ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 luglio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 7 e 47 — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestito ipotecario — Clausole abusive — Procedura di esecuzione ipotecaria — Diritto di ricorrere in appello»

Nella causa C‑539/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Castellón (Spagna), con decisione del 21 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2014, nel procedimento

Juan Carlos Sánchez Morcillo,

María del Carmen Abril García

contro

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), in combinato disposto con gli articoli 47, 34, paragrafo 3, e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Sánchez Morcillo e la sig.ra Abril García, da un lato, e il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (in prosieguo: il «Banco Bilbao»), dall’altro, relativamente all’opposizione all’esecuzione ipotecaria avente ad oggetto la loro abitazione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è così formulato:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

4

L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1.   Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.   Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

(...)

3.   L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

5

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva in parola:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Il diritto spagnolo

6

In seguito alla sentenza Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), il capitolo III della legge 1/2013, recante misure per rafforzare la protezione dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e la locazione di alloggi sociali (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), del 14 maggio 2013 (BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373), ha modificato il codice di procedura civile (Ley de enjuiciamiento civil), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: la «LEC»).

7

La terza disposizione finale del decreto legge 11/2014, recante misure urgenti in materia concorsuale (decreto-ley 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal), del 5 settembre 2014 (BOE n. 217, del 6 settembre 2014, pag. 69767), ha ulteriormente modificato la LEC (in prosieguo: la «LEC modificata»), al fine di «adeguarla alla recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 luglio 2014».

8

L’articolo 695 della LEC modificata, relativo alla procedura d’opposizione all’esecuzione ipotecaria, così recita:

«1.   Nei procedimenti di cui al presente capo il debitore esecutato può presentare opposizione solo per i seguenti motivi:

(1)

estinzione della garanzia o dell’obbligazione garantita, (...)

(2)

errore nella determinazione dell’importo esigibile, (...)

(3)

in caso di esecuzione avente ad oggetto beni mobili ipotecati o sui quali sono stati costituiti pegni senza spossessamento, costituzione, su detti beni, di un altro pegno, ipoteca mobiliare o immobiliare, o sequestro iscritto precedentemente al debito all’origine del procedimento, circostanza che dovrà essere dimostrata mediante il corrispondente certificato di registrazione;

(4)

carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento dell’esecuzione o che abbia determinato l’importo esigibile.

2.   Nell’ipotesi di presentazione dell’opposizione prevista nel paragrafo precedente, il Secretario judicial [cancelliere] dispone la sospensione dell’esecuzione e convoca le parti a comparire dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza di sequestro. L’atto di citazione deve precedere di almeno quindici giorni lo svolgimento dell’udienza in questione. Alla suddetta udienza il giudice sente le parti, esamina gli atti che sono prodotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza.

3.   L’ordinanza che accoglie l’opposizione fondata sui motivi primo e terzo del paragrafo 1 del presente articolo comporta la sospensione dell’esecuzione; quella che accoglie l’opposizione fondata sul secondo motivo determina l’importo per il quale l’esecuzione dev’essere proseguita.

Se è accolto il quarto motivo, si pronuncia l’improcedibilità dell’esecuzione quando la clausola contrattuale costituisce il fondamento dell’esecuzione medesima. In caso contrario, l’esecuzione prosegue e la clausola abusiva non trova applicazione.

4.   Contro l’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione o la disapplicazione di una clausola abusiva o il rigetto dell’opposizione per il motivo previsto al paragrafo 1, numero 4), del presente articolo, può essere proposto ricorso in appello

Al di fuori di queste ipotesi, le ordinanze che decidono sull’opposizione cui si riferisce il presente articolo non sono impugnabili con nessun ricorso e i loro effetti sono circoscritti esclusivamente al processo di esecuzione in cui sono emesse».

9

L’articolo 698 della LEC modificata dispone quanto segue:

«1.   Sull’opposizione del debitore, del terzo possessore o di altri soggetti interessati, non rientrante nei precedenti articoli, compresi i motivi di opposizione che riguardano la nullità del titolo nonché la scadenza, la certezza, l’estinzione o l’entità del credito, si decide nel relativo procedimento, senza che ciò comporti la sospensione o il blocco del procedimento previsto nel presente capo.

