SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 aprile 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Lotta contro la proliferazione nucleare — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Congelamento dei fondi di una banca iraniana — Obbligo di motivazione — Procedura di adozione dell’atto — Errore manifesto di valutazione»

Nella causa C‑200/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 aprile 2013,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Boelaert e M. Bishop, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da L. Christie e S. Behzadi‑Spencer, in qualità di agenti, assistiti da S. Lee, barrister,

procedimento in cui le altre parti sono:

Bank Saderat Iran, con sede in Teheran (Iran), rappresentata da D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, nonché da S. Jeffrey, S. Ashley ed A. Irvine, solicitors,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da D. Gauci e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, D. Šváby, A. Rosas (relatore), E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2014,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Mediante la sua impugnazione, il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 febbraio 2013, Bank Saderat Iran/Consiglio (T‑494/10, EU:T:2013:59; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha annullato, nei limiti in cui riguardano la Bank Saderat Iran:

il punto 7 della tabella B dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39, e, per rettifica, GU 2010, L 197, pag. 19);

il punto 5 della tabella B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25);

il punto 7 della tabella B, sotto il titolo I, dell’allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81);

il punto 7 della tabella B dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1);

la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11);

il punto 7 della tabella B, sotto il titolo I, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1),

nella misura in cui il nome «Bank Saderat Iran» figura negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano le misure restrittive deliberate in virtù degli atti sopra elencati (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»).

Contesto normativo e fatti all’origine della controversia

2

Preoccupato a seguito dei numerosi rapporti inoltrati dal direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e delle risoluzioni del Consiglio dei governatori dell’AIEA riguardanti il programma nucleare della Repubblica islamica dell’Iran, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato, in data 23 dicembre 2006, la risoluzione 1737 (2006), il cui punto 12, letto in combinato disposto con l’allegato della risoluzione stessa, elencava una serie di persone e di entità che sarebbero state coinvolte nella proliferazione nucleare ed i cui fondi e le cui risorse economiche avrebbero dovuto essere congelati.

3

Al fine di dare attuazione alla risoluzione 1737 (2006) nell’Unione europea, il Consiglio ha adottato, il 27 febbraio 2007, la posizione comune 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 61, pag. 49).

4

L’articolo 5, paragrafo 1, della posizione comune 2007/140 prevedeva il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche di talune categorie di persone ed entità elencate alle lettere a) e b) di questa stessa disposizione. Più precisamente, la lettera a) del citato articolo 5, paragrafo 1, riguardava le persone e le entità indicate nell’allegato della risoluzione 1737 (2006), nonché le altre persone e le altre entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 18 della risoluzione 1737 (2006). L’elenco di tali persone e di tali entità era contenuto nell’allegato I della posizione comune 2007/140. La lettera b) del citato articolo 5, paragrafo 1, riguardava le persone e le entità non indicate in detto allegato I, le quali, in particolare, partecipavano, erano direttamente associate o davano il loro sostegno alle attività nucleari della Repubblica islamica dell’Iran comportanti un rischio di proliferazione. L’elenco di tali persone e di tali entità era contenuto nell’allegato II della citata posizione comune.

5

Nella misura in cui risultavano coinvolte le competenze della Comunità europea, si è dato attuazione alla risoluzione 1737 (2006) mediante il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1), adottato sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, vertente sulla posizione comune 2007/140 ed il cui contenuto è sostanzialmente analogo a quello di quest’ultima, posto che nell’allegato IV di tale regolamento, riguardante le persone, le entità e gli organismi indicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per le sanzioni, e nell’allegato V dello stesso regolamento, concernente le persone, le entità e gli organismi diversi da quelli indicati nel suddetto allegato IV, compaiono gli stessi nomi di entità e di persone fisiche.

6

L’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 423/2007 era così formulato:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato V. Figurano nell’allegato V le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell’allegato IV che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140/PESC, sono stati riconosciuti:

a)

partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione (…)».

7

Avendo constatato che la Repubblica islamica dell’Iran continuava le proprie attività legate all’arricchimento nucleare e non collaborava con l’AIEA, il Consiglio di sicurezza ha adottato, il 3 marzo 2008, la risoluzione 1803 (2008). Al punto 10 di tale risoluzione, il Consiglio di sicurezza:

«Chiede a tutti gli Stati di vigilare sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie stabilite sul loro territorio con tutte le banche domiciliate in Iran, in particolare la Banca Melli e la Banca Saderat, nonché con le loro succursali e agenzie all’estero, per evitare che tali attività concorrano al rischio di proliferazione o allo sviluppo di vettori di armi nucleari, come affermato nella risoluzione 1737 (2006)».

8

Mediante la risoluzione 1929 (2010), del 9 giugno 2010, il Consiglio di sicurezza ha adottato misure più severe e ha deciso, in particolare, il congelamento dei fondi di varie entità finanziarie. Al punto 21 della suddetta risoluzione, il Consiglio di sicurezza esorta segnatamente gli Stati «a impedire la prestazione di servizi finanziari, inclusi i servizi di assicurazione e di riassicurazione, ovvero il trasferimento da, verso o attraverso il loro territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno (comprese le succursali all’estero) o di persone o di istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, qualora detti Stati dispongano di informazioni che offrano motivi ragionevoli per ritenere che tali servizi, attività o risorse potrebbero contribuire alle attività nucleari dell’Iran in termini di proliferazione o allo sviluppo di vettori di armi nucleari, là dove ciò potrà essere realizzato anche congelando le attività e le risorse finanziarie o di altro tipo che si trovano o verranno a trovarsi nel loro territorio, o che sono o si troveranno in seguito sotto la loro giurisdizione, e che sono correlate a tali programmi o attività, nonché esercitando una sorveglianza rafforzata per prevenire siffatte transazioni, in accordo con le loro autorità nazionali e con la loro normativa nazionale».

9

In una dichiarazione allegata alle sue conclusioni del 17 giugno 2010, il Consiglio europeo ha sottolineato la propria crescente preoccupazione per il programma nucleare iraniano, si è felicitato per l’adozione, da parte del Consiglio di sicurezza, della risoluzione 1929 (2010), ha preso atto dell’ultima relazione emessa dall’AIEA, in data 31 maggio 2010, ed ha annunciato l’introduzione di nuove misure restrittive riguardanti, in particolare, il settore finanziario.

10

Mediante la decisione 2010/413, adottata il 26 luglio 2010, il Consiglio ha dato attuazione alla dichiarazione di cui sopra, abrogando la posizione comune 2007/140 ed adottando misure restrittive supplementari rispetto a quest’ultima. I considerando da 17 a 20 della decisione 2010/413, relativi alle attività finanziarie, ricordano le decisioni del Consiglio di sicurezza prese nella risoluzione 1929 (2010), nonché la dichiarazione del Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Il capo 2 della decisione 2010/413 è dedicato al settore finanziario. L’articolo 10, paragrafo 1, di tale decisione stabilisce che, al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari, ovvero il trasferimento da, verso o attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all’estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o di risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire alle attività nucleari iraniane sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata su tutte le attività svolte da istituzioni finanziarie ricadenti sotto la loro giurisdizione con le banche domiciliate in Iran e con le succursali, le controllate e le entità dipendenti da queste ultime.

