SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 luglio 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestito ipotecario — Clausole abusive — Procedura di esecuzione ipotecaria — Legittimazione ad agire»

Nella causa C‑169/14,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposta dalla Audiencia Provincial de Castellón (Spagna), con decisione del 2 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2014, nel procedimento

Juan Carlos Sánchez Morcillo,

María del Carmen Abril García

contro

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, E. Levits (relatore), M. Berger, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per Sànchez Morcillo e Abril García, da P. Medina Aina, procurador de los tribunales, assistito da P.-J. Bastida Vidal, abogado;

per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, da B. García Gómez e J. Rodríguez Cárcamo, abogados;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta e A. Rubio González, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Owsiany-Hornung, É. Gippini Fournier e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Sánchez Morcillo e la sig.ra Abril García, da un lato, e il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (in prosieguo: il «Banco Bilbao»), dall’altro, in merito alla loro opposizione all’esecuzione ipotecaria avente ad oggetto la loro abitazione.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Il considerando 9 della direttiva 93/13 recita quanto segue:

«(...) gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario (...)».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva è del seguente tenore:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

5

L’articolo 3 della citata direttiva dispone quanto segue:

«1.   Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.   Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

(...)

3.   L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

6

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

7

L’allegato alla direttiva 93/13 elenca le clausole cui rinvia l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima. Esso contiene, tra l’altro, le seguenti clausole:

«1.   Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(...)

q)

sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto.

(…)».

Il diritto spagnolo

8

Il capo III della legge n. 1/2013, del 14 maggio 2013, recante misure per rafforzare la tutela dei debiti ipotecari, la ristrutturazione del debito e per gli alloggi popolari (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373; in prosieguo: la «legge n. 1/2013») ha modificato il codice di procedura civile (Ley de enjuiciamiento civil), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575), modificato esso stesso in ultimo con decreto-legge n. 7/2013, del 28 giugno 2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione (decreto-ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación; BOE n. 155, del 29 giugno 2013, pag.48767; in prosieguo: la «LEC»).

9

L’articolo 695 della LEC, relativo alla procedura d’opposizione all’esecuzione ipotecaria, è formulato nei seguenti termini:

«1.   Nei procedimenti di cui al presente capo il debitore esecutato può presentare opposizione solo per i seguenti motivi:

1)

estinzione della garanzia o dell’obbligazione garantita, (…);

2)

errore nella determinazione dell’importo esigibile, (…);

3)

in caso di esecuzione avente ad oggetto beni mobili ipotecati o sui quali sono stati costituiti pegni senza spossessamento, costituzione, su detti beni, di un altro pegno, ipoteca mobiliare o immobiliare, o sequestro iscritto precedentemente al debito all’origine del procedimento, circostanza che dovrà essere dimostrata mediante il corrispondente certificato di registrazione;

4)

carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento dell’esecuzione o che abbia determinato l’importo esigibile.

2.   Nell’ipotesi di presentazione dell’opposizione prevista nel paragrafo precedente, il cancelliere dispone la sospensione dell’esecuzione e convoca le parti a comparire dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza di sequestro. L’atto di citazione deve precedere di almeno quindici giorni lo svolgimento dell’udienza in questione. Alla suddetta udienza il giudice sente le parti, esamina gli atti che sono prodotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza.

3.   L’ordinanza che accoglie l’opposizione fondata sui motivi primo e terzo del paragrafo 1 del presente articolo comporta la sospensione dell’esecuzione; quella che accoglie l’opposizione fondata sul secondo motivo determina l’importo per il quale l’esecuzione dev’essere proseguita.

Se è accolto il quarto motivo, si pronuncia l’improcedibilità dell’esecuzione quando la clausola contrattuale costituisce il fondamento dell’esecuzione medesima. In caso contrario, l’esecuzione prosegue e la clausola abusiva non trova applicazione.