(...)».

10

L’articolo 552 della LEC modificata, il quale concerne i ricorsi concessi in caso di diniego di esecuzione, così prevede:

«1.   Se il giudice ritiene che le modalità e i presupposti di legge richiesti non siano soddisfatti ai fini di disporre l’esecuzione, esso emette un’ordinanza che nega l’esecuzione.

Quando il giudice ritiene che una delle clausole contenute in uno dei titoli esecutivi previsti dall’articolo 557, paragrafo 1, possa essere qualificata come abusiva, esso ascolta le parti entro un termine di quindici giorni. Sentite le parti, esso statuisce entro cinque giorni lavorativi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 561, paragrafo 1, punto 3.

2.   Avverso l’ordinanza che nega l’esecuzione può essere proposto direttamente appello e il ricorso relativo è discusso solo con il creditore. Quest’ultimo, se lo desidera, può anche chiedere un riesame della sua domanda da parte dello stesso giudice prima del ricorso in appello.

3.   Dopo che l’ordinanza che nega l’esecuzione è divenuta definitiva, il creditore può far valere i propri diritti solo nell’ambito del corrispondente giudizio ordinario, qualora a ciò non osti l’autorità di giudicato della sentenza o della decisione definitiva sulla quale era fondata la domanda di esecuzione».

11

Ai sensi dell’articolo 557 della LEC modificata, concernente l’opposizione all’esecuzione fondata su titoli privi di carattere giudiziario o arbitrale:

«1.   Quando l’esecuzione è ordinata per i titoli previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punti 4, 5, 6 e 7, nonché per altri documenti muniti di forza esecutiva previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punto 9, il debitore esecutato può opporsi, nei termini e nelle forme previsti dall’articolo precedente, solo invocando uno dei seguenti motivi:

(...)

il titolo contiene clausole abusive.

2.   Qualora sia proposta l’opposizione prevista dal paragrafo precedente, il cancelliere sospende l’esecuzione mediante una misura di organizzazione del procedimento».

12

L’articolo 561, della LEC modificata, riguardante l’ordinanza che statuisce sull’opposizione per motivi di merito, è così redatto:

«1.   Sentite le parti sull’opposizione all’esecuzione non fondata su vizi di procedura e dopo l’udienza eventualmente svoltasi, il giudice adotta, con ordinanza, ai soli fini dell’esecuzione, una delle decisioni seguenti:

(1)

ordinare il proseguimento dell’esecuzione per l’importo stabilito qualora l’opposizione sia integralmente respinta. Se l’opposizione era basata su una domanda eccessiva, che è parzialmente accolta, l’esecuzione è disposta per il corrispondente importo.

(...)

(2)

dichiarare che non deve procedersi all’esecuzione qualora sia accolto uno dei motivi citati negli articoli 556 e 557 o qualora si giudichi che la domanda eccessiva accolta conformemente all’articolo 558 è interamente fondata;

(3)

qualora venga accertato il carattere abusivo di una o più clausole, l’ordinanza specifica le conseguenze di tale accertamento, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione o disponendo la medesima senza applicazione delle clausole considerate abusive.

2.   Qualora sia accolta l’opposizione all’esecuzione, l’esecuzione è priva di effetti, i sequestri nonché le misure cautelari ai fini dell’aggiudicazione che sarebbero stati adottati sono revocati e il debitore esecutato è posto nuovamente nella posizione precedente all’avvio dell’esecuzione, conformemente alle disposizioni degli articoli 533 e 534. Inoltre, la parte che ha chiesto l’esecuzione è condannata alle spese del giudizio di opposizione.

