SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 giugno 2015 ( *1 )
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Contratto tra l’Ungheria e la compagnia petrolifera e del gas MOL relativo alle tasse minerarie sull’estrazione di idrocarburi — Successiva modifica del regime legale che aumenta l’aliquota delle tasse minerarie — Aumento delle tasse minerarie non applicato alla MOL — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Carattere selettivo»
Nella causa C‑15/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 gennaio 2014,
Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e K. Talabér‑Ritz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., con sede in Budapest (Ungheria), rappresentata da N. Niejahr, Rechtsanwältin, e F. Carlin, barrister,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2014,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la presente impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea MOL/Commissione (T‑499/10, EU:T:2013:592; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione 2011/88/UE della Commissione, del 9 giugno 2010, relativa all’aiuto di Stato C 1/09 (ex NN 69/08) a cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore della MOL Nyrt. (GU 2011, L 34, pag. 55; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
2 |
L’Ungheria ha disciplinato l’insieme delle attività minerarie, tra cui quelle relative agli idrocarburi, con la legge XLVIII del 1993 sullo sfruttamento minerario (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról; in prosieguo: la «legge mineraria»). Secondo tale legge, le funzioni di regolamentazione sono svolte dal Ministro responsabile delle Miniere e dall’Autorità mineraria, la quale sovrintende alle attività minerarie. |
3 |
La legge mineraria prevede che l’esplorazione e lo sfruttamento minerari possano essere realizzati secondo due regimi giuridici diversi. Gli articoli da 8 a 19 della legge mineraria fissano, per alcune aree qualificate come «chiuse», un regime di concessione, aggiudicata in esito ad una gara d’appalto per ciascuna area chiusa, sulla base di un contratto stipulato tra il Ministro responsabile delle Miniere e l’impresa vincitrice della gara d’appalto. Per quanto riguarda le aree qualificate come «aperte», a priori meno ricche di materiali da estrarre, esse possono essere sfruttate in forza di un’autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Autorità mineraria qualora il richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla legge. |
4 |
L’articolo 20 della legge mineraria stabilisce le norme in base alle quali vengono fissate le tasse minerarie da versare allo Stato. Il paragrafo 11 del suddetto articolo prevede che l’importo delle tasse minerarie sia stabilito sulla base di un valore percentuale definito, a seconda dei casi, nella legge mineraria, nel contratto di concessione o nel contratto concluso in forza dell’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria. L’articolo 20, ai paragrafi da 2 a 7, di tale legge, prevede che l’aliquota della tassa mineraria sia fissata dalla legge mineraria quando l’attività di estrazione viene effettuata in forza di un’autorizzazione all’esercizio. |
5 |
Fino al 2008 l’aliquota della tassa mineraria per l’estrazione di idrocarburi, di petrolio greggio e di gas naturale, in forza di un’autorizzazione all’esercizio, era fissata al 12% del valore della quantità estratta per i giacimenti messi in produzione a partire dal 1o gennaio 1998, oppure derivava dall’applicazione di una formula matematica che teneva conto del prezzo medio del gas naturale acquistato dal servizio pubblico del gas, con un’aliquota minima del 12%, per i giacimenti di gas naturale messi in produzione anteriormente al 1o gennaio 1998. |
6 |
L’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria prevede che un’impresa mineraria, che esercita la propria attività in forza di un’autorizzazione all’esercizio, vale a dire per giacimenti situati in area aperta, e che non abbia avviato lo sfruttamento entro cinque anni dalla concessione dell’autorizzazione, possa chiedere, una sola volta, all’Autorità mineraria di prorogare tale termine per un periodo massimo di cinque anni. Se la citata Autorità accoglie la domanda, un contratto tra il Ministro responsabile delle Miniere e l’impresa mineraria determina, per i giacimenti il cui avvio dello sfruttamento è stato prorogato, la quantità di materiali che funge da base per il calcolo della tassa mineraria e l’aliquota di quest’ultima, che deve essere superiore all’aliquota applicabile alla data della domanda di proroga, pur senza eccedere di 1,2 volte il valore di quest’ultima (in prosieguo: la «tassa di proroga»). Se la domanda di proroga riguarda più di due giacimenti, l’aliquota della tassa di proroga è applicata a tutti i giacimenti dell’impresa mineraria con un contratto di una durata di almeno cinque anni (in prosieguo: la «tassa mineraria maggiorata»). Se la domanda di proroga riguarda più di cinque giacimenti, può essere imposta una tassa eccezionale, la quale non può eccedere il 20% dell’importo dovuto sulla base della tassa mineraria maggiorata. |
7 |
La legge CXXXIII del 2007 sullo sfruttamento minerario di modifica della legge XLVIII del 1993 (2007. évi CXXXIII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról; in prosieguo: la «legge mineraria emendata»), entrata in vigore l’8 gennaio 2008, modifica l’aliquota della tassa mineraria. |
8 |
L’articolo 20, paragrafo 3, della legge mineraria emendata prevede infatti un’aliquota del 30% del valore della quantità estratta per i giacimenti messi in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2007, l’applicazione della formula matematica esistente in forza della legge mineraria per i giacimenti di gas naturale messi in produzione anteriormente al 1o gennaio 1998, con un’aliquota minima della tassa mineraria del 30%, e l’applicazione di un’aliquota della tassa mineraria differenziata per i giacimenti messi in produzione dopo il 1o gennaio 2008, a seconda della quantità di petrolio greggio o di gas naturale estratto, ossia un’aliquota del 12% per una quantità annua prodotta non superiore a m3 300 milioni di gas naturale oppure kt 50 di petrolio greggio, un’aliquota del 20% per una produzione compresa tra m3 300 milioni di gas naturale e m3 500 milioni di gas naturale oppure tra kt 50 e kt 200 di petrolio greggio, e un’aliquota del 30% per una produzione che eccede i m3 500 milioni di gas naturale oppure kt 200 di petrolio greggio. Infine, per tutti i giacimenti, a prescindere dalla data di inizio della loro messa in produzione, la tassa mineraria dovuta è maggiorata del 3% o del 6% se il prezzo del petrolio greggio Brent eccede rispettivamente 80 dollari USA (USD) o 90 USD. |