4.   Contro l’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione o la disapplicazione di una clausola abusiva può essere proposto ricorso in appello.

Al di fuori di queste ipotesi, le ordinanze che decidono sull’opposizione cui si riferisce il presente articolo non sono impugnabili con nessun ricorso e i loro effetti sono circoscritti esclusivamente al processo di esecuzione in cui sono emesse».

10

L’articolo 552 della LEC, il quale concerne i ricorsi concessi in caso di diniego di esecuzione, dispone quanto segue:

«1.   Se il giudice ritiene che le modalità e i presupposti di legge richiesti non sono soddisfatti ai fini di disporre l’esecuzione, esso emette un’ordinanza che nega l’esecuzione.

Quando il giudice ritiene che una delle clausole contenute in uno dei titoli esecutivi previsti dall’articolo 557, paragrafo 1, può essere qualificata come abusiva, esso ascolta le parti entro un termine di quindici giorni. Sentite le parti, esso statuisce entro cinque giorni lavorativi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 561, paragrafo 1, punto 3.

2.   Avverso l’ordinanza che nega l’esecuzione può essere proposto direttamente appello e il ricorso relativo è discusso solo con il creditore. Quest’ultimo, se lo desidera, può anche chiedere un riesame della sua domanda da parte dello stesso giudice prima del ricorso in appello.

3.   Dopo che l’ordinanza che nega l’esecuzione è divenuta definitiva, il creditore può far valere i propri diritti solo nell’ambito del corrispondente giudizio ordinario, qualora a ciò non osti l’autorità di giudicato della sentenza o della decisione definitiva sulla quale era fondata la domanda di esecuzione».

11

L’articolo 557 della LEC, concernente l’opposizione all’esecuzione fondata su titoli privi di carattere giudiziario o arbitrale, enuncia quanto segue:

«1.   Quando l’esecuzione è ordinata per i titoli previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punti 4, 5, 6 e 7, nonché per altri documenti muniti di forza esecutiva previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punto 9, il debitore esecutato può opporsi, nei termini e nelle forme previsti dall’articolo precedente, solo invocando uno dei seguenti motivi:

(…)

il titolo contiene clausole abusive.

2.   Qualora sia proposta l’opposizione prevista dal paragrafo precedente, il cancelliere sospende l’esecuzione mediante una misura di organizzazione del procedimento».

12

L’articolo 561, paragrafo 1, della LEC, riguardante l’ordinanza che statuisce sull’opposizione per motivi di merito, è così redatta:

«1.   Sentite le parti sull’opposizione all’esecuzione non fondata su vizi di procedura e dopo l’udienza eventualmente svoltasi, il giudice adotta, con ordinanza, ai soli fini dell’esecuzione, una delle decisioni seguenti:

1)

ordinare il proseguimento dell’esecuzione per l’importo stabilito qualora l’opposizione sia integralmente respinta. Se l’opposizione era basata su una domanda eccessiva, che è parzialmente accolta, l’esecuzione è disposta per il corrispondente importo.

L’ordinanza che respinge integralmente l’opposizione condanna il debitore esecutato alle spese di quest’ultima, conformemente alle disposizioni dell’articolo 394 relative alla condanna alle spese in primo grado;

2)

dichiarare che non deve procedersi all’esecuzione qualora sia accolto uno dei motivi citati negli articoli 556 e 557 o qualora si giudichi che la domanda eccessiva accolta conformemente all’articolo 558 è interamente fondata;

3)

qualora venga accertato il carattere abusivo di una o più clausole, l’ordinanza specifica le conseguenze di tale accertamento, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione o disponendo la medesima senza applicazione delle clausole considerate abusive.

2.   Qualora sia accolta l’opposizione all’esecuzione, l’esecuzione è priva di effetti, i sequestri nonché le misure cautelari ai fini dell’aggiudicazione che sarebbero stati adottati sono revocati e il debitore esecutato è posto nuovamente nella posizione precedente all’avvio dell’esecuzione, conformemente alle disposizioni degli articoli 533 e 534. Inoltre, la parte che ha chiesto l’esecuzione è condannata alle spese del giudizio di opposizione.

