SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2013 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Diritto di rinuncia — Assenza di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto — Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno dal pagamento del primo premio — Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE»

Nella causa C‑209/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 28 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2012, nel procedimento

Walter Endress

contro

Allianz Lebensversicherungs AG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per W. Endress, da J. Kummer, Rechtsanwalt;

per l’Allianz Lebensversicherungs AG, da J. Grote e M. Schaaf, Rechtsanwälte;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Braun e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, prima comma, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1; in prosieguo: la «seconda direttiva assicurazione vita»), letto in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della terza direttiva assicurazione vita.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Endress e l’Allianz Lebensversicherungs AG (in prosieguo: l’«Allianz») riguardo alla rinuncia, da parte del sig. Endress, ad un contratto di assicurazione vita concluso con la suddetta società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

La seconda e la terza direttiva assicurazione vita sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1), la quale è stata in seguito anch’essa abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data alla quale il contratto di assicurazione vita di cui alla controversia principale è stato concluso, le disposizioni della seconda e della terza direttiva assicurazione vita restano pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia.

La seconda direttiva assicurazione vita

4

A tenore del considerando 11 della seconda direttiva assicurazione vita, «per i contratti di [assicurazione sulla vita], è opportuno consentire ai contraenti di recedere dal contratto entro un termine compreso fra 14 e 30 giorni».

5

L’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva prevedeva quanto segue:

«Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

(...)

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto.

(...)».

La terza direttiva assicurazione vita

6

Il considerando 23 della terza direttiva assicurazione vita recita come segue:

«[N]el quadro di un mercato unico delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti; (...) per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze; (...) le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi su un arco di tempo molto lungo; (...) è quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati e dei beneficiari del contratto (...)».

7

L’articolo 31, paragrafi 1 e 4, di tale direttiva così disponeva:

«1.   Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato II, punto A.

(...)

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato II sono adottate dallo Stato membro [dell’impegno]».

8

L’allegato II della suddetta direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», prevedeva quanto segue:

«Le seguenti informazioni che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro [dell’impegno].

(...)

A.

Prima della conclusione del contratto

(...)

a.13

Modalità d’esercizio del diritto di rinuncia

(...)».

La direttiva 85/577/CEE

9

Ai sensi del considerando 4 della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), «la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali del commerciante è che (...) il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa [e] che il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte (...)».

10

Il considerando 5 di tale direttiva enuncia «che è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione (...) per permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto».

11

L’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva disponeva quanto segue:

«Il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l’informazione di cui all’articolo 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale. Per l’osservanza del termine è sufficiente che la comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine stesso».

Diritto tedesco

12

L’articolo 5a della legge sui contratti di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz; in prosieguo: il «VVG») è stato abrogato con effetto al 1o gennaio 2008. Nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, tale articolo prevedeva quanto segue:

«1.   Se, al momento della proposta, l’assicuratore non ha consegnato all’assicurato le condizioni di polizza o una nota informativa ai sensi delle disposizioni [applicabili], il contratto si considera concluso conformemente alla polizza, alle condizioni generali di assicurazione ed alle ulteriori indicazioni della nota informativa pertinenti per determinare il contenuto del contratto, salvo che l’assicurato abbia chiesto per iscritto il recesso entro quattordici giorni dalla consegna dei documenti (...)

2.   Il termine inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui l’assicurato dispone della polizza di assicurazione e dell’integralità dei documenti di cui al paragrafo 1 e quest’ultimo viene informato per iscritto, a chiare lettere, del diritto di recesso, del termine di decorrenza e della sua durata. (…) In deroga alla prima frase, il diritto di recesso cessa tuttavia decorso un anno dal pagamento del primo premio».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

13

Secondo la decisione di rinvio, il sig. Endress ha sottoscritto presso l’Allianz un contratto di assicurazione sulla vita con decorrenza dal 1o dicembre 1998. Egli ha ricevuto le condizioni generali di contratto e la nota informativa solo quando l’Allianz gli ha inviato la polizza. Pertanto l’Allianz, quando ha accettato di concludere il contratto in questione col sig. Endress, non lo ha sufficientemente informato dei diritti conferitigli dall’articolo 5a del VVG.

