CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 27 marzo 2014 ( 1 )

Causa C‑578/11 P

Deltafina S.p.A.

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Immunità dalle ammende e riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese — Obbligo di collaborazione di un’impresa ai sensi di una comunicazione sulla cooperazione — Irregolarità procedurali — Decisione fondata su prove testimoniali acquisite in violazione del regolamento di procedura del Tribunale — Violazione dei diritti della difesa — Violazione del diritto fondamentale a un processo equo dinanzi al Tribunale entro un termine ragionevole»

1. 

Con la presente impugnazione, la Deltafina S.p.A. (in prosieguo: la «Deltafina») contesta una sentenza del Tribunale ( 2 ) di conferma di una decisione della Commissione europea concernente le infrazioni alle norme sulla concorrenza connesse a un cartello nel mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio ( 3 ). Nel corso della fase amministrativa del procedimento e nell’ambito del regime di clemenza ( 4 ) applicabile pro tempore, la Commissione aveva concesso alla Deltafina un’immunità condizionale dalle ammende in virtù della collaborazione di quest’ultima all’indagine. Tuttavia, la Commissione ha in seguito revocato, con la decisione controversa, detta immunità. Le questioni principali sollevate dalla Deltafina nel presente giudizio riguardano il significato dell’obbligo, per un’impresa, di collaborare nell’ambito del regime di clemenza, la possibilità che dal procedimento in primo grado siano sorte irregolarità procedurali che abbiano violato i diritti della difesa della Deltafina, e la violazione, da parte del Tribunale, del principio di durata ragionevole del procedimento.

Contesto normativo

La Convenzione europea sui diritti dell’uomo

2.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale.

Diritti fondamentali

3.

L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 5 ) garantisce a ogni individuo il diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell’Unione.

4.

L’articolo 47 della Carta è intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale». Esso prevede, tra l’altro, quanto segue: «Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (…)». L’articolo 48 della Carta garantisce la presunzione di innocenza e i diritti della difesa ( 6 ).

5.

La Carta prevede che le sue disposizioni si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati ( 7 ).

6.

Quando i diritti garantiti dalla Carta corrispondono a quelli contenuti nella CEDU, l’interpretazione degli stessi dev’essere uguale ( 8 ).

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

7.

L’articolo 101 TFUE (già articolo 81 CE) vieta alle imprese di partecipare ad accordi, decisioni e pratiche concordate che possano impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

Le ammende nel diritto della concorrenza

Il regolamento n. 1/2003 (CE) del Consiglio

8.

Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 ( 9 ), la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese quando, tra l’altro, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE ( 10 ). Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata ( 11 ). Nello stabilire le sanzioni, occorre rispettare i diritti fondamentali e i principi fissati dalla Carta; il regolamento n. 1/2003 dev’essere interpretato e applicato osservando detti principi ( 12 ).

9.

L’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 prevede quanto segue: «La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata» ( 13 ).

Gli orientamenti per il calcolo delle ammende

10.

All’epoca dei fatti erano altresì applicabili gli orientamenti della Commissione del 1998 ( 14 ). Ai sensi del preambolo, l’importo di base dell’ammenda si determinava sommando gli importi stabiliti per la gravità e la durata dell’infrazione. Tale importo poteva in seguito essere ridotto in presenza di circostanze attenuanti, quali la collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura al di là dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione ( 15 ). Gli orientamenti del 1998 riconoscevano altresì che, in determinate circostanze, un’impresa poteva beneficiare dell’immunità dalle ammende ( 16 ).

La comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese

11.

L’introduzione alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ( 17 ) spiegava che la stessa riguardava le gravi infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dai cartelli, come la fissazione dei prezzi, l’assegnazione di quote di produzione o di vendita e la ripartizione dei mercati. La Commissione rilevava che alcune imprese aderenti a simili intese illegali, pur volendo porre fine alla loro partecipazione e informare dell’esistenza di tali intese, ne sono dissuase dalle ammende elevate cui sono potenzialmente esposte. La Commissione riteneva che fosse nell’interesse della (allora) Comunità accordare un trattamento favorevole alle imprese che avessero collaborato. Un contributo decisivo all’avvio di un’indagine o alla constatazione di un’infrazione poteva giustificare la concessione all’impresa in questione di un’immunità dalle ammende, a condizione che fossero state soddisfatte determinate condizioni supplementari. Inoltre, la collaborazione di una o più imprese poteva giustificare la riduzione di un’ammenda da parte della Commissione. Ad ogni siffatta riduzione doveva corrispondere un effettivo contributo fornito da un’impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla constatazione dell’infrazione da parte della Commissione. Le riduzioni erano limitate alle imprese che avessero fornito alla Commissione prove che presentassero un valore aggiunto significativo rispetto a quelle già in suo possesso ( 18 ).

12.

La parte A della comunicazione sulla cooperazione del 2002 era intitolata «Immunità dalle ammende». Il punto 8 disponeva che la Commissione avrebbe concesso a un’impresa l’immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta, qualora connessa a un presunto cartello avente ripercussioni negative sulla Comunità, se l’impresa in questione fosse stata la prima a fornire elementi probatori che consentissero alla Commissione, a giudizio di questa, di: (a) consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento, o (b) consentirle di constatare un’infrazione dell’articolo 81 CE. Ai sensi della parte B, le imprese che non avessero soddisfatto i requisiti per ottenere l’immunità avrebbero potuto comunque beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta ( 19 ).

13.

In aggiunta a tali requisiti, per beneficiare dell’immunità da un’ammenda, l’impresa doveva soddisfare le seguenti condizioni cumulative, di cui al punto 11 della comunicazione:

«a)

l’impresa deve assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione, e deve fornirle tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione. In particolare, l’impresa deve rimanere a disposizione della Commissione per rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta che possa contribuire a provare l’esistenza dei fatti in questione;

b)

l’impresa deve cessare di partecipare alla presunta infrazione entro il momento in cui presenta gli elementi di prova di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi;

c)

l’impresa non deve avere agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all’infrazione».

14.

La procedura per la richiesta d’immunità dalle ammende era esposta nei punti da 12 a 19. Se al termine del procedimento amministrativo l’impresa risultava soddisfare le condizioni enunciate al punto 11, la Commissione poteva accordarle un’immunità dalle ammende nella decisione definitiva. Il venir meno di una qualunque delle condizioni preliminari indicate, a seconda dei casi, nelle sezioni A o B, in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo, poteva avere come esito la perdita di qualsiasi trattamento favorevole ( 20 ).

Decisione controversa e fatti relativi

Il cartello

15.

Ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata si espone la spiegazione completa dei fatti relativi alla decisione controversa.

16.

In breve, la sequenza degli eventi è stata la seguente. Il 3, 4 e 5 ottobre 2001 la Commissione effettuava accertamenti presso le sedi della Fédération européenne des transformateurs de tabac (in prosieguo: la «Fédération») e della Maison des métiers du tabac a Bruxelles (Belgio). Nel medesimo giorno, la Fédération, a mezzo telefax, informava immediatamente di tali accertamenti tutti i propri membri, tra cui l’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (in prosieguo: l’«APTI»). Negli stessi giorni, la Commissione eseguiva accertamenti anche presso le sedi dei tre principali trasformatori spagnoli di tabacco greggio nonché delle due associazioni spagnole di trasformatori e di produttori di tabacco greggio.

17.

Il 19 febbraio 2002 la Deltafina, un trasformatore italiano di tabacco greggio (membro dell’APTI) presentava alla Commissione una richiesta d’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, in alternativa, una richiesta di riduzione dell’ammenda ai sensi della parte B della stessa comunicazione. La richiesta d’immunità riguardava una presunta intesa tra i trasformatori di tabacco greggio sul mercato italiano. Il 6 marzo 2002 la Commissione informava la Deltafina che la sua richiesta soddisfaceva le condizioni di cui al punto 8, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che, al termine del procedimento amministrativo, le avrebbe concesso l’immunità dalle ammende per ogni infrazione constatata a seguito dell’indagine svolta dalla Commissione in relazione alle prove fornite, purché la Deltafina soddisfacesse tutte le condizioni di cui al punto 11 della citata comunicazione. Il 14 marzo 2002 si teneva una riunione tra i servizi della Commissione e i rappresentanti della Deltafina e della Universal Corporation ( 21 ) per discutere sulle modalità di cooperazione della Deltafina con la Commissione (in prosieguo: la «riunione del 14 marzo 2002»). Tra gli argomenti di discussione di quella riunione vi era il carattere riservato della richiesta d’immunità della Deltafina. Il 19, 21, 25 e 26 marzo 2002 la Deltafina forniva ulteriori informazioni alla Commissione. Il 22 marzo 2002 si svolgeva una conversazione telefonica tra i rappresentanti della Deltafina e il funzionario della Commissione incaricato della pratica in merito a diverse questioni riguardanti la collaborazione della Deltafina con la Commissione.

18.

Il 2 aprile 2002 il legale esterno della Universal informava i legali esterni della Standard Commercial Corp. e della Dimon Inc., società capogruppo rispettivamente della Transcatab S.p.A. (in prosieguo: la «Transcatab») e della Dimon Italia S.r.l. (in prosieguo: la «Dimon Italia»), due società italiane di prima trasformazione del tabacco greggio, che la Deltafina aveva presentato una richiesta di immunità alla Commissione riguardante l’intesa tra i trasformatori nel mercato del tabacco in Italia. La mattina del 4 aprile 2002 si teneva una riunione presso gli uffici dell’APTI (in prosieguo: la «riunione dell’APTI»). In tale riunione, il presidente della Deltafina informava i presenti che la Deltafina aveva iniziato a collaborare con la Commissione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Nel pomeriggio dello stesso giorno, anche la Dimon Italia e la Transcatab, i cui rappresentanti erano presenti alla riunione dell’APTI, presentavano una richiesta di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

19.

La Commissione emetteva la comunicazione degli addebiti il 25 febbraio 2004. All’audizione dinanzi al consigliere‑auditore del 22 giugno 2004, cui partecipava la Deltafina, un rappresentante della Dimon Italia richiamava l’attenzione della Commissione su due documenti acquisiti al fascicolo, che riassumevano le dichiarazioni del presidente della Deltafina durante la riunione dell’APTI. Il 21 dicembre 2004 la Commissione adottava un addendum alla comunicazione degli addebiti, mediante il quale informava la Deltafina e le altre imprese coinvolte della propria intenzione di non concedere alla Deltafina l’immunità dalle ammende a causa della violazione, da parte di quest’ultima, dell’obbligo di collaborazione previsto dal punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

La decisione controversa e la determinazione dell’ammenda

20.

Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato la decisione controversa. L’articolo 1 di tale decisione dichiara che la Deltafina e la Universal hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE durante i periodi indicati ( 22 ) mediante accordi e/o pratiche concordate nel settore del tabacco greggio in Italia. Ai sensi dell’articolo 2 della decisione controversa, alla Deltafina e alla Universal veniva inflitta in solido un’ammenda di EUR 30 000 000.

21.

Nel determinare l’importo di base dell’ammenda, si tenevano in considerazione tutte le circostanze rilevanti, in osservanza dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Così, la Commissione esaminava, in particolare: i) la gravità dell’infrazione; ii) la natura molto grave della violazione delle norme sulla concorrenza; iii) la specifica quota di mercato di ciascuna impresa (la Deltafina era il maggior acquirente nel mercato del tabacco greggio considerato); iv) il fatto che la Deltafina facesse parte di un gruppo multinazionale che rappresenta i più grandi commercianti di tabacco al mondo (all’importo iniziale dell’ammenda è stato applicato un coefficiente moltiplicatore dell’1,5 per ottenere un effetto dissuasivo); e v) la durata dell’infrazione (per tale motivo la somma è stata aumentata del 60%).

