Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Nella causa C‑472/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisione del 13 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2012, nel procedimento
Panasonic Italia SpA,
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Scerni Logistics Srl
contro
Agenzia delle Dogane di Milano,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, A. Rosas e C. Vajda (relatore), giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2013,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Panasonic Italia SpA, la Panasonic Marketing Europe GmbH e la Scerni Logistics Srl, da P. Vander Schueren, advocaat, nonché da G. Cambareri e L. Pierallini, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da L. Keppenne, D. Recchia e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000 (GU L 264, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001 (GU L 279, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002 (GU L 290, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003 (GU L 281, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Panasonic Italia SpA, la Panasonic Marketing Europe GmbH e la Scerni Logistics Srl, e, dall’altro, l’Agenzia delle Dogane di Milano (in prosieguo: l’«Agenzia»), in merito alla classificazione doganale di schermi al plasma nell’ambito della NC.
Contesto normativo
Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
3. Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla Convenzione recante istituzione di detto consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «Convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, insieme al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).
4. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.
5. L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della Convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.
6. Le note esplicative del SA relative alla voce 8471, nella versione adottata nel corso del 2002, erano redatte nei seguenti termini:
«I. Macchine automatiche per il trattamento dell’informazione e loro unità
(...)
D. Unità presentate isolatamente
(...)
Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo di trattamento dell’informazione ogni unità che svolge una funzione di trattamento dell’informazione e che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma – codici o segnali – utilizzabile dal sistema.
Se l’unità esercita una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, è da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua (v. la nota 5 E del capitolo).
(...)
Tra le unità costitutive giova segnalare le unità di visualizzazione delle macchine automatiche di elaborazione dell’informazione che presentano in maniera grafica i dati trattati. Queste unità differiscono dai videomonitor e dai ricevitori della televisione della voce 8528 sotto più aspetti e segnatamente sui seguenti punti:
1) Le unità di visualizzazione delle macchine automatiche di elaborazione dell’informazione sono capaci di ricevere un segnale emanato unicamente da una unità centrale di trattamento di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione e non sono, pertanto, in grado di riprodurre un’immagine a colori da un segnale video composito di cui le onde hanno una forma che corrisponde ad una norma di diffusione (NTSC, SECAM, PAL, D‑MAC o altro). Per questo scopo sono munite di organi di connessione tipici per il sistema di trattamento dei dati (per esempio interfaccia RS‑232C, connessioni DIN o SUB‑D) e non sono dotate di circuiti audio. Esse sono comandate da adattatori speciali (per esempio: adattatori monocromi o grafici) che sono integrati nell’unità centrale della macchina automatica di elaborazione dell’informazione.
2) Queste unità di visualizzazione sono caratterizzate da una bassa emissione di campo magnetico. Il passo degli schermi utilizzati nell’informatica di cui sono attrezzate comincia a 0,41 mm per una risoluzione media e diminuisce a mano a mano che la risoluzione aumenta.
3) Al fine di presentare immagini di piccole dimensioni, ma di un’elevata definizione, la dimensione dei punti (pixel) sullo schermo è più piccola e la convergenza più forte nelle unità di visualizzazione di questa voce che nei videomonitor e nei ricevitori della televisione della voce n. 8528. La convergenza è la capacità del o dei cannoni a elettroni di eccitare un solo punto della superficie dello schermo catodico senza eccitare i punti adiacenti.
4) In queste unità di visualizzazione la frequenza del video (larghezza di banda), che è la misura che determina quanti punti possono essere trasmessi per secondo per formare l’immagine, è generalmente di 15 MHz o più, mentre nei videomonitor della voce n. 8528 la larghezza di banda non supera generalmente i 6 MHz. La frequenza di esplorazione orizzontale di queste unità di visualizzazione varia in funzione delle norme utilizzate per differenti modi di visualizzazione e va generalmente da 15 kHz a più di 155 kHz. Numerosi tipi di unità di visualizzazione possono utilizzare frequenze multiple di scanning orizzontale. La frequenza di scanning orizzontale dei videomonitor della voce n. 8528 è fissa, generalmente di 15,6 o 15,7 kHz, secondo la norma di televisione utilizzata. Inoltre le unità di visualizzazione delle macchine automatiche di elaborazione dell’informazione non funzionano secondo le norme di frequenza internazionali o nazionali adottate in materia di diffusione pubblica o seguendo le norme di frequenza adottate per la televisione a circuito chiuso.
5) Le unità di visualizzazione di questa voce comprendono frequentemente dei meccanismi che permettono di regolarne l’inclinazione e l’orientamento, degli schermi antiriflesso, senza sfarfallio nonché altre caratteristiche di progetto ergonomiche destinate a permettere all’operatore di lavorare senza fatica per lunghi periodi a distanza ravvicinata.
(...)».
7. Le note esplicative del SA relative alla voce 8528, nella versione adottata nel corso del 2002, erano redatte nei seguenti termini:
«Questa voce comprende gli apparecchi riceventi per la televisione compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono e delle immagini.
