SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 aprile 2014 ( *1 )

Indice

 

I – Contesto normativo

 

II – Fatti e decisione controversa

 

III – Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

IV – Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

 

V – Sulle impugnazioni

 

A – Esposizione sommaria dei motivi

 

B – Esame dei motivi

 

1. Sui motivi vertenti sull’imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle loro società controllanti

 

a) Sul primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione

 

i) Sulla prima parte del primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

ii) Sulla seconda parte del primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

 

b) Sul primo motivo dedotto dalla Areva e sul secondo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom, vertenti sulla violazione dell’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale

 

i) Sulla prima parte del secondo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

 

ii) Sul primo motivo dedotto dalla Areva e sulla seconda parte del secondo motivo sollevato dalle società del gruppo Alstom

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

iii) Sulla quarta parte del secondo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

 

c) Sul terzo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, in particolare delle norme relative all’imputazione dell’infrazione nonché dei principi del diritto a un equo processo e della presunzione di innocenza

 

i) Sulla prima parte del terzo motivo sollevato dalle società del gruppo Alstom

 

ii) Sulla seconda parte del terzo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

 

2. Sui motivi riguardanti l’applicazione delle norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende

 

a) Sugli argomenti relativi alla solidarietà di fatto imposta alle società controllanti Areva e Alstom

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

– Sulla ricevibilità

 

– Nel merito

 

b) Sugli argomenti relativi alla ripartizione interna dell’ammenda tra condebitori in solido

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

3. Sul quarto motivo dedotto dalla Areva, vertente su una violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento nella determinazione dell’ammenda inflittale

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

4. Sul quinto motivo dedotto dalla Alstom, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

VI – Sulle spese

«Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle rispettive controllanti — Obbligo di motivazione — Responsabilità solidale nel pagamento dell’ammenda — Nozione di impresa — Solidarietà “di fatto” — Principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni — Principi di proporzionalità e della parità di trattamento»

Nelle cause riunite C‑247/11 P e C‑253/11 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 18 e il 20 maggio 2011,

Areva SA (C‑247/11 P), con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Schild, C. Simphal ed E. Estellon, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Alstom SA, con sede in Levallois‑Perret (Francia),

T&D Holding SA, già Areva T&D Holding SA, con sede in Levallois‑Perret,

Alstom Grid SAS, già Areva T&D SA, con sede in La Défense (Francia),

Alstom Grid AG, già Areva T&D AG, con sede in Oberentfelden (Svizzera) (C‑253/11 P),

rappresentate da J. Derenne, A. Müller‑Rappard e M. Lagrue, avocats,

ricorrenti in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka e N. von Lingen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

e

Alstom SA,

T&D Holding SA,

Alstom Grid SAS,

Alstom Grid AG (C‑253/11 P),

rappresentate da J. Derenne, A. Müller‑Rappard e M. Lagrue, avocats,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Areva SA, rappresentata da A. Schild, C. Simphal ed E. Estellon, avocats,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka e N. von Lingen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan, J. Malenovský e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 settembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni le società Areva SA (in prosieguo: la «Areva»), Alstom SA (in prosieguo: la «Alstom»), T&D Holding SA, Alstom Grid SAS e Alstom Grid AG (in prosieguo, queste ultime quattro società congiuntamente: le «società del gruppo Alstom», e dette cinque società considerate congiuntamente: le «società ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2011, Areva e a./Commissione (T-117/07 e T-121/07, Racc. pag. II-633; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto i loro ricorsi diretti, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2006) 6762 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 5, pag. 7; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta con detta decisione.

I – Contesto normativo

2

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), rubricato «Ammende», prevede quanto segue:

«(...)

2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE] (...)

(...)

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

(...)».

3

A termini dell’articolo 31 di detto regolamento, rubricato «Controllo della Corte di giustizia»:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

II – Fatti e decisione controversa

4

I fatti all’origine della presente controversia, quali esposti ai punti da 1 a 35 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

5

La controversia verte su un’intesa relativa alla vendita di apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «AIG»), che servono a controllare il flusso di energia nelle reti elettriche. Si tratta di apparecchiature elettriche pesanti, utilizzate come componente principale nelle sottostazioni elettriche «chiavi in mano».

6

Ai punti da 6 a 9 della sentenza impugnata, le differenti società implicate nella controversia sono così presentate:

«6

La Alstom (già denominata Alsthom), una società per azioni di diritto francese con consiglio d’amministrazione (società anonyme à conseil d’administration), è la società di controllo di un gruppo di imprese (in prosieguo: il “gruppo Alstom”). Tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004 il gruppo Alstom operava nel settore della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica (in prosieguo: il “settore T&D”) e, soprattutto, si occupava di [AIG].

7

Le attività in materia di [AIG] in seno al gruppo Alstom erano gestite, in Francia, dalla Alsthom SA (France) fino al 1989, anno in cui la società veniva ribattezzata GEC Alsthom SA, la quale era controllata al 100% dalla GEC Alsthom NV. Il 16 novembre 1992 veniva creata la società Kléber Eylau SA, alla quale venivano trasferite le attività francesi riguardanti le [AIG] in seguito ad un accordo con effetto 7 dicembre 1992. La Kléber Eylau era controllata al 99,76% dalla GEC Alsthom SA e allo 0,04% dalla Étoile Kléber. Nel giugno 1993 la Kléber Eylau veniva ribattezzata GEC Alsthom T&D SA, a sua volta trasformata, nel giugno 1998, nella Alstom T&D SA. Quest’ultima era controllata al 100% dalla Alstom Holdings (Francia), a sua volta controllata al 100% dalla Alstom.

8

A partire dal gennaio 1986, [allorché] la Alsthom assumeva il controllo al 100% sulla Sprecher Energie AG, le attività del gruppo Alstom nel settore [AIG] erano gestite parallelamente in Svizzera e in Francia. Nel novembre 1993 la Sprecher Energie veniva denominata GEC Alsthom T&D AG, per poi essere ribattezzata, nel luglio 1997, GEC Alsthom AG e, nel giugno 1998, Alstom AG [in prosieguo: la “Alstom (Suisse)”]. Il 22 dicembre 2000 quest’ultima veniva rilevata dalla Alstom Power (Schweiz) AG. La nuova entità prendeva il nome di Alstom (Schweiz) AG. Nel novembre 2002 una nuova entità giuridica veniva creata in seno al gruppo Alstom, la quale rilevava le attività nel settore T&D in Svizzera. Essa era inizialmente denominata Alstom (Schweiz) Services AG, ma veniva successivamente ribattezzata Alstom T&D AG.

9

L’insieme delle attività del gruppo Alstom nel settore T&D veniva ceduto, l’8 gennaio 2004, al gruppo di cui è a capo la Areva, una società per azioni di diritto francese con direttivo e consiglio di sorveglianza (in prosieguo: il “gruppo Areva”). Per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004 le attività di [AIG] del gruppo Areva erano condotte dalla Areva T&D SA e dalla Areva T&D AG, controllate al 100% dalla Areva T&D Holding SA [(in prosieguo: la “Areva T&D Holding”)], a sua volta controllata al 100% dalla Areva (in prosieguo, congiuntamente: le “società del gruppo Areva”)».

7

Il 3 marzo 2004 la ABB Ltd (in prosieguo: la «ABB») denunciava alla Commissione l’esistenza di un’intesa nel settore delle AIG e presentava una richiesta orale di immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Il 25 aprile 2004 la Commissione concedeva alla ABB un’immunità condizionata.

8

Sulla base delle dichiarazioni della ABB la Commissione avviava un’indagine e, in data 11 e 12 maggio 2004, svolgeva accertamenti a sorpresa, in particolare presso i locali della Areva T&D SA. Il 20 aprile 2006 la Commissione emetteva una comunicazione di addebiti che veniva notificata, oltre che alla Alstom e alle società del gruppo Areva, alle società ABB, Fuji Electric Holdings Co. Ltd e Fuji Electric Systems Co. Ltd, Hitachi Ltd e Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Mitsubishi Electric System Corp., Nuova Magrini Galileo SpA, Schneider Electric SA, Siemens AG e Toshiba Corp. nonché a cinque società del gruppo guidato dalla VA Technologie AG, fra le quali la stessa VA Technologie AG.

9

Il 24 gennaio 2007 la Commissione adottava la decisione controversa, che veniva notificata alle 20 società destinatarie della comunicazione degli addebiti.

10

Ai punti da 29 a 31 della sentenza impugnata, le caratteristiche dell’intesa di cui trattasi, quali constatate nella decisione controversa, sono riassunte come segue:

«29

Ai punti [da] 113 [a] 123 della decisione [controversa], la Commissione ha affermato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano coordinato l’assegnazione dei progetti di [AIG] a livello mondiale, ad eccezione di taluni mercati, in base a regole concordate, volte segnatamente a rispettare quote che riflettevano in ampia misura il valore delle loro quote di mercato storiche. Essa ha precisato che l’attribuzione dei progetti di [AIG] era effettuata sulla base di una quota globale “giapponese” e di una quota globale “europea”, le quali dovevano essere in seguito ripartite, rispettivamente, tra i produttori giapponesi e tra quelli europei. Un accordo firmato a Vienna [(Austria)] il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’“accordo GQ”) stabiliva norme che consentivano di assegnare i progetti di [AIG] ora ai produttori giapponesi, ora ai produttori europei, e di imputare il loro valore alla rispettiva quota. Ai punti [da] 124 [a] 132 della decisione [controversa], poi, la Commissione ha precisato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano raggiunto un accordo orale (...) in base al quale i progetti di [AIG] in Giappone, da un lato, e nei territori dei membri europei dell’intesa, dall’altro – definiti congiuntamente i “paesi d’origine” dei progetti di [AIG] –, erano riservati, rispettivamente, ai membri giapponesi e ai membri europei dell’intesa. I progetti di [AIG] nei “paesi d’origine” non costituivano oggetto di scambi di informazioni tra i due gruppi e non erano imputati alle rispettive quote.

30

L’accordo GQ prevedeva altresì norme per lo scambio delle informazioni necessarie al funzionamento dell’intesa tra i due gruppi di produttori, il quale era assicurato in particolare dai segretari di detti gruppi, per la manipolazione delle procedure di gara e per la fissazione dei prezzi dei progetti di [AIG] che non potevano essere assegnati. A termini del suo allegato 2, l’accordo GQ si applicava al mondo intero, eccezion fatta per Stati Uniti, Canada, Giappone e 17 paesi dell’Europa occidentale. Inoltre, in forza [del suddetto accordo orale], i progetti di [AIG] nei paesi europei diversi dai “paesi d’origine” erano parimenti riservati al gruppo europeo, mentre i produttori giapponesi si impegnavano a non presentare offerte per i progetti di [AIG] in Europa.

31

Secondo la Commissione, la ripartizione dei progetti di [AIG] tra i produttori europei era disciplinata da un accordo firmato anch’esso a Vienna il 15 aprile 1988, intitolato “E‑Group Operation Agreement for GQ‑Agreement” (Accordo operativo del gruppo E ai fini dell’accordo GQ) (…). L’assegnazione dei progetti di [AIG] in Europa avrebbe seguito le stesse regole e procedure applicabili all’assegnazione dei progetti di [AIG] in altri paesi. In particolare, anche i progetti di [AIG] in Europa dovevano essere notificati, elencati, ripartiti, gestiti oppure attribuiti ad un prezzo minimo».

