SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

17 marzo 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 — Validità — Importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina — Prodotto in esame — Prodotto considerato — Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑232/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) Tribunal centre: Birmingham [tribunale di primo grado di Birmingham (sezione tributaria), Regno Unito], con decisione del 29 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2014, nel procedimento

Portmeirion Group UK Ltd

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J. Malenovský (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Safjan e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 luglio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la Portmeirion Group UK Ltd, da A. Willems, S. De Knop e Y. Benizri, avocats;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert, in qualità di agente, assistita da B. O’Connor, solicitor, e da S. Gubel, avocat;

per la Commissione europea, da M. França, J.-F. Brakeland e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nel corso di una controversia tra la Portmeirion Group UK Ltd (in prosieguo: la «Portmeirion») e i Commissioners for her Majesty’s Customs and Revenue (ufficio delle imposte e delle dogane; in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria») riguardo al diniego opposto da tale amministrazione alla domanda di rimborso dei dazi antidumping versati dalla Portmeirion per l’importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di tale accordo, tra i quali l’accordo sull’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 (GU 1994, L 336; in prosieguo: l’«accordo antidumping del 1994»).

4

L’articolo 2 dell’accordo antidumping del 1994, recante il titolo «Determinazione del dumping», prevede quanto segue:

«2.1   Ai fini del presente accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione.

(...)

2.6   Nel presente accordo, l’espressione “prodotto simile” (“produit similaire”) è da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato.

(...)».

Diritto dell’Unione

5

L’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), stabilisce che:

«Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto (...)».

6

Il regolamento di esecuzione n. 412/2013 è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di base»). I considerando 3 e 4 di tale regolamento dispongono quanto segue:

«(3)

[L’accordo antidumping del 1994] contiene norme per quanto riguarda, tra l’altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all’apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all’accertamento e all’esame dei fatti, l’istituzione di misure provvisorie e l’imposizione e la riscossione dei dazi antidumping, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping; ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente di tali norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini dell’ accordo nella legislazione comunitaria.

(4)

Per l’applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l’equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall’accordo GATT, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali».

7

L’articolo 1 del regolamento di base, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«1.   Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2.   Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.

3.   Il paese esportatore è di norma il paese d’origine. Esso, tuttavia, può essere un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente in questo paese oppure non sono ivi fabbricati o il loro prezzo in questo paese non è comparabile.

4.   Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato».

8

Sul fondamento del regolamento di base, la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1072/2012, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 318, pag. 28, e rettifica in GU 2013, L 36, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»)

9

Secondo i considerando 24, 25, 51, 52, e da 54 a 57 del regolamento provvisorio:

«(24)

Il prodotto in esame è rappresentato da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica attualmente classificabili ai codici NC 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90 [della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: la “NC”)] e originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”). Esso può essere in porcellana o porcellana fine, terracotta comune, grès, terracotta fine o altri materiali. Le principali materie prime comprendono minerali come caolino, feldspato e quarzo, e la composizione delle materie prime impiegate determina il tipo di prodotto finale in ceramica.

(25)

Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica vengono commercializzati secondo diverse modalità che si sono modificate nel tempo. Vengono impiegati in contesti molto diversi, come abitazioni private, alberghi, ristoranti o istituti di cura.

(...)

(51)

Un importatore ha dichiarato che la gamma dei prodotti in esame era troppo ampia per consentire un ragionevole confronto tra i vari tipi di prodotto. Un importatore con interessi di produzione in Cina ha espresso un parere simile. A riguardo, alcune parti hanno fatto riferimento ad articoli puramente ornamentali.

(52)

Da questo punto di vista, è stato osservato che i criteri pertinenti applicati per determinare se il prodotto in esame possa essere considerato un unico prodotto, ossia le sue caratteristiche fisiche e tecniche di base, vengono esposti dettagliatamente di seguito. Gli oggetti puramente ornamentali non sono trattati. Inoltre, benché i vari tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica possano in effetti avere diverse caratteristiche specifiche, l’inchiesta ha dimostrato che, eccezion fatta per i coltelli in ceramica, le loro caratteristiche fondamentali rimangono identiche. Inoltre, la possibilità di fabbricare il prodotto in esame con alcune variazioni nel processo di fabbricazione non è di per sé un criterio che possa dare luogo a due o più prodotti distinti. Infine, l’inchiesta ha rivelato anche che i vari tipi del prodotto in esame sono generalmente venduti attraverso gli stessi canali di vendita. Mentre alcuni negozi specializzati potrebbero concentrarsi su alcuni tipi specifici, una quota importante dei distributori (dettaglianti, grandi magazzini, supermercati) vendono vari tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, per offrire un’ampia scelta ai clienti. L’argomentazione che la gamma dei prodotti in esame sia troppo ampia è stata quindi provvisoriamente respinta.