11

L’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei fondi di varie categorie di persone ed entità. La lettera a) di tale articolo 20, paragrafo 1, riguarda le persone e le entità indicate dal Consiglio di sicurezza, che sono elencate nell’allegato I di questa stessa decisione. La lettera b) del citato articolo 20, paragrafo 1, riguarda «[le] persone e entità non menzionate dall’allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell’approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o [le] persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o [le] entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o [le] persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni [delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza] 1737 (2006), (…) 1747 (2007), (…) 1803 (2008) e (…) 1929 (2010) ovvero la presente decisione[,] nonché (…) altri membri e entità di alto livello dell’IRGC [Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica] e della IRISL [Islamic Republic of Iran Shipping Lines] o [le] entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all’elenco nell’allegato II».

12

Varie entità finanziarie ovvero gruppi formati da queste entità vengono menzionati nell’allegato II della decisione 2010/413. La Bank Saderat Iran (comprese tutte le sue succursali e controllate) è iscritta nel punto 7 della parte I, sezione B, di tale allegato. Vengono indicati i seguenti motivi della decisione di iscrizione:

«Di proprietà dello Stato iraniano (posseduta per il 94% dal governo), la [Bank Saderat Iran] ha prestato servizi finanziari ad entità attive nel quadro del programma nucleare e nel programma [di missili] balistic[i] dell’Iran, fra cui entità indicate [nella risoluzione del Consiglio di sicurezza] 1737 [(2006)]. Ancora nel marzo 2009 la [Bank Saderat Iran] ha gestito pagamenti e lettere di credito della DIO [Organizzazione delle industrie della Difesa] (sottoposta a sanzioni con [la risoluzione del Consiglio di sicurezza] 1737 [(2006)]) e delle Iran Electronics Industries. Nel 2003 la [Bank Saderat Iran] ha operato su lettere di credito per conto della Mesbah Energy Company, collegata al programma nucleare iraniano (sottoposta poi a sanzioni con [la risoluzione del Consiglio di sicurezza] 1737 [(2006)])».

13

Mediante il regolamento di esecuzione n. 668/2010, adottato il 26 luglio 2010 in attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007, il nome della Bank Saderat Iran, menzionato al punto 5 della parte I, sezione B, dell’allegato di detto regolamento di esecuzione, è stato aggiunto all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi contenuto nella tabella I dell’allegato V del regolamento n. 423/2007.

14

I motivi dell’iscrizione della Bank Saderat Iran nell’elenco suddetto sono quasi identici a quelli indicati nella decisione 2010/413.

15

Con lettera del 27 luglio 2010, il Consiglio ha informato la Bank Saderat Iran dell’iscrizione del suo nome nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento n. 423/2007.

16

Con lettere in data 18 e 25 agosto, nonché 2, 9 e 30 settembre 2010, la Bank Saderat Iran ha invitato il Consiglio a comunicarle gli elementi sui quali si era basato per adottare le misure restrittive nei suoi confronti. Con lettera del 15 settembre 2010, essa ha altresì chiesto al Consiglio di procedere ad un riesame della decisione suddetta.

17

L’allegato II della decisione 2010/413 è stato riveduto e rielaborato dalla decisione 2010/644, adottata il 25 ottobre 2010. Nel considerando 2 di tale decisione, il Consiglio precisa di aver tenuto conto delle osservazioni presentategli dagli interessati.

18

Il nome della Bank Saderat Iran è stato ripreso al punto 7 dell’elenco delle entità contenuto nella tabella I dell’allegato II della decisione 2010/413 quale risultante dalla decisione 2010/644. La motivazione non indica più che si tratta di una banca di Stato iraniana, detenuta al 94% dal governo iraniano, ma che essa è detenuta in parte dal governo iraniano. Per il resto la motivazione è identica a quella figurante nella decisione 2010/413.

19

Il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 961/2010, adottato il 25 ottobre 2010. L’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII. Figurano nell’allegato VIII le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi (…) che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 20[10]/413 (…), sono stati riconosciuti come:

a)

partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un’entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413 (…) o [delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza] 1737 (2006), (…) 1747 (2007), (…) 1803 (2008) e (…) 1929 (2010);

(…)».

20

Il nome della Bank Saderat Iran è stato inserito dal Consiglio al punto 7 dell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi indicati nell’allegato VIII, parte B, del regolamento n. 961/2010. I motivi di tale iscrizione sono quasi identici a quelli contenuti nella decisione 2010/413 quale risultante dalla decisione 2010/644.

21

Con lettera del 28 ottobre 2010 il Consiglio ha risposto alla lettera della Bank Saderat Iran del 15 settembre 2010, indicando che, a seguito di riesame, esso respingeva la richiesta di quest’ultima mirante alla cancellazione del proprio nome dall’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e da quello di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. A tal riguardo, esso ha precisato che non condivideva il punto di vista della Bank Saderat Iran secondo cui le attività di quest’ultima relative alle lettere di credito non erano idonee a contribuire alla proliferazione nucleare. In risposta alla domanda di accesso al fascicolo della Bank Saderat Iran, il Consiglio ha comunicato a quest’ultima le copie di due proposte di adozione di misure restrittive presentate da alcuni Stati membri (in prosieguo: le «proposte comunicate il 28 ottobre 2010»).

22

Il 31 maggio 2011 il Consiglio ha comunicato alla Bank Saderat Iran, in allegato alla controreplica depositata nell’ambito del giudizio di annullamento sfociato nella sentenza impugnata, un documento del Consiglio datato 27 maggio 2011 contenente l’estratto di una terza proposta di iscrizione della Bank Saderat Iran nell’elenco delle entità costituenti l’oggetto di misure restrittive (in prosieguo: la «terza proposta»).

23

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha deciso, dopo aver proceduto a un riesame, di mantenere la Bank Saderat Iran nell’elenco di cui alla decisione 2010/413, mediante la decisione 2011/783, nonché nell’elenco di cui al regolamento n. 961/2010, mediante il regolamento di esecuzione n. 1245/2011.

24

Facendo riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011, il Consiglio ha adottato nuove misure mediante la decisione 2012/35/PESC, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 19, pag. 22).

25

Il 23 marzo 2012 esso ha adottato nuove misure mediante il regolamento n. 267/2012, che abroga e sostituisce il regolamento n. 961/2010. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è previsto all’articolo 23 del regolamento n. 267/2012. L’articolo 23, paragrafo 2, è dunque redatto nei seguenti termini:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all’allegato IX. L’allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione [2010/413], sono stati riconosciuti come:

a)

partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un’entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione [2010/413] o [delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza] 1737 (2006), (…) 1747 (2007), (…) 1803 (2008) e (…) 1929 (2010);

(…)

d)

altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate;

(…)».

26

La Bank Saderat Iran è iscritta al punto 7 della tabella B, sotto il titolo I, dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012. I motivi di tale iscrizione sono quasi identici a quelli contenuti nella decisione 2010/413 quale risultante dalla decisione 2010/644.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

27

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2010, la Bank Saderat Iran [in prosieguo anche: la «ricorrente» o la «banca ricorrente in primo grado»] ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione 2010/413 e contro il regolamento di esecuzione n. 668/2010. Successivamente, essa ha ampliato la propria domanda giudiziale, chiedendo anche l’annullamento della decisione 2010/644, del regolamento n. 961/2010, della decisione 2011/783, del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012, nei limiti in cui tali atti riguardano essa ricorrente.

28

Anzitutto, il Tribunale ha respinto l’argomentazione tanto del Consiglio quanto della Commissione secondo cui la Bank Saderat Iran non era legittimata a far valere le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali.

29

Esso ha poi esaminato il ricorso presentato dalla Bank Saderat Iran. Quest’ultima faceva valere tre motivi. Il primo motivo riguardava una violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa di essa ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il secondo motivo verteva su un errore manifesto di valutazione quanto all’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. Il terzo motivo riguardava una violazione del principio di proporzionalità.

