ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
17 ottobre 2013 (*)
«Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione»
Nella causa C‑376/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con decisione del 22 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2012, nel procedimento
Sky Italia Srl
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali,
con l’intervento di:
Television Broadcasting System SpA,
Wind Telecomunicazioni SpA,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da C.G. Fernlund, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente di sezione, A. Ó Caoimh e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Sky Italia Srl (in prosieguo: la «Sky Italia»), da una parte, e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in prosieguo: l’«AGCOM») nonché la Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, dall’altra, in merito all’annullamento della delibera che impone un contributo a tale società, che presta servizi o reti di comunicazione elettronica, per coprire tutti i costi dell’autorità nazionale di regolamentazione (in prosieguo: l’«ANR») che non sono finanziati dal bilancio dello Stato membro.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Il considerando 30 della direttiva autorizzazioni enuncia quanto segue:
«Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’[ANR] per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall’[ANR] mediante rendiconti annuali in cui figuri l’importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti».
4 L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Diritti amministrativi», è formulato come segue:
«1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:
a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;
b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Le [ANR] che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche».
Il diritto italiano
5 L’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità – Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» (GURI n. 270, del 18 novembre 1995), disponeva che le autorità indipendenti fossero in parte finanziate mediante una somma prelevata a titolo di voce specifica del bilancio dello Stato e, per la parte rimanente, mediante un contributo, di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti che prestavano tale servizio. L’ammontare di tale contributo e le modalità del suo versamento erano fissate con decreti ministeriali emanati all’uopo alla fine di ogni anno.
6 L’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (GURI n. 177, del 31 luglio 1997), ha espressamente richiamato il regime di contributi già previsto per le altre autorità e ha stabilito, altresì, la possibilità di utilizzare tale strumento per istituire, ove necessario e con criteri che tengano conto dei costi dell’attività, un corrispettivo per i servizi resi dall’AGCOM in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
7 Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il «Codice delle comunicazioni elettroniche» (GURI n. 214, del 15 settembre 2003), ha designato l’AGCOM come ANR.
8 L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni è stato trasposto nel diritto italiano dall’articolo 34, comma 1, del predetto codice delle comunicazioni elettroniche, con la seguente formulazione:
«1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori».
9 Il diritto italiano distingue i diritti amministrativi relativi all’esercizio di compiti decisionali, rientranti nella competenza del Ministero per lo Sviluppo economico, dal contributo degli operatori a copertura dei costi dell’attività di regolamentazione legata al regime delle autorizzazioni generali, esercitata interamente dall’AGCOM.
10 La normativa relativa al contributo a favore delle autorità indipendenti (fra le quali rientra l’AGCOM) è stata modificata dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» (GURI n. 302, del 29 dicembre 2005; in prosieguo: la «legge n. 266/2005»).
11 L’articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005 stabilisce quanto segue:
«A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento (...) del[l’AGCOM] (...) sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità (...)».
12 L’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 prevede quanto segue:
«In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni (…) è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’ [AGCOM] ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera».
13 Le misure e le modalità della contribuzione previste all’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 sono state determinate ogni anno mediante le seguenti delibere dell’AGCOM: la delibera n. 110/06/CONS per l’anno 2006, la delibera n. 696/06/CONS per l’anno 2007, la delibera n. 604/07/CONS per l’anno 2008, la delibera n. 693/08/CONS per l’anno 2009, la delibera n. 722/09/CONS per l’anno 2010, la delibera n. 599/10/CONS per l’anno 2011 e la delibera n. 650/11/CONS per l’anno 2012.
14 La normativa in materia è stata completata dall’articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» (GURI n. 302, del 30 dicembre 2009), che ha previsto il trasferimento di una parte delle somme percepite dall’AGCOM alle altre autorità amministrative indipendenti nazionali.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 A partire dal 1996 gli operatori che prestano un servizio di pubblica utilità in Italia sono tenuti a versare un contributo obbligatorio a titolo dei costi operativi delle autorità di controllo di detti servizi. Gli operatori che prestano servizi o una rete di comunicazione elettronica rientrano parimenti nelle previsioni di tale normativa.
16 L’obbligo del versamento di un contributo a carico degli operatori del settore della comunicazione elettronica ai fini del funzionamento delle autorità di regolamentazione dei servizi di pubblica utilità è stato introdotto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità – Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità». In seguito ad una modifica di tale legge, in vigore dal 2007, i costi operativi delle autorità di controllo, come l’AGCOM, che non sono finanziati dal bilancio dello Stato, sono coperti dagli operatori del settore di competenza di tali autorità. L’importo di tale contributo è fissato con una delibera dell’autorità interessata, nel limite massimo previsto dalla legge del 2‰ della cifra d’affari dei predetti operatori. Il contributo è versato direttamente all’AGCOM.
17 In tale contesto, l’AGCOM è abilitata a stabilire la misura e le modalità del contributo, con atti di natura regolamentare che devono essere sottoposti all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
18 Altre disposizioni sono state successivamente introdotte dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, in primo luogo, ha ulteriormente ridotto la parte di finanziamento dei costi operativi dell’AGCOM a carico dello Stato e, in secondo luogo, ha anche previsto, fino al 2012, un sistema di trasferimento del finanziamento di alcune autorità nazionali, fra le quali rientra l’AGCOM, ad altre autorità nazionali.