Fra gli apparecchi di questa voce, si possono citare:
1) Gli apparecchi riceventi per la televisione, dei tipi utilizzati per usi domestici (ricevitori da tavolo, ricevitori a mobile, ecc.), compresi gli apparecchi a gettone. Rientrano in questa voce anche i ricevitori con schermo a cristalli liquidi o con schermo al plasma.
(...)
Sono esclusi da questa voce:
a) Le unità di visualizzazione delle macchine automatiche di elaborazione dell’informazione, anche presentate isolatamente (n. 8471).
(...)».
La NC
8. La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è basata sul SA, di cui riprende le voci e le sottovoci a sei cifre; solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni che le sono proprie.
9. A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile dal 1° gennaio dell’anno successivo.
10. Le versioni della NC applicabili ai fatti del procedimento principale, che si estendono dal 2001 al 2004, sono quelle risultanti dai regolamenti nn. 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 e 1789/2003. Le disposizioni pertinenti della NC, di seguito menzionate, sono formulate in maniera identica in ciascuna di tali versioni.
11. Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella prima parte, titolo I, A, della stessa, dispongono quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
(...)
2. a) qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
(...)».
12. La seconda parte della NC comprende una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».
13. Le note 3 e 5 della sezione XVI della NC sono formulate nei termini seguenti:
«3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
(...)
5. Per l’applicazione delle note che precedono, il termine “macchine” comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85».
14. La sezione XVI della NC contiene il capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi».
15. La nota 5 di tale capitolo 84 è redatta nei termini seguenti:
«B. Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
e
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma – codici o segnali – utilizzabili dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
(...)
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
16. La nota 7 del capitolo 84 della NC è del seguente tenore:
«Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all’utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l’utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
(...)».
17. La voce 8471 della NC è così formulata:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici o ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)
8471 60 – Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
8471 60 10 – – destinate ad aereomobili civili
– – altre:
8471 60 40 – – – Stampanti
8471 60 50 – – – Tastiere
8471 60 90 – – – altre
(...)».
18. La sezione XVI della NC contiene anche il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».
19. La voce 8528 della NC è così formulata:
«8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):
(...)
– Videomonitor:
8528 21 – – a colori:
(...)
8528 21 90 – – – altri
(...)».
Il regolamento (CE) n. 754/2004
20. Il regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 118, pag. 32), entrato in vigore dopo le importazioni in esame nel procedimento principale, ha precisato la classificazione nell’ambito della NC di taluni schermi al plasma, a colori, con diagonale di cm 106, aventi le caratteristiche descritte nell’allegato di detto regolamento.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21. Nel corso degli anni 2001‑2004, le ricorrenti nel procedimento principale hanno importato in Italia, da paesi situati al di fuori dell’Unione europea, schermi al plasma le cui caratteristiche sono descritte dal giudice del rinvio nei termini seguenti:
– tali schermi sono monitor a colori di ampiezza corrispondente a una diagonale di cm 106,6;
– nella condizione in cui si trovano al momento dell’importazione, detti schermi possono riprodurre soltanto dati provenienti da un sistema di elaborazione informatica;
– tuttavia, grazie all’inserimento di una scheda video in un apposito alloggiamento, i medesimi schermi possono ricevere segnali video compositi AV, e possono quindi essere collegati ad apparecchi per la registrazione e la riproduzione videofonica, a lettori DVD, a videocamere o a ricevitori satellitari;
– gli schermi in questione non sono dotati di scheda video al momento dell’importazione, ma tale scheda può essere acquistata a parte ad un costo modestissimo e può agevolmente essere inserita nell’apposito alloggiamento;
– al momento dell’importazione, tali schermi sono muniti ciascuno di due altoparlanti e di un telecomando che possono servire solo se lo schermo viene utilizzato per la ricezione di segnali video compositi AV, in seguito all’inserimento di una scheda video, e
– il manuale d’uso di detti schermi parla esplicitamente delle capacità audiovisive del prodotto e della possibilità di inserire una scheda video per attivare la ricezione del segnale televisivo.
22. Ai fini della dichiarazione doganale, le ricorrenti nel procedimento principale hanno classificato gli schermi importati nella voce 8471 60 90 della NC come monitor utilizzabili solo per trasmettere immagini provenienti da computer, con conseguente esonero dal dazio doganale e pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in misura pari al 20%.
23. L’Agenzia ha tuttavia ritenuto che tali schermi dovessero essere classificati nella voce 8528 della NC, che comprende tra l’altro gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor, con conseguente applicazione del dazio doganale al 14%.
24. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che li ha respinti con il motivo che la possibilità di rendere detti schermi idonei a ricevere segnali video compositi mediante il semplice inserimento di una scheda video escludeva la loro classificazione nella voce 8471 della NC, in quanto faceva venir meno il requisito dell’utilizzo principale o prevalente di detti schermi in un sistema automatico di elaborazione informatica.
25. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano contro le sentenze pronunciate in primo grado. Quest’ultima ha confermato la classificazione degli schermi importati nella voce tariffaria 8528 della NC, ma ha dichiarato che le sanzioni amministrative inflitte dovevano essere annullate, in ragione delle oggettive incertezze interpretative.