22.

Inoltre, la Commissione prendeva in considerazione, a titolo di circostanza attenuante in favore della Deltafina, la sua efficace collaborazione nell’ambito del procedimento, al di là dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002. L’importo di base è stato quindi ridotto per due motivi. La Deltafina è stata la prima impresa a chiedere l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e la prima cui la Commissione abbia concesso l’immunità condizionale; la Deltafina sin dall’inizio ha dato un notevole contributo all’indagine della Commissione, che è proseguito durante l’intero procedimento, ad eccezione dei fatti che hanno giustificato la mancata concessione dell’immunità definitiva.

23.

L’immunità dalle ammende è stata revocata perché la Commissione ha ritenuto che la Deltafina non avesse soddisfatto le condizioni di cui al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Sebbene la Deltafina fosse informata dell’intenzione della Commissione di effettuare accertamenti a sorpresa tra il 18 e il 20 aprile 2002, il presidente della società medesima aveva volontariamente informato i due principali concorrenti della presentazione della richiesta di immunità il 4 aprile 2002, prima dello svolgimento di detti accertamenti. Il comportamento della Deltafina era perfettamente idoneo a compromettere l’esito degli accertamenti della Commissione, ciò che era noto alla Deltafina o, perlomeno, avrebbe dovuto esserlo, in particolare per essere stata espressamente informata dalla Commissione dell’imminente svolgimento degli accertamenti e per essere stata invitata a mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, in modo da non pregiudicare l’esito di detti accertamenti. A tal proposito, né le discussioni durante la riunione del 14 marzo 2002, né il comportamento della Commissione successivamente a tale riunione lasciavano supporre che essa avesse mai accettato che la Deltafina rivelasse inevitabilmente la sua richiesta di immunità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

24.

La Commissione riconosceva tanto le difficoltà concrete della Deltafina nel mantenere la riservatezza in merito alla richiesta d’immunità, quanto il fatto che era assai improbabile che gli accertamenti successivi sarebbero risultati proficui se la Deltafina fosse stata costretta a rivelare la predetta richiesta ai suoi concorrenti. Comunque, la rivelazione della domanda d’immunità alla riunione dell’APTI era stata volontaria e spontanea. Il fatto che la Deltafina non avesse mai informato la Commissione della diffusione di tale comunicazione lasciava intendere che essa non si aspettasse che la Commissione approvasse il suo comportamento. Inoltre, nemmeno la Universal informava immediatamente la Commissione della rivelazione effettuata dal suo legale esterno il 2 aprile 2002.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

25.

In primo grado la Deltafina ha chiesto che il Tribunale volesse:

annullare l’ammenda ad essa inflitta dall’articolo 2 della decisione controversa;

in subordine, ridurre l’importo di detta ammenda;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

26.

La Deltafina ha proposto sette motivi di diritto. Con i primi tre principali motivi di annullamento della decisione controversa, la Deltafina ha sostenuto che la Commissione ha commesso tre errori manifesti, riguardanti: i) la revoca dell’immunità dalle ammende, che sarebbe basata su una premessa di fatto erronea; ii) l’aver ritenuto che la Deltafina avesse violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002; e iii) l’aver sostenuto che la rivelazione da parte della Deltafina della presentazione della sua richiesta di immunità avesse compromesso l’indagine. Il quarto motivo verteva su un’asserita violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità. La Deltafina ha dedotto in subordine altri tre motivi, diretti a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda. Il quinto motivo verteva su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di base dell’ammenda. Con il sesto motivo si deduceva che la Commissione avesse erroneamente considerato la Universal corresponsabile per la condotta della Deltafina e, di conseguenza, avesse inflitto a quest’ultima un’ammenda eccessiva. Il settimo motivo verteva sull’erronea valutazione delle circostanze attenuanti. La Deltafina ha poi rinunciato al sesto motivo.

27.

All’udienza dinanzi al Tribunale, la Deltafina deduceva per la prima volta una violazione del principio di parità di trattamento da parte della Commissione, nella misura in cui aveva ridotto del 50% l’ammenda inflitta sia alla Deltafina sia alla Dimon Italia. Il Tribunale ha ritenuto irricevibile detto motivo, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura.

28.

Con sentenza pronunciata il 9 settembre 2011, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la Deltafina alle spese di giudizio.

Impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte

29.

La Deltafina deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione, che possono essere riassunti come segue. Ai sensi del primo motivo, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sulla questione se, alla luce delle «regole fondamentali» ( 23 ) stabilite alla riunione del 14 marzo 2002, la Commissione potesse legittimamente concludere che la Deltafina aveva violato l’obbligo di collaborazione per aver rivelato, alla riunione dell’APTI, di aver presentato una richiesta di immunità. In tal modo il Tribunale si sarebbe sostituito alle parti nel definire ex post le modalità dell’obbligo di collaborazione della Deltafina, così violando i diritti della difesa della stessa.

30.

Ai sensi del secondo motivo, il Tribunale non avrebbe accertato i fatti in modo adeguato e corretto, e avrebbe ignorato norme fondamentali relative all’acquisizione delle prove poiché ha ascoltato, con procedura asseritamente irrituale, e quindi viziata, due partecipanti alla riunione del 14 marzo 2002 sulle regole fondamentali, senza pertanto rispettare le garanzie previste dal regolamento di procedura.

31.

Ai sensi del terzo motivo, il Tribunale non si sarebbe pronunciato entro un termine ragionevole. Il procedimento dinanzi al Tribunale, infatti, avrebbe avuto una durata eccessiva, essendo durato 5 anni e 8 mesi ed essendo trascorsi oltre 43 mesi tra la conclusione della fase scritta e la decisione di aprire la fase orale.

32.

Ai sensi del quarto motivo, il Tribunale avrebbe illegittimamente rifiutato di pronunciarsi, esercitando la sua piena giurisdizione estesa anche al merito, sulla questione sollevata per la prima volta in udienza dalla Deltafina, secondo cui l’ammenda irrogata era sproporzionata e discriminatoria, poiché la Commissione aveva applicato lo stesso livello di riduzione dell’ammenda alla Deltafina e alla Dimon Italia, nonostante la notevole differenza fra i rispettivi contributi offerti agli accertamenti della Commissione che hanno portato alla constatazione dell’infrazione.

33.

Il procedimento dinanzi a questa Corte è stato sospeso all’udienza del 13 novembre 2012, in attesa della pronuncia della Grande Sezione sui casi Gascogne Sack Deutschland/Commissione ( 24 ), Kendrion/Commissione ( 25 ) e Groupe Gascogne/Commissione ( 26 ). In tali giudizi, la Corte ha riconsiderato la propria giurisprudenza riguardante i ricorsi presentati nei confronti di un’impugnazione sulla quale il Tribunale non si era pronunciato in un termine ragionevole. Le sentenze nelle cause citate sono state pronunciate il 26 novembre 2013. Le presenti conclusioni sono state di conseguenza posticipate per poter tener conto delle predette sentenze.

Terzo motivo: mancata decisione entro un termine ragionevole

34.

Conviene trattare in primo luogo il terzo motivo d’impugnazione proposto dalla Deltafina, poiché è del tutto autonomo rispetto alle questioni di merito sollevate nei motivi primo, secondo e quarto.

Sintesi delle conclusioni

35.

La Deltafina sostiene che il Tribunale, non decidendo entro un termine ragionevole, ha violato gli articoli 42 e 47 della Carta. Di conseguenza, la Deltafina chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata o, in subordine, ridurre in maniera sostanziale l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

36.

Paragonato alla durata del procedimento nella causa Baustahlgewebe/Commissione ( 27 ), un caso molto più complesso, in cui la Corte ha dichiarato che cinque anni e sei mesi fossero un ritardo eccessivo (erano trascorsi 32 mesi dalla chiusura della fase scritta all’apertura della fase orale), è chiaro che il procedimento dinanzi al Tribunale nel caso in esame ha avuto una durata eccessiva. Nel caso di cui trattasi, il procedimento è durato cinque anni e otto mesi; 43 mesi sono trascorsi tra la fine della fase scritta e la decisione di passare alla fase orale. La durata del procedimento non è imputabile alla Deltafina. Vero è che il termine per presentare la replica è stato sospeso dal 6 luglio 2006 al 16 ottobre 2006 in seguito alla richiesta della Deltafina al Tribunale di ordinare alla Commissione la produzione di un documento, ma la Deltafina ha presentato la propria replica entro il termine assegnato. Questo profilo è di significativa importanza per la Deltafina per due motivi. In primo luogo, per il considerevole importo dell’ammenda inflitta. In secondo luogo, esso concerne una questione di principio, cioè se un’impresa che ha richiesto l’immunità dalle ammende possa legittimamente stipulare un accordo con la Commissione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di collaborazione ai fini della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

37.

La Commissione sostiene che tale motivo è infondato. In primo luogo, la Commissione contesta il calcolo della durata del procedimento effettuato dalla Deltafina. Essa ritiene, infatti, che il procedimento sia durato cinque anni, tre mesi e otto giorni (meno della durata del procedimento nella citata causa Baustahlgewebe). La richiesta della Deltafina di un prolungamento del termine per il deposito della propria replica ha allungato la durata della procedura di quattro mesi e dodici giorni. In secondo luogo, per giurisprudenza consolidata, nell’accertare l’eccessivo ritardo della decisione devono essere considerate le particolari circostanze del caso. La Deltafina faceva parte di una complessa intesa che ha dato luogo a una serie di infrazioni connesse in cui le imprese interessate hanno presentato domande di annullamento nei confronti della stessa decisione della Commissione ( 28 ). I casi menzionati sono stati trattati in tre lingue diverse (inglese, italiano e spagnolo). Inoltre, nel caso della Deltafina vi erano complicate questioni di fatto e di diritto da esaminare. Pertanto, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale non dovrebbe considerarsi eccessiva. In terzo luogo, anche qualora la Corte dovesse giudicare eccessiva la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, ciò non comporterebbe l’annullamento della decisione controversa.

Valutazione

38.

In primo luogo, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, a seguito del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, in quanto irregolarità processuale che costituisce violazione di un diritto fondamentale, alla parte interessata deve essere riconosciuto il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo che gli consenta di ottenere un risarcimento adeguato ( 29 ).

39.

In secondo luogo, in mancanza d’indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata ( 30 ). Ciò poiché quando il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non ha avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale ( 31 ).

40.

In terzo luogo, nella fattispecie, la Deltafina non ha fornito alla Corte alcun indizio secondo cui il mancato rispetto, da parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento abbia avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia.

41.

In quarto luogo, tenuto conto della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza dell’Unione europea, la Corte, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, non può consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione la fondatezza o l’importo di un’ammenda quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti ( 32 ). Per le ragioni che esporrò nei successivi paragrafi da 73 a 101 (primo motivo d’impugnazione), da 110 a 121 (secondo motivo d’impugnazione) e da 126 a 130 (quarto motivo d’impugnazione), concludo che le censure formulate dalla Deltafina nell’ambito della presente impugnazione devono essere indubbiamente respinte.

42.

Ne consegue che il terzo motivo d’impugnazione della Deltafina non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

43.

Quanto alla richiesta della Deltafina di ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in modo tale da tener conto delle conseguenze finanziarie derivate nei suoi confronti dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale, occorre ricordare che, in un primo momento, la Corte, di fronte ad una questione simile nella causa Baustahlgewebe, ha accolto una siffatta domanda e ha ridotto l’ammenda per ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato ed effettivo a tale vizio procedurale ( 33 ). Diversamente, nella causa Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione ( 34 ), un successivo caso in cui la Commissione ha riscontrato un abuso di posizione dominante ma non ha inflitto alcuna ammenda, la Corte ha dichiarato che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento da parte del Tribunale poteva dar luogo a una domanda di risarcimento danni.

