SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

28 gennaio 2015 ( *1 )

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Contratti conclusi dai consumatori — Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato titoli emessi da una banca stabilita in un altro Stato membro presso un intermediario stabilito in un terzo Stato membro — Competenza a conoscere dei ricorsi proposti contro la banca emittente di detti titoli»

Nella causa C‑375/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione del 20 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2013, nel procedimento

Harald Kolassa

contro

Barclays Bank plc,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per H. Kolassa, da P. Miller, Rechtsanwalt;

per la Barclays Bank plc, da H. Bielesz, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da B. Eggers e A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5, punto 1, lettera a), e punto 3, e 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Kolassa, domiciliato a Vienna (Austria), e la Barclays Bank plc (in prosieguo: la «Barclays Bank»), con sede a Londra (Regno Unito), in ordine ad una domanda di risarcimento danni fondata sulla responsabilità contrattuale, precontrattuale e per fatto illecito di tale banca in merito alla svalutazione di un investimento finanziario che il ricorrente aveva effettuato mediante uno strumento finanziario da essa emesso.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 2 e da 11 a 15 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2)

Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13)

Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(14)

Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

(15)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

4

Gli articoli da 2 a 31 di detto regolamento, contenuti nel capo II del medesimo, attengono alle regole relative alla competenza.

5

La sezione 1 di tale capo II, intitolata «Disposizioni generali», contiene l’articolo 2, il cui paragrafo 1 è così formulato:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6

Ai sensi dell’articolo 5, punti 1 e 3, dello stesso regolamento:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)

[ai] fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

3)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

7

Nella sezione 4 dello stesso capo II, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», è contenuto in particolare l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, il cui paragrafo 1 così dispone:

«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)

qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)

qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

8

L’articolo 16 del regolamento n. 44/2001, contenuto nella medesima sezione 4 del capo II di detto regolamento, ai paragrafi 1 e 2 così prevede:

«1.   L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.   L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

9

Il capo II di detto regolamento contiene anche una sezione 8, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», all’interno della quale figurano gli articoli 25 e 26, i quali sono così formulati:

«Articolo 25

Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Articolo 26

1.   Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

2.   Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

(…)».

Il diritto austriaco

10

L’articolo 11 della legge sui mercati di capitali (Kapitalmarktgesetz), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così recitava:

«1.   Nei confronti di ciascun investitore, rispondono per il danno a questi derivante dall’affidamento prestato sulle informazioni contenute nei prospetti o sulle altre informazioni necessarie in base alla presente legge federale (articolo 6), che siano rilevanti ai fini della valutazione dei titoli o degli investimenti:

1)

l’emittente, per le informazioni errate o non complete che siano state fornite per sua colpa o per colpa dei suoi collaboratori o di altre persone la cui attività sia stata impiegata per la realizzazione del prospetto;

2)

il soggetto incaricato del controllo del prospetto, per i controlli errati o non completi che siano stati compiuti per sua colpa o per colpa dei suoi collaboratori o di altre persone la cui attività sia stata impiegata nel quadro dell’attività di controllo;

(…)

3)

il soggetto che ha ricevuto in nome proprio o altrui l’impegno contrattuale dell’investitore nonché l’intermediario del contratto, ove tali soggetti esercitino professionalmente il commercio o l’intermediazione di titoli o di investimenti e i medesimi o i loro collaboratori fossero a conoscenza, o non fossero a conoscenza a causa di una grave negligenza, del carattere erroneo o incompleto delle informazioni di cui al punto 1 o del controllo (…)

2.   In caso di titoli o di investimenti di emittenti stranieri, la responsabilità ai sensi del paragrafo 1, punto 1, riguarda anche i soggetti che hanno collocato nel territorio nazionale l’offerta soggetta a prospetto.

3.   Qualora la responsabilità sia imputabile a più persone, esse rispondono in solido. La loro responsabilità non viene limitata per il fatto che anche altri sono tenuti a risarcire il medesimo danno.

4.   La responsabilità non può essere preventivamente esclusa o limitata a danno degli investitori.

(…)

8.   Restano impregiudicati i diritti al risarcimento del danno derivanti dalla violazione di altre norme di diritto o dall’inadempimento contrattuale».

