SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 luglio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Licenziamenti collettivi — Nozione di “lavoratore” — Membro della direzione di una società di capitali — Persona svolgente attività lavorativa nell’ambito di un programma di formazione e di reinserimento professionale e beneficiaria di aiuto pubblico alla formazione senza percepimento di remunerazione da parte del datore di lavoro»

Nella causa C‑229/14,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania), con decisione del 6 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2014, nel procedimento

Ender Balkaya

contro

Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per E. Balkaya, da M. Barton, Rechtsanwalt;

per la Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, da P. Wallenstein, Rechtsanwalt;

per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e J. Enegren, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Balkaya e la Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (in prosieguo: la «Kiesel Abbruch») in merito alla legittimità di un licenziamento per motivi economici disposto da quest’ultima, in occasione della chiusura di uno stabilimento, licenziamento non preceduto dalla notifica del progetto di licenziamento collettivo alla Bundesagentur für Arbeit (agenzia federale per il lavoro).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 così dispone:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

a)

per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri:

i)

per un periodo di 30 giorni:

almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;

almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;

almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori;

ii)

oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, indipendentemente dal numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati;

b)

per rappresentanti dei lavoratori si intendono i rappresentanti dei lavoratori previsti dal diritto o dalla pratica in vigore negli Stati membri.

Per il calcolo del numero dei licenziamenti previsti nel primo comma, lettera a), sono assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque».

4

Il successivo articolo 3 così recita:

«1.   Il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente.

(...)

2.   Il datore di lavoro deve trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori copia della notifica prevista al paragrafo 1.

I rappresentanti dei lavoratori possono presentare le loro eventuali osservazioni all’autorità pubblica competente».

5

Il successivo articolo 4, paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1.   I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all’autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all’articolo 1, paragrafo 1, ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso.

Gli Stati membri possono accordare all’autorità pubblica competente la facoltà di ridurre il termine fissato al primo comma.

2.   L’autorità pubblica competente si avvale del termine di cui al paragrafo 1 per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati».

6

A termini dell’articolo 5 della direttiva medesima:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o favorire o consentire l’applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli ai lavoratori».

La normativa tedesca

7

L’articolo 17 della legge relativa alla tutela contro i licenziamenti (Kündigungsschutzgesetz , in prosieguo: il «KSchG»), riguardante l’obbligo di notificazione dei licenziamenti collettivi, così dispone:

«(1)   Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la notificazione all’agenzia per il lavoro prima di procedere al licenziamento:

1.

di più di cinque lavoratori in stabilimenti che occupino abitualmente più di 20 e meno di 60 lavoratori;

(...)

nel corso di un periodo di 30 giorni di calendario. Ai licenziamenti sono assimilate altre forme di cessazione del contratto di lavoro intervenute su iniziativa del datore di lavoro.

(2)   Il datore di lavoro, laddove intenda procedere a licenziamenti soggetti a notificazione a norma del paragrafo 1, è tenuto a fornire tempestivamente ogni informazione utile al comitato d’impresa e, in particolare, ad informare il medesimo per iscritto in merito a:

1.

i motivi alla base dei licenziamenti previsti;

2.

il numero e le categorie professionali dei lavoratori da licenziare;

3.

il numero e le categorie professionali dei lavoratori abitualmente occupati;

4.

il periodo nel corso del quale è prevista l’effettuazione dei licenziamenti;

5.

i criteri applicati per l’individuazione dei lavoratori da licenziare;

6.

i criteri applicati ai fini del calcolo di eventuali indennità.

(...)

(3)   Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al tempo stesso all’agenzia per il lavoro copia della comunicazione effettuata al comitato d’impresa; tale comunicazione deve contenere quanto meno le informazioni indicate al paragrafo 2, punti da 1 a 5.

(...)

(5)   Non sono considerati lavoratori, ai sensi del presente paragrafo:

1.

Negli stabilimenti di una persona giuridica, i membri dell’organo incaricato della rappresentanza legale della persona stessa;

2.