(...)

(54)

L’inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, nonostante le differenze in termini di proprietà e stile, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, sono cioè oggetti in ceramica particolarmente idonei all’uso alimentare, vengono utilizzati per gli stessi scopi e possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.

(55)

Oltre a condividere le stesse caratteristiche fisiche e tecniche, tutti i vari stili e tipi sono in concorrenza diretta e in larga misura intercambiabili. Questo risulta chiaramente dal fatto che non esistono chiare linee di demarcazione tra loro, anzi vi sono alcune sovrapposizioni tra i diversi tipi di prodotti che sono in concorrenza reciproca, e gli acquirenti standard spesso non distinguono tra prodotti in porcellana e non in porcellana.

(56)

Come risulta dai precedenti considerando (29)-(34), si è ritenuto opportuno restringere la definizione di gamma dei prodotti sulla base della quale è stata avviata l’inchiesta in corso, escludendo i coltelli in ceramica. Di conseguenza il prodotto in esame è stato provvisoriamente definito, con l’esclusione dei coltelli in ceramica, come rientrante fra gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90.

(57)

In conclusione, ai fini del presente procedimento e in conformità di una prassi costante dell’Unione [europea], si ritiene che tutti i tipi del prodotto summenzionato, a eccezione dei coltelli in ceramica, debbano essere considerati come un unico prodotto».

10

In applicazione dell’articolo 9 del regolamento di base, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione n. 412/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo. I considerando da 35 a 37 di quest’ultimo regolamento sono formulati come segue:

«(35)

Tutti i tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto. Pertanto è risultata priva di fondamento l’obiezione, avanzata dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie e reiterata dopo la comunicazione delle informazioni definitive, che l’inchiesta riguardava una vasta gamma di prodotti simili e che, di conseguenza, era necessario condurre analisi separate per ciascun segmento di prodotti in merito alla rappresentatività, al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione. Una parte, che aveva sostenuto che la gamma dei prodotti in esame era troppo ampia, ha presentato un confronto tra prodotti con diversi livelli di decorazione, ma le sue affermazioni in materia di usi finali (per il giardino e i bambini in un caso, a fini ornamentali in un altro) sono discutibili in quanto non esiste una chiara distinzione e tali affermazioni possono essere viste piuttosto come una conferma di quanto stabilito al considerando 55 del regolamento provvisorio. (...)

(36)

Alla luce di quanto esposto in precedenza, la gamma dei prodotti in esame è definitivamente individuata come oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli in ceramica, i macinini per spezie e condimenti in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, originari della [Repubblica Popolare Cinese], attualmente classificati ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90.

(37)

In assenza di altre osservazioni relative al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 24 a 63 del regolamento provvisorio».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

La Portmeirion è un produttore britannico di articoli in ceramica e importa prodotti in ceramica provenienti dalla Cina.

12

Il 16 febbraio 2012 la Commissione avviava un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione europea di articoli in ceramica per il servizio da tavola e da cucina originari della Cina (in prosieguo: le «importazioni in parola»).

13

Il 14 novembre 2012 la Commissione imponeva, con il regolamento provvisorio, dazi antidumping provvisori sulle importazioni in parola.

14

Il 18 dicembre 2012 la Portmeirion presentava alcune prime osservazioni con le quali, da una parte, contestava la definizione fornita al prodotto considerato dalla Commissione in esito all’indagine e, dall’altra, faceva valere altri fattori che impedivano, a suo avviso, l’istituzione di dazi antidumping. Successivamente alla trasmissione, da parte della Commissione, del suo documento informativo del 25 febbraio 2013, in data 5 marzo 2013 aveva luogo un’audizione della Portmeirion da parte di detta istituzione. In tale sede, la Portmeirion esponeva il suo punto di vista per quanto riguarda, segnatamente, la portata della definizione del prodotto considerato.