26. Sia le ricorrenti nel procedimento principale che l’Agenzia hanno impugnato per cassazione le sentenze pronunciate in appello. In sede di impugnazione, dette ricorrenti hanno ribadito la loro posizione, secondo la quale gli schermi importati dovevano essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della NC, in quanto essi, al momento dell’importazione, erano privi della scheda video e quindi erano utilizzabili solo per trasmettere immagini provenienti da computer. L’Agenzia ha ribadito la correttezza della classificazione di tali schermi nella voce 8528 della NC e ha contestato l’annullamento, da parte del giudice di appello, delle sanzioni amministrative inflitte.
27. Secondo il giudice del rinvio, gli schermi importati devono essere classificati nella voce 8528 della NC, che comprende tra l’altro gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor, per i seguenti motivi. Da un lato, la ricezione di segnali video compositi rientrerebbe nelle caratteristiche intrinseche di tali schermi anche prima dell’inserimento di una scheda video, in considerazione dell’alloggiamento espressamente previsto a tal fine. Dall’altro, nessuna ragione economica o tecnica giustificherebbe la costruzione di detti schermi in modo tale da far sì che divengano atti a ricevere segnali video compositi solo dopo l’inserimento di una scheda video, cosicché l’unica spiegazione ipotizzabile risiederebbe nell’intento di avvantaggiarsi abusivamente del più favorevole trattamento daziario previsto per gli schermi dei computer.
28. Il giudice del rinvio si chiede altresì se sia possibile applicare retroattivamente le disposizioni del regolamento n. 754/2004, ai sensi delle quali gli schermi importati dovrebbero essere classificati nella voce 8528 della NC.
29. In tale contesto la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) In via principale, se – prima dell’entrata in vigore del regolamento [n. 754/2004] – dovesse essere attribuita la classificazione nella voce 8471 ovvero nella voce 8528 [della NC] ad uno schermo a colori al plasma (di ampiezza corrispondente ad una diagonale di 106,6 centimetri), fornito di due altoparlanti e di un telecomando e avente un dispositivo di ingresso già predisposto per alloggiamento di una scheda video (di costo modestissimo, di facile reperimento e di facile inserimento), non importata insieme allo schermo, inserita la quale lo schermo è atto alla ricezione di segnali video compositi AV e può essere collegato, oltre che a macchine automatiche per l’elaborazione dei dati, anche ad apparecchi per la registrazione e la riproduzione videofonica, a lettori DVD, a videocamere e a ricevitori satellitari.
2) Nel caso di risposta negativa al precedente quesito (…), se la classificazione di uno schermo siffatto nella voce 8528 [della NC] sia invece imposta dal regolamento [n. 754/2004] e – in caso di risposta positiva a tale quesito – se le disposizioni dettate al riguardo da detto regolamento siano da considerare o meno interpretative e quindi retroattive salva l’applicabilità di precedenti disposizioni espresse di senso contrario».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
30. Con la prima questione, il giudice del rinvio intende sapere se gli schermi di cui al procedimento principale debbano essere classificati nella voce 8471 della NC o nella voce 8528 della NC.
31. Occorre rilevare che il testo della voce 8471 della NC contempla, in particolare, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità, mentre il testo della voce 8528 della NC concerne, in particolare, gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor. Segnatamente, rientrano nella sottovoce 8471 60 90 della NC le unità di entrata o di uscita diverse dalle stampanti e dalle tastiere, che possono comportare, in uno stesso involucro, unità di memoria, mentre la sottovoce 8528 21 90 della NC riguarda videomonitor a colori (sentenza Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 33).
32. Tuttavia, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (sentenze Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 26; Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 61, nonché X, C‑380/12, EU:C:2014:21, punto 34).
33. Spetterà al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti in esame nel procedimento principale alla luce della risposta fornita dalla Corte alla questione che esso le ha sottoposto (sentenza X, EU:C:2014:21, punto 35).
34. Occorre di conseguenza riformulare la prima questione nel senso che il giudice del rinvio interroga la Corte in ordine ai criteri da applicare al fine di stabilire se gli schermi di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere classificati nella voce 8471 della NC o, in caso contrario, nella voce 8528 della NC.
35. Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenze RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, punto 27, nonché Medion e Canon Deutschland, C‑208/06 e C‑209/06, EU:C:2007:553, punto 34).
36. Il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci nella NC dev’essere individuato nelle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti, quali vengono presentati per lo sdoganamento. Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (sentenze Foods Import, C‑38/95, EU:C:1996:488, punto 17, nonché Medion e Canon Deutschland, EU:C:2007:553, punto 36).
37. A tale proposito, dalle caratteristiche oggettive elencate al punto 21 della presente sentenza emerge che, al momento dell’importazione, gli schermi di cui trattasi nel procedimento principale possono riprodurre soltanto dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, ma che, in seguito all’inserimento, in un apposito alloggiamento, di una scheda video venduta separatamente e di costo modestissimo, tali schermi divengono atti anche a riprodurre segnali video compositi.