3.   L’ordinanza che decide sull’opposizione è impugnabile in appello; l’appello non sospende l’esecuzione se la decisione oggetto del ricorso ha respinto l’opposizione.

Qualora la decisione oggetto di ricorso abbia accolto l’opposizione, la parte che chiede l’esecuzione può domandare la conferma dei sequestri e delle misure cautelari adottati e l’adozione delle opportune misure ai sensi dell’articolo 697 della presente legge. Il giudice statuisce in tal senso con ordinanza, a condizione che la parte richiedente fornisca idonea cauzione, stabilita dalla stessa decisione, per garantire il risarcimento al quale il debitore esecutato avrà diritto qualora sia confermato l’accoglimento dell’opposizione».

Fatti e questioni pregiudiziali

13

Dalla decisione di rinvio si evince che i ricorrenti nel procedimento principale hanno siglato con il Banco Bilbao, il 9 giugno 2003, un atto notarile di mutuo per un importo pari a EUR 300 500, munito di una garanzia ipotecaria sulla loro abitazione.

14

Il rimborso di detta somma sarebbe scaduto il 30 giugno 2028, essendo ripartito su 360 mensilità. Nell’ipotesi in cui i debitori fossero stati inadempienti all’obbligo di pagamento, il Banco Bilbao era autorizzato a chiedere il rimborso anticipato del mutuo concesso ai ricorrenti nel procedimento principale. La clausola 6 bis del contratto di mutuo stabiliva come pari al 19% annuo il tasso di interessi di mora, mentre il tasso di interesse legale in Spagna, durante il periodo rilevante per il procedimento principale, era pari al 4% annuo.

15

A causa dell’inadempimento dei ricorrenti nel procedimento principale all’obbligo loro incombente di versare le mensilità di rimborso di detto mutuo, il 15 aprile 2011 il Banco Bilbao ha chiesto il versamento dell’integralità del mutuo, maggiorato degli interessi ordinari e di mora, unitamente alla vendita forzata del bene immobile ipotecato in suo favore.

16

A seguito dell’avvio della procedura di esecuzione ipotecaria, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto opposizione avverso quest’ultimo, opposizione respinta con decisione del 19 giugno 2013 dello Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón (giudice di primo grado n. 3 di Castellón). I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale decisione, appello che, dichiarato ricevibile, è stato rinviato dinanzi all’Audiencia Provincial de Castellón (corte provinciale di Castellón).

17

Il giudice del rinvio spiega che, sebbene la procedura civile spagnola consenta di interporre appello avverso la decisione che, accogliendo l’opposizione proposta da un debitore, conclude la procedura di esecuzione ipotecaria, essa viceversa non consente al debitore, la cui opposizione sia stata respinta, di interporre appello avverso la sentenza di primo grado che dispone il proseguimento della procedura di esecuzione forzata.

18

Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità di questa normativa nazionale con lo scopo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13, nonché con il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale, sancito dall’articolo 47 della Carta. Detto giudice precisa che il riconoscimento della facoltà di proporre appello a favore del debitore potrebbe rivelarsi ancor più determinante per il fatto che determinate clausole del contratto di mutuo in questione nel procedimento principale potrebbero essere considerate «abusive», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

19

È in tale contesto che l’Audiencia Provincial de Castellón ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se si pone in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13(…), che impone agli Stati membri l’obbligo, nell’interesse dei consumatori, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed i consumatori, una norma processuale che, come l’articolo 695, paragrafo 4, della [LEC], nel disciplinare il ricorso contro la decisione che statuisce sull’opposizione all’esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell’ordinanza che dispone l’improcedibilità o la disapplicazione di una clausola abusiva ed esclude il ricorso negli altri casi, ciò che ha l’immediata conseguenza che, mentre l’esecutante può appellare ove venga accolta l’opposizione dell’esecutato e sia disposta la cessazione del processo o la disapplicazione della clausola abusiva, l’esecutato consumatore non può ricorrere nel caso di rigetto della sua opposizione.

