SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
15 ottobre 2015 ( * )
«Rinvio pregiudiziale — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Crisi finanziaria — Aiuti al settore finanziario — Compatibilità di un aiuto con il mercato interno — Decisione della Commissione europea — Istituto finanziario sottoposto a processo di ristrutturazione — Licenziamento di un lavoratore — Normativa nazionale relativa all’importo degli indennizzi in caso di licenziamento»
Nelle cause riunite C‑352/14 e C‑353/14,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Tribunale del lavoro n. 2 di Terrassa, Spagna), con decisioni dell’8 luglio 2014, pervenute in cancelleria il 22 luglio seguente, nei procedimenti
Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C‑352/14),
Elisabet Rion Bea (C‑353/14)
contro
Bankia SA,
Sección Sindical UGT,
Sección Sindical CCOO,
Sección Sindical ACCAM,
Sección Sindical CSICA,
Sección Sindical SATE,
Fondo de Garantía Salarial,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da E. Levits, facente funzione di presidente di sezione, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Bankia SA, da H. Monzón Pérez, abogada; |
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per il governo spagnolo, da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente; |
— |
per la Commissione europea, da L. Flynn ed É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE. |
2 |
Tali domande sono state proposte nell’ambito di due controversie tra, rispettivamente, da un lato, il sig. Iglesias Gutiérrez e la sig.ra Rion Bea e, dall’altro, la Bankia SA (in prosieguo: la «Bankia»), varie sezioni sindacali e il Fondo de Garantía Salarial (Fondo di garanzia salariale), in merito al licenziamento dei primi da parte della Bankia. |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
Il regolamento (CE) n. 659/1999
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Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), prevede, all’articolo 7, paragrafi da 1 a 5, contenuto nel capo II, intitolato «Procedure relative agli aiuti notificati», quanto segue: «1. Fatto salvo l’articolo 8, il procedimento d’indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione. 3. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più, decide che l’aiuto è compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione positiva”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del Trattato [FUE]. 4. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (in seguito denominata “decisione condizionale”). 5. La Commissione, se constata che l’aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all’aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata “decisione negativa”)». |
4 |
L’articolo 25 di detto regolamento precisa quanto segue: «Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato (…)». |
La decisione sulla ristrutturazione del gruppo BFA
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Nel contesto della crisi finanziaria cominciata nel corso del 2008, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione, il 9 novembre 2012, un piano di ristrutturazione del Banco Financiero y de Ahorro SA e della sua controllata Bankia (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo BFA»). |
6 |
Il 28 novembre 2012, la Commissione ha adottato la decisione C(2012) 8764 final, relativa all’aiuto concesso dalle autorità spagnole per la ristrutturazione e la ricapitalizzazione del gruppo BFA (in prosieguo: la «decisione sulla ristrutturazione del gruppo BFA»). Ai punti 217 e 218 di tale decisione, la Commissione ha constatato che le misure notificate costituivano un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma che, tenuto conto degli impegni assunti dal Regno di Spagna, le stesse dovevano essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. |
7 |
Nell’ambito della valutazione della compatibilità delle misure notificate, la Commissione fa riferimento a taluni impegni assunti del Regno di Spagna. Al punto 215 della decisione sulla ristrutturazione del gruppo BFA, essa rileva in particolare quanto segue: «Oltre a tali misure strutturali di ampio respiro, il Regno di Spagna si è impegnato a rispettare altri obblighi comportamentali sino al dicembre del 2017, vale a dire sino alla fine del periodo di ristrutturazione (...), e, in particolare, a garantire che il gruppo BFA:
(...)». |
8 |
Gli impegni proposti dal Regno di Spagna sono riprodotti nel capitolato allegato a detta decisione. Tra tali impegni figurano, ai punti 84 e 85 di detto capitolato, a titolo di misure comportamentali e di norme in materia di governo societario, quelli elencati al punto 215 della medesima decisione. |
Il diritto spagnolo
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L’articolo 51, paragrafo 1, della legge relativa allo statuto dei lavoratori, approvato dal regio decreto legislativo n. 1/1995 recante approvazione del testo consolidato della legge relativa allo statuto dei lavoratori (Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), del 24 marzo 1995 (BOE n. 75, del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella versione risultante dalla legge n. 3/2012, recante misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro (Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral), del 6 luglio 2012 (BOE n. 162, del 7 luglio 2012, pag. 49113; in prosieguo: lo «statuto dei lavoratori»), definisce come segue la nozione di licenziamento collettivo: «la cessazione di contratti di lavoro dovuta a cause economiche, tecniche, organizzative o di produzione», qualora, nell’arco di 90 giorni, tale cessazione si applichi ai contratti di un numero minimo di lavoratori fissato in funzione del numero totale dei lavoratori dell’impresa interessata. Tale disposizione precisa che «si ritiene che ricorrano [l]e cause economiche quando dai risultati dell’impresa emerga una situazione economica negativa, per esempio perdite attuali o previste o la diminuzione persistente del livello di introiti ordinari o di vendite». |