11

L’articolo 26 della legge sui fondi di investimento (Investmentfondsgesetz), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, così prevedeva:

«1.   All’acquirente di quote di un fondo comune d’investimento estero devono essere consegnati gratuitamente, prima della conclusione del contratto, il regolamento e/o lo statuto della società d’investimento, un prospetto della società d’investimento straniera e una copia della richiesta di conclusione del contratto. Il modulo di richiesta deve indicare il prezzo di emissione e il corrispettivo annuale da versare alla società d’investimento.

2.   Il prospetto deve contenere tutti i dati che, all’atto della presentazione della richiesta, sono essenziali ai fini della valutazione delle quote del fondo di investimenti capitali estero. (…) Il prospetto deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

1)

il nome o la ditta, la forma giuridica, la sede e il capitale proprio (il capitale sociale detratto il capitale non versato e aumentato delle riserve) della società di investimento di capitali estera, dell’impresa che decide le modalità di impiego del denaro depositato (società di gestione), dell’impresa che si occupa della commercializzazione delle quote del fondo di investimento di capitali (società di commercializzazione) e della banca depositaria;

2)

la ditta, la sede e il recapito del rappresentante e degli organismi pagatori;

3)

i beni che possono essere acquistati per il patrimonio, i principi in base ai quali essi vengono scelti, se vengono acquistati soltanto titoli ammessi alla negoziazione sui mercati azionari ed eventualmente su quali, le modalità di impiego dei ricavi del patrimonio e se, ed eventualmente in qual misura, una parte del patrimonio consista in depositi bancari;

4)

i presupposti e le condizioni in presenza dei quali il titolare della quota può esigere la liquidazione della parte di patrimonio corrispondente ad essa e gli organismi a ciò competenti.

(…) Il rappresentante e il soggetto incaricato del controllo dei prospetti devono verificare la correttezza e la completezza del prospetto e delle modifiche ad esso apportate. Per la redazione, la modifica, il controllo e la responsabilità per il contenuto del prospetto si applicano mutatis mutandis, sia all’emittente sia al soggetto incaricato del controllo dei prospetti, le disposizioni [della legge sui mercati di capitali]. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Il sig. Kolassa, in qualità di consumatore, ha investito mediante la banca austriaca direktanlage.at AG (in prosieguo: la «direktanlage.at») EUR 68 180,36 in certificati X1 Global EUR Index (in prosieguo: i «certificati»). Tali certificati sono stati emessi dalla Barclays Bank, banca iscritta al registro delle imprese nel Regno Unito e che possiede una filiale anche a Francoforte (Germania).

13

Al momento dell’emissione di detti certificati, la Barclays Bank ha diffuso un prospetto di base con data 22 settembre 2005. Tali certificati sono soggetti a condizioni generali che sono state rese note al pubblico il 20 dicembre 2005. Su richiesta della Barclays Bank, il prospetto di base è stato diffuso anche in Austria. L’offerta pubblica di sottoscrizione ha avuto luogo tra il 20 dicembre 2005 e il 24 febbraio 2006 e l’emissione dei certificati il 31 marzo 2006. La scadenza del rimborso è prevista per il 2016. Nelle condizioni relative al titolo obbligazionario è inoltre prevista la facoltà di recedere dal contratto di sottoscrizione.

14

Detti certificati assumono la forma di obbligazioni al portatore. L’importo oggetto di rimborso e, quindi, il valore di tali obbligazioni seguono un indice formato a partire da un portafoglio di più fondi sottostanti, sicché tale valore è direttamente collegato a detto portafoglio. Il portafoglio doveva essere costituito e amministrato dalla X1 Fund Allocation GmbH, incaricata dalla Barclays Bank di investire il denaro proveniente dall’emissione dei certificati. Tale denaro è stato in gran parte perso. Il valore di detti certificati viene attualmente stimato in EUR 0, il che è tuttavia contestato dal sig. Kolassa.

15

Dalla decisione di rinvio risulta che tali certificati sono stati collocati presso investitori istituzionali, i quali li hanno a loro volta rivenduti, in particolare a consumatori. Nel caso di specie, la direktanlage.at ha ordinato i certificati che il sig. Kolassa intendeva sottoscrivere alla sua controllante tedesca, la DAB Bank AG, con sede a Monaco di Baviera (Germania), la quale li ha, a sua volta, acquisiti dalla Barclays Bank. Detti ordini sono stati inoltrati ed eseguiti, di volta in volta, a nome delle società interessate. In conformità delle sue condizioni generali di contratto, la direktanlage.at AG ha evaso la richiesta del sig. Kolassa «in conto titoli», il che significa che essa ha conservato i certificati a Monaco di Baviera, a titolo di fondo di copertura, a nome proprio e per conto dei suoi clienti. Al sig. Kolassa veniva riconosciuto soltanto un diritto alla consegna dei certificati fino a concorrenza della quota detenuta nel fondo di copertura, mentre i certificati non potevano essere trasferiti a suo nome.

