ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Nozione di “crediti pecuniari non contestati” — Procedura d’insolvenza — Titolo stragiudiziale basato su un credito contestato — Domanda di esecuzione a partire dalla massa fallimentare, sulla base di un tale titolo — Situazione che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1896/2006 — Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C‑488/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okrazhen sad – Targovishte (Bulgaria), con decisione del 2 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2013, nel procedimento

«Parva Investitsionna Banka» AD,

«UniKredit Bulbank» AD,

«Siyk Faundeyshan» LLS,

contro

«Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD,

Sindik na «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD,

con l’intervento di:

Natsionalna agentsia za prihodite,

«Aset Menidzhmant» EAD,

«Ol Siyz Balgaria» OOD,

«Si Dzhi Ef – aktsionerna obshtnost» AD,

«Silvar Biych» EAD,

«Rudersdal» EOOD,

«Kota Enerdzhi» EAD,

Chavdar Angelov Angelov,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la «Parva Investitsionna Banka» AD, da I. Dermendzhiev, advokat;

per l’«UniKredit Bulbank» AD, da M. Fezliyska, A. Kazini e L. K. Hampartsumyan;

per la «Siyk Faundeyshan» LLS, da Z. Tomov, advokat;

per la «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD, da M. G. Nakova, advokat;

per il Sindik na «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD, da G.Y. Kolyovska;

per la «Aset Menidzhmant» EAD, da D. Ianakiev, advokat;

per l’«Ol Siyz Balgaria» OOD, da V. Skochev, advokat;

per la «Silvar Biych» EAD, da D. Ianakiev, advokat;

per la «Rudersdal» EOOD, da V. Goshev, advokat;

per la «Kota Enerdzhi» EAD, da M. Nikolova, advokat;

per la Commissione europea, da S. Petrova e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Parva Investitsionna Banka» AD, l’«UniKredit Bulbank» AD e la «Siyk Faundeyshan» LLS, da una parte, e la «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD e il Sindik na «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD, dall’altra, e relativa a una procedura d’insolvenza avviata nei confronti della «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), il regolamento n. 1896/2006 intende «semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento».

4

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”).

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(...)

b)

i fallimenti, i concordati e l[e] procedure affini;

(...)».

5

L’articolo 3 di detto regolamento definisce le controversie transfrontaliere come segue:

«1.   Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.

2.   Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1)].

3.   La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento».

6

L’articolo 21 del medesimo regolamento, intitolato «Esecuzione», al paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione».

7

L’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Rapporto con le norme processuali nazionali», così dispone:

«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

Il diritto bulgaro

La Costituzione

8

L’articolo 5, paragrafo 4, della Costituzione dispone quanto segue:

«Gli accordi internazionali, ratificati secondo la procedura costituzionale, pubblicati ed entrati in vigore per la Repubblica di Bulgaria, fanno parte del diritto nazionale dello Stato. Essi prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme della legislazione nazionale».

Il codice di commercio

9

L’articolo 717n del codice di commercio (Targovski zakon; in prosieguo: il «TZ») così dispone:

«Al momento della vendita di un bene ipotecato dal debitore al fine di garantire il debito di un terzo, il curatore invia al creditore ipotecario un avviso di vendita. L’importo spettante al creditore ipotecario è conservato dal curatore e consegnato al creditore su presentazione di un titolo esecutivo relativo al suo credito».

Il codice di procedura civile

10

L’articolo 417 del codice di procedura civile (Grazhdanski protsesualen kodeks; in prosieguo: il «GPK») così prevede:

«Il ricorrente può chiedere l’emissione di un’ingiunzione anche quando il credito, indipendentemente dal suo importo, è fondato su:

1)

un atto di un organo amministrativo, di cui i tribunali civili sono competenti ad autorizzare l’esecuzione;

2)

un documento contabile o un estratto della contabilità che attesta il credito di un ente dello Stato, di un comune o di una banca;

3)

un atto notarile, un contratto o un altro accordo, con autenticazione notarile delle firme, per quanto riguarda gli obblighi di pagamento di denaro o di altre cose fungibili che vi sono iscritti, nonché gli obblighi di trasferimento di beni determinati;

(...)».

11

L’articolo 418 di detto codice dispone quanto segue:

«1.   Qualora la domanda sia accompagnata da uno dei documenti di cui all’articolo 417, su cui il credito è fondato, il creditore può chiedere al tribunale di ordinare l’esecuzione immediata e di emettere un titolo esecutivo.

