SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 novembre 2013 ( *1 )

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2005/214/GAI — Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie — “Autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale” — L’“Unabhängiger Verwaltungssenat” in diritto austriaco — Natura e portata del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione»

Nella causa C‑60/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 35 UE, dal Vrchní soud v Praze (Repubblica ceca) con decisione del 27 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2012, nel procedimento relativo all’esecuzione di una sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di

Marián Baláž,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, A. Rosas, J. Malenovský, A. Arabadjiev, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e D. Hadroušek, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;

per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman e C. Wissels, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e P. Cede, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da A. Falk e K. Ahlstrand-Oxhamre, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters e Z. Malůšková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 luglio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento d’esecuzione avente ad oggetto la riscossione di un’ammenda irrogata al sig. Baláž, cittadino ceco, a seguito di un’infrazione al codice della strada dallo stesso commessa in Austria.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 1, 2, 4 e 5 della decisione quadro prevedono quanto segue:

«(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.

(...)

(4)

La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.

(5)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo VI. (...)».

4

L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizioni», è così formulato:

«Ai fini della presente decisione quadro:

a)

per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:

(...)

iii)

un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

(...)

b)

per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo di pagare:

i)

una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

(...)

c)

per “Stato della decisione” si intende lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione ai sensi della presente decisione quadro;

d)

per “Stato di esecuzione” si intende lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione a fini di esecuzione».

5

L’articolo 3 della decisione quadro, intitolato «Diritti fondamentali», prevede quanto segue:

«La presente decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancit[i] dall’articolo 6 del trattato [UE]».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro prevede la trasmissione di una decisione, corredata del certificato redatto secondo un modello che figura in allegato alla decisione quadro, allo «Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria».

7

L’articolo 5 della decisione quadro, intitolato «Ambito di applicazione», elenca i reati che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione ai sensi della decisione quadro. In particolare, il paragrafo 1 di detto articolo 5 prevede quanto segue:

«I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:

(...)

infrazioni al codice della strada (...)».

8

L’articolo 6 della decisione quadro, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni», è del seguente tenore:

«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7».

9

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro:

«2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può (...) rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che:

(...)

g)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso;

(...)

i)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato della decisione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

(...)

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».

10

L’articolo 20, paragrafi 3 e 8, della decisione quadro prevede quanto segue:

«3.   Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 de[l] trattat[o], opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

(...)

8.   Ciascuno Stato membro, che nel corso di un anno civile ha applicato il paragrafo 3, informa il Consiglio e la Commissione all’inizio dell’anno civile successivo dei casi in cui sono stati applicati i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una decisione di cui alla succitata disposizione».

Il diritto ceco

11

Il diritto ceco prevede il riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca conformemente al codice di procedura penale. L’articolo 460o, paragrafo 1, di detto codice, nella sua versione applicabile alla data delle decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali cechi nel procedimento principale (legge n. 141/1961 recante codice di procedura penale; in prosieguo: il «codice di procedura penale»), prevede quanto segue:

«Le disposizioni di questa sezione si applicano al procedimento per il riconoscimento e l’esecuzione di una condanna passata in giudicato per un reato o altra infrazione o di una decisione emanata in base ad essa, purché sia stata emanata conformemente ad una norma giuridica dell’Unione europea (...),

a)

con la quale sia stata inflitta una pena pecuniaria o una sanzione pecuniaria,

(...)

qualora sia stata emanata da un organo giurisdizionale della Repubblica ceca in un procedimento penale (…), oppure da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell’Unione (...) in un procedimento penale oppure da un organo amministrativo di un siffatto Stato, a condizione che contro la decisione dell’organo amministrativo riguardante un reato o altra infrazione sia ammesso un ricorso sul quale decide un organo giurisdizionale con competenza, in particolare, nelle questioni penali (...)».

12

L’articolo 460r del codice di procedura penale enuncia quanto segue:

«(1)   Dopo la presentazione di osservazioni scritte da parte del pubblico ministero, il Krajský soud [Corte regionale] decide, con sentenza pronunciata in udienza pubblica, se la decisione di un altro Stato membro dell’Unione (...) relativa a sanzioni o prestazioni pecuniarie, ad esso presentata dalle autorità competenti di tale Stato membro, venga riconosciuta ed eseguita oppure se il riconoscimento e l’esecuzione siano negati. La sentenza è notificata all’interessato e al pubblico ministero.

