SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 ottobre 2013 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Quadro comunitario per l’azione comunitaria in materia di acque — Trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato V, punti 1.3 e 1.4, della direttiva 2000/60 — Bacini idrografici intracomunitari e intercomunitari — Articolo 149, paragrafo 3, in fine, della Costituzione spagnola — Clausola suppletiva»

Nella causa C‑151/12,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 26 marzo 2012,

Commissione europea, rappresentata da G. Valero Jordana, E. Manhaeve e B. Simon, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato da A. Rubio González, in qualità di agente,

convenuto,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 aprile 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini della trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché dei punti 1.3 e 1.4 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1), è venuto meno, per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari, agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

2

Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/60 ha lo scopo di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee.

3

A termini dell’articolo 2, punto 13, di detta direttiva, un «bacino idrografico» è «il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta».

4

L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi ambientali», al suo paragrafo 8 così recita:

Gli Stati membri, nell’applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l’applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente».

5

L’articolo 7 della stessa direttiva, rubricato «Acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile», prevede, al paragrafo 2:

«Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell’articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l’acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE».

6

L’articolo 8 della direttiva 2000/60, rubricato «Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette», al paragrafo 2, dispone quanto segue:

«I programmi [di monitoraggio dello stato delle acque] devono essere operativi entro sei anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all’allegato V».

7

L’articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse», dispone, ai paragrafi 1 e 2:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scarichi nelle acque superficiali, di cui al paragrafo 2, siano controllati secondo l’approccio combinato indicato nel presente articolo.

2.   Gli Stati membri provvedono all’istituzione e/o alla realizzazione dei:

a)

controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,

b)

controlli dei pertinenti valori limite di emissione,

c)

in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,

stabiliti:

nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [GU L 257, pag. 26],

nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane [GU L 135, pag. 40],

nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque [dall’]inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, [GU L 375, pag. 1],

nelle direttive adottate a norma dell’articolo 16 della presente direttiva,

nelle direttive elencate nell’allegato IX,

in ogni altra normativa comunitaria pertinente,

entro 12 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione».

8

L’allegato V della direttiva 2000/60 comprende la sezione 1.3, rubricata «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali». Tale sezione così dispone:

«La rete di monitoraggio delle acque superficiali è istituita a norma dei requisiti dell’articolo 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all’interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni normative di cui alla sezione 1.2. Gli Stati membri forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell’impatto svolte a norma dell’articolo 5 e all’allegato II, gli Stati membri definiscono, per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione dei bacini idrografici, un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d’indagine.

Gli Stati membri sorvegliano i parametri indicativi dello stato di ogni elemento di qualità pertinente. Nel selezionare i parametri relativi agli elementi di qualità biologica, gli Stati membri individuano il livello tassonomico appropriato per ottenere la necessaria attendibilità e precisione nella classificazione degli elementi di qualità. Il piano riporta le stime sul livello di attendibilità e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio».

9

Le sottosezioni da 1.3.1 a 1.3.6 dell’allegato V di detta direttiva prevedono norme in materia di progettazione del monitoraggio di sorveglianza, di progettazione del monitoraggio operativo, di progettazione del monitoraggio di indagine, di frequenza temporale del monitoraggio, di requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette e di norme per il monitoraggio degli elementi di qualità.

10

La sezione 1.4 dell’allegato V della direttiva 2000/60, rubricato «Classificazione e presentazione dello stato ecologico», contiene una sottosezione 1.4.1, rubricata «Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico», che prevede quanto segue:

«i)

Gli Stati membri istituiscono dei sistemi di monitoraggio per stimare i valori degli elementi di qualità biologica specificati per ciascuna categoria di acque superficiali o per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali. Nell’applicare ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali la procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di specie rappresentativi dell’elemento qualitativo nel suo complesso.

ii)

Ai fini della classificazione dello stato ecologico e per assicurare la comparabilità dei sistemi di monitoraggio, i risultati conseguiti in ciascuno Stato membro in base al sistema applicato sono espressi come rapporti di qualità ecologica. Questi rapportano i valori dei parametri biologici riscontrati in un dato corpo idrico superficiale a quelli constatabili nelle condizioni di riferimento applicabili al medesimo corpo. Il rapporto è espresso come valore numerico compreso tra 0 e 1: i valori prossimi a 1 tendono allo stato ecologico elevato, quelli prossimi a 0 allo stato ecologico cattivo.

iii)

Per ciascuna categoria di acque superficiali, ogni Stato membro suddivide la gamma dei rapporti di qualità ecologica nel sistema di monitoraggio in cinque classi, che spaziano dallo stato ecologico elevato a quello cattivo, come definito al punto 1.2, assegnando un valore numerico a ciascuna delimitazione tra le classi. Il valore corrispondente alla delimitazione tra stato “elevato” e “buono” e quello tra stato “buono” e “sufficiente” sono fissati mediante l’operazione di intercalibrazione descritta in appresso.

(...)».

La normativa spagnola

11

Ai fini della gestione delle acque, la normativa spagnola opera un distinguo tra due categorie di bacini idrografici, vale a dire i bacini idrografici «intercomunitari», le cui acque si estendono sul territorio di più comunità autonome e sui quali il legislatore statale può intervenire, e i bacini «intracomunitari» che si estendono sul territorio di una sola comunità autonoma e