Negli stabilimenti di un ente privo di personalità giuridica, le persone autorizzate per legge, per statuto o per contratto societario, a rappresentare l’ente medesimo;

3.

I direttori di impresa, i direttori di stabilimento e le altre persone che rivestano funzioni di direzione analoghe, laddove siano autorizzate ad adottare in proprio decisioni riguardanti l’assunzione e il licenziamento di lavoratori».

8

L’articolo 6 della legge sulla società a responsabilità limitata (Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in prosieguo: il «GmbHG»), relativo allo status dell’amministratore, così dispone:

«(1)   La società deve disporre di uno o più amministratori.

(2)   Può essere amministratore solamente una persona fisica in possesso della piena capacità di compiere atti giuridici. (...)

(3)   Possono essere nominati amministratori i soci o qualsiasi altra persona. La nomina deve essere attuata per mezzo di contratto societario ovvero ai sensi delle disposizioni del terzo capo della presente legge.

(…)».

9

L’articolo 35 del GmbHG così recita:

«(1)   La società è rappresentata in sede giudiziale e extra giudiziale dagli amministratori. (…)

(2)   Nel caso in cui siano designati più amministratori, la rappresentanza si intende essere congiunta, salvo che il contratto societario non disponga diversamente. (…)

(…)».

10

L’articolo 37 del GmbHG, intitolato «Limitazione dei poteri di rappresentanza», così dispone:

«(1)   Gli amministratori sono tenuti, nei confronti della società, al rispetto dei limiti imposti al loro potere di rappresentanza dallo Statuto ovvero, in assenza di clausola statutaria contraria, dalle decisioni dei soci.

(2)   Le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori sono inopponibili ai terzi. Ciò vale, in particolare, qualora la rappresentanza sia limitata a taluni atti giuridici o a talune categorie di atti giuridici, ovvero a talune circostanze o a un determinato periodo, ovvero a taluni luoghi determinati o, ancora, qualora determinati atti siano subordinati al consenso dei soci o di un organo societario».

11

L’articolo 38 del GmbHG, relativo alla revoca degli amministratori, così dispone:

«(1)   Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento, lasciando impregiudicato l’eventuale diritto al risarcimento dei danni derivanti dai contratti esistenti.

(2)   Lo statuto può limitare il potere di revoca a motivi gravi che giustifichino la decisione. Sono considerati tali, in particolare, l’errore grave o l’inidoneità a gestire opportunamente gli affari societari».

12

Il successivo articolo 43, relativo alla responsabilità degli amministratori, così recita:

«(1)   Gli amministratori devono adoperare nella gestione degli affari della società la diligenza del bonus pater familias.

(2)   Gli amministratori che vengano meno ai propri obblighi sono responsabili in solido nei confronti della società per i danni causati.

(...)».

13

Il successivo articolo 46, intitolato «Poteri dei soci» prevede quanto segue:

«Sono soggetti alla decisione dei soci:

1.

l’accertamento del rendiconto annuale e la destinazione del relativo risultato;

1a.

la decisione relativa alla pubblicazione della situazione finanziaria alla luce degli standard contabili internazionali (…) nonché la decisione relativa all’approvazione del rendiconto redatto dagli amministratori;

1b.

l’approvazione di un bilancio consolidato di gruppo redatto dagli amministratori;

2.

il recupero della liberazione dei conferimenti;

3.

il rimborso di versamenti supplementari;

4.

il frazionamento, il raggruppamento nonché l’ammortizzazione delle quote societarie;

5.

la nomina e la revoca degli amministratori nonché la liquidazione delle loro spettanze;

6.

le misure di controllo e di sorveglianza dell’amministrazione;

7.

la nomina di procuratori e di persone autorizzate a compiere, con riguardo all’intera gestione degli affari, atti per conto della società;

8.

l’esercizio di azioni risarcitorie della società nei confronti di amministratori o di soci, attinenti alla costituzione della società ovvero alla sua gestione, nonché alla rappresentanza della società in caso di contenzioso con gli amministratori».