9 |
L’articolo 235 della legge LXXXI del 2008 di modifica delle aliquote delle imposte e delle tasse minerarie (2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról) modifica la legge mineraria, riportando al 12% l’aliquota della tassa mineraria per i giacimenti messi in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2007 compreso, e l’aliquota minima della tassa mineraria dovuta per i giacimenti di gas naturale messi in produzione anteriormente al 1o gennaio 1998. Tale modifica è entrata in vigore il 23 gennaio 2009. |
Fatti
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La MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (in prosieguo: la «MOL») è una società con sede a Budapest (Ungheria), le cui attività principali consistono nell’esplorazione e nella produzione di petrolio greggio, gas naturale e prodotti gassosi, nel trasporto, nello stoccaggio e nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ricavati dal petrolio greggio, nel trasporto di gas naturale nonché nella produzione e nella vendita di alcheni e poliolefine. |
11 |
Il 19 settembre 2005 la MOL ha chiesto la proroga dei suoi diritti minerari relativi a dodici giacimenti di idrocarburi oggetto dell’autorizzazione all’esercizio e il cui sfruttamento non era stato ancora avviato. |
12 |
Il 22 dicembre 2005 il Ministro responsabile delle Miniere e la MOL hanno stipulato un contratto di proroga ai sensi dell’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria (in prosieguo: il «contratto del 2005»), che ha prorogato di cinque anni la data di scadenza per avviare lo sfruttamento di tali dodici giacimenti di idrocarburi e ha fissato nel seguente modo la tassa di proroga che la MOL doveva versare allo Stato: 12% x 1,050 per il primo anno, ossia 12,600%, 12% x 1,038 per il secondo anno, ossia 12,456%, 12% x 1,025 per il terzo anno, ossia 12,300%, e 12% x 1,020 per il quarto e il quinto anno, ossia 12,240%. |
13 |
In forza del punto 4 del contratto del 2005, la tassa mineraria maggiorata si applica, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data in cui tale contratto è entrato in vigore, a tutti i giacimenti della MOL il cui sfruttamento era già iniziato sulla base dell’autorizzazione all’esercizio, ossia 44 giacimenti di idrocarburi messi in produzione dopo il 1o gennaio 1998 e 93 giacimenti di gas naturale messi in produzione prima di tale data. L’aliquota della tassa mineraria maggiorata del quinto anno del periodo di proroga si applica fino al quindicesimo anno. Per quanto riguarda i giacimenti di gas naturale, il coefficiente di maggiorazione per ciascuno dei cinque anni di proroga si applica alla formula matematica fissata dall’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), della legge mineraria, mentre il coefficiente di maggiorazione del quinto anno si applica fino al quindicesimo anno. |
14 |
Il punto 6 del contratto del 2005 prevede il versamento di una tassa eccezionale di 20 miliardi di fiorini ungheresi (HUF). |
15 |
Il punto 9 del suddetto contratto prevede che l’aliquota della tassa di proroga, l’aliquota della tassa mineraria maggiorata, la base di calcolo, la percentuale e tutti i fattori utilizzabili per il calcolo di tali tasse minerarie siano determinati, per l’intera durata del contratto del 2005, dalle sole clausole di quest’ultimo e che le aliquote definite in tale contratto resteranno immutate per l’intero periodo. |
16 |
Il punto 11 del contratto del 2005 vieta alle parti di porre fine unilateralmente a tale contratto, salvo nell’ipotesi in cui un terzo acquisisca più del 25% del capitale della MOL. Esso prevede inoltre che il suddetto contratto entri in vigore alla data di decorrenza degli effetti della decisione dell’Autorità mineraria. La suddetta decisione risale al 23 dicembre 2005, il che ha determinato la conferma della proroga della data di scadenza per avviare lo sfruttamento dei dodici giacimenti di idrocarburi nonché i pagamenti posti a carico della MOL e determinati dal contratto del 2005. |
17 |
A seguito di una denuncia ricevuta il 14 novembre 2007, con lettera del 13 gennaio 2009 la Commissione ha comunicato alle autorità ungheresi la sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE, riguardante il contratto del 2005 per il motivo che esso avrebbe esentato la MOL dall’aumento della tassa disposto dalla legge mineraria emendata. La Commissione riteneva che il contratto del 2005 e le disposizioni della legge mineraria emendata fossero parte della stessa misura (in prosieguo: la «misura contestata»), la quale aveva comportato il conferimento di un indebito vantaggio alla MOL e costituiva dunque un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Con lettera del 9 aprile 2009 l’Ungheria ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, contestando che la suddetta misura costituisse un aiuto di Stato. |
18 |
A seguito delle osservazioni depositate dalla MOL e dalla Magyar Bányászati Szövetség (associazione mineraria ungherese), e a seguito dell’invio da parte dell’Ungheria, in date 21 settembre 2009 e 12 gennaio 2010, dei documenti richiesti dalla Commissione, il 9 giugno 2010 quest’ultima ha adottato la decisione controversa secondo la quale la misura contestata costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato comune, e l’Ungheria doveva recuperare l’aiuto presso la MOL. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
19 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2010, la MOL ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento della medesima nella parte in cui ordina il recupero dei corrispondenti importi. |
20 |
La MOL deduceva tre motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, rispettivamente, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 1, TFUE, nonché sulla violazione degli articoli 1, lettera b), v), e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1). |
21 |
Nell’ambito del primo motivo, la MOL contestava la qualificazione di aiuto di Stato attribuita alla misura contestata. |
22 |
Il Tribunale ha esaminato, in particolare, il secondo argomento addotto nell’ambito di tale motivo, vertente sull’assenza di selettività della misura contestata. A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato, al punto 54 della sentenza impugnata, che l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE impone di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre, le quali si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime. |
23 |