38. Da tali caratteristiche obiettive risulta altresì che tali schermi sono muniti di due altoparlanti e di un telecomando che possono servire solo se detti schermi vengono utilizzati per la ricezione di segnali video compositi, e che il loro manuale d’uso parla esplicitamente delle capacità audiovisive del prodotto e della possibilità di inserire una scheda video per attivare la ricezione del segnale televisivo.
39. Orbene, secondo costante giurisprudenza, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze RUMA, EU:C:2007:110, punto 36, e X, EU:C:2014:21, punto 39).
40. In applicazione di tale giurisprudenza, ai fini della classificazione doganale degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, definita sulla base delle loro caratteristiche oggettive. In considerazione delle caratteristiche oggettive che sono state descritte dal giudice del rinvio, la destinazione inerente agli schermi di cui trattasi nel procedimento principale consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi.
41. In particolare si deve sottolineare che il fabbricante di detti schermi li ha espressamente progettati in maniera tale da renderli atti alla riproduzione di segnali video compositi, incorporandovi gli elementi che consentono la riproduzione di tali segnali in seguito all’inserimento di una scheda video, dal costo modestissimo, in un apposito alloggiamento, includendo due altoparlanti e un telecomando che possono servire solo se gli schermi medesimi vengono utilizzati per la ricezione di segnali video compositi, e parlando di tale funzione nel manuale d’uso.
42. In tal senso, le circostanze della presente causa devono essere distinte da quelle che hanno dato origine alla sentenza Medion e Canon Deutschland (EU:C:2007:553), che riguardavano videocamere rese atte, in seguito a una manipolazione, a registrare immagini e suoni provenienti da segnali video esterni, oltre a quelli provenienti dalla videocamera e dal microfono integrati. Infatti, da tale sentenza emerge che dette videocamere non erano state espressamente concepite per assolvere a tale funzione, in quanto queste ultime diventavano atte a svolgerla soltanto in seguito a una manipolazione relativamente complessa (v., in tal senso, sentenza Medion e Canon Deutschland, EU:C:2007:553, punti 40 e 42).
43. Dalle considerazioni che precedono risulta che, ai fini della classificazione doganale di schermi aventi le caratteristiche oggettive di cui trattasi nel procedimento principale come descritte dal giudice del rinvio, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi.
44. Resta da stabilire il metodo da seguire per procedere alla classificazione doganale di tali schermi, capaci di riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi.
45. Orbene, nella sentenza Kamino International Logistics (EU:C:2009:105), la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sui criteri da applicare per procedere alla classificazione doganale di tali schermi, capaci di riprodurre sia dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione sia segnali video compositi.
46. In tale sentenza la Corte ha ricordato la costante giurisprudenza secondo la quale le note che precedono i capitoli della NC, così come, peraltro, le note esplicative della nomenclatura dell’OMD, costituiscono mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale e come tali forniscono elementi validi per la sua interpretazione (v. sentenze Siemens Nixdorf, C‑11/93, EU:C:1994:206, punto 12, nonché Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punto 32).
47. Nella fattispecie, secondo la nota 5, B, lettere da a) a c), del capitolo 84 della NC, schermi come quelli di cui al procedimento principale rientrano nella voce 8471 della NC in quanto unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quando soddisfano simultaneamente tre condizioni, ossia essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, essere collegabili all’unità centrale di elaborazione ed essere atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema (sentenza Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punto 41).
48. Nessun elemento del fascicolo presentato alla Corte suggerisce che, nel procedimento principale, la seconda e la terza condizione sopra elencate non siano soddisfatte.
49. Per quanto concerne la prima condizione summenzionata, la Corte ha dichiarato che la mera possibilità di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione non può escludere la classificazione di uno schermo nella voce 8471 della NC, in considerazione del tenore letterale della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della NC, che si riferisce alle unità utilizzate «esclusivamente o principalmente» in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione (sentenza Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punti da 43 a 45).
50. Per quanto riguarda i criteri che consentono di stabilire se schermi come quelli di cui al procedimento principale siano unità del tipo di quelle utilizzate «principalmente» in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione, la Corte ha già avuto modo di precisare che si deve ricorrere alle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, del SA dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (sentenza Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punto 59).
51. Da detti punti risulta che i monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione sono individuabili, oltre che per il fatto di essere provvisti del tipo di presa idonea alla connessione con sistemi di trattamento dei dati, anche mediante altre caratteristiche tecniche, segnatamente per il fatto di essere progettati per lavorare a distanza ravvicinata, per il fatto di non disporre della possibilità di riprodurre segnali televisivi, per il fatto di avere ridotte emissioni elettromagnetiche, per il fatto che il passo dello schermo inizia da mm 0,41 per una risoluzione media e diminuisce con l’aumento della risoluzione, che la larghezza di banda è di MHz 15 o superiore, nonché per il fatto che la dimensione dei punti (pixel) sullo schermo è più piccola rispetto a quella dei monitor descritti nella voce 8528 del SA, mentre la convergenza dei primi è più forte di quella di questi ultimi (sentenza Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punto 60).