14

In forza del suddetto contratto di assicurazione sulla vita, il sig. Endress doveva versare un premio annuo per un periodo di cinque anni a partire dal mese di dicembre 2009 e, in contropartita, l’Allianz doveva corrispondergli una rendita a partire dal 1o dicembre 2011. Tuttavia, il 1o giugno 2007, il sig. Endress ha notificato la risoluzione del suddetto contratto con decorrenza dal 1o settembre 2007. Nel corso del settembre 2007, l’Allianz ha corrisposto all’interessato il valore di riscatto dello stesso contratto di assicurazione sulla vita, il quale era inferiore all’importo totale dei premi assicurativi maggiorato degli interessi.

15

Con una lettera del 31 marzo 2008, il sig. Endress ha esercitato il suo diritto di «opposizione» sul fondamento dell’articolo 5a del VVG. Egli ha chiesto all’Allianz di rimborsargli l’integralità dei premi maggiorata degli interessi dopo la detrazione del valore di riscatto già versato.

16

Il ricorso del sig. Endress diretto al pagamento di tale importo supplementare da parte dell’Allianz è stato respinto dal giudice di primo grado. Il ricorso interposto in appello avverso la decisione resa in primo grado è stato del pari respinto.

17

Il sig. Endress ha allora presentato un ricorso per cassazione («Revision») presso il Bundesgerichtshof. Questo giudice considera che il ricorso in questione potrebbe essere accolto solo se l’interessato avesse mantenuto, nonostante l’articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, del VVG, un diritto di opposizione, qualora un lasso di tempo superiore ad un anno sia trascorso dal pagamento del primo premio assicurativo. Al riguardo sarebbe decisivo accertare se l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della seconda direttiva assicurazione vita debba essere interpretato nel senso che osta ad una limitazione del termine di esercizio del diritto di opposizione.

18

Dati tali elementi, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della seconda direttiva [assicurazione vita], tenuto conto dell’articolo 31, paragrafo 1, della [terza direttiva assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma, come l’articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, del [VVG, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale], la quale riconosce il diritto di rinuncia o di opposizione all’assicurato, solo per un anno, al massimo, dal pagamento del primo premio assicurativo, anche se quest’ultimo non è stato informato del suo diritto di rinuncia o di opposizione».

Sulla questione pregiudiziale

19

Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, quest’ultima può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo dell’Unione, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, Racc. pag. I-131, punto 23 e giurisprudenza citata). Parimenti, spetta esclusivamente al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale (v., segnatamente, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, punto 58 e giurisprudenza citata).

20

Ne discende che, per quanto concerne la presente causa, la Corte è tenuta, nonostante i dubbi formulati in proposito dall’Allianz nelle sue osservazioni scritte nonché in udienza, a partire dall’ipotesi che il sig. Endress, come risulta dalla decisione di rinvio, non è stato informato in merito al suo diritto di rinuncia o, quanto meno, non lo è stato a sufficienza. Inoltre la Corte non è stata chiamata a decidere, nell’ambito della presente causa, la questione se la normativa nazionale di cui all’articolo 5a del VVG, vertente sulle modalità della conclusione di un contratto di assicurazione secondo il modello cosiddetto «della consegna della polizza», fosse nel suo insieme conforme ai requisiti derivanti dalla seconda e dalla terza direttiva assicurazione vita.

21

L’oggetto della presente causa si limita quindi al punto se l’esercizio del diritto di rinuncia previsto all’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita potesse essere limitato, da una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, al periodo di un anno a partire dalla data del pagamento, da parte dell’assicurato, del primo premio in forza del contratto di assicurazione in questione, anche quando il suddetto assicurato non era stato informato del diritto di rinuncia in parola.

22

Occorre ricordare al riguardo che, se è vero che la seconda e la terza direttiva assicurazione vita non menzionavano né l’ipotesi in cui l’assicurato non era stato informato del suo diritto di rinuncia né, pertanto, la possibile incidenza di tale assenza di informazione sul diritto in questione, l’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, della seconda direttiva assicurazione vita prevedeva che «[l]e condizioni della rinuncia [fossero] disciplinat[e] dalla legge [nazionale] applicabile al contratto».

23

Gli Stati membri avevano dunque, certamente, il diritto di adottare regole relative alle precise modalità di esercizio del diritto di rinuncia, modalità che potevano comportare, di per sé, talune limitazioni di tale diritto. Tuttavia, nell’adottare siffatte regole, gli Stati membri erano tenuti, secondo la giurisprudenza consolidata, a provvedere a che l’efficacia reale della seconda e della terza direttiva assicurazione vita, tenuto conto del loro scopo, fosse garantita (v. in tal senso, segnatamente, sentenza dell’8 aprile 1976, Royer, 48/75, Racc. pag. 497, punto 73).