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

14

La Kiesel Abbruch, società di diritto tedesco a responsabilità limitata, assumeva il sig. Balkaya, a decorrere dal 1o aprile 2011, in qualità di tecnico. Questi veniva destinato, in seno all’impresa, alle relazioni con la clientela.

15

La Kiesel Abbruch risolveva, con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013, tutti i contratti di lavoro dei propri dipendenti, tra cui quello del sig. Balkaya, cessando tutte le proprie attività, divenute deficitarie, nello stabilimento di Achim (Germania). Il licenziamento del sig. Balkaya gli era stato notificato con lettera del 7 gennaio 2013.

16

È pacifico che la Kiesel Abbruch non abbia notificato il progetto di licenziamenti collettivi alla Bundesagentur für Arbeit prima di procedere al licenziamento del sig. Balkaya.

17

Il sig. Balkaya invoca tale omissione al fine di contestare, dinanzi al giudice del rinvio, la validità del licenziamento, sostenendo che, considerato che il numero di lavoratori occupati abitualmente dalla Kiesel Abbruch nello stabilimento di Achim era superiore al limite di 20 persone previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, punto 1, del KSchG, la società medesima era tenuta, a termini di quest’ultima disposizione, a procedere alla notificazione prima di poter pronunciare il licenziamento.

18

Come emerge dalla decisione di rinvio, è pacifico, con riguardo a 18 persone tra le quali il sig. Balkaya, che queste facevano parte dei lavoratori abitualmente occupati dalla Kiesel Abbruch in detto stabilimento alla data di pronuncia del licenziamento.

19

Per contro, è controversa tra le parti del procedimento principale la questione se occorra includere in tale categoria, al fine di accertare il raggiungimento o meno della soglia di 20 persone prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, punto 1, del KSchG, tre altre persone parimenti occupate dalla Kiesel Abbruch.

20

In primo luogo, si tratta di M.S., impiegato nel settore della costruzione il cui contratto è stato parimenti risolto con effetto a decorrere dal 7 dicembre 2012.

21

In secondo luogo, la Kiesel Abbruch occupava, alla data dei licenziamenti pronunciati, M.L. in qualità di amministratore. Quest’ultimo non possedeva alcuna quota sociale della Kiesel Abbruch ed era autorizzato a rappresentarla solo congiuntamente con un altro amministratore.

22

In terzo luogo, alla stessa data, la Kiesel Abbruch occupava la sig.ra S., che seguiva presso detta società una formazione di riconversione alle funzioni di assistente amministrativa finanziata dal Jobcenter im Landkreis Diepholz (servizio pubblico per il lavoro nel distretto di Diepholz). La Kiesel Abbruch beneficiava di un contributo pari all’intera retribuzione spettante alla sig.ra S. per l’attività prestata nell’ambito di tale formazione, contributo direttamente versato dalla Bundesagentur für Arbeit.

23

Dalla decisione del giudice del rinvio emerge che questi ritiene acclarato che M.S. appartiene alla categoria dei lavoratori regolarmente occupati che devono essere presi in considerazione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, punto 1, del KSchG, disposizione per mezzo della quale l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 è stata recepita nell’ordinamento tedesco. Risulterebbe pertanto acclarato che 19 lavoratori appartengono a tale categoria.

24

Si pone pertanto la questione se occorra parimenti includere nella categoria dei lavoratori occupati, ai sensi di dette disposizioni, un amministratore, quale M.L., ed una persona che segua una formazione di riconversione, quale la sig.ra S., con la conseguenza che, nel procedimento principale, più di 20 lavoratori risulterebbero essere regolarmente occupati dalla Kiesel Abbruch nel proprio stabilimento alla data del licenziamento de quo.

25

A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa, in primo luogo, per quanto attiene a M.L. che, a termini dell’articolo 17, paragrafo 5, punto 1, del KschG, non sono considerati lavoratori o dipendenti, ai sensi di tale disposizione, i membri dell’organo di una persona giuridica incaricata della rappresentanza legale della persona medesima. Il gruppo più importante di tali membri in termini numerici sarebbe quello degli amministratori delle società a responsabilità limitata («Gesellschaften mit beschränkter Haftung»).

