SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

5 marzo 2015 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Successione di enti di produzione — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Recidiva — Competenza estesa al merito»

Nelle cause riunite C‑93/13 P e C‑123/13 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte, rispettivamente, il 25 febbraio 2013 e il 12 marzo 2013,

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, G. Conte e R. Striani, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, con sede in Brindisi (Italia),

Eni SpA, con sede in Roma (Italia),

rappresentate da M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante e V. Laroccia, avvocati,

ricorrenti in primo grado,

e

Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA,

Eni SpA,

rappresentate da M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante e V. Laroccia, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, G. Conte e R. Striani, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2014,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la Commissione europea, nella causa C‑93/13 P, nonché la Versalis SpA (in prosieguo: la «Versalis») e l’Eni SpA (in prosieguo: l’«Eni»), nella causa C‑123/13 P, chiedono l’annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea, il 13 dicembre 2012 (Versalis e Eni/Commissione, T‑103/08, EU:T:2012:686; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), avente ad oggetto un ricorso, presentato congiuntamente dalla Versalis e dall’Eni, diretto a ottenere l’annullamento della decisione C (2007) 5910 definitivo della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38629 – Gomma cloroprene; in prosieguo: la «decisione controversa») o, in subordine, la soppressione o la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Versalis e all’Eni da detta decisione.

2

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha diminuito a EUR 106 200 000 l’importo dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa alla Versalis e all’Eni. L’impugnazione della Versalis e dell’Eni mira a ottenere l’annullamento della stessa sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto il loro ricorso.

Fatti e decisione controversa

Gli enti implicati

3

L’Eni è la società controllante capofila del gruppo avente il medesimo nome, il quale è entrato nel mercato della gomma cloroprene («chloroprene rubber»; in prosieguo: la «CR») alla fine del 1992 attraverso l’acquisizione del settore della CR del gruppo Rhône-Poulenc, la cui società specializzata nella CR era denominata «Distugil». Nel periodo dal 13 maggio 1993 al 31 ottobre 1997 la società responsabile dell’attività relativa alla CR (in prosieguo: l’«attività CR») all’interno del gruppo Eni era l’EniChem Elastomeri Srl (in prosieguo: l’«EniChem Elastomeri»), controllata al 100% dall’EniChem SpA (in prosieguo: l’«EniChem»), a sua volta controllata, in parte direttamente e in parte indirettamente, dall’Eni per una quota compresa tra il 99,93 e il 99,97% del suo capitale sociale. Il 1o novembre 1997 l’EniChem Elastomeri è stata assorbita dall’EniChem. Quest’ultima ha assunto la responsabilità degli atti precedenti dell’EniChem Elastomeri, che ha cessato di esistere come ente giuridicamente distinto. Il 1o gennaio 2002 l’EniChem ha trasferito l’attività CR alla sua controllata al 100%, la Polimeri Europa SpA (in prosieguo: la «Polimeri Europa»). Il 21 ottobre 2002 l’Eni ha acquisito per intero il controllo diretto della Polimeri Europa. Il 30 aprile 2003, l’EniChem ha cambiato ragione sociale, diventando «[omissis]». Nell’aprile 2012, la Polimeri Europa ha cambiato ragione sociale e adesso si chiama «Versalis».

Il procedimento dinanzi alla Commissione

4

Il 18 dicembre 2002, la Bayer AG (in prosieguo: la «Bayer») ha informato la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa sul mercato della CR e le ha manifestato l’intenzione di collaborare con essa conformemente alle condizioni di cui alla sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»). Con decisione del 27 gennaio 2003, la Commissione ha concesso alla Bayer l’immunità condizionale dalle ammende.

5

A seguito della comunicazione di informazioni da parte della Bayer, la Commissione ha effettuato ispezioni a sorpresa presso gli impianti della Dow Deutschland Inc., il 27 marzo 2003, e presso la sede della Denka Chemicals GmbH (in prosieguo: la «Denka Chemicals»), il 9 luglio 2003.

6

Il 15 luglio 2003, la Tosoh Corp. e la Tosoh Europe BV (in prosieguo: la «Tosoh Europe»), e il 21 novembre 2003, la DuPont Dow Elastomers LLC (in prosieguo: la «DDE»), società comune detenuta in parti uguali dalla EI DuPont de Nemours and Company (in prosieguo: la «EI DuPont») e dalla The Dow Chemicals Company (in prosieguo: la «Dow»), hanno proposto ognuna una domanda di trattamento favorevole in conformità alla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

7

Nel marzo 2005 la Commissione ha indirizzato le sue prime richieste di informazioni alle imprese destinatarie della decisione controversa, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

8

Dopo aver ricevuto la prima richiesta di informazioni, [omissis], già EniChem, e la Polimeri Europa, divenuta Versalis, hanno presentato, il 15 aprile 2005, domande di trattamento favorevole. [omissis] ha inoltrato alla Commissione altre dichiarazioni nell’ambito di detta richiesta di trattamento favorevole nel maggio 2005 e nel novembre 2006.

9

Con lettere del 7 marzo 2007, la Commissione ha informato la Tosoh Corp., la Tosoh Europe e la DDE della sua conclusione preliminare, secondo la quale gli elementi di prova che esse le avevano trasmesso costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, quindi, della sua intenzione di applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda che, in assenza di altri elementi, essa avrebbe applicato, di importo compreso in una delle forbici di cui al punto 23, lettera b), primo comma, di detta comunicazione, ossia una riduzione del 30‑50% per la Tosoh Corp. e la Tosoh Europe e una riduzione del 20‑30% per la DDE. Con lettere in pari data [omissis], già EniChem, e la Polimeri Europa, divenuta Versalis, sono state informate della circostanza che le loro richieste non soddisfacevano i requisiti di cui al punto 8, lettere a) e b), di detta comunicazione e che, in applicazione dei punti 15 e 17 della stessa, non sarebbe stata loro concessa l’immunità condizionale dalle ammende.

10

Il 13 marzo 2007, la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e ha adottato una comunicazione degli addebiti relativi ad un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), indirizzata a dodici società, fra cui l’Eni, la Polimeri Europa, divenuta Versalis, e [omissis], già EniChem. Tutte le destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno inoltrato, in risposta, osservazioni scritte alla Commissione e si sono avvalse del loro diritto al contraddittorio nel corso di un’audizione, svoltasi il 21 giugno 2007.

La decisione controversa

11

Il 5 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione controversa. Questa decisione è stata notificata all’Eni il 10 dicembre 2007 e alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, l’11 dicembre 2007. Una sintesi della decisione controversa, come modificata dalla decisione C (2008) 2974 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2008, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 ottobre 2008 (GU C 251, pag. 11). Quest’ultima decisione è stata indirizzata unicamente alle società EI DuPont, DuPont Performance Elastomers SA, DuPont Performance Elastomers LLC e Dow.

12

Dalla decisione controversa risulta che, fra il 1993 e il 2002, diversi produttori di CR, destinatari della decisione controversa, hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, estesa all’intero territorio dello Spazio economico europeo (SEE), consistente in accordi e pratiche concordate diretti alla ripartizione e stabilizzazione dei mercati, delle quote di mercato e delle quote di vendita per la CR, nonché a coordinare e fare applicare svariati aumenti di prezzo, a stabilire prezzi minimi, a ripartirsi i clienti e a scambiarsi informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza. Questi produttori s’incontravano regolarmente, più volte l’anno, in riunioni multilaterali o bilaterali.

13

Ai sensi degli articoli da 1 a 3 della decisione controversa, quale modificata dalla decisione C (2008) 2974 definitivo:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE] nonché, a partire dal 1o gennaio 1994, l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi rispettivamente sottoindicati, a un accordo unico e continuato o a una pratica concordata nel settore della [CR]:

a)

Bayer (...): dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

b)

[EI DuPont]: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002; DuPont Performance Elastomers SA, DuPont Performance Elastomers LLC e [Dow]: dal 1o aprile 1996 al 13 maggio 2002;

c)

Denki Kagaku Kogyo K.K. [(in prosieguo: la “Denki Kagaku Kogyo”)] e la Denka Chemicals (...): dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

d)

Eni (...) e Polimeri Europa [, divenuta Versalis]: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

e)

Tosoh [Corp.] e Tosoh Europe (...): dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002.

