SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 dicembre 2013 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 27, 33 e 71 — Litispendenza — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) — Articolo 31, paragrafo 2 — Norme sulla coesistenza — Azione di regresso — Azione di accertamento negativo — Sentenza di accertamento negativo»

Nella causa C‑452/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Krefeld (Germania) con decisione del 10 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre 2012, nel procedimento

Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd

contro

Inter-Zuid Transport BV,

con l’intervento di:

DTC Surhuisterveen BV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd, da T. Pünder, Rechtsanwalt;

per la Inter-Zuid Transport BV, da J.P. Eckoldt e C.P. ten Bruggencate, advocaten;

per la DTC Surhuisterveen BV, da D.A. Nickelsen, Rechtsanwalt, e da J. Van Blaaderen e A.J.W. Spijker, advocaten;

per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e F. Wannek, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd (in prosieguo: la «Nipponkoa Insurance») e la Inter‑Zuid Transport BV (in prosieguo: la «Inter-Zuid Transport») in merito al pagamento di una compensazione dell’importo di EUR 500 000 per il risarcimento del danno subito in occasione di un trasporto internazionale di merci su strada.

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

3

Il considerando 1 del regolamento 44/2001 così recita:

«La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».

4

Ai sensi del considerando 6 di tale regolamento:

«Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile».

5

I considerando 11, 12 e da 15 a 17 del predetto regolamento così dispongono:

«(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati (…)

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(15)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (…).

(16)

La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)

La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido (…)».

6

Il considerando 25 del medesimo regolamento è del seguente tenore:

«Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».

7

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 44/2001:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b)

i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

c)

la sicurezza sociale;

d)

l’arbitrato».

8

L’articolo 27 del predetto regolamento, che figura alla sezione 9, intitolata «Litispendenza e connessione», del capo II di quest’ultimo, intitolato «Competenza», è del seguente tenore:

«1.   Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.   Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

9

L’articolo 32 del medesimo regolamento, che figura al capo III di quest’ultimo, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», così statuisce:

«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

10

L’articolo 33 del regolamento n. 44/2001, che figura alla sezione 1, intitolata «Riconoscimento», di detto capo III, così dispone:

«1.   Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.   Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo».

11

L’articolo 71 di detto regolamento, che figura al capo VII di quest’ultimo, intitolato «Relazioni con gli altri atti normativi», è del seguente tenore:

«1.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2.   Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

a)

il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l’articolo 26 del presente regolamento;

b)

le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni».

La CMR

12

La Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978 (in prosieguo: la «CMR»), si applica, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, «a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna (...) sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione».

13

La CMR è stata negoziata nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Oltre 50 Stati, tra i quali la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi, hanno aderito alla CMR.

14

L’articolo 23 della CMR così recita:

«1.   Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un’indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta.

(…)

3.   Tuttavia l’indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.

4.   Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni.

(…)

7.   L’unità di conto menzionata nella presente Convenzione consiste nel diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale. L’ammontare di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia (…).

(…)».

15

L’articolo 29 della CMR prevede quanto segue:

«1.   Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l’onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo.

2.   Lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile ai dipendenti del vettore o a altre persone dei cui servizi egli si avvale per l’esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell’esercizio delle loro funzioni. In tal caso, detti dipendenti o dette persone non hanno a loro volta il diritto di avvalersi, per quanto concerne la loro responsabilità personale, delle disposizioni del presente capo di cui al paragrafo 1».

16

A termini dell’articolo 31 della CMR:

«1.   Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a)

il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b)

si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna,

e non gli è consentito adire altri giudici.

2.   Qualora per una controversia di cui al paragrafo [1] del presente articolo sia stata proposta un’azione davanti al giudice competente ai sensi di detto paragrafo, o qualora questo giudice si sia pronunciato su una tale controversia, nessuna nuova azione può essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che la sentenza del giudice davanti al quale è stata promossa la prima causa non possa essere eseguita nel Paese in cui è promossa la nuova causa.