19 Alla luce di tali circostanze, l’AGCOM ha avviato un’indagine relativa agli operatori che prestano servizi o una rete di comunicazione elettronica per verificare il rispetto degli obblighi di contribuzione di cui alla legge n. 266/2005.
20 A seguito di tale indagine l’AGCOM ha comunicato alla Sky Italia una delibera con cui informava tale società del fatto che, dal 2006 al 2010, una parte dei contributi dovuti a titolo dei suoi costi operativi non era stata versata e con cui la diffidava a pagare gli importi dovuti entro un termine di 30 giorni. La Sky Italia ha proposto ricorso per l’annullamento di tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. In base a quanto esposto nelle decisioni di rinvio, la ricorrente nel procedimento principale contesta gli importi richiesti, adducendo che il diritto in questione copre voci che non sono direttamente collegate a spese di funzionamento sostenute da tale autorità ai fini della regolamentazione ex ante del mercato strumentale al rilascio di autorizzazioni.
21 Nella decisione di rinvio, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, analizzando l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni e il considerando 13 della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE (GU L 337, pag. 37), afferma che la normativa nazionale di cui trattasi nel ricorso sul quale è chiamato a pronunciarsi prevede, tramite diritti imposti agli operatori privati del settore regolamentato, la copertura di tutti i costi dell’AGCOM, non coperti dal finanziamento statale, mediante un meccanismo basato sui ricavi delle vendite e delle prestazioni di tali operatori, consentendo di modificare il contributo imposto a ciascuno di essi in funzione della sua capacità economica. A parere di tale giudice, tuttavia, dal diritto dell’Unione risulta che l’imposizione di diritti amministrativi agli operatori si giustifica esclusivamente sulla base dei costi effettivamente sopportati dalle ANR non per lo svolgimento di qualsivoglia tipologia di attività, bensì in funzione dell’esercizio dell’attività di regolamentazione del mercato ex ante strumentale al rilascio di autorizzazioni. Detto giudice ritiene dunque che i diritti percepiti dall’AGCOM dovrebbero essere limitati all’importo dei costi sostenuti ai fini di tale regolamentazione.
22 Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:
«Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva [autorizzazioni], debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare».
Sulla questione pregiudiziale
23 Conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
24 Nel presente caso occorre applicare tale articolo.
25 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese.
26 Va rilevato che, nella sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C‑228/12 a C‑232/12 e da C‑254/12 a C‑258/12, non ancora pubblicata nella Raccolta), alla Corte è stato chiesto di rispondere ad una questione identica posta dallo stesso giudice del rinvio e che, di conseguenza, l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita in tale sentenza vale anche per la presente causa.
27 Occorre dunque ricordare che la direttiva autorizzazioni contiene non solo regole relative alle procedure di rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d’uso di radiofrequenze o di numeri e al contenuto di tali autorizzazioni, bensì anche regole relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (sentenza Vodafone Omnitel e a., cit., punto 35 e giurisprudenza citata).
28 La disciplina che garantisce la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, stabilita dalla direttiva autorizzazioni, sarebbe privata di ogni effetto utile se gli Stati membri fossero liberi di determinare gli oneri tributari che le imprese del settore devono sostenere (sentenza Vodafone Omnitel e a., cit., punto 36 e giurisprudenza citata).
29 Per quanto concerne i diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti per finanziare le attività dell’ANR per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso, essi sono disciplinati dall’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, al quale la direttiva 2009/140, menzionata dal giudice del rinvio, non ha apportato alcuna modifica.
30 Risulta dai termini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni che gli Stati membri possono imporre alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso di radiofrequenze o di numeri, soltanto diritti amministrativi che coprono complessivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione (sentenza Vodafone Omnitel e a., cit., punto 38).
31 Siffatti diritti possono coprire soltanto i costi che si riferiscono alle attività ricordate al punto precedente, i quali non possono comprendere altre voci di spesa (sentenza Vodafone Omnitel e a., cit., punto 39 e giurisprudenza citata).
32 Di conseguenza, come rileva il giudice del rinvio, i diritti imposti ai sensi dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni non sono volti a coprire i costi amministrativi di qualsivoglia tipologia sostenuti dall’ANR.
33 Peraltro, la direttiva autorizzazioni non prevede né il modo in cui determinare l’importo dei diritti amministrativi che possono essere imposti ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, né le modalità di prelievo di tali diritti. Ciò nondimeno, da un lato, risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, della menzionata direttiva, letto alla luce del considerando 30 della medesima, che i diritti in parola devono coprire i costi amministrativi effettivi risultanti dalle attività citate al punto 30 della presente ordinanza e vi debba essere equilibrio con tali costi. Il gettito complessivo di tali diritti percepito dagli Stati membri non può quindi eccedere il totale dei costi relativi a tali attività. Dall’altro lato, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva autorizzazioni esige che gli Stati membri impongano detti diritti amministrativi alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente (sentenza Vodafone Omnitel e a., cit., punto 41 e giurisprudenza citata).
34 Dal complesso delle suddette considerazioni risulta che, se è consentito agli Stati membri imporre alle imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica un diritto per finanziare le attività dell’ANR, ciò vale, tuttavia, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura dei costi relativi alle attività menzionate all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (sentenza Vodafone Omnitel e a., cit., punto 42).
35 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni è necessario rispondere alla questione sollevata affermando che l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che siffatto diritto sia esclusivamente destinato alla copertura dei costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che siffatto diritto sia esclusivamente destinato alla copertura dei costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.