16

Il sig. Kolassa, in qualità di investitore parte lesa, ha citato la Barclays Bank dinanzi allo Handelsgericht Wien chiedendo il pagamento di una somma di EUR 73 705,07 a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale, precontrattuale e per fatto illecito. Il ricorrente ha sostenuto che, se la Barclays Bank si fosse comportata in conformità della legge, egli non avrebbe sottoscritto l’investimento, ma avrebbe invece collocato il suo capitale in un portafoglio fondi diversificato con un approccio neutro rispetto al mercato e avrebbe in tal modo ottenuto alla scadenza l’importo richiesto, vale a dire l’importo investito maggiorato di interessi.

17

Il sig. Kolassa ritiene che detto giudice sia competente richiamandosi, in via principale, all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 e, in subordine, all’articolo 5, punti 1, lettera a), e 3 del medesimo.

18

Dinanzi al giudice del rinvio, la Barclays Bank contesta sia gli addebiti mossi dal sig. Kolassa in punto di merito sia la competenza giurisdizionale del giudice adito.

19

Alla luce di quanto sopra esposto, lo Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se la locuzione “in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale” contenuta nell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che:

i)

un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato sul mercato secondario un’obbligazione al portatore e agisca poi nei confronti dell’emittente a titolo di responsabilità derivante dal prospetto, per la violazione degli obblighi di informazione e di controllo e sulla base delle condizioni inerenti al titolo obbligazionario de quo, possa invocare detta fattispecie attributiva della competenza qualora sia subentrato, a titolo derivativo, per effetto dell’acquisto del titolo da un terzo, nel rapporto contrattuale sorto tra l’emittente e l’originario sottoscrittore del titolo obbligazionario;

ii)

in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, lettera a), i), il ricorrente possa avvalersi del foro competente di cui all’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 anche quando il terzo, che abbia ceduto al consumatore l’obbligazione al portatore, l’abbia precedentemente acquisita per fini non estranei alla propria attività professionale, vale a dire qualora il ricorrente subentri nel rapporto obbligazionario di un non consumatore, e

iii)

in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, lettera a), i) e ii), il consumatore ricorrente possa avvalersi del foro del consumatore di cui all’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 anche quando non sia egli stesso titolare del certificato obbligazionario, bensì il terzo dal medesimo incaricato di acquistare i titoli, il quale non è, a sua volta, un consumatore e detiene detti certificati convenzionalmente, a titolo fiduciario e a nome proprio, nell’interesse del ricorrente al quale riconosca soltanto un diritto alla consegna ai sensi del diritto delle obbligazioni.

b)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera a), i), se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 attribuisca, al giudice adito ex contractu a seguito dell’acquisto di obbligazioni, anche una competenza accessoria per le azioni derivanti da fatto illecito che traggano origine dal medesimo acquisto.

2)

a)

Se la locuzione “in materia contrattuale” contenuta nell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che:

i)

un ricorrente che abbia acquistato sul mercato secondario un’obbligazione al portatore e agisca poi nei confronti dell’emittente a titolo di responsabilità derivante dal prospetto, per la violazione degli obblighi di informazione e di controllo e sulla base delle condizioni inerenti al titolo obbligazionario de quo, possa invocare detta fattispecie attributiva della competenza qualora sia subentrato a titolo derivativo, per effetto dell’acquisto del titolo da un terzo, nel rapporto contrattuale sorto tra l’emittente e l’originario sottoscrittore del titolo obbligazionario, e

ii)

in caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, lettera a), i), il ricorrente possa avvalersi del foro competente di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 anche quando non sia egli stesso titolare del certificato obbligazionario, bensì il terzo dal medesimo incaricato di acquistare i titoli, il quale detiene detti certificati convenzionalmente, a titolo fiduciario e a nome proprio, nell’interesse del ricorrente al quale riconosca soltanto un diritto alla consegna ai sensi del diritto delle obbligazioni.

b)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a), i), se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 attribuisca, al giudice adito ex contractu a seguito dell’acquisto di obbligazioni, anche una competenza accessoria per le azioni derivanti da fatto illecito che traggano origine dal medesimo acquisto.