24

Orbene, per quanto riguarda l’obiettivo delle suddette direttive, si deve ricordare che il considerando 23 della direttiva assicurazione vita attestava la circostanza che «nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni il consumatore [potrebbe] scegliere tra una gamma più ampia e diversificata di contratti». Parimenti, secondo tale considerando, «allo scopo di beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza [il suddetto consumatore doveva] disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze» (sentenza del 5 marzo 2002, Axa Royale Belge, C-386/00, Racc. pag. I-2209, punto 28). Infine si precisava nel suddetto considerando che «le informazioni [risultavano] tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni [poteva] protrarsi su un arco di tempo molto lungo».

25

Ai fini del perseguimento di tale obiettivo di informazione enunciato al considerando 23 della terza direttiva assicurazione vita, l’articolo 31, paragrafo 1, della medesima, letto in combinato disposto con l’allegato II, punto a.13, di quest’ultima, prevedeva che [«almeno] le [m]odalità d’esercizio del diritto di rinuncia» dovessero essere comunicate all’assicurato, e ciò «[p]rima della conclusione del contratto». Risultava pertanto chiaramente sia dall’economia che dal tenore letterale delle pertinenti disposizioni della terza direttiva assicurazione vita che quest’ultima era diretta a garantire che l’assicurato ottenesse un’informazione esatta riguardo, in particolare, al suo diritto di rinuncia.

26

È quindi giocoforza constatare che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede l’estinzione del diritto dell’assicurato di rinunciare al contratto in un momento in cui non è stato informato del diritto stesso è contraria alla realizzazione di un obiettivo essenziale perseguito dalla seconda e della terza direttiva assicurazione vita e, pertanto, all’effetto utile di queste ultime.

27

Una conclusione siffatta non può essere infirmata dall’argomento, segnatamente avanzato dell’Allianz, secondo il quale il principio di certezza del diritto potrebbe esigere una disposizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. In effetti la Corte ha già dichiarato che il consumatore, se non ha conoscenza dell’esistenza di un diritto di recesso, si trova nell’impossibilità di esercitarlo e che, pertanto, motivi di certezza del diritto non potevano giustificare una restrizione del periodo in cui il diritto di rinuncia, a norma della direttiva 85/577, poteva essere esercitato qualora ciò implicasse una limitazione dei diritti espressamente accordati ai consumatori al fine di tutelarli contro i rischi derivanti dal fatto che gli istituti di credito avevano scelto di concludere contratti fuori dei loro locali commerciali (sentenza del 13 dicembre 2001, Heininger, C-481/99, Racc. pag. I-9945, punti 45 e 47).

28

È ben vero che la citata sentenza Heiniger verte sulle disposizioni, in particolare, della direttiva 85/577 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e che esistono differenze rilevanti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, tra la direttiva in parola e la seconda e la terza direttive assicurazione vita, tuttavia le considerazioni formulate dalla Corte nella citata sentenza Heininger, menzionate ai punti precedenti della presente sentenza, sono trasponibili alla disposizione controversa nel procedimento principale. Sono in effetti comparabili i rischi connessi, per il consumatore, alla conclusione di un contratto fuori del locale commerciale della sua controparte contrattuale, da una parte, e quelli connessi, per l’assicurato, alla conclusione di un contratto di assicurazione in assenza di un’informazione conforme ai requisiti derivanti dall’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita, letto in combinato disposto con l’allegato II della suddetta direttiva, dall’altra.

29

Dunque, da un lato, relativamente alla direttiva 85/577, quest’ultima menziona, nel considerando 4, segnatamente il fatto «che [il consumatore] non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte» e, nel considerando 5, il fatto che «è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione (...), per permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto». Dall’altro lato, dato che i contratti di assicurazione sono prodotti finanziari giuridicamente complessi e possono differire considerevolmente a seconda dell’assicuratore che li offre nonché implicare impegni finanziari importanti e potenzialmente di una durata molto lunga, l’assicurato versa in una situazione di debolezza in rapporto all’assicuratore, situazione che è analoga a quella in cui si trova un consumatore nell’ambito della conclusione di un contratto ai di fuori di un locale commerciale.

30

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai punti 46 e 47 delle sue conclusioni, l’assicuratore non può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata dalla sua propria omissione di soddisfare l’obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di comunicare un elenco definitivo di informazioni tra le quali figurano, segnatamente, quelle relative al diritto dell’assicurato di rinunciare al contratto (v., per analogia, citata sentenza Heininger, punto 47).