2)

Nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione europea relativa alla tutela dei consumatori contenuta nella direttiva 93/13, se sia compatibile con il principio del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e ad un equo processo e alla parità delle armi, sancito dall’articolo 47 della Carta, una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 695, paragrafo 4, della [LEC] che, nel disciplinare il ricorso di appello contro la decisione che statuisce sull’opposizione all’esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell’ordinanza che dispone l’improcedibilità o la disapplicazione di una clausola abusiva ed esclude il ricorso negli altri casi, ciò che ha l’immediata conseguenza che, mentre l’esecutante può appellare ove venga accolta l’opposizione dell’esecutato e sia disposta la cessazione del processo o la disapplicazione di una clausola abusiva, l’esecutato consumatore non può ricorrere nel caso di rigetto della sua opposizione».

20

Accogliendo l’istanza del giudice del rinvio, il presidente della Corte ha deciso di assoggettare la presente causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte (ordinanza del presidente della Corte Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:1388).

Sulle questioni pregiudiziali

21

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di procedure esecutive, quale quello in questione nel procedimento principale, il quale prevede che una procedura di esecuzione ipotecaria non può essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest’ultimo può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, posto che quest’ultimo, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.

22

A questo proposito occorre anzitutto ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale, sia il livello di informazione (sentenze Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, punto 32, e Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 44).

23

Alla luce di una siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede che le clausole abusive non vincolano i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenza Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

24

In tale contesto, la Corte ha già reiteratamente osservato che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenze Aziz, EU:C:2013:164, punto 46, e Barclays Bank, EU:C:2014:279, punto 34).

25

Le procedure nazionali di esecuzione, quali le procedure di esecuzione ipotecaria, sono soggette agli obblighi derivanti da detta giurisprudenza della Corte mirante alla tutela effettiva dei consumatori.

26

Difatti, nel quadro di siffatte procedure, la Corte ha già dichiarato che la direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che non consente al giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, di esaminare d’ufficio, in limine litis o in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo (v. sentenza Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punto 57).

27

La Corte ha parimenti dichiarato che la direttiva dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro la quale non prevede, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo e, nel contempo, non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale (v. sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 64).

28

La giurisprudenza della Corte è parimenti consolidata nel senso che la direttiva 93/13 osta a una normativa nazionale la quale non consente al giudice dell’esecuzione, nel quadro di una procedura di esecuzione ipotecaria, né di valutare, o d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale risulta il debito fatto valere e che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori tra cui, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione, quando la concessione di detti provvedimenti è necessaria per garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del corrispondente giudizio di merito, competente a verificare la natura abusiva di detta clausola (ordinanza Banco Popular Español e Banco de Valencia, C‑537/12 e C‑116/13, EU:C:2013:759, punto 60).

29

Conformemente a tale giurisprudenza, e in particolare a seguito della pronuncia della sentenza Aziz (EU:C:2013:164), la legge n. 1/2013 ha modificato segnatamente gli articoli della LEC relativi alla procedura di esecuzione sui beni ipotecati o pignorati introducendo, nell’articolo 695, paragrafo 1, di quest’ultima, la facoltà per il convenuto di opporre alle procedure di esecuzione ipotecaria il carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisca il fondamento dell’esecuzione.