52. A tale proposito la Commissione ha rilevato che talune caratteristiche oggettive degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale, descritte al punto 21 della presente sentenza, sembrano indicare che essi non sono destinati a essere utilizzati principalmente per la riproduzione di dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, a causa del fatto che, in particolare, le loro dimensioni rilevanti corrispondono a una diagonale di cm 106,6, che il passo dello schermo è sensibilmente superiore a mm 0,41 e che sono muniti di due altoparlanti e di un telecomando che possono servire solo se lo schermo viene utilizzato per la ricezione di segnali video compositi.
53. Spetta al giudice del rinvio stabilire, sulla base delle caratteristiche oggettive degli schermi di cui al procedimento principale e, segnatamente, di quelle menzionate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, del SA, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, se gli schermi oggetto del procedimento principale siano monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione e se debbano di conseguenza essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della NC.
54. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, ai fini della classificazione doganale nell’ambito della NC di schermi aventi le caratteristiche oggettive di cui trattasi nel procedimento principale, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della NC se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, ai sensi della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della NC, oppure nella sottovoce 8528 21 90 della NC in caso contrario, circostanza che dev’essere determinata dal giudice del rinvio sulla base delle caratteristiche oggettive degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, del SA, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
Sulla seconda questione
55. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se il regolamento n. 754/2004 debba essere applicato retroattivamente.
56. Il regolamento n. 754/2004 impone la classificazione nella voce 8528 21 90 della NC di schermi al plasma, a colori, con diagonale di cm 106, aventi le caratteristiche descritte nell’allegato a tale regolamento. Dal fascicolo presentato alla Corte emerge che le importazioni dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono avvenute in data precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 754/2004.
57. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l’interessato, a meno che vi siano indizi sufficientemente chiari, vuoi nella sua lettera, vuoi nei suoi obiettivi, i quali consentano di concludere che il regolamento non disponga esclusivamente per l’avvenire (sentenza Duchon, C‑290/00, EU:C:2002:234, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, nessun elemento nel preambolo del regolamento n. 754/2004, nel testo delle sue disposizioni o nel suo allegato suggerisce che tale regolamento debba essere applicato retroattivamente.
58. In ogni caso, la Corte ha già avuto occasione di precisare che un regolamento che definisce le condizioni di classificazione in una voce o in una sottovoce tariffaria della NC non può avere effetti retroattivi (v., in tal senso, sentenze Siemers, 30/71, EU:C:1971:111, punto 8; Gervais‑Danone, 77/71, EU:C:1971:129, punto 8, e Biegi, 158/78, EU:C:1979:87, punto 11).
59. Occorre di conseguenza rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 754/2004 non può essere applicato retroattivamente.
Sulle spese
60. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
1) Ai fini della classificazione doganale nell’ambito della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, di schermi aventi le caratteristiche oggettive di cui trattasi nel procedimento principale, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della nomenclatura combinata se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, ai sensi della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, oppure nella sottovoce 8528 21 90 di tale nomenclatura in caso contrario, circostanza che dev’essere determinata dal giudice del rinvio sulla base delle caratteristiche oggettive degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, di tale sistema armonizzato, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
2) Il regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non può essere applicato retroattivamente.
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
17 luglio 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8528 — Schermi al plasma — Funzionamento come schermo di computer — Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all’inserimento di una scheda video»
Nella causa C‑472/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisione del 13 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2012, nel procedimento
Panasonic Italia SpA,
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Scerni Logistics Srl
contro
Agenzia delle Dogane di Milano,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, A. Rosas e C. Vajda (relatore), giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2013,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per la Panasonic Italia SpA, la Panasonic Marketing Europe GmbH e la Scerni Logistics Srl, da P. Vander Schueren, advocaat, nonché da G. Cambareri e L. Pierallini, avvocati; |
— |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato; |
— |
per la Commissione europea, da L. Keppenne, D. Recchia e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000 (GU L 264, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001 (GU L 279, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002 (GU L 290, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003 (GU L 281, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Panasonic Italia SpA, la Panasonic Marketing Europe GmbH e la Scerni Logistics Srl, e, dall’altro, l’Agenzia delle Dogane di Milano (in prosieguo: l’«Agenzia»), in merito alla classificazione doganale di schermi al plasma nell’ambito della NC. |
Contesto normativo
Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
3 |
Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla Convenzione recante istituzione di detto consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «Convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, insieme al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). |
4 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata. |
5 |
L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della Convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA. |
6 |
Le note esplicative del SA relative alla voce 8471, nella versione adottata nel corso del 2002, erano redatte nei seguenti termini: «I. Macchine automatiche per il trattamento dell’informazione e loro unità (...) D. Unità presentate isolatamente (...) Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo di trattamento dell’informazione ogni unità che svolge una funzione di trattamento dell’informazione e che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
Se l’unità esercita una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, è da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua (v. la nota 5 E del capitolo). (...) Tra le unità costitutive giova segnalare le unità di visualizzazione delle macchine automatiche di elaborazione dell’informazione che presentano in maniera grafica i dati trattati. Queste unità differiscono dai videomonitor e dai ricevitori della televisione della voce 8528 sotto più aspetti e segnatamente sui seguenti punti:
(...)». |
7 |
Le note esplicative del SA relative alla voce 8528, nella versione adottata nel corso del 2002, erano redatte nei seguenti termini: «Questa voce comprende gli apparecchi riceventi per la televisione compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono e delle immagini. Fra gli apparecchi di questa voce, si possono citare:
(...) Sono esclusi da questa voce:
(...)». |
La NC
8 |
La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è basata sul SA, di cui riprende le voci e le sottovoci a sei cifre; solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni che le sono proprie. |
9 |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile dal 1o gennaio dell’anno successivo. |
10 |
Le versioni della NC applicabili ai fatti del procedimento principale, che si estendono dal 2001 al 2004, sono quelle risultanti dai regolamenti nn. 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 e 1789/2003. Le disposizioni pertinenti della NC, di seguito menzionate, sono formulate in maniera identica in ciascuna di tali versioni. |
11 |
Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella prima parte, titolo I, A, della stessa, dispongono quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole. (...)