11

Al termine delle constatazioni di fatto e di diritto la Commissione concludeva, nella decisione controversa, che le imprese implicate avevano violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), e infliggeva loro ammende calcolate secondo il metodo illustrato negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «Orientamenti»), nonché della comunicazione sulla cooperazione.

12

La Commissione decideva che, in applicazione della comunicazione sulla cooperazione, occorreva accogliere la domanda di immunità della ABB, mentre andavano respinte le domande di clemenza presentate da altre società, tra cui la Areva.

13

Gli articoli 1 e 2 della decisione controversa dispongono quanto segue:

«Articolo 1

Hanno infranto [gli articoli 81 CE e 53 dell’accordo SEE] partecipando, ciascuna durante i periodi indicati, ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore delle [AIG] nello [Spazio economico europeo (SEE)], le imprese seguenti:

(...)

b)

Alstom, dal 15 aprile 1988 all’8 gennaio 2004;

c)

Areva, dal 9 gennaio 2004 all’11 maggio 2004;

d)

Areva T&D AG, dal 22 dicembre 2003 all’11 maggio 2004;

e)

Areva T&D Holding (...), dal 9 gennaio 2004 all’11 maggio 2004;

f)

Areva T&D SA, dal 7 dicembre 1992 all’11 maggio 2004;

(...)

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

(...)

b)

[Alstom]: EUR 11 475 000;

c)

[Alstom], congiuntamente e disgiuntamente con Areva T&D SA: EUR 53550000. Dell’importo inflitto a Areva T&D SA (EUR 53550000), Areva, Areva T&D Holding (...) e Areva T&D AG, congiuntamente e disgiuntamente con Areva T&D SA: EUR 25500000;

(...)».

14

Risulta dalle indicazioni fornite dalle società ricorrenti che, il 7 giugno 2010, la Areva cedeva tutte le sue attività nel settore T&D. In particolare, la Alstom riprendeva le attività di trasmissione. Successivamente, la Areva T&D Holding assumeva la denominazione T&D Holding SA e la Areva T&D SA diveniva la Alstom Grid SAS, mentre la Areva T&D AG era ormai nota con la denominazione Alstom Grid AG.

III – Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15

Risulta dal punto 50 della sentenza impugnata che, a sostegno delle loro domande di annullamento, le società del gruppo Areva avevano sollevato sette motivi che il Tribunale ha così riassunto:

«Primo: violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 253 CE. Secondo: in sostanza, violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni che discendono dall’articolo 81, [paragrafo] 1, CE e dall’articolo 53, [paragrafo] 1, dell’accordo SEE e violazione dei principi generali di certezza del diritto e di irretroattività. Terzo: in sostanza, violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni che discendono dall’articolo 81, [paragrafo] 1, CE e dall’articolo 53, [paragrafo] 1, dell’accordo SEE. Quarto: in sostanza, violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni e di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’articolo 81, [paragrafo] 1, CE e dall’articolo 53, [paragrafo] 1, dell’accordo SEE; violazione dell’articolo 7 CE e violazione dei principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità, di certezza del diritto, di irretroattività e di effettività della tutela giurisdizionale. Quinto: violazione delle regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’articolo 81, [paragrafo] 1, CE e dall’articolo 53, [paragrafo] 1, dell’accordo SEE. Sesto: in sostanza, violazione dell’articolo 23, [paragrafo] 2, lett[era] a), del [regolamento n. 1/2003] e del punto 2 degli [Orientamenti]; errore di valutazione e violazione dei principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità. Infine, settimo: in sostanza, errore di valutazione e violazione dell’articolo 81 CE, dell’articolo 53, [paragrafo] 1, dell’accordo SEE e della comunicazione sulla cooperazione».

16

Al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha così riassunto gli otto motivi dedotti dalla Alstom a sostegno delle sue conclusioni:

«Primo: violazione del diritto a un ricorso effettivo. Secondo: in sostanza, violazione delle regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’articolo 81 CE e dall’articolo 53 dell’accordo SEE; violazione dei principi generali di certezza del diritto e della personalità delle pene nonché violazione dell’obbligo di motivazione. Terzo: violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 253 CE. Quarto: in via principale, violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni che discendono dall’articolo 81 CE e dall’articolo 53 dell’accordo SEE nonché errore di diritto e, in subordine, violazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003. Quinto: in sostanza, errore di valutazione, violazione degli Orientamenti, violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nonché violazione dell’obbligo di motivazione. Sesto: in sostanza, violazione delle regole sulla prova della continuità di un’infrazione che discendono dall’articolo 23, [paragrafo] 3, del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 15, [paragrafo] 2, del regolamento (CEE) del Consiglio, del 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE], come modificato (GU 1962, 13, pag. 204), nonché violazione del principio di certezza del diritto. Settimo: violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e dell’articolo 27, [paragrafo] 1, del regolamento n. 1/2003. Ottavo: in sostanza, violazione degli Orientamenti e, in subordine, violazione del principio di proporzionalità».

17

Al punto 317 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto i motivi delle ricorrenti vertenti su una violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento e ha deciso di annullare l’articolo 2, lettere b) e c), della decisione controversa, in quanto impone alla Alstom e alle società del gruppo Areva, a titolo di circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione, una maggiorazione del 50% dell’importo di base delle loro ammende identica a quella imposta alla Siemens AG.

18

Al punto 323 della medesima sentenza, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha fissato per tale circostanza aggravante una percentuale di maggiorazione dell’importo di base del 35% per la Alstom e la Areva T&D SA e del 20% per la Areva T&D AG, la Areva e la Areva T&D Holding e, su tale base, ha riformato le ammende inflitte all’articolo 2, lettere b) e c), della decisione controversa.

19

Il Tribunale ha respinto tutti gli altri motivi dedotti dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva.

20

Al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha perciò annullato l’articolo 2, lettere b) e c), della decisione controversa fissando, al punto 3 del medesimo dispositivo, le seguenti ammende:

«–

Alstom (…): EUR 10 327 500;

Alstom (…): EUR 48 195 000, in solido con la Areva T&D SA; EUR 20 400 000 dell’importo dovuto dalla Areva T&D SA sono da pagare in solido con la Areva T&D AG, la Areva (...) e la Areva T&D Holding (...)».

IV – Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

21

Con la sua impugnazione, la Areva chiede alla Corte di voler:

annullare la sentenza impugnata;

qualora la Corte ritenga che la causa sia matura per essere decisa, in via principale, annullare gli articoli 1, lettera c), e 2, lettera c), della decisione controversa; in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda che le è stata inflitta; condannare la Commissione alla totalità delle spese, comprese quelle da essa sostenute dinanzi al Tribunale;

qualora la Corte ritenga che la causa non sia ancora matura per la decisione, rinviarla ad un’altra sezione del Tribunale e riservare le spese.

22

Con la loro impugnazione, le società del gruppo Alstom chiedono alla Corte di voler:

annullare la sentenza impugnata;

qualora la Corte ritenga che la causa sia matura per essere decisa, in via principale, annullare gli articoli 1, lettere b), d), e) e f), e 2, lettere b) e c), della decisione controversa; in subordine, ridurre sostanzialmente le ammende loro inflitte; condannare la Commissione alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale;

qualora la Corte ritenga che la causa non sia ancora matura per la decisione, rinviarla ad un’altra sezione del Tribunale e riservare le spese.

23

Con ordinanza del presidente della Corte del 20 luglio 2011, le cause C‑247/11 P e C‑253/11 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

V – Sulle impugnazioni

A – Esposizione sommaria dei motivi

24

La Areva solleva quattro motivi di annullamento a sostegno della sua impugnazione il primo dei quali, articolato in tre parti, verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale e dei diritti della difesa, nell’ambito dell’analisi dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della Areva sulla Areva T&D SA e sulla Areva T&D AG, durante il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, in quanto il Tribunale:

ha sostituito il proprio ragionamento a quello della Commissione aggiungendo, a posteriori, alla decisione controversa nuovi argomenti per dichiarare che la Commissione aveva potuto correttamente sostenere che la Areva non aveva superato la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante;

ha sviluppato argomenti che non consentono di comprendere perché non abbia accolto le sue allegazioni dirette a superare tale presunzione, e

ha imposto una prova impossibile (probatio diabolica) per superare la suddetta presunzione e le ha negato la possibilità di pronunciarsi sui nuovi argomenti aggiunti alla decisione controversa.

25

Gli altri tre motivi della Areva vertono, rispettivamente, sulla violazione:

delle regole relative alla solidarietà nel pagamento delle ammende, con conseguente violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, in quanto il Tribunale non ha sanzionato la Commissione per aver creato una solidarietà di fatto tra la Areva e la Alstom, due società che non avrebbero mai costituito, insieme, un’unità economica comune;

delle regole relative alla delega dei poteri della Commissione, dell’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale nonché del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, in quanto il Tribunale non ha sanzionato la Commissione per non aver risolto, nella decisione controversa, la questione del rispettivo contributo all’ammenda della Alstom, da un lato, e della Areva, dall’altro, e per aver quindi implicitamente delegato la soluzione di tale questione al giudice nazionale o a un arbitro, mentre una simile decisione rientrerebbe nel potere sanzionatorio discrezionale e non delegabile della Commissione, e

dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, in quanto il Tribunale ha approvato l’ammenda inflitta in solido alla Areva, per un’infrazione della durata di quattro mesi, per un importo che rappresenterebbe circa la metà dell’ammenda che la Alstom deve pagare in solido per un’infrazione della durata di dodici anni o il doppio dell’ammenda che la Alstom deve pagare singolarmente per la sua partecipazione diretta all’intesa di cui trattasi per un periodo di quattro anni, senza che una differenza significativa delle dimensioni delle società o la gravità dell’infrazione durante il periodo controverso lo giustificassero.

26

Le società del gruppo Alstom sollevano cinque motivi di annullamento a sostegno della loro impugnazione, alcuni dei quali si articolano in più parti, vertenti, rispettivamente, sulla violazione:

dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che la Commissione ha sufficientemente motivato la sua conclusione di ammettere la responsabilità congiunta e solidale della Alstom con la Areva T&D SA e la Areva T&D AG, fondata sul fatto che la Alstom non avrebbe superato la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante sulle sue controllate, mentre la Commissione non ha risposto agli elementi forniti dalla Alstom al fine di superare tale presunzione (prima parte), e, dall’altro, che la Commissione non era tenuta a spiegare perché a due società che non formano un’entità economica il giorno dell’adozione di una decisione può essere inflitta un’ammenda in solido (seconda parte);

dell’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale, in quanto quest’ultimo:

ha sostituito il proprio ragionamento a quello della Commissione, aggiungendo a posteriori alla decisione controversa argomenti ivi non compresi (prime tre parti), e

non ha risposto in termini giuridicamente validi all’argomento dedotto dalla ricorrente secondo il quale a due società che non formavano un’unità economica il giorno dell’adozione della decisione della Commissione non poteva essere inflitta un’ammenda in solido (quarta parte);

dell’articolo 101 TFUE e dei principi del diritto a un equo processo e della presunzione d’innocenza, sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e garantiti dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in quanto il Tribunale:

nell’ambito dell’applicazione della presunzione di esercizio di un’influenza determinante, ha accolto una definizione dell’esercizio di una tale influenza da parte di una società controllante sulla propria controllata priva di qualsivoglia rapporto con un comportamento effettivo sul mercato in questione e, così facendo, ha reso assoluta tale presunzione, ed

è incorso in errori di diritto nella determinazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della Areva T&D Holding sulla Areva T&D SA e sulla Areva T&D AG nel periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004;

della nozione di solidarietà, in quanto il Tribunale:

ha dichiarato che la nozione di solidarietà determina le quote di contribuzione di ciascuna delle società cui è inflitta un’ammenda in solido, e

non ha sanzionato la delega da parte della Commissione del suo potere di determinare la responsabilità di ciascuna delle imprese sanzionate e ha dunque violato i principi della certezza del diritto e della personalità delle pene nonché l’articolo 13 TUE;

dell’obbligo, in capo al Tribunale, di rispondere ai motivi e agli argomenti sollevati, in quanto esso ha frainteso la portata del motivo attinente alla violazione del diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale e non ha risposto, quindi, al medesimo, bensì ad un altro motivo in realtà mai sollevato.