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a)

Bayer (...): [EUR] 0;

b)

[EI DuPont]: [EUR] 59250000; [di cui] in solido con

i)

DuPont Performance Elastomers S.A.: [EUR] 44250000;

ii)

DuPont Performance Elastomers LLC: [EUR] 44250000 e

iii)

[Dow]: [EUR] 44250000;

c)

Denki Kagaku Kogyo (...) e Denka Chemicals (...), in solido: [EUR] 47000000;

d)

Eni (...) e Polimeri Europa[, divenuta Versalis], in solido: [EUR] 132160000;

e)

Tosoh [Corp.] e Tosoh Europe (...), in solido: [EUR] 4800000;

f)

[Dow]: [EUR] 4425000.

(...)

Articolo 3

Le imprese elencate all’articolo 1 pongono immediatamente fine alle infrazioni constatate, qualora non vi abbiano ancora provveduto.

Esse si astengono dal ripetere qualsiasi atto o condotta di cui all’articolo 1 e (…) qualsiasi atto o condotta avente oggetto o effetto identico o simile».

14

Per stabilire l’importo di base delle ammende, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Essa ha preso in considerazione una certa percentuale del valore delle vendite di CR realizzate da ciascuna impresa implicata, all’interno del SEE, durante l’anno civile 2001, ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, moltiplicata per il numero di anni d’infrazione.

15

Per stabilire detta percentuale, la Commissione ha ritenuto che gli accordi orizzontali di ripartizione del mercato e di fissazione dei prezzi costituissero, per loro stessa natura, alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. In proposito, la Commissione ha parimenti stimato che la quota di mercato aggregata nel SEE delle imprese che hanno partecipato all’infrazione fosse pari al 100%, che l’estensione geografica dell’infrazione fosse mondiale e che l’infrazione fosse stata attuata sistematicamente.

16

La Commissione ha deciso che la percentuale del valore delle vendite di ciascuna impresa coinvolta, che occorreva tenere in considerazione per determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, era pari al 21%.

17

A causa della partecipazione all’infrazione per un periodo di nove anni per le società EI DuPont, Bayer, Denki Kagaku Kogyo, Denka Chemicals, Eni e Polimeri Europa, divenuta Versalis, nonché Tosoh Corp. e Tosoh Europe (in prosieguo, congiuntamente: la «Tosoh»), e per un periodo di sei anni e un mese per le società DuPont Performance Elastomers SA e DuPont Performance Elastomers LLC (in prosieguo, congiuntamente: la «DPE»), nonché per la Dow, la Commissione, in applicazione del punto 24 degli orientamenti del 2006, ha moltiplicato per 9 gli importi di base delle ammende determinati in funzione del valore delle vendite delle società Eni e Polimeri Europa, divenuta Versalis, EI DuPont, Bayer, Denki Kagaku Kogyo, Denka Chemicals e Tosoh e per 6,5 gli importi di base delle ammende determinati in funzione del valore delle vendite delle società DPE e Dow.

18

Al fine di dissuadere le imprese interessate dal prendere parte ad accordi di ripartizione del mercato o ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi come quelli di cui al presente caso, e tenendo conto segnatamente degli elementi menzionati nel punto 15 della presente sentenza, la Commissione ha incluso nell’importo di base, in applicazione del punto 25 degli orientamenti del 2006, un importo supplementare pari al 20% del valore delle vendite di ciascuna impresa coinvolta.

19

Considerati tali elementi, l’importo di base dell’ammenda da infliggere all’Eni e alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, è stato fissato pari a EUR 59 milioni.

20

Per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi di base delle ammende, da un lato, a titolo di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda da infliggere all’Eni e alla Versalis è stato maggiorato del 60% e l’importo di base dell’ammenda da infliggere alla Bayer è stato maggiorato del 50%, considerato che dette imprese erano recidive. La Commissione ha applicato la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della Versalis e dell’Eni a causa della partecipazione dell’Anic SpA (in prosieguo: l’«Anic») a un’intesa nel settore del polipropilene, infrazione constatata con la sua decisione 86/398/CEE, del 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione “polipropilene”»), e dell’EniChem a un’intesa nel settore del PVC, infrazione constatata con la sua decisione 94/599/CE, del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] (IV/31.865 – PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione “PVC II”»). La circostanza aggravante della recidiva è stata applicata alla Bayer solo a titolo di un’unica infrazione precedente alla decisione controversa.

21

D’altro lato, non è stata concessa nessuna riduzione degli importi di base delle ammende a titolo delle circostanze attenuanti di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006, dal momento che la Commissione ha respinto tutte le domande di riduzione presentate in tal senso.

22

La Commissione ha anche applicato all’importo di base dell’ammenda di talune imprese destinatarie della decisione controversa un aumento specifico al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo alle ammende, tenendo conto del livello particolarmente elevato del fatturato di queste imprese, a parte i beni e i servizi ai quali l’infrazione si riferisce. L’importo di base dell’ammenda da infliggere alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, e all’Eni è stato moltiplicato per 1,4 e l’importo di base dell’ammenda da infliggere alla Dow è stato moltiplicato per 1,1.

23

L’importo di base dell’ammenda da infliggere all’Eni e alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, è stato pertanto aumentato, raggiungendo i EUR 132,16 milioni.

24

Relativamente all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione ha concesso una riduzione dell’importo di base dell’ammenda pari al 100% alla Bayer, del 50% alla Tosoh, nonché del 25% alle società EI DuPont, DPE e Dow. La Commissione ha respinto le domande di riduzione di detto importo presentate a titolo di questa comunicazione da [omissis], già EniChem, e dalla Polimeri Europa, divenuta Versalis.

25

L’importo dell’ammenda inflitta all’Eni e alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, è stato così fissato pari a EUR 132,16 milioni, importo che queste ultime sono tenute a versare in solido.

Sentenza impugnata

26

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2008, la Polimeri Europa, divenuta Versalis, e l’Eni hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, la soppressione o riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta in solido con questa decisione.

27

Dinanzi al Tribunale, la Versalis e l’Eni hanno fatto valere undici motivi, sei dei quali miravano all’annullamento della decisione controversa ed erano basati, in primo luogo, su una violazione dell’articolo 81 CE e su un vizio di motivazione della decisione controversa quanto all’imputazione dell’infrazione all’Eni, in secondo luogo, sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la decisione controversa era in contrasto con la lettera di chiusura del procedimento nei confronti di [omissis], già EniChem, in terzo luogo, su una violazione dell’articolo 81 CE e su un vizio di motivazione della decisione controversa in relazione all’imputazione dell’infrazione alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, in quarto luogo, su un vizio di motivazione della decisione controversa e su una contraddittorietà della motivazione, su un difetto d’istruttoria e su una violazione dell’articolo 81 CE in merito alla valutazione dei fatti e delle prove effettuata dalla Commissione, in particolare con riferimento alla partecipazione di [omissis], già EniChem, e della Polimeri Europa, divenuta Versalis, alle riunioni svoltesi negli anni 1993 e 2002, in quinto luogo, su un vizio di motivazione della decisione controversa e sulla contraddittorietà della motivazione, su un difetto di istruttoria e su una violazione dell’articolo 81 CE relativamente alla qualificazione dell’infrazione come unica e continuata e, in sesto luogo, su un vizio di motivazione della decisione controversa e su un difetto d’istruttoria riguardo al computo del periodo di durata dell’infrazione.

28

Cinque motivi erano diretti all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda ed erano basati, in primo luogo, sull’errata determinazione dell’importo di base dell’ammenda, in secondo luogo, su una violazione del principio di proporzionalità e su un vizio di motivazione della decisione controversa relativamente agli adeguamenti dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva, a titolo delle circostanze attenuanti e per garantire l’effetto dissuasivo, in terzo luogo, sull’errata determinazione della soglia del 10% del fatturato, in quarto luogo, sulla mancata considerazione della collaborazione prestata al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, in quinto luogo, sulla mancata riduzione dell’importo dell’ammenda in forza di detta comunicazione.

29

Il Tribunale ha confermato la legittimità della decisione, fatta eccezione nei punti 287 e 386 della sentenza impugnata, per quanto concerne la considerazione della circostanza aggravante della recidiva e il livello del coefficiente moltiplicatore dell’importo di base dell’ammenda, utilizzato a fini dissuasivi. Giudicando che la circostanza aggravante della recidiva poteva essere applicata non nei confronti dell’Eni, ma unicamente nei confronti della Versalis, il Tribunale ha ridotto la percentuale di incremento di detto importo a titolo di tale circostanza dal 60% al 50%. Esso ha parimenti ridotto detto coefficiente moltiplicatore dall’1,4 all’1,2. Di conseguenza, il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, e all’Eni da EUR 132,16 milioni a EUR 106,2 milioni.