3)

a)

Se le azioni da responsabilità derivante dal prospetto a norma della legge sul mercato dei capitali e le azioni fondate sulla violazione dei doveri di protezione e di informazione connessi all’emissione di obbligazioni al portatore costituiscano azioni da fatto illecito civile, doloso o colposo, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

i)

In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, lettera a), se ciò valga anche quando una persona che non sia titolare del certificato obbligazionario, ma vanti, invece, solo un diritto obbligatorio alla restituzione nei confronti del soggetto che detiene per suo conto i titoli in via fiduciaria, esperisca dette azioni nei confronti dell’emittente.

b)

Se la locuzione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, contenuta nell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui l’acquisto dei titoli avvenga a causa di informazioni deliberatamente errate,

i)

per luogo in cui si verifica il danno si intende il luogo di domicilio della parte lesa quale centro dei suoi interessi patrimoniali.

ii)

In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, lettera b), i), se ciò valga anche quando l’ordine d’acquisto e il trasferimento della valuta possano essere revocati sino al regolamento (“settlement”) dell’operazione e il regolamento abbia avuto luogo in un altro Stato membro in un momento successivo all’addebito sul conto della parte lesa.

4)

Se, nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento n. 44/2001, il giudice debba, in caso di circostanze controverse rilevanti ai fini sia della competenza sia della sussistenza del diritto azionato (“circostanze doppiamente rilevanti”), procedere ad un’istruttoria completa ovvero se, nel conoscere della questione di competenza, debba presumere la correttezza delle affermazioni della parte ricorrente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un ricorrente il quale, in qualità di consumatore, abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo professionista possa avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro l’emittente di tale obbligazione e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

21

In via preliminare, occorre, da un lato, ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle di detto regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (sentenza Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

22

Dall’altro lato, le nozioni cui fa ricorso il regolamento n. 44/2001, e segnatamente quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretate in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (v. sentenza Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

23

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 trova applicazione nell’ipotesi in cui ricorrano tre condizioni, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra il consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15. Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, di modo che, qualora venga meno una delle tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori (sentenza Česká spořitelna, EU:C:2013:165, punto 30).

24

A tale riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la prima e la terza condizione menzionate al punto precedente risultano nel caso di specie soddisfatte, come ha peraltro rilevato l’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni.

25

È quindi sufficiente verificare se, in circostanze come quelle del procedimento principale, ricorra la seconda condizione, vale a dire quella relativa alla conclusione di un contratto con il professionista in questione.

26

A tal proposito, dalla concisa illustrazione dei fatti da parte del giudice del rinvio emerge che, fatte salve le verifiche cui tale giudice è tenuto, non esiste alcun contratto tra la Barclays Bank e il sig. Kolassa, poiché quest’ultimo non è il portatore delle obbligazioni menzionate al punto 14 della presente sentenza, le quali sono conservate dalla direktanlage.at a titolo di fondo di copertura, a nome proprio. Per contro, secondo lo stesso giudice del rinvio, al sig. Kolassa veniva riconosciuto un diritto alla consegna dei certificati fino a concorrenza della quota detenuta nel fondo di copertura, mentre i certificati non potevano essere trasferiti a suo nome.

27

Ad avviso del sig. Kolassa, in tali circostanze, l’obiettivo di tutela dei consumatori impone di adottare una prospettiva economica e di ritenere che vi sia stata effettivamente la conclusione di un contratto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, tra il medesimo e la Barclays Bank, poiché il ruolo della direktanlage.at sarebbe stato quello di intermediario.

28

A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 costituisce una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio. Detto articolo 15, paragrafo 1, deve pertanto essere interpretato in modo restrittivo (v. sentenza Česká spořitelna, EU:C:2013:165, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

29

Inoltre, la condizione relativa all’esistenza di un contratto tra il consumatore e il professionista in questione consente di garantire la prevedibilità dell’attribuzione della competenza giurisdizionale, che rappresenta uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, come risulta dal suo considerando 11.