B – Esame dei motivi

1. Sui motivi vertenti sull’imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle loro società controllanti

a) Sul primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione

i) Sulla prima parte del primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

– Argomenti delle parti

27

Con la prima parte del primo motivo, che verte sui punti da 90 a 99 della sentenza impugnata, le società del gruppo Alstom contestano al Tribunale di non aver sanzionato la Commissione per aver violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente. In particolare, la Commissione non avrebbe risposto agli argomenti sollevati dalla Alstom ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti e fondati sui documenti allegati a tale risposta, diretti a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante. Tali elementi sarebbero atti a dimostrare che, nonostante la presunzione di esercizio di un’influenza determinante della Alstom sulle sue controllate al 100%, queste ultime, all’epoca dell’infrazione, decidevano il loro comportamento sul mercato in modo autonomo rispetto alla controllante.

28

Le società del gruppo Alstom sostengono, inoltre, che il Tribunale ha travisato la decisione controversa, segnatamente al punto 95 della sentenza impugnata, poiché i punti da 345 a 347 della suddetta decisione non sintetizzerebbero minimamente i punti da 90 a 150 della risposta alla comunicazione degli addebiti.

29

La Commissione conclude per il rigetto degli argomenti addotti dalle società del gruppo Alstom.

– Giudizio della Corte

30

In limine, si deve ricordare che un’infrazione alle regole della concorrenza commessa da una controllata può essere imputata alla società controllante qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v., in particolare, sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C-97/08 P, Racc. pag. I-8237, punto 58, nonché del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 43).

31

In una situazione del genere, infatti, poiché controllante e controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano pertanto una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, la Commissione può emanare una decisione che infligga ammende alla società controllante senza dover dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. citate sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 59, nonché Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., punto 44).

32

Nel caso particolare in cui una controllante detenga il 100% del capitale della controllata la quale abbia infranto le regole dell’Unione in materia di concorrenza, la Corte ha precisato che, da un lato, tale controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, sussiste una presunzione iuris tantum secondo cui la medesima controllante esercita effettivamente una tale influenza (sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

33

Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata, a meno che tale controllante, cui incombe l’onere di superare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova per dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (citate sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 61, nonché Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., punto 47).

34

Peraltro, quando una decisione di applicazione delle regole dell’Unione in materia di diritto della concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei suoi destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, devono sopportare il peso di tale infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della controllata, una simile decisione deve, in linea di principio, contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 75).

35

In particolare, nel caso di una decisione della Commissione che si fondi esclusivamente, nei confronti di taluni destinatari, sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, occorre constatare che la Commissione è in ogni caso tenuta – pena rendere detta presunzione, di fatto, assoluta – ad esporre in modo adeguato a tali destinatari i motivi per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a superare detta presunzione (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09 P, Racc. pag. I-8947, punto 153).

36

Tuttavia, la Commissione non è affatto tenuta a fondarsi esclusivamente su detta presunzione. Infatti, nulla impedisce a detta istituzione di accertare l’esercizio effettivo, da parte di una controllante, di un’influenza determinante sulla controllata attraverso altri elementi di prova o attraverso una combinazione di detti altri elementi con detta presunzione (sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 49).

37

Nella fattispecie, come ha constatato il Tribunale al punto 91 della sentenza impugnata, risulta dalla decisione controversa, in particolare dai suoi punti 335, da 348 a 356 e 358, che, per individuare la responsabilità della Alstom per le infrazioni commesse dalle controllate delle quali deteneva l’intero capitale, la Commissione non si è fondata, alla fine, esclusivamente sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante, ma piuttosto su un metodo detto «della duplice base», che combina tale presunzione con altri elementi di prova, nella fattispecie elementi di fatto prodotti nel corso del procedimento amministrativo e intesi a confermare la suddetta presunzione (v., per analogia, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 50).

38

Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle conclusioni, alla luce di tali considerazioni espresse nella decisione controversa, non pare si possa addebitare alla Commissione di non aver fornito una motivazione esauriente, conforme agli obblighi derivanti dalla giurisprudenza, riguardo all’imputabilità alla Alstom della responsabilità dell’infrazione de qua.

39

Infatti, la sua motivazione risponde all’obiettivo perseguito dall’obbligo di motivazione di una decisione individuale, consistente, oltre che nel consentire un controllo giurisdizionale, nel fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2013, ENI/Commissione, C‑508/11 P, punto 71).

40

Per quanto riguarda in particolare gli elementi addotti dalla Alstom ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti per superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, se è vero che, nella decisione controversa, la Commissione non risulta aver esaminato uno per uno tutti tali elementi, essa ha tuttavia fornito indicazioni sufficienti all’interessata per consentirle di stabilire se la decisione fosse fondata o se fosse eventualmente inficiata da un vizio che permettesse di contestarne la validità e al Tribunale per esercitare il suo controllo sulla legittimità della suddetta decisione (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punto 462, nonché ENI/Commissione, cit., punto 72).

41

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, è giocoforza constatare che, nell’ambito della motivazione circostanziata dell’imputabilità alla Alstom della responsabilità per l’infrazione di cui trattasi, secondo il metodo della duplice base esposto nella decisione controversa, la Commissione ha segnatamente effettuato una valutazione globale degli argomenti addotti dalla Alstom ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, nei limiti in cui essi potevano essere determinanti per superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

42

Riguardo a una decisione come quella controversa, che, come è stato già rilevato al punto 37 della presente sentenza, fonda l’imputabilità alla controllante di un’infrazione commessa dalla controllata su un metodo che implica una duplice base, il quale combina la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante con gli elementi di prova esposti dettagliatamente in tale decisione, una siffatta valutazione globale è in linea di principio conforme al grado di motivazione richiesto alla Commissione, dal momento che è idonea a consentire alla società controllante di conoscere le ragioni per le quali la Commissione ha deciso di imputarle la responsabilità dell’infrazione commessa dalla controllata.

43

Le società del gruppo Alstom non hanno peraltro chiarito in quale misura la motivazione asseritamente carente della decisione controversa avrebbe loro impedito di difendere utilmente i propri diritti dinanzi al Tribunale o avrebbe impedito a quest’ultimo di esercitare il proprio controllo. Al contrario, l’esame dettagliato effettuato dal Tribunale, ai punti da 93 a 97 della sentenza impugnata, degli argomenti della Alstom diretti a superare la presunzione di un’influenza determinante dimostra piuttosto che la Alstom ha potuto difendere utilmente i propri diritti dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo è stato in grado di esercitare il suo controllo (v., per analogia, ordinanze del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione, C‑421/11 P, punto 57, e del 13 settembre 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione, C‑495/11 P, punto 50).

44

Inoltre, riguardo al livello della motivazione richiesta, occorre anzitutto osservare che, a differenza della situazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione (C-521/09 P, Racc. pag. I-8947), addotta dalle società del gruppo Alstom, queste ultime, nel caso di specie, non si trovavano di fronte alla prima decisione della Commissione in cui quest’ultima, per imputare l’infrazione alla società controllante e modificando il suo consueto approccio, si è fondata unicamente sulla presunzione di un’influenza determinante della stessa sulla società controllata (v., per analogia, ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 58).

45

Infine, contrariamente a quanto sostengono le società del gruppo Alstom, nulla osta a che, nell’ambito dell’esame dell’imputabilità alla Alstom dell’infrazione commessa dalle sue controllate, la Commissione si basi in particolare, come risulta dal punto 97 della sentenza impugnata, su elementi forniti da terzi, nel caso di specie dalle società del gruppo Areva.

46

Ne consegue che la prima parte del primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom deve essere respinta.

ii) Sulla seconda parte del primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

47

Con la seconda parte del loro primo motivo, riguardante il punto 200 della sentenza impugnata, le società del gruppo Alstom contestano al Tribunale di non aver censurato la Commissione per non aver specificamente motivato l’irrogazione di un’ammenda in solido alla Alstom e alla Areva T&D SA, sebbene le stesse non costituissero più un’impresa al momento dell’adozione della decisione controversa.

48

Tale seconda parte deve essere respinta.

49

Infatti, secondo una costante giurisprudenza, se il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla sua controllante, si può ritenere che tali società abbiano fatto parte, durante il periodo dell’infrazione, della stessa unità economica e costituito quindi un’unica impresa, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione. In tale contesto, è quindi possibile che la Commissione ritenga la società controllante responsabile in solido del comportamento illecito della sua controllata durante il suddetto periodo e, di conseguenza, del pagamento dell’ammenda inflitta a quest’ultima (v. in tal senso, in particolare, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punti 44 e 47 e giurisprudenza ivi citata).

50

Alla luce di tale principio consolidato, il Tribunale ha dichiarato a buon diritto, al punto 200 della sentenza impugnata, che, con la decisione controversa, la Commissione poteva considerare che la mera circostanza che, al momento dell’adozione della decisione della Commissione che constatava l’infrazione, la controllata che aveva commesso l’infrazione e la società controllante a cui tale infrazione poteva essere imputata non facessero più parte della stessa unità economica, pertanto di una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, non poteva ostare a che la Commissione si avvalesse della facoltà di infliggere un’ammenda in solido a tali società, cosicché non era necessaria una motivazione specifica sul punto.

51

Ciò premesso, poiché risulta dall’esame della prima parte del primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom che la decisione controversa è sufficientemente motivata, in quanto la Alstom ha potuto conoscere le ragioni che hanno portato la Commissione a imputarle il comportamento illecito delle sue controllate e il Tribunale ha potuto esercitare il suo controllo, non si può contestare al Tribunale di non aver sanzionato la Commissione per non aver fornito una motivazione specifica sulla questione dell’irrogazione di un’ammenda in solido a società che non formano più una stessa impresa.

52

Ciò vale a fortiori ove si consideri che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 39 e 40 delle sue conclusioni, l’irrogazione di un’ammenda in solido a società che non fanno più parte della stessa impresa al momento dell’adozione della decisione della Commissione non si discosta dalla prassi precedente della Commissione, di modo che il livello della motivazione richiesta può essere più basso.

53

Ne consegue che occorre respingere la seconda parte del primo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom e, di conseguenza, il primo motivo nel suo complesso.

b) Sul primo motivo dedotto dalla Areva e sul secondo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom, vertenti sulla violazione dell’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale

54

In limine, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e non equivocabile il ragionamento del Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (v., in particolare, sentenza ENI/Commissione, cit., punto 74).

55

L’obbligo di motivazione, tuttavia, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i punti del ragionamento svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi necessari per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, punto 82).