15

Il 13 maggio 2013, su proposta della Commissione, il Consiglio adottava il regolamento di esecuzione n. 412/2013, che istituiva sulle importazioni in oggetto un dazio antidumping definitivo con effetto a partire dal 16 maggio 2013.

16

Il 2 agosto 2013 la Portmeirion chiedeva, ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale, il rimborso dei dazi antidumping versati all’amministrazione finanziaria, sulla base del rilievo secondo cui il regolamento di esecuzione n. 412/2013 non era conforme al diritto dell’Unione, sicché l’imposizione di tali dazi risultava, a suo avviso, priva di base normativa.

17

Con decisione del 16 dicembre 2013, l’amministrazione finanziaria respingeva la domanda di rimborso presentata dalla Portmeirion.

18

Il 14 gennaio 2014 la Portmeirion interponeva appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, contestando la validità del regolamento di esecuzione n. 412/2013.

19

Il giudice del rinvio ritiene che i motivi dedotti dalla Portmeirion siano effettivamente idonei a mettere in discussione la validità di detto regolamento.

20

Alla luce di quanto sopra, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) Tribunal centre: Birmingham [tribunale di primo grado di Birmingham (commissione tributaria)] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento di esecuzione n. 412/2013 sia incompatibile con il diritto dell’Unione in quanto:

a)

basato su un errore manifesto di valutazione con riferimento alla definizione del prodotto considerato, ciò che rende nulle le conclusioni dell’inchiesta antidumping; e

b)

carente di adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

21

Il governo italiano fa valere che la Portmeirion non può legittimamente eccepire l’invalidità del regolamento di esecuzione n. 412/2013 dinanzi al giudice del rinvio e che, conseguentemente, la questione posta da tale giudice, relativa alla validità di questo regolamento, deve essere dichiarata irricevibile.

22

Secondo tale governo, una persona giuridica quale la Portmeirion è direttamente e individualmente interessata dal regolamento di esecuzione n. 412/2013, sicché poteva chiederne essa stessa l’annullamento al giudice dell’Unione.

23

Risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che il principio generale diretto a garantire ad ogni amministrato il diritto di eccepire, nel contesto di un ricorso proposto contro un provvedimento nazionale che gli arreca pregiudizio, l’invalidità di un atto dell’Unione su cui si fondi tale provvedimento non osta a che tale diritto sia subordinato alla condizione che l’interessato non abbia fatto uso del diritto di chiederne direttamente l’annullamento al giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Tuttavia, è nella sola ipotesi in cui possa ritenersi che una persona avrebbe potuto legittimamente, senza alcun dubbio, chiedere l’annullamento dell’atto de quo alle condizioni previste da tale articolo, che tale persona non può eccepire la sua invalidità dinanzi al giudice nazionale competente (v., in tal senso, sentenze TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, punto 23; Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punti 2829, nonché TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 18).

24

Pertanto, solo nell’ipotesi in cui si potrebbe considerare che una persona giuridica quale la Portmeirion sia, senza alcun dubbio, direttamente ed individualmente interessata dal regolamento di cui contesta la validità, le sarebbe preclusa la possibilità di eccepire la sua invalidità dinanzi ai giudici del rinvio.

25

Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione legata al fatto che la Portmeirion non sia individualmente interessata dal regolamento controverso, occorre ricordare che un regolamento che istituisce un dazio antidumping può riguardare individualmente diversi tipi di operatori economici, fatta salva la possibilità per altri operatori di essere individualmente interessati a causa di determinate qualità loro proprie che li distinguono da qualsiasi altro soggetto (v., in tal senso, sentenze Extramet Industrie/Consiglio, C‑358/89, EU:C:1991:214, punto 16, e TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 22).

26

A tal riguardo, anzitutto, possono essere individualmente interessati i produttori ed esportatori del prodotto in questione ai quali sono state imputate le pratiche di dumping, utilizzando dati relativi alla loro attività commerciale (v., in tal senso, sentenza Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

27

Inoltre, tale condizione può verificarsi anche per importatori del prodotto di cui trattasi i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione ai fini della costruzione dei prezzi all’esportazione e che, pertanto, siano interessati dagli accertamenti relativi alla sussistenza di una pratica di dumping (sentenze Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115, punto 15; Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, C‑156/87, EU:C:1990:116, punto 18, nonché TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 20).