30

Occorre pertanto rilevare che il requisito secondo il quale vi deve essere conclusione di un contratto con il professionista stesso non si presta ad un’interpretazione secondo cui detto requisito risulterebbe soddisfatto anche in presenza di una catena di contratti in applicazione della quale taluni diritti e obblighi del professionista in questione sarebbero trasferiti verso il consumatore.

31

Tale considerazione trova conferma nel combinato disposto degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001.

32

Infatti, le regole di competenza dettate, in materia di contratti conclusi dai consumatori, dall’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento si applicano, in conformità della lettera di tale articolo, soltanto all’azione esperita dal consumatore contro l’altra parte del contratto, il che presuppone necessariamente la conclusione di un contratto da parte del consumatore con il professionista in questione.

33

La Corte ha, certamente, osservato che la nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretata nel senso che essa designa anche la controparte contrattuale dell’operatore con il quale il consumatore ha concluso tale contratto (sentenza Maletic, EU:C:2013:735, punto 32). Tuttavia, tale interpretazione poggia su circostanze specifiche in cui il consumatore era sin dall’inizio contrattualmente legato, in maniera inscindibile, a due controparti contrattuali. Inoltre, l’esclusione della controparte contrattuale stabilita nello Stato membro del consumatore dall’ambito di applicazione di detto articolo 16 avrebbe comportato che il giudice investito dell’azione di condanna in solido delle due controparti contrattuali sarebbe stato competente solo rispetto all’operatore stabilito in un altro Stato membro.

34

Una tale interpretazione non può valere nell’ambito del procedimento principale, atteso che manca del tutto la conclusione di un contratto con il professionista in questione.

35

Dalle considerazioni che precedono discende che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo professionista, senza che tra detto consumatore e l’emittente di tale obbligazione sia stato concluso un contratto – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare –, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

Sulla seconda questione

36

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’azione esperita contro l’emittente di un’obbligazione al portatore e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto, un ricorrente che abbia acquistato tale obbligazione da un terzo possa avvalersi della competenza prevista da tale disposizione.

37

Al fine di rispondere a tale questione, occorre anzitutto ricordare che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non può essere interpretata come un rinvio alla qualificazione data dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale. Tale nozione deve, invece, essere interpretata in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e agli scopi di detto regolamento, al fine di garantire l’applicazione uniforme della stessa in tutti gli Stati membri (sentenze Handte, C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 10, e Česká spořitelna, EU:C:2013:165, punto 45).

38

A differenza di quanto previsto all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, la conclusione di un contratto non costituisce una condizione di applicazione dell’articolo 5, punto 1, dello stesso regolamento, sicché l’esclusione della competenza di cui alla prima disposizione non pregiudica necessariamente l’applicabilità della seconda.

39

Tuttavia, sebbene l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno per l’applicazione di tale disposizione è indispensabile individuare un’obbligazione, dato che in forza di quest’ultima la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. L’applicazione della regola di competenza speciale prevista in materia contrattuale da detta disposizione presuppone infatti la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente (v. sentenza Česká spořitelna, EU:C:2013:165, punti 46 e 47).

40

A tal proposito, dalla breve illustrazione dei fatti da parte del giudice del rinvio emerge che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, manca una siffatta obbligazione giuridica assunta liberamente dalla Barclays Bank nei confronti del sig. Kolassa, benché, in forza del diritto nazionale applicabile, la Barclays Bank abbia talune obbligazioni nei confronti del sig. Kolassa.

41

Dalle considerazioni che precedono deriva che l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo, senza che l’emittente di detta obbligazione si sia liberamente obbligato nei confronti di tale ricorrente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

Sulla terza questione

42

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che è applicabile ad un’azione volta a far accertare la responsabilità dell’emittente di un certificato fondata sul prospetto ad esso inerente nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione imposti per legge a detto emittente, consentendo così di radicare la competenza del giudice del domicilio del ricorrente in quanto luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

43

A tal proposito, occorre anzitutto ricordare che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato in maniera autonoma e restrittiva (v., in tal senso, sentenza Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, punti da 43 a 45).

44

Resta comunque il fatto che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento (sentenza Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 20). Pertanto, occorre ritenere che le azioni di responsabilità intraprese nei confronti di un emittente e fondate sul prospetto nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione degli investitori imposti per legge rientrino nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, purché esse non siano riconducibili alla nozione di «materia contrattuale» come definita al punto 39 della presente sentenza.