10 |
L’articolo 52 di detto statuto enuncia che la cessazione del contratto di lavoro può essere pronunciata per cause oggettive «quando ricorra una delle cause previste dall’articolo 51, paragrafo 1, [del medesimo statuto] e la cessazione riguardi un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito da detta disposizione». |
11 |
Per quanto attiene alla forma e agli effetti della cessazione del contratto per cause oggettive, l’articolo 53, paragrafo 1, dello statuto dei lavoratori così dispone: «L’adozione dell’accordo di cessazione ai sensi dell’articolo precedente è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:
(...)». |
12 |
L’articolo 56, paragrafo 1, di detto statuto prescrive quanto segue: «Qualora il licenziamento sia dichiarato illegittimo, il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla notifica della sentenza, può optare tra la reintegrazione del lavoratore nell’impresa e il pagamento di un indennizzo equivalente a 33 giorni di retribuzione per anno di servizio, essendo contabilizzati pro rata su base mensile i periodi inferiori ad un anno, fino a un massimo di 24 mensilità. La scelta dell’indennizzo determina l’estinzione del contratto di lavoro, che s’intende prodotta alla data della cessazione effettiva dalle funzioni». |
13 |
La quinta disposizione transitoria della legge n. 3/2012 è così formulata:
(...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Il sig. Iglesias Gutiérrez e la sig.ra Rion Bea erano dipendenti della Bankia, rispettivamente, dal 1o aprile 1991 e dal 2 giugno 2008. |
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L’8 febbraio 2013, la Bankia, nell’ambito della riduzione delle proprie attività in esecuzione del piano di ristrutturazione, ha raggiunto un accordo con i sindacati rappresentanti il 97,86% dei lavoratori. Tale accordo prevedeva la soppressione di 4500 posti di lavoro prima del 31 dicembre 2015, alle condizioni economiche che esso stesso stabiliva. Detto accordo prevedeva segnatamente, in caso di licenziamento, il pagamento di un indennizzo equivalente, in media, a 30 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio. |
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La sig.ra Rion Bea e il sig. Iglesias Gutiérrez sono stati informati, rispettivamente, il 25 ottobre 2013 e il 21 novembre 2013 che i loro contratti di lavoro sarebbero stati risolti, per la prima, il 12 novembre 2013 e, per il secondo, il 10 dicembre 2013, e che sarebbe stato versato loro un indennizzo, calcolato secondo le modalità definite nell’accordo dell’8 febbraio 2013. |
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Il sig. Iglesias Gutiérrez e la sig.ra Rion Bea hanno ciascuno proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Social n. 2 di Terrassa affinché fosse dichiarata l’illegittimità del loro licenziamento e fosse versato loro l’indennizzo massimo di legge applicabile in un caso simile, ossia un indennizzo compreso tra 33 e 45 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio. |
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Alla luce di dette considerazioni, il Juzgado de lo Social n. 2 di Terrassa ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate negli stessi termini nelle cause C‑352/14 e C‑353/14: «Nell’ambito del ricorso proposto da un lavoratore della Bankia (…) avverso la sua inclusione in un piano di licenziamento collettivo disciplinato da un accordo considerato nella decisione [sulla ristrutturazione del gruppo BFA]:
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Con decisione del presidente della Corte del 9 settembre 2014, le cause C‑352/14 e C‑353/14 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
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Con tali questioni, così come formulate, il giudice del rinvio domanda alla Corte di pronunciarsi sulla conformità di talune disposizioni nazionali con il diritto dell’Unione. |
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Al riguardo si deve rammentare che il sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE è fondato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Nell’ambito di un procedimento instaurato in forza di tale articolo, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli Stati membri e non alla Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (v., segnatamente, ordinanza Debiasi, C‑560/11, EU:C:2012:802, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata). |
22 |
Se è vero che il tenore letterale delle questioni sollevate in via pregiudiziale dal giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità di una disposizione di diritto interno con il diritto dell’Unione, nulla impedisce alla Corte di dare una risposta utile al giudice del rinvio fornendogli gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che consentiranno a questo stesso giudice di statuire sulla compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione (v., segnatamente, ordinanza Debiasi, C‑560/11, EU:C:2012:802, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata). |
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Pertanto, le questioni sollevate devono essere intese come dirette, in sostanza, ad accertare se la decisione sulla ristrutturazione del gruppo BFA nonché gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, sui quali tale decisione è fondata, ostino all’applicazione, nell’ambito di una controversia relativa ad un licenziamento collettivo rientrante nel campo di applicazione di detta decisione, di una normativa nazionale che fissi in un importo superiore al minimo legale l’ammontare dell’indennizzo dovuto a un lavoratore qualora il suo licenziamento sia dichiarato illegittimo. |