Conclusioni delle parti

Nella causa C‑93/13 P

30

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce a EUR 106 200 000 l’importo dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa alla Versalis e all’Eni;

respingere integralmente il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale; e

condannare la Versalis e l’Eni alle spese relative ai due gradi di giudizio.

31

La Versalis e l’Eni chiedono che la Corte voglia:

respingere integralmente l’impugnazione della Commissione, e

condannare la Commissione alle spese.

Nella causa C‑123/13 P

32

La Versalis e l’Eni chiedono che la Corte voglia:

annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha respinto il loro ricorso congiunto in primo grado e di conseguenza:

annullare, in tutto o in parte, la decisione controversa;

e/o annullare, o quantomeno ridurre, l’ammenda loro inflitta da detta decisione;

in subordine, annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto i loro ricorsi e rimettere la causa al Tribunale affinché esso giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese e degli onorari relativi ai due gradi di giudizio.

33

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la Versalis e l’Eni alle spese.

34

Con decisione del presidente della Corte del 21 gennaio 2014, le cause C‑93/13 P e C‑123/13 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle impugnazioni

35

I motivi saranno illustrati seguendo l’ordine dei punti impugnati della sentenza del Tribunale.

Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P

Argomenti delle parti

36

Con il loro primo motivo, relativo ai punti da 53 a 78 della sentenza impugnata, la Versalis e l’Eni sostengono che, imputando alla società controllante, l’Eni, l’infrazione asseritamente commessa dalle società che quest’ultima controlla nel settore della CR, il Tribunale si è discostato, in violazione dell’articolo 81 CE, dalla giurisprudenza rilevante della Corte e dagli obblighi di motivazione ad esso incombenti nel quadro della valutazione delle prove prodotte per confutare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, di modo che il Tribunale ha parimenti violato i principi fondamentali di legalità, di personalità della responsabilità in materia di intese, di presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, nonché il principio della responsabilità limitata delle società.

37

La Versalis e l’Eni richiamano un certo numero di elementi da esse fatti valere dinanzi al Tribunale e, segnatamente, il fatto che l’Eni non ha partecipato all’infrazione in questione, non ha mai avuto attività nel settore della chimica e, in particolare, della CR, non esisteva nessuna situazione di cumulo di funzioni tra i membri dei suoi organi direttivi e quelli delle sue controllate, il processo decisionale di queste ultime è proprio di ciascuna di esse, inoltre non esiste nessun flusso di informazioni («reporting lines») di dette controllate verso la loro società controllante e l’Eni ha semplicemente esercitato il ruolo abituale di una società holding di partecipazione nei confronti delle sue controllate attive in un settore di importanza minore rispetto al settore in cui essa esercita le sue attività principali e che, comunque, è diverso da quest’ultimo.

38

La Versalis e l’Eni sostengono che la sentenza è viziata in quanto, in modo incoerente e senza nessuna motivazione pertinente, il Tribunale ha giudicato totalmente privo di interesse quest’insieme di elementi materialmente accertati che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, era sufficiente a provare la mancanza di esercizio effettivo, da parte dell’Eni, di un’influenza determinante sulle sue controllate. In pratica, questa constatazione del Tribunale equivarrebbe a considerare la presunzione di effettiva influenza determinante come una presunzione inconfutabile, in violazione dei principi enunciati nella sentenza Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), e in violazione dei principi di personalità della responsabilità e della pena nonché della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa.

39

Richiamando la sentenza Eni/Commissione (C‑508/11 P, EU:C:2013:289), in cui la Corte ha risposto a un motivo simile relativo agli stessi enti, la Commissione ritiene il primo motivo manifestamente infondato.

Giudizio della Corte

40

Il primo motivo d’impugnazione della Versalis e dell’Eni riguarda l’applicazione all’Eni della presunzione di influenza determinante delle società controllanti sulle loro controllate implicate nelle infrazioni alle norme in materia di concorrenza dell’Unione. Come la Corte ha ricordato nel punto 46 della sentenza Eni/Commissione (EU:C:2013:289), richiamata dalla Commissione, secondo giurisprudenza costante il comportamento di una controllata può essere imputato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE, alla società controllante in particolare quando, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determina in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attiene, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due soggetti giuridici. In effetti, in una situazione del genere, poiché la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano pertanto una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, la Commissione può emanare una decisione che infligga ammende alla società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione.

41

Sempre da costante giurisprudenza risulta che, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata (sentenza Eni/Commissione, EU:C:2013:289, punto 47).

42

In una situazione del genere, è sufficiente che la Commissione dimostri che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata è detenuta dalla sua società controllante per considerare soddisfatta detta presunzione. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, EU:C:2009:536, punto 61, e Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 57).

43

Inoltre, nel caso particolare in cui una società holding detenga la totalità o la quasi totalità del capitale di una società intermediaria, che possieda a sua volta la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata del suo gruppo autrice di una violazione delle norme in materia di concorrenza dell’Unione, esiste parimenti una presunzione relativa secondo la quale questa società holding esercita un’influenza determinante sul comportamento della società intermediaria e indirettamente, tramite quest’ultima, anche sul comportamento di detta controllata (v., in tal senso, sentenza Eni/Commissione, EU:C:2013:289, punti 48 e 49, e giurisprudenza ivi citata).

44

Nel caso di specie, come accertato dal Tribunale nel punto 63 della sentenza impugnata, è pacifico che, per tutta la durata dell’infrazione in questione, l’Eni ha detenuto, in parte direttamente e in parte indirettamente, dal 99,93% al 100% del capitale delle società responsabili in seno al suo gruppo dell’attività CR, ossia, in ordine successivo, l’EniChem Elastomeri, l’EniChem e la Polimeri Europa, divenuta Versalis. Di conseguenza, la presunzione richiamata nei punti 41 e 43 della presente sentenza è applicabile all’Eni.

45

Per quanto concerne gli elementi invocati dalla Versalis e dall’Eni, occorre constatare che il Tribunale li ha esaminati nei punti da 66 a 72 della sentenza impugnata. La motivazione di questa sentenza non lascia adito a nessun dubbio per quanto concerne le considerazioni sulle quali il Tribunale ha fondato la sua decisione a tale riguardo e consente di conseguenza alla Corte di effettuare il suo controllo. Ne risulta che la sentenza impugnata non è viziata da un difetto di motivazione a tale proposito. Pertanto, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, nel punto 73 della sentenza impugnata, che la Versalis e l’Eni non sono riuscite a confutare la presunzione di influenza determinante dell’Eni sulle sue filiali EniChem Elastomeri, EniChem e Polimeri Europa, divenuta Versalis, non avendo fornito elementi di prova sufficienti in grado di dimostrare che dette controllate si comportassero autonomamente sul mercato in questione.

46

Contrariamente a quanto sostengono la Versalis e l’Eni, questa constatazione del Tribunale non equivale a considerare la presunzione di influenza determinante effettiva come una presunzione inconfutabile. Infatti, la circostanza che sia difficile fornire la prova contraria necessaria per inficiare una presunzione non implica, di per sé, che quest’ultima sia di fatto inconfutabile, soprattutto quando gli enti nei confronti dei quali la presunzione opera si trovano nella posizione migliore per reperire tale prova all’interno della propria sfera d’attività (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, EU:C:2011:620, punto 70).

47

Di conseguenza, nemmeno la censura relativa al fatto che il Tribunale, accogliendo la natura inconfutabile di questa presunzione, avrebbe violato i principi della personalità della responsabilità e della pena, nonché della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, può essere accolta.

48

Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di impugnazione proposto dalla Versalis e dall’Eni in quanto infondato.

Sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P

Argomenti delle parti

49

Con il loro secondo motivo, relativo ai punti 94, 95 e 97 della sentenza impugnata, concernente una violazione del principio della responsabilità personale, la Versalis e l’Eni criticano il Tribunale per avere applicato in modo errato la giurisprudenza pertinente della Corte, imputando alla Versalis l’infrazione commessa da [omissis], già EniChem, e di non avere sufficientemente motivato il rigetto dei loro argomenti.