2.   Il titolo esecutivo è emesso dopo che il tribunale abbia verificato la regolarità formale del documento e constatato un credito esecutivo nei confronti del debitore. Per emettere il titolo esecutivo, il tribunale appone una nota in tal senso sul documento presentato e sull’ingiunzione.

3.   Qualora, in base al documento presentato, l’esigibilità del credito dipenda dall’esecuzione di una controprestazione o dal verificarsi di un altro fatto, l’esecuzione di tale controprestazione o il verificarsi di tale circostanza devono essere constatati da un documento ufficiale o da un documento proveniente dal debitore.

4.   La decisione con cui è respinta in tutto o in parte la domanda di emissione di un titolo esecutivo può essere impugnata dal ricorrente entro una settimana dalla sua notifica, mediante ricorso incidentale di cui non è presentata copia per notifica.

(...)».

La legge sugli atti normativi

12

L’articolo 46 della legge sugli atti normativi (Zakon za normativnite aktove; in prosieguo: lo «ZNA»), relativo all’interpretazione degli atti normativi, così dispone:

«1.   Le disposizioni degli atti normativi si applicano nel loro senso stretto. Se esse non sono chiare, sono interpretate nel senso che corrisponde meglio alle altre disposizioni, allo scopo dell’atto interpretato e ai principi generali del diritto bulgaro.

2.   Qualora l’atto normativo sia incompleto, alle fattispecie non disciplinate dallo stesso si applicano le disposizioni che riguardano casi analoghi, purché ciò sia conforme allo scopo dell’atto. In assenza di disposizioni di tal genere, i rapporti sono disciplinati dai principi generali del diritto bulgaro (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

L’Okrazhen sad – Targovishte (tribunale regionale di Targovishte), competente in materia fallimentare, con decisione del 30 maggio 2011 ha aperto una procedura d’insolvenza nei confronti della «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD e ha ordinato, con decisione del 15 giugno 2012, il sequestro dei beni facenti parte della massa fallimentare nonché la liquidazione degli stessi.

14

Il Sindik na «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD (curatore fallimentare nominato nell’ambito della procedura aperta nei confronti della «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD) ha proceduto alla vendita di diversi beni immobili facenti parte di detta massa e gravati da ipoteche a favore della «Parva Investitsionna Banka» AD (in prosieguo: la «Parva Investitsionna Banka»). Tali ipoteche erano state costituite allo scopo di garantire alcuni contratti relativi a mutui, conclusi tra la Parva Investitsionna Banka e terzi, vale a dire la «Port Investmant Developmant – Balgaria 2» EAD e la «Aset Menidzhmant» EAD.

15

La Parva Investitsionna Banka è titolare di diversi titoli esecutivi stragiudiziali relativi ai crediti connessi a tali mutui ipotecari. Tale società ha presentato una domanda fondata sull’articolo 717n del TZ e volta ad ottenere l’esecuzione provvisoria e immediata di detti titoli, ai sensi degli articoli 417 e 418 del GPK. Essa chiedeva il pagamento del prezzo a cui erano stati venduti gli immobili facenti parte della massa fallimentare. Poiché detti crediti erano contestati, in particolare, dalle società debitrici, il Sindik na «Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost» AD ha chiesto al giudice del rinvio di pronunciarsi, tra l’altro, sulle condizioni di applicazione dell’articolo 717n del TZ nel caso in cui il pagamento di un credito contestato sia richiesto a partire dalla massa fallimentare.

16

Secondo il giudice del rinvio, tale domanda è volta, in sostanza, a sapere se possa considerarsi lecito il pagamento, a partire dalla massa fallimentare e secondo le modalità previste dall’articolo 717n del TZ, di un credito contestato la cui esecuzione provvisoria e immediata sia stata autorizzata sulla base di titoli stragiudiziali.

17

A tal riguardo, detto giudice cita una sentenza del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) del 2 ottobre 2012 (causa n. 4/2012), che ha confermato la legittimità costituzionale degli articoli 417 e 418 del GPK, i quali consentono alle banche, sul fondamento di un estratto dei conti di credito, di ottenere un’esecuzione immediata. L’esame condotto dal Konstitutsionen sad sarebbe stato effettuato alla luce del regolamento n. 1896/2006, in quanto quest’ultimo fa parte del diritto nazionale interno e, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della Costituzione, prevale sulle norme interne contrastanti con i principi giuridici o con le soluzioni da esso previsti.