Il Tribunale ha poi constatato, al punto 62 della sentenza impugnata, che la misura contestata nel caso di specie è costituita da due elementi, ossia, da un lato, il contratto del 2005, che fissa le aliquote delle tasse minerarie dell’insieme dei giacimenti della MOL, messi in produzione o il cui sfruttamento è prorogato, per ciascuno dei quindici anni della sua durata, e, dall’altro, la legge mineraria emendata, che aumenta le aliquote delle tasse minerarie per tutti i giacimenti di idrocarburi soggetti all’autorizzazione, senza contenere disposizioni relative ai giacimenti che erano stati già oggetto di un contratto di proroga. |
24 |
Infine, il Tribunale ha rilevato, al punto 63 della sentenza impugnata, che le tasse minerarie convenute in forza del contratto del 2005, che si applicavano tanto ai giacimenti già messi in produzione quanto a quelli interessati dalla proroga delle autorizzazioni all’esercizio, erano più elevate rispetto alle tasse minerarie previste dalla legge applicabili al momento della sua conclusione e ne ha concluso che il suddetto contratto non implicava elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. |
25 |
Ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre dichiarato che, quando uno Stato conclude con un operatore economico un contratto che non implica elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, il fatto che, successivamente, le condizioni esterne a un tale contratto cambino in maniera tale da conferire un vantaggio a detto operatore non può bastare a ritenere che, considerati congiuntamente, il contratto e la successiva modifica delle condizioni esterne allo stesso possano essere costitutivi di un aiuto di Stato. |
26 |
Per contro, al punto 66 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che diverso sarebbe se i termini del contratto fossero stati proposti selettivamente dallo Stato a uno o più operatori e non sulla base di criteri oggettivi scaturenti da un testo di portata generale e applicabili a qualsiasi operatore. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la circostanza secondo la quale soltanto un operatore ha concluso un contratto di tale genere può essere dovuta, in particolare, alla mancanza di interesse da parte di qualsiasi altro operatore e non è dunque sufficiente a dimostrare il carattere selettivo di tale contratto. |
27 |
Infine, il Tribunale ha ricordato, al punto 67 della sentenza impugnata, che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una combinazione di elementi può essere qualificata come aiuto di Stato a condizione che tali elementi siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione (v., in tal senso, sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175, punti 103 e 104). |
28 |
Il Tribunale ha da ciò concluso che una combinazione di elementi come quella indicata dalla Commissione nella decisione controversa può essere qualificata come aiuto di Stato quando lo Stato agisce in maniera tale da proteggere uno o più operatori già presenti sul mercato, concludendo con essi un contratto che concede loro aliquote della tassa mineraria garantite per tutta la sua durata, e al contempo ha l’intenzione di esercitare successivamente la sua competenza regolamentare, aumentando l’aliquota della tassa in modo tale da svantaggiare gli altri operatori, nuovi o già presenti sul mercato. |
29 |
È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale ha esaminato se, nel caso di specie, la Commissione abbia giustamente considerato come selettiva la misura contestata. |
30 |
In primo luogo, ai punti da 70 a 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato il quadro giuridico che disciplina la conclusione del contratto del 2005. Esso ha rilevato, a tal riguardo, che l’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria, che consente di chiedere la proroga dei diritti minerari, non si configura come una disposizione avente carattere selettivo e che da tale diposizione non risulta neppure che le autorità ungheresi possano rifiutarsi di avviare una negoziazione per la conclusione di un tale contratto. Il Tribunale ha parimenti constatato che, sebbene la suddetta disposizione preveda che qualsiasi impresa mineraria possa chiedere la proroga dei suoi diritti minerari, una tale impresa può tuttavia decidere di non farne domanda oppure di non accettare le aliquote proposte dalle autorità ungheresi cosicché non ne scaturisce alcun contratto. |
31 |
Riguardo al margine discrezionale lasciato alle autorità ungheresi dall’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria, relativamente all’aliquota della tassa di proroga, la quale determina, se del caso, quella della tassa mineraria maggiorata, il Tribunale ha dichiarato, al punto 72 della sentenza impugnata, che un tale margine discrezionale non può necessariamente essere considerato tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre e, quindi, da conferire un carattere selettivo ai contratti di proroga conclusi, poiché esso può essere giustificato da diversi fattori, quali il numero di giacimenti il cui avvio dello sfruttamento è prorogato e la valutazione della loro importanza rispetto ai giacimenti già messi in produzione. |
32 |
Per quanto riguarda il caso in oggetto, il Tribunale ha dichiarato che il margine discrezionale conferito dall’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria è tale da consentire all’amministrazione di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori a seconda che si trovino in situazioni analoghe o diverse, adeguando le proprie proposte sulle tasse minerarie alle caratteristiche di ciascuna domanda di proroga presentata, e che essa appare come l’espressione di un potere discrezionale delimitato da criteri oggettivi che non sono estranei al sistema di tasse predisposto dalla normativa di cui trattasi. Secondo il Tribunale, il suddetto margine discrezionale si distingue, per sua natura, dai casi in cui l’esercizio di un tale margine è legato alla concessione di un vantaggio a favore di un operatore economico poiché, nel caso di specie, esso serve a ponderare un onere aggiuntivo imposto agli operatori economici per tener conto delle esigenze imperative fondate sul principio della parità di trattamento. |
33 |
Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 73 della sentenza impugnata, che dall’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria risulta che le aliquote della tassa di proroga e, eventualmente, della tassa mineraria maggiorata sono determinate esclusivamente dal contratto di proroga, conformemente all’articolo 20, paragrafo 11, della legge mineraria. |
34 |