45

Quanto all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 in circostanze come quelle del procedimento principale, occorre ricordare che la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», contenuta in detta disposizione, indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di un luogo o dell’altro (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 46).

46

A tale riguardo, emerge da costante giurisprudenza che la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 47).

47

Poiché l’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, ne consegue che può essere validamente adito solamente il giudice nel cui distretto si situa l’elemento di collegamento pertinente (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 48).

48

Occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo del domicilio dell’attore, per il solo fatto che egli vi abbia subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro (sentenza Kronhofer, C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 21).

49

Così, il solo fatto che il ricorrente subisca conseguenze finanziarie non giustifica l’attribuzione di competenza al giudice del domicilio di quest’ultimo se, come avveniva nella causa che è sfociata nella sentenza Kronhofer (EU:C:2004:364), sia il fatto generatore sia la concretizzazione del danno si situano sul territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Kronhofer, EU:C:2004:364, punto 20).

50

Una tale attribuzione di competenza si giustifica, invece, nel caso in cui il domicilio del ricorrente coincida effettivamente con il luogo del fatto generatore o con quello della concretizzazione del danno.

51

A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, da un lato, la svalutazione dei certificati era dovuta non alle alee dei mercati finanziari, bensì alla gestione dei fondi nei quali il denaro derivante dall’emissione di tali certificati è stato investito, impedendo, nel tempo, un’evoluzione positiva del loro valore. Dall’altro, le azioni o le omissioni contestate alla Barclays Bank con riferimento agli obblighi di informazione imposti per legge erano anteriori all’investimento effettuato dal sig. Kolassa e, ad avviso di quest’ultimo, determinanti per tale investimento.

52

Supponendo che le azioni ed omissioni della Barclays Bank abbiano costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno subìto dal sig. Kolassa, il che è sufficiente per consentire l’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza DFDS Torline, C‑18/02, EU:C:2004:74, punto 34), occorre poi ancora verificare, a tal fine, in che misura le circostanze del procedimento principale consentano di collocare il fatto generatore o la concretizzazione del danno nel luogo del domicilio del ricorrente.

53

Per quanto concerne il fatto generatore del danno addotto, vale a dire la pretesa violazione, da parte della Barclays Bank, dei suoi obblighi di legge relativi al prospetto e all’informazione degli investitori, occorre osservare che gli atti o le omissioni che possono configurare una siffatta violazione non si collocano nel luogo del domicilio dell’investitore asseritamente leso, giacché nessun elemento del fascicolo indica che le decisioni relative alle modalità degli investimenti proposti da tale banca e ai contenuti dei relativi prospetti siano state adottate nello Stato membro in cui detto investitore è domiciliato, né che detti prospetti siano stati redatti e distribuiti in origine al di fuori dello Stato membro in cui ha sede detta banca.

54

Per quanto concerne, invece, la concretizzazione del danno, occorre rilevare che, in circostanze come quelle riassunte al punto 51 della presente sentenza, il danno si verifica nel luogo in cui l’investitore lo subisce.

55

Il giudice del domicilio del ricorrente è competente, sulla base della concretizzazione del danno, a conoscere di una tale azione in particolare qualora detto danno si realizzi direttamente su un conto bancario di tale ricorrente presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di detto giudice.

56

Il luogo della concretizzazione del danno così individuato risponde, in circostanze come quelle descritte al punto 51 della presente sentenza, all’obiettivo del regolamento n. 44/2001 di rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in tal senso, sentenza Kronhofer, EU:C:2004:364, punto 20), posto che l’emittente di un certificato che non adempie i propri obblighi di legge relativi al prospetto deve, qualora decida di far notificare il prospetto relativo al certificato in altri Stati membri, aspettarsi che operatori non sufficientemente informati, domiciliati in tali Stati membri, investano su tale certificato e subiscano il danno.

57

Sulla scorta di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile ad un’azione volta a far accertare la responsabilità dell’emittente di un certificato fondata sul prospetto ad esso inerente nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione incombenti a detto emittente, purché tale responsabilità non rientri nell’ambito della materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento. A norma del punto 3 del medesimo articolo 5, il giudice del domicilio del ricorrente è competente, sulla base della concretizzazione del danno, a conoscere di un’azione siffatta in particolare qualora il danno lamentato si verifichi direttamente su un conto bancario del ricorrente presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di tale giudice.