3.   Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all’uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in contraddittorio, in contumacia e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, né alle sentenze che condannano l’attore, in seguito al parziale o totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento di un risarcimento.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

Dalla decisione di rinvio nonché dal fascicolo nazionale depositato nella cancelleria della Corte si evince che, nell’ agosto 2007, la Canon ha incaricato le società di diritto olandese Nippon Express (Nederland) BV (in prosieguo: la «Nippon Nederland») e Nippon Express Euro Cargo BV (in prosieguo: la «Nippon Euro») del trasporto su strada di vari suoi prodotti tra i Paesi Bassi e la Germania.

18

La Nippon Euro ha incaricato la Inter-Zuid Transport di tale trasporto. Quest’ultima società ha, a sua volta, affidato l’esecuzione della prestazione di trasporto alla DTC Surhuisterveen BV (in prosieguo: la «DTC»), un altro subtrasportatore. Il trasporto è stato, infine, effettuato dalla Kingma, in qualità di vettore designato dalla DTC.

19

La merce è stata presa in carico il 22 agosto 2007 presso i due depositi della Canon situati nei Paesi Bassi e doveva essere consegnata il 23 agosto 2007 in Germania. Dopo aver caricato la merce, l’autista è partito da Amstelveen, nei Paesi Bassi, il 22 agosto 2007 per recarsi allo stabilimento della Canon a Willich, in Germania, dove è arrivato lo stesso giorno ma troppo tardi per scaricare la merce. Pertanto, egli ha lasciato il camion durante la notte nello stabilimento non sorvegliato del destinatario. Durante la notte, una parte della merce è stata rubata.

20

A seguito del ricorso proposto dalla Canon, il 27 agosto 2007, dinanzi alla Prima Sezione commerciale del Landgericht Krefeld (Germania) per chiedere il risarcimento dei danni alla Nippon Nederland e alla Nippon Euro, queste ultime si sono impegnate, con transazione giudiziaria del 1o marzo 2010, a pagare, nella loro qualità di condebitori solidali, l’importo di EUR 500 000. Tale importo era diretto a risarcire il danno subito durante la notte tra il 22 e il 23 agosto 2007.

21

Il 29 settembre 2010 la Nipponkoa Insurance ha proposto dinanzi alla Seconda Sezione commerciale del Landgericht Krefeld un’azione di regresso nei confronti della Inter-Zuid Transport, chiedendo la sua condanna al pagamento di un importo pari a EUR 500 000 corrispondente al risarcimento danni che essa aveva versato alla Canon in qualità di assicuratore della responsabilità civile della Nippon Nederland e della Nippon Euro (in prosieguo: l’«azione di regresso»).

22

Tuttavia, il 21 gennaio 2009, ossia oltre un anno e mezzo prima della proposizione dell’azione di regresso, la Inter-Zuid Transport aveva già ottenuto nei Paesi Bassi una sentenza di accertamento negativo, in merito ai medesimi fatti, nei confronti della Nippon Nederland e della Nippon Euro (in prosieguo: la «sentenza di accertamento negativo»). Secondo tale sentenza emessa dal Rechtbank te Haarlem (Paesi Bassi) e divenuta esecutiva a partire dal novembre 2010, la Inter-Zuid Transport doveva rispondere del danno subito solo nei limiti dell’importo massimo previsto all’articolo 23 della CMR.

23

La Nipponkoa Insurance ritiene che la condotta della Inter-Zuid Transport integri i requisiti del dolo o della colpa ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, della CMR e che, nonostante la sentenza di accertamento negativo, il Landgericht Krefeld sia competente, a titolo dell’articolo 31, paragrafo 1, della CMR, a pronunciarsi sull’azione di regresso, dato che tale norma deve essere interpretata in modo autonomo e prevale, in virtù dell’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, sull’articolo 27 di quest’ultimo.

24

La Inter-Zuid Transport sostiene che, ai sensi degli articoli 27 di detto regolamento e 31, paragrafo 2, della CMR, il procedimento non può essere proseguito dinanzi al Landgericht Krefeld a motivo della sentenza definitiva di accertamento precedentemente emessa nei Paesi Bassi. Tale società afferma che, comunque, la sua responsabilità sussiste solo nei limiti dell’importo massimo previsto all’articolo 23, paragrafo 3, della CMR.