(...)». |
12 |
La seconda parte della NC comprende una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». |
13 |
Le note 3 e 5 della sezione XVI della NC sono formulate nei termini seguenti:
(...)
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14 |
La sezione XVI della NC contiene il capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi». |
15 |
La nota 5 di tale capitolo 84 è redatta nei termini seguenti:
(...)
|
16 |
La nota 7 del capitolo 84 della NC è del seguente tenore: «Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all’utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l’utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479. (...)». |
17 |
La voce 8471 della NC è così formulata: «8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici o ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: (...) 8471 60 – Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria: 8471 60 10 – – destinate ad aereomobili civili – – altre: 8471 60 40 – – – Stampanti 8471 60 50 – – – Tastiere 8471 60 90 – – – altre (...)». |
18 |
La sezione XVI della NC contiene anche il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». |
19 |
La voce 8528 della NC è così formulata: «8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori): (...) – Videomonitor: 8528 21 – – a colori: (...) 8528 21 90 – – – altri (...)». |
Il regolamento (CE) n. 754/2004
20 |
Il regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 118, pag. 32), entrato in vigore dopo le importazioni in esame nel procedimento principale, ha precisato la classificazione nell’ambito della NC di taluni schermi al plasma, a colori, con diagonale di cm 106, aventi le caratteristiche descritte nell’allegato di detto regolamento. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21 |
Nel corso degli anni 2001‑2004, le ricorrenti nel procedimento principale hanno importato in Italia, da paesi situati al di fuori dell’Unione europea, schermi al plasma le cui caratteristiche sono descritte dal giudice del rinvio nei termini seguenti:
|
22 |
Ai fini della dichiarazione doganale, le ricorrenti nel procedimento principale hanno classificato gli schermi importati nella voce 8471 60 90 della NC come monitor utilizzabili solo per trasmettere immagini provenienti da computer, con conseguente esonero dal dazio doganale e pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in misura pari al 20%. |
23 |
L’Agenzia ha tuttavia ritenuto che tali schermi dovessero essere classificati nella voce 8528 della NC, che comprende tra l’altro gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor, con conseguente applicazione del dazio doganale al 14%. |
24 |
Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che li ha respinti con il motivo che la possibilità di rendere detti schermi idonei a ricevere segnali video compositi mediante il semplice inserimento di una scheda video escludeva la loro classificazione nella voce 8471 della NC, in quanto faceva venir meno il requisito dell’utilizzo principale o prevalente di detti schermi in un sistema automatico di elaborazione informatica. |
25 |
Le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano contro le sentenze pronunciate in primo grado. Quest’ultima ha confermato la classificazione degli schermi importati nella voce tariffaria 8528 della NC, ma ha dichiarato che le sanzioni amministrative inflitte dovevano essere annullate, in ragione delle oggettive incertezze interpretative. |
26 |
Sia le ricorrenti nel procedimento principale che l’Agenzia hanno impugnato per cassazione le sentenze pronunciate in appello. In sede di impugnazione, dette ricorrenti hanno ribadito la loro posizione, secondo la quale gli schermi importati dovevano essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della NC, in quanto essi, al momento dell’importazione, erano privi della scheda video e quindi erano utilizzabili solo per trasmettere immagini provenienti da computer. L’Agenzia ha ribadito la correttezza della classificazione di tali schermi nella voce 8528 della NC e ha contestato l’annullamento, da parte del giudice di appello, delle sanzioni amministrative inflitte. |
27 |
Secondo il giudice del rinvio, gli schermi importati devono essere classificati nella voce 8528 della NC, che comprende tra l’altro gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor, per i seguenti motivi. Da un lato, la ricezione di segnali video compositi rientrerebbe nelle caratteristiche intrinseche di tali schermi anche prima dell’inserimento di una scheda video, in considerazione dell’alloggiamento espressamente previsto a tal fine. Dall’altro, nessuna ragione economica o tecnica giustificherebbe la costruzione di detti schermi in modo tale da far sì che divengano atti a ricevere segnali video compositi solo dopo l’inserimento di una scheda video, cosicché l’unica spiegazione ipotizzabile risiederebbe nell’intento di avvantaggiarsi abusivamente del più favorevole trattamento daziario previsto per gli schermi dei computer. |
28 |
Il giudice del rinvio si chiede altresì se sia possibile applicare retroattivamente le disposizioni del regolamento n. 754/2004, ai sensi delle quali gli schermi importati dovrebbero essere classificati nella voce 8528 della NC. |
29 |
In tale contesto la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
30 |
Con la prima questione, il giudice del rinvio intende sapere se gli schermi di cui al procedimento principale debbano essere classificati nella voce 8471 della NC o nella voce 8528 della NC. |
31 |
Occorre rilevare che il testo della voce 8471 della NC contempla, in particolare, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità, mentre il testo della voce 8528 della NC concerne, in particolare, gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor. Segnatamente, rientrano nella sottovoce 8471 60 90 della NC le unità di entrata o di uscita diverse dalle stampanti e dalle tastiere, che possono comportare, in uno stesso involucro, unità di memoria, mentre la sottovoce 8528 21 90 della NC riguarda videomonitor a colori (sentenza Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 33). |
32 |