56

Inoltre, nell’ambito del controllo di legittimità, di cui all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non può, in nessun caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in particolare, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

57

Tuttavia, non si può contestare al Tribunale di aver sostituito la propria motivazione, riguardo all’imputabilità a una società controllante dell’infrazione commessa dalla sua controllata, a quella della Commissione, se la motivazione della sentenza in questione riguarda elementi addotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale, diretti a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, che lo stesso è tenuto ad esaminare nell’ambito del controllo di legittimità della decisione controversa (v., in tal senso, citate ordinanze del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione, punto 65, e del 13 settembre 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione, punto 60).

i) Sulla prima parte del secondo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

58

Con la prima parte del loro secondo motivo, le società del gruppo Alstom contestano al Tribunale di aver sostituito, ai punti da 102 a 110 della sentenza impugnata, la propria motivazione a quella della Commissione. Ai suddetti punti, il Tribunale avrebbe esaminato gli elementi addotti dalla Alstom, ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, diretti a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante per quanto riguarda il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004. Tuttavia, la decisione controversa non conterrebbe alcuna valutazione di tali elementi, sicché il Tribunale avrebbe inserito la sua valutazione nella motivazione della decisione controversa.

59

Tale argomento muove dalla premessa secondo la quale, nella decisione controversa, la Commissione non avrebbe debitamente esaminato gli elementi addotti dalla Alstom ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

60

Ebbene, come risulta dall’esame del primo motivo sollevato dalle società del gruppo Alstom, tale premessa non può essere accolta giacché, al punto 42 della presente sentenza, si è constatato che la decisione controversa contiene una motivazione sufficiente riguardo alla questione dell’imputabilità alla Alstom dell’infrazione commessa dalle sue controllate, la quale comprende una presa di posizione globale sugli elementi addotti dalla Alstom ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

61

Come risulta dal punto 57 della presente sentenza, poi, non può essere contestato al Tribunale di aver sviluppato, ai punti da 102 a 110 della sentenza impugnata, la motivazione relativa ai suddetti punti da 90 a 150 quale contenuta nella decisione controversa, dal momento che, ai suddetti punti della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad esaminare più in dettaglio gli argomenti e gli elementi di prova presentati dalla Alstom nel corso del procedimento amministrativo.

62

Ne consegue che la prima parte del secondo motivo sollevato dalle società del gruppo Alstom deve essere respinta.

ii) Sul primo motivo dedotto dalla Areva e sulla seconda parte del secondo motivo sollevato dalle società del gruppo Alstom

– Argomenti delle parti

63

Con il suo primo motivo, che verte sui punti da 144 a 152 della sentenza impugnata, la Areva addebita al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente nonché i diritti della difesa.

64

Anzitutto, al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe sostituito il proprio ragionamento a quello della Commissione, aggiungendo alla decisione controversa due nuovi elementi per respingere le allegazioni secondo le quali, per il periodo compreso tra il 9 gennaio 2004 e l’11 maggio 2004, la Areva e la Areva T&D Holding non disponevano di un’esperienza sufficiente nel settore T&D che consentisse loro di esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della Areva T&D SA e della Areva T&D AG (in prosieguo, insieme: le «controllate T&D»).

65

Tali nuovi elementi sarebbero costituiti dall’affermazione secondo la quale non poteva escludersi che la Areva e la Areva T&D Holding avessero potuto acquisire una conoscenza del settore T&D nel periodo compreso tra la conclusione dell’accordo di vendita delle controllate T&D da parte della Alstom, nel settembre 2003, e la cessione effettiva di tali controllate, l’8 gennaio 2004, nonché dall’affermazione secondo la quale non poteva escludersi neppure che l’assunzione di un nuovo dirigente per tali controllate all’esterno del gruppo avesse consentito alla Areva di dotarsi del know-how in tale settore.

66

Inoltre, le considerazioni enunciate dal Tribunale non consentirebbero di comprendere per quali ragioni quest’ultimo non abbia accolto gli argomenti addotti dalla Areva. La sentenza impugnata sarebbe pertanto affetta da un vizio di motivazione.

67

Infine, il Tribunale avrebbe violato altresì i diritti della difesa della Areva. Fondandosi su elementi che costituirebbero, in realtà, supposizioni o ipotesi, il Tribunale avrebbe reso assoluta la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante e avrebbe imposto alla Areva una probatio diabolica per dimostrare l’assenza di esercizio effettivo, da parte sua, di un’influenza determinante sulle controllate T&D, esigendo che essa fornisse la prova negativa dell’assenza di interferenze sul comportamento di queste ultime. Il Tribunale non avrebbe offerto alla Areva la possibilità di prendere posizione sui due nuovi elementi aggiunti alla decisione controversa.

68

Con la seconda parte del loro secondo motivo, le società del gruppo Alstom contestano al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione sollevando sostanzialmente la stessa censura dedotta dalla Areva nell’ambito del suo primo motivo.

69

La Commissione contesta tali argomenti. In particolare, essa afferma che il motivo dedotto dalla Areva è irricevibile, in quanto con esso, in realtà, quest’ultima metterebbe in discussione la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.

– Giudizio della Corte

70

Occorre, in primo luogo, respingere in quanto irricevibile l’argomento, sollevato per la prima volta in fase di replica con cui la Areva contesta al Tribunale di non aver sanzionato la Commissione per essere venuta meno al suo obbligo di motivazione nell’ambito dell’analisi dell’esercizio effettivo, da parte della Areva, di un’influenza determinante sulle controllate T&D.

71

Tale argomento è fondamentalmente diverso dagli argomenti svolti dalla Areva nella sua impugnazione, i quali riguardano soltanto l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale.

72

Si deve constatare che il suddetto argomento, in forza della norma di cui agli articoli 127 e 190 del regolamento di procedura, costituisce un motivo nuovo, sviluppato in corso di giudizio, che deve essere respinto in quanto irricevibile, dal momento che non si fonda su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento dinanzi alla Corte (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, punto 371 e giurisprudenza ivi citata).

73

Occorre, in secondo luogo, esaminare, alla luce dei riferimenti giurisprudenziali ricordati ai punti da 54 a 57 della presente sentenza, l’argomento dedotto dalla Areva e dalle società del gruppo Alstom secondo il quale, al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto alla motivazione della decisione controversa due pretesi elementi nuovi, menzionati al punto 64 della presente sentenza.

74

A tal proposito si deve esaminare il punto 150 della sentenza impugnata nell’ambito del ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 144 a 152 di tale sentenza in risposta al terzo motivo del ricorso, con il quale le società del gruppo Areva sostenevano dinanzi al Tribunale che le società controllanti Areva e Areva T&D Holding non disponevano di un’esperienza sufficiente nel settore T&D che consentisse loro di esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento delle controllate T&D.

75

Orbene, come ha osservato in sostanza anche l’avvocato generale ai paragrafi da 65 a 71 delle sue conclusioni, un tale esame rivela che, al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha affatto aggiunto due nuovi elementi alla motivazione della decisione controversa, sostituendo così la sua motivazione a quella ivi contenuta, ma si è limitato, nell’ambito del controllo di legittimità su tale decisione, a rispondere in modo dettagliato agli argomenti al suo esame, diretti a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante per il motivo che l’infrazione contestata non poteva essere imputata alle società controllanti Areva e Areva T&D Holding in quanto queste ultime non disponevano di un’esperienza sufficiente nel settore T&D.

76

In terzo luogo, si deve respingere l’argomento della Areva secondo il quale il ragionamento del Tribunale riguardo ai due asseriti elementi nuovi aggiunti alla decisione controversa non le consentirebbe di comprendere come tali elementi possano giustificare la constatazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

77

A tal proposito, è sufficiente osservare che, come risulta dal punto 75 della presente sentenza, i due elementi cui fa riferimento la Areva non sono il fondamento della constatazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, ma costituiscono semplicemente argomenti che il Tribunale ha sviluppato in risposta all’argomento, dedotto dalle società del gruppo Areva nel procedimento amministrativo e successivamente dinanzi al Tribunale, secondo il quale le società controllanti di detto gruppo non erano in grado di esercitare effettivamente un’influenza determinante sulle controllate interessate a causa della mancanza di esperienza nel settore T&D.

78

In quarto luogo, occorre respingere l’argomento della Areva vertente su una violazione dei diritti della difesa in quanto non avrebbe potuto prendere posizione su tali due pretesi elementi nuovi. Infatti, i diritti della difesa non hanno potuto essere violati in nessun caso, giacché – come emerge dal punto 75 della presente sentenza – i suddetti elementi sono stati sviluppati dal Tribunale in risposta ad argomenti sollevati dalle stesse società del gruppo Areva.

79

In quinto luogo, deve essere parimenti respinto in quanto infondato l’argomento della Areva secondo il quale i diritti della difesa sarebbero stati violati avendole imposto il Tribunale una probatio diabolica, consistente nell’obbligo di fornire la prova negativa dell’assenza di interferenze da parte sua sul comportamento delle proprie controllate.

80

Infatti, l’approccio adottato dal Tribunale riguardo agli elementi forniti dalle società del gruppo Areva al fine di superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, complessivamente considerato, non comporta una probatio diabolica. Risulta dalla giurisprudenza che spetta ai soggetti che desiderano superare la suddetta presunzione addurre tutti gli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata in questione alla società controllante e che sono, a loro avviso, atti a dimostrare che le medesime non costituiscono un’entità economica unica (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 65).

81

Il fatto che sia difficile fornire la prova contraria per superare una presunzione non implica, di per sé, che quest’ultima sia di fatto assoluta, soprattutto se i soggetti nei confronti dei quali la presunzione opera sono quelli più in grado di ricercare detta prova nel loro ambito di attività (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 70).

82

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo dedotto dalla Areva e la seconda parte del secondo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom devono essere respinti.

iii) Sulla quarta parte del secondo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

83

Con la quarta parte del loro secondo motivo, le società del gruppo Alstom contestano al Tribunale di aver viziato la sentenza impugnata con un duplice difetto di motivazione, in quanto il punto 206 di tale sentenza non consentirebbe di conoscere i motivi per i quali, da un lato, la Commissione, senza una motivazione al riguardo nella decisione controversa, poteva imporre ammende a soggetti di diritto che non costituivano più un’unità economica al momento dell’adozione della decisione controversa e, dall’altro, la giurisprudenza da esse citata non era pertinente.

84

A tal riguardo, tenuto conto delle considerazioni di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza, è sufficiente constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, al punto 200 della sentenza impugnata, che non poteva addebitarsi alla Commissione di non aver specificamente motivato l’ammenda da pagare in solido, inflitta alla Alstom e alla Areva T&D SA, alla luce del fatto che tali società non formavano più un’entità economica unica il giorno dell’adozione della decisione controversa, e, al punto 206 della medesima sentenza, che non risulta dalla giurisprudenza che può essere inflitta un’ammenda in solido solamente a società che formano un’unità economica alla data di adozione della decisione sanzionatoria.

85

Pertanto, la quarta parte del secondo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom deve essere respinta.

86

Ne consegue che il primo motivo dedotto dalla Areva nonché il secondo motivo sollevato dalle società del gruppo Alstom, ad eccezione della sua terza parte, che sarà esaminata in prosieguo, devono essere respinti.

c) Sul terzo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, in particolare delle norme relative all’imputazione dell’infrazione nonché dei principi del diritto a un equo processo e della presunzione di innocenza

i) Sulla prima parte del terzo motivo sollevato dalle società del gruppo Alstom

87

Con la prima parte del loro terzo motivo, le società del gruppo Alstom contestano al Tribunale di aver utilizzato, nell’ambito dell’applicazione della presunzione di esercizio di un’influenza determinante, quale effettuata ai punti da 84 a 110 della sentenza impugnata, una definizione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte di una società controllante sulla sua controllata priva di qualsivoglia rapporto con un comportamento effettivo sul mercato di cui trattasi e, pertanto, di aver attribuito carattere assoluto a tale presunzione.