50

Invocando le sentenze ETI e a. (C‑280/06, EU:C:2007:775) e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, EU:C:2011:191), la Versalis e l’Eni affermano sostanzialmente che la Corte ha ammesso la possibilità di derogare al principio di responsabilità personale solo in via eccezionale e in presenza di condizioni precise, che non sussistono nel caso di specie. A tale riguardo, esse rilevano segnatamente che [omissis], già EniChem, non ha cessato di esistere giuridicamente o economicamente. Esse lamentano parimenti l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

51

La Commissione ricorda che il rischio che [omissis], già EniChem, possa divenire una «scatola vuota», rilevato nel punto 95 della sentenza impugnata, è un elemento di fatto che non è compito della Corte verificare. Essa aggiunge che comunque la Corte non ha limitato le ipotesi di responsabilità di una società cessionaria ai casi in cui una società cedente abbia interrotto qualsiasi attività economica. Secondo la giurisprudenza della Corte derivata dalle sentenze Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6) ed ETI e a. (EU:C:2007:775), solo l’esistenza di un «nesso strutturale» tra la società cedente e la società cessionaria facente parte dello stesso gruppo sarebbe determinante ai fini della responsabilità di quest’ultima.

Giudizio della Corte

52

Il secondo motivo sollevato dalla Versalis e dall’Eni nella causa C‑123/13 P riguarda la questione della successione di imprese. Come la Corte ha ricordato nel punto 51 della sentenza Versalis/Commissione (C‑511/11 P, EU:C:2013:386), per giurisprudenza consolidata il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. Quando un ente di tal genere viola le norme in materia di concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione.

53

La Corte ha già dichiarato che, quando due enti costituiscono uno stesso soggetto economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione continui ad esistere non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente a cui esso ha trasferito le sue attività economiche. In particolare, una siffatta applicazione della sanzione è ammissibile quando tali persone giuridiche sono state sotto il controllo del medesimo soggetto e, tenuto conto dei vincoli stretti che intercorrono tra loro tanto sul piano economico quanto organizzativo, abbiano applicato essenzialmente le stesse direttive commerciali (v. sentenze ETI e a., EU:C:2007:775, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata, nonché Versalis/Commissione, EU:C:2013:386, punto 52).

54

Nei punti 91 e 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato i nessi esistenti tra le società responsabili in ordine successivo dell’attività CR in seno al gruppo e la detenzione diretta o indiretta da parte dell’Eni, in quanto società controllante, di più del 99,9% del capitale sociale di tutte queste società. Alla luce di questi elementi, giustamente esso ha concluso, nel punto 93 della sentenza impugnata, che esisteva una continuità economica tra la società cedente implicata nell’intesa, ossia l’EniChem, divenuta [omissis], e la società cessionaria, ossia la Polimeri Europa, divenuta Versalis.

55

Peraltro, il Tribunale ha giudicato, nel punto 95 della sentenza impugnata, che esisteva un rischio che il gestore iniziale dell’attività CR in seno al gruppo Eni, nel caso di specie l’EniChem, divenuta [omissis], divenisse una «scatola vuota» a seguito delle ristrutturazioni interne di detto gruppo e che la sanzione inflitta nei suoi confronti in base al diritto in materia di intese non sortisse in tal caso nessun effetto. Si tratta di una valutazione in fatto che non spetta alla Corte verificare nel quadro di un’impugnazione.

56

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha constatato, nel punto 98 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva il diritto di attribuire tutti i comportamenti illeciti commessi dall’EniChem, divenuta [omissis], alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, malgrado il fatto che [omissis] esistesse ancora.

57

Questa constatazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che la Corte, nel punto 144 della sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (EU:C:2011:191), ha giudicato che rientra parimenti nell’ipotesi ricordata nel punto 53 della presente sentenza il caso in cui l’ente che ha commesso l’infrazione abbia cessato di esistere giuridicamente o economicamente, posto che una sanzione inflitta a un’impresa che non esercita più attività economiche rischia di essere privata di effetto dissuasivo, poiché da questa sentenza non si può dedurre in alcun modo che l’imputazione di un’infrazione a un ente che non ne è l’autore sia limitata alle sole ipotesi in cui l’applicazione di una sanzione alla società autrice dell’infrazione non raggiunga il suo scopo dissuasivo (v. sentenza Versalis/Commissione, EU:C:2013:386, punto 55).

58

Infatti, nella sentenza ETI e a. (EU:C:2007:775), alla quale la Corte ha fatto espresso riferimento nel punto 144 della sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (EU:C:2011:191), la Corte ha dichiarato che la Commissione aveva avuto il diritto di imputare l’infrazione in questione a una società che non era l’autrice dei comportamenti illeciti in un caso in cui l’ente autore dell’infrazione aveva continuato ad esistere come operatore economico su altri mercati (v. sentenza ETI e a., EU:C:2007:775, punto 45). La Corte ha basato questa valutazione sul fatto che, all’epoca dei loro comportamenti illeciti, le società interessate erano detenute dallo stesso ente pubblico (v. sentenze ETI e a., EU:C:2007:775, punto 50, nonché Versalis/Commissione, EU:C:2013:386, punto 56).

59

Occorre parimenti constatare che la portata della sentenza ETI e a. (EU:C:2007:775) non è limitata, contrariamente a quanto sostengono la Versalis e l’Eni, ai casi in cui gli enti interessati siano controllati da un’autorità pubblica. Infatti, nel punto 44 di questa sentenza la Corte ha precisato che è irrilevante la circostanza che un trasferimento di attività sia deciso non da privati, ma dal legislatore nella prospettiva di una privatizzazione. Pertanto, la Corte ha giudicato che avrebbero potuto sussistere eventuali dubbi in merito all’imputabilità di un’infrazione all’ente avente diritto nell’ipotesi, al massimo, di un controllo comune esercitato da un’autorità pubblica, dubbi dissipati della Corte. Viceversa, non può sussistere nessun dubbio in merito a una siffatta imputabilità nell’ipotesi in cui questo controllo, come nel caso di specie, sia esercitato da una società di diritto privato (v. sentenza Versalis/Commissione, EU:C:2013:386, punto 57).

60

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale non ha commesso pertanto errori di diritto giudicando che la Commissione poteva validamente imputare tutti i comportamenti anticoncorrenziali in questione alla Versalis.

61

Per quanto concerne l’asserito difetto di motivazione, il Tribunale ha esposto in dettaglio, nei punti da 89 a 98 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali esso aveva giudicato infondato il motivo sollevato in primo grado diretto a che detti comportamenti non fossero imputati alla Versalis. La motivazione di questa sentenza non lascia adito a nessun dubbio riguardo alle considerazioni sulle quali il Tribunale ha basato la sua decisione a tale riguardo e consente di conseguenza alla Corte di effettuare il suo controllo. Ne risulta che la sentenza impugnata non è viziata da un difetto di motivazione a tale proposito.

62

Poiché nessun argomento relativo al secondo motivo di impugnazione della Versalis e dell’Eni è stato accolto, occorre respingere questo motivo in quanto infondato.

Sul terzo motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P

Argomenti delle parti

63

Nell’ambito del terzo motivo della loro impugnazione, la Versalis e l’Eni criticano il Tribunale per aver applicato in modo errato e contraddittorio il principio giurisprudenziale relativo alla necessaria dissociazione manifesta da un’intesa ai fini della non imputabilità dell’infrazione e di avere violato il principio in dubio pro reo dichiarando dimostrato, nel punto 173 della sentenza impugnata, che l’EniChem, divenuta [omissis], ha partecipato alla riunione del 12 giugno o del 13 giugno 1993 a Firenze e, nel punto 183 della medesima sentenza, che le riunioni svoltesi nel 2002, alle quali ha partecipato la Polimeri Europa, divenuta Versalis, hanno avuto natura anticoncorrenziale. Parimenti, il Tribunale avrebbe snaturato le prove constatando, come afferma la Commissione, che le due riunioni svoltesi nel 2002 erano di natura anticoncorrenziale. Di conseguenza, giudicando che l’EniChem e la Polimeri Europa avevano partecipato all’intesa per tutta la sua durata, ossia dal maggio 1993 al maggio 2002, non solo il Tribunale ha compiuto una valutazione errata, ma ha anche omesso di esercitare un controllo giurisdizionale nel merito.

64

La Commissione sostiene che gli argomenti della Versalis e dell’Eni mirano a rimettere in discussione le valutazioni in fatto del Tribunale e che, di conseguenza, il motivo dev’essere dichiarato irricevibile.

Giudizio della Corte

65

Occorre constatare che, con detto motivo, la Versalis e l’Eni criticano alcune constatazioni e valutazioni in fatto che non costituiscono, fatta eccezione per l’ipotesi di snaturamento degli elementi di prova, una questione di diritto soggetta come tale al controllo della Corte.

66

Per quanto concerne la censura relativa allo snaturamento di detti elementi, è giocoforza constatare che la Versalis e l’Eni non hanno fatto valere che il Tribunale li abbia snaturati in modo manifesto.