Sulla quarta questione

58

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale internazionale ai sensi del regolamento n. 44/2001, occorra procedere a un’istruzione probatoria dettagliata quanto agli elementi di fatto controversi che siano pertinenti tanto ai fini della competenza quanto ai fini della sussistenza del diritto azionato, ovvero se occorra, piuttosto, ai fini della decisione sulla competenza, presumere la correttezza delle affermazioni della sola parte ricorrente nel procedimento principale.

59

È pacifico che il regolamento n. 44/2001 non indica in maniera esplicita quale sia la portata degli obblighi di controllo che incombono al giudice nazionale in sede di esame della sua competenza internazionale.

60

Sebbene tale profilo attenga infatti al diritto processuale interno, che detto regolamento non intende unificare (v., in tal senso, sentenza G, C‑92/10, EU:C:2012:142, punto 44), l’applicazione delle norme nazionali pertinenti non deve tuttavia pregiudicare l’effetto utile del regolamento n. 44/2001 (v. sentenza Shevill e a., C‑68/93, EU:C:1995:61, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

61

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo di certezza del diritto esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (v. sentenza Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 27). Per quanto riguarda l’applicazione di tale esigenza nell’ambito delle competenze speciali in discussione nel procedimento principale, la Corte ha, da un lato, affermato che il giudice che deve dirimere una controversia derivante da un contratto può verificare, anche d’ufficio, i presupposti essenziali della propria competenza, in base a fatti concludenti e pertinenti forniti dalla parte interessata, che provino l’esistenza o l’inesistenza del contratto (sentenza Effer, 38/81, EU:C:1982:79, punto 7).

62

Dall’altro lato, per quanto riguarda specificamente l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha precisato che, in sede di verifica della competenza giurisdizionale internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda in base alle norme del diritto nazionale, bensì individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi di tale disposizione (sentenza Folien Fischer e Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, punto 50). Tale giudice può altresì considerare accertati, al solo scopo di verificare la propria competenza in forza di detta disposizione, gli asserti pertinenti del ricorrente quanto ai presupposti della responsabilità da atto illecito doloso o colposo (sentenza Hi Hotel HCF, C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 20).

63

Occorre rilevare che un obbligo di procedere, già in tale fase del procedimento, ad un’istruzione probatoria dettagliata degli elementi di fatto pertinenti, afferenti sia alla competenza sia al merito, rischierebbe di pregiudicare l’esame di quest’ultimo.

64

Se è vero che il giudice nazionale adito non è dunque obbligato, in caso di contestazione da parte del convenuto delle affermazioni del ricorrente, a procedere ad un’istruzione probatoria in sede di determinazione della competenza, occorre tuttavia precisare che sia l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia, sotteso al regolamento n. 44/2001, sia il rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni impongono che il giudice adito possa esaminare la propria competenza internazionale tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto.

65

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che, nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 44/2001, non è necessario procedere a un’istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto controversi che sono pertinenti ai fini tanto della competenza quanto della sussistenza del diritto azionato. Il giudice adito può tuttavia esaminare la propria competenza internazionale tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto.

Sulle spese

66

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo professionista, senza che tra detto consumatore e l’emittente di tale obbligazione sia stato concluso un contratto – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare –, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

 

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo, senza che l’emittente di detta obbligazione si sia liberamente obbligato nei confronti di tale ricorrente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

 

3)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile a un’azione volta a far accertare la responsabilità dell’emittente di un certificato fondata sul prospetto ad esso inerente nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione incombenti a detto emittente, purché tale responsabilità non rientri nell’ambito della materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento. A norma del punto 3 del medesimo articolo 5, il giudice del domicilio del ricorrente è competente, sulla base della concretizzazione del danno, a conoscere di un’azione siffatta in particolare qualora il danno lamentato si verifichi direttamente su un conto bancario del ricorrente presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di tale giudice.

 

4)

Nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 44/2001, non è necessario procedere a un’istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto controversi che sono pertinenti ai fini tanto della competenza quanto della sussistenza del diritto azionato. Il giudice adito può tuttavia esaminare la propria competenza internazionale tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.