44.

La Deltafina non ha specificato se la propria domanda sia fondata sulla sentenza Baustahlgewebe o se richieda invece il risarcimento dei danni; né ha dedotto di aver subito un danno patrimoniale e di quale entità. Mi sembra che l’impugnazione della Deltafina si basi implicitamente sull’approccio seguito dalla Corte nella sentenza Baustahlgewebe, anziché essere presentato come richiesta autonoma di risarcimento dei danni materiali e/o morali. Nel periodo trascorso tra la sospensione e la riapertura della fase orale del procedimento, la Corte ha confermato che una domanda di risarcimento presentata contro l’Unione sulla base degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE costituisce un rimedio effettivo e di applicazione generale per denunciare e sanzionare tale violazione ( 35 ). La richiesta della Deltafina deve pertanto essere respinta se e in quanto basata sulla sentenza Baustahlgewebe. La domanda della Deltafina intesa a ottenere il risarcimento dei danni deve essere proposta dinanzi al Tribunale ( 36 ).

45.

Per quanto riguarda i criteri che consentono di valutare se il Tribunale abbia rispettato il principio della durata ragionevole del procedimento, la questione deve essere considerata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti ( 37 ). L’elencazione dei criteri rilevanti non è tassativa e la valutazione della ragionevolezza del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri, quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerata valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo ( 38 ).

46.

Applicando i menzionati criteri alla questione di cui trattasi, risulta che la Deltafina ha presentato la sua domanda di annullamento il 19 gennaio 2006. Il 26 giugno 2006 la Deltafina ha chiesto al Tribunale di ingiungere alla Commissione la produzione della versione integrale di un documento allegato al controricorso. Con lettera del 22 novembre 2006 la cancelleria del Tribunale informava la Deltafina che la domanda era stata respinta. Secondo la Deltafina, la fase scritta del procedimento si era conclusa il 26 febbraio 2007. L’udienza si è tenuta il 29 settembre 2010 e la sentenza è stata pronunciata il 9 settembre 2011.

47.

La durata complessiva del procedimento in primo grado è stata di circa cinque anni e otto mesi, e circa 43 mesi sono trascorsi tra la fine della procedura scritta e l’udienza. La lunghezza del procedimento dinanzi al Tribunale non può essere giustificata da alcuna delle circostanze proprie del caso della Deltafina. La lunghezza del periodo trascorso fra la fase scritta e quella orale non può spiegarsi con la complessità della controversia, con il comportamento delle parti o ancora con il sorgere di questioni procedurali. In particolare, la richiesta della Deltafina di ingiungere la produzione di un documento detenuto dalla Commissione non ha avuto alcun effetto sul periodo di apparente inattività trascorso tra la chiusura della fase scritta e l’apertura della fase orale. Alla Corte non sono state fornite informazioni che spiegassero o giustificassero tale periodo.

48.

Per quanto riguarda più in particolare la complessità della controversia, è chiaro che, sebbene i motivi proposti dalle parti richiedessero un esame dettagliato, tuttavia essi non presentavano alcuna eccezionale difficoltà. Se è pur vero che un gran numero di destinatari della decisione controversa ha proposto ricorsi di annullamento avverso detta decisione dinanzi al Tribunale, tale circostanza non poteva impedire a detto giudice di esaminare attentamente gli atti di causa e preparare la fase orale del procedimento in un lasso di tempo inferiore a 3 anni e 7 mesi. Dovrebbe rilevarsi come il Tribunale, durante tale periodo, non abbia adottato alcun provvedimento di organizzazione del procedimento che potesse interrompere o ritardare il procedimento.

49.

Tali circostanze m’inducono a concludere che il procedimento dinanzi al Tribunale ha violato il secondo comma dell’articolo 47 della Carta e che il Tribunale non ha rispettato la durata ragionevole del procedimento. Ciò costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai soggetti di diritto ( 39 ); di conseguenza, la Deltafina può agire in separata sede per il risarcimento dei danni, dovesse determinarsi in tal senso.

50.

Tuttavia, poiché la domanda della Deltafina non può avere come esito l’annullamento della sentenza impugnata, il terzo motivo d’impugnazione dovrebbe essere respinto perché infondato.

Primo e secondo motivo: sintesi dei passi rilevanti della sentenza impugnata.

51.

Il Tribunale inizia con l’esporre il suo metodo ai punti da 102 a 148 della sentenza impugnata. Il programma di clemenza è diretto ad accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con la Commissione alle indagini sulle intese segrete. Il programma persegue quindi un obiettivo di accertamento, repressione e dissuasione delle pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi delle norme sulla concorrenza. Il programma di clemenza si basa su un accordo tra la Commissione e le imprese che decidono di collaborare con la prima. Ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione poteva sia concedere un’immunità totale dalle ammende alla prima impresa che collaborasse all’indagine, sia concedere riduzioni delle ammende alle imprese che collaborassero successivamente. A tal riguardo è inerente alla logica del programma di clemenza che solo uno dei membri di un’intesa possa beneficiare dell’immunità dalle ammende, atteso che l’effetto ricercato è quello di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la Commissione. I membri dell’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare dell’immunità denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio che vengano inflitte loro ammende ( 40 ).

52.

Dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che la procedura di concessione dell’immunità dalle ammende a un’impresa si articola in tre fasi distinte: i) l’impresa che intende collaborare deve entrare in contatto con la Commissione e deve fornirle elementi probatori relativi a una presunta intesa che pregiudica la concorrenza nell’Unione europea; ii) la Commissione quindi valuta detti elementi di prova alla luce delle condizioni di cui al punto 8, lettera a) o b), a seconda dei casi, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e, qualora detta impresa sia la prima delatrice a soddisfare tali condizioni, la Commissione può accordarle per iscritto un’immunità condizionale dalle ammende; iii) al termine del procedimento amministrativo, quando si adotta la decisione definitiva, la Commissione decide se concedere o meno l’immunità definitiva dalle ammende. Essa può essere concessa solo se detta impresa ha soddisfatto, per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino al momento della decisione definitiva, le tre condizioni cumulative di cui al punto 11, lettere da a) a c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ( 41 ).

53.

Per quanto riguarda la portata dell’obbligo di collaborazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il Tribunale ha statuito che emerge dallo stesso tenore letterale del punto 11, lettera a), e in particolare dalla qualificazione della collaborazione richiesta come «piena (...), permanente e tempestiva», che l’obbligo di collaborazione costituisce un obbligo molto generale, dai contorni non definiti con precisione e la cui esatta portata può essere compresa soltanto nel contesto del programma di clemenza. Il Tribunale ha ritenuto che il termine «piena» significhi che tale collaborazione deve essere completa, assoluta e senza riserve, perché possa concedersi l’immunità con un’eventuale decisione definitiva. La qualificazione come «permanente» e «tempestiva» comporta che tale collaborazione deve soddisfare due condizioni: i) deve estendersi a tutta la durata del procedimento amministrativo; e ii) deve essere immediata ( 42 ).

54.

Il Tribunale ha spiegato che per «collaborazione», nel contesto del regime di clemenza, si intende una collaborazione effettiva e piena. Risulta da costante giurisprudenza che una riduzione dell’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione del 2002 può giustificarsi solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati come la dimostrazione di un’effettiva cooperazione ( 43 ). Il Tribunale ha statuito che tale considerazione si applica a fortiori alla collaborazione necessaria per giustificare il beneficio dell’immunità dalle ammende, dal momento che tale immunità costituisce un trattamento ancora più favorevole rispetto a una semplice riduzione dell’ammenda ( 44 ).

55.

Il Tribunale prosegue statuendo che, ove un’impresa abbia fornito alla Commissione un resoconto dei fatti incompleto o inesatto, il suo comportamento non può essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva ai sensi della citata giurisprudenza ( 45 ). Un’impresa che intenda beneficiare dell’immunità dalle ammende, dunque, non può esimersi dall’informare la Commissione riguardo a fatti rilevanti di cui ha conoscenza e che sono idonei a pregiudicare, fosse anche solo potenzialmente, lo svolgimento del procedimento amministrativo e l’efficacia dell’attività istruttoria della Commissione. La sussistenza di un comportamento che rifletta uno spirito di collaborazione effettiva può essere valutata soltanto alla luce delle circostanze esistenti nel momento in cui si è verificato tale comportamento. Pertanto, l’eventuale accertamento ex post del fatto che il comportamento che ha costituito una violazione dell’obbligo di collaborazione non ha prodotto effetti negativi sull’attività istruttoria della Commissione, non può essere dedotto a giustificazione di tale comportamento ( 46 ).

56.

Tutto ciò considerato, il Tribunale ha ritenuto quanto segue.

57.

In primo luogo, la Deltafina ha omesso di informare la Commissione riguardo a circostanze rilevanti per l’indagine, ossia riguardo alla circostanza che il suo presidente aveva rivelato, nel corso della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, che essa aveva presentato richiesta di immunità e che il legale esterno della Universal aveva fatto lo stesso nei confronti delle società capogruppo di alcuni dei suoi concorrenti il 2 aprile 2002. In secondo luogo, per oltre due anni la Commissione non ha avuto conoscenza di tali circostanze rilevanti per l’indagine. In terzo luogo, dalla decisione controversa e dal fascicolo emergeva inoltre chiaramente che la questione della necessità di mantenere segreta la presentazione della richiesta d’immunità della Deltafina al fine di non allertare i concorrenti e di non compromettere l’efficacia degli accertamenti era stata esplicitamente discussa tra le parti in occasione dei contatti intercorsi fra la Deltafina e la Commissione, nell’ambito del programma di clemenza e, in particolare, nel corso della riunione del 14 marzo 2002. In particolare, da tali documenti risulta chiaro che la Commissione aveva esplicitamente chiesto alla Deltafina di mantenere segreta la richiesta di immunità in considerazione della sua intenzione di effettuare detti accertamenti. La Deltafina, quindi, era a conoscenza del fatto che la Commissione considerasse un’eventuale divulgazione della richiesta d’immunità come una circostanza rilevante che poteva influenzare, perlomeno potenzialmente, il corretto svolgimento dell’indagine. In quarto luogo, la Deltafina non poteva pertanto sostenere di non sapere che il mantenimento della riservatezza della richiesta d’immunità era considerato un elemento importante per il buon esito dell’indagine ( 47 ).

58.

Alla luce di tali circostanze, il Tribunale si è pronunciato nel senso che un comportamento che dimostrasse uno spirito di collaborazione effettiva avrebbe richiesto che la Deltafina informasse tempestivamente la Commissione del fatto che la sua richiesta di immunità era stata rivelata ( 48 ).

59.

Il Tribunale ha respinto l’argomento della Deltafina secondo il quale la Commissione sapeva che la Deltafina avrebbe rivelato agli altri partecipanti all’intesa, in occasione della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, l’avvenuta presentazione di una sua richiesta di immunità. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché la Commissione non era al corrente dell’intenzione della Deltafina di effettuare una tale divulgazione spontanea, non poteva averla preventivamente accettata o autorizzata ( 49 ).

60.