67

Pertanto, il terzo motivo dev’essere dichiarato irricevibile.

Sul quarto motivo d’impugnazione nella causa C‑123/13 P

Argomenti delle parti

68

Con il quarto motivo della loro impugnazione, relativo ai punti 239 e seguenti della sentenza impugnata, la Versalis e l’Eni sostengono che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, omettendo di rilevare gli errori in cui è incorsa la Commissione nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda ai sensi degli orientamenti del 2006.

69

In primo luogo, esse addebitano al Tribunale un difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale non risponde alle censure illustrate nel procedimento di primo grado. Peraltro, il Tribunale avrebbe violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, omettendo di valutare nel merito, alla luce degli elementi materiali sottoposti alla sua attenzione, il rispetto da parte della Commissione dei principi di equità, proporzionalità e parità di trattamento in sede di fissazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione e dell’importo supplementare.

70

In secondo luogo, la Versalis e l’Eni accusano il Tribunale di aver violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, omettendo di rispondere al loro motivo, sollevato in udienza, relativo alla disapplicazione, da parte della Commissione, del punto 18 degli orientamenti del 2006.

71

In terzo luogo, esse criticano il Tribunale per non aver tenuto presente, per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda, il numero di anni corrispondente alla durata dell’infrazione quale risulta dagli elementi invocati nel quadro del terzo motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P.

72

Anzitutto, la Commissione sostiene che il quarto motivo di impugnazione nella presente causa è impreciso e riprende gli argomenti formulati in primo grado. Inoltre, alcuni addebiti della Versalis e dell’Eni sarebbero relativi alla valutazione di elementi in fatto. Infine, in primo grado non sarebbe stato sollevato nessun motivo specifico vertente sull’applicazione del punto 18 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. Per quanto concerne la durata dell’infrazione, la Commissione ritiene che nessun errore possa essere addebitato al Tribunale.

Giudizio della Corte

73

Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 35 delle sue conclusioni, la prima censura della Versalis e dell’Eni è irricevibile, in quanto, con tale censura, queste ultime non criticano la sentenza impugnata, ma fanno rinvio agli argomenti da esse dedotti in primo grado.

74

La seconda censura è parimenti irricevibile, posto che la Versalis e l’Eni non dimostrano di aver sollevato, dinanzi al Tribunale, un motivo relativo alla disapplicazione, da parte della Commissione, del punto 18 degli orientamenti del 2006.

75

La terza censura, in quanto si basa sull’ipotesi dell’accoglimento del secondo motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P, dev’essere respinta.

76

Di conseguenza, il quarto motivo di impugnazione in detta causa dev’essere dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑93/13 P

Argomenti delle parti

77

Nell’ambito del suo primo motivo, la Commissione critica i punti da 272 a 275 della sentenza impugnata, redatti nel seguente modo:

«272

Orbene, nel caso di specie è necessario constatare che, nel contesto dei procedimenti citati nella decisione [controversa] per dimostrare l’esistenza della recidiva nei confronti dell’Eni, quelli cioè all’origine delle decisioni Polipropilene e PVC II (v. punto 257 [della sentenza impugnata]) (v. nota a piè di pagina n. 517 della decisione [controversa]), la Commissione non ha sostenuto né ha provato che le società interessate dalle decisioni in parola, cioè, rispettivamente, l’Anic (…) e l’EniChem, non avevano determinato in modo autonomo il loro comportamento sul mercato in causa nel corso dei periodi d’infrazione considerati e che esse costituivano quindi con la loro società controllante Eni un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE. La Commissione, infatti, ha constatato l’infrazione unicamente nei confronti di dette controllate e non nei confronti della loro società controllante. Come reso noto dalle ricorrenti, senza essere contraddetta dalla Commissione, l’Eni non è stata sentita nell’ambito del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione delle menzionate decisioni.

273

Il principio del rispetto dei diritti della difesa esclude tuttavia che possa essere considerata lecita una decisione con cui la Commissione impone ad un’impresa un’ammenda in materia di concorrenza senza averle preventivamente comunicato gli addebiti che le vengono mossi. È parimenti importante che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità ad un’impresa sono contestati i fatti addebitati (sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, [C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, EU:C:2009:500], punti 37 e 39, e sentenza [Akzo Nobel e a./Commissione, EU:C:2009:536], punto 57).

274

Non può pertanto ammettersi che la Commissione possa considerare, nello stabilire la circostanza aggravante della recidiva nei confronti dell’Eni, che l’Eni debba essere ritenuta responsabile dell’infrazione precedente, per cui essa non è stata sanzionata con una decisione della Commissione, e nel contesto del cui accertamento non è stata destinataria di una comunicazione degli addebiti, cosicché non è stata posta in condizione di presentare i propri argomenti per contestare l’eventuale esistenza in capo ad essa di un’unità economica con altre imprese – l’Anic e l’EniChem nella fattispecie – al momento dell’infrazione precedente.

275

Di conseguenza l’infrazione constatata all’articolo 1 della decisione [controversa] non può essere considerata come una recidiva nei confronti dell’Eni».

78

Criticando in particolare i punti 273 e 274 della sentenza impugnata, la Commissione accusa il Tribunale di aver violato i principi di diritto relativi all’esercizio dei diritti della difesa considerando che questi principi esigevano, per applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti dell’Eni, che quest’ultima fosse stata destinataria della comunicazione degli addebiti relativa alla prima infrazione e della decisione che accertava detta infrazione.

79

Secondo la Commissione, i diritti della difesa sono garantiti se, nel momento in cui essa annuncia la sua intenzione di constatare la recidiva, essa concede alle parti la possibilità di dimostrare che le condizioni della recidiva non sono soddisfatte. Essa rileva che, nel caso di specie, l’Eni ha avuto la possibilità di confutare la presunzione di controllo della sua filiale.

80

Nella seconda parte di detto motivo, vertente in particolare sul punto 274 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene che la caratterizzazione della recidiva presuppone non necessariamente che una prima sanzione pecuniaria sia stata inflitta alla società controllante, ma solo l’accertamento di una prima infrazione. Sarebbe sufficiente constatare che la società controllante formava, con una filiale che essa controlla per la quasi totalità, un’impresa che ha commesso una nuova infrazione e per la quale è giustificata una maggiorazione a titolo di recidiva. Per valutare se un’impresa abbia tratto le conseguenze da un primo accertamento dell’infrazione, occorrerebbe tenere presente la propensione di questa entità economica a commetterne una nuova, e non quella delle società che la compongono prese separatamente.

81

La Commissione sostiene che la motivazione del Tribunale rischia di indebolire l’azione repressiva della Commissione, la quale sarebbe obbligata ad indirizzare sistematicamente una comunicazione degli addebiti al complesso delle società che costituiscono l’impresa coinvolta nella prima infrazione, a prescindere dal fatto che, nella fattispecie considerata, occorra infliggere loro un’ammenda. Peraltro, non si potrebbe ammettere che la circostanza aggravante della recidiva non si applichi a società appartenenti a una siffatta impresa unicamente a causa della struttura organizzativa del gruppo al quale queste società appartengono.

82

La Versalis e l’Eni sostengono che il primo motivo di impugnazione della Commissione dev’essere respinto. Esse affermano che l’Eni non è mai stata ascoltata né coinvolta nelle procedure sfociate nelle decisioni «polipropilene» e «PVC II» e ritengono illegittimo affermare che l’Eni potesse, nel quadro della procedura preliminare alla decisione controversa, fornire elementi in grado di confutare la presunzione di influenza determinante dell’Eni sull’Anic e sull’EniChem, divenuta [omissis], per i periodi risalenti alle procedure chiuse da lungo tempo, che hanno portato alle decisioni «polipropilene» e «PVC II».

83

Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia coinvolto l’Eni in dette procedure rivelerebbe che la Commissione considerava che la circostanza del controllo, da parte di una società controllante, del 100% del capitale di una controllata coinvolta era, a tale riguardo, irrilevante. La Versalis e l’Eni ricordano che la detenzione della totalità del capitale della controllata da parte della società controllante era allora insufficiente per dimostrare l’influenza determinante di quest’ultima e che la Commissione avrebbe dovuto provare l’esercizio effettivo da parte dell’Eni di una siffatta influenza sull’Anic e sull’EniChem.

84

La Versalis e l’Eni affermano parimenti che l’attuale Eni è una società totalmente diversa da quella dell’epoca delle decisioni «polipropilene» e «PVC II», ossia un ente pubblico controllato e diretto dal governo italiano per consentire allo Stato italiano di gestire le sue partecipazioni in determinati settori considerati di interesse nazionale.