3.   L’ordinanza che decide sull’opposizione è impugnabile in appello; l’appello non sospende l’esecuzione se la decisione oggetto del ricorso ha respinto l’opposizione.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13

Nella sentenza Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), la Corte ha già interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nell’ambito della medesima controversia di cui al procedimento principale. I fatti in discussione nel procedimento principale sono stati così esposti ai punti da 13 a 18 della menzionata sentenza:

«13

Dalla decisione di rinvio si evince che i ricorrenti nel procedimento principale hanno siglato con il Banco Bilbao, il 9 giugno 2003, un atto notarile di mutuo per un importo pari a EUR 300500, munito di una garanzia ipotecaria sulla loro abitazione.

14

Il rimborso di detta somma sarebbe scaduto il 30 giugno 2028, essendo ripartito su 360 mensilità. Nell’ipotesi in cui i debitori fossero stati inadempienti all’obbligo di pagamento, il Banco Bilbao era autorizzato a chiedere il rimborso anticipato del mutuo concesso ai ricorrenti nel procedimento principale. La clausola 6 bis del contratto di mutuo stabiliva come pari al 19% annuo il tasso di interessi di mora, mentre il tasso di interesse legale in Spagna, durante il periodo rilevante per il procedimento principale, era pari al 4% annuo.

15

A causa dell’inadempimento dei ricorrenti nel procedimento principale all’obbligo loro incombente di versare le mensilità di rimborso di detto mutuo, il 15 aprile 2011 il Banco Bilbao ha chiesto il versamento dell’integralità del mutuo, maggiorato degli interessi ordinari e di mora, unitamente alla vendita forzata del bene immobile ipotecato in suo favore.

16

A seguito dell’avvio della procedura di esecuzione ipotecaria, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto opposizione avverso quest’ultimo [lamentando l’insufficienza del titolo presentato e l’incompetenza del giudice adito], opposizione respinta con decisione del 19 giugno 2013 dello Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón (giudice di primo grado n. 3 di Castellón). I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale decisione, appello che, dichiarato ricevibile, è stato rinviato dinanzi all’Audiencia Provincial de Castellón (corte provinciale di Castellón).

17

Il giudice del rinvio spiega che, sebbene la procedura civile spagnola consenta di interporre appello avverso la decisione che, accogliendo l’opposizione proposta d a un debitore, conclude la procedura di esecuzione ipotecaria, essa viceversa non consente al debitore, la cui opposizione sia stata respinta, di interporre appello avverso la sentenza di primo grado che dispone il proseguimento della procedura di esecuzione forzata.

18

Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità di questa normativa nazionale con lo scopo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13, nonché con il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale, sancito dall’articolo 47 della Carta. Detto giudice precisa che il riconoscimento della facoltà di proporre appello a favore del debitore potrebbe rivelarsi ancor più determinante per il fatto che determinate clausole del contratto di mutuo in questione nel procedimento principale potrebbero essere considerate “abusive”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13».

14

L’Audiencia Provincial de Castellón ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte questioni pregiudiziali vertenti precisamente su detta problematica.

15

Con la sentenza Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di procedure esecutive, come quello in questione nel procedimento principale, il quale prevede che una procedura di esecuzione ipotecaria non possa essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest’ultimo può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, posto che quest’ultimo, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.

16

A seguito della pronuncia della sentenza in parola il legislatore spagnolo ha modificato, con il decreto legge 11/2014, il paragrafo 4 dell’articolo 695 della LEC.

17

Il giudice del rinvio dinanzi al quale è pendente il procedimento d’appello fa tuttavia presente che detta modifica consente ai consumatori di proporre appello avverso l’ordinanza che respinge l’opposizione all’esecuzione unicamente quando il giudice di primo grado non abbia accolto il motivo di opposizione basato sul carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, mentre autorizza i professionisti a ricorrere in appello contro qualsiasi decisione che dispone la conclusione della procedura, a prescindere dal motivo di opposizione su cui la stessa sia basata.

18

Di conseguenza, detto giudice continua a nutrire dubbi quanto alla compatibilità di una siffatta disposizione nazionale – che dovrebbe indurlo a respingere l’appello proposto dai ricorrenti nel procedimento principale – con lo scopo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio della parità delle armi garantito dall’articolo 47 della Carta, nonché con i diritti al domicilio e alla vita privata e familiare sanciti, rispettivamente, agli articoli 34, paragrafo 3, e 7 della Carta.