Il Tribunale ne ha concluso, al punto 74 della sentenza impugnata, che il fatto che le aliquote fissate secondo l’anno di validità di detto contratto siano il risultato di una negoziazione non è sufficiente a conferire al contratto del 2005 un carattere selettivo, e che diverso sarebbe stato se le autorità ungheresi si fossero avvalse del loro margine discrezionale durante le negoziazioni conclusesi con tale contratto in maniera tale da favorire la MOL, accettando un’esigua entità della tassa senza una ragione oggettiva, tenuto conto della finalità della maggiorazione delle tasse minerarie in caso di proroga di autorizzazione e a scapito di qualsiasi altro operatore che avesse cercato di prorogare i suoi diritti minerari o, in mancanza di un tale operatore, in presenza di indizi concreti dell’esistenza di un trattamento favorevole ingiustificato riservato alla MOL. |
35 |
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se il carattere selettivo del contratto del 2005 sia stato dimostrato dalla Commissione, in particolare, tenuto conto della clausola che fissa l’aliquota precisa della tassa mineraria maggiorata per ciascuno dei quindici anni di validità di tale contratto, e di quella che prevede che tali aliquote rimangano invariate. |
36 |
A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 76 della sentenza impugnata, che la legge mineraria è redatta in termini generali per quanto riguarda le imprese che possono beneficiare delle disposizioni dell’articolo 26/A, paragrafo 5, della suddetta legge. Il Tribunale ha inoltre constatato, al punto 77 della sentenza impugnata, che, nella decisione controversa, la Commissione si è limitata a constatare che la MOL era l’unica impresa ad avere, effettivamente, concluso un contratto di proroga nel settore degli idrocarburi. Orbene, secondo il Tribunale, ciò può trovare spiegazione nell’assenza di interesse da parte di altri operatori, e dunque nell’assenza di domande di proroga o di accordi tra le parti sulle aliquote della tassa di proroga. Il Tribunale ha da ciò dedotto che, in queste due ultime ipotesi, poiché i criteri fissati dalla legge mineraria per la conclusione di un contratto di proroga sono oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato che li soddisfi, non si può ritenere che la conclusione del contratto del 2005 presenti carattere selettivo. |
37 |
Del resto, al punto 78 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, fissando l’aliquota della tassa mineraria maggiorata per ciascuno dei quindici anni di validità del contratto del 2005 e prevedendo che tali aliquote rimanessero invariate, la MOL e l’Ungheria si sono limitate ad applicare le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 11, e 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria. |
38 |
Il Tribunale ha poi sottolineato, al punto 79 della sentenza impugnata, che le aliquote convenute con il contratto del 2005 si applicano a tutti i giacimenti della MOL già messi in produzione in forza di un’autorizzazione all’esercizio, ossia a 44 giacimenti di idrocarburi e a 93 giacimenti di gas naturale, mentre la proroga riguarda soltanto altri 12 giacimenti non messi in produzione al momento della conclusione del suddetto contratto. Pertanto, la circostanza che il coefficiente di maggiorazione sia al di sotto del tetto massimo di 1,2 e, in particolare, tra 1,02 e 1,05 può trovare una spiegazione oggettiva nella scarsa importanza dei giacimenti interessati dalla proroga rispetto ai giacimenti la cui produzione era già stata avviata nel 2005. Orbene, poiché la Commissione non ha esaminato tale aspetto, il Tribunale ha considerato che nessun indizio di un trattamento preferenziale ingiustificato nei confronti della MOL emerge dalla decisione impugnata, e che non si può presumere che la MOL abbia avuto diritto a un trattamento favorevole rispetto a qualsiasi altra impresa che si trovasse potenzialmente in una situazione analoga. |
39 |
Infine, il Tribunale ha dichiarato, al punto 80 della sentenza impugnata, che, benché la Commissione abbia menzionato l’esistenza di altri contratti di proroga conclusi dalle imprese minerarie del settore dei minerali solidi, essa non ha cercato di ottenere dalle autorità ungheresi maggiori informazioni riguardo a essi e non li ha presi in considerazione nella decisione controversa, dalla quale risulta, peraltro, che il carattere selettivo della misura contestata deriva dalla selettività del contratto del 2005 e non dalla natura dei minerali estratti, dalle aliquote delle tasse minerarie applicabili a tali categorie di minerali o dalla circostanza che tali aliquote non sarebbero state modificate successivamente. Il Tribunale ne ha dedotto che, con il suo approccio, la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi idonei a consentirle di valutare se il contratto del 2005 fosse selettivo per quanto riguarda la MOL, considerata la situazione creata da altri contratti di proroga parimenti conclusi sul fondamento dell’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria. |
40 |
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso, al punto 81 della sentenza impugnata, che non può ritenersi dimostrato il carattere selettivo del contratto del 2005. |
41 |
Inoltre, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l’aumento delle tasse minerarie in virtù della legge mineraria emendata, entrata in vigore nel 2008, è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi mondiali del petrolio greggio. Da ciò ne ha dedotto che, poiché la Commissione non ha affermato che il contratto del 2005 era stato concluso per anticipare l’aumento delle tasse minerarie, la combinazione di tale contratto con tale legge emendata non può essere validamente qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. |
42 |
Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso della MOL e ha annullato la decisione controversa. |
Sull’impugnazione
43 |
La Commissione deduce a sostegno della sua impugnazione un motivo unico, vertente su un errore di diritto in quanto il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il requisito della selettività di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
44 |
Il motivo si articola in quattro parti. |
Osservazioni preliminari
45 |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nei limiti in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, i quali, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
46 |
Secondo costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di aiuto di Stato, ai sensi della suddetta disposizione, richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni menzionate in tale disposizione (v. sentenza Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
47 |
Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, tale misura deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, essa deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). |
48 |