30

Questa modifica legislativa ha fatto sorgere una problematica inedita rispetto a quella che ha portato alla sentenza Aziz (EU:C:2013:164) e all’ordinanza Banco Popular Español e Banco de Valencia (EU:C:2013:759). Questa problematica verte sul fatto che tale normativa nazionale limita la facoltà di interporre appello avverso tale decisione alla sole ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia accolto un’opposizione basata sul carattere abusivo della clausola contrattuale che costituisce il fondamento dell’esecuzione, per cui tale normativa introduce una disparità di trattamento tra il professionista e il consumatore in quanto parti in causa. Infatti, posto che un ricorso in appello è possibile solo nel caso in cui l’opposizione sia stata giudicata fondata, il professionista dispone di una facoltà di ricorso avverso una decisione che va contro i suoi interessi mentre, in caso di rigetto dell’opposizione, il consumatore non dispone di detta facoltà.

31

A questo riguardo occorre ricordare che, in mancanza di armonizzazione delle procedure nazionali di esecuzione forzata, le modalità di attuazione dei ricorsi in appello avverso la decisione che statuisce sulla legittimità di una clausola contrattuale, ammessi nel quadro di una procedura di esecuzione ipotecaria, rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Nondimeno, la Corte ha sottolineato che dette modalità devono soddisfare la doppia condizione di non essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale (principio di equivalenza) e di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 24; Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 38; Aziz, EU:C:2013:164, punto 50, e Barclays Bank, EU:C:2014:279, punto 37).

32

Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di nessun elemento tale da suscitare dubbi quanto alla conformità a quest’ultimo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale.

33

Infatti, si evince, in particolare, dalle disposizioni dell’articolo 695, paragrafi 1 e 4, della LEC che il sistema processuale spagnolo non prevede che il consumatore possa proporre un ricorso in appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione all’esecuzione non solo quando quest’opposizione è fondata sul carattere abusivo, alla luce dell’articolo 6 della direttiva 93/13, di una clausola che compare in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ma anche quando è basata sulla violazione di una norma nazionale di ordine pubblico, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare (v. sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 52).

34

Dall’altro, per quanto concerne il principio di effettività, la Corte ha già dichiarato che ciascun caso in cui occorra stabilire se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v. sentenze Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 34, e Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

35

Pertanto, l’obbligo degli Stati membri di garantire l’efficacia dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dalla direttiva 93/13 contro l’uso di clausole abusive implica un’esigenza di tutela giurisdizionale, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta, che il giudice nazionale è tenuto a rispettare (v., in tal senso, sentenza Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 29). Questa tutela deve valere sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto dell’Unione, sia per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative a siffatte azioni (v., in tal senso, sentenza Alassini e a., da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punto 49).

36

Ebbene, a questo proposito occorre ricordare che, secondo il diritto dell’Unione, il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancisce il diritto di accesso non a un doppio grado di giudizio, ma soltanto a un giudice (v., in tal senso, sentenza Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, punto 69). Di conseguenza, il fatto che il consumatore, nella veste di debitore esecutato nel quadro di una procedura di esecuzione ipotecaria, disponga della facoltà di agire solo nei limiti di un unico grado di giudizio per affermare i diritti che esso trae dalla direttiva 93/13 non può essere, di per sé, contrario al diritto dell’Unione.

37

Tuttavia, se si prende in considerazione il posto che occupa l’articolo 695, paragrafi 1 e 4, della LEC nel complesso della procedura, è opportuno tenere presente quanto segue.

38

In primo luogo, occorre rilevare che dal fascicolo prodotto dinanzi alla Corte si ricava che, in base al diritto di procedura spagnolo, un’esecuzione ipotecaria avente ad oggetto un bene immobile che soddisfa un’esigenza essenziale del consumatore, ossia quella di procurargli un’abitazione, può essere promosso da un professionista in base a un atto notarile munito di forza esecutiva senza che il contenuto di detto atto abbia costituito oggetto di un controllo giurisdizionale, diretto a individuare il carattere eventualmente abusivo di una o più clausole di tale atto. Un siffatto privilegio, concesso a un professionista, rende ancor più necessario che il consumatore, nella sua qualità di debitore esecutato, possa godere di una tutela giurisdizionale efficace.