Il Tribunale ha poi considerato gli specifici argomenti proposti dalla Deltafina su asseriti errori che avrebbero viziato la decisione controversa, in particolare riguardo al presunto accordo sulle «regole fondamentali». Il Tribunale ha respinto quanto sostenuto dalla Deltafina, vale a dire che dalla decisione controversa o dagli atti acquisiti al fascicolo risultava che la Deltafina, prima della riunione dell’APTI, aveva informato la Commissione in maniera esplicita e chiara del fatto che, in quell’occasione, avrebbe effettuato una rivelazione spontanea della sua richiesta di immunità. In tal senso, né il verbale della riunione del 14 marzo 2002 redatto dai servizi della Commissione, né gli appunti presi da uno dei rappresentanti della Universal durante detta riunione si riferivano alla circostanza che, nel corso della stessa, la Deltafina avesse esplicitamente informato la Commissione del fatto che avrebbe effettuato tale rivelazione. Dagli appunti, redatti dal rappresentante della Universal, risultava che la Deltafina si era limitata a sottolineare le sue difficoltà a mantenere segreta la sua richiesta di immunità, in quanto un suo comportamento durante l’imminente riunione dell’APTI che fosse diverso rispetto a quello adottato nel corso delle precedenti riunioni avrebbe potuto destare sospetti tra i suoi concorrenti in merito alla presentazione di una richiesta di immunità. Il Tribunale osservava che, in risposta a un quesito posto dal Tribunale medesimo nel corso dell’udienza, la stessa Deltafina ammetteva, in sostanza, che, nel corso della riunione del 14 marzo 2002, essa non aveva informato i servizi della Commissione in maniera esplicita della sua intenzione di rendere nota spontaneamente la sua richiesta di immunità nel corso della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002. Inoltre, da nessun atto acquisito al fascicolo risultava che, in un’altra occasione, la Deltafina avesse informato previamente ed esplicitamente la Commissione del fatto che avrebbe effettuato una tale rivelazione spontanea ( 50 ).

61.

In particolare, il Tribunale ha analizzato le sintesi, contenute nel fascicolo di causa, redatte separatamente dai rappresentanti della Deltafina e dai servizi della Commissione, della conversazione telefonica del 22 marzo 2002, intercorsa fra il sig. Jacchia per la Deltafina e il sig. Van Erps per i servizi della Commissione. Il Tribunale non ha accolto l’argomentazione della Deltafina secondo la quale essa, durante tale conversazione telefonica, aveva informato la Commissione del fatto che avrebbe reso nota la sua richiesta d’immunità ( 51 ).

62.

Infine, il Tribunale ha esaminato l’argomentazione della Deltafina secondo la quale, durante la riunione del 14 marzo 2002, essa aveva concordato determinate «regole fondamentali» con la Commissione. Secondo la Deltafina, le parti principali del presunto accordo sarebbero state che la Commissione accettava il fatto che la rivelazione della Deltafina fosse inevitabile e che, in cambio, la Deltafina si assumeva un onere più gravoso, impegnandosi a fornire ulteriori prove il più rapidamente possibile. La Deltafina ha sostenuto di aver pertanto adempiuto il suo obbligo di collaborazione, dal momento che aveva fornito le informazioni supplementari richieste dalla Commissione. Il Tribunale ha rilevato che, quand’anche la tesi della Deltafina fosse corretta, essa non è tale da inficiare la conclusione secondo la quale, avendo omesso di informare in seguito la Commissione della rivelazione della richiesta di immunità, la Deltafina ha violato il suo obbligo di collaborazione. Era pertanto giustificato il rifiuto della Commissione di concedere l’immunità alla Deltafina nella sua decisione definitiva.

63.

Il Tribunale ha ritenuto che, quand’anche, durante la riunione del 14 marzo 2002, la Commissione avesse accettato l’impossibilità per la Deltafina di mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta d’immunità, il che, peraltro, era contestato, tale circostanza non avrebbe inciso sulla constatazione che, nell’ambito di una condotta che dimostri uno spirito di collaborazione effettiva, spettava alla Deltafina informare tempestivamente la Commissione dell’avvenuta divulgazione della richiesta d’immunità. Lo stesso dicasi nel caso in cui la Deltafina fosse stata effettivamente obbligata a rendere nota la sua richiesta di immunità per una delle ragioni da essa dedotte nel corso del procedimento amministrativo; in particolare, nel caso in cui si fosse effettivamente trovata, come sostenuto dalla stessa, in una situazione talmente «impellente» da rendere necessaria la rivelazione della propria domanda di clemenza agli altri partecipanti all’intesa, mossa dalla legittima preoccupazione di non violare il suo obbligo di cessare l’infrazione ai sensi del punto 11, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In qualità di richiedente l’immunità, la Deltafina continuava infatti ad essere soggetta all’obbligo di collaborazione. Ciò le imponeva di informare tempestivamente la Commissione delle avvenute divulgazioni. Del pari, anche supponendo che fosse stata vera la circostanza invocata dalla Deltafina, secondo la quale essa si sarebbe attenuta alla «seconda migliore alternativa», che essa sostiene aver concordato con la Commissione nel tentativo di attenuare gli effetti negativi della «inevitabile» divulgazione, fornendo le informazioni richieste dalla Commissione, neppure tale circostanza avrebbe potuto liberare la Deltafina dal suo obbligo di informare tempestivamente la Commissione dell’avvenuta divulgazione della sua richiesta di immunità ( 52 ).

Primo motivo: errore di valutazione relativo all’obbligo di collaborazione e violazione dei diritti della difesa

Sintesi degli argomenti

64.

La Deltafina contesta al Tribunale di aver violato i suoi diritti della difesa per aver omesso di pronunciarsi sul motivo da essa dedotto in via principale secondo il quale, a seguito dell’accordo sulle regole fondamentali concluso alla riunione del 14 marzo 2002, la Deltafina era stata sciolta dal vincolo di riservatezza avente a oggetto la sua richiesta d’immunità nei confronti degli altri partecipanti all’intesa. Essa pertanto non era venuta meno al proprio obbligo di riservatezza, rivelando il fatto alla riunione dell’APTI. Il Tribunale avrebbe invece sostituito i motivi dedotti dalle parti con i propri, introducendo un nuovo argomento, vale a dire che la Deltafina avrebbe violato l’obbligo di collaborazione avendo omesso di informare la Commissione dell’avvenuta rivelazione agli altri membri dell’intesa della sua richiesta d’immunità. Così facendo il Tribunale avrebbe violato i limiti della propria competenza, la quale è limitata al riesame della decisione controversa. Il Tribunale non poteva sostituire le regole fondamentali concordate dalle parti stesse alla riunione del 14 marzo 2002 con ciò che riteneva che le Deltafina avrebbe dovuto fare per adempiere all’obbligo di collaborazione. Inoltre, quell’accordo aveva natura contrattuale. La sentenza impugnata sarebbe quindi irrimediabilmente incoerente.

65.

La Deltafina sostiene inoltre che il contenuto delle regole fondamentali deriva dai dettagli da questa concordati con la Commissione. La tesi della Deltafina di essere stata sciolta dal vincolo di riservatezza alla riunione del 14 marzo 2002 sarebbe corroborata da prove contemporanee, ivi compresi i verbali di detta riunione. Essi dimostrano come la Commissione, quale contropartita per aver prestato il consenso allo scioglimento della Deltafina dal vincolo, avrebbe imposto condizioni più gravose all’impresa perché fornisse le informazioni necessarie al perseguimento delle indagini nei confronti dell’intesa. Se il Tribunale avesse esaminato i verbali, avrebbe concluso che la Commissione aveva convenuto sul fatto che la Deltafina sarebbe stata inevitabilmente obbligata a divulgare la propria richiesta di immunità. Dai quei verbali non risulta che la Deltafina fosse soggetta all’obbligo di informare la Commissione dell’eventuale rivelazione dell’avvenuta presentazione della richiesta di immunità. La Commissione in seguito non ha mai domandato ai rappresentanti della Deltafina alcunché circa la situazione. Invero, la Commissione non è sembrata interessata alla questione. La Commissione ha accusato la Deltafina di aver volontariamente e spontaneamente divulgato la presentazione della sua richiesta d’immunità. Tuttavia, nulla nei verbali della riunione del 14 marzo 2002 indica che un’eventuale divulgazione avrebbe dovuto essere involontaria nonché inevitabile a causa di una richiesta di informazioni da parte di terzi.

66.

La Deltafina sostiene che il proprio obbligo di collaborazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non è uguale a quello considerato in precedenza dalla Corte nella causa Dansk Rørindustri ( 53 ). In quel caso, le imprese richiedenti un trattamento favorevole erano soggette all’obbligo di fornire alla Commissione informazioni complete ed esatte sull’esistenza di infrazioni alle norme sulla concorrenza. In tale contesto, l’impresa interessata non poteva essere liberata dall’obbligo di collaborare ai sensi della comunicazione sulla cooperazione applicabile. Al contrario, la Deltafina era soggetta a un obbligo di riservatezza dal quale poteva essere liberata. Tale tesi è confermata dal punto 12, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2006. In ogni caso, la Deltafina aggiunge che eventuali dubbi sul contenuto dell’asserito accordo fra la Commissione e la Deltafina medesima riguardante le regole fondamentali e le modalità della collaborazione dovrebbero essere tenuti presenti a suo beneficio.

67.

La Commissione sostiene che il primo motivo d’impugnazione della Deltafina è infondato. In particolare, essa sostiene di non aver mai prestato il consenso alla liberazione della Deltafina dall’obbligo di riservatezza riguardante la domanda d’immunità. Il Tribunale ha preso diligentemente in considerazione le deduzioni della Deltafina sul presunto accordo con la Commissione riguardante la divulgazione della richiesta d’immunità, e ha concluso nel merito che un tale accordo non esisteva. Di conseguenza, il Tribunale non ha violato i diritti della difesa della Deltafina, né ha violato i limiti della propria competenza nel decidere che la Deltafina ha violato il suo obbligo di collaborazione.

68.

La Commissione contesta l’affermazione della Deltafina secondo la quale il Tribunale avrebbe fondato la propria pronuncia su un nuovo motivo che non faceva parte della decisione controversa. Che la Deltafina abbia omesso di informare la Commissione della divulgazione (il presunto nuovo motivo) è menzionato nei punti della motivazione di detta decisione ( 54 ). Vero è che il Tribunale ha evidenziato questa particolare omissione più di quanto abbia fatto la Commissione. Tuttavia, come il Tribunale, anche la Commissione ritiene che la Deltafina in tal modo abbia violato il punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Dall’omissione della Deltafina risulterebbe che la stessa ha continuato a comportarsi come un membro dell’intesa e che non poteva dimostrare uno spirito di effettiva e leale collaborazione. L’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 prevede che il Tribunale gode di una piena competenza estesa anche al merito riguardo all’irrogazione delle ammende. Alla luce di tale norma, non può concludersi che il Tribunale abbia violato la propria competenza nell’accertare se la Deltafina avesse adempiuto il proprio obbligo di collaborazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

69.

La Commissione rileva come il Tribunale abbia respinto l’argomento della Deltafina secondo il quale non le sarebbe stato possibile tenere segreta agli altri membri dell’intesa la richiesta di immunità, ed abbia ritenuto che la divulgazione fosse stata volontaria. L’affermazione della Deltafina, secondo il quale la Commissione aveva omesso di chiarire che una qualsiasi divulgazione della richiesta d’immunità della Deltafina agli altri membri dell’intesa non doveva essere volontaria, è un cavillo linguistico; e l’argomento della Deltafina è del tutto ininfluente.

70.

Le regole del programma di clemenza si basano sul Trattato, sulla legislazione derivata e sulle comunicazioni della Commissione. È inconcepibile che «regole fondamentali» diverse possano essere fissate da un funzionario della Commissione incaricato di un singolo caso. Il compito dei funzionari è spiegare il contenuto delle regole, ma nel farlo possono esprimere le loro opinioni sulle modalità di applicazione delle regole in ciascun singolo caso. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente deciso di dover esaminare la comunicazione sulla cooperazione del 2002 per individuare le disposizioni applicabili alla Deltafina. La Commissione rileva che non avrebbe potuto autorizzare la Deltafina a divulgare la richiesta d’immunità agli altri membri dell’intesa, ai sensi del punto 12 della comunicazione sulla cooperazione del 2006. Tale comunicazione non era applicabile ratione temporis. In ogni caso, l’impugnazione è irricevibile poiché mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

71.