88

Esse sostengono in particolare che il Tribunale, deducendo l’esercizio effettivo di un’influenza determinante dalla mera sussistenza di vincoli organizzativi, economici e giuridici tra la società controllante e una delle sue controllate, e non già da fatti precisi collegati a un qualsiasi comportamento effettivo sul mercato considerato, avrebbe ecceduto i limiti della ragionevolezza e imposto alla Alstom una probatio diabolica, giacché tale società avrebbe potuto superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante soltanto negando l’esistenza dei suddetti legami e, dunque, la sua propria esistenza.

89

A tal proposito, occorre constatare, anzitutto, che, contrariamente alle affermazioni delle società del gruppo Alstom, il Tribunale non ha dedotto l’esercizio effettivo di un’influenza determinante dalla mera sussistenza di vincoli organizzativi, economici e giuridici tra la società controllante e una delle sue controllate.

90

Infatti, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i documenti prodotti dalla Alstom durante il procedimento amministrativo attestavano che la direzione del gruppo Alstom, posta sotto la responsabilità della Alstom, partecipava alla definizione della linea di azione sul mercato del settore T&D, del gruppo Alstom e dei suoi diversi rami di attività e controllava costantemente che detto settore e i suoi diversi rami la seguissero.

91

Inoltre, come sostenuto a buon diritto dalla Commissione, quest’ultima non può essere tenuta a dimostrare che, in una situazione in cui la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante è destinata a trovare applicazione, se del caso integrandola con un metodo a duplice base quale quello applicato alla fattispecie, la società controllante si sia avvalsa effettivamente dei vincoli organizzativi, economici e giuridici che caratterizzano la sua relazione con le sue controllate nell’ambito di fatti precisi collegati a un comportamento effettivo sul mercato considerato, dal momento che un siffatto obbligo equivarrebbe a vanificare tale presunzione.

92

Peraltro, come emerge dai punti 80 e 81 della presente sentenza, non si può addebitare al Tribunale di aver applicato, di fatto, una versione assoluta di tale presunzione imponendo una probatio diabolica alla Alstom riguardo agli elementi dalla stessa addotti per superare la suddetta presunzione.

93

Infine, per quanto attiene alla compatibilità della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante con i principi del diritto a un equo processo e della presunzione di innocenza, la Corte ha già dichiarato che tale presunzione è proporzionata allo scopo legittimo perseguito e, pertanto, resta entro limiti accettabili, dal momento che mira segnatamente a raggiungere un equilibrio tra, da un lato, l’importanza dell’obiettivo di reprimere i comportamenti contrari alle norme della concorrenza, in particolare all’articolo 81 CE, e di prevenirne la ripetizione e, dall’altro, le condizioni imposte da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, segnatamente, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, compreso il principio della parità delle armi. È proprio per questo motivo che essa è relativa (v. in tal senso, in particolare, sentenze ENI/Commissione, cit., punto 50, e del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, punti 107 e 108).

94

Pertanto, la prima parte del terzo motivo sollevato dalle società del gruppo Alstom deve essere respinta.

ii) Sulla seconda parte del terzo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom

95

Con la seconda parte del loro terzo motivo, le società del gruppo Alstom contestano al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nel confermare, ai punti da 144 a 152 della sentenza impugnata, la decisione controversa nella parte in cui essa constata l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della Areva T&D Holding sulla Areva T&D SA e sulla Areva T&D AG durante il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004. Per giustificare la valutazione della Commissione, il Tribunale si sarebbe basato, al punto 150 della medesima sentenza, sui due elementi già censurati dalla Areva nell’ambito del suo primo motivo, ai quali fa riferimento il punto 65 della presente sentenza.

96

A tale riguardo, si deve constatare che gli argomenti dedotti in tale contesto dalle società del gruppo Alstom sono ampiamente coincidenti con quelli diretti dalla Areva, nell’ambito del suo primo motivo, contro i medesimi punti della sentenza impugnata.

97

Orbene, tali argomenti sono stati già respinti dalla Corte, al punto 77 della presente sentenza, nell’ambito della risposta al primo motivo dedotto dalla Areva, dalla quale risulta che il Tribunale, in sede di esame dell’insieme degli argomenti addotti dalla Areva per superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, ha considerato, in termini vaghi e prudenti, che gli stessi non erano idonei a dimostrare l’assenza di un esercizio effettivo di un’influenza determinante.

98

Procedendo in tal modo, il Tribunale, come è stato detto ai punti 80, 81 e 92 della presente sentenza, non ha affatto imposto alla Alstom una probatio diabolica che ha reso assoluta la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

99

È inoltre irricevibile l’argomento della Alstom che contesta al Tribunale di aver altresì operato una valutazione scorretta dei fatti relativi a tali elementi, senza dimostrare un loro qualsivoglia travisamento.

100

Ne consegue che, poiché neanche la seconda parte del terzo motivo dedotto dalle società del gruppo Alstom può essere accolta, tale terzo motivo deve essere respinto in toto.

2. Sui motivi riguardanti l’applicazione delle norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende

101

La Areva, nell’ambito del secondo e del terzo motivo, e le società del gruppo Alstom, nell’ambito, da un lato, della terza parte del loro secondo motivo e, dall’altro, del loro quarto motivo, deducono una serie di errori di diritto derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione da parte del Tribunale delle norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende inflitte dalla Commissione a diverse persone giuridiche considerate responsabili in solido per il fatto di appartenere a una stessa impresa riconosciuta colpevole di aver violato le regole del diritto della concorrenza dell’Unione.

102

Un primo gruppo di argomenti addotti dunque dalle società ricorrenti riguarda la solidarietà cosiddetta «di fatto» per il pagamento dell’ammenda che la Commissione avrebbe imposto alla Areva e alla Alstom in qualità di società succedutesi al controllo di società che hanno commesso infrazioni al diritto della concorrenza, che il Tribunale avrebbe omesso di sanzionare, sebbene fosse contraria, in particolare, ai principi della certezza del diritto e della personalità delle pene.

103

Un secondo gruppo di argomenti addotti dalle suddette ricorrenti, relativamente alla violazione dei medesimi principi nonché dell’articolo 7 CE e dell’obbligo di motivazione, si riferisce a talune considerazioni, contenute nella sentenza impugnata, sul rapporto interno di solidarietà, ossia un insieme di principi enunciati dal Tribunale che disciplinerebbero la determinazione delle quote dell’ammenda che devono essere sopportate dai condebitori in solido nei rapporti interni una volta che alla Commissione sia stata pagata la totalità dell’ammenda da parte di uno o più condebitori.

a) Sugli argomenti relativi alla solidarietà di fatto imposta alle società controllanti Areva e Alstom

i) Argomenti delle parti

104

Le società ricorrenti contestano al Tribunale di non aver tenuto conto dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, in quanto non avrebbe rimesso in discussione l’applicazione delle norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende effettuata dalla Commissione, la quale avrebbe imposto una solidarietà di fatto alla Alstom e alla Areva, due società succedutesi al controllo di società autrici di infrazioni alle regole di concorrenza dell’Unione, sebbene tali società controllanti non avessero mai costituito un’unità economica fra di loro.

105

La Areva aggiunge che lo stesso Tribunale ha disatteso i suddetti principi anche quando ha inflitto, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ammende rettificate aventi l’effetto di far sorgere a loro volta una solidarietà di fatto.

106

Le società del gruppo Alstom sostengono che tale solidarietà di fatto scaturisce dalla duplice circostanza, da un lato, che l’importo di EUR 25 500 000, ridotto a EUR 20 400 000 dal Tribunale, inflitto in solido alla Areva e alle controllate T&D, è interamente inglobato nell’importo di EUR 53 550 000, ridotto a EUR 48 195 000 dal Tribunale, inflitto in solido alla Alstom e alla sua ex controllata Areva T&D SA, e, dall’altro, che la somma degli importi massimi per i quali le società controllanti succedutesi sono ritenute responsabili supera l’importo dovuto dalla controllata.

107

Tale tecnica di determinazione dell’ammenda detta «a cascata» comportebbe, infatti, l’instaurazione di una solidarietà di fatto tra la Alstom e la Areva, giacché l’importo effettivamente riscosso dalla Commissione presso una società controllante avrebbe un’incidenza diretta sull’importo che la Commissione può richiedere all’altra società controllante, sebbene tali società non abbiano mai fatto parte della stessa impresa, ai sensi delle regole del diritto della concorrenza dell’Unione. Inoltre, una tecnica siffatta non consentirebbe alle società controllanti di cui trattasi di conoscere con certezza l’importo esatto dell’ammenda cui ciascuna è tenuta.

108

Nella sentenza del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T-40/06, Racc. pag. II-4893), il Tribunale avrebbe confermato, in un contesto di successione di società al controllo di società che avevano commesso infrazioni al diritto della concorrenza identico, in sostanza, alle presenti controversie, che una tale tecnica di determinazione del rapporto esterno di solidarietà è contraria al principio della personalità delle pene e delle sanzioni.

109

La Commissione considera, in via principale, che i motivi dedotti dalle società ricorrenti sono nuovi e dunque irricevibili, in quanto sono diretti a contestare al Tribunale il fatto di non aver sanzionato la Commissione per aver instaurato una solidarietà di fatto tra le società controllanti Areva e Alstom. Si tratterebbe di motivi che le suddette società avrebbero omesso di sollevare in primo grado quando avrebbero potuto farlo. I motivi relativi alle norme in materia di solidarietà dedotti dinanzi al Tribunale avrebbero riguardato soltanto la solidarietà effettiva o la solidarietà «de iure» tra la Areva T&D SA e ciascuna delle società succedutesi al suo controllo – la Alstom e la Areva –, quale definita nella decisione controversa.

110

Nel merito, la Commissione sostiene, in subordine, che la cessione della Areva T&D SA durante il periodo dell’infrazione considerato comporta una duplice solidarietà di tale controllata con ciascuna delle controllanti succedutesi. Tuttavia, se è vero che il metodo applicato nel caso di specie per definire la solidarietà implica una possibile sovrapposizione degli importi esigibili dalla Areva e dalla Alstom, non per questo tali società sarebbero de iure responsabili in solido. Infatti, ciò che conta dal punto di vista giuridico sarebbe la sola responsabilità solidale di ogni società controllante con la controllata trasferita.

111

Inoltre, quando una controllata è considerata responsabile in solido con le società succedutesi al suo controllo, non sarebbe affatto contrario al diritto dell’Unione calcolare l’ammenda dovuta da queste ultime sulla base di un importo di partenza intero identico a quello inflitto alla controllata. Contrariamente a quanto sostengono le società ricorrenti, al punto 74 della citata sentenza Trioplast Industrier/Commissione il Tribunale avrebbe confermato la legittimità di tale metodo, che sarebbe peraltro più vantaggioso per le società controllanti in causa rispetto ad altri metodi possibili in casi simili.

ii) Giudizio della Corte

– Sulla ricevibilità

112

La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità contro gli argomenti dedotti dalle società ricorrenti relativamente alla solidarietà di fatto che avrebbe imposto la Commissione tra le società controllanti Areva e Alstom, adducendo che, nel ricorso in primo grado, le società ricorrenti non avevano sollevato tali argomenti. In primo grado, le stesse si sarebbero limitate a criticare la solidarietà de iure tra la Areva T&D SA e ciascuna delle società succedutesi al suo controllo. Si tratterebbe pertanto di motivi nuovi irricevibili in sede di impugnazione.