30

Nell’ambito del primo motivo di ricorso, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale ha esaminato ciascuno dei motivi di decisione riguardanti la Bank Saderat Iran e indicati negli atti controversi e nelle proposte di adozione delle misure restrittive. Il giudice di primo grado ha statuito che il Consiglio aveva violato l’obbligo di motivazione per quanto riguardava il secondo motivo di decisione, relativo ai servizi finanziari, a causa della sua mancanza di precisione. A causa di tale mancanza di precisione, anche il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della Bank Saderat Iran era stato violato in relazione al secondo motivo di decisione. Questo stesso diritto era stato inoltre violato per quanto riguardava la decisione 2010/413, il regolamento di esecuzione n. 668/2010, la decisione 2010/644 e il regolamento n. 961/2010 in ragione della comunicazione tardiva della terza proposta di adozione delle misure restrittive. Infine, il Tribunale ha considerato che l’esame preliminare all’adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 era inficiato da un vizio, dal momento che il fascicolo non conteneva alcun indizio che suggerisse che il Consiglio avesse verificato la pertinenza e la fondatezza degli elementi riguardanti la Bank Saderat Iran. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso relativamente alla decisione 2010/413, al regolamento di esecuzione n. 668/2010, alla decisione 2010/644 e al regolamento n. 961/2010.

31

Il Tribunale ha poi esaminato il secondo motivo di ricorso, relativo ad un errore manifesto di valutazione per quanto riguardava l’adozione delle misure restrittive nei confronti della Bank Saderat Iran. Tale esame è stato incentrato sui motivi di decisione considerati sufficientemente precisi e non lesivi dell’obbligo di motivazione. Poiché nessuno di questi motivi addotti dal Consiglio nei confronti della ricorrente giustificava l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti, il Tribunale ha accolto il secondo motivo di ricorso ed ha annullato gli atti controversi nei limiti in cui riguardavano la ricorrente, senza che fosse necessario esaminare il terzo motivo di ricorso, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità.

32

La Bank Saderat Iran sosteneva che il regolamento n. 267/2012 si presentava, nei suoi confronti, come una decisione adottata in forma di regolamento, e non come un vero regolamento. Di conseguenza, l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non avrebbe dovuto essere applicabile nel caso di specie. Al punto 123 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 267/2012, ivi compreso il suo allegato IX, ha natura di regolamento, in quanto il suo articolo 51, secondo comma, prevede che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ciò che corrisponde agli effetti di un regolamento quali previsti dall’articolo 288 TFUE. Di conseguenza, l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sarebbe stato senz’altro applicabile nel caso di specie.

Conclusioni delle parti

Sull’impugnazione principale

33

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla lite e respingere il ricorso proposto dalla Bank Saderat Iran contro gli atti controversi;

condannare la Bank Saderat Iran a rifondere le spese sostenute dal Consiglio tanto in primo grado quanto nell’ambito del presente giudizio di impugnazione.

34

La Bank Saderat Iran chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il Consiglio alle spese.

35

La Commissione sostiene integralmente le conclusioni formulate dal Consiglio nella sua impugnazione.

36

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede che la Corte voglia accogliere l’impugnazione, annullare la sentenza impugnata e respingere il ricorso proposto dalla Bank Saderat Iran contro gli atti controversi.

Sull’impugnazione incidentale

37

La Bank Saderat Iran chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione incidentale e annullare la sentenza del Tribunale tenuto conto degli errori identificati nell’impugnazione incidentale stessa;

annullare gli atti controversi (singolarmente considerati) nei limiti in cui essi si applicano alla Bank Saderat Iran, e

condannare il Consiglio a rifondere le spese sostenute dalla Bank Saderat Iran per l’impugnazione incidentale.

38

Il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione incidentale e condannare la Bank Saderat Iran a rifondere le spese relative a tale impugnazione.

Sull’impugnazione principale

39

Il Consiglio fa valere che la sentenza impugnata è viziata da svariati errori di diritto.

Quanto all’eccezione di irricevibilità dei motivi di ricorso relativi alla violazione dei diritti fondamentali

Sentenza impugnata

40

Al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomentazione sia del Consiglio che della Commissione secondo cui la Bank Saderat Iran non era legittimata a invocare le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali. Esso ha statuito, al punto 39 di detta sentenza, che il diritto dell’Unione non contiene norme che impediscano a persone giuridiche che sono emanazioni di Stati terzi di invocare a proprio favore le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali e, al punto 40 della medesima pronuncia, che, in ogni caso, il Consiglio e la Commissione non avevano prodotto elementi atti a dimostrare che la banca ricorrente in primo grado fosse effettivamente un’emanazione dello Stato iraniano.

Argomenti delle parti

41

Il Consiglio censura, anzitutto, i punti da 34 a 43 della sentenza impugnata. Esso ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’affermare che, anche se fosse dimostrato che la Bank Saderat Iran è un’emanazione dello Stato iraniano, quest’ultima potrebbe invocare a proprio favore, dinanzi al giudice dell’Unione, le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali.

42

Detta istituzione trae argomenti dall’articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il quale nega alle organizzazioni governative e alle entità analoghe la facoltà di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché da altre disposizioni equivalenti, come l’articolo 44 della Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo, del 22 novembre 1969. La ratio legis consisterebbe nel fatto che uno Stato non può beneficiare di diritti fondamentali. Anche se i Trattati dell’Unione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non contengono disposizioni analoghe all’articolo 34 della CEDU, si applicherebbe il medesimo principio.

43

Il Consiglio ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto anche là dove ha affermato che non esisteva alcun elemento che comprovasse che la Bank Saderat Iran costituiva effettivamente un’organizzazione governativa. A questo proposito il Consiglio menziona:

la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui è necessario esaminare con cura ciascun contesto di fatto e di diritto al fine di stabilire se un’entità sia un’organizzazione o un’entità governativa o non governativa;

i lavori della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, e in particolare i commenti relativi all’articolo 2, lettera b), della Convenzione delle Nazioni Unite sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, adottata il 2 dicembre 2004, secondo i quali la nozione di «organismi o istituzioni dello Stato ed altre entità» può includere le imprese statali o altre entità istituite dallo Stato che effettuano operazioni commerciali, e

la giurisprudenza della Corte in materia di aiuti (sentenza Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 55).

44

Sarebbe dunque erroneo il giudizio del Tribunale secondo cui, poiché la Bank Saderat Iran svolge attività commerciali assoggettate al diritto comune, queste non possono essere qualificate come «servizio pubblico» anche se sono necessarie per il funzionamento dell’economia di uno Stato. Il Tribunale non avrebbe tenuto nella debita considerazione neppure l’influenza che il governo iraniano esercita sulla Bank Saderat Iran, malgrado la riduzione della sua partecipazione all’esito di un processo di privatizzazione.

45

La Bank Saderat Iran respinge gli argomenti avanzati dal Consiglio.

Giudizio della Corte

46

Occorre rilevare che il ricorso proposto dalla Bank Saderat Iran si inscrive nell’ambito dell’articolo 275, secondo comma, TFUE (sentenze Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 50, nonché Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 48).

47

La Bank Saderat Iran deduce alcuni motivi attinenti ad una violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Simili diritti possono essere invocati da qualsiasi persona fisica o da qualsiasi entità che proponga un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione (sentenza Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 49).

48

Lo stesso vale per i motivi relativi ad una violazione delle forme sostanziali, come quello attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione degli atti (sentenza Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 50).

49

Per quanto riguarda i motivi relativi ad un manifesto errore di valutazione o ad una violazione del principio generale di proporzionalità, occorre constatare che la possibilità, per un’entità statale, di invocarli costituisce una questione attinente al merito della controversia (sentenze Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 51, nonché Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 51).