19

In tale contesto, l’Audiencia Provincial de Castellón ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7 della [direttiva 93/13], in combinato disposto con gli articoli 47, 34, paragrafo 3, e 7 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che osta a una norma processuale che, come l’articolo 695, paragrafo 4, [della LEC modificata], nel disciplinare il ricorso contro la decisione che statuisce sull’opposizione all’esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione, la disapplicazione di una clausola abusiva o il rigetto dell’opposizione basata sul carattere abusivo di una clausola, derivandone l’immediata conseguenza che il professionista esecutante dispone di più mezzi di ricorso in appello rispetto al consumatore esecutato».

20

L’Audiencia Provincial de Castellón ha chiesto, il 27 novembre 2014, di sottoporre la causa alla procedura accelerata prevista dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Secondo detto giudice, l’urgenza straordinaria deriva dalla circostanza che il procedimento di esecuzione ipotecaria in discussione nel procedimento principale riguarda l’abitazione dei consumatori, in quanto debitori esecutati, il che comporta il rischio di perdere detta abitazione e fa sì che detti consumatori e le loro famiglie si trovino in una situazione di particolare fragilità.

Sulla questione pregiudiziale

21

In forza dell’articolo 99 della regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

22

Nella presente causa occorre applicare tale articolo.

23

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 93/13, in combinato disposto con gli articoli 7, 34, paragrafo 3, e 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, sulla base della quale il consumatore, in quanto debitore esecutato in un procedimento di esecuzione ipotecaria, possa proporre appello avverso la decisione che respinge l’opposizione all’esecuzione unicamente allorché il giudice di primo grado non ha accolto il motivo di opposizione relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, mentre il professionista, per contro, può proporre appello contro qualsiasi decisione che dispone la conclusione della procedura, a prescindere dal motivo sul quale la stessa si basi.

24

A questo proposito occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale, sia il livello di informazione (sentenze Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 44, nonché Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 22).

25

Alla luce di una siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 23 nonché giurisprudenza ivi citata).

26

A tal fine, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere a che sussistano, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’utilizzo di clausole abusive nei contratti conclusi fra consumatori e professionisti (sentenza Baczó e Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, punto 39).

27

In tale contesto, la Corte ha già reiteratamente osservato che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 24).

28

Le procedure nazionali di esecuzione, quali le procedure di esecuzione ipotecaria, sono soggette agli obblighi derivanti da detta giurisprudenza della Corte mirante alla tutela effettiva dei consumatori (sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 25).

29

In particolare, la Corte si è già pronunciata sull’interpretazione della direttiva 93/13 dichiarando che quest’ultima si oppone a una normativa di uno Stato membro la quale non preveda, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo e, al contempo, non consenta al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale (sentenza Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 64).

30

La Corte ha parimenti interpretato la direttiva nel senso che quest’ultima osta ad una normativa nazionale la quale non consenta al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione, qualora la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola (ordinanza Banco Popular Español e Banco de Valencia, C‑537/12 e C‑116/13, EU:C:2013:759, punto 60).

31

In tale prospettiva, la Corte ha precisato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, osta a un sistema di procedure esecutive il quale preveda che una procedura di esecuzione ipotecaria non possa essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest’ultimo può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, posto che quest’ultimo, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva (sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 51).

32

Orbene, la risposta da fornire alla questione posta nella fattispecie può essere chiaramente dedotta dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte a siffatti vari propositi, in quanto riguarda, sostanzialmente, il punto se la modifica legislativa dell’articolo 695, paragrafo 4, della LEC, avvenuta a seguito della sentenza della Corte Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), non sia contraria all’interpretazione della direttiva 93/13 derivante dalla menzionata sentenza.