Nella presente causa, sono messe in discussione soltanto l’interpretazione e l’applicazione della terza condizione secondo la quale la misura in questione deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. |
Sulla prima parte del motivo unico
Argomenti delle parti
49 |
La Commissione critica l’analisi, effettuata dal Tribunale, del quadro giuridico che disciplina la conclusione del contratto del 2005 e, in particolare, relativamente al margine di discrezionalità riservato alle autorità ungheresi riguardo alla scelta di concludere o meno un contratto di proroga e riguardo all’entità della tassa che esse fissano in un siffatto contratto. |
50 |
In primo luogo, la Commissione afferma che l’esame del margine discrezionale riservato alle autorità ungheresi riguardo alla conclusione di un contratto di proroga, effettuato dal Tribunale ai punti da 70 a 74 e da 79 a 81 della sentenza impugnata, è viziato da un errore di diritto. |
51 |
Infatti, il Tribunale non avrebbe constatato che le autorità ungheresi sono tenute a concludere un contratto di proroga al termine di una negoziazione, ma avrebbe rilevato, al punto 57 della sentenza impugnata, che, secondo l’Ungheria, «la conclusione di un siffatto contratto non era obbligatoria», e avrebbe poi constatato, al punto 77 della medesima sentenza, che il fatto che la MOL sia l’unico produttore di idrocarburi ad aver concluso un contratto di proroga può trovare una spiegazione nell’assenza di accordi tra le parti sulle aliquote della tassa di proroga. |
52 |
Emergerebbe dunque dalla sentenza impugnata che la legge mineraria conferisce alle autorità ungheresi un margine discrezionale che consente loro di pronunciarsi a favore o contro la conclusione di un contratto di proroga, che non sarebbe assoggettato a criteri oggettivi e avrebbe, pertanto, carattere selettivo. La Commissione ritiene inoltre che non sia rilevante al riguardo il fatto che le imprese minerarie abbiano la scelta di chiedere o meno una proroga, come rilevato dal Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata. |
53 |
Di conseguenza, sarebbe opportuno censurare la conclusione cui è giunto il Tribunale, al punto 83 della sentenza impugnata, secondo la quale non risulta dimostrato il carattere selettivo della misura contestata. |
54 |
Tale conclusione risulterebbe infatti in contrasto con la giurisprudenza della Corte e, in particolare, con la sentenza Francia/Commissione (C‑241/94, EU:C:1996:353, punti 23 e 24), nella quale la Corte ha constatato che, per la sua finalità e il suo impianto sistematico generale, il sistema in questione era atto a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre poiché l’autorità competente disponeva di un potere discrezionale che le consentiva di modulare il suo intervento finanziario sulla scorta di diverse considerazioni come, in particolare, la scelta dei destinatari, l’importo dell’intervento finanziario e le condizioni di quest’ultimo. Essa sarebbe del pari in contrasto con la sentenza P (C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 27), nella quale la Corte ha dichiarato che, quando la normativa nazionale conferisce un potere discrezionale alle autorità nazionali riguardo alle modalità di applicazione della misura in questione, le decisioni delle suddette autorità implicano un’assenza di selettività soltanto se tale potere discrezionale è delimitato da criteri oggettivi, che non sono collegati al sistema attuato dalla normativa in questione. |
55 |
In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’analisi del Tribunale è erronea anche nella parte in cui ignora il potere discrezionale conferito alle autorità ungheresi riguardo all’entità della tassa mineraria che esse fissano in un contratto di proroga. Orbene, tale potere sarebbe tale da rendere selettivo il contratto del 2005. |
56 |
Secondo la Commissione, le giustificazioni citate dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, secondo le quali il suddetto margine discrezionale è tale da consentire all’amministrazione di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori, non sono presentate nel contesto legislativo nazionale come elementi che stabiliscono in che misura la tassa mineraria debba essere maggiorata e costituiscono dunque mere supposizioni. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza della Corte, in particolare le sentenze Francia/Commissione (C‑241/94, EU:C:1996:353); Ecotrade (C‑200/97, EU:C:1998:579); Piaggio (C‑295/97, EU:C:1999:313); DM Transport (C‑256/97, EU:C:1999:332); P (C‑6/12, EU:C:2013:525); Ministerio de Defensa e Navantia (C‑522/13, EU:C:2014:2262), nonché British Telecommunications/Commissione (C‑620/13 P, EU:C:2014:2309). |
57 |
Inoltre, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, il fatto che il contratto del 2005 abbia determinato un onere per la MOL al momento della sua conclusione non lo priva del suo carattere selettivo. |
58 |
La MOL contesta l’argomento della Commissione affermando, da un lato, che non risulta dalla sentenza impugnata che l’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria lasci un margine discrezionale alle autorità ungheresi riguardo alla conclusione di un contratto di proroga e, dall’altro, che la giurisprudenza invocata dalla Commissione non è pertinente nella fattispecie. |
Giudizio della Corte
59 |
Occorre ricordare, in limine, che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, il requisito della selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere chiaramente distinto dall’individuazione concomitante di un vantaggio economico, in quanto, quando la Commissione rileva la presenza di un vantaggio, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, essa è tenuta a dimostrare, inoltre, che tale vantaggio vada a favore specificamente di una o più imprese. A tal fine, spetta ad essa dimostrare, in particolare, che la misura di cui trattasi introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all’obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga. Occorre dunque che il vantaggio sia concesso in modo selettivo e sia idoneo a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre. |
60 |
Occorre tuttavia osservare che il requisito della selettività è diverso a seconda che la misura di cui trattasi sia considerata un regime generale di aiuti oppure un aiuto individuale. In quest’ultimo caso, l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività. Per contro, nell’esaminare un regime generale di aiuto, è necessario stabilire se la misura in questione, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata generale, lo faccia a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività. |
61 |