39

Per quanto concerne il controllo esercitato a questo riguardo dal giudice dell’esecuzione occorre rilevare, da un lato, che, come confermato dal governo spagnolo in udienza, nonostante le modifiche apportate alla LEC in seguito alla pronuncia della sentenza Aziz (EU:C:2013:164) con la legge n. 1/2013, l’articolo 552, paragrafo 1, della LEC non obbliga detto giudice a esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali a fondamento della domanda, dato che questo controllo è facoltativo.

40

Dall’altro, ai sensi dell’articolo 695, paragrafo 1, della LEC, quale modificato dalla legge n. 1/2013, la parte soggetta a esecuzione ipotecaria può opporsi a quest’ultima quando detta esecuzione si basa segnatamente sul carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento dell’esecuzione o che abbia permesso di determinare l’importo esigibile.

41

A questo proposito, occorre tuttavia sottolineare che, ai sensi dell’articolo 552, paragrafo 1, della LEC, l’esame da parte del giudice di un’opposizione fondata sul carattere abusivo di una clausola contrattuale è soggetto a vincoli cronologici, quali l’obbligo di ascoltare le parti entro quindici giorni e di statuire entro cinque giorni.

42

Inoltre, dal fascicolo prodotto dinanzi alla Corte si evince che il sistema processuale spagnolo in materia di esecuzione ipotecaria è caratterizzato dal fatto che, una volta avviata la procedura di esecuzione, qualsiasi altra azione che il consumatore possa promuovere, ivi comprese quelle dirette a contestare la validità del titolo esecutivo, l’esigibilità, il carattere certo, l’estinzione o l’importo del debito, costituisce oggetto di una procedura e di una decisione indipendenti, senza che né l’una né l’altra possano produrre l’effetto di sospendere la procedura di esecuzione in corso o di bloccarla, fatta eccezione per l’ipotesi residuale in cui detto consumatore abbia effettuato un’iscrizione preventiva della domanda di nullità dell’ipoteca prima della nota a margine del rilascio del rapporto informativo immobiliare (v., in tal senso, sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punti da 55 a 59).

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Tenuto conto di queste caratteristiche, in caso di rigetto dell’opposizione proposta dal consumatore all’esecuzione ipotecaria sul suo bene immobile, il sistema processuale spagnolo, preso nel suo complesso e quale applicabile nel procedimento principale, espone detto consumatore, se non, come nel procedimento principale, la sua famiglia, al rischio di perdere l’abitazione in seguito alla vendita forzata di quest’ultima, laddove il giudice dell’esecuzione avrà eventualmente e al massimo effettuato un esame rapido della validità delle clausole contrattuali sulle quali il professionista basa la sua domanda. La tutela che il consumatore, nella sua qualità di debitore esecutato, potrebbe eventualmente ricavare da un distinto controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di un giudizio di merito avviato parallelamente alla procedura di esecuzione non è in grado di alleviare tale rischio poiché, anche ammettendo che tale controllo riveli l’esistenza di una clausola abusiva, detto consumatore otterrà non un risarcimento in natura del suo danno, che lo rimetta nella situazione sussistente prima dell’esecuzione immobiliare sul bene ipotecato, ma, al massimo, un risarcimento. Ebbene, il carattere meramente indennitario del risarcimento eventualmente concesso al consumatore attribuisce a quest’ultimo solo una tutela incompleta e insufficiente. Esso non costituisce un mezzo né adeguato né efficace, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, per far cessare l’uso della clausola, giudicata abusiva, dell’atto autentico comprendente la costituzione di un’ipoteca sull’immobile sulla base della quale si fonda l’esecuzione avente ad oggetto il medesimo (v., in tal senso, sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 60).

