvio indicazioni utili, si deve rilevare che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 55; del 19 maggio 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e a., C‑171/07 e C‑172/07, EU:C:2009:316, punto 42, nonché sentenza del 1o giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punto 94).

28

Orbene, a tal proposito, nella sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68, punti 4546), la Corte, da un lato, ha dichiarato che, ai sensi della normativa che viene in rilievo nelle controversie principali, trattandosi di talune persone, segnatamente dei residenti nelle zone rurali, a fortiori qualora, transitoriamente o permanentemente, versino in condizioni di mobilità ridotta, come gli anziani, i disabili o gli ammalati, l’accesso ai medicinali può rivelarsi poco adeguato.

29

Vi sono, infatti, persone le quali risiedono a più di 4 chilometri stradali dal luogo di esercizio della farmacia più vicina e non sono, dunque, prese in considerazione come residenti stabili né nella zona di approvvigionamento di quest’ultima né in nessun’altra zona. Certamente, tali persone possono tutt’al più essere prese in considerazione come «utenti di passaggio». Tuttavia, in ogni caso le circostanze in cui esse versano non assicurano loro, in linea di principio, un accesso ai servizi farmaceutici permanente e continuativo, in quanto detto accesso è legato all’attività lavorativa esercitata o all’utilizzo di mezzi di trasporto in una data zona (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 45).

30

D’altro lato, la Corte ha fatto notare che, nelle zone rurali, isolate e poco visitate, il numero delle persone destinate ad approvvigionarsi, a causa della bassa densità demografica, può facilmente essere inferiore a 5500, cosicché l’apertura di una nuova farmacia potrebbe non essere mai considerata sufficientemente giustificata (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punti da 47 a 49).

31

Ne consegue che, malgrado la misura correttiva prevista dalla normativa nazionale, applicando il criterio fondato sul numero di «persone destinate ad approvvigionarsi», si rischia di non garantire ad alcuni residenti in zone che presentano talune peculiarità locali, quali le zone rurali e isolate lontane dalle zone di approvvigionamento delle farmacie esistenti, in particolare alle persone a mobilità ridotta, un accesso adeguato e di pari condizioni ai servizi farmaceutici (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 50).

32

Ciò premesso, riferendosi alle zone rurali o isolate nonché alle persone a mobilità ridotta, la Corte non ha tuttavia inteso limitare la portata della propria valutazione sulla coerenza della normativa nazionale di cui trattasi nelle controversie principali a tale tipologia di zone nonché alla menzionata categoria di persone.

33

La normativa nazionale che viene in rilievo nelle controversie principali, infatti, a causa della soglia tassativa del numero di «persone destinate ad approvvigionarsi» da essa stabilita, non consente all’autorità competente di tenere debitamente conto delle peculiarità di ogni situazione esaminata e di assicurare così la realizzazione coerente e sistematica del principale obiettivo perseguito da tale normativa, che consiste, come ricordato dalla Corte al punto 25 della sua sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), nel garantire alla popolazione un approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualità.

34

In tale prospettiva, la Corte ha concluso che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della controversia principale, la quale fissi come criterio essenziale per verificare la necessità di aprire una nuova farmacia una soglia tassativa del numero di «persone destinate ad approvvigionarsi», è in contrasto con l’articolo 49 TFUE, in particolare con l’esigenza di coerente perseguimento dell’obiettivo prestabilito, se le autorità nazionali competenti non hanno la possibilità di derogare a tale soglia per tenere conto di peculiarità locali, vale a dire in definitiva di peculiarità delle differenti situazioni concrete, atteso che ciascuna di esse dev’essere oggetto di una verifica (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 51).

35

Ne deriva che l’incoerenza connessa all’applicazione del criterio che riguarda una soglia tassativa del numero di «persone destinate ad approvvigionarsi» ha carattere sistemico. Pertanto, i rischi prodotti da una siffatta applicazione possono incidere sulla valutazione di ogni situazione specifica.

36

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata che la sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), dev’essere interpretata nel senso che il criterio che riguarda una soglia tassativa del numero di «persone destinate ad approvvigionarsi», stabilito dalla normativa nazionale di cui trattasi nelle controversie principali, non dev’essere applicato, al fine di verificare la sussistenza della necessità di aprire una nuova farmacia, in generale, in ogni situazione concreta che sia oggetto di verifica.

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

La sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), dev’essere interpretata nel senso che il criterio che riguarda una soglia tassativa del numero di «persone destinate ad approvvigionarsi», stabilito dalla normativa nazionale di cui trattasi nelle controversie principali, non dev’essere applicato, al fine di verificare la sussistenza della necessità di aprire una nuova farmacia, in generale, in ogni situazione concreta che sia oggetto di verifica.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.