(...)

(3)   Il Krajský soud nega il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di un altro Stato membro dell’Unione (...) relativa a sanzioni o prestazioni pecuniarie, menzionata al paragrafo 1, qualora

(...)

i)

il riconoscimento e l’esecuzione della decisione siano in contrasto con gli interessi della Repubblica ceca tutelati all’articolo 377,

(...)

(4)   Qualora si accerti l’esistenza del motivo di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione di un altro Stato membro dell’Unione (...) relativa a sanzioni o prestazioni pecuniarie, menzionato al paragrafo 3, lettere c) o i), il Krajský soud, prima di disporre il diniego del riconoscimento e dell’esecuzione di una tale decisione, richiede il parere delle autorità competenti dello Stato che hanno adottato la decisione di cui si chiede il riconoscimento e l’esecuzione, in particolare al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per la sua decisione; se del caso, il Krajský soud può chiedere a tali autorità competenti di fornire senza indugio i documenti e le informazioni supplementari necessari».

Il diritto austriaco

13

L’ordinamento giuridico austriaco opera una distinzione tra i reati che costituiscono infrazioni del «diritto penale di tipo amministrativo» e quelli che violano il «diritto penale di tipo giudiziario». In entrambi i casi, le persone accusate di un reato hanno accesso ad un organo giurisdizionale.

14

Il procedimento per le infrazioni amministrative è disciplinato dalla legge penale del 1991 in materia amministrativa (Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. 52/1991; in prosieguo: il «VStG»). In primo grado tali infrazioni rientrano nella competenza della Bezirkshauptmannschaft (autorità amministrativa regionale; in prosieguo: la «BHM»). Dopo l’esaurimento dei ricorsi dinanzi a tale autorità amministrativa, l’Unabhängiger Verwaltungssenat in den Ländern (in prosieguo: l’«Unabhängiger Verwaltungssenat») è competente in qualità di giudice d’appello.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Con lettera del 19 gennaio 2011 la BHM Kufstein (autorità amministrativa del distretto di Kustein) ha inviato al Krajský soud v Ústí nad Labem (Corte regionale di Ústí nad Labem, Repubblica ceca) una domanda di riconoscimento e di esecuzione della propria decisione del 25 marzo 2010 che infliggeva al sig. Baláž una sanzione pecuniaria per infrazione al codice della strada. La lettera conteneva un certificato redatto in lingua ceca, così come previsto dall’articolo 4 della decisione quadro, e la «decisione di condanna» («Strafverfügung»).

16

Emerge da tali documenti che il 22 ottobre 2009 il sig. Baláž, alla guida di un autocarro trainante un semirimorchio e immatricolato nella Repubblica ceca, non aveva rispettato, in Austria, il segnale «divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate». Per questo motivo è stato condannato al pagamento di un’ammenda di EUR 220, unitamente alla pena della privazione di libertà per 60 ore in caso di mancato pagamento entro il termine impartito.

17

Come emerge dall’ordinanza di rinvio, il certificato emesso dalla BHM Kufstein riportava che la decisione in questione proveniva da un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria, adottata a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti. Inoltre, il suddetto certificato indicava che la persona interessata aveva avuto la possibilità di essere giudicata dinanzi ad un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale.

18

Stando alle indicazioni fornite nel medesimo certificato, tale decisione è divenuta definitiva ed esecutiva il 17 luglio 2010. Infatti, il sig. Baláž non ha proposto ricorso avverso tale decisione, nonostante fosse stato informato, conformemente al diritto dello Stato della decisione, circa il suo diritto di proporre un ricorso personalmente o tramite un rappresentante nominato o assegnato conformemente al diritto nazionale.

19

Il 17 maggio 2011 il Krajský soud v Ústí nad Labem ha diposto una pubblica udienza ai fini dell’esame della domanda presentata dalla BHM Kufstein. Nell’ambito di tale udienza è stato accertato in particolare che la decisione di condanna adottata dalla BHM Kufstein era stata notificata al sig. Baláž il 2 luglio 2010 da parte dell’Okresní soud v Teplicích (Tribunale circoscrizionale di Teplice, Repubblica ceca) in lingua ceca e che in essa era menzionata la possibilità di presentare opposizione avverso tale decisione oralmente, per iscritto e anche per via elettronica entro due settimane a decorrere dalla sua notifica, nonché la possibilità di dedurre nell’opposizione elementi di prova a suo discarico e di presentare appello dinanzi all’Unabhängiger Verwaltungssenat.