85

Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo di impugnazione della Commissione, la Versalis e l’Eni sostengono che la Commissione effettua una lettura errata del punto 274 della sentenza impugnata. Secondo loro, il Tribunale fa riferimento non a una sanzione che si traduce in un’ammenda, ma piuttosto alla non responsabilità dell’Eni nel quadro delle decisioni «polipropilene» e «PVC II», in quanto quest’ultima non faceva parte delle imprese punite.

Giudizio della Corte

86

Il primo motivo di impugnazione della Commissione riguarda la circostanza aggravante della recidiva applicata nei confronti dell’Eni a causa della condanna dell’Anic e dell’EniChem con le decisioni, rispettivamente, «polipropilene» e «PVC II», a titolo della loro partecipazione a intese.

87

Come risulta dal punto 28 degli orientamenti del 2006 e dalla giurisprudenza della Corte, la circostanza aggravante della recidiva è caratterizzata dal proseguimento o dalla ripetizione, da parte di un’impresa, di un’infrazione identica o simile dopo che la Commissione o un’autorità nazionale responsabile della concorrenza ha constatato che quest’impresa ha violato le disposizioni dell’articolo 81 CE o dell’articolo 82 CE (v., in tal senso, sentenza Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punti 40 e 41).

88

A tale proposito, si deve ricordare che la normativa dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico dell’ente stesso e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, EU:C:2009:536, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

89

Quando un ente di tal genere viola le norme in materia di concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione. Ciò posto, la violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza dev’essere imputata in modo inequivocabile a una persona giuridica che potrà essere destinataria di ammende e la comunicazione degli addebiti dev’essere indirizzata a quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, EU:C:2009:536, punti 56 e 57 e giurisprudenza ivi citata).

90

Per quanto concerne il comportamento di una controllata, in base alla giurisprudenza consolidata richiamata nel punto 40 della presente sentenza, questo comportamento può essere imputato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE, alla società controllante quando quest’ultima e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano una sola impresa ai sensi di detto articolo.

91

Pertanto, per dimostrare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della società controllante, non si richiede che quest’ultima sia stata oggetto di precedenti procedimenti che abbiano dato luogo a una comunicazione degli addebiti e a una decisione. A questo scopo, ciò che rileva segnatamente è il precedente accertamento di una prima infrazione derivante dal comportamento di una controllata con la quale detta società controllante, coinvolta nella seconda infrazione, formava, già all’epoca della prima infrazione, una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE.

92

L’obiettivo di reprimere i comportamenti contrari alle norme in materia di concorrenza e di prevenirne il ripetersi mediante sanzioni dissuasive (v. sentenza ETI e a., EU:C:2007:775, punto 41 e giurisprudenza ivi citata) sarebbe compromesso se un’impresa, che inglobi una controllata destinataria di una prima infrazione, modificando la propria struttura giuridica con la creazione di nuove controllate che non sia stato possibile perseguire a titolo della prima infrazione, ma implicate nella commissione della nuova infrazione, fosse in grado di rendere impossibile o particolarmente difficile e, pertanto, di evitare la sanzione della recidiva.

93

Indubbiamente, come dichiarato dal Tribunale nella sentenza impugnata, i diritti della difesa della persona giuridica alla quale si contesta la recidiva devono essere rispettati. Tuttavia, questo rispetto non impone, come indicato a torto dal Tribunale nel punto 274 della sentenza impugnata, che questa persona giuridica sia stata in grado, nell’ambito delle procedure espletate a titolo di una prima infrazione, di negare che essa formasse con altri enti parimenti perseguiti una stessa unità economica. È importante semplicemente che sia garantito che detta persona giuridica sia in grado di difendersi nel momento in cui la recidiva le è contestata.

94

Occorre ricordare a questo proposito che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va pienamente osservato anche se si tratti di un procedimento di natura amministrativa (sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, 85/76, EU:C:1979:36, punto 9; ARBED/Commissione, C‑176/99 P, EU:C:2003:524, punto 19, nonché Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, EU:C:2009:500, punto 34).

95

Nell’ambito di una procedura di infrazione alle norme in materia di concorrenza, è la comunicazione degli addebiti che costituisce la garanzia processuale essenziale a questo riguardo (v., in tal senso, sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 10, nonché Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, EU:C:2009:500, punto 35).

96

Quando la Commissione intende imputare una violazione del diritto della concorrenza a una persona giuridica e applicare la recidiva nei suoi confronti, la comunicazione degli addebiti deve contenere tutti gli elementi che consentano a questa persona giuridica di difendersi. In particolare, se quest’ultima è una società controllante contro la quale è invocata la circostanza aggravante della recidiva a causa del comportamento anticoncorrenziale accertato dalla Commissione in capo a una delle sue controllate, ma per la quale detta società controllante non è stata destinataria, anteriormente a questa comunicazione, di una decisione che accertava una prima infrazione, la comunicazione degli addebiti indirizzata a quest’ultima deve contenere gli elementi che dimostrino la presenza dei presupposti della recidiva e, segnatamente, che provino che detta persona giuridica formava, al momento della prima infrazione, una sola impresa con la società a carico della quale è stata accertata la prima infrazione. A questo riguardo, spetta alla Commissione dimostrare che la persona giuridica implicata nella seconda infrazione esercitava già, al momento della prima infrazione, un’influenza determinante sulla controllata coinvolta nella prima infrazione.

97

Contrariamente a quanto sostiene l’Eni, il periodo di tempo che separa una prima infrazione alle norme in materia di concorrenza da una seconda infrazione non vieta, in linea di principio, di invocare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti di una persona giuridica che non sia stata perseguita per la prima infrazione. Tuttavia, spetta alla Commissione tenere in considerazione, nella sua valutazione della propensione dell’impresa a violare le norme in materia di concorrenza, il tempo trascorso tra le due infrazioni (v., in tal senso, sentenza Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 70). Per di più, quando il giudice dell’Unione europea controlla se sia stato rispettato il principio dei diritti della difesa, ad esso spetta di prendere in considerazione tutte le circostanze del caso in questione, segnatamente le eventuali difficoltà in materia di prova derivanti dal tempo trascorso dalla prima infrazione o l’evoluzione strutturale dell’impresa, o ancora l’evoluzione delle norme giuridiche applicabili in materia di concorrenza.

98

Peraltro, è importante ricordare che incombe alla Commissione dimostrare che siano soddisfatti i presupposti della recidiva, sia nella comunicazione degli addebiti sia nella decisione. Ne consegue che la Commissione, quando infligge un’ammenda a una società per violazione delle norme in materia di concorrenza dell’Unione ed applica, in sede di calcolo dell’ammenda, un coefficiente moltiplicatore per tenere conto del fatto che la medesima società sarebbe già stata precedentemente coinvolta in una violazione delle norme in materia di concorrenza, è tenuta a fornire, con la decisione che infligge tale ammenda, indicazioni idonee a consentire ai giudici dell’Unione nonché a tale società di comprendere in che qualità e in che misura essa sarebbe stata coinvolta nell’infrazione precedente. In particolare, se la Commissione ritiene che detta società abbia fatto parte dell’impresa destinataria della decisione vertente sull’infrazione precedente, ad essa incombe motivare in modo giuridicamente adeguato tale affermazione (sentenze Eni/Commissione, EU:C:2013:289, punto 129, e Versalis/Commissione, EU:C:2013:386, punto 142).

99

Relativamente alla circostanza aggravante della recidiva invocata a carico dell’Eni, senza che sia nemmeno necessario esaminare la comunicazione degli addebiti, basta constatare che solo il punto 540 della decisione controversa contiene la menzione del fatto che l’EniChem è già stata destinataria di decisioni anteriori vertenti su attività collusive, e fa rinvio a una nota in calce in cui sono citate la decisione «polipropilene», «in cui [la Commissione ha constatato che] la Anic (…), una controllata del gruppo ENI, ha partecipato al cartello», nonché la decisione «PVC II», «in cui [la Commissione ha constatato che] [EniChem] ha partecipato al cartello». Detto punto contiene peraltro la menzione secondo la quale l’Eni è recidiva, senza altre spiegazioni.

100

Orbene, poiché la decisione «polipropilene» è rivolta, in particolare, all’Anic e la decisione «PVC II» si rivolge, segnatamente, all’EniChem, è giocoforza rilevare che le indicazioni fornite nella decisione controversa e richiamate nel punto precedente della presente sentenza non consentono minimamente di comprendere in che qualità e in che misura l’Eni, che non figura tra i destinatari né della decisione «polipropilene» né della decisione «PVC II», sia stata coinvolta nelle infrazioni accertate da tali decisioni.