18

Il giudice del rinvio ritiene che l’esame del diritto nazionale riveli l’esistenza di una lacuna normativa, in quanto l’articolo 717n del TZ non prevede l’ipotesi in cui una domanda presentata a norma di tale disposizione sia contestata. Secondo detto giudice, l’articolo 46, paragrafo 2, dello ZNA gli impone, in caso di lacuna normativa, di tener conto del sistema della legge e dei principi generali del diritto, al fine di statuire sulla domanda di cui è investito. Benché il regolamento n. 1896/2006 verta esclusivamente sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, esso costituisce, secondo tale giudice, l’unica disciplina le cui soluzioni normative sono, per il loro oggetto, sufficientemente vicine alla natura della controversia pendente dinanzi a quest’ultimo. Detto regolamento prevedrebbe norme e principi pertinenti al fine di rispondere alle questioni relative al conflitto esistente tra il procedimento di esecuzione individuale e la procedura d’insolvenza.

19

A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della Costituzione, tale regolamento farebbe parte del diritto nazionale. Occorrerebbe pertanto tenerne conto nell’interpretare i principi generali del diritto e nel determinare il sistema della legge.

20

È in tale contesto che l’Okrazhen sad – Targovishte ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Come debba essere interpretato il criterio della mancata contestazione del credito pecuniario oggetto di esecuzione di cui al considerando 6 e all’articolo 1 del regolamento [n. 1896/2006].

2)

Se, nell’ipotesi in cui le norme interne dello Stato membro dell’Unione europea nel cui territorio il credito pecuniario è azionato in via esecutiva non chiariscano se il mandato di esecuzione per un credito pecuniario possa trovare applicazione nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta nei confronti della persona contro il cui patrimonio è diretta l’esecuzione, il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 1896/2006] debba essere interpretato in senso restrittivo e valga soltanto per i crediti pecuniari oggetto di esecuzione contestati o si riferisca invece a tali crediti anche se incontestati.

3)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 1896/2006], il quale esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo i fallimenti, i concordati e le procedure affini, debba essere interpretato nel senso che la limitazione riguarda soltanto l’apertura delle procedure indicate o se essa si riferisca anche all’intero decorso della procedura nei suoi diversi stadi e fasi come previsti dalle disposizioni nazionali dello Stato membro dell’Unione europea interessato.

4)

Se, in base alla dottrina del primato del diritto dell’Unione e in caso di una lacuna nel diritto nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea, il giudice nazionale di tale Stato membro, dinanzi al quale è stata aperta una procedura d’insolvenza a carico della persona contro il cui patrimonio è diretta l’esecuzione, possa in via interpretativa e sulla base del considerando 10 e dell’articolo 26 del regolamento [n. 1896/2006], emanare una sentenza che deroga a tali principi fondamentali e contrasta con essi».

Sulla competenza della Corte

21

Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 1896/2006 istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati.

22

Dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento principale non verte né su un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, previsto dal regolamento n. 1896/2006, né sull’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea, emessa sulla base di quest’ultimo, ma riguarda l’esecuzione di un titolo stragiudiziale, la cui esecuzione provvisoria e immediata è richiesta sulla base del diritto nazionale nell’ambito di una procedura d’insolvenza.

23

Pertanto, è evidente che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1896/2006, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione.

24

Orbene, dalla decisione di rinvio si evince che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede un’interpretazione del regolamento n. 1896/2006 al fine di colmare una lacuna da lui stesso rilevata nella legislazione nazionale applicabile a una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

25

A tal riguardo, va ricordato che, a norma dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. Tale illustrazione, così come l’illustrazione sommaria dei fatti rilevanti richiesta dall’articolo 94, lettera a), del suddetto regolamento di procedura, deve permettere alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la sua competenza a rispondere alla questione ad essa sottoposta (sentenza Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, punto 19).

26

Inoltre, la Corte non è, in linea di principio, competente per rispondere a una questione proposta in via pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata (v., in tal senso, sentenza Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, punto 41 e giurisprudenza citata).

27

Tuttavia, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui i fatti si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione la cui interpretazione è richiesta, la Corte è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale allorquando il diritto nazionale rinvia al contenuto di tali disposizioni del diritto dell’Unione per determinare le norme da applicare a una situazione puramente interna allo Stato membro interessato (v., in particolare, sentenze Poseidon Chartering, C‑3/04, EU:C:2006:176, punto 15; ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punti 22 e 26; Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punto 48; Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 17; Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 45, nonché Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, punto 21).