20

Al termine del procedimento, avendo accertato che il sig. Baláž non si era avvalso del mezzo di ricorso disponibile («Einspruch»), il Krajský soud v Ústí nad Labem ha pronunciato una sentenza con cui ha riconosciuto la citata decisione e l’ha dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica ceca.

21

Il 6 giugno 2011 il sig. Baláž ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca). Come emerge dall’ordinanza di rinvio, egli ha in particolare dedotto, da un lato, che i dati contenuti nel certificato emesso dalla BHM Kufstein potevano essere rimessi in questione e, dall’altro, che la decisione di quest’ultima non poteva essere eseguita in quanto non poteva costituire oggetto di un’impugnazione dinanzi a un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale. Infatti, secondo il sig. Baláž, la normativa austriaca prevede un mezzo di ricorso avverso una decisione in materia di infrazioni al codice della strada soltanto dinanzi all’Unabhängiger Verwaltungssenat e non consente dunque di essere giudicati da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale.

22

A tal riguardo, il Vrchní soud v Praze deve valutare se il provvedimento adottato dalla BHM Kufstein sia una decisione ai sensi dell’articolo 460o, paragrafo 1, lettera a), del codice di procedura penale e, pertanto, una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro. Se così fosse, dovrà allora decidere se siano soddisfatte le condizioni per il suo riconoscimento e la sua esecuzione nel territorio della Repubblica ceca.

23

In tali circostanze, lo Vrchní soud v Praze ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la nozione di “autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”, di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro (...), debba essere interpretata come una nozione autonoma di diritto dell’Unione (...).

2)

a)

Per l’ipotesi in cui la risposta alla prima questione fosse affermativa, per essere riconosciuto come “autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro, quali tratti distintivi generali debba avere un organo giurisdizionale di uno Stato che, su iniziativa dell’interessato, sia competente ad esaminare la sua causa riguardante una decisione emessa da un’autorità diversa da un’autorità giudiziaria (organo amministrativo).

b)

Se l’Unabhängiger Verwaltungssenat (...) possa essere considerato un’“autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro.

c)

Per l’ipotesi in cui la risposta alla prima questione fosse negativa, se l’espressione “autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro, debba essere interpretata dall’autorità competente dello Stato di esecuzione secondo il diritto dello Stato la cui autorità ha pronunciato la decisione, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro, oppure in base al diritto dello Stato che decide sul riconoscimento e sull’esecuzione della predetta decisione.

3)

Se la “possibilità di essere giudicata”“da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro, sia rispettata anche nel caso in cui la persona interessata non possa conseguire direttamente la trattazione della causa dinanzi ad un’“autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”, ma debba dapprima impugnare la decisione di un organo diverso da un giudice (organo amministrativo) con un mezzo di ricorso in esito alla cui presentazione la decisione di detto organo diviene inefficace, viene avviato un procedimento ordinario dinanzi al medesimo organo e solo contro la decisione di quest’ultimo, in tale procedimento ordinario, è possibile proporre un ricorso sul quale decide un’“autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”.

Se, relativamente al rispetto della “possibilità di essere giudicata” sia necessario risolvere anche la questione se il mezzo di ricorso sul quale decide un’“autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale” abbia natura di rimedio ordinario (ossia di ricorso contro una decisione non definitiva) oppure di rimedio straordinario (ossia di ricorso contro una decisione definitiva), e se l’“autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”, sulla base di detto mezzo di ricorso, sia legittimata ad esaminare pienamente la causa, tanto in fatto quanto in diritto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda, lettere a) e b)

24

Con le sue questioni prima seconda, lettere a) e b), che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere se la nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro, debba essere interpretata come una nozione autonoma di diritto dell’Unione e, in caso di risposta affermativa, quali siano i criteri rilevanti a tale riguardo. Esso chiede altresì se l’Unabhängiger Verwaltungssenat corrisponda a tale nozione.