113

A tal proposito, risulta da una giurisprudenza costante che consentire a una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito dell’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi (v., in particolare, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione, cit., punto 111).

114

Tuttavia, un argomento non dedotto in primo grado non costituisce un motivo nuovo irricevibile in sede di impugnazione se rappresenta un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale (v. in tal senso, in particolare, sentenza Siemens e a./Commissione, cit., punto 287).

115

Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 117 a 120 delle sue conclusioni, si deve constatare che, nel suo ricorso in primo grado, la Alstom, nell’ambito del suo secondo motivo, vertente sulla violazione delle norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende derivanti, in particolare, dai principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, aveva sollevato un argomento che contestava esplicitamente la tecnica di determinazione dell’ammenda consistente nell’inglobare l’importo dell’ammenda cui la Areva è tenuta in solido con le sue ex controllate T&D in quello di cui la Alstom è responsabile in solido con la Areva T&D SA.

116

Pertanto, se è vero che la Alstom non ha esplicitamente sollevato, in primo grado, censure contro la creazione di una solidarietà «di fatto» da parte della Commissione, è giocoforza constatare che essa ha specificamente censurato, sulla base dello stesso fondamento giuridico del motivo sollevato nell’impugnazione, la tecnica all’origine di una siffatta solidarietà. Di conseguenza, l’argomento dedotto dalla Alstom riguardante tale solidarietà di fatto non costituisce un motivo nuovo, irricevibile in sede di impugnazione, rappresentando soltanto l’ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale.

117

Quanto alla Areva, occorre constatare che, dinanzi al Tribunale, quest’ultima ha dedotto un motivo vertente sulla violazione delle norme in materia di solidarietà, derivanti dal principio della certezza del diritto, il quale coincide in parte con il fondamento del motivo presentato nell’ambito dell’impugnazione contro la solidarietà di fatto. Se è vero che tale motivo sollevato in primo grado riguardava di per sé soltanto la solidarietà de iure tra la Areva T&D SA e la Alstom, nondimeno, nel suo ambito, la Areva aveva addotto questioni relative alla duplice solidarietà imposta alla Areva T&D SA con ciascuna delle società succedutesi al suo controllo.

118

Peraltro, come ha affermato la Areva, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha inflitto un’ammenda utilizzando lo stesso metodo di determinazione «a cascata». Ne consegue che il Tribunale si è dunque fondato su tale metodo, di modo che l’argomento vertente sulla solidarietà di fatto derivante dall’applicazione del suddetto metodo trova origine nella sentenza impugnata e la sua fondatezza può essere contestata in sede di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, da C‑231/11 P a C‑233/11 P, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

119

Tutto ciò considerato, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.

– Nel merito

120

Risulta dalla giurisprudenza che, quando più persone giuridiche possono essere considerate individualmente responsabili della partecipazione a un’infrazione alle regole del diritto della concorrenza dell’Unione, a motivo della loro appartenenza a una sola e unica impresa a cui tale infrazione può essere addebitata, la Commissione dispone, in virtù dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, del potere di infliggere loro in solido un’ammenda (v., in tal senso, sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punti da 39 a 51).

121

Tuttavia, quando decide di esercitare tale potere sanzionatorio, la Commissione non può determinare liberamente il rapporto esterno di solidarietà e in particolare l’importo dell’ammenda di cui può esigere il pagamento integrale da ciascuno dei condebitori in solido (v., in tal senso, sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punti 52 e 54).

122

Infatti, poiché la nozione del diritto dell’Unione di solidarietà nel pagamento dell’ammenda è semplicemente una manifestazione di un effetto di pieno diritto della nozione di impresa, la determinazione dell’importo dell’ammenda al cui pagamento integrale ciascuno dei condebitori in solido può essere tenuto dalla Commissione procede dall’applicazione, in un caso specifico, di tale nozione di impresa (v., in tal senso, sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punti 51 e 57).

123

A tale riguardo, occorre ricordare che, per designare l’autore – sanzionabile in applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE – di un’infrazione al diritto della concorrenza, gli autori dei trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di impresa e non nozioni come quella di società o di persona giuridica (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 42).

124

Del resto, tale medesima nozione di impresa è stata utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per definire il soggetto a cui la Commissione può infliggere un’ammenda per sanzionare un’infrazione alle regole del diritto della concorrenza dell’Unione.

125

Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «impresa» ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione comprende qualsiasi soggetto eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Tale nozione dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità sia costituita da più persone fisiche o giuridiche (v., in particolare, sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 43).

126

Inoltre, nell’ambito della determinazione del rapporto esterno di solidarietà, vale a dire il rapporto tra la Commissione e le diverse persone che costituiscono l’impresa e possono essere chiamate a pagare l’integralità dell’ammenda inflitta alla stessa, taluni obblighi si impongono alla Commissione.

127

Quest’ultima è infatti tenuta a rispettare il principio della personalità delle pene e delle sanzioni, ai sensi del quale, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda che deve essere pagato in solido è determinato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa in questione e della sua durata (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 52).

128

In tale medesimo contesto, la Commissione deve altresì rispettare il principio della certezza del diritto ai sensi del quale qualsiasi atto adottato dalle istituzioni dell’Unione deve essere chiaro e preciso, al fine di consentire alle persone interessate di conoscere esattamente i diritti e gli obblighi che ne derivano e di regolarsi di conseguenza (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C-201/09 P e C-216/09 P, Racc. pag. I-2239, punto 68).

129

Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che il metodo scelto dalla Commissione e confermato dal Tribunale per definire la solidarietà tra la Areva T&D SA, nella sua qualità di controllata, e le società Alstom e Areva succedutesi al suo controllo, consistente nell’inglobare l’importo dell’ammenda dovuto in solido dalla Areva e dalle società del gruppo Areva, di cui faceva parte la controllata, in quello dovuto in solido dalla Alstom e dalla suddetta controllata, se è vero che non stabilisce di per sé un nesso formale di solidarietà tra le suddette società controllanti, può nondimeno produrre gli stessi effetti derivanti da un tale nesso.

130

Infatti, una siffatta determinazione del rapporto esterno di solidarietà può comportare l’obbligo per una delle società controllanti, in un primo tempo, di pagare alla Commissione la totalità delle ammende dovute dalle società succedutesi al controllo della società che ha commesso l’infrazione al diritto della concorrenza, sebbene le società controllanti in parola non abbiano mai fatto parte di una sola e unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione. In un secondo tempo, una volta che sia stato effettuato il pagamento integrale delle ammende alla Commissione, la suddetta società controllante sarebbe tenuta ad esigere, eventualmente nell’ambito di un’azione giudiziaria dinanzi a un tribunale nazionale, che l’altra società controllante le rimborsi tali ammende fino a concorrenza della quota di queste ultime per la quale la stessa è responsabile, esponendosi così al rischio di un’eventuale insolvenza di quest’altra società controllante.

131

Ebbene, una siffatta configurazione della solidarietà è contraria al principio della personalità delle pene e delle sanzioni, ricordato al punto 127 della presente sentenza. Infatti, essa consente alla Commissione di esigere che una delle società controllanti paghi un’ammenda che sanziona infrazioni che sono contestate, per un altro momento del periodo di infrazione, a un’impresa di cui essa non ha mai fatto parte, nel caso di specie quella cui appartiene l’altra società controllante, e non fino a concorrenza della quota della responsabilità solidale dell’impresa di cui essa faceva parte quando è stata commessa l’infrazione ad opera di tale impresa.

132

Inoltre, fermo restando che lo strumento della solidarietà consente alla Commissione di ridurre il rischio di un’eventuale insolvenza di una delle società appartenenti alla medesima impresa, il che concorre agli obiettivi di efficacia della sua azione di dissuasione nell’ambito della repressione delle infrazioni al diritto della concorrenza (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 59), tale strumento non può essere utilizzato in maniera da far sopportare il rischio di insolvenza di una società a un’altra società se non hanno mai fatto parte della stessa impresa.

133

Quando la Commissione intende condannare in solido una controllata che ha commesso un’infrazione con ciascuna delle società controllanti con le quali essa ha formato in momenti successivi un’impresa distinta nel corso del periodo di infrazione, tale principio esige che detta istituzione fissi separatamente, per ciascuna delle imprese in causa, l’importo dell’ammenda che deve essere pagato in solido dalle società che ne fanno parte, in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata a ciascuna impresa interessata e della sua durata.

134

Certamente, non discende dal principio della personalità delle pene e delle sanzioni che, dinanzi a una tale configurazione della solidarietà, ciascuna società deve poter dedurre, dalla decisione che le impone un’ammenda in solido con una o più altre società, la quota che dovrà sopportare nei rapporti con i condebitori in solido, una volta che sia stato effettuato il pagamento alla Commissione (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 66).

135

Per contro, tale principio esige, sul piano del rapporto esterno di solidarietà, che, con una siffatta configurazione della solidarietà, ciascuna società controllante succedutasi debba poter dedurre da una tale decisione la quota della sua responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda che corrisponde alla parte dell’ammenda della controllata che può esserle imputata e che la Commissione ha il diritto di richiederle.

136

A tal riguardo, occorre parimenti constatare che la somma totale degli importi dell’ammenda per i quali la Areva e la Alstom sono state ritenute responsabili in solido, vale a dire, rispettivamente l’importo di EUR 25 500 000, ridotto a EUR 20 400 000 dal Tribunale, e l’importo di EUR 53 550 000, ridotto sempre dal Tribunale a EUR 48 195 000, eccede l’importo dell’ammenda inflitta alle suddette società in solido con la controllata Areva T&D SA, ossia quello di EUR 53 550 000, ridotto a EUR 48 195 000 dal Tribunale.

137

Orbene, in una situazione come quella di specie, la responsabilità della Areva e della Alstom, in qualità di società controllanti, per l’infrazione commessa, è interamente derivata da quella della controllata appartenuta di volta in volta a ciascuna di loro (v., per analogia, sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, punti 43 e 49).

138

Ne consegue che la somma totale degli importi ai quali le società controllanti sono condannate non può eccedere l’importo al quale è condannata tale controllata.

139

Inoltre, poiché la determinazione della solidarietà, quale effettuata nella decisione controversa e confermata dalla sentenza impugnata, non consente alle società controllanti in questione di conoscere con esattezza l’importo dell’ammenda cui sono tenute relativamente al periodo per il quale sono considerate responsabili in solido dell’infrazione insieme alla loro controllata, si deve anche constatare una violazione del principio della certezza del diritto.

140

Tale incertezza del diritto non può essere risolta da una regola di responsabilità per quote uguali applicabile per difetto, come l’ha sancita il Tribunale al punto 215 della sentenza impugnata, in virtù della quale, qualora non sia constatato, nella decisione della Commissione che sanziona più società in solido, che, nell’ambito dell’impresa, alcune società sono maggiormente responsabili rispetto ad altre della partecipazione di detta impresa all’intesa per un periodo determinato, si deve supporre che esse siano responsabili nella stessa misura e, pertanto, che la quota degli importi loro imposti in solido sia uguale.