50

Alla luce di tali elementi, occorre respingere il motivo dedotto dal Consiglio, senza che sia necessario esaminare l’argomento attinente ad un errore che il Tribunale avrebbe commesso statuendo che non era dimostrato che la Bank Mellat fosse un’entità statale, dato che tale argomento è inoperante.

Quanto all’obbligo di motivazione, ai diritti della difesa, al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e all’accesso al fascicolo

Sentenza impugnata

51

Ai punti da 47 a 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza relativa all’obbligo di motivare gli atti, previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. Ai punti da 50 a 53 di tale sentenza, esso ha ricordato la giurisprudenza relativa ai diritti della difesa e all’obbligo di comunicare gli elementi posti a carico dell’entità interessata, affinché quest’ultima sia messa in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista in merito a tali elementi.

52

Ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, per verificare il rispetto dell’obbligo di motivazione e dell’obbligo di comunicare alla Bank Saderat Iran gli elementi posti a suo carico, occorreva prendere in considerazione, oltre ai motivi di decisione indicati negli atti controversi, due proposte di adozione delle misure restrittive comunicate dal Consiglio alla ricorrente con lettera in data 28 ottobre 2010, nonché la terza proposta allegata dal Consiglio alla sua controreplica, depositata il 31 maggio 2011. Secondo il Tribunale, tali proposte sono state sottoposte alle delegazioni degli Stati membri nel contesto dell’adozione delle misure restrittive riguardanti la ricorrente e costituiscono, di conseguenza, elementi sui quali tali misure si fondano.

53

Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato quanto segue:

«(…) è vero che le tre proposte sono state comunicate alla ricorrente dopo la proposizione del ricorso, o addirittura, quanto a quella allegata alla controreplica, dopo l’adeguamento delle conclusioni successivo all’adozione della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010. Pertanto, dette proposte non possono validamente completare la motivazione della decisione 2010/413, del regolamento di esecuzione n. 668/2010 e, per quanto riguarda la proposta allegata alla controreplica, della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010. Esse possono tuttavia essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione della legittimità degli atti successivi, ossia della decisione 2011/783, del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012 per quanto riguarda le tre proposte, nonché della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010 per quanto riguarda le proposte comunicate il 28 ottobre 2010».

54

Ai punti da 64 a 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato ciascuno dei motivi di decisione indicati negli atti controversi e nelle proposte di adozione delle misure restrittive. I punti da 64 a 66 hanno il seguente tenore:

«64

Gli atti [controversi] menzionano i seguenti quattro motivi di decisione che riguardano la ricorrente:

la ricorrente è detenuta dallo Stato iraniano, che ne è proprietario al 94%, secondo la decisione 2010/413 e il regolamento di esecuzione n. 668/2010, ovvero in parte, secondo gli atti successivi [in prosieguo: il “primo motivo di decisione”];

la ricorrente ha fornito servizi finanziari ad entità che effettuano acquisti destinati ai programmi nucleari e di missili balistici dell’Iran; tra tali entità ne figurano alcune costituenti l’oggetto della risoluzione 1737 (2006) (…) [in prosieguo: il “secondo motivo di decisione”];

nel marzo 2009 la ricorrente si occupava ancora dei pagamenti e delle lettere di credito della Defence Industries Organisation (in prosieguo: la “DIO”) e della Iran Electronics Industries (in prosieguo: la “IEI”), colpite da misure restrittive [in prosieguo: il “terzo motivo di decisione”];

nel 2003 la ricorrente ha operato su lettere di credito per conto della società Mesbah Energy Company, che è legata al programma nucleare iraniano [in prosieguo: il “quarto motivo di decisione”].

65

I motivi di decisione menzionati nelle proposte di adozione delle misure restrittive allegate alla lettera del Consiglio del 28 ottobre 2010 coincidono integralmente con quelli menzionati negli atti [controversi].

66

Quanto alla terza proposta di adozione delle misure restrittive, allegata alla controreplica, essa aggiunge un quinto motivo di decisione, secondo il quale la ricorrente avrebbe fornito servizi finanziari al Sanam Industria Group».

55

Al punto 73, il Tribunale ha statuito che il Consiglio aveva violato l’obbligo di motivazione nonché l’obbligo di comunicare alla ricorrente gli elementi posti a suo carico per quanto riguardava il secondo motivo di decisione, a motivo del loro carattere eccessivamente vago, ma che detti obblighi erano stati rispettati in relazione agli altri motivi di decisione.

56

Quanto all’accesso al fascicolo, il Tribunale ha statuito, al punto 79 della sentenza impugnata, che il Consiglio non aveva fornito alla ricorrente accesso alle proposte di adozione delle misure restrittive in tempo utile, dato che due proposte erano state comunicate in allegato ad una lettera del 28 ottobre 2010 e la terza in allegato alla controreplica, mentre il termine impartito dal Consiglio alla ricorrente per presentare le proprie osservazioni a seguito dell’adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 scadeva il 15 settembre 2010.

57

Statuendo sulla possibilità per la ricorrente di far valere utilmente il proprio punto di vista, il Tribunale ha affermato, ai punti 82 e 83 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva avuto occasione di far valere utilmente il proprio punto di vista, salvo per quanto riguardava, da un lato, il secondo motivo di decisione fornito dal Consiglio, che era eccessivamente vago, e, dall’altro, le tre proposte di adozione delle misure restrittive, nella misura in cui la ricorrente non disponeva di queste ultime alla data del 15 settembre 2010.

58

Al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le osservazioni della ricorrente erano state prese in considerazione dal Consiglio in occasione del riesame da esso effettuato. Detto giudice ha in particolare rilevato, al punto 85 della sua pronuncia, che il Consiglio aveva rettificato la menzione relativa alla detenzione del capitale della Bank Saderat Iran da parte dello Stato iraniano, la cui esattezza era stata contestata da quest’ultima.

59

Al punto 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva era stato violato, considerati il carattere vago del secondo motivo di decisione fornito dal Consiglio nonché la comunicazione tardiva delle tre proposte di adozione delle misure restrittive.

Argomenti delle parti

60

In primo luogo, sotto il titolo «Obbligo di motivazione», il Consiglio ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto valutando separatamente ciascuno dei motivi di decisione, anziché esaminarli globalmente. Tali motivi sarebbero all’evidenza connessi. In particolare, il terzo e il quarto motivo di decisione sarebbero una descrizione più precisa del comportamento menzionato nel secondo. Inoltre, anche se questo secondo motivo di decisione non menzionava il nome delle entità contenute negli elenchi delle Nazioni Unite e dell’Unione alle quali la Bank Saderat Iran fornisce servizi bancari, quest’ultima avrebbe potuto contestare il motivo di decisione di cui sopra nel caso in cui nessuno dei suoi clienti fosse risultato presente negli elenchi delle Nazioni Unite o dell’Unione.

61

La Commissione asserisce che la posizione adottata dal Tribunale, al punto 73 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorso di annullamento è fondato per quanto riguarda alcuni motivi di decisione ma non per il secondo, non è sostenibile. Non potrebbe ritenersi che il Consiglio abbia violato l’obbligo di motivazione e di comunicazione nei confronti della ricorrente in relazione ai singoli motivi di decisione separatamente presi.

62

Nella sua memoria di intervento, il Regno Unito contesta anche la conclusione del Tribunale secondo cui il secondo motivo di decisione sarebbe eccessivamente vago, mentre invece esso deve essere letto in combinazione con i motivi che lo seguono.