25

A tale proposito occorre precisare che, contrariamente a quanto sostengono i governi olandese e svedese, e come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» non può essere lasciata all’apprezzamento di ciascuno Stato membro.

26

Infatti, dalla necessità di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione discende che, poiché l’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri riguardo alla nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», tale nozione, decisiva per determinare l’ambito di applicazione della decisione quadro, esige nell’intera Unione un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione nella quale si inserisce e dello scopo perseguito da tale decisione quadro (v., per analogia, sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, Racc. pag. I-6041, punti 41 e 42, nonché del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, Racc. pag. I-11477, punto 38).

27

Come si evince in particolare dai suoi articoli 1 e 6, nonché dai considerando 1 e 2, la decisione quadro intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di uno dei reati elencati all’articolo 5 della medesima decisione.

28

Certamente, qualora il certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro, di cui è corredata la decisione che infligge una sanzione pecuniaria, faccia ritenere che siano stati violati diritti fondamentali o principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 TUE, le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare di riconoscere ed eseguire una siffatta decisione in presenza di uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione elencati all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro nonché in forza dell’articolo 20, paragrafo 3, della stessa.

29

In considerazione del fatto che il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro, implica, a norma dell’articolo 6 di quest’ultima, che gli Stati membri siano, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza altre formalità, una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all’articolo 4 della decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una tale decisione devono essere interpretati restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

30

Una tale interpretazione si impone a fortiori in quanto la fiducia reciproca tra gli Stati membri, fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione, è corredata di adeguate garanzie. Si deve sottolineare a tale proposito che, in forza dell’articolo 20, paragrafo 8, della decisione quadro, ciascuno Stato membro che nel corso di un anno civile ha applicato l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro deve informare, all’inizio dell’anno civile successivo, il Consiglio e la Commissione dei casi in cui sono stati applicati i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una decisione di cui alla succitata disposizione.

31

L’autorità competente dello Stato di esecuzione, qualora nutra dubbi in merito alla questione se siano soddisfatte le condizioni succitate per il riconoscimento della decisione che infligge una sanzione pecuniaria controversa in un determinato caso, può richiedere informazioni supplementari all’autorità competente dello Stato della decisione prima di trarre tutte le conseguenze dalle valutazioni espresse da quest’ultima autorità nella propria risposta [v., in tal senso, per quanto riguarda la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), sentenza Mantello, cit., punto 50].

32

In tale contesto normativo, al fine di interpretare la nozione di «autorità giudiziaria», contenuta all’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro, occorre basarsi sui criteri elaborati dalla Corte per valutare se un organo del rinvio possegga le caratteristiche di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. In tal senso, secondo una giurisprudenza costante, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., per analogia, sentenza del 14 giugno 2011, Miles e a., C-196/09, Racc. pag. I-5105, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

33

Per quanto riguarda l’espressione «competente, in particolare, in materia penale», è vero che la decisione quadro è stata adottata sul fondamento degli articoli 31, paragrafo1, lettera a), UE e 34, paragrafo 2, lettera b), UE, nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.

34

Tuttavia, ai sensi del suo articolo 5, paragrafo 1, l’ambito di applicazione della decisione quadro comprende le «infrazioni al codice della strada». Orbene, tali infrazioni non sono soggette a un trattamento uniforme nei vari Stati membri, dato che alcuni di essi le qualificano come illeciti amministrativi, mentre altri come illeciti penali.

35

Ne consegue che, al fine di garantire l’effetto utile della decisione quadro, è necessario ricorrere a un’interpretazione dell’espressione «competente, in particolare, in materia penale» nella quale non è determinante la qualificazione delle infrazioni da parte degli Stati membri.

36

A tal fine è necessario che l’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro applichi un procedimento che presenti le caratteristiche essenziali di un procedimento penale, senza tuttavia che sia richiesto che tale autorità giudiziaria disponga di una competenza esclusivamente penale.

37

Per valutare se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, l’Unabhängiger Verwaltungssenat possa essere considerato come un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale ai sensi della decisione quadro, occorre procedere ad una valutazione complessiva di vari elementi oggettivi che caratterizzano tale organismo e il suo funzionamento.