31

Le precedenti considerazioni non possono neppure essere rimesse in discussione dalla circostanza, invocata in particolare dall’Allianz, che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di recesso introdotto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 85/577 possa estinguersi anche qualora il consumatore abbia ricevuto un’informazione errata sulle modalità di esercizio del suddetto diritto (v. sentenza del l0 aprile 2008, Hamilton, C-412/06, Racc. pag. I-2383, punto 49). Infatti tale sentenza verte sulla conformità con la suddetta direttiva di una disposizione nazionale che prevede una siffatta decadenza dopo il pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto. Orbene, nella presente causa, una disposizione del genere non è in questione poiché il legislatore nazionale interessato non ha adottato una disposizione del genere quanto ai contratti di assicurazione vita.

32

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita, letto in combinato disposto con l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che riconosce all’assicurato un diritto di rinuncia solo per un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo, quando l’assicurato medesimo non è stato informato del suo diritto di rinuncia.

Sull’efficacia della presente sentenza nel tempo

33

Nelle sue osservazioni l’Allianz ha chiesto alla Corte, se quest’ultima dovesse constatare che la seconda e la terza direttiva assicurazione vita ostano ad una legislazione nazionale come quella controversa nel procedimento principale, di limitare l’efficacia temporale della sua sentenza.

34

A sostegno della suddetta domanda, l’Allianz rileva che la presente sentenza potrebbe interessare più di 108 milioni di contratti di assicurazione conclusi tra il 1995 ed il 2007 e che, in forza dei medesimi contratti, sarebbero stati versati premi che rappresentano una somma di circa EUR 400 miliardi. L’Allianz stessa avrebbe concluso 9 milioni di contratti di tale tipo durante il periodo in questione ed avrebbe percepito premi per un importo di circa EUR 62 miliardi.

35

Si deve ricordare al riguardo, in primo luogo, che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione fornita dalla Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma stessa, quale avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore (v. citata sentenza Heininger, punto 51 e giurisprudenza citata).

36

In secondo luogo, secondo giurisprudenza consolidata, una limitazione dell’efficacia temporale di una sentenza costituisce una misura eccezionale la quale presuppone che sussista un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e che risulti che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme al diritto dell’Unione a causa di un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea (v., segnatamente, sentenza del 13 dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact, C‑465/11, punto 45 e giurisprudenza citata).

37

Orbene, per quanto concerne, nel caso di specie, gli elementi idonei a giustificare una limitazione dell’efficacia temporale della sentenza della Corte, è giocoforza constatare che l’Allianz, la quale non ha fornito prove al riguardo, si è limitata a menzionare un numero molto elevato di contratti di assicurazione che sarebbero stati conclusi sotto il regime cosiddetto di «consegna della polizza» ed in forza dei quali sarebbero stati corrisposti premi che rappresentano in totale una somma molto elevata. L’Allianz non ha però fornito dati concernenti il numero, unico pertinente nella presente causa, di contratti di assicurazione per i quali l’assicurato non era stato informato del suo diritto di rinuncia e neppure ha quantificato il rischio economico connesso, per l’Allianz, alla possibilità che gli assicurati interessati rinunciassero a tali contratti. Dato quanto precede, l’esistenza di un rischio di gravi ripercussioni economiche non è provata.

38

Pertanto, per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un’«oggettiva e rilevante incertezza» circa la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione, è necessario constatare che le disposizioni della terza direttiva assicurazione vita, come discende dai punti da 22 a 31 della presente sentenza, non lasciavano alcun dubbio quanto all’obiettivo essenziale della suddetta direttiva, consistente nel permettere all’assicurato di rinunciare ad un contratto di assicurazione vita se ritiene che quest’ultimo non corrisponda per il meglio alle sue necessità, e ciò in piena cognizione di causa.

39

Una disposizione nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che confinava l’esercizio del diritto di rinuncia accordato all’assicurato ad un periodo di un anno a partire dal pagamento del primo premio, quando lo stesso assicurato non aveva fruito di un’informazione conforme all’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita, andava manifestamente contro il suddetto obiettivo. Pertanto non si può accogliere neppure l’esistenza di un’«obiettiva e rilevante incertezza» circa la portata delle disposizioni dell’Unione di cui trattasi.

40

Pertanto non occorre limitare nel tempo l’efficacia della presente sentenza.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, letto in combinato disposto con l’articolo 31 di quest’ultima direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che riconosce all’assicurato un diritto di rinuncia solo per un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo, quando l’assicurato medesimo non è stato informato del suo diritto di rinuncia.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.