63

In secondo luogo, sotto il titolo «Accesso al fascicolo», il Consiglio contesta la decisione del Tribunale, di cui al punto 61 della sentenza impugnata, secondo cui, «per valutare il rispetto dell’obbligo di motivazione e dell’obbligo di comunicare all’entità interessata gli elementi posti a suo carico, occorre prendere in considerazione, oltre ai motivi esposti negli atti [controversi], anche le tre proposte di adozione delle misure restrittive comunicate dal Consiglio alla ricorrente».

64

Il Consiglio fa valere che il Tribunale ha male applicato la giurisprudenza da esso citata al punto 52 della sentenza impugnata, che si è formata nel contesto delle prime cause in materia di terrorismo, in un’epoca in cui non veniva fornita alcuna motivazione per giustificare un’iscrizione in un elenco di persone, entità ed organismi costituenti l’oggetto di misure restrittive, e che, in tali circostanze, i termini «motivi» ed «elementi» erano intercambiabili. Nella specie, gli atti esponevano delle motivazioni, di modo che nulla giustificava la comunicazione delle proposte di adozione di misure restrittive, le quali comunque non fornivano alcun valore aggiunto.

65

Quanto agli elementi che non erano contenuti nell’esposizione dei motivi di decisione del Consiglio, essi neppure avrebbero dovuto essere comunicati separatamente, in quanto non si può presumere d’ufficio che il Consiglio se ne sia servito come motivi di decisione e come elementi di prova. Secondo il Consiglio, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza da esso citata al punto 53 della sentenza impugnata, secondo cui, quando i motivi sono sufficientemente precisi, è solo su richiesta della parte interessata che il Consiglio è tenuto a consentire l’accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati relativi alla misura in questione (sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, EU:T:2009:401, punto 97).

66

Facendo riferimento al punto 111 della sentenza Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518), il Regno Unito fa valere che, per quanto riguarda gli elenchi di entità sottoposte a misure restrittive, soltanto l’esposizione dei motivi della decisione di iscrizione in tali elenchi forniti dal Consiglio doveva essere divulgata, e non le proposte di iscrizione delle entità in questione.

67

La Bank Saderat Iran fa propria l’argomentazione del Tribunale. Essa fa valere che, per quanto riguarda il secondo motivo di decisione, il terzo ed il quarto motivo di decisione non valgono a renderlo più preciso.

68

La Bank Saderat Iran fa valere che il Consiglio era tenuto a fornire le proposte di iscrizione negli elenchi suddetti alla data stessa di tale iscrizione o poco dopo, in quanto si trattava dei soli elementi che componevano il fascicolo. Per quanto riguarda l’affermazione del Consiglio secondo cui per la Bank Saderat Iran non era di alcuna utilità ottenere tali proposte d’iscrizione, la Bank Saderat Iran ribatte che non spetta al Consiglio valutare gli elementi del fascicolo che possono essere rilevanti per un ricorrente. Sarebbe contrario ai diritti della difesa consentire al Consiglio di procedere alla scelta degli elementi del fascicolo da utilizzare.

69

La Bank Saderat Iran contesta l’argomento secondo cui la giurisprudenza risultante dalla sentenza Bank Melli Iran/Consiglio (T‑390/08, EU:T:2009:401) avrebbe dovuto essere applicata nel caso di specie, in quanto essa non disponeva di informazioni sufficientemente precise che le consentissero di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi posti a suo carico. Essa sottolinea che tanto il Tribunale quanto il Consiglio si sono fondati sul presupposto che le proposte di iscrizione negli elenchi di entità sottoposte a misure restrittive costituissero delle prove, mentre invece tali non erano.

Giudizio della Corte

70

Secondo una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare un atto arrecante pregiudizio, il quale costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se l’atto sia fondato o sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a tale giudice di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto in questione (v. sentenze Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 74).

71

La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale questo è stato adottato. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, e segnatamente in funzione del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto il carattere sufficiente di una motivazione dev’essere valutato alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle regole giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata). Un atto arrecante pregiudizio è sufficientemente motivato qualora sia intervenuto in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenze Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 71, nonché Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96 punto 75).

72

Per quanto riguarda le misure restrittive, senza arrivare ad imporre di rispondere in dettaglio alle osservazioni presentate dal soggetto riguardato, l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE esige in qualsiasi circostanza – anche quando la motivazione dell’atto dell’Unione corrisponda a motivi indicati da un organo internazionale – che tale motivazione identifichi le ragioni individuali, specifiche e concrete per le quali le autorità competenti ritengono che il soggetto in questione debba essere sottoposto a tali misure. Il giudice dell’Unione deve dunque verificare, in particolare, il carattere sufficientemente preciso e concreto dei motivi addotti (v., in tal senso, sentenze Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 116118, nonché Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 76).

73

Nel caso di specie, esaminando il secondo motivo di decisione, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, non avendo il Consiglio sostenuto dinanzi ad esso che il secondo, il terzo e il quarto motivo di decisione dovessero essere letti congiuntamente.

74

Ad ogni modo, anche supponendo, come sostiene il Consiglio, che il succitato secondo motivo di decisione avrebbe dovuto essere inteso alla luce del terzo e del quarto motivo di decisione, una lettura combinata di tali motivi non consentirebbe alla Bank Saderat Iran di sapere in concreto quali servizi bancari essa ha fornito a questa o a quella tra le entità «che effettuano acquisti destinati ai programmi nucleari e di missili balistici dell’Iran», alcune delle quali «costituenti l’oggetto della risoluzione 1737 (2006)». Date tali circostanze, non può muoversi censura al Tribunale per aver concluso, al punto 73 della sentenza impugnata, che il secondo motivo della decisione di iscrizione nei suddetti elenchi è eccessivamente vago.

75

Infine, per quanto riguarda l’accesso al fascicolo, giustamente il Tribunale ha considerato, ai punti 77, 83 e 102 della sentenza impugnata, che il Consiglio era tenuto ad assicurarsi, prima dell’adozione delle misure restrittive, che gli elementi posti a carico della Bank Saderat Iran potessero essere comunicati a quest’ultima in tempo utile affinché essa potesse far valere utilmente il proprio punto di vista, e che la comunicazione tardiva delle tre proposte di adozione delle misure restrittive violava i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e dunque inficiava la legittimità della decisione 2010/413, del regolamento di esecuzione n. 668/2010, della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui tali atti riguardavano la Bank Saderat Iran.

Quanto ai vizi inficianti l’esame effettuato dal Consiglio

Sentenza impugnata

76

Sempre nell’ambito del motivo di ricorso relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale riepiloga come segue un argomento presentato dalla Bank Saderat Iran:

«91 La ricorrente sostiene che il Consiglio non ha proceduto a un vero e proprio esame delle circostanze del caso di specie, bensì si è limitato ad adottare le proposte presentate dagli Stati membri. Tale vizio inficerebbe tanto l’esame che ha preceduto l’adozione delle misure restrittive che la riguardano, quanto il riesame periodico di tali misure».

77

Il Tribunale ha statuito come segue:

«95

Nella fattispecie, da un lato, il fascicolo non contiene indizi i quali suggeriscano che il Consiglio ha verificato la pertinenza e la fondatezza degli elementi riguardanti la ricorrente presentatigli prima dell’adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010. Al contrario, l’errata indicazione, in tali atti, della misura della partecipazione dello Stato iraniano nel capitale della ricorrente – indicazione la cui inesattezza non è contestata dal Consiglio – depone nel senso che nessuna verifica ha avuto luogo al riguardo.