38

A tale riguardo occorre ricordare, anzitutto, che come ha giustamente sottolineato il giudice del rinvio, la Corte ha già dichiarato che un organismo come l’Unabhängiger Verwaltungssenat possiede tutte le caratteristiche richieste perché gli sia riconosciuta la qualità di organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 4 marzo 1999, HI, C-258/97, Racc. pag. I-1405, punto 18).

39

Come emerge, inoltre, dalle informazioni fornite dal governo austriaco nelle sue osservazioni scritte e orali, sebbene l’Unabhängiger Verwaltungssenat sia formalmente istituito come autorità amministrativa indipendente, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del VStG, esso è tuttavia competente, fra l’altro, in veste di grado d’appello in materia di infrazioni amministrative, tra cui, in particolare, le infrazioni al codice della strada. Nell’ambito di tale mezzo di ricorso, che ha un effetto sospensivo, esso ha competenza estesa al merito e applica un procedimento di carattere penale che è assoggettato al rispetto delle necessarie garanzie procedurali in materia penale.

40

A tale riguardo, occorre ricordare che tra le garanzie procedurali applicabili figurano, in particolare, il principio nulla poena sine lege, di cui all’articolo 1 del VStG, il principio della punibilità unicamente in caso di imputabilità o di responsabilità penale, di cui agli articoli 3 e 4 del VStG, e il principio della proporzionalità della sanzione alla responsabilità e ai fatti, di cui all’articolo 19 del VStG.

41

Occorre dunque qualificare l’Unabhängiger Verwaltungssenat come «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro.

42

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione, lettere a) e b), dichiarando che la nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro, costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione ogni organo giurisdizionale che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche essenziali di un procedimento penale. L’Unabhängiger Verwaltungssenat soddisfa tali criteri e, di conseguenza, deve essere considerato rientrante nella suddetta nozione.

43

Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, lettere a) e b), non occorre rispondere alla seconda questione, lettera c).

Sulla terza questione

44

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona abbia avuto la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale qualora, prima di presentare il proprio ricorso, la stessa abbia dovuto rispettare un procedimento amministrativo precontenzioso e se, a tale riguardo, la natura e la portata del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria competente siano rilevanti ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria.

45

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se il diritto di presentare ricorso sia garantito nonostante l’obbligo di rispettare un procedimento amministrativo preliminare prima che la causa venga trattata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale ai sensi della decisione quadro, si deve sottolineare, come fanno il giudice del rinvio e tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, che articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro non esige che la controversia possa essere direttamente sottoposta a una tale autorità giudiziaria.

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Infatti, la decisione quadro si applica altresì alle sanzioni pecuniarie inflitte da autorità amministrative. Di conseguenza, come giustamente sottolineato dal governo olandese, si può esigere, a seconda delle peculiarità dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri, lo svolgimento di una fase amministrativa preliminare. Tuttavia, l’accesso a un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, ai sensi della decisione quadro, non deve essere soggetto a condizioni tali da renderlo impossibile o estremamente difficile (v., per analogia, sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C-69/10, Racc. pag. I-7151, punto 57).

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Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata e la natura del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria che può essere adita, quest’ultima deve essere pienamente competente ad esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto e deve avere in particolare la possibilità di esaminare le prove e di accertare su tale base la responsabilità dell’interessato nonché l’adeguatezza della pena.

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In terzo luogo, il fatto che la persona interessata non abbia presentato un ricorso e che, dunque, la sanzione pecuniaria in questione sia divenuta definitiva, non ha alcuna incidenza sull’applicazione dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro, dal momento che, a termini di tale disposizione, è sufficiente che alla persona interessata «sia stata data la possibilità» di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale.

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Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona abbia avuto la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale nel caso in cui, prima di presentare il proprio ricorso, la stessa abbia dovuto rispettare un procedimento amministrativo precontenzioso. Siffatta autorità giudiziaria deve essere pienamente competente ad esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

La nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione ogni organo giuridisdizionale che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche essenziali di un procedimento penale. L’Unabhängiger Verwaltungssenat in den Ländern (Austria) soddisfa tali criteri e, di conseguenza, deve essere considerato rientrante nella suddetta nozione.

 

2)

L’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona abbia avuto la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale nel caso in cui, prima di presentare il proprio ricorso, la stessa abbia dovuto rispettare un procedimento amministrativo precontenzioso. Siffatta autorità giudiziaria deve essere pienamente competente ad esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.