Infine, qualora la Corte dovesse ritenere ricevibile e fondato il primo motivo d’impugnazione, la Commissione chiede che la Corte dichiari quanto segue: i) la Deltafina ha violato il suo obbligo di collaborazione ai sensi del punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002; ii) la divulgazione agli altri membri dell’intesa, da parte della Deltafina, della richiesta d’immunità ha rischiato di rendere inefficaci gli accertamenti della Commissione; iii) nell’ambito del programma di clemenza c’è sempre il rischio intrinseco che gli altri membri dell’intesa inizino a sospettare dei propri sodali; iv) non era impossibile per la Deltafina mantenere segreta la propria richiesta d’immunità; ciononostante, essa ha scelto volontariamente di divulgarla, con ciò dimostrando di perseverare nel proprio comportamento anticoncorrenziale.

Valutazione

72.

Il primo motivo di impugnazione della Deltafina può dividersi, a grandi linee, in tre parti: i) il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul motivo principale, secondo il quale la Commissione aveva esonerato la Deltafina dall’obbligo di segretezza riguardante la sua richiesta di immunità, ai sensi delle regole fondamentali concordate alla riunione del 14 marzo 2002; ii) nel decidere che la Deltafina avrebbe dovuto informare la Commissione prima di divulgare la propria richiesta d’immunità, il Tribunale ha sostituito la propria motivazione a quella contenuta nella decisione controversa; e iii) i diritti della difesa della Deltafina sono stati violati.

73.

Occorre chiedersi se il Tribunale si sia pronunciato o meno sul motivo principale della Deltafina.

74.

In primo grado, la Deltafina ha sostenuto che tre errori manifesti nella decisione controversa viziassero la mancata concessione dell’immunità dalle ammende: in primo luogo, un errore di fatto basato sull’erronea premessa che il mercato italiano dei trasformatori di tabacco greggio non fosse a conoscenza delle indagini della Commissione; in secondo luogo, un errore di valutazione della Commissione, consistente nel ritenere che la Deltafina avesse violato il proprio obbligo di collaborazione come definito al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002; e, in terzo luogo, un ulteriore errore di valutazione, consistente nel fatto che la Commissione abbia ritenuto che la divulgazione della richiesta d’immunità della Deltafina pregiudicasse gli accertamenti.

75.

Quello che la Deltafina definisce il suo motivo principale è in realtà il secondo motivo proposto in primo grado [riguardante l’obbligo di collaborazione di un’impresa ai fini del punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002], ed è con la trattazione generale di quel motivo, operata dal Tribunale, che la Deltafina dissente. Ho analizzato la domanda di annullamento della Deltafina. È chiaro che la Deltafina ha sostenuto in primo grado che la Commissione aveva accettato, alla riunione del 14 marzo 2002, che sarebbe stato impossibile per la Deltafina mantenere segreta la propria richiesta d’immunità agli altri membri dell’intesa. La Deltafina ha affermato che pertanto la Commissione ha insistito nel senso che, in cambio della messa a disposizione di quell’informazione, sarebbe divenuto più impellente per la Deltafina fornire alla Commissione le ulteriori informazioni richieste per consentire lo svolgimento delle indagini (le cosiddette «regole fondamentali» o «regole del gioco»).

76.

A mio parere il Tribunale ha correttamente interpretato il motivo di ricorso della Deltafina nel senso che riguardava l’obbligo di collaborazione enunciato al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il Tribunale ha diligentemente richiamato quanto affermato dalla Deltafina, in particolare riguardo alla riunione del 14 marzo 2002, ai punti da 90 a 93 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha ritenuto che la Deltafina non è riuscita a dimostrare di aver preventivamente informato la Commissione che durante la riunione dell’APTI avrebbe effettuato una rivelazione spontanea della sua richiesta d’immunità ( 55 ). Il Tribunale prende inoltre specificamente in considerazione l’asserito accordo sulle regole fondamentali concluso alla riunione del 14 marzo 2002 ( 56 ).

77.

È importante sottolineare, tuttavia, che il Tribunale non si è pronunciato sull’esistenza o meno di siffatto accordo. Invece, il Tribunale ha statuito che, anche qualora la Commissione e la Deltafina avessero concordato delle regole fondamentali, come si asserisce, il fatto che la Deltafina non abbia preventivamente informato la Commissione della sua intenzione di divulgare la richiesta d’immunità ha costituito una violazione dell’obbligo di collaborare, ai sensi del punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il Tribunale ha anche ritenuto che non ci fossero circostanze in grado di sollevare la Deltafina dal conseguente obbligo di informare tempestivamente la Commissione della divulgazione effettuata.

78.

Il punto chiave è se la motivazione della sentenza impugnata sia deficitaria per non aver il Tribunale replicato specificamente all’argomentazione della Deltafina secondo la quale, ai sensi delle asserite regole fondamentali, essa era stata liberata dall’obbligo di mantenere segreta la sua richiesta d’immunità come contropartita dell’aver accettato un più gravoso obbligo di fornire informazioni alla Commissione (un obbligo che la stessa sostiene di aver adempiuto).

79.

Per giurisprudenza consolidata, la motivazione di una sentenza deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare la sua funzione di controllo ( 57 ). L’obbligo di motivazione, tuttavia, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 58 ).

80.

Nel respingere l’affermazione della Deltafina secondo la quale la Commissione sapeva che alla riunione dell’APTI la prima avrebbe rivelato la sua richiesta d’immunità, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non era a conoscenza del fatto che la Deltafina avrebbe effettuato siffatta rivelazione spontanea, e che non avrebbe né potuto accettarla né autorizzarla preventivamente ( 59 ).

81.

Nella misura in cui la Deltafina cerca di mettere in dubbio la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, contestando gli accertamenti sulle verbalizzazioni contemporanee della riunione del 14 marzo 2002 e sui dettagli dei successivi contatti fra i rappresentanti della Deltafina e i funzionari della Commissione incaricati di gestire il caso, tali argomentazioni sono irricevibili. La Deltafina tenta, in effetti, di ottenere un riesame degli accertamenti di fatto, ma la Corte non è competente a svolgere un tale riesame nell’ambito di un’impugnazione ( 60 ).

82.

Occorre chiedersi se sia corretta la conclusione del Tribunale secondo cui la Deltafina non ha adempiuto l’obbligo di collaborazione impostole ai fini della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

83.

Come ha spiegato il Tribunale, occorre soddisfare tre condizioni cumulative per beneficiare dell’immunità dalle ammende ( 61 ). La questione di cui trattasi riguarda la valutazione del Tribunale del fatto che la Deltafina abbia prestato o meno una collaborazione piena, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo.

84.

Ritengo che il Tribunale abbia correttamente descritto la portata dell’obbligo di collaborazione di un’impresa ai punti da 124 a 132 della sentenza. Per giurisprudenza consolidata, la riduzione di un’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati, al riguardo, una prova di effettiva cooperazione da parte della stessa ( 62 ). Solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di cooperazione può essere accordata una riduzione sulla base della detta comunicazione ( 63 ). Non accetto quanto sostenuto dalla Deltafina, vale a dire che detto criterio non si applicherebbe in questo caso perché la situazione della Deltafina (obbligo di mantenere segreta la richiesta d’immunità) era differente da quella di un’impresa che cerchi di ottenere l’immunità fornendo in cambio informazioni complete ed esatte sui fatti.

85.

A mio parere, l’obbligo di collaborare ai sensi di una comunicazione sulla cooperazione si applica ugualmente al comportamento di un’impresa soggetta a un obbligo di riservatezza. Per beneficiare dell’immunità da un’ammenda, l’impresa in questione deve mettersi a disposizione della Commissione al fine di dimostrare un’effettiva collaborazione. Deve pertanto informare la Commissione di qualunque fatto rilevante di cui sia a conoscenza e che possa incidere sulla conduzione del procedimento amministrativo e sugli accertamenti della Commissione. L’accordo fra la Commissione e l’impresa interessata ai fini di una comunicazione sulla cooperazione non è un contratto; né vi è alcuna coercizione. La collaborazione dell’impresa è volontaria, ma, per ottenere il beneficio dell’immunità, deve essere senza riserve e completa.

86.

Occorre chiedersi se il Tribunale, nel valutare la portata di tale obbligo, avrebbe dovuto determinare se la Commissione si fosse accordata nel senso che la Deltafina non doveva più tenere segreta la sua domanda di immunità.

87.

A mio parere, direi non necessariamente.

88.

Nel valutare la portata dell’obbligo di collaborazione il Tribunale aveva un certo numero di alternative. Poteva concludere (come sostiene la Commissione) che non esistesse alcun accordo che esonerasse la Deltafina dall’obbligo di mantenere segreta la domanda di immunità. In tal caso vi sarebbe stata una chiara violazione dell’obbligo di collaborazione da parte dell’impresa. Nell’interesse di una corretta prassi, aggiungo che un’impresa nella posizione della Deltafina dovrebbe poter fornire la prova di una decisione adottata dalla Commissione al livello gerarchico adeguato, per dimostrare che un tale accordo sia stato raggiunto.

89.

Deve rammentarsi che la Deltafina era potenzialmente passibile di un’ammenda per grave infrazione delle norme sulla concorrenza, e conformemente al principio della responsabilità personale era obbligata a rispondere di tale infrazione ( 64 ). Ciononostante, per i motivi esposti nell’introduzione alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 ( 65 ), la Commissione poteva concedere l’immunità da tale sanzione. A tal proposito la Commissione ha confermato l’immunità condizionale alla Deltafina per mezzo della lettera del 6 marzo 2002, firmata dal membro della Commissione responsabile pro tempore per la concorrenza. Alla luce di tali elementi, le dichiarazioni di un funzionario, nel corso di una riunione o in corrispondenze successive, non possono costituire la prova definitiva di un accordo cui sarebbe parte la Commissione inteso a modificare un elemento fondamentale per la definizione della collaborazione di un’impresa ai fini del regime di clemenza. Per dimostrare che la Commissione aveva convenuto di modificare i termini dell’accordo ai fini della comunicazione sulla cooperazione del 2002, l’impresa interessata avrebbe dovuto ottenere una conferma formale dalla Commissione, sottoscritta al livello gerarchico adeguato: suggerirei dalla stessa persona che aveva confermato la concessione dell’immunità condizionale (o del suo successore). Ciò mi sembra consegua dall’importanza insita nelle decisioni adottate nell’ambito del regime di clemenza, e alla necessità di garantire che si possa fare affidamento su tali decisioni e fornire agli istanti la sicurezza necessaria ad assicurare che il regime di clemenza sia applicato con coerenza. Tali elementi verrebbero meno se un qualunque funzionario della Commissione potesse modificare le condizioni ai sensi delle quali è concessa l’immunità, senza che vi sia la conferma dell’accordo da parte della gerarchia della Commissione.

90.

La Deltafina fa riferimento al quinto trattino del punto 12, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2006, ai sensi del quale un’impresa coopera sinceramente, pienamente, continuativamente e tempestivamente dal momento della presentazione della domanda per tutto il procedimento amministrativo della Commissione, tra l’altro, non rivelando il fatto o un qualsiasi contenuto della sua domanda prima che la Commissione abbia inviato una comunicazione degli addebiti, a meno che non sia stato convenuto altrimenti. Tuttavia, la comunicazione sulla cooperazione del 2006 non era applicabile ratione temporis e mi asterrò dall’indagare ulteriormente come dovrebbe interpretarsi la sua terminologia.

91.