101

Poiché la decisione controversa non contiene manifestamente nessuna motivazione che consenta all’Eni di difendersi e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo, occorre respingere, con riferimento all’Eni, la circostanza aggravante della recidiva.

102

Dall’insieme di queste considerazioni risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando, nel punto 274 della sentenza impugnata, ha enunciato i presupposti della recidiva. Tuttavia, dato che la decisione del Tribunale, nel punto 275 della sentenza impugnata, che esclude, per quanto concerne l’Eni, la circostanza aggravante della recidiva, risulta fondata per altri motivi di diritto, quest’errore non è tale da comportare l’annullamento di questa decisione né delle conseguenze che il Tribunale ne ha tratto per quanto concerne l’importo dell’ammenda, ma occorre procedere a una sostituzione della motivazione (v., in tal senso, sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

103

Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di impugnazione nella causa C‑93/13 P.

Sul quinto motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P

Argomenti delle parti

104

Con il quinto motivo della loro impugnazione, la Versalis e l’Eni affermano che il Tribunale ha violato le norme del diritto dell’Unione in materia di recidiva confermando, nei punti da 278 a 280 della sentenza impugnata, che la circostanza aggravante della recidiva era applicabile alla Versalis ed era giustificata dalla successione economica della Polimeri Europa all’EniChem, divenuta [omissis], che aveva partecipato all’infrazione oggetto della decisione «PVC II». Esse sostengono inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, nel punto 276 della sentenza impugnata, confermando la responsabilità in solido dell’Eni per il pagamento dell’ammenda, ivi compresa la parte di quest’ammenda collegata alla circostanza aggravante della recidiva.

105

In primo luogo, esse lamentano un’insufficienza di motivazione per quanto concerne i collegamenti tra le imprese responsabili delle diverse infrazioni. In secondo luogo, esse criticano l’uso del criterio della successione economica. In terzo luogo, esse sostengono che il Tribunale ha violato i limiti della sua competenza confermando l’applicabilità della circostanza aggravante della recidiva con una motivazione diversa da quella della Commissione. In quarto luogo, facendo richiamo alla situazione della Bayer, oggetto del punto 367 della sentenza impugnata, esse affermano che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento stabilendo la percentuale di riduzione dell’incremento dell’ammenda a titolo della circostanza aggravante della recidiva solo al 10%. In quinto luogo, la Versalis e l’Eni ritengono che, per quanto concerne il carattere solidale nei confronti dell’Eni dell’obbligo di pagamento di quest’incremento, il Tribunale è venuto meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente e si è discostato dalla giurisprudenza della Corte derivata dalla sentenza Arkema/Commissione (C‑520/09 P, EU:C:2011:619), dove sarebbe stato riconosciuto che una società controllante, che costituisca un’unità di impresa con una controllata responsabile di una violazione delle norme in materia di concorrenza, non risponde in solido della frazione dell’ammenda corrispondente alla recidiva della controllata, una volta che questa società controllante non costituiva un’unità economica con detta controllata al momento della commissione della prima infrazione.

106

La Commissione sostiene che tali censure sono infondate.

Giudizio della Corte

107

Il presente motivo fa riferimento alla circostanza aggravante della recidiva applicata nei confronti della Versalis a causa della condanna dell’EniChem con la decisione «PVC II». Nel quadro del suo esame del terzo motivo delle ricorrenti in primo grado, al quale il Tribunale fa rinvio nel punto 278 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ampiamente descritto i nessi tra le diverse persone giuridiche alle quali sono imputate le infrazioni. Peraltro, dall’esame del secondo motivo di impugnazione della Versalis e dell’Eni nella causa C‑123/13 P si evince che la continuità di impresa tra l’EniChem, divenuta [omissis], e la Polimeri Europa, divenuta Versalis, poteva considerarsi validamente dimostrata. Peraltro, il Tribunale non ha abusato dei propri poteri, ma si è basato sugli elementi della decisione controversa per giudicare soddisfatte le condizioni della recidiva. Di conseguenza, le prime tre censure sono infondate.

108

Poiché la recidiva è stata applicata nei confronti della Versalis, già Polimeri Europa, a titolo di una sola infrazione anteriore alla decisione controversa, il Tribunale ha giustamente dichiarato, nel punto 367 della sentenza impugnata, che la situazione della Versalis e dell’Eni era paragonabile a quella della Bayer, nei confronti della quale era stata parimenti applicata una recidiva a titolo di una sola infrazione. Di conseguenza, la quarta censura è infondata.

109

Per quanto riguarda la quinta censura, mirante a mettere in discussione l’applicazione all’Eni della presunzione di influenza della società controllante sulle sue controllate implicate nell’infrazione, essa si ricollega al primo motivo di impugnazione della Versalis e dell’Eni. Ebbene, nei punti da 40 a 45 della presente sentenza si ricava che questo motivo è stato respinto. Per quanto concerne la sentenza Arkema/Commissione (EU:C:2011:619), basti constatare che l’argomento della Versalis e dell’Eni risulta da una lettura errata di questa sentenza, dove la Corte si è limitata a verificare il calcolo dell’ammenda in base alle scelte della Commissione, senza prendere posizione sulle condizioni della recidiva.

110

Da questi elementi si ricava che il quinto motivo di impugnazione della Versalis e dell’Eni dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑93/13 P

Argomenti delle parti

111

Nell’ambito del secondo motivo della sua impugnazione, che fa riferimento ai punti 316 e seguenti della sentenza impugnata, la Commissione critica il confronto tra il coefficiente moltiplicatore destinato a garantire un effetto sufficientemente dissuasivo, utilizzato per determinare l’importo dell’ammenda inflitta alla Versalis e all’Eni, e quello applicato nella decisione controversa alla Dow nonché la riduzione, motivata con una violazione del principio della parità di trattamento, del coefficiente moltiplicatore applicato alla Versalis e all’Eni.

112

Essa sostiene che il Tribunale ha oltrepassato i limiti della sua competenza e ha violato il principio dispositivo, l’articolo 21 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché gli articoli 44, paragrafo 1, e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, esaminando una questione di diritto relativa a un’asserita violazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne il coefficiente moltiplicatore, utilizzato a scopi dissuasivi nel calcolo dell’ammenda, che non era stata sollevata dalla Versalis e dall’Eni nell’atto introduttivo del giudizio.

113

La Commissione rileva che, in detto ricorso, la Versalis e l’Eni avevano chiesto al Tribunale di accertare l’illegale applicazione di questo coefficiente moltiplicatore a causa del fatto che, per la rilevanza di quest’ultimo, detta applicazione violava il principio di proporzionalità. In via subordinata, la Versalis e l’Eni avevano chiesto che detto coefficiente fosse ridotto. È solo in occasione dell’udienza svoltasi dinanzi al Tribunale che queste ultime avrebbero fatto allusione alla violazione del principio della parità di trattamento. Il Tribunale avrebbe violato le menzionate disposizioni e, in particolare, il principio dispositivo sollevando questo motivo d’ufficio.

114

La Versalis e l’Eni criticano il secondo motivo di impugnazione della Commissione. Esse sostengono di avere invocato la disparità tra i coefficienti moltiplicatori applicati a fini dissuasivi per il calcolo delle ammende inflitte alla diverse imprese coinvolte a sostegno del loro motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità. A loro parere, il principio della parità di trattamento è collegato al principio di proporzionalità. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe applicato d’ufficio un motivo nuovo. La Commissione, del resto, non avrebbe lamentato, durante detta udienza, la presentazione di un motivo nuovo da parte della Versalis e dell’Eni.

115

La Versalis e l’Eni ricordano parimenti la giurisprudenza della Corte relativa alla competenza estesa al merito del Tribunale.

Giudizio della Corte

116

Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 101 delle sue conclusioni, la Versalis e l’Eni hanno criticato la Commissione, in varie occasioni e, segnatamente, nel loro ricorso in primo grado, per l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi superiore a quella applicato ad altre imprese. Con tale censura, la Versalis e l’Eni invocano sostanzialmente un motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, che era quindi soggetto alla discussione delle parti. Ne consegue che il Tribunale non si è pronunciato d’ufficio su tale motivo.

117

Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione della Commissione dev’essere respinto.