28

Infine, ciò può valere anche per importatori associati a esportatori del prodotto colpito da dazi antidumping, in particolare nell’ipotesi in cui il prezzo all’esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione praticati da tali importatori e nell’ipotesi in cui il dazio antidumping stesso sia calcolato in funzione di tali prezzi di rivendita (sentenze Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, C‑305/86 e C‑160/87, EU:C:1990:295, punti 1920, nonché TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 21).

29

Nella specie, non risulta acclarato che la Portmeirion possa essere assimilata a una delle categorie di operatori economici identificati supra e, pertanto, senza alcun dubbio, come individualmente interessata dal regolamento di esecuzione n. 412/2013.

30

Infatti, come confermato dalla Commissione in udienza, la Portmeirion è un importatore del prodotto in questione, i cui prezzi di rivendita di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cin non sono stati presi in considerazione per la costruzione dei prezzi all’esportazione o nel calcolo del dazio antidumping fissato dal regolamento di esecuzione n. 412/2013. Neppure può parlarsi di una sua associazione con esportatori. Non risulta, inoltre, che la Portmeirion presenti determinate qualità ad essa proprie e che la distinguano da qualsiasi altro soggetto.

31

Dato che le condizioni legate al fatto di essere sia direttamente sia individualmente interessata da detto regolamento sono cumulative, non è necessario verificare se, nella specie, la Portmeirion sia o meno direttamente interessata dal regolamento di esecuzione n. 412/2013.

32

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che non può ritenersi che alla Portmeirion sia precluso, senza alcun dubbio, di eccepire l’invalidità del regolamento di esecuzione n. 412/2013 dinanzi al giudice nazionale competente.

33

Da quanto precede consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

34

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento di esecuzione n. 412/2013 sia invalido dato che, da una parte, si fonderebbe su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la definizione del prodotto in esame che esso contiene e, dall’altra, in base al rilievo secondo il quale esso non si fonderebbe su una motivazione adeguata, quale richiesta dall’articolo 296 TFUE.

35

Per quanto riguarda, in primo luogo, il preteso errore manifesto di valutazione nella definizione del prodotto in esame, occorre rilevare che la nozione di «prodotto in esame» comprende, ai sensi del considerando 36 del regolamento di esecuzione n. 412/2013, gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli in ceramica, i macinini per spezie e condimenti in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, originari della Cina, attualmente classificati ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90.

36

Ciò detto, dal considerando 35 di questo regolamento risulta che tutti i tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.

37

Orbene, la Portmeirion sostiene che detto regolamento sia stato adottato sul fondamento di un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il prodotto in esame, ove i diversi prodotti assoggettati a dazi antidumping non sarebbero simili ed omogenei, sicché non potrebbe ritenersi che costituiscano un prodotto unico e, pertanto, un’indagine unica non sarebbe giustificata.

38

Al riguardo, occorre rilevare che la nozione di «prodotto in esame», accolta sia nel regolamento provvisorio sia nel regolamento di esecuzione n. 412/2013, costituisce la traduzione concreta della nozione generale di «prodotto (…) considerato oggetto di dumping» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base (in prosieguo: il «prodotto considerato»), ove il regolamento di esecuzione n. 412/2013 è inteso all’esecuzione del regolamento di base nel settore in parola.

39

Ne consegue che gli elementi costitutivi della nozione di «prodotto considerato», ai sensi del regolamento di base, determinano necessariamente quelli da attribuire al «prodotto in esame», ai sensi del regolamento provvisorio e del regolamento di esecuzione n. 412/2013.

40

Orbene, il regolamento di base non precisa la portata della nozione di «prodotto considerato», limitandosi a definire, al suo articolo 1, paragrafo 4, quella di «prodotto simile» come il prodotto identico o che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato. Peraltro, dal considerando 3 del regolamento di base si evince che tale regolamento è inteso a trasporre, per quanto possibile, i termini dell’accordo antidumping del 1994 nel diritto dell’Unione.

41

In tale contesto, occorre interpretare la nozione di «prodotto considerato», di cui al regolamento di base, alla luce di tale accordo e, segnatamente, del suo articolo 2. Tuttavia, nemmeno tale articolo precisa la portata della nozione di «prodotto considerato» e, in particolare, il suo disposto non contiene alcun elemento tale da confermare una esigenza specifica di omogeneità e di similitudine dei prodotti in questione.

42

In tal senso, è giocoforza rilevare che il regolamento di base, letto alla luce dell’accordo antidumping del 1994, non impone, di per sé, che la nozione di «prodotto considerato» riguardi necessariamente un prodotto inteso come un’unità omogenea e composta da prodotti simili.