26

Il giudice del rinvio rileva, inoltre, con riguardo ai rapporti tra l’amministratore e la società, che il diritto tedesco distingue strettamente lo status dell’amministratore in quanto organo da un lato, dai diritti e dagli obblighi dell’amministratore con riguardo alla società, dall’altro. Mentre l’acquisizione di tale status risulterebbe dalla nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea dei soci, vale a dire da parte dell’organo più potente della società stessa, i diritti e gli obblighi dell’amministratore nei confronti della società risulterebbero disciplinati dal contratto di assunzione in qualità di amministratore. Tale contratto costituirebbe un contratto di servizi che assumerebbe la forma di contratto di mandato e non costituirebbe, secondo la giurisprudenza tedesca dominante, un contratto di lavoro.

27

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sull’interpretazione del criterio, risultante dalla sentenza Danosa (C‑232/09, EU:C:2010:674) relativa ad un membro di un comitato direttivo di una società, fissato per stabilire lo status di lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione, di esercizio di un’attività sotto la direzione o il controllo di un altro organo della società stessa.

28

In secondo luogo, per quanto attiene ad una persone come la sig.ra S., qualificata come «stagista», esercente attività pratica nell’impresa al fine di acquisire o approfondire conoscenze ovvero esercente una formazione professionale, il giudice del rinvio osserva che, laddove, abitualmente, la formazione professionale riconosciuta dà luogo alla conclusione di un contratto a tal fine tra l’impresa formatrice e l’apprendista e al versamento di una retribuzione da parte di un’impresa stessa, la formazione seguita dalla sig.ra S. non costituisce oggetto di un contratto di tal genere e la Kiesel Abbruch non le versa alcuna retribuzione.

29

Il giudice del rinvio si interroga pertanto sui criteri pertinenti per valutare se le persone che seguano formazioni professionali o stage di tal genere siano lavoratori, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59, e, segnatamente, sulla pertinenza, a tal riguardo, della circostanza che la retribuzione sia direttamente versata dal datore di lavoro.

30

Ciò premesso, l’Arbeitsgericht Verden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che osti a norme di legge o prassi nazionali che non ricomprendono nel calcolo del numero di lavoratori dipendenti previsto da tale disposizione i membri del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ancorché questi svolgano la loro attività sotto la direzione o il controllo di un altro organo della società medesima, ricevano una retribuzione a titolo di corrispettivo dell’attività svolta e non possiedano in proprio quote della società.

2)

Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che imponga necessariamente di considerare quali lavoratori nel calcolo degli organici previsto da tale disposizione anche coloro che, pur non ricevendo una retribuzione da parte del datore di lavoro, ma con il sostegno economico e con il riconoscimento degli enti pubblici competenti a promuovere l’occupazione, collaborino concretamente nell’intento di acquisire o approfondire conoscenze o di conseguire una formazione professionale (“praticanti”), o se spetti agli Stati membri adottare disposizioni di legge o prassi nazionali al riguardo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

31

Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa ovvero ad una prassi nazionale che non tenga conto, ai fini del calcolo del numero dei lavoratori occupati previsto da detta disposizione, di un membro della direzione di una società di capitali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga la propria attività sotto la direzione e sotto il controllo di un altro organo della società medesima, percependo a titolo di corrispettivo per la propria attività una retribuzione senza possedere, di per sé, alcuna quota nella società stessa.

32

Al fine di rispondere a tale questione si deve rammentare, in limine, che, con l’armonizzazione delle norme applicabili ai licenziamenti collettivi, il legislatore dell’Unione ha al tempo stesso inteso garantire una protezione di analoga natura dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri promuovendo il ravvicinamento degli oneri che dette norme di tutela comportano per le imprese nell’Unione europea (v., in particolare, sentenze Commissione/Portogallo, C‑55/02, EU:C:2004:605, punto 48, e Commissione/Italia, C‑596/12, EU:C:2014:77, punto 16).