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In secondo luogo, in considerazione, ancora una volta, del posto che occupa l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC nella sistematica del complesso della procedura di esecuzione ipotecaria nell’ordinamento spagnolo, è importante rilevare che questa disposizione attribuisce al professionista, in qualità di creditore esecutante, il diritto di fare appello avverso la decisione che ordini la sospensione dell’esecuzione o dichiari inapplicabile una clausola abusiva, ma non consente viceversa al consumatore di esercitare un diritto di ricorso avverso le decisioni di rigetto dell’opposizione all’esecuzione.

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Di conseguenza, appare evidente che lo svolgimento della procedura di opposizione all’esecuzione, prevista dall’articolo 695 della LEC, dinanzi al giudice nazionale colloca il consumatore, nella sua qualità di debitore esecutato, in una posizione d’inferiorità rispetto al professionista, quale creditore esecutante, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei diritti di cui esso è legittimato ad avvalersi in base alla direttiva 93/13 contro l’uso di clausole abusive.

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Tutto ciò considerato, occorre constatare che il sistema processuale in questione nel procedimento principale mette a rischio il conseguimento dello scopo perseguito dalla direttiva 93/13. Infatti, questo squilibrio tra gli strumenti processuali posti a disposizione del consumatore, da un lato, e del professionista, dall’altro, non fa che accentuare quello esistente tra le parti contraenti, già rilevato nel punto 22 della presente sentenza, e che si ripercuote peraltro nell’ambito di un ricorso che veda opposti il consumatore e il professionista, sua controparte (v., per analogia, sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, EU:C:2013:800, punto 50).

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Inoltre, un siffatto sistema processuale si rivela contrario alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale le caratteristiche specifiche delle procedure giurisdizionali, cui partecipano, in osservanza dell’ordinamento nazionale, i professionisti e i consumatori, non possono costituire un elemento tale da ledere la tutela giuridica di cui devono godere questi ultimi in forza delle disposizioni della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 62).

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Da ciò deriva parimenti che, nell’ordinamento spagnolo, quando un’esecuzione ipotecaria vede opposti un consumatore e un professionista, lo svolgimento della procedura di opposizione a detta esecuzione ipotecaria dinanzi al giudice nazionale, quale prevista dall’articolo 695 della LEC, è contrario al principio della parità delle armi o dell’uguaglianza processuale. Ebbene, questo principio costituisce parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dal diritto dell’Unione, quale garantita dall’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 48, e Banif Plus Bank, EU:C:2013:88, punto 29).

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Infatti, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte il principio della parità delle armi, al pari, segnatamente, di quello del contraddittorio, costituisce un corollario della nozione stessa di equo processo, la quale implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la sua causa in condizioni che non la collochino in una posizione di netto svantaggio rispetto al proprio avversario (sentenza Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 88).

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Tutto ciò considerato, è giocoforza constatare che una procedura nazionale di esecuzione ipotecaria, quale quella in questione nel procedimento principale, è tale da ledere l’efficacia della tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, in quanto detto regime processuale rafforza la disparità delle armi tra i professionisti, in qualità di creditori esecutanti, da un lato, e i consumatori, nella loro qualità di debitori esecutati, dall’altro, nell’esercizio delle azioni basate sui diritti che questi ultimi traggono dalla direttiva 93/13, tanto più che le modalità processuali di attuazione di queste stesse azioni risultano incomplete e insufficienti per far cessare l’applicazione di una clausola abusiva contenuta nell’atto autentico di costituzione dell’ipoteca, in base al quale il professionista procede all’esecuzione sul bene immobile offerto in garanzia.

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Alla luce del complesso di tutte queste considerazioni, occorre risolvere le questioni proposte dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di procedure esecutive, quale quello in questione nel procedimento principale, il quale prevede che una procedura di esecuzione ipotecaria non può essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest’ultimo può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, posto che quest’ultimo, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di procedure esecutive, quale quello in questione nel procedimento principale, il quale prevede che una procedura di esecuzione ipotecaria non può essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest’ultimo può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, posto che quest’ultimo, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.