96

Dall’altro lato, dai punti 84‑86 supra emerge che, in sede di adozione degli atti [controversi] successivi, il Consiglio ha riesaminato le circostanze del caso di specie alla luce delle osservazioni della ricorrente, in quanto ha rettificato l’indicazione relativa alla partecipazione dello Stato iraniano al capitale di quest’ultima e si è pronunciato sull’argomento relativo alle attività concernenti le lettere di credito.

(…)

98

Date tali circostanze, occorre accogliere gli argomenti della ricorrente relativi ai vizi che inficerebbero l’esame operato dal Consiglio per quanto concerne la decisione 2010/413 e il regolamento di esecuzione n. 668/2010, e respingerli quanto al resto».

78

Al punto 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, in sede di adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010, il Consiglio non aveva rispettato l’obbligo di esaminare la pertinenza e la fondatezza degli elementi di informazione e di prova nei confronti della ricorrente che gli erano stati presentati, rendendo in tal modo illegittimi tali atti.

Argomenti delle parti

79

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto esigendo, ai punti 94 e 95 della sentenza impugnata, la presenza nel fascicolo di indizi che dimostrassero che il Consiglio aveva verificato gli elementi sottopostigli. Esso fa valere che non è possibile stabilire gli indizi che devono essere prodotti per dimostrare che tale verifica è stata effettivamente realizzata dai membri del Consiglio e, inoltre, che alcuni elementi provenivano da fonti riservate alle quali l’insieme dei membri del Consiglio non ha accesso.

80

La Bank Saderat Iran fa valere che il principio giuridico secondo cui il Consiglio dovrebbe valutare la pertinenza e la fondatezza delle informazioni e degli elementi di prova ad esso presentati non viene contestato. A suo avviso, il Tribunale poteva legittimamente evidenziare l’assenza di qualsiasi prova del fatto che il Consiglio avesse svolto una verifica adeguata, al fine di suffragare la propria conclusione secondo cui tale istituzione non aveva svolto detta verifica. Essa rileva, inoltre, che il Consiglio riconosce di non aver effettuato alcuna verifica delle allegazioni contenute nelle proposte sottopostegli riguardo alla designazione della Bank Saderat Iran quale entità assoggettata a misure restrittive, proprio perché esso non aveva accesso agli elementi di prova sottostanti, considerati riservati.

Giudizio della Corte

81

Risulta dalla sentenza impugnata che la Bank Saderat Iran è stata inserita negli elenchi di entità sottoposte a misure restrittive in virtù dell’adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 sulla base unicamente delle proposte di iscrizione presentate dagli Stati membri. Tuttavia, il Tribunale non spiega in che modo tale elemento possa configurare una delle cause di annullamento contemplate dall’articolo 263 TFUE.

82

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, non consta che la verifica della pertinenza e della fondatezza degli elementi riguardanti la ricorrente che sono stati presentati al Consiglio prima dell’adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 possa costituire un requisito di forma sostanziale per l’adozione di tali atti, il cui mancato rispetto potrebbe determinare l’illegittimità di questi ultimi. Il Tribunale non ha dimostrato che tale requisito di forma sia previsto dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato.

83

Il Tribunale non ha neppure dimostrato in che modo tale elemento potrebbe contribuire ad una violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa della Bank Saderat Iran o del diritto di quest’ultima ad una tutela giurisdizionale effettiva, da essa invocati nell’ambito del suo primo motivo di ricorso, ovvero ad una violazione di qualsiasi altra norma giuridica.

84

Poiché il Tribunale non ha dimostrato che la mancata verifica della pertinenza e della fondatezza degli elementi riguardanti la ricorrente integrasse taluna delle cause di annullamento previste dall’articolo 263 TFUE, tale da inficiare la validità della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010, occorre constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 94 della sentenza impugnata, che, in sede di adozione di un primo atto che dispone misure restrittive nei confronti delle entità asseritamente coinvolte nella proliferazione nucleare, il Consiglio è tenuto a esaminare la pertinenza e la fondatezza degli elementi di informazione e di prova che gli vengono presentati da uno Stato membro o dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso il medesimo errore di diritto concludendo, al punto 100 della sentenza impugnata, che, in sede di adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010, il Consiglio non ha rispettato l’obbligo di esaminare la pertinenza e la fondatezza degli elementi di informazione e di prova nei confronti della ricorrente che gli erano stati presentati, rendendo in tal modo illegittimi tali atti.

Quanto all’errore manifesto di valutazione

Sentenza impugnata

85

Al punto 106 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, tenuto conto del difetto di motivazione quanto al secondo motivo di decisione addotto dal Consiglio nei confronti della ricorrente, era necessario limitarsi a verificare la fondatezza del primo, del terzo, del quarto e del quinto dei motivi di decisione invocati.

86

Al punto 107 di detta sentenza, esso ha statuito che il primo motivo di decisione, secondo cui la Bank Saderat Iran era una banca posseduta al 94% dallo Stato iraniano, si basava su una constatazione di fatto errata e non poteva quindi giustificare le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente tramite la decisione 2010/413 e tramite il regolamento di esecuzione n. 668/2010.

87

Quanto al quarto motivo di decisione, relativo alla Mesbah Energy Company, il Tribunale ha statuito, al punto 109 di questa medesima sentenza, che il Consiglio non aveva prodotto alcun elemento di prova o di informazione per dimostrare che tali servizi fossero stati forniti, o addirittura che la ricorrente fosse al corrente del coinvolgimento nella proliferazione nucleare della Mesbah Energy Company, la quale nel 2003 non era ancora oggetto di misure restrittive.

88

Al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la medesima constatazione vale per il quinto motivo di decisione, nella misura in cui viene in discussione la legittimità della decisione 2011/783, del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012. Infatti, mentre la ricorrente nega di aver fornito servizi finanziari al Sanam Industria Group dopo l’adozione delle misure restrittive riguardanti quest’ultimo, il Consiglio non fornisce alcun elemento per comprovare l’allegazione contraria o per dimostrare che la ricorrente fosse al corrente del coinvolgimento del Sanam Industria Group nella proliferazione nucleare anche prima dell’adozione delle misure restrittive riguardanti quest’ultimo.

89

Per quanto riguarda il terzo motivo di decisione, la ricorrente non negava che la DIO e la IEI partecipassero ad attività connesse alla proliferazione nucleare, bensì che i servizi da essa forniti a tali entità giustificassero l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. Al riguardo essa sosteneva, in sostanza, che i suddetti servizi erano servizi bancari correnti forniti in passato nel contesto del trattamento delle lettere di credito all’esportazione, emesse da banche terze, e che essi non riguardavano transazioni connesse alla proliferazione nucleare. Al fine di verificare la fondatezza di tali argomenti, il Tribunale ha chiesto al Consiglio di trasmettergli informazioni dettagliate in merito alle lettere di credito trattate dalla ricorrente per la DIO e la IEI. Poiché il Consiglio non ha fornito elementi in risposta alla richiesta del Tribunale, quest’ultimo ha statuito, al punto 116 della sentenza impugnata, che l’impossibilità di verificare la fondatezza degli argomenti della ricorrente era imputabile al mancato rispetto da parte del Consiglio del suo obbligo di presentare gli elementi di prova e di informazione pertinenti.

90

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso, al punto 116 della sentenza impugnata, che occorreva accogliere il secondo motivo di ricorso.

Argomenti delle parti

91

Per quanto riguarda il quarto motivo di decisione relativo alle lettere di credito per conto della società Mesbah Energy Company, il Consiglio fa valere che il Tribunale non ha tenuto nella dovuta considerazione la natura clandestina delle attività, sicché gli elementi di prova provengono da fonti riservate e non possono essere comunicati in ogni circostanza. Esso sottolinea inoltre il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri e le istituzioni, nonché il principio di leale cooperazione. Il Consiglio fa valere poi che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, non esiste un diritto assoluto al disvelamento degli elementi di prova. Se un principio siffatto si applica alle accuse in materia penale, esso deve trovare applicazione a fortiori alle misure restrittive in questione, che sono misure cautelari.