Anche se il Tribunale avesse ritenuto, come afferma la Deltafina, che vi fosse un accordo che consentiva la divulgazione della richiesta d’immunità, ciò non vuol dire che il Tribunale sarebbe stato obbligato a concludere che l’obbligo di collaborazione ai fini della comunicazione sulla cooperazione del 2002 fosse stato adempiuto. Dagli ampi parametri dell’obbligo di collaborazione consegue che il Tribunale è legittimato, nello svolgere il suo esame, a individuare altri elementi di tale obbligo e a decidere se il richiedente l’immunità abbia soddisfatto o meno detti elementi.

92.

Nel caso di cui trattasi, il Tribunale ha formulato un’ipotesi dando alla Deltafina il beneficio del dubbio, in quanto ha postulato che le regole fondamentali fossero state convenute, come afferma la Deltafina ( 66 ). Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la Deltafina abbia violato il suo obbligo di collaborazione ai sensi del punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché ha divulgato la sua richiesta d’immunità agli altri membri dell’intesa senza previamente informare i servizi della Commissione. In tal modo il Tribunale ha individuato un elemento dell’obbligo di collaborazione che ha giudicato inequivocabilmente inadempiuto dalla Deltafina.

93.

Vero è che la sentenza impugnata sarebbe stata più completa se il Tribunale avesse innanzitutto determinato se vi fosse stato in effetti un accordo di esonero della Deltafina dal suo obbligo di mantenere segreta la sua domanda di immunità. Tuttavia, la mancanza di tale accertamento non vizia la motivazione del Tribunale.

94.

Mi sembra che la motivazione della sentenza impugnata sia tanto chiara e comprensibile da costituire il fondamento della conclusione raggiunta dal Tribunale, e pertanto soddisfi i requisiti che una motivazione deve rispettare.

95.

Il Tribunale ha sancito senza alcuna ambiguità che, in primo luogo, la Deltafina non ha mai informato la Commissione della sua intenzione di effettuare la divulgazione. In secondo luogo, la Deltafina era soggetta a un obbligo di collaborazione piena, permanente e tempestiva, per dimostrare un’effettiva collaborazione ai fini del punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In terzo luogo, la Deltafina ha violato l’obbligo in oggetto omettendo di informare la Commissione in anticipo o anche immediatamente dopo l’avvenuta divulgazione. In quarto luogo, il fatto che le regole fondamentali fossero state convenute come asserisce la Deltafina non può essere discriminante, perché non era contestato che la Deltafina non aveva tempestivamente informato la Commissione della divulgazione; tale fatto è emerso per la prima volta all’audizione tenutasi circa tre anni dopo dinanzi al consigliere-auditore.

96.

Mi sembra che il Tribunale abbia correttamente interpretato l’essenza del motivo principale della Deltafina, vale a dire che esso riguarda la mancata concessione dell’immunità dalle ammende da parte della Commissione e il significato e la portata dell’obbligo di collaborazione ai fini della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Rilevando l’inadempimento della Deltafina relativo a un elemento particolare di tale obbligo, il Tribunale non è andato oltre un’interpretazione accettabile di quel motivo. Il Tribunale non ha, pertanto, sostituito le proprie motivazioni a quelle enunciate nella decisione controversa.

97.

Nell’esaminare tale motivo d’impugnazione, il Tribunale ha individuato gli elementi di fatto che la Commissione aveva preso in considerazione. È vero che il Tribunale ha sottolineato che la Deltafina non aveva informato tempestivamente la Commissione dell’avvenuta divulgazione. Comunque, tale fatto costituisce, nell’economia della decisione controversa, una circostanza rilevante. Come la Commissione, il Tribunale ha quindi tenuto in considerazione il significato dell’obbligo di cooperare di cui al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ( 67 ). Mi sembra pertanto che il Tribunale non abbia basato la propria sentenza su un nuovo punto della motivazione che non comprendesse parte della decisione controversa.

98.

La norma secondo cui le parti debbono essere ascoltate fa parte dei diritti della difesa, un principio generale del diritto dell’Unione ( 68 ). Un giudice deve osservare questa norma di per sé, in particolare quando decide una controversia in base a un motivo che ha individuato d’ufficio ( 69 ). Pertanto, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano essere informate e possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento ( 70 ).

99.

Occorre domandarsi se i diritti della difesa della Deltafina siano stati rispettati.

100.

Il procedimento dinanzi al Tribunale riguardava il significato e la portata dell’obbligo di collaborazione. Tali due questioni formavano parte del motivo principale d’impugnazione della Deltafina, ed essa ha avuto pertanto ampie possibilità di impostare la propria difesa in primo grado su tutte le rilevanti questioni di fatto e di diritto.

101.

Inoltre, Il Tribunale non ha definito il giudizio sulla base di un nuovo motivo rilevato d’ufficio. Piuttosto, i) ha individuato i motivi proposti dalla Deltafina; ii) ha individuato le motivazioni rilevanti nella decisione controversa, e iii) ha interpretato l’obbligo di collaborazione ai fini della comunicazione sulla collaborazione del 2002. La Deltafina ha presentato osservazioni scritte e orali su tali questioni. Non vi è stata pertanto alcuna violazione dei diritti della difesa della Deltafina; pertanto, concludo che il primo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo motivo: violazione delle norme di procedura sulla citazione ed audizione di testimoni

102.

Il secondo motivo d’impugnazione riguarda l’acquisizione da parte del Tribunale delle prove riguardanti le presunte regole fondamentali stabilite alla riunione del 14 marzo 2002, se tali prove siano state assunte correttamente, e se il diritto della Deltafina a un equo processo sia stato violato.

Sintesi degli argomenti

103.

La Deltafina sostiene che la citazione e l’audizione dei testimoni devono essere eseguite in conformità al regolamento di procedura del Tribunale. All’udienza del 29 settembre 2010, contravvenendo a tale regolamento, il Tribunale ha sentito due testimoni, il sig. Reher (avvocato della Deltafina) e il sig. Van Erps (il funzionario della Commissione incaricato del caso). Entrambe le testimonianze vertevano sulla riunione del 14 marzo 2002, in particolare sull’asserito accordo sulle regole fondamentali. Tuttavia, il Tribunale non ha adottato i mezzi istruttori previsti dall’articolo 65 del regolamento di procedura, né ha emesso alcuna ordinanza di citazione dei testimoni ai sensi dell’articolo 68 di tale regolamento. Inoltre, non vi è alcuna registrazione della prova testimoniale fornita dal sig. Reher (mentre la prova testimoniale fornita dal sig. Van Erps risulta dal testo della sentenza) ( 71 ). I verbali dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale definiscono il mezzo di prova come uno «scambio di opinioni».

104.

Il Tribunale ha concluso, sulla base della prova testimoniale fornita dal sig. Van Erps, che la Deltafina non avesse specificato chiaramente, alla riunione del 14 marzo 2002 o nella successiva conversazione telefonica fra il sig. Van Erps e il sig. Jacchia (un altro avvocato della Deltafina) del 22 marzo 2002, che avrebbe spontaneamente rivelato alla riunione dell’APTI la sua domanda di immunità. Se la Commissione fosse stata a conoscenza che tale era l’intenzione della Deltafina, non avrebbe prestato il proprio consenso. Tuttavia, il Tribunale non ha ascoltato cosa ricordasse il sig. Jacchia a proposito di tali eventi, sebbene questi fosse presente in aula.

105.

Il Tribunale ha erroneamente attribuito maggiore importanza alla testimonianza orale del sig. Van Erps, assunta circa otto anni dopo gli eventi, rispetto alla contemporanea annotazione dello scambio intercorso con la Commissione effettuata dal sig. Jacchia. Di conseguenza, il Tribunale ha violato i diritti della Deltafina di cui agli articoli 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU e all’articolo 47 della Carta, vale a dire il diritto a un equo processo e alla disponibilità di mezzi che garantiscano la difesa. Ne consegue che l’impugnata sentenza è viziata da errore di diritto.

106.

La Commissione sostiene che anche il secondo motivo d’impugnazione debba essere respinto.

107.

La Commissione ritiene che né il sig. Van Erps né il sig. Reher siano stati sentiti in qualità di testimoni. Piuttosto, essi sono stati sentiti nella loro qualità di rappresentanti delle parti in causa. Sebbene sia corretto affermare che soltanto gli avvocati e gli agenti (come indicati nelle procure ad litem) possano esporre conclusioni orali, con il consenso di entrambe le parti anche altri soggetti possono rivolgersi al giudice comunitario. Tale prassi agevola i procedimenti, poiché consente al giudice di sentire direttamente coloro che hanno le conoscenze e informazioni rilevanti e rende superfluo che gli avvocati e gli agenti ricevano costantemente istruzioni in casi in cui si trattano materie tecniche o complicate questioni di fatto. È una prassi accettata che non è mai stata sanzionata dalla Corte.

108.

Anche qualora il sig. Reher e il sig. Van Erps fossero stati sentiti quali testimoni, la doglianza della Deltafina sarebbe irricevibile o infondata, poiché in quel momento la Deltafina non ha sollevato obiezioni dinanzi al Tribunale. Inoltre, la Deltafina non ha chiesto al Tribunale che fosse acquisita la testimonianza del sig. Jacchia (che era, invero, comparso in qualità di difensore della Deltafina).

109.

In ogni caso, il Tribunale gode di un’ampia discrezionalità sull’importanza da dare alle prove che vengono sottoposte alla sua attenzione e tale valutazione non può essere sindacata nel giudizio di impugnazione. Anche se la Corte di giustizia dovesse ritenere fondato quanto dedotto dalla Deltafina, alla luce del riesame delle altre prove e dei fatti accertati dal Tribunale l’esito del processo sarebbe stato lo stesso.

Valutazione

110.

La doglianza riguardante il fatto che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto, perché la pronuncia del Tribunale si basa su prove assunte in violazione del regolamento di procedura del Tribunale medesimo, non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata, a meno che la Deltafina dimostri che si è verificata un’irregolarità procedurale lesiva dei suoi interessi ( 72 ).

111.

Ai sensi dell’articolo 65 del regolamento di procedura del Tribunale fra i mezzi istruttori può essere disposta la prova testimoniale. L’articolo 68, paragrafo 1, dispone che il Tribunale, d’ufficio o su richiesta delle parti, ordina l’accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni. Tale prova deve essere acquisita sotto giuramento.

112.

In mancanza della verbalizzazione della fase orale del procedimento ( 73 ) non è possibile ottenere un resoconto contemporaneo di quanto avvenuto in udienza. I seguenti fatti sono, comunque, non contestati. Il sig. Reher e il sig. Van Erps hanno partecipato alla riunione del 14 marzo 2002 e sono stati sentiti dal Tribunale su quanto ciascuno di essi ricordava di tale evento. I verbali dell’udienza del 29 settembre 2010 definiscono tale procedura come «uno scambio di opinioni». Il Tribunale non ha sentito il sig. Jacchia sulla riunione del 14 marzo 2002 o sulla sua successiva conversazione telefonica con il sig. Van Erps del 22 marzo 2002. Ha comunque sentito la ricostruzione del sig. Van Erps di tale conversazione ( 74 ). Né la Deltafina né la Commissione hanno chiesto un’ordinanza di citazione e audizione di testimoni, né il Tribunale ha emesso d’ufficio una tale ordinanza. Non risultano disposti mezzi istruttori ai sensi dell’articolo 65. Non risulta che le dichiarazioni dei sigg. Reher e Van Erps siano state rese sotto giuramento ( 75 ).

113.

Per giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha un’ampia discrezionalità sulla necessità di integrare gli elementi d’informazione di cui dispone ( 76 ).

114.

