SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

5 dicembre 2013 ( *1 )

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo di una decisione — Situazione nella quale la decisione è stata pronunciata nello Stato membro del creditore in una controversia fra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali»

Nella causa C‑508/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Salzburg (Austria), con decisione del 31 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2012, nel procedimento

Walter Vapenik

contro

Josef Thurner,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze in qualità di agente;

per la Commissione europea, da W. Bogensberger e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dal sig. Vapenik, residente a Salisburgo (Austria), avverso il rigetto della sua richiesta di ottenere un titolo esecutivo europeo per una decisione emessa in contumacia nei confronti del sig. Thurner, residente a Ostenda (Belgio), atteso che l’azione promossa contro quest’ultimo, un consumatore, non era stata avviata nello Stato membro in cui il medesimo aveva la residenza.

Contesto normativo

Il regolamento n. 805/2004

3

Ai sensi dei considerando 8, 9 e 20 del regolamento n. 805/2004:

«(8)

Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l’accesso all’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d’origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. (…) I regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie dovrebbero continuare a essere disciplinati dal diritto interno.

(9)

Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d’exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU 2001, L 12, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002 (GU L 225, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»)], in quanto rende superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

(...)

(20)

Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari».

4

L’articolo 1 di tale regolamento così dispone:

«Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:

«Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera “non contestato” se:

a)

il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b)

il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c)

il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine; o

d)

il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico».

6

L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

a)

la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine, e

b)

la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e

c)

il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e

d)

la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

un credito sia considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e

si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e

il debitore è il consumatore».

7

Il capo III del regolamento n. 805/2004 detta norme minime applicabili alle procedure relative ai crediti non contestati.

Il regolamento n. 44/2001

8

A termini del considerando 13 del regolamento n. 44/2001:

«Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

9

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 4 del capo II di quest’ultimo, così dispone:

«(…) la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)

qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)

qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

10

Il successivo articolo 16, paragrafi 1 e 2, così recita:

«1.   L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.   L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

11

Conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le «decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 6 del capo II sono state violate».

12

Le sezioni 3, 4 e 6 del capo II del regolamento n. 44/2001 prevedono norme relative alla competenza, rispettivamente, in materia di assicurazioni, di contratti conclusi dai consumatori e competenze esclusive.

13

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento medesimo:

«Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività».

14

Il successivo articolo 45, paragrafo 1, così recita:

«Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio».

Il regolamento (CE) n. 593/2008

15

I considerando 23 e 24 del regolamento n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6), dichiarano quanto segue:

«(23)

Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.

(24)

Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, la regola di conflitto di leggi dovrebbe permettere di ridurre le spese per la risoluzione delle controversie, che sono spesso di valore relativamente modesto, e tener conto dell’evoluzione delle tecniche di commercializzazione a distanza. La coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento al concetto di “attività diretta” come condizione d’applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall’altro, che questa nozione sia oggetto di un’interpretazione armoniosa nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel presente regolamento (...)».

16

A termini dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo:

«(…) [U]n contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a)

svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b)

diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;

e il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Vapenik, con ricorso proposto dinanzi al Bezirksgericht Salzburg (pretura di Salisburgo) (Austria), ha chiesto la condanna del sig. Thurner al pagamento della somma di EUR 3 158, oltre interessi e spese, sulla base di un contratto di mutuo concluso tra i medesimi. Il sig. Vapenik ha adito tale giudice austriaco in quanto giudice del luogo di esecuzione del contratto scelto dalle parti. Al momento della conclusione del contratto e della proposizione dell’azione, nessuna delle parti esercitava attività commerciali o professionali.

18

Malgrado la notifica della citazione e l’invito a comparire tramite ufficiale giudiziario trasmesso al sig. Thurner in Belgio, quest’ultimo non compariva in giudizio. Il Bezirksgericht Salzburg emetteva quindi sentenza in contumacia. Tale decisione veniva notificata a mezzo posta al sig. Thurner, il quale non l’impugnava, ragion per cui essa è divenuta definitiva ed esecutiva.

19

Il sig. Vapenik presentava poi dinanzi al Bezirksgericht Salzburg domanda diretta a ottenere un titolo esecutivo europeo di detta sentenza, conformemente al regolamento n. 805/2004. Detto giudice respingeva la domanda richiamandosi all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, rilevando che il ricorso contro il sig. Thurner, il consumatore, non era stato proposto nello Stato membro di residenza del medesimo.

20

Avverso tale decisione il sig. Vapenik ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 6, lettere da a) a c), del regolamento n. 805/2004, trattandosi di un contratto di mutuo concluso tra due privati. Poiché l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento prevede che tale titolo sia rilasciato, in particolare, qualora la controparte del consumatore agisca nell’ambito della sua attività commerciale o professionale, esso non sarebbe quindi applicabile al procedimento principale.

21

Alla luce di tali considerazioni, il Landesgericht Salzburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (…) n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che questa disposizione riguardi solo i contratti conclusi tra un imprenditore in veste di creditore e un consumatore in veste di debitore ovvero nel senso che sia sufficiente che almeno il debitore sia un consumatore, con conseguente applicazione anche ai crediti vantati da un consumatore nei confronti di un altro».

Sulla questione pregiudiziale

22

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che esso si applichi anche ai contratti conclusi tra due soggetti non esercenti attività commerciali o professionali.