92

Per quanto riguarda il terzo motivo di decisione, relativo al trattamento, nel mese di marzo 2009, di lettere di credito della DIO, contemplata dalla risoluzione 1737 (2006), e della IEI, contemplata dalla decisione 2008/475, il Consiglio constata che la Bank Saderat Iran non ne ha contestato l’esistenza, bensì ha sostenuto che si trattava di servizi bancari correnti, nell’ambito di crediti all’esportazione. Sostenuto dal Regno Unito, il Consiglio fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che essa istituzione avrebbe dovuto comunicare informazioni dettagliate in merito a tali lettere di credito. Il Consiglio reputa che il trattamento di queste ultime fosse di per sé sufficiente per giustificare le misure restrittive nei confronti della Bank Saderat Iran. A questo proposito, esso ricorda che varie disposizioni, come gli articoli 1, paragrafo 4, e 15, paragrafo 1, della decisione 2010/413, l’articolo 4 del regolamento n. 267/2012, il punto 7 della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza e il punto 5 della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza, vietano l’esportazione a partire dall’Iran e, più in particolare, l’acquisto dall’Iran, ovvero il trasporto in provenienza dall’Iran, delle materie comportanti un rischio di proliferazione nucleare, anche effettuati in altri paesi, nonché delle armi e degli armamenti, sicché è erroneo supporre che delle lettere di credito che consentono delle esportazioni da parte della DIO e della IEI non abbiano alcun nesso con le attività nucleari della Repubblica islamica dell’Iran. Il Consiglio afferma che il Tribunale ha erroneamente sostituito la propria valutazione sotto il profilo dell’opportunità a quella del Consiglio per quanto riguarda i fatti giustificanti l’imposizione di un congelamento dei beni a titolo di misura cautelare, ponendosi così in contrasto con la propria giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, EU:T:2008:461, punto 138).

93

Il Regno Unito sottolinea che la Bank Saderat Iran è una banca iraniana molto importante, la quale occupa una posizione centrale in Iran che le consente di fornire un sostegno alle attività nucleari comportanti un rischio di proliferazione. Essa è, essenzialmente, sotto il controllo del governo iraniano e vi sono motivi per temere che essa possa, in virtù della sua posizione, fornire un sostegno siffatto. Per detto Stato membro, ciò giustificava delle misure cautelari, tenuto conto dell’obiettivo legittimo e assai importante di fare pressione sull’Iran affinché tale Stato ponesse termine alle sue attività nucleari comportanti un rischio di proliferazione, al fine di mantenere la pace e la sicurezza. Le decisioni di questa natura rientrerebbero nel potere discrezionale del Consiglio.

94

La Commissione fa valere che le attività della Bank Saderat Iran devono essere viste in una prospettiva più globale e non possono essere esaminate come transazioni individuali fuori del contesto. Essa ricorda che l’iscrizione della Bank Saderat Iran negli elenchi è stata presa in considerazione a livello del Consiglio di sicurezza.

95

L’iscrizione delle banche negli elenchi si spiega con la necessità, per l’Iran, di utilizzare i servizi bancari per l’importazione di uranio, di tecnologia e di altri materiali. Secondo la Commissione, escludere una banca come la Bank Saderat Iran da uno dei principali mercati finanziari in cui si effettuano questo tipo di transazioni è ragionevolmente connesso con l’obiettivo della comunità internazionale di prevenire lo sviluppo e la proliferazione delle armi nucleari. Il Consiglio non dovrebbe essere obbligato a dimostrare che i servizi e le transazioni specificamente in discussione erano «direttamente» connessi alla proliferazione nucleare, come sembra auspicare il Tribunale. Sarebbe sufficiente che l’entità da iscrivere fornisca dei servizi a terzi, come la DIO e la IEI nel caso di specie, noti per la loro partecipazione alla proliferazione nucleare.

96

La Bank Saderat Iran contesta gli argomenti presentati dal Consiglio, dalla Commissione e dal Regno Unito.

Giudizio della Corte

97

L’argomentazione del Consiglio verte unicamente sulla valutazione, da parte del Tribunale, della fondatezza del terzo e del quarto motivo di decisione.

98

Quanto agli elementi presi a fondamento per giustificare l’iscrizione della Bank Saderat Iran negli elenchi suddetti e alla prova della fondatezza di tale iscrizione, occorre ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige, in particolare, che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione assunta, che riveste portata individuale per la persona o l’entità interessata, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti allegati nell’esposizione dei motivi sottesa a detta decisione, di modo che il controllo giurisdizionale non sia limitato alla valutazione della verosimiglianza astratta dei motivi di decisione addotti, bensì sia inteso a stabilire se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a supportare la decisione, siano fondati (v., in tal senso, sentenze Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119; Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 64; Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 73; Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 45; Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, punto 46; Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 42, nonché Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 109).

99

A questo scopo, spetta al giudice dell’Unione procedere a detto esame, chiedendo, se necessario, all’autorità competente dell’Unione di produrre informazioni o elementi probatori, riservati o meno, pertinenti ai fini dell’esame stesso (v. sentenze Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 120; Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 65, nonché Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 110).

100

Se l’autorità competente dell’Unione si trova nell’impossibilità di esaudire la richiesta del giudice dell’Unione, quest’ultimo deve allora fondarsi sui soli elementi comunicatigli (v. sentenze Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 123; Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 68, nonché Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 111).

101

Per quanto riguarda il quarto motivo di decisione, relativo alla Mesbah Energy Company, il Consiglio non nega di non aver prodotto alcun elemento di prova, così come constatato dal Tribunale al punto 109 della sentenza impugnata. Per contro, esso fa valere che le prove del sostegno fornito dalla Bank Saderat Iran alle attività nucleari della Repubblica islamica dell’Iran provengono da fonti riservate, e che il disvelamento di tali prove permetterebbe di identificare le persone che le hanno fornite, ciò che metterebbe in pericolo, in particolare, la vita e la sicurezza di queste persone.

102

A questo proposito, occorre constatare che tale argomento viene invocato per la prima volta in fase di impugnazione. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo di censura ed argomenti da essa non dedotti dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è dunque limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado (sentenza Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 126 e la giurisprudenza ivi citata).

103

Di conseguenza, l’argomento relativo alla riservatezza delle prove è irricevibile.

104

Alla luce di tali elementi, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto là dove ha concluso, al punto 109 della sentenza impugnata, che il quarto motivo di decisione non poteva giustificare l’adozione di misure restrittive nei confronti della Bank Saderat Iran.

105

Per quanto riguarda il terzo motivo di decisione, il Tribunale ha affermato, alla luce della mancanza di informazioni dettagliate riguardanti le lettere di credito trattate dalla Bank Saderat Iran per la DIO e la IEI, che esso si trovava nell’impossibilità di verificare la fondatezza degli argomenti della Bank Saderat Iran. Occorre respingere gli argomenti del Consiglio, della Commissione e del Regno Unito, i quali si fondano sugli articoli 1, paragrafo 4, e 15, paragrafo 1, della decisione 2010/413, sull’articolo 4 del regolamento n. 267/2012, nonché sui punti 5, 7 e 14 delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007) e 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza, al fine di dimostrare che il trattamento delle lettere di credito all’esportazione della DIO e della IEI, effettuato dalla Bank Saderat Iran, costituisce di per sé un sostegno alle attività nucleari della Repubblica islamica dell’Iran comportanti un rischio di proliferazione nucleare. Poiché il Consiglio non ha fornito alcuna prova dinanzi al Tribunale per dimostrare che le lettere di credito in questione riguardassero beni la cui esportazione a partire dall’Iran era vietata in conformità delle disposizioni degli atti e delle risoluzioni sopra citate, non è stato dunque dimostrato che i servizi forniti dalla Bank Saderat Iran alla DIO e alla IEI configurassero un appoggio siffatto. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto là dove ha concluso, al punto 116 della sentenza impugnata, che bisognava accogliere il secondo motivo di ricorso.