A mio parere, nel corso dell’udienza ai sigg. Reher e Van Erps è stato probabilmente chiesto di assistere il Tribunale. Né la Deltafina né la Commissione hanno sollevato obiezioni al fatto che il Tribunale li sentisse nel corso della fase orale del processo. Nessuna delle parti ha dichiarato che il proprio diritto a un equo processo sarebbe stato violato perché i sigg. Reher e Van Erps stavano fornendo delle prove in assenza di una formale convocazione e in violazione del regolamento di procedura del Tribunale. Né vi è alcun accenno nei verbali di udienza al fatto che qualcuna delle parti abbia lamentato che gli sia stata negata la possibilità di contestare tale testimonianza. Sembra che entrambe le parti abbiano accettato il metodo del Tribunale senza protestare in quel momento.

115.

Il ruolo esatto dei sigg. Reher e Van Erps nell’integrare gli elementi di informazione dinanzi al Tribunale è ambiguo. È chiaro che non fossero formalmente testimoni. Tuttavia, nulla suggerisce che abbiano fornito al Tribunale nuove informazioni di carattere tecnico o che abbiano fornito spiegazioni su informazioni di tal genere già presenti agli atti. Le informazioni da loro fornite non mi sembra rientrino nell’ineccepibile categoria descritta dalla Commissione nelle sue memorie. Tale categoria comprende situazioni in cui l’organo giudicante si confronta con problematiche che richiedono una conoscenza specifica e – spesso su iniziativa del giudice stesso – i periti che accompagnano i rispettivi collegi difensivi rispondono direttamente alle domande poste dall’organo giurisdizionale. Ciò agevola la procedura evitando le (talvolta frenetiche) comunicazioni sussurrate fra il consulente tecnico e l’avvocato che riceve le istruzioni e che poi riferisce al giudice comunitario le informazioni fornite dal proprio consulente tecnico. In tali situazioni può essere invero di grande praticità per il giudice porre le domande direttamente ai periti e ricevere le risposte direttamente da loro.

116.

Tuttavia sembra che, nel caso di cui trattasi, sia il sig. Reher che il sig. Van Erps abbiano fornito informazioni su determinati fatti e sulla loro rispettiva comprensione di detti fatti, vale a dire: i) se le regole fondamentali fossero state concordate alla riunione del 14 marzo 2002; ii) se la Commissione concordasse sulla divulgazione da parte della Deltafina della richiesta d’immunità; iii) se tale accordo fosse stato confermato in successive comunicazioni intercorse fra gli interessati; e iv) se la Deltafina avesse previamente informato la Commissione circa la sua intenzione di divulgare alla riunione dell’APTI la sua domanda di immunità. Di tali elementi di fatto, i primi tre erano controversi ( 77 ) (per come mi è dato capire, la risposta alla quarta questione era concordemente negativa) ( 78 ). Nessuno di essi costituisce ciò che chiamerei informazione di carattere tecnico.

117.

Non vedo ragioni per le quali il Tribunale non avrebbe potuto citare testimoni, sia d’ufficio sia su istanza di parte. Ciò potrebbe aver avuto il vantaggio di consentire alla Deltafina di stabilire con chiarezza il ruolo del suo avvocato, il sig. Jacchia, che aveva il mandato a comparire dinanzi al Tribunale (come invero ha fatto), ma che poteva altresì potenzialmente fornire prove rilevanti circa le comunicazioni intercorse con la Commissione durante il periodo conclusosi con la riunione dell’APTI. (Apro qui una parentesi per notare che è difficile capire come la Deltafina possa pretendere, come sostiene, che il sig. Jacchia avrebbe dovuto assumere un secondo ruolo e fornire la prova nel corso dell’udienza in cui compariva in veste di difensore).

118.

In caso di controversie su questioni di fatto rilevanti per l’esito di una causa e che devono essere risolte, la procedura corretta è quella di acquisire la prova in conformità al regolamento di procedura del Tribunale, fra le cui finalità vi è quella di garantire il diritto a un equo processo. Ritengo pertanto che il Tribunale abbia commesso un’irregolarità procedurale, sentendo il sig. Reher e il sig. Van Erps con le modalità esposte.

119.

Occorre chiedersi se la Deltafina sia stata lesa da tale irregolarità.

120.

È pacifico fra le parti che la Deltafina non abbia mai informato la Commissione di aver rivelato agli altri membri dell’intesa la propria richiesta d’immunità, né prima né dopo la riunione dell’APTI ( 79 ). Inoltre, il Tribunale si è basato sugli atti del fascicolo, compresi i contemporanei resoconti della riunione del 14 marzo 2002 e della conversazione telefonica del 22 marzo 2002, per concludere che la Deltafina non aveva avvertito esplicitamente e previamente la Commissione del fatto che avrebbe effettuato la detta divulgazione ( 80 ). Il Tribunale non ha pertanto avuto alcuna necessità di basarsi sulle dichiarazioni rese in udienza dai sigg. Reher e Van Erps ( 81 ) al fine di stabilire la violazione dell’obbligo di collaborazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ( 82 ).

121.

Ne consegue che gli interessi della Deltafina non sono stati lesi dall’irregolarità processuale commessa dal Tribunale, consistente nell’aver sentito i sigg. Reher e Van Erps, che i diritti della Deltafina a un equo processo non sono stati violati e che la sentenza impugnata non è viziata da errore di diritto in relazione a quanto detto. Il secondo motivo dedotto è pertanto infondato.

Quarto motivo: violazione del principio di parità di trattamento nel calcolare la riduzione dell’ammenda della Deltafina

122.

La Deltafina ha proposto, per la prima volta in udienza dinanzi al Tribunale, un motivo di ricorso riguardante la violazione da parte della Commissione del principio di parità di trattamento. Il quarto motivo d’impugnazione della Deltafina è proposto dinanzi a questa Corte in via subordinata; si chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e sostanzialmente di aumentare del 50% la riduzione concessa alla Deltafina per aver collaborato con la Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Ciò poiché il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto decidendo che detto motivo di ricorso nuovo fosse irricevibile ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura ( 83 ).

Sintesi delle conclusioni

123.

La Deltafina sostiene che al Tribunale non sia vietato avere cognizione dei motivi di ricorso nuovi proposti in udienza e riguardanti il calcolo delle ammende, poiché tali questioni rientrano nella piena giurisdizione, estesa anche al merito, del Tribunale in materia di ammende ( 84 ). Inoltre, il rifiuto del Tribunale di pronunciarsi sul motivo di ricorso nuovo della Deltafina è stato particolarmente ingiusto, poiché la sentenza resa nel caso Nintendo ( 85 ), invocata dalla Deltafina, è divenuta disponibile solo dopo la chiusura della fase scritta del procedimento.

124.

La Deltafina sostiene di aver dato al procedimento amministrativo un contributo maggiore rispetto a quello della Dimon Italia sotto due aspetti: i) aver fornito un contributo più importante in termini qualitativi; e ii) essere stata la prima impresa a collaborare con la Commissione. La Commissione ha pertanto commesso un errore manifesto di valutazione nel concedere alla Deltafina e alla Dimon Italia la stessa percentuale di riduzione delle rispettive ammende.

125.

La Commissione sostiene che il quarto motivo d’impugnazione è manifestamente infondato. Il principio di parità di trattamento enunciato nella sentenza Nintendo non è una questione di fatto o di diritto nuova emersa in corso di causa. Per giurisprudenza consolidata, una sentenza che conferma un principio giuridico esistente nel momento in cui è stata presentata una domanda non costituisce un elemento nuovo che possa dar luogo a un motivo di ricorso nuovo ( 86 ). Il principio di parità di trattamento riguardo alla riduzione delle ammende non è stato applicato per la prima volta nel caso Nintendo ( 87 ). Inoltre, la Deltafina e la Dimon Italia non sono paragonabili, perciò sono state trattate in modo differente. Nel caso della Deltafina, la Commissione ha revocato l’immunità (che era stata concessa subordinatamente a determinate condizioni) e ha deciso di infliggere un’ammenda. Tale ammenda è stata in seguito ridotta del 50% in considerazione del fatto che, nonostante tutto, vi era stata una qualche collaborazione. La Dimon Italia non ha mai goduto dell’immunità dalle ammende, ma la Commissione ha ridotto la sua ammenda del 50% perché essa ha collaborato con gli accertamenti della Commissione.

Valutazione

126.

A mio parere, il Tribunale ha correttamente deciso che il motivo di ricorso nuovo presentato dalla Deltafina in udienza fosse irricevibile.

127.

In primo luogo, il principio di parità di trattamento non è un principio nuovo. È uno dei principi generali del diritto dell’Unione ( 88 ). In secondo luogo, per giurisprudenza consolidata, rientra nella piena competenza, estesa anche al merito, del Tribunale statuire sull’importo delle ammende inflitte alle imprese per violazione del diritto dell’Unione, e l’esercizio di tale competenza sulla determinazione di dette ammende non può comportare una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte a un’intesa ( 89 ). In terzo luogo, è inoltre chiaro che, nell’apprezzamento della collaborazione fornita dalle imprese nel corso del procedimento amministrativo avviato nei confronti di un accordo vietato, la Commissione deve osservare il principio di parità di trattamento il quale, secondo la consolidata giurisprudenza, è violato quando situazioni simili sono trattate in modo differente o situazioni differenti sono trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento sia oggettivamente giustificato ( 90 ). In quarto luogo, la Corte ha già avuto occasione di considerare la posizione d’imprese che sostenevano di meritare una maggiore riduzione per la collaborazione prestata per non aver contestato l’infrazione o perché sono state le prime a rivelare un’intesa alla Commissione ai sensi del regime di clemenza ( 91 ).

128.

In tale contesto, non ritengo che la sentenza Nintendo abbia dato luogo a una questione di diritto nuova. Come sostiene la Commissione, la conferma di un principio giuridico già esistente non costituisce un elemento nuovo, di diritto o di fatto, ai fini dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

129.

Non concordo neanche con l’interpretazione che la Deltafina dà della sentenza del Tribunale nella causa Arkema ( 92 ). Il Tribunale in quel caso ha deciso che fosse superfluo analizzare se il richiedente avesse sollevato una nuova questione, poiché il motivo era manifestamente infondato. Il Tribunale non ha stabilito che non gli fosse impedito di prendere in considerazione un motivo di ricorso nuovo quando è in discussione la sua piena competenza, estesa anche al merito, riguardo alla determinazione delle ammende.

130.

Concludo pertanto che il quarto motivo d’impugnazione della Deltafina è irricevibile.

Spese

131.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 137, 138, 140 e 184 del regolamento di procedura, la Deltafina, in quanto soccombente su tutti i motivi d’impugnazione, deve essere condannata alle spese del procedimento.

Conclusione

132.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:

l’impugnazione è respinta; e

la Deltafina è condannata alle spese del procedimento.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione (T-12/06, Racc. pag. II-5639; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

( 3 ) Decisione della Commissione 2006/901/CE, del 20 ottobre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (Caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio, Italia) [notificata con il numero C(2005) 4012 def.] (in prosieguo: la «decisione controversa»), una cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 45).

( 4 ) V. infra paragrafi da 11 a 14.

( 5 ) GU 2010, C 83, pag. 2 (in prosieguo: la «Carta»).

( 6 ) Una garanzia analoga si trova all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU.

( 7 ) Articolo 51, paragrafo 1.

( 8 ) Articolo 52, paragrafo 3.

( 9 ) Regolamento del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1/2003»). Il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), è stato abrogato in forza dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. La Commissione ha citato entrambi i regolamenti nel punto 2.6 della decisione controversa quali fondamenti giuridici delle ammende inflitte. Le pertinenti norme del regolamento n. 17 sono gli articoli 15, paragrafo 2, e 17. Essi sono rispecchiati nell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, e nell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Nelle presenti conclusioni farò riferimento alle disposizioni del regolamento n. 1/2003, che va interpretato nel senso che copre gli articoli 15, paragrafo 2, e 17 del regolamento n. 17, non essendo essi mutati materialmente per quel che riguarda le questioni sollevate nell’impugnazione in esame.