28

Infatti, sussiste un sicuro interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che apporta a situazioni estranee all’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione considerato, a quelle adottate da quest’ultimo atto, al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e alle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in presenza delle quali si chiede l’applicazione delle disposizioni o delle nozioni riprese dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze Salahadin Abdulla e a., EU:C:2010:105, punto 48; SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punti 87 e 88; Nolan, EU:C:2012:638, punto 46; Allianz Hungária Biztosító e a., C‑32/11, EU:C:2013:160, punti 20 e 21, nonché Romeo, EU:C:2013:718, punto 22).

29

Ciò si verifica quando le disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi sono state rese applicabili dal diritto nazionale a siffatte situazioni in modo diretto e incondizionato (Cicala, EU:C:2011:868, punto 19; Nolan, EU:C:2012:638, punto 47 e Romeo, EU:C:2013:718, punto 23). Per contro, ciò non si verifica quando le disposizioni del diritto nazionale consentono al giudice nazionale di scostarsi dalle norme del diritto dell’Unione, quali interpretate dalla Corte (v., in tal senso, sentenza Kleinwort Benson, C‑346/93, EU:C:1995:85, punti 16 e 18, nonché Romeo, EU:C:2013:718, punto 33 e giurisprudenza citata).

30

Nel caso di specie, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 46, paragrafo 2, dello ZNA, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, della Costituzione ed espone le ragioni per le quali ritiene necessaria, ai fini della risoluzione della controversia di cui è investito, un’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1896/2006 in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Orbene, l’esposizione di dette ragioni non è tale da consentire alla Corte di concludere che essa è competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

31

L’articolo 5, paragrafo 4, della Costituzione dispone che «gli accordi internazionali, ratificati secondo la procedura costituzionale, pubblicati ed entrati in vigore per la Repubblica di Bulgaria, fanno parte del diritto nazionale dello Stato[, e che essi] prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme della legislazione nazionale». Tale norma non rinvia quindi alle disposizioni del regolamento n. 1896/2006, citate nelle questioni pregiudiziali, ma prevede soltanto, secondo il suo tenore letterale, una regola relativa alla gerarchia tra il diritto internazionale e il diritto nazionale.

32

Per quanto riguarda l’articolo 46, paragrafo 2, dello ZNA, esso rinvia in generale ai «principi generali del diritto bulgaro» e non specificamente alle disposizioni del regolamento n. 1896/2006, citate in dette questioni. Sebbene il giudice del rinvio sostenga che tale disposizione dello ZNA, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, della Costituzione, si riferisce anche al diritto dell’Unione, esso non afferma in alcun modo che dette disposizioni del diritto bulgaro rinviano effettivamente alle disposizioni del citato regolamento per disciplinare situazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, al fine di garantire un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione.

33

Per quanto riguarda la decisione del Konstitutsionen sad, citata al punto 17 della presente ordinanza, e a cui si riferisce, in questo contesto, il giudice del rinvio, dall’ordinanza di rinvio non risulta affatto che tale decisione riguardi la questione se le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 4, della Costituzione e 46, paragrafo 2, dello ZNA contengano un rinvio al diritto dell’Unione allo scopo di garantire un siffatto trattamento identico.

34

Orbene, anche se quest’ultima disposizione, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, della Costituzione, rinvia in generale ai principi generali del diritto al fine di colmare una lacuna normativa, da detta ordinanza non risulta che le disposizioni del regolamento n. 1896/2006 siano state rese applicabili, in quanto tali, dalle citate disposizioni del diritto bulgaro, in modo diretto e incondizionato, a una situazione che non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del suddetto regolamento di cui è chiesta l’interpretazione. Sembra piuttosto che le citate disposizioni del diritto bulgaro si limitino a prescrivere al giudice adito di ricorrere ai principi generali e alle norme del diritto nazionale e del diritto dell’Unione al fine di colmare, in via giurisprudenziale e secondo il proprio apprezzamento degli insegnamenti tratti da tali norme e principi, la lacuna constatata.

35

In tali circostanze, non può ritenersi che le disposizioni del regolamento n. 1896/2006 citate nelle questioni sollevate siano state rese applicabili dal diritto nazionale, in quanto tali, in modo diretto e incondizionato, a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale e non rientrante nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

36

Di conseguenza, si deve constatare, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dall’Okrazhen sad – Targovishte.

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dall’Okrazhen sad – Targovishte (Bulgaria).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.