Ne consegue che il parametro di raffronto pertinente per dimostrare la selettività della misura contestata nella presente causa consisteva nel verificare se la procedura di conclusione e di fissazione delle condizioni del contratto di proroga dei diritti minerari, di cui all’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria, introduca differenziazioni tra le imprese che, rispetto all’obiettivo perseguito, versano in una situazione di fatto e di diritto analoga, non giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema in questione. |
62 |
Da tali considerazioni consegue che la presente causa deve essere chiaramente distinta dalle cause che hanno dato luogo alla giurisprudenza menzionata dalla Commissione a sostegno del suo argomento, e richiamata ai punti 54 e 56 della presente sentenza, inteso a criticare l’analisi del quadro giuridico che disciplina il contratto del 2005 effettuata dal Tribunale. |
63 |
Infatti, le suddette cause sono relative a disposizioni di diritto nazionale che concedono agevolazioni fiscali o per altri oneri (sentenze Francia/Commissione, C‑241/94, EU:C:1996:353; Piaggio, C‑295/97, EU:C:1999:313; DM Transport, C‑256/97, EU:C:1999:332; P, C‑6/12, EU:C:2013:525; Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, nonché British Telecommunications/Commissione, C‑620/13 P, EU:C:2014:2309), oppure prevedono deroghe in materia di fallimento (sentenza Ecotrade, C‑200/97, EU:C:1998:579). |
64 |
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, esiste una differenza fondamentale tra, da un lato, l’esame della selettività dei regimi generali di esenzione o di riduzione, i quali, per definizione, conferiscono un vantaggio, e, dall’altro, l’esame della selettività delle disposizioni facoltative di diritto nazionale che prevedono l’imposizione di oneri supplementari. Qualora le autorità nazionali impongano tali oneri al fine di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori, il semplice fatto che le suddette autorità dispongano di un certo margine discrezionale definito dalla legge, e non illimitato, come afferma la Commissione nell’ambito della sua impugnazione, non può essere sufficiente a dimostrare la selettività del corrispondente regime. |
65 |
Di conseguenza, occorre constatare, da un lato, che il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 72 della sentenza impugnata, che il margine discrezionale in questione nella presente causa serve a ponderare un onere aggiuntivo imposto agli operatori economici per tener conto degli imperativi derivanti dal principio della parità di trattamento e si distingue dunque, per sua stessa natura, dai casi in cui l’esercizio di un tale margine è legato alla concessione di un vantaggio a favore di un determinato operatore economico. |
66 |
Dall’altro lato, non è possibile rimproverare fondatamente al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 74 della sentenza impugnata, che il fatto che le aliquote fissate secondo l’anno di validità del contratto del 2005 siano il risultato di una negoziazione non è sufficiente a conferire a tale contratto un carattere selettivo, e che diverso sarebbe stato se le autorità ungheresi si fossero avvalse del loro margine discrezionale in maniera tale da favorire la MOL, accettando un’esigua entità della tassa senza una ragione oggettiva tenuto conto della finalità della maggiorazione delle tasse minerarie in caso di proroga di autorizzazione e a scapito di qualsiasi altro operatore che avesse cercato di prorogare i suoi diritti minerari o, in mancanza di un tale operatore, in presenza di indizi concreti dell’esistenza di un trattamento favorevole ingiustificato riservato alla MOL. |
67 |
Inoltre, per stabilire se il carattere selettivo del contratto del 2005 fosse stato dimostrato dalla Commissione, il Tribunale, da un lato, ha analizzato, al punto 79 della suddetta sentenza, le aliquote convenute in forza di tale contratto e ha constatato che nessun indizio di un trattamento preferenziale ingiustificato della MOL emerge dalla decisione controversa e che, pertanto, non si può presumere che la MOL abbia avuto diritto a un trattamento favorevole rispetto a qualsiasi altra impresa che si trovasse potenzialmente in una situazione analoga alla sua ai sensi della giurisprudenza citata al punto 54 della sentenza impugnata. |
68 |
Dall’altro lato, al punto 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, anche se la Commissione ha menzionato che esistevano altri contratti di proroga nel settore dei minerali solidi, essa non li ha presi in considerazione e che, così facendo, essa non ha tenuto conto di tutti gli elementi che le avrebbero consentito di valutare se il contratto del 2005 fosse selettivo per quanto riguarda la MOL, considerata la situazione creata da altri contratti di proroga dei diritti minerari, parimenti conclusi sul fondamento dell’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria. |
69 |
Al termine dell’analisi svolta ai punti da 70 a 74 e da 79 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto giustamente concludere, al punto 81 della medesima sentenza, che, tenuto conto, in primo luogo, dell’assenza di selettività che caratterizza il quadro giuridico che disciplina la conclusione dei contratti di proroga dei diritti minerari nonché delle considerazioni che giustificano la concessione di un margine discrezionale e, in secondo luogo, dell’assenza di qualsivoglia indizio del fatto che tali autorità avrebbero riservato un trattamento favorevole alla MOL rispetto a qualsiasi altra impresa che si trovasse in una situazione analoga, non può ritenersi dimostrato il carattere selettivo del contratto del 2005. |
70 |
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, occorre constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’esaminare, ai punti da 70 a 74 e da 79 a 81 della sentenza impugnata, il quadro giuridico che disciplina la conclusione del contratto del 2005. |
71 |
Pertanto, la prima parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata. |
Sulla seconda parte del motivo unico
Argomenti delle parti
72 |
La Commissione sostiene che, dichiarando, ai punti da 76 a 78 della sentenza impugnata, che la presenza di criteri oggettivi esclude necessariamente qualsiasi carattere selettivo, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza della Corte secondo la quale il fatto di fondarsi su criteri oggettivi per stabilire se talune imprese rientrino nell’ambito di applicazione di una misura nazionale non porta necessariamente a concludere nel senso dell’assenza di selettività (v., in tal senso, sentenze Spagna/Commissione, C‑409/00, EU:C:2003:92, punto 49, nonché GEMO, C‑126/01, EU:C:2003:622, punti 35 e 39). |
73 |