Sul terzo motivo di impugnazione nella causa C‑93/13 P

Argomenti delle parti

118

Nell’ambito del terzo motivo della sua impugnazione, relativo ai punti da 323 a 325 della sentenza impugnata, la Commissione afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e applicazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne il coefficiente moltiplicatore dell’ammenda, utilizzato a fini dissuasivi. La sentenza impugnata sarebbe parimenti viziata per un difetto di motivazione. In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato il potere discrezionale della Commissione nel determinare l’importo delle ammende alla luce delle circostanze rilevanti e obbligherebbe quest’ultima a procedere a un calcolo puramente matematico per stabilire il coefficiente moltiplicatore da applicare alle ammende della Versalis e dell’Eni. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore esigendo che la maggiorazione dell’ammenda ai fini dell’effetto dissuasivo sia proporzionale ai rispettivi fatturati delle imprese coinvolte, e non che i coefficienti moltiplicatori o le ammende derivanti dall’applicazione dei coefficienti moltiplicatori siano proporzionati al fatturato totale di queste imprese.

119

La Versalis e l’Eni sostengono che, nell’ambito del terzo motivo della sua impugnazione, la Commissione chiede alla Corte una nuova valutazione del coefficiente moltiplicatore applicato a fini dissuasivi. Pertanto, tale motivo sarebbe irricevibile. Detto motivo sarebbe comunque infondato. Infatti, il Tribunale avrebbe agito nei limiti della sua competenza estesa al merito e la Commissione non avrebbe dimostrato che il metodo suggerito dal Tribunale sia meno dissuasivo di quello proposto dalla Commissione, che potrebbe avere risultati sproporzionati.

Giudizio della Corte

120

Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 105 delle sue conclusioni, il terzo motivo di impugnazione della Commissione verte non sulla necessità di rispettare il principio della parità di trattamento tra i diversi partecipanti a una medesima intesa, bensì sugli elementi da prendere in considerazione per verificare la proporzionalità delle ammende inflitte. A tal riguardo, il Tribunale si è basato sugli elementi contenuti nella decisione controversa, ha motivato la sua decisione con precisione e non ha commesso errori di diritto giudicando, nel punto 325 della sentenza impugnata, che la scelta del coefficiente moltiplicatore di 1,4 non era adeguata alla luce delle differenze tra i fatturati dell’Eni e della Dow.

121

Detto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul sesto motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P

Argomenti delle parti

122

Nell’ambito del sesto motivo della loro impugnazione, la Versalis e l’Eni sostengono che il Tribunale avrebbe applicato in modo manifestamente errato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, determinando l’importo massimo dell’ammenda non in funzione del solo fatturato di [omissis], già EniChem.

123

La Commissione ritiene che questo motivo si confonda con il primo e il secondo motivo di impugnazione della Versalis e dell’Eni.

Giudizio della Corte

124

Detto motivo si basa sull’ipotesi che siano accolti il primo e il secondo motivo di detta impugnazione. Poiché questi ultimi motivi sono stati respinti, non occorre rispondere al sesto motivo di impugnazione della Versalis e dell’Eni.

Sul settimo motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P

Argomenti delle parti

125

Nell’ambito del settimo motivo della loro impugnazione, la Versalis e l’Eni criticano il rigetto operato dal Tribunale del decimo motivo di ricorso in primo grado, relativo al fatto che la Commissione non ha preso in considerazione la collaborazione di [omissis] e della Versalis condotta al di fuori della sfera d’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, nonché dell’undicesimo motivo di tale ricorso, relativo alla mancata riduzione dell’importo dell’ammenda in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Esse sostengono che il Tribunale non ha svolto il controllo giurisdizionale che ad esso incombeva e che comunque esso ha commesso un errore di valutazione ed è venuto meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente, giudicando che la Commissione non aveva violato i principi di equità, parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento in sede di valutazione di tale collaborazione.

126

La Versalis e l’Eni criticano il Tribunale per aver fatto propria, nel punto 355 della sentenza impugnata, facendo riferimento alla discrezionalità riconosciuta alla Commissione per quanto concerne il metodo di calcolo delle ammende, la valutazione di quest’ultima degli elementi che la Versalis e l’Eni hanno fornito nel quadro di detta collaborazione. Il Tribunale avrebbe dovuto esercitare il suo controllo riguardo alla maniera in cui la Commissione ha applicato la comunicazione sulla cooperazione del 2002 in altri casi. Peraltro, esso non avrebbe tenuto conto della data tardiva in cui la Versalis e l’Eni hanno avuto conoscenza delle indagini, laddove ciò avrebbe avuto un’incidenza sul valore aggiunto delle informazioni che la Versalis e l’Eni potevano comunicare. Queste ultime criticano parimenti la Commissione per non aver effettuato un’ispezione con maggiore anticipo.

127

Il Tribunale avrebbe parimenti commesso un errore di diritto non constatando che la Commissione aveva violato il principio di tutela del legittimo affidamento, laddove le informazioni fornite dalla Versalis e dall’Eni apportavano un valore aggiunto significativo al confronto con le informazioni fornite in casi che hanno dato luogo ad altre decisioni della Commissione, e che la Versalis e l’Eni potevano legittimamente ritenere che la loro collaborazione totale, leale e continua sarebbe stata debitamente ricompensata. Esse criticano il punto 358 della sentenza impugnata in quanto infondato.

128

Parimenti, la Versalis e l’Eni sarebbero state discriminate rispetto ad altre imprese che hanno chiesto di godere di una riduzione della loro ammenda, le cui dichiarazioni erano incoerenti, imprecise e inaffidabili.

129

La Commissione sostiene che il settimo motivo di impugnazione proposto dalla Versalis e dall’Eni è irricevibile in quanto è la mera reiterazione degli argomenti invocati dinanzi al Tribunale e mira a ottenere una nuova valutazione in fatto delle informazioni fornite da [omissis], già EniChem, alla Commissione.

Giudizio della Corte

130

Con il settimo motivo della loro impugnazione, la Versalis e l’Eni criticano sostanzialmente la risposta fornita dal Tribunale all’undicesimo motivo del loro ricorso in primo grado. Dopo aver ricordato, nel punto 354 della sentenza impugnata, la nozione di «valore aggiunto» quale compare nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, il Tribunale ha esaminato le prove fornite dalla Versalis e dall’Eni al fine di verificare se esse apportassero un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cui la Commissione era già in possesso.

131

Nei punti da 357 a 363 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un’analisi precisa e motivata degli elementi di prova, che non spetta alla Corte controllare nell’ambito di un’impugnazione. Alla luce di tale valutazione, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha respinto i vari argomenti della Versalis e dell’Eni.

132

Di conseguenza, occorre respingere il settimo motivo di impugnazione proposto dalla Versalis e dall’Eni.

Sull’ottavo motivo di impugnazione nella causa C‑123/13 P

Argomenti delle parti

133

Nell’ambito dell’ottavo motivo della loro impugnazione, la Versalis e l’Eni sostengono che il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale completo sull’importo dell’ammenda finale, che sarebbe ingiusto, inappropriato e sproporzionato. Esse ritengono che il Tribunale abbia omesso di esaminare i loro argomenti in modo approfondito e si sia limitato a un mero controllo di legalità della decisione controversa.

134

La Commissione ritiene che il Tribunale abbia effettuato un esame approfondito degli argomenti della Versalis e dell’Eni. Queste ultime cercherebbero di indurre la Corte a procedere a un riesame dell’importo dell’ammenda.

Giudizio della Corte

135

Occorre constatare che detto motivo si rivolge alla sentenza nella sua globalità e non precisa i punti della motivazione della sentenza impugnata che sono contestati. A tale titolo, esso è troppo impreciso e oscuro per poter ottenere una risposta.

136

Peraltro, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese in seguito alla violazione, da parte di queste ultime, del diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 125).

137

Da questi elementi risulta che l’ottavo motivo d’impugnazione proposto dalla Versalis e dall’Eni dev’essere respinto in quanto irricevibile.

138

Poiché l’insieme dei motivi è stato respinto sia nella causa C‑93/13 P sia nella causa C‑123/13 P, occorre respingere le due impugnazioni.

Sulle spese

139

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

140

Per quanto concerne l’impugnazione nella causa C‑93/13 P, poiché la Versalis e l’Eni hanno chiesto la condanna della Commissione e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.

141

Per quanto concerne l’impugnazione nella causa C‑123/13 P, poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Versalis e dell’Eni e queste ultime sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni nelle cause C‑93/13 P e C‑123/13 P sono respinte.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese concernenti l’impugnazione nella causa C‑93/13 P.

 

3)

La Versalis SpA e l’Eni SpA sono condannate alle spese concernenti l’impugnazione nella causa C‑123/13 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.