Tuttavia, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (sentenze Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 26; Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 61, nonché X, C‑380/12, EU:C:2014:21, punto 34). |
33 |
Spetterà al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti in esame nel procedimento principale alla luce della risposta fornita dalla Corte alla questione che esso le ha sottoposto (sentenza X, EU:C:2014:21, punto 35). |
34 |
Occorre di conseguenza riformulare la prima questione nel senso che il giudice del rinvio interroga la Corte in ordine ai criteri da applicare al fine di stabilire se gli schermi di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere classificati nella voce 8471 della NC o, in caso contrario, nella voce 8528 della NC. |
35 |
Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenze RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, punto 27, nonché Medion e Canon Deutschland, C‑208/06 e C‑209/06, EU:C:2007:553, punto 34). |
36 |
Il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci nella NC dev’essere individuato nelle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti, quali vengono presentati per lo sdoganamento. Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (sentenze Foods Import, C‑38/95, EU:C:1996:488, punto 17, nonché Medion e Canon Deutschland, EU:C:2007:553, punto 36). |
37 |
A tale proposito, dalle caratteristiche oggettive elencate al punto 21 della presente sentenza emerge che, al momento dell’importazione, gli schermi di cui trattasi nel procedimento principale possono riprodurre soltanto dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, ma che, in seguito all’inserimento, in un apposito alloggiamento, di una scheda video venduta separatamente e di costo modestissimo, tali schermi divengono atti anche a riprodurre segnali video compositi. |
38 |
Da tali caratteristiche obiettive risulta altresì che tali schermi sono muniti di due altoparlanti e di un telecomando che possono servire solo se detti schermi vengono utilizzati per la ricezione di segnali video compositi, e che il loro manuale d’uso parla esplicitamente delle capacità audiovisive del prodotto e della possibilità di inserire una scheda video per attivare la ricezione del segnale televisivo. |
39 |
Orbene, secondo costante giurisprudenza, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze RUMA, EU:C:2007:110, punto 36, e X, EU:C:2014:21, punto 39). |
40 |
In applicazione di tale giurisprudenza, ai fini della classificazione doganale degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, definita sulla base delle loro caratteristiche oggettive. In considerazione delle caratteristiche oggettive che sono state descritte dal giudice del rinvio, la destinazione inerente agli schermi di cui trattasi nel procedimento principale consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. |
41 |
In particolare si deve sottolineare che il fabbricante di detti schermi li ha espressamente progettati in maniera tale da renderli atti alla riproduzione di segnali video compositi, incorporandovi gli elementi che consentono la riproduzione di tali segnali in seguito all’inserimento di una scheda video, dal costo modestissimo, in un apposito alloggiamento, includendo due altoparlanti e un telecomando che possono servire solo se gli schermi medesimi vengono utilizzati per la ricezione di segnali video compositi, e parlando di tale funzione nel manuale d’uso. |
42 |
In tal senso, le circostanze della presente causa devono essere distinte da quelle che hanno dato origine alla sentenza Medion e Canon Deutschland (EU:C:2007:553), che riguardavano videocamere rese atte, in seguito a una manipolazione, a registrare immagini e suoni provenienti da segnali video esterni, oltre a quelli provenienti dalla videocamera e dal microfono integrati. Infatti, da tale sentenza emerge che dette videocamere non erano state espressamente concepite per assolvere a tale funzione, in quanto queste ultime diventavano atte a svolgerla soltanto in seguito a una manipolazione relativamente complessa (v., in tal senso, sentenza Medion e Canon Deutschland, EU:C:2007:553, punti 40 e 42). |
43 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che, ai fini della classificazione doganale di schermi aventi le caratteristiche oggettive di cui trattasi nel procedimento principale come descritte dal giudice del rinvio, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. |
44 |
Resta da stabilire il metodo da seguire per procedere alla classificazione doganale di tali schermi, capaci di riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. |
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Orbene, nella sentenza Kamino International Logistics (EU:C:2009:105), la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sui criteri da applicare per procedere alla classificazione doganale di tali schermi, capaci di riprodurre sia dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione sia segnali video compositi. |
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In tale sentenza la Corte ha ricordato la costante giurisprudenza secondo la quale le note che precedono i capitoli della NC, così come, peraltro, le note esplicative della nomenclatura dell’OMD, costituiscono mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale e come tali forniscono elementi validi per la sua interpretazione (v. sentenze Siemens Nixdorf, C‑11/93, EU:C:1994:206, punto 12, nonché Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punto 32). |
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Nella fattispecie, secondo la nota 5, B, lettere da a) a c), del capitolo 84 della NC, schermi come quelli di cui al procedimento principale rientrano nella voce 8471 della NC in quanto unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quando soddisfano simultaneamente tre condizioni, ossia essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, essere collegabili all’unità centrale di elaborazione ed essere atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema (sentenza Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punto 41). |