33

A tal fine, è d’uopo ricordare che, conformemente a costante giurisprudenza, in mancanza di armonizzazione delle procedure nazionali di esecuzione forzata, le modalità di attuazione dei ricorsi in appello avverso la decisione che statuisce sulla legittimità di una clausola contrattuale, ammessi nel quadro di una procedura di esecuzione ipotecaria, rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, di non essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale (principio di equivalenza) e di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 31).

34

Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da suscitare un dubbio quanto alla conformità a quest’ultimo della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

35

Relativamente al principio di effettività, la Corte ha già dichiarato che ciascun caso in cui occorra stabilire se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 34).

36

Pertanto, l’obbligo degli Stati membri di garantire l’efficacia dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dalla direttiva 93/13 contro l’uso di clausole abusive implica un’esigenza di tutela giurisdizionale, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta, che il giudice nazionale è tenuto a rispettare. Questa tutela deve valere sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto dell’Unione, sia per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative a siffatte azioni (sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 35).

37

In proposito occorre ricordare che, a seguito della pronuncia della sentenza Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164), la legge 1/2013 ha modificato gli articoli della LEC relativi alla procedura di esecuzione sui beni ipotecati o pignorati, introducendo, nell’articolo 695, paragrafo 1, di quest’ultima, la facoltà per il convenuto di opporre alle procedure di esecuzione ipotecaria il carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento dell’esecuzione.

38

In tale contesto, al fine di conformarsi alla sentenza Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), il decreto legge 11/2014 ha modificato del pari il paragrafo 4 dell’articolo 695 della LEC.

39

Orbene, è pacifico che la suddetta disposizione così modificata riconosce effettivamente ai consumatori il diritto di proporre appello nei confronti della decisione del giudice dell’esecuzione che respinge la loro opposizione all’esecuzione ipotecaria, quando l’opposizione è basata sul carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 93/13, di una clausola contenuta nel contratto dal quale risulta il debito fatto valere e su cui si fonda il titolo esecutivo.

40

Per tale motivo, il regime processuale instaurato dalla summenzionata disposizione come modificata consente al giudice dell’esecuzione di valutare, prima della conclusione del procedimento di esecuzione e nell’ambito di un doppio grado di giudizio, il carattere abusivo di una clausola contrattuale che può essere all’origine dell’importo esigibile o costituire il fondamento del titolo esecutivo e, in quest’ultima ipotesi, consente a tale giudice di dichiarare la nullità stessa del procedimento di esecuzione ipotecaria in corso.

41

Di conseguenza, diversamente dal regime processuale in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 43), una disposizione nazionale del genere non espone più detto consumatore, se non la sua famiglia, al rischio di perdere l’abitazione in seguito alla vendita forzata di quest’ultima, in un contesto in cui il giudice del merito non può sospendere la procedura di esecuzione ipotecaria e in cui il giudice dell’esecuzione effettua, eventualmente e al massimo, un esame sommario della validità di una clausola contrattuale siffatta sulla quale il professionista basa la sua domanda.

42

È certo vero, come rilevato dal giudice del rinvio, che l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC modificata, pur riconoscendo al consumatore il diritto di proporre appello avverso una decisione che respinge l’opposizione basata sul carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale risulta il debito fatto valere e sulla quale si fonda il titolo esecutivo, esclude dall’appello le decisioni che respingono l’opposizione allorché quest’ultima è basata sugli altri motivi elencati all’articolo 695, paragrafo 1, della LEC modificata. Detto giudice precisa, in proposito, che siffatta limitazione al diritto di proporre appello non può, per contro, essere fatta valere nei confronti del professionista, il quale può presentare, in quanto creditore esecutante, appello avverso qualsiasi decisione che dispone la conclusione della procedura, a prescindere dal motivo di opposizione su cui quest’ultima si basi.

43

Ciò nondimeno, basti ricordare al riguardo che l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 è circoscritto alla tutela dei consumatori rispetto all’utilizzo di clausole abusive contenute nei contratti che essi concludono con i professionisti.