24 |
Tali questioni devono essere esaminate congiuntamente. |
25 |
L’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato nel diritto dell’Unione si basa su un controllo preventivo dei progetti di aiuti, il quale mira a che sia data esecuzione solo ai progetti compatibili con il mercato interno. |
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L’attuazione di tale sistema di controllo spetta, da un lato, alla Commissione e, dall’altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari, ma distinti. Mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione europea, i giudici nazionali garantiscono la tutela dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto, sancito all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, di dare esecuzione a un progetto di aiuto prima che la Commissione abbia deciso sulla compatibilità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punti 27 e 28 nonché la giurisprudenza ivi citata). |
27 |
Qualora la Commissione, terminato il suo esame, adotti una decisione positiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, l’obiettivo di cui al punto 25 della presente sentenza risulta assicurato e può essere data esecuzione all’aiuto in questione (v., in tal senso, sentenza CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 49). |
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Tuttavia, tale autorizzazione di attuazione vale soltanto a condizione che tutti gli elementi che la Commissione ha considerato nel valutare la compatibilità di detta misura siano rispettati. In particolare, nel caso in cui la misura notificata recepisca, su proposta dello Stato membro interessato, impegni assunti da quest’ultimo, si deve ritenere che tali impegni facciano anch’essi parte della misura autorizzata. Ciò avviene nelle controversie oggetto dei procedimenti principali, in cui gli impegni proposti dal Regno di Spagna sono stati presi in considerazione dalla Commissione nella sua valutazione e sono riprodotti in un capitolato allegato alla decisione di autorizzazione. |
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Spetta allo Stato membro interessato, che, conformemente all’articolo 25 del regolamento n. 659/1999, è il destinatario della decisione, verificare che possa rispettare gli impegni inclusi nell’autorizzazione. A tal fine esso è tenuto, in particolare, ad assicurarsi che tali impegni siano conformi alla sua legislazione nazionale e a valutare, se del caso, se occorra avviare, nelle forme previste costituzionalmente, un processo di adeguamento di quest’ultima. |
30 |
Nelle controversie oggetto dei procedimenti principali, gli impegni di cui ai punti 84 e 85 del capitolato allegato alla decisione sulla ristrutturazione del gruppo BFA danno atto che il Regno di Spagna adotterà tutte le misure per garantire che il gruppo BFA osservi «la normativa vigente in materia di retribuzioni e di indennizzi» e che vigilerà a che il processo di ristrutturazione di tale gruppo sia «molto rigoroso», facendo in modo che «gli indennizzi per il licenziamento si avvicinino al minimo di legge», per quanto con «una certa flessibilità». |
31 |
Il tenore stesso in cui tali impegni sono formulati indica, da un lato, che essi devono essere eseguiti nell’ambito della normativa nazionale vigente e, dall’altro, che la loro esecuzione comporta un margine di flessibilità. |
32 |
I riferimenti alla normativa applicabile implicano che gli importi da versare ai lavoratori licenziati possano, conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro spagnolo, essere calcolati sulla base di criteri diversi a seconda che, tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto propri di ciascun caso di specie, un licenziamento possa essere qualificato legittimo o debba essere ritenuto illegittimo. |
33 |
Il margine di flessibilità espressamente riconosciuto implica peraltro che, pur dovendo avvicinarsi ai tassi minimi previsti dalle norme nazionali applicabili in materia di diritto del lavoro, gli importi che il gruppo BFA è tenuto a versare ai propri dipendenti nell’ambito del suo piano di ristrutturazione non debbano necessariamente corrispondere rigorosamente a detti tassi. |
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Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la decisione sulla ristrutturazione del gruppo BFA nonché gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, sui quali tale decisione è fondata, non ostano all’applicazione, nell’ambito di una controversia relativa a un licenziamento collettivo rientrante nel campo di applicazione di detta decisione, di una normativa nazionale che fissi in un importo superiore al minimo legale l’ammontare degli indennizzi dovuti a un lavoratore qualora il suo licenziamento sia dichiarato illegittimo. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
La decisione C(2012) 8764 final della Commissione, del 28 novembre 2012, relativa all’aiuto concesso dalle autorità spagnole per la ristrutturazione e la ricapitalizzazione del gruppo BFA, nonché gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, sui quali tale decisione è fondata, non ostano all’applicazione, nell’ambito di una controversia relativa a un licenziamento collettivo rientrante nel campo di applicazione di detta decisione, di una normativa nazionale che fissi in un importo superiore al minimo legale l’ammontare degli indennizzi dovuti a un lavoratore qualora il suo licenziamento sia dichiarato illegittimo. |
Firme |
( * ) Lingua processuale: lo spagnolo.