33

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Kiesel Abbruch, la nozione di «lavoratore», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59, non può essere definita mediante rinvio alle normative degli Stati membri, bensì deve trovare autonoma ed uniforme interpretazione nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., per analogia, sentenza Commissione/Portogallo, C‑55/02, EU:C:2004:605, punto 49). Diversamente ragionando, le modalità di calcolo delle soglie ivi previste e, pertanto, le soglie stesse risulterebbero rimesse alla discrezione degli Stati membri il che consentirebbe ai medesimi di alterare l’ambito di applicazione della direttiva, privandola in tal modo della sua piena efficacia (v., in questo senso, sentenza Confédération générale du travail e a., C‑385/05, EU:C:2007:37, punto 47).

34

Da costante giurisprudenza della Corte emerge inoltre che la nozione di «lavoratore» deve essere definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. Ciò premesso, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona svolge, per un determinato periodo di tempo, a favore di altra persona e sotto la direzione della medesima, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione (v. sentenza Commissione/Italia, C‑596/12, EU:C:2014:77, punto 17, rimandando, per analogia, alla sentenza Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 39).

35

A tal riguardo, laddove il giudice del rinvio pone in risalto il fatto che la relazione di lavoro di un amministratore, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sia disciplinata, segnatamente, da un contratto di assunzione in qualità di amministratore il quale non costituirebbe, secondo la giurisprudenza tedesca un contratto di lavoro, si deve rilevare, in primo luogo, che da costante giurisprudenza della Corte risulta che la natura dei rapporti di lavoro con riguardo al diritto nazionale non può avere alcuna conseguenza sullo status del lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Kiiski, C‑116/06, EU:C:2007:536, punto 26 e giurisprudenza citata).

36

Ne consegue che, laddove una persona risponda ai requisiti indicati supra al punto 34, la natura del rapporto giuridico intercorrente con la controparte del rapporto di lavoro resta irrilevante ai fini dell’applicazione della direttiva 98/59 (v., per analogia, sentenza Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 40).

37

In secondo luogo, laddove il giudice del rinvio si interroga, segnatamente, sull’esistenza, nel procedimento principale, di un vincolo di subordinazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di lavoratore, in considerazione del fatto che il grado di dipendenza o di subordinazione di un amministratore, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nell’esercizio delle proprie funzioni risulterebbe di intensità minore rispetto ad un lavoratore nel senso generalmente accolto dal diritto tedesco, si deve rilevare che l’esistenza di un vincolo di subordinazione di tal genere dev’essere valutato caso per caso in considerazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzino i rapporti esistenti inter partes (v., in tal senso, sentenza Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 46).

38

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte, applicabile nel contesto della direttiva 98/59 emerge che, la circostanza che una persona possieda lo status di membro di un organo direttivo di una società di capitali non può, di per sé, escludere che la persona si trovi in un vincolo di subordinazione rispetto alla società medesima (v., in tal senso, sentenze Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 47, nonché Commissione/Italia, C‑596/12, EU:C:2014:77, punti 14, 17 e 18). Occorre difatti esaminare le condizioni alle quali detto membro sia stato assunto, la natura delle funzioni assegnategli, il contesto in cui queste ultime sono svolte, la portata dei poteri dell’interessato e il controllo cui è soggetto all’interno della società, così come le circostanze in cui può essere revocato (v. sentenza Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 47).

39

Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, un membro di un comitato direttivo di una società di capitali che fornisca, a fronte di una retribuzione, prestazioni alla società che lo ha nominato e di cui costituisce parte integrante, che eserciti la propria attività sotto la direzione o il controllo di un altro organo della società medesima e che possa essere revocato, in qualsiasi momento, dalle proprie funzioni senza alcuna restrizione, risponde ai requisiti per poter essere qualificato come «lavoratore», ai sensi del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punti 51 e 56).