106

Ne consegue che l’argomentazione del Consiglio vertente sulla valutazione compiuta dal Tribunale riguardo alla fondatezza del quarto e del terzo motivo di decisione deve essere respinta.

Quanto alle conclusioni da trarre dall’esame dell’impugnazione principale

107

Risulta dall’esame dell’impugnazione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto inficiante il suo ragionamento là dove ha concluso, al punto 100 della sentenza impugnata, che, in sede di adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010, il Consiglio non aveva rispettato l’obbligo di esaminare la pertinenza e la fondatezza degli elementi di informazione e di prova nei confronti della Bank Saderat Iran che gli erano stati presentati. Occorre tuttavia verificare se il dispositivo di detta sentenza possa essere mantenuto sulla base delle motivazioni della stessa che non sono viziate da errori di diritto.

108

Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha annullato gli atti controversi sulla base di varie motivazioni combinate.

109

Infatti, se il Tribunale ha affermato erroneamente, al punto 100 della sentenza impugnata, che il vizio inficiante la decisione del Consiglio giustificava l’annullamento della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010, nella parte riguardante la Bank Saderat Iran, nondimeno detto giudice, al punto 102 della sua pronuncia, ha annullato questi stessi atti per altri vizi, senza che la Corte sia giunta a constatare un errore di diritto al riguardo. Ne consegue che il vizio constatato al punto 100 della sentenza impugnata non inficia il dispositivo di quest’ultima.

110

Risulta dall’insieme delle considerazioni suesposte che l’impugnazione principale deve essere respinta.

Sull’impugnazione incidentale

111

La Bank Saderat Iran deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione incidentale. Il primo motivo riguarda la mancanza di fondatezza degli atti controversi. Il secondo motivo si riferisce agli effetti nel tempo della sentenza impugnata.

Quanto al primo motivo, relativo alla mancanza di fondatezza degli atti controversi

Argomenti delle parti

112

Con il suo primo motivo, la Bank Saderat Iran sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto fondandosi, al punto 95 della sentenza impugnata, sull’ipotesi erronea secondo cui le informazioni di cui il Consiglio disponeva costituivano in diritto prove la cui pertinenza e la cui fondatezza potevano essere verificate dal Consiglio. Orbene, il fascicolo non avrebbe contenuto alcun elemento di prova, di modo che un esame di elementi di prova sarebbe stato per definizione impossibile. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare gli atti iniziali su questa sola base, come pure gli atti successivi.

113

Secondo il Consiglio, il primo motivo non è fondato.

Giudizio della Corte

114

Quanto al primo motivo di impugnazione incidentale, si deve rilevare che, a norma degli articoli 169, paragrafo 1, e 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, qualunque impugnazione, principale o incidentale, può unicamente tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale.

115

Nel caso di specie, la Bank Saderat Iran ha ottenuto, dinanzi al Tribunale, l’annullamento delle sue designazioni negli elenchi in questione in conformità alle conclusioni formulate con il suo ricorso in primo grado. Il suo primo motivo di impugnazione incidentale tende, in realtà, soltanto ad ottenere una sostituzione delle motivazioni senza che tale sostituzione giustifichi un annullamento, anche solo parziale, della decisione del Tribunale. Pertanto, il primo motivo di impugnazione incidentale deve essere respinto in quanto irricevibile.

Quanto al secondo motivo, relativo agli effetti nel tempo della sentenza impugnata

Argomenti delle parti

116

Con il suo secondo motivo, la Bank Saderat Iran sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, ai punti da 121 a 124 della sentenza impugnata, che il secondo comma dell’articolo 60 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicava agli atti controversi aventi la veste di un regolamento. A suo avviso, una designazione individuale costituente, come nella specie, una decisione individuale in veste di regolamento non dovrebbe essere considerata come facente parte di un regolamento ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, di detto Statuto. Di conseguenza, l’annullamento della designazione della Bank Saderat Iran negli atti controversi avrebbe dovuto produrre effetti immediati. A questo proposito essa cita la giurisprudenza relativa ai regolamenti antidumping e il fatto che le designazioni vengono notificate individualmente alle persone e alle entità.

117

Il Consiglio e la Commissione fanno valere che il secondo motivo di impugnazione incidentale non è fondato.

Giudizio della Corte

118

Risulta dall’articolo 60, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che l’impugnazione non ha effetto sospensivo. Tuttavia, il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, in deroga all’articolo 280 TFUE, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale può essere proposta un’impugnazione ovvero, se un’impugnazione è stata proposta entro questo termine, a far data dal rigetto della stessa.

119

Come la Corte ha statuito, i regolamenti che impongono il congelamento dei beni di persone e di entità designate presentano, per un verso, le caratteristiche di atti di portata generale, là dove essi vietano ad una categoria di destinatari determinati in via generale e astratta, in particolare, di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità i cui nomi figurano negli elenchi contenuti negli allegati dei regolamenti stessi, e, per altro verso, le caratteristiche di un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed entità (v., in tal senso, sentenze Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 241 a 244, nonché Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 56).

120

Conformemente al disposto degli articoli 275, secondo comma, TFUE e 263, quarto comma, TFUE, la natura individuale di tali atti consente alle persone fisiche e giuridiche di adire il giudice dell’Unione (sentenza Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 57). Tuttavia, il fatto che le persone e le entità costituenti l’oggetto delle misure restrittive imposte dal regolamento controverso siano nominativamente designate, di modo che esse appaiono come direttamente e individualmente riguardate da quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non implica che l’atto in parola non abbia una portata generale ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE e che esso non possa essere qualificato come «regolamento» (sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 241).

121

Nella specie, come il Tribunale ha statuito al punto 123 della sentenza impugnata, il regolamento n. 267/2012, ivi compreso il suo allegato IX, ha natura di regolamento, in quanto il suo articolo 51, secondo comma, prevede che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ciò che corrisponde agli effetti di un regolamento quali previsti dall’articolo 288 TFUE.

122

Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo, al punto 124 della sentenza impugnata, che l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea era senz’altro applicabile nel caso di specie.

123

Di conseguenza, occorre respingere l’impugnazione incidentale.

Sulle spese

124

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

125

L’articolo 138 del citato regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone, al paragrafo 1, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

126

Riguardo all’impugnazione principale, poiché la Bank Saderat Iran ha chiesto la condanna del Consiglio e quest’ultimo è rimasto soccombente nei motivi proposti, il Consiglio deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Bank Saderat Iran nei due gradi di giudizio.

127

Riguardo all’impugnazione incidentale, poiché il Consiglio ha chiesto la condanna della Bank Saderat Iran e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, tale banca deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione incidentale, anche quelle sostenute dal Consiglio.

128

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

129

Il Regno Unito e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative ai due gradi di giudizio.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

L’impugnazione incidentale è respinta.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Bank Saderat Iran nei due gradi di giudizio, ad eccezione delle spese relative all’impugnazione incidentale.

 

4)

La Bank Saderat Iran sopporta, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione incidentale, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea afferenti l’impugnazione incidentale.

 

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese relative ai due gradi di giudizio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.