( 10 ) Articolo 23, paragrafo 2.

( 11 ) Articolo 23, paragrafo 3.

( 12 ) Considerando 37 del preambolo al regolamento n. 1/2003.

( 13 ) Vedi anche l’articolo 261 TFUE e il considerando 33 del preambolo al regolamento n. 1/2003.

( 14 ) Orientamenti della Commissione del 1998, per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti della Commissione del 1998»). Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2) hanno in seguito sostituito il testo menzionato.

( 15 ) Vedi infra paragrafi da 11 a 14.

( 16 ) Vedi il punto 4, che fa riferimento alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 (vedi infra, alla nota 17).

( 17 ) (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»). Detta comunicazione ha sostituito la comunicazione della Commissione del 1996, sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»). La versione attuale è la comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, del 2006 (GU C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»).

( 18 ) Vedi i punti da 1 a 7.

( 19 ) Vedi il punto 20.

( 20 ) Vedi il punto 30.

( 21 ) La società capogruppo della Deltafina (in prosieguo: la «Universal»).

( 22 ) L’infrazione è durata dal 29 settembre 1995 al 19 febbraio 2002.

( 23 ) Le «regole fondamentali» o «regole del gioco» si riferiscono ai dettagli dell’asserito accordo intervenuto tra la Deltafina e la Commissione: v. infra al paragrafo 62.

( 24 ) Sentenza del 26 novembre 2013 (C‑40/12 P; in prosieguo: la «Gascogne Sack Deutschland»).

( 25 ) Sentenza del 26 novembre 2013 (C‑50/12 P; in prosieguo: la «Kendrion»).

( 26 ) Sentenza del 26 novembre 2013 (C‑58/12 P; in prosieguo: la «Groupe Gascogne»).

( 27 ) Sentenza del 17 dicembre 1998 (C-185/95 P, Racc. pag. I-8417; in prosieguo: la «Baustahlgewebe»).

( 28 ) Le cause riguardanti il settore spagnolo del tabacco greggio erano le seguenti: sentenze del 27 ottobre 2010, Alliance One International e a./Commissione (T-24/05, Racc. pag. II-5329); dell’8 settembre 2010, Deltafina/Commissione (T-29/05, Racc. pag. II-4077); del 3 febbraio 2011, Cetarsa/Commissione (T‑33/05); dell’8 marzo 2011, World Wide Tobacco España/Commissione (T‑37/05); del 12 ottobre 2011, Agroexpansión/Commissione (T-38/05, Racc. pag. II-7005), e del 12 ottobre 2011, Alliance One International/Commissione (T-41/05, Racc. pag. II-7101). Sei casi, compreso quello della Deltafina, riguardavano il settore italiano del tabacco greggio; gli altri casi erano: sentenza del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione (T-11/06, Racc. pag. II-6681); del 5 ottobre 2011, Mindo/Commissione (T-19/06, Racc. pag. II-6795); del 19 settembre 2011, Alliance One International/Commissione (T-25/06, Racc. pag. II-5741); ordinanza del 1o settembre 2010, Universal/Commissione (T‑34/06), e sentenza del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione (T-39/06, Racc. pag. II-6831).

( 29 ) V. Corte eur. D.U., sentenza Kudlav c. Polonia del 26 ottobre 2000, n. 30210/96, punti 156 e 157, Recueil des arrêts et décisions 2000‑XI.

( 30 ) Gascogne Sack Deutschland, cit. supra alla nota 24, punto 81 e giurisprudenza ivi citata. Un resoconto completo dell’argomentazione della Corte sulla questione della durata ragionevole del procedimento è contenuto nelle sentenze Gascogne Sack Deutschland, cit., punti da 80 a 103; Kendrion, cit. supra alla nota 25, punti da 77 a 108, e Groupe Gascogne, cit. supra alla nota 26, punti da 66 a 97. Ho trattato la questione nelle mie conclusioni nelle citate cause Gascogne Sack Deutschland, paragrafi da 128 a 141, Kendrion, paragrafi da 113 a 134, e molto più estensivamente in Groupe Gascogne, paragrafi da 70 a 150. Per comodità di esposizione e per evitare ripetizioni, in questa sede mi riferirò principalmente alla sentenza nella causa Gascogne Sack Deutschland.

( 31 ) Gascogne Sack Deutschland, cit. supra alla nota 24, punto 82 e giurisprudenza ivi citata.

( 32 ) Ibidem, punto 84 e giurisprudenza ivi citata.

( 33 ) Ibidem, punto 86 e giurisprudenza ivi citata.

( 34 ) Sentenza del 16 luglio 2009 (C-385/07 P, Racc. pag. I-6155) (in prosieguo: la «Der Grüne Punkt»).

( 35 ) Gascogne Sack Deutschland, cit. supra alla nota 24, punti 88 e 89.

( 36 ) Ibidem, punto 90.

( 37 ) Ibidem, punto 91. V. inoltre le mie conclusioni nel caso Groupe Gascogne, cit. supra alla nota 26, paragrafi da 91 a 94.

( 38 ) Gascogne Sack Deutschland, cit. supra alla nota 24, punto 92.

( 39 ) Ibidem, punto 102 e giurisprudenza ivi citata.

( 40 ) Punti da 103 a 110.

( 41 ) Punti da 111 a 115.

( 42 ) Punti da 124 a 126.

( 43 ) Sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punto 395; in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»); del 29 giugno 2006, Commissione/SGL Carbon (C-301/04 P, Racc. pag. I-5915, punto 68; in prosieguo: la «SGL Carbon»); e del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione (C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Racc. pag. I-8681, punto 281; in prosieguo: la «Erste Group Bank»), riguardanti la comunicazione sulla cooperazione del 1996.

( 44 ) Punti da 127 a 130.

( 45 ) V., in tal senso, i seguenti passi delle sentenze citate supra alla nota 43: Dansk Rørindustri, punto 397; SGL Carbon, punto 69; ed Erste Group Bank, punto 283.

( 46 ) Punti da 131 a 134.

( 47 ) Punti da 135 a 146.

( 48 ) Punti da 147 a 149.

( 49 ) Punti da 151 a 153.

( 50 ) Punti da 152 a 156.

( 51 ) Punti da 157 a 160.

( 52 ) Punti da 164 a 167.

( 53 ) Cit. supra alla nota 43. Vedi anche sentenza Erste Group Bank, citata nella stessa nota.

( 54 ) V. i punti 429, 449, 459 e 460 della motivazione della decisione controversa.

( 55 ) Punti da 152 a 160 della sentenza impugnata.

( 56 ) Punti da 163 a 167 della sentenza impugnata.

( 57 ) Sentenza del 15 gennaio 2014, Commissione/Portogallo (C‑292/11 P, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

( 58 ) Sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione (C-413/08 P, Racc. pag. I-5361, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

( 59 ) Punti da 152 a 160 della sentenza impugnata.

( 60 ) Sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione (C‑510/11 P, punti da 60 a 62 e giurisprudenza ivi citata).

( 61 ) Vedi supra al paragrafo 13.

( 62 ) Erste Group Bank, cit. supra alla nota 43, punto 281.

( 63 ) Ibidem, punto 282.

( 64 ) Ibidem, punto 77.

( 65 ) Vedi supra il paragrafo 11, in cui sono esposte le motivazioni dell’adozione del regime di clemenza.

( 66 ) Punti da 164 a 167 della sentenza impugnata.

( 67 ) Vedi i punti 431 e segg. della motivazione della decisione controversa.

( 68 ) Sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, Racc. pag. I-11245, punto 50). V. anche sentenza del 18 luglio 2013, Commissione/Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, punti 97 e 98).

( 69 ) Sentenza Commissione/Irlanda e a., cit. supra alla nota 68, punto 54.

( 70 ) Ibidem, punto 56. V. anche sentenza del 14 marzo 2013, Viega/Commissione (C‑276/11 P, punto 35).

( 71 ) Vedi il punto 159 della sentenza impugnata.

( 72 ) Sentenza del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione (C-199/99 P, Racc. pag. I-11177, punto 30).

( 73 ) Il vigente regolamento di procedura del Tribunale non prevede che le parti possano accedere alla registrazione o alla verbalizzazione del procedimento. L’articolo 63 consente alle parti soltanto di prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a loro spese. L’articolo 68, paragrafo 6 (che prevede che il cancelliere rediga il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni di ogni testimone) si applica solo nel caso in cui il Tribunale abbia ordinato, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, che determinati fatti siano accertati per mezzo di testimoni, il che non si è verificato nel caso in esame. L’articolo 85 del vigente regolamento di procedura di questa Corte prevede quanto segue: «Il presidente, su domanda debitamente motivata, può autorizzare una parte o uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, che abbia partecipato alla fase scritta o orale del procedimento, ad ascoltare, nei locali della Corte, la registrazione sonora dell’udienza di discussione nella lingua utilizzata dall’oratore nel corso della medesima». Il progetto di riforma del regolamento di procedura del Tribunale (attualmente all’attenzione del Consiglio e disponibile all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT%t=true&sc=false&f=ST%207795%202014%20INIT) ora contiene un nuovo articolo 115 che imita, mutatis mutandis, l’articolo 85 del regolamento di procedura della Corte e che, se adottato, consentirebbe alle parti, qualora lo ritengano necessario, di chiedere l’ascolto della registrazione sonora dell’udienza dinanzi al Tribunale in un caso come quello di cui trattasi. Tuttavia, non vi è alcuna specifica norma in nessuno dei due corpi normativi che sollevi il problema dell’eventuale facoltà, per la Corte, di richiedere l’accesso, in sede d’impugnazione, alla registrazione o alla verbalizzazione dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale.

( 74 ) V. punto 159 della sentenza impugnata.

( 75 ) Baso questa constatazione i) sulla mancanza di un’ordinanza di citazione di testimoni ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale; ii) sulla mancanza di eventuali verbali delle deposizioni ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, e iii) sulla mancanza di qualunque riferimento, nei verbali d’udienza, a un giuramento fatto prestare dal sig. Reher o dal sig. Van Erps.

( 76 ) Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 34, punti 163 e 164.

( 77 ) V., in particolare, punti da 89 a 97 della relazione d’udienza del Tribunale.

( 78 ) V. punto 138 della sentenza impugnata.

( 79 ) Punto 138 della sentenza impugnata.

( 80 ) Punti 152 e 153 della sentenza impugnata.

( 81 ) Punti 155 e 159 della sentenza impugnata.

( 82 ) Punto 160 della sentenza impugnata.

( 83 ) Punto 310 della sentenza impugnata.

( 84 ) La Deltafina invoca la sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T-217/06, Racc. pag. II-2593; in prosieguo: la «Arkema»).

( 85 ) Sentenza del 30 aprile 2009, Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione (T-13/03, Racc. pag. II-947; in prosieguo: la «Nintendo»).

( 86 ) Sentenza del 1o aprile 1982, Dürbeck/Commissione (11/81, Racc. pag. 1251, punto 17).

( 87 ) V., ad esempio, sentenza del 27 febbraio 1997, FFSA e a./Commissione (T-106/95, Racc. pag. II-229, punto 57; in prosieguo: la «FFSA»).

( 88 ) V. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a. (C-127/07, Racc. pag. I-9895, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

( 89 ) Sentenza del 25 gennaio 2007, Salzgitter Mannesmann/Commissione (C-411/04 P, Racc. pag. I-959, punto 68 e giurisprudenza ivi citata.

( 90 ) Ibidem, punti da 68 a 72 e giurisprudenza ivi citata.

( 91 ) V., ad esempio, sentenze Dansk Rørindustri, cit. supra alla nota 43, punti da 407 a 414, e (nella giurisprudenza della Corte) FFSA, cit. supra alla nota 87, punto 57.

( 92 ) Cit. supra alla nota 84, punti da 247 a 250.