40

Nella specie, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio emerge che un amministratore di una società di capitali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, viene nominato dall’assemblea dei soci della società stessa, la quale può revocare il mandato in qualsiasi momento, contro la volontà dell’amministratore. Inoltre, questi, nell’esercizio della propria attività, è soggetto alla direzione e al controllo di detto organo nonché, segnatamente, alle prescrizioni e alle limitazioni che gli sono imposte a tal fine. Inoltre, senza che tale elemento sia di per sé decisivo in tale contesto, si deve osservare che un amministratore come quello di cui trattasi nel procedimento principale non possiede alcuna quota nella società per la quale svolge le proprie funzioni.

41

Ciò premesso, si deve rilevare che, sebbene una persona di tal genere appartenente alla direzione di una società di capitali disponga di un margine di discrezionalità nell’esercizio delle proprie funzioni che, in particolare, va al di là di quello di un lavoratore che ai sensi del diritto tedesco, al quale, come osservato dal giudice nazionale, il datore di lavoro può prescrivere in dettaglio i compiti da svolgere e le relative modalità di esecuzione, resta nondimeno il fatto che tale persona si trova in un vincolo di subordinazione rispetto alla società ai sensi della giurisprudenza richiamata supra ai punti 38 e 39 (v., in questo senso, sentenza Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punti da 49 a 51).

42

Inoltre, è pacifico che un amministratore come quello di cui trattasi nel procedimento principale percepisce una retribuzione quale corrispettivo per la propria attività.

43

Alla luce delle suesposte osservazioni, si deve quindi rilevare che un membro della direzione di una società di capitali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, dev’essere qualificato come «lavoratore» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 e, conseguentemente, deve essere incluso ai fini del calcolo delle soglie ivi previste.

44

Tale interpretazione risulta d’altronde avvalorata dalla finalità della direttiva che mira, come emerge dal suo considerando 2, in particolare al rafforzamento della tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. Alla luce di tale obiettivo, non può essere data una definizione restrittiva alle nozioni che definiscono la sfera di applicazione della direttiva stessa ivi compresa la nozione di «lavoratore» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima (v., in tal senso, sentenze Athinaïki Chartopoiïa, C‑270/05, EU:C:2007:101, punti 25 e 26, nonché, per analogia, Union syndicale Solidaires Isère, C‑428/09, EU:C:2010:612, punto 22).

45

Dev’essere infine respinto l’argomento della Kiesel Abbruch e del governo estone secondo cui un amministratore come quello di cui trattasi nel procedimento principale non necessiterebbe della tutela disposta dalla direttiva 98/59 in caso di licenziamenti collettivi.

46

A tal riguardo, si deve rilevare, da un lato, che non vi è alcun elemento da cui emerga che un dipendente membro della direzione di una società di capitali, in particolare di una società di piccole o medie dimensioni come quella oggetto del procedimento principale, si trovi necessariamente in una situazione differente da quella delle altre persone occupate dalla società medesima con riguardo alla necessità di attenuare le conseguenze del proprio licenziamento e, segnatamente, di informare, a tal fine, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva medesima, l’autorità pubblica competente affinché questa sia in grado di individuare le soluzioni ai problemi sollevati dai licenziamenti previsti (v., in tal senso, sentenze Junk, C‑188/03, EU:C:2005:59, punto 48, nonché Claes e a., da C‑235/10 a C‑239/10, EU:C:2011:119, punto 56).

47

Dall’altro, si deve rilevare che una normativa o una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che non tenga conto dei membri della direzione di una società di capitali ai fini del calcolo del numero dei lavoratori occupati previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 è tale non solo da incidere sulla tutela offerta dalla direttiva ai membri medesimi, bensì, in particolare, da privare tutti i lavoratori occupati di talune imprese, che dispongano di regola di oltre 20 lavoratori, dei diritti attribuiti loro dalla direttiva stessa pregiudicando, in tal modo, l’effetto utile di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Confédération générale du travail e a., C‑385/05, EU:C:2007:37, punto 48).