Sarebbe pertanto necessario censurare i punti da 76 a 78 della sentenza impugnata nonché la conclusione che il Tribunale ne ha tratto ai punti 81 e 83 della medesima sentenza, secondo la quale il carattere selettivo del contratto del 2005 e della misura contestata non può ritenersi dimostrato. |
74 |
La MOL afferma che l’argomento della Commissione si fonda su un’errata lettura della sentenza impugnata e che la giurisprudenza citata da quest’ultima non è rilevante nel caso di specie. |
Giudizio della Corte
75 |
È importante rilevare che, ai punti da 76 a 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato il quadro giuridico che disciplina la conclusione dei contratti di proroga dei diritti minerari, tra cui il contratto del 2005, quale risulta dall’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria. |
76 |
A tal fine, il Tribunale ha esaminato la questione se la fissazione dell’aliquota della tassa mineraria soddisfacesse o meno criteri oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato. Il Tribunale quindi, ha anzitutto ricordato, al punto 76 della sentenza impugnata, che la legge mineraria è redatta in termini generici per quanto riguarda le imprese minerarie che potevano beneficiare della proroga dei diritti minerari. Il Tribunale ha poi constatato, al punto 77 della suddetta sentenza, che la circostanza che la MOL fosse l’unica impresa ad avere concluso un contratto di proroga nel settore degli idrocarburi non costituiva necessariamente un indizio di selettività, poiché i criteri per la conclusione di un tale contratto sono oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato e l’assenza di altri contratti può essere il risultato di decisioni autonome delle imprese di non chiedere la proroga dei diritti minerari. Infine, il Tribunale ha osservato, al punto 78 della sentenza impugnata, che le tasse minerarie maggiorate fissate per la durata del contratto del 2005 provengono semplicemente dall’applicazione delle disposizioni della legge mineraria. |
77 |
Da tali considerazioni risulta che, contestando al Tribunale di aver dichiarato che la presenza di criteri oggettivi esclude necessariamente qualsiasi carattere selettivo e di avere, pertanto, disatteso la giurisprudenza secondo la quale il carattere selettivo di un determinato regime di aiuto non può essere escluso per il solo motivo che i beneficiari sono designati mediante criteri oggettivi (sentenze Spagna/Commissione, C‑409/00, EU:C:2003:92, punto 49, nonché GEMO, C‑126/01, EU:C:2003:622, punti 35 e 39), la Commissione procede a una lettura erronea della sentenza impugnata. |
78 |
In ogni caso, occorre rilevare che, come sostiene la MOL, nelle cause che hanno dato origine a tali sentenze, la Corte ha esaminato la questione se i beneficiari di regimi di aiuto statali fossero o meno designati mediante criteri oggettivi. Così, in particolare, nella sentenza GEMO (C‑126/01, EU:C:2003:622), la Corte ha dichiarato che, malgrado la designazione sulla base dei criteri oggettivi e apparentemente generali dei beneficiari del suddetto regime prevista dalla legge nazionale, gli effetti di quest’ultima operavano essenzialmente a favore degli allevatori e dei macelli. |
79 |
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, tale questione non è oggetto di esame nella presente causa, ragion per cui la giurisprudenza risultante dalle suddette sentenze non è rilevante nel caso di specie. |
80 |
Pertanto, la seconda parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata. |
Sulla terza e quarta parte del motivo unico
81 |
Poiché l’argomento sviluppato a sostegno della terza parte e quello a sostegno della quarta parte del motivo unico sono strettamente collegati, essi devono essere esaminati congiuntamente. |
Argomenti delle parti
82 |
La Commissione addebita, in sostanza, al Tribunale di aver dichiarato, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, che la presenza di un vantaggio selettivo non può essere dedotta dal semplice fatto che un operatore si trovi in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri operatori, una volta che lo Stato membro interessato si è limitato ad esercitare, legittimamente, il suo potere di regolamentazione a causa dell’evoluzione del mercato. |
83 |
Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è indifferente che la situazione del presunto beneficiario della misura in questione sia migliorata o si sia aggravata nel tempo (sentenze Grecia/Commissione, 57/86, EU:C:1988:284, punto 10, nonché Adria‑Wien Pipeline e Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 41). |
84 |
Secondo la Commissione, ciò che rileva è che, dopo l’8 gennaio 2008, la MOL fosse stata l’unica impresa ad essere privilegiata per quanto riguarda l’entità della tassa mineraria applicabile ai giacimenti di idrocarburi. |
85 |
Inoltre, la Commissione sostiene, da un lato, che, poiché l’evoluzione di cui trattasi consiste in una modifica legislativa della quale lo Stato membro poteva decidere a sua discrezione, l’approccio seguito dal Tribunale autorizza gli Stati membri a far valere un’assenza di selettività in relazione ai metodi che essi applicano. Dall’altro lato, ai punti 67 e 82 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe collegato, erroneamente, la valutazione del carattere selettivo del contratto del 2005 e, pertanto, della misura contestata, all’intenzione dello Stato membro interessato, al momento della conclusione del suddetto contratto, di proteggere uno o più operatori dall’applicazione di un nuovo regime di tasse minerarie, nella fattispecie quello istituito dalla legge mineraria emendata. |
86 |
Il Tribunale avrebbe in tal modo disatteso la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti e indipendentemente dalle tecniche impiegate dagli Stati membri per mettere in atto tali interventi (v., in particolare, sentenze Belgio/Commissione, C‑56/93, EU:C:1996:64, punto 79; Belgio/Commissione, C‑75/97, EU:1999:311, punto 25; British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 89, nonché Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti 91, 92 e 98). |
87 |
La MOL ritiene che la terza e la quarta parte del motivo unico debbano essere respinte in quanto, contrariamente a quanto afferma la Commissione, i punti 64, 65, 67 e 82 della sentenza impugnata non si riferiscono alla selettività. |
Giudizio della Corte
88 |
Occorre rilevare, in via preliminare, che, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che la misura contestata è costituita da due elementi, ossia il contratto del 2005 e la legge mineraria emendata, e ha constatato che tale contratto non implicava elementi di aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE. |
89 |