23

Secondo costante giurisprudenza, dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell’intera Unione di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 27 giugno 2013, Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

24

Dal tenore dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004 risulta che il consumatore è una persona che concluda il contratto per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale. Tale disposizione non precisa se lo status di professionista o meno della controparte di tale consumatore rilevi ai fini della qualifica dell’altra parte come «consumatore». Lo status di controparte di un consumatore non risulta nemmeno da altre disposizioni di tale regolamento e, in assenza in detta disposizione di un rinvio al diritto degli Stati membri, occorre quindi determinare il senso e la portata della nozione di «consumatore» enunciata nella medesima disposizione alla luce conto del contesto in cui quest’ultima s’inserisce e dell’obiettivo perseguito dal regolamento n. 805/2004.

25

Al riguardo, e al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tener conto, segnatamente, della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative dell’Unione. Alla luce della complementarietà delle norme istituite dal regolamento n. 805/2004 rispetto a quelle contenute nel regolamento n. 44/2001, le disposizioni di quest’ultimo risultano particolarmente rilevanti.

26

In tal senso, va ricordato, in limine, che il sistema di tutela dei consumatori istituito, in particolare, dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione (v., segnatamente, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, punto 39; del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, punto 41, nonché del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, punto 31).

27

Inoltre, il regime particolare istituito, segnatamente, dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001, relative alla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori, ha l’obiettivo, come risulta dal considerando 13 del medesimo regolamento, di garantire una tutela adeguata del consumatore, in quanto parte del contratto considerata economicamente più debole e giuridicamente meno competente rispetto alla sua controparte professionale.

28

In tale contesto, la Corte ha ripetutamente dichiarato che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che fa riferimento alla nozione di «consumatore», riguarda soltanto il consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, punto 32).

29

Infine, come emerge dai considerando 23 e 24 del regolamento n. 593/2008, l’esigenza di tutela, in ambito contrattuale, delle parti più deboli, tra cui i consumatori, è riconosciuta altresì quando si tratti di determinare la normativa applicabile ai contratti di consumo. L’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, a tal fine, che i contratti conclusi tra un consumatore e un professionista siano disciplinati, a determinate condizioni, dalla legge del paese di residenza abituale del consumatore.

30

Tali strumenti giuridici riconoscono pertanto la necessità di tutelare la parte più debole del contratto, qualora quest’ultimo sia stato concluso tra una persona non impegnata in attività commerciali o professionali e una persona impegnata in simili attività.

31

Tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori previsto nelle summenzionate disposizioni di diritto dell’Unione, volto a ristabilire l’uguaglianza inter partes nei contratti conclusi tra un consumatore e un professionista, l’applicazione di queste ultime non può essere estesa a persone rispetto alle quali tale tutela non si giustifichi.

32

In tal senso, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che le norme di competenza speciali in materia di contratti conclusi dai consumatori non possono essere applicate ai contratti conclusi tra due persone impegnate in attività commerciali o professionali (v., in tal senso, sentenza Shearson Lehman Hutton, cit., punti 11 e 24).

33

Orbene, è giocoforza constatare che uno squilibrio tra le parti manca altresì in un rapporto contrattuale come quello oggetto del procedimento principale, vale a dire quello tra due soggetti non esercenti attività commerciali o professionali. Pertanto, tale rapporto non può essere soggetto al regime di tutela applicabile nei confronti dei consumatori che contrattano con persone impegnate in attività commerciali o professionali.

34

Tale interpretazione risulta avvalorata dalla struttura e dalla ratio delle norme di competenza speciali in materia di contratti conclusi dai consumatori di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 44/2001, il quale prevede la competenza del giudice in cui è domiciliato il consumatore per le azioni esercitate da quest’ultimo e contro il medesimo. Ne consegue che tale disposizione si applica unicamente ai contratti in cui esista uno squilibrio tra le parti contraenti.

35

Inoltre, si deve tener conto della complementarietà delle norme istituite dal regolamento n. 805/2004 rispetto a quelle relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni previste dal regolamento n. 44/2001.

36

Al riguardo, occorre precisare che, sebbene la certificazione come titolo esecutivo europeo in forza del regolamento n. 805/2004 di una sentenza relativa a un credito non contestato consenta di passare oltre la procedura d’exequatur prevista dal regolamento n. 44/2001, la mancanza di siffatta certificazione non esclude la possibilità dell’esecuzione della sentenza stessa in applicazione della procedura d’exequatur, prevista da quest’ultimo regolamento.

37

Orbene, qualora venisse assunta, nell’ambito del regolamento n. 805/2004, una definizione della nozione di «consumatore» più ampia rispetto all’ambito del regolamento n. 44/2001, ciò potrebbe esser fonte di incoerenze nell’applicazione tra questi due regolamenti. Infatti, il regime derogatorio stabilito dal primo regolamento potrebbe condurre alla mancata certificazione come titolo esecutivo di una sentenza, mentre l’esecuzione di quest’ultima sarebbe peraltro possibile nell’ambito del regime generale previsto dal regolamento n. 44/2001, poiché non sarebbero soddisfatte le condizioni in cui tale regime consente al convenuto di contestare il rilascio di un titolo esecutivo, per violazione della competenza dei giudici dello Stato di domicilio del consumatore.

38

Dal complesso delle considerazioni suesposte discende che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004, riguarda una persona che concluda un contratto per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale con una persona che agisca nell’esercizio delle sue attività commerciali o professionali.

39

Di conseguenza, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ai contratti conclusi tra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ai contratti conclusi tra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.