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Di conseguenza, la problematica relativa alla circostanza che i consumatori non dispongono, in forza della normativa nazionale cui al procedimento principale, del diritto di proporre appello avverso la decisione che respinge l’opposizione basata su motivi diversi da quello relativo al carattere abusivo della clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, e dunque non è tale da incidere sull’efficacia della tutela del consumatore, quale voluta dalla direttiva stessa.

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Ne deriva che l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC modificata garantisce ormai ai consumatori un’azione completa e sufficiente, che costituisce quindi un mezzo adeguato ed efficace, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, per far cessare, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, l’applicazione di clausole abusive contenute nell’atto autentico di costituzione dell’ipoteca sulla cui base il professionista procede all’esecuzione sul bene immobile offerto in garanzia.

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In tale ottica è d’uopo aggiungere che le caratteristiche del procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione spagnolo non costituiscono nemmeno, dopo la modifica introdotta con il decreto legge 11/2014, un elemento idoneo ad incidere sulla tutela giuridica di cui devono beneficiare i consumatori in forza del menzionato articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché con il diritto al rispetto del domicilio, garantito dall’articolo 7 della Carta, e sul principio della parità delle armi, che costituisce parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta (v. sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

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Occorre, difatti, anzitutto porre in evidenza che il sistema processuale spagnolo di esecuzione ipotecaria, considerato nel suo complesso e quale risulta applicabile al procedimento principale, da un lato, non espone più il consumatore al rischio di una perdita definitiva ed irreversibile della sua abitazione in seguito ad una vendita forzata ancor prima che un giudice abbia potuto valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale sulla quale il professionista basa la sua domanda di esecuzione ipotecaria. D’altro lato, come constatato ai punti 40 e 41 della presente ordinanza, tale sistema processuale rafforza efficacemente il controllo giurisdizionale al riguardo, prevedendo che un giudice d’appello possa verificare, nel contesto di un doppio grado di giudizio, la correttezza dell’esame di una clausola del genere effettuato dal giudice dell’esecuzione in primo grado.

48

Analogamente, per quanto riguarda, in secondo luogo, il rispetto del principio della parità delle armi relativamente all’utilizzo di clausole abusive che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, nel contesto di un procedimento nazionale di esecuzione ipotecaria come quello in discussione nel procedimento principale, si deve constatare che, a seguito della modifica dell’articolo 695, paragrafo 4, della LEC, il menzionato sistema processuale spagnolo offre effettivamente al consumatore una possibilità ragionevole di avvalersi delle azioni basate sui diritti derivanti dalla suddetta direttiva in condizioni che non lo collocano più in una posizione di netto svantaggio rispetto al professionista, creditore esecutante (v., a contrario, sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

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In tale contesto non è necessario, infine, pronunciarsi sull’interpretazione, richiesta dal giudice del rinvio, dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 3, della Carta. Nei limiti in cui, infatti, contrariamente a quanto rilevato dal menzionato giudice, la suddetta disposizione della Carta garantisce non il diritto all’abitazione, bensì «il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa» nell’ambito delle politiche sociali basate sull’articolo 153 TFUE, un’interpretazione del genere non è pertinente ai fini della soluzione della controversia principale.

50

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con gli articoli 7 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale il consumatore, in quanto debitore esecutato in un procedimento di esecuzione ipotecaria, possa proporre appello avverso la decisione che respinge l’opposizione all’esecuzione unicamente quando il giudice di primo grado non ha accolto il motivo di opposizione relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e ciò sebbene il professionista, per contro, possa proporre appello contro qualsiasi decisione che dispone la conclusione della procedura, a prescindere dal motivo sul quale la stessa si basi.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con gli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale il consumatore, in quanto debitore esecutato in un procedimento di esecuzione ipotecaria, possa proporre appello avverso la decisione che respinge l’opposizione all’esecuzione unicamente quando il giudice di primo grado non ha accolto il motivo di opposizione relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e ciò sebbene il professionista, per contro, possa proporre appello contro qualsiasi decisione che dispone la conclusione della procedura, a prescindere dal motivo sul quale la stessa si basi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.