25

Il giudice del rinvio condivide la posizione della Inter-Zuid Transport in merito all’esecutività della sentenza definitiva di accertamento e, in proposito, contesta la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Germania) così come si ricava dalle sue decisioni del 20 novembre 2003 (I ZR 102/02 e I ZR 294/02), secondo cui, nonostante la sentenza della Corte del 6 dicembre 1994, Tatry (C-406/92, Racc. pag. I-5439), la CMR deve essere interpretata in modo autonomo, per cui l’esistenza di una azione di accertamento negativo proposta dal debitore nei confronti del creditore dinanzi ad un tribunale internazionalmente competente, volta a dichiarare che tale presunto debitore non è responsabile del danno, non contrasta con l’ulteriore proposizione di un’azione di regresso da parte dell’avente diritto del creditore dinanzi al giudice competente di un altro Stato che sia parte della CMR.

26

Pertanto, il Landgericht Krefeld ritiene che l’azione di regresso proposta dinanzi ad esso e la sentenza di accertamento negativo abbiano lo stesso oggetto, siano fondate sulla stessa causa e riguardino le stesse parti, posto che la Nipponkoa Insurance è succeduta alla Nippon Nederland e alla Nippon Euro. Di conseguenza, esso considera che non sia compatibile con i principi di reciproca fiducia nella giustizia e di riduzione dei procedimenti paralleli che, nell’ambito di un’azione di regresso, le autorità di uno Stato membro neghino, sulla base dell’interpretazione di una convenzione di cui all’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, di riconoscere una sentenza di accertamento negativo precedentemente emessa sullo stesso oggetto.

27

Inoltre, tale giudice afferma che la sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, Racc. pag. I-4107, punto 63 e dispositivo), nella quale la Corte ha dichiarato di non essere competente ad interpretare l’articolo 31 della CMR, non pregiudica la presente causa.

28

È in tale contesto che il Landgericht Krefeld ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 71 del regolamento [n. 44/2001] osti a un’interpretazione esclusivamente autonoma di una convenzione o se in sede di applicazione di convenzioni siffatte occorra tener conto anche degli obiettivi e delle valutazioni del regolamento.

2)

Se l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 osti a un’interpretazione di una convenzione secondo cui un’azione di accertamento decisa in uno Stato membro non preclude la successiva proposizione di un’azione di adempimento in un altro Stato membro in quanto la convenzione in parola ammetterebbe anche un’interpretazione conforme all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte

29

La Nipponkoa Insurance e il governo tedesco sollevano, in limine, la questione della competenza della Corte, sostenendo, in sostanza, che le questioni poste vertono sull’interpretazione dell’articolo 31 della CMR e che la Corte non è competente ad interpretare tale convenzione.

30

Al riguardo, è certamente vero che la competenza della Corte a pronunciarsi in materia di interpretazione in via pregiudiziale riguarda le sole norme appartenenti al diritto dell’Unione e che, come dichiarato al punto 63 della citata sentenza TNT Express Nederland, la Corte non è competente a interpretare l’articolo 31 della CMR.

31

Tuttavia, mentre nella citata sentenza TNT Express Nederland (punti 32 e 57), la seconda questione posta verteva sulla competenza della Corte a interpretare l’articolo 31 della CMR, ciò non avviene nella controversia di cui al procedimento principale.

32

È sufficiente affermare in proposito che le questioni poste, per il loro stesso tenore, vertono sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, ossia del regolamento n. 44/2001, per la quale la Corte è competente in virtù dell’articolo 267 TFUE.

33

Alla luce di tali considerazioni, si deve considerare che la Corte è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste.

Nel merito

Sulla prima questione

34

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che osta a un’interpretazione di una convenzione internazionale che pregiudica gli obiettivi e i principi sottesi a tale regolamento.

35

Occorre affermare che, nella propria giurisprudenza, la Corte ha già risposto a tale questione.

36

Infatti, la Corte ha dichiarato che, sebbene sia pacifico che l’articolo 71 del predetto regolamento prevede, nelle materie regolate da convenzioni speciali, quali la CMR, l’applicazione di queste ultime, tuttavia tale applicazione non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea, quali i principi, evocati ai considerando 6, 11, 12 e da 15 a 17 del medesimo regolamento, di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, dunque, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell’ambito dell’Unione (v. sentenza TNT Express Nederland, cit., punto 49).