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Nessun elemento del fascicolo presentato alla Corte suggerisce che, nel procedimento principale, la seconda e la terza condizione sopra elencate non siano soddisfatte. |
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Per quanto concerne la prima condizione summenzionata, la Corte ha dichiarato che la mera possibilità di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione non può escludere la classificazione di uno schermo nella voce 8471 della NC, in considerazione del tenore letterale della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della NC, che si riferisce alle unità utilizzate «esclusivamente o principalmente» in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione (sentenza Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punti da 43 a 45). |
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Per quanto riguarda i criteri che consentono di stabilire se schermi come quelli di cui al procedimento principale siano unità del tipo di quelle utilizzate «principalmente» in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione, la Corte ha già avuto modo di precisare che si deve ricorrere alle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, del SA dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (sentenza Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punto 59). |
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Da detti punti risulta che i monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione sono individuabili, oltre che per il fatto di essere provvisti del tipo di presa idonea alla connessione con sistemi di trattamento dei dati, anche mediante altre caratteristiche tecniche, segnatamente per il fatto di essere progettati per lavorare a distanza ravvicinata, per il fatto di non disporre della possibilità di riprodurre segnali televisivi, per il fatto di avere ridotte emissioni elettromagnetiche, per il fatto che il passo dello schermo inizia da mm 0,41 per una risoluzione media e diminuisce con l’aumento della risoluzione, che la larghezza di banda è di MHz 15 o superiore, nonché per il fatto che la dimensione dei punti (pixel) sullo schermo è più piccola rispetto a quella dei monitor descritti nella voce 8528 del SA, mentre la convergenza dei primi è più forte di quella di questi ultimi (sentenza Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punto 60). |
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A tale proposito la Commissione ha rilevato che talune caratteristiche oggettive degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale, descritte al punto 21 della presente sentenza, sembrano indicare che essi non sono destinati a essere utilizzati principalmente per la riproduzione di dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, a causa del fatto che, in particolare, le loro dimensioni rilevanti corrispondono a una diagonale di cm 106,6, che il passo dello schermo è sensibilmente superiore a mm 0,41 e che sono muniti di due altoparlanti e di un telecomando che possono servire solo se lo schermo viene utilizzato per la ricezione di segnali video compositi. |
53 |
Spetta al giudice del rinvio stabilire, sulla base delle caratteristiche oggettive degli schermi di cui al procedimento principale e, segnatamente, di quelle menzionate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, del SA, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, se gli schermi oggetto del procedimento principale siano monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione e se debbano di conseguenza essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della NC. |
54 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, ai fini della classificazione doganale nell’ambito della NC di schermi aventi le caratteristiche oggettive di cui trattasi nel procedimento principale, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della NC se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, ai sensi della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della NC, oppure nella sottovoce 8528 21 90 della NC in caso contrario, circostanza che dev’essere determinata dal giudice del rinvio sulla base delle caratteristiche oggettive degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, del SA, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione. |
Sulla seconda questione
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Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se il regolamento n. 754/2004 debba essere applicato retroattivamente. |
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Il regolamento n. 754/2004 impone la classificazione nella voce 8528 21 90 della NC di schermi al plasma, a colori, con diagonale di cm 106, aventi le caratteristiche descritte nell’allegato a tale regolamento. Dal fascicolo presentato alla Corte emerge che le importazioni dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono avvenute in data precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 754/2004. |
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Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l’interessato, a meno che vi siano indizi sufficientemente chiari, vuoi nella sua lettera, vuoi nei suoi obiettivi, i quali consentano di concludere che il regolamento non disponga esclusivamente per l’avvenire (sentenza Duchon, C‑290/00, EU:C:2002:234, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, nessun elemento nel preambolo del regolamento n. 754/2004, nel testo delle sue disposizioni o nel suo allegato suggerisce che tale regolamento debba essere applicato retroattivamente. |
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In ogni caso, la Corte ha già avuto occasione di precisare che un regolamento che definisce le condizioni di classificazione in una voce o in una sottovoce tariffaria della NC non può avere effetti retroattivi (v., in tal senso, sentenze Siemers, 30/71, EU:C:1971:111, punto 8; Gervais‑Danone, 77/71, EU:C:1971:129, punto 8, e Biegi, 158/78, EU:C:1979:87, punto 11). |
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Occorre di conseguenza rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 754/2004 non può essere applicato retroattivamente. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.