141

Infatti, il diritto dell’Unione non prescrive una tale regola (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punti 70 e 71). Del resto, essa riguarda, in ogni caso, soltanto la ripartizione interna dell’ammenda tra condebitori, una volta che sia stato effettuato il pagamento alla Commissione, e non anche la determinazione, sul piano esterno della solidarietà, dei rispettivi importi che la Commissione può richiedere alle persone giuridiche appartenute a ciascuna delle imprese succedutesi durante il periodo dell’infrazione.

142

Infine, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 141 delle sue conclusioni, l’argomento della Commissione secondo il quale quest’ultima poteva calcolare l’ammenda per la controllata che ha commesso l’infrazione e le società succedutesi al suo controllo sulla base dell’unico importo di partenza adottato per la controllata non può rimettere in discussione la conclusione secondo la quale la definizione di solidarietà utilizzata dalla Commissione e confermata dal Tribunale integra una violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni.

b) Sugli argomenti relativi alla ripartizione interna dell’ammenda tra condebitori in solido

i) Argomenti delle parti

143

In primo luogo, le società ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato i principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni dichiarando, al punto 215 della sentenza impugnata, che, tenuto conto della regola di responsabilità per quote uguali applicabile per difetto, menzionata al punto 140 della presente sentenza, ciascuna delle società sanzionate poteva desumere dalla decisione controversa la quota dell’ammenda cui era tenuta nei rapporti interni con gli altri condebitori in solido, atteso che una siffatta regola applicabile per difetto è contraria alla nozione di solidarietà quale prevista dal diritto dell’Unione.

144

In secondo luogo, le società ricorrenti sostengono che, nel basarsi sulla regola di responsabilità per quote uguali, il Tribunale è incorso in un errore di diritto constatando, al punto 236 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva delegato al giudice nazionale o a un arbitro il potere di stabilire il loro rispettivo contributo al pagamento dell’ammenda. Infatti, astenendosi dal determinare la quota di ciascun condebitore, la Commissione delegherebbe implicitamente tale potere a un terzo, un giudice nazionale o un arbitro, violando così l’articolo 7 CE.

145

In terzo luogo, le società ricorrenti sostengono che, respingendo i loro argomenti vertenti sulla violazione del principio della certezza del diritto e della delega illecita dei poteri sul fondamento della regola di responsabilità per quote uguali, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione poiché, così facendo, ha modificato il contenuto della decisione controversa con l’aggiunta di motivi peraltro contrari alla volontà della Commissione.

146

La Commissione ritiene che il motivo vertente su una delega illecita di poteri sia nuovo e, pertanto, irricevibile, e comunque infondato in quanto muove dalla premessa errata secondo la quale la Commissione disporrebbe del potere di determinare le quote dei condebitori in solido nel loro rapporto interno, mentre il potere sanzionatorio verte solo sul rapporto esterno di solidarietà. Al contrario, essa condivide in sostanza la censura diretta contro la regola di responsabilità per quote uguali, quale enunciata dal Tribunale al punto 215 della sentenza impugnata, ma chiede alla Corte di procedere a una sostituzione della motivazione, al fine di disattendere le censure vertenti sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni.

ii) Giudizio della Corte

147

In limine, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti dell’argomento dedotto dalle società del gruppo Alstom riguardo a una delega illecita del potere sanzionatorio.

148

Infatti, dal momento che una parte deve poter contestare tutti i punti della motivazione di una sentenza che le arrecano pregiudizio, ciascuna parte può, qualora il Tribunale abbia riunito due cause e pronunciato una sentenza unica che risponde all’insieme dei motivi presentati dalle parti nel procedimento dinanzi a sé, contestare i ragionamenti relativi a motivi che, dinanzi al Tribunale, siano stati dedotti solo dalla ricorrente nell’altra causa riunita, qualora tali ragionamenti le arrechino pregiudizio (sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, punto 34).

149

Nel merito, per quanto riguarda in primo luogo gli argomenti delle società ricorrenti, diretti contro i punti 215 e 236 della sentenza impugnata, occorre constatare che questi ultimi poggiano sulla premessa, esposta al punto 214 di tale sentenza, secondo la quale la competenza di cui dispone la Commissione, in virtù dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ad infliggere un’ammenda in solido a più persone giuridiche costituenti una sola impresa comprende il potere esclusivo di determinare le quote dell’ammenda che i condebitori in solido dovranno sopportare nei loro rapporti interni dopo il pagamento integrale dell’ammenda che ha consentito di tacitare la Commissione.

150

Orbene, muovendo da tale premessa, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

151

Infatti, il potere sanzionatorio di cui dispone la Commissione è limitato alla determinazione dell’importo dell’ammenda ad essa dovuta in solido dalle persone giuridiche che fanno parte di una stessa impresa, ossia il rapporto esterno di solidarietà, senza comprendere quello di determinare la quota di tale importo dovuta dai condebitori in solido nell’ambito del rapporto interno di solidarietà (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 58).

152

Per contro, ove le quote dei condebitori di un’ammenda inflitta in solido non siano state fissate contrattualmente, spetta ai giudici nazionali determinarle, nel rispetto del diritto dell’Unione, applicando il diritto nazionale (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 62).

153

Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, in sostanza, al punto 215 della sentenza impugnata, che, non essendo stato constatato, nella decisione della Commissione che sanzionava più società in solido, che, nell’ambito di una sola ed unica impresa, alcune società erano maggiormente responsabili rispetto ad altre della partecipazione di detta impresa all’intesa per un periodo determinato, si doveva supporre che esse fossero responsabili nella stessa misura e, pertanto, che la quota degli importi da pagare inflitti loro in solido fosse uguale (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 69).

154

Ne consegue altresì che il Tribunale non poteva fondarsi su una tale regola di responsabilità per quote uguali, applicabile per difetto, per concludere, ai punti 216 e 236 della sentenza impugnata, rispettivamente, che le società sanzionate potevano conoscere con certezza le possibili conseguenze economiche dell’irrogazione dell’ammenda da pagare in solido e che la Commissione non aveva delegato il suo potere sanzionatorio a un giudice nazionale o a un arbitro.

155

Si deve tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza ed occorre procedere ad una sostituzione della motivazione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. pag. I-6513, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

156

Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare che, ai suddetti punti 216 e 236, il Tribunale ha manifestamente concluso a buon diritto per il rigetto degli argomenti vertenti rispettivamente su una violazione del principio della certezza del diritto e su una delega illecita di poteri da parte della Commissione.

157

Infatti, da un lato, poiché la Commissione non ha il potere di procedere alla ripartizione interna dell’importo di un’ammenda inflitta in solido, non si può pretendere che ciascuna società debba poter dedurre, dalla decisione che le impone un’ammenda da pagare in solido con una o più altre società, la quota che dovrà sopportare nei rapporti con i suoi condebitori in solido, una volta che sia stato effettuato il pagamento alla Commissione (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 66). Tale quota, ove non sia regolamentata contrattualmente, dovrà essere determinata da un giudice nazionale. Pertanto, la mancata determinazione di tale quota nella decisione della Commissione che infligge in solido un’ammenda non può, in sé, costituire una violazione del principio della certezza del diritto.

158

Dall’altro lato, poiché il potere di procedere alla ripartizione interna dell’importo di un’ammenda da pagare in solido spetta a un giudice nazionale o a un arbitro e non alla Commissione, non si può in nessun caso contestare a quest’ultima di avere illecitamente delegato un siffatto potere per non aver determinato, nella decisione controversa, le quote dei condebitori in solido nei loro rapporti interni.

159

Risulta dalle considerazioni sopra svolte che i motivi così dedotti sono, comunque, manifestamente infondati e che, in base alle motivazioni di diritto enunciate ai punti 157 e 158 della presente sentenza che devono essere sostituite a quelle accolte dal Tribunale ai punti 216 e 236 della sentenza impugnata, occorre respingere le impugnazioni al riguardo.

160

In secondo e ultimo luogo, deve essere parimenti respinto l’argomento vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale. Non si può infatti contestare al Tribunale di aver sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa. Invero, nell’ambito del controllo di legittimità di tale decisione, il Tribunale era perfettamente in diritto di disattendere i motivi in causa fondandosi su una motivazione come quella che sancisce la regola di responsabilità per quote uguali applicabile per difetto, sebbene, nel merito, tale motivazione si sia rivelata errata giuridicamente.

161

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si deve concludere che il secondo e il terzo motivo dedotti dalla Areva nonché la terza parte del secondo motivo e il quarto motivo sollevati dalle società del gruppo Alstom sono fondati nella parte in cui contestano alla Commissione e al Tribunale di aver imposto una solidarietà di fatto tra la Areva e la Alstom e di aver così violato le norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende, derivanti dai principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni.

3. Sul quarto motivo dedotto dalla Areva, vertente su una violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento nella determinazione dell’ammenda inflittale

i) Argomenti delle parti

162

La Areva sostiene che il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, avrebbe dovuto valutare se l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Areva fosse proporzionato alla gravità e alla durata dell’infrazione e se fosse conforme al principio della parità di trattamento. In applicazione di tali principi, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre l’importo massimo dell’ammenda per il quale la Areva è stata ritenuta responsabile in solido.

163

L’asserita violazione del principio della proporzionalità deriverebbe dal fatto che la Areva è stata condannata a pagare in solido, per un’infrazione della durata di soli quattro mesi, una somma che rappresenta circa la metà di quella che la Alstom deve pagare in solido per un’infrazione della durata di dodici anni o circa il doppio dell’ammenda che la Alstom deve pagare singolarmente per la sua partecipazione diretta all’intesa per un periodo di quattro anni.

164

Anche il principio della parità di trattamento sarebbe stato violato, in quanto il Tribunale ha confermato la decisione controversa nonostante con questa la Commissione abbia sanzionato la Areva molto più severamente, tenuto conto della durata della partecipazione all’infrazione di cui trattasi, di quanto lo sia stata la Alstom, sebbene quest’ultima fosse una delle società fondatrici della suddetta intesa, la durata complessiva della sua partecipazione alla stessa fosse stata 47 volte superiore a quella della Areva e il suo fatturato fosse stato maggiore di quello di quest’ultima.

165

La Commissione sostiene che tale motivo è irricevibile, in particolare, in quanto non è stato dedotto dalla Areva in primo grado né costituisce un motivo di ordine pubblico che il Tribunale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio. Nel merito, essa afferma che la determinazione dell’ammenda inflitta alla Areva non può essere censurata, in particolare, in quanto è stata calcolata in attuazione del metodo illustrato negli Orientamenti.

ii) Giudizio della Corte

166

In limine, quanto alla ricevibilità del presente motivo, occorre constatare, come ha osservato già l’avvocato generale al paragrafo 189 delle sue conclusioni, che, nel loro ricorso in primo grado, le società del gruppo Areva non hanno dedotto alcun motivo, vertente sulla violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, con il quale esse avrebbero eccepito l’illegittimità dell’importo dell’ammenda inflitta alla Areva per la violazione di tali principi. Se è vero che, nel loro ricorso, le suddette società hanno addotto una violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità, tale argomento riguardava una questione completamente diversa, ossia la condanna in solido delle società Alstom e Areva T&D SA.

167

Si tratta dunque di un motivo nuovo che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 113 della presente sentenza, è irricevibile in sede di impugnazione dinanzi alla Corte.

168

Del resto, come parimenti osservato dall’avvocato generale al paragrafo 191 delle sue conclusioni, la retrocessione della Areva T&D SA alla Alstom, pur essendo intervenuta tra la presentazione del ricorso in primo grado e il deposito dell’impugnazione, non costituisce un nuovo elemento di fatto che possa giustificare la ricevibilità di tale motivo, in quanto quest’ultimo non è fondato su tale elemento.