In tale contesto, il Tribunale ha, anzitutto, dichiarato, al punto 64 della sentenza impugnata, che, quando uno Stato conclude con un operatore economico un contratto che non implica elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, il fatto che, successivamente, le condizioni esterne a un tale contratto cambino, di modo che l’operatore in questione si trova in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri operatori che non hanno concluso contratti simili, non può bastare a considerare che, valutati congiuntamente, il contratto e la successiva modifica delle condizioni esterne allo stesso possano essere giudicati come costitutivi di un aiuto di Stato. |
90 |
Il Tribunale ha poi sottolineato, al punto 65 della sentenza impugnata, che, se così non fosse, qualsiasi contratto che un operatore economico concluda con un Stato e che non implichi elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE potrebbe essere sempre rimesso in discussione, qualora la situazione del mercato nel quale è attivo l’operatore parte di tale contratto evolva in maniera tale da conferirgli un vantaggio come quello esposto al punto 64 della sentenza impugnata, oppure qualora lo Stato eserciti il suo potere regolamentare in modo obiettivamente giustificato a causa di un’evoluzione del mercato pur rispettando i diritti e gli obblighi scaturenti da un tale contratto. |
91 |
Infine, il Tribunale ha dichiarato, al punto 66 della sentenza impugnata, che una combinazione di elementi quale quella rilevata dalla Commissione nella decisione controversa può essere qualificata come aiuto di Stato quando i termini del contratto concluso sono stati proposti selettivamente dallo Stato a uno o più operatori, e non sulla base di criteri oggettivi scaturenti da un testo di portata generale e applicabili a qualsiasi operatore. Il Tribunale ha precisato, a tal riguardo, che la circostanza che soltanto un operatore abbia concluso un contratto di tal genere non è sufficiente a dimostrare il carattere selettivo di tale contratto, dal momento che una siffatta circostanza può essere dovuta in particolare alla mancanza di interesse da parte di qualsiasi altro operatore. |
92 |
Il Tribunale ha inoltre ricordato, al punto 67 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura di aiuto unica può essere costituita da elementi combinati a condizione che siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione (sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175, punti 103 e 104 nonché giurisprudenza ivi citata). |
93 |
In tale contesto, il Tribunale ha sottolineato, al medesimo punto 67 della sentenza impugnata, che una combinazione di elementi come quella dedotta dalla Commissione nella decisione controversa può essere qualificata come aiuto di Stato quando lo Stato agisce in maniera tale da proteggere uno o più operatori già presenti sul mercato, concludendo con essi un contratto che concede loro aliquote della tassa di cui trattasi garantite per tutta la durata dello stesso, e al contempo ha allora l’intenzione di esercitare successivamente la sua competenza regolamentare, aumentando l’aliquota della tassa cosicché gli altri operatori sul mercato siano svantaggiati, siano essi operatori già presenti alla data della conclusione del contratto o nuovi operatori. |
94 |
È alla luce di tali considerazioni che, al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che occorreva esaminare se, nel caso di specie, la Commissione avesse potuto giustamente considerare come selettiva la misura contestata. |
95 |
Dai suesposti rilievi emerge che, come sostiene la MOL, i punti da 64 a 67 della sentenza impugnata non vertono, come tali, sull’esame della selettività del contratto del 2005, ma costituiscono considerazioni preliminari intese a introdurre il contesto di riferimento alla luce del quale il Tribunale ha analizzato se la Commissione abbia giustamente considerato come selettiva la misura contestata. |
96 |
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 107 e 114 delle sue conclusioni, con tali considerazioni preliminari il Tribunale intendeva, in realtà, affrontare la questione dei legami esistenti tra il contratto del 2005 e la legge mineraria emendata, sulla quale la Commissione non si era espressamente pronunciata nella decisione controversa e, più precisamente, intendeva sottolineare il fatto che, in assenza di un nesso cronologico e/o funzionale tra tali due elementi, questi ultimi non potevano essere interpretati come costitutivi di una misura di aiuto unica. |
97 |
Con le suddette considerazioni preliminari, il Tribunale si è dunque limitato ad applicare la giurisprudenza elaborata dalla Corte nella sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a. (C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175), alla quale il Tribunale ha peraltro fatto espressamente riferimento al punto 67 della sentenza impugnata, e secondo la quale, poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione. |
98 |
È in quest’ottica che, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, da un lato, l’aumento delle tasse minerarie entrato in vigore nel 2008 è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi mondiali e, dall’altro, che la Commissione non ha affermato che il contratto del 2005 fosse stato concluso per anticipare un tale aumento, e ne ha dedotto che la combinazione del suddetto contratto e della legge mineraria emendata non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. |
99 |
Ne consegue che il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 64 a 67 e 82 della sentenza impugnata non è viziato da alcun errore di diritto. |
100 |
Occorre, inoltre, rilevare che l’affermazione della Commissione secondo la quale ciò che rileva è che, dopo l’8 gennaio 2008, la MOL sia stata l’unica impresa ad essere privilegiata non può essere accolta. Infatti, nel caso di specie è pacifico che, come risulta dal punto 46 della sentenza impugnata, la questione se la misura contestata presenti carattere selettivo è stata discussa delle parti unicamente alla luce del contratto del 2005 e non della legge mineraria emendata. |
101 |
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere la terza e la quarta parte del motivo unico in quanto infondate. |
102 |
Dato che nessuno degli argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno del motivo unico della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta in toto. |
Sulle spese
103 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile all’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la MOL ne ha fatto domanda, la Commissione, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese del procedimento. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.