37

L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 non può avere una portata che osti con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene. Il predetto articolo non può quindi essere interpretato nel senso che, in un settore interessato da tale regolamento, quale il trasporto delle merci su strada, una convenzione speciale, come la CMR, possa portare a risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno di quelli cui conducono le disposizioni di detto regolamento (sentenza TNT Express Nederland, cit., punto 51).

38

Ne consegue che le disposizioni rilevanti della CMR possono trovare applicazione nell’Unione soltanto se permettono di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché della fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza TNT Express Nederland, cit., punto 55).

39

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta a un’interpretazione di una convenzione internazionale che non assicura, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da tale regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al predetto regolamento.

Sulla seconda questione

40

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che osta a un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della CMR secondo cui un’azione di accertamento negativo o una sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha lo stesso oggetto e la stessa causa di un’azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi diritto in un altro Stato membro.

41

Al fine di rispondere a tale questione, occorre, alla luce della risposta alla prima questione, esaminare se siffatta interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della CMR assicurerebbe, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste all’articolo 27 o da altre disposizioni del regolamento n. 44/2001, il rispetto degli obiettivi e dei principi ad esso sottesi.

42

In proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, una domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al risarcimento del danno, come l’azione di regresso di cui trattasi nel procedimento principale, ha la stessa causa e lo stesso oggetto di un’azione precedente di accertamento negativo proposta dal medesimo convenuto volta a far accertare che questi non è il responsabile del predetto danno (v., in tal senso, sentenze Tatry, cit., punto 45, nonché del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C‑133/11, punto 49; v. anche in tal senso, sentenza Tatry, cit., punto 45).

43

Nel caso di specie, un’azione di regresso dinanzi al giudice del rinvio è stata proposta successivamente alla pronuncia, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della CMR, di una sentenza, basata sugli stessi elementi di fatto e di diritto, del Rechtbank te Haarlem tra le medesime parti, relativa ad un accertamento negativo.

44

Si deve affermare che l’interpretazione di tale disposizione della CMR, secondo cui detta azione e detta sentenza non hanno la stessa causa e lo stesso oggetto, non assicurerebbe, in condizioni altrettanto favorevoli di quelle previste dal regolamento n. 44/2001, il rispetto dell’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di procedimenti paralleli, che è, come rammentato al punto 36 della presente sentenza, uno degli obiettivi e dei principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione.

45

Al riguardo, non rileva che la sentenza del Rechtbank te Haarlem sia divenuta definitiva poco tempo dopo la proposizione dell’azione di regresso dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire nel novembre 2010 secondo la decisione di rinvio o, come sostenuto dalla DTC in udienza, il 1o marzo 2011.

46

Il fatto che tale sentenza sia divenuta definitiva implica che, se la causa avesse riguardato le disposizioni del regolamento n. 44/2001 e non quelle della CMR, le disposizioni di tale regolamento, non solo in materia di litispendenza, ma anche in materia di riconoscimento, in particolare l’articolo 33 del predetto regolamento, sarebbero state applicabili.

47

Orbene, come già dichiarato dalla Corte, possono essere applicate all’interno dell’Unione norme previste dalle convenzioni speciali indicate all’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, come risultanti dall’articolo 31, paragrafo 2, della CMR, soltanto se i principi di libera circolazione delle decisioni e di reciproca fiducia nella giustizia sottesi a tale regolamento sono rispettati (v., in tal senso, sentenza TNT Express Nederland, cit., punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

48

Tali principi non sarebbero rispettati in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste dal regolamento n. 44/2001 se l’articolo 31, paragrafo 2, della CMR fosse interpretato nel senso che una sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha lo stesso oggetto e la stessa causa di un’azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi diritto in un altro Stato membro.

49

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta a un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della CMR secondo cui un’azione di accertamento negativo o una sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha lo stesso oggetto e la stessa causa di un’azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi diritto in un altro Stato membro.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione di una convenzione internazionale che non assicura, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da tale regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al predetto regolamento.

 

2)

L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, secondo cui un’azione di accertamento negativo o una sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha lo stesso oggetto e la stessa causa di un’azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi diritto in un altro Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.