169

Tuttavia, il quarto motivo dedotto dalla Areva è ricevibile nella parte in cui quest’ultima contesta al Tribunale di non aver esaminato, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’illegittimità dell’ammenda che le è stata inflitta in solido, in particolare con la Areva T&D SA, per una asserita violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento o di aver commesso un errore di diritto nell’ambito di tale esercizio.

170

Come ricordato infatti al punto 118 della presente sentenza, un motivo che trova origine nella sentenza impugnata può essere dedotto in sede di impugnazione.

171

A tal proposito, occorre ricordare che, oltre al controllo di legittimità previsto dal Trattato FUE, il Tribunale dispone di una competenza estesa al merito riconosciutagli, conformemente all’articolo 261 TFUE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, la quale lo autorizza a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v., in particolare, sentenze Siemens e a./Commissione, cit., punto 334, e del 19 dicembre 2013, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione, C‑586/12 P, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

172

Tuttavia, la Corte ha anche sottolineato che l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, spetta al ricorrente sollevare motivi contro la decisione impugnata e corroborarli con elementi probatori (sentenza Siemens e a./Commissione, cit., punto 335).

173

La Corte ha inoltre precisato che tale requisito di natura procedurale non contraddice la regola secondo cui, per infrazioni alle norme di concorrenza, spetta alla Commissione dimostrare le infrazioni che essa riscontra e produrre gli elementi di prova idonei a documentare adeguatamente l’esistenza dei fatti che integrano tali infrazioni. Ciò che si richiede a un ricorrente nell’ambito di un ricorso giurisdizionale, infatti, è di identificare gli elementi contestati della decisione impugnata, di formulare censure a tale riguardo e di addurre prove, che possono essere costituite da seri indizi, per dimostrare che le proprie censure sono fondate (sentenza Siemens e a./Commissione, cit., punto 336).

174

Orbene, non risulta che, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, quale svolto ai punti da 318 a 323 della sentenza impugnata, il Tribunale non abbia tenuto conto di tali principi.

175

Infatti, ai suddetti punti, il Tribunale, una volta constatata, al punto 317 della medesima sentenza, la fondatezza dei motivi delle ricorrenti, vertenti sui principi di proporzionalità e della parità di trattamento, per aver la Commissione imposto alla Alstom e alle società del gruppo Areva, a titolo di circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione, una maggiorazione del 50% dell’importo di base delle loro ammende identica a quella imposta alla Siemens, ha riformato le ammende inflitte in solido alla Alstom e alla Areva riducendo tale maggiorazione rispettivamente al 35% e al 20%.

176

Ora, in tale preciso contesto, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, non doveva esaminare d’ufficio altre censure che potevano eventualmente essere mosse contro l’importo dell’ammenda inflitta alla Areva a motivo della violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, quali quelle presentate dalla Areva in sede di impugnazione.

177

Infine, da costante giurisprudenza risulta che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte ad imprese che abbiano violato il diritto dell’Unione. Pertanto, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo dell’ammenda (sentenza del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione, C‑70/12 P, punto 57).

178

A tal proposito, riguardo all’asserita inadeguatezza dell’importo dell’ammenda inflitta alla Areva giacché la partecipazione di quest’ultima all’infrazione in questione è stata di breve durata, l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Areva non appare eccessivo al punto da essere sproporzionato.

179

Infatti, come affermato dalla Commissione, tale importo è stato calcolato in attuazione del metodo illustrato negli Orientamenti. In tale contesto, è pacifico che la circostanza che la partecipazione della Areva all’intesa di cui trattasi sia stata breve è stata tradotta nel fatto che l’importo di partenza dell’ammenda non è stato maggiorato in ragione della durata dell’infrazione, mentre, per quanto riguarda la Alstom, l’importo di partenza è stato maggiorato del 155% a causa di una partecipazione a tale intesa di una durata di 15 anni e 8 mesi.

180

Peraltro, il fatto che la partecipazione della Areva alla suddetta infrazione sia stata di breve durata non toglie nulla alla gravità dell’infrazione contestata alla Areva, come rispecchiata nel calcolo dell’ammenda, in particolare nella determinazione dell’importo di partenza.

181

Orbene, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda deve essere determinato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa in questione e della sua durata (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, cit., punto 52).

182

Ciò considerato, occorre respingere il quarto motivo d’impugnazione della Areva.

4. Sul quinto motivo dedotto dalla Alstom, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo

i) Argomenti delle parti

183

Con il suo quinto motivo, le società del gruppo Alstom sostengono che, ai punti da 223 a 230 della sentenza impugnata, il Tribunale ha travisato la portata del primo motivo sollevato dalla Alstom, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e a una tutela giurisdizionale, e, di conseguenza, non vi ha risposto.

184

Ai suddetti punti, il Tribunale si sarebbe pronunciato sul requisito di un controllo giurisdizionale, e più in particolare sul fatto che la Alstom e la Areva T&D SA avessero effettivamente beneficiato del diritto di sottoporre la decisione controversa a un controllo giurisdizionale mediante l’esercizio effettivo di mezzi di ricorso. In realtà, il primo motivo dedotto dalla Areva dinanzi al Tribunale avrebbe riguardato la libertà di presentare un ricorso, che sarebbe stata limitata per effetto della condanna in solido della Alstom e della Areva T&D SA.

185

La Commissione è dell’avviso che, ai punti da 223 a 230 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia risposto in modo adeguato all’argomento dedotto dalle società del gruppo Alstom in primo grado.

ii) Giudizio della Corte

186

Contrariamente a quanto sostengono le società del gruppo Alstom, dalla lettura dei punti da 223 a 230 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha risposto in modo adeguato al motivo dedotto dalla Alstom, vertente su una violazione del diritto a un ricorso effettivo, e che, in tale ambito, non ha affatto travisato la portata dell’argomento dalla stessa sviluppato.

187

Infatti, dopo aver richiamato la giurisprudenza pertinente ai punti da 224 a 227 della suddetta sentenza, il Tribunale ha considerato, a buon diritto, al punto 228 della medesima sentenza, che la condanna in solido della Alstom e della Areva T&D SA da parte della Commissione non aveva violato il diritto di ciascuna di tali società, in quanto destinataria della decisione controversa, di sottoporre quest’ultima a un controllo giurisdizionale mediante l’esercizio effettivo dei mezzi di ricorso garantiti dal diritto dell’Unione.

188

Le società del gruppo Alstom sostengono che il Tribunale non si è pronunciato sulle restrizioni alla libertà di scegliere se presentare un ricorso che deriverebbero dall’irrogazione di un’ammenda in solido alla Alstom e alla Areva T&D SA. Infatti, se la Areva T&D SA avesse presentato ricorso, avrebbe dovuto presentarlo anche la Alstom, per evitare di dover pagare l’intera ammenda inflitta, mentre, se la Areva T&D SA non avesse presentato ricorso, essa avrebbe dovuto pagare tale ammenda senza che un ricorso della Alstom potesse più avere effetti sull’importo totale della medesima.

189

Al riguardo occorre constatare che tali obblighi sono soltanto la conseguenza ineluttabile dell’irrogazione, alla Alstom e alla Areva T&D SA, di un’ammenda in solido. Se una tale conseguenza può certamente aver avuto un impatto sulla strategia dei condebitori in solido, essa non ha comportato, di per sé, alcuna violazione del diritto a un ricorso effettivo. Infatti, ciascun condebitore ha conservato il diritto e la possibilità di presentare un ricorso, del quale si sono avvalsi sia la Alstom che la Areva T&D SA, come ha parimenti constatato il Tribunale al punto 228 della sentenza impugnata.

190

Ne consegue che il quinto motivo delle società del gruppo Alstom deve essere respinto.

191

Risulta dall’insieme dei motivi dedotti dalle società ricorrenti che, da un lato, il secondo e il terzo motivo sollevati dalla Areva nonché la terza parte del secondo motivo e il quarto motivo presentati dalle società del gruppo Alstom devono essere accolti nella parte in cui contestano alla Commissione e al Tribunale di aver imposto una solidarietà di fatto tra la Areva e la Alstom e di aver così violato le norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende derivanti dai principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni, e che, dall’altro, quanto al resto, le impugnazioni devono essere respinte.

192

Ne consegue, anzitutto, che il punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata deve essere annullato.

193

Inoltre, poiché lo stato degli atti lo consente, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, occorre statuire definitivamente sulla controversia.

194

A tale riguardo si deve constatare che la determinazione della solidarietà operata all’articolo 2, lettera c), della decisione controversa è identica a quella effettuata dal Tribunale, al punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, esercitando la sua competenza estesa al merito e riducendo gli importi dell’ammenda.

195

Pertanto, poiché le società ricorrenti hanno chiesto in primo grado l’annullamento dell’articolo 2, lettera c), della decisione controversa, occorre annullare tale disposizione per gli stessi motivi che hanno determinato l’annullamento del punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, enunciati ai punti da 129 a 142 della presente sentenza.

196

Infine, in virtù della competenza estesa al merito riconosciutale, conformemente all’articolo 261 TFUE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, la Corte considera che sarà fatta una giusta applicazione delle norme in materia di solidarietà determinando gli importi delle ammende secondo un metodo che, contrariamente a quello utilizzato dalla Commissione e dal Tribunale, rispetti, da parte sua, le norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende derivanti dai principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni.

197

Conseguentemente, alla luce di quanto dichiarato al punto 138 della presente sentenza e tenuto conto delle nuove denominazioni di alcune delle società in causa, menzionate al punto 14 della presente sentenza, occorre infliggere un’ammenda di importo pari a EUR 27 795 000 alla Alstom, in solido con la Alstom Grid SAS, e un’ammenda di importo pari a EUR 20 400 000 alla Areva, alla T&D Holding e alla Alstom Grid AG, in solido con la Alstom Grid SAS.

VI – Sulle spese

198

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

199

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

200

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. A norma della medesima disposizione, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

201

Poiché le impugnazioni della Areva e delle società del gruppo Alstom sono state accolte in parte, si deve condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che alle impugnazioni, un quinto delle spese della Areva e delle società del gruppo Alstom relative al procedimento di primo grado e alle impugnazioni. La Areva e le società del gruppo Alstom sopporteranno quattro quinti delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e alle impugnazioni.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2011, Areva e a./Commissione (T‑117/07 e T‑121/07), è annullato.

 

2)

L’articolo 2, lettera c), della decisione C(2006) 6762 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato.

 

3)

Per le infrazioni constatate all’articolo 1, lettere da b) a f), della decisione C(2006) 6762 definitivo, sono inflitte un’ammenda di EUR 27 795 000 alla Alstom SA, in solido con la Alstom Grid SAS, e un’ammenda di EUR 20 400 000 alla Areva SA, alla T&D Holding SA e alla Alstom Grid AG, in solido con la Alstom Grid SAS.

 

4)

Quanto al resto, le impugnazioni sono respinte.

 

5)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che alle impugnazioni, un quinto delle spese sostenute dalla Areva SA, dalla Alstom SA, dalla T&D Holding SA, dalla Alstom Grid SAS e dalla Alstom Grid AG relative al procedimento di primo grado e alle impugnazioni.

 

6)

La Areva SA, la Alstom SA, la T&D Holding SA, la Alstom Grid SAS e la Alstom Grid AG sopporteranno quattro quinti delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e alle impugnazioni.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.