48

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa o a una prassi nazionale che non includa, nel calcolo del numero dei lavoratori occupati previsto dalla disposizione stessa, un membro della direzione di una società di capitali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga la propria attività sotto la direzione e sotto il controllo di un altro organo della società stessa, che percepisca a titolo di corrispettivo per la propria attività una retribuzione e che non possieda di per sé alcuna quota nella società medesima.

Sulla seconda questione

49

Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che a una persona come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga un’attività pratica in un’impresa sotto forma di tirocinio, senza percepire retribuzione dal proprio datore di lavoro, beneficiando peraltro di un contributo finanziario da parte dell’organismo pubblico incaricato della promozione del lavoro per tale attività riconosciuta dall’organismo stesso, al fine di acquisire o di approfondire conoscenze o seguire una formazione professionale, debba essere riconosciuto lo status di lavoratore ai sensi di tale disposizione.

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A tal riguardo, si deve ricordare, in primo luogo, che da consolidata giurisprudenza della Corte emerge che la nozione di lavoratore nel diritto dell’Unione si estende alle persone che svolgano un tirocinio di preparazione o periodi di apprendistato nell’ambito di una professione, che possono essere considerati quali preparazione pratica collegata all’esercizio vero e proprio dell’attività professionale, laddove tali periodi vengano svolti secondo le modalità di un’attività retribuita reale ed effettiva, a favore e sotto la direzione di un datore di lavoro. La Corte ha precisato che tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che la produttività dell’interessato sia scarsa, che non svolga una mansione completa e che, dunque, effettui solo un numero ridotto di ore lavorative per settimana percependo di conseguenza solo una retribuzione limitata (v. in tal senso, segnatamente, sentenze Lawrie-Blum, 66/85, EU:C:1986:284, punti da 19 a 21; Bernini, C‑3/90, EU:C:1992:89, punti 15 e 16; Kurz, C‑188/00, EU:C:2002:694, punti 33 e 34, nonché Kranemann, C‑109/04, EU:C:2005:187, punto 13).

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In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte emerge parimenti che né il contesto giuridico del rapporto di lavoro nel diritto nazionale nell’ambito del quale la formazione professionale o il tirocinio venga svolto né l’origine dei fondi destinati alla retribuzione dell’interessato e, segnatamente, come nella specie, il finanziamento della medesima per mezzo di contributi pubblici, possono produrre conseguenze di qualsivoglia genere quanto al riconoscimento o meno di una persona come lavoratore (v., in tal senso, segnatamente, sentenze Bettray, 344/87, EU:C:1989:226, punti 15 e 16; Birden, C‑1/97, EU:C:1998:568, punto 28, nonché Kurz, C‑188/00, EU:C:2002:694, punto 34).

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Ciò premesso, e alla luce dei rilievi esposti, in particolare, ai punti 33, 34 e 44 supra, si deve rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga un’attività pratica in un’impresa sotto forma di un tirocinio, senza percepire retribuzione dal proprio datore di lavoro, beneficiando peraltro di un contributo finanziario da parte dell’organo pubblico incaricato della promozione del lavoro per tale attività riconosciuta dall’organismo stesso, al fine di acquisire o approfondire conoscenze o di seguire una formazione professionale, deve essere considerata in possesso dello status di lavoratore ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti del procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che non includa, nel calcolo del numero dei lavoratori occupati previsto dalla disposizione stessa, un membro della direzione di una società di capitali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga la propria attività sotto la direzione e sotto il controllo di un altro organo della società stessa, che percepisca a titolo di corrispettivo per la propria attività una retribuzione e che non possieda di per sé alcuna quota nella società medesima.

 

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga un’attività pratica in un’impresa sotto forma di un tirocinio, senza percepire retribuzione dal proprio datore di lavoro, beneficiando peraltro di un contributo finanziario da parte dell’organo pubblico incaricato della promozione del lavoro per tale attività riconosciuta dall’organismo stesso, al fine di acquisire o approfondire conoscenze o di seguire una formazione professionale, deve essere considerata in possesso dello status di lavoratore ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.