43

La lettura dell’accordo antidumping del 1994 compiuta al punto precedente, d’altronde, è corroborata dalle conclusioni cui sono giunti in proposito i gruppi speciali dell’OMC, in diverse relazioni, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 63 a 67 delle sue conclusioni.

44

Ciò detto, occorre parimenti prendere in considerazione l’interpretazione data alle regole dettagliate contenute in detto accordo dai principali interlocutori commerciali dell’Unione, come precisa il considerando 4 del regolamento di base.

45

A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, alcuni di tali interlocutori commerciali, quali il Canada, il Regno di Norvegia o la Repubblica popolare cinese, hanno ritenuto che il prodotto considerato dovesse rivestire un carattere omogeneo ed essere costituito da prodotti simili. In tal senso, il requisito relativo all’omogeneità del prodotto considerato non dovrebbe essere del tutto escluso dall’interpretazione del regolamento di base.

46

È alla luce degli elementi che precedono che occorre verificare se sussiste, nella specie, un errore manifesto di valutazione nella definizione del prodotto in esame.

47

A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha statuito che, in materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale su tale discrezionalità deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (sentenza Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata).

48

Orbene, se è pur vero che gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica oggetto dell’indagine antidumping presentano differenze di stile, di forma e di proprietà, occorre rilevare, al pari della Commissione, che detti articoli presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche essenziali in quanto sono in ceramica e sono destinati ad entrare in contatto con il cibo. In tal senso, l’insieme di tali articoli non può essere considerato eterogeneo.

49

Inoltre, come è stato sottolineato in udienza dalle istituzioni dell’Unione, queste hanno suddiviso il prodotto considerato in sottogruppi di transazione comparabili e hanno stabilito un valore normale medio ponderato e un prezzo all’esportazione medio ponderato per ogni sottogruppo, sicché si è tenuto conto delle differenze di stile, di forma e di proprietà.

50

Infine, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio manifesta i propri dubbi quanto all’incidenza della definizione del «prodotto in esame» sull’analisi relativa al nesso di causalità e al danno, dal momento che, a suo avviso, una diversa definizione sarebbe sfociata in altre conclusioni. Tuttavia, alla Corte non è stato sottoposto alcun elemento preciso quanto alle conclusioni che avrebbero potuto essere concretamente tratte sulla base di una diversa definizione del prodotto in esame, sicché non può ritenersi che le istituzioni dell’Unione siano incorse in un errore manifesto di valutazione nel fondare la loro analisi su una definizione del prodotto in esame inclusiva degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.

51

Ne consegue che, considerando che, nella specie, i diversi prodotti assoggettati a dazio antidumping possono costituire un unico prodotto con la conseguenza che un’indagine unica risulta giustificata, le istituzioni non sono incorse in alcun errore manifesto di valutazione.

52

In secondo luogo, occorre esaminare se il regolamento di esecuzione n. 412/2013 sia invalido in quanto non si fonda su una motivazione adeguata, quale richiesta dall’articolo 296 TFUE.

53

Al riguardo, da giurisprudenza costante della Corte risulta che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata).

54

Nella specie, ad avviso della Portmeirion, le istituzioni interessate non hanno individuato né definito in termini sufficientemente precisi i fattori da esse ritenuti pertinenti per definire il prodotto considerato.

55

Tuttavia, i considerando 52 e da 54 a 57 del regolamento provvisorio chiariscono le ragioni per cui la Commissione ha scelto di includere prodotti differenti nella definizione di tale prodotto. Tali considerazioni sono state riprese al considerando 35 del regolamento di esecuzione n. 412/2013.

56

In tale contesto, il regolamento di esecuzione n. 412/2013, letto alla luce del regolamento provvisorio, fa risultare in forma chiara e inequivocabile il ragionamento dell’istituzione da cui esso promana. Peraltro, dalla risposta alla prima parte della questione deriva che il regolamento di esecuzione n. 412/2013 consente agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

57

Pertanto, si deve affermare che il regolamento di esecuzione n. 412/2013 contiene una motivazione adeguata, quale richiesta dall’articolo 296 TFUE, e che, conseguentemente, tale regolamento non può essere dichiarato invalido su questa base.

58

Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che l’esame della questione pregiudiziale nel suo complesso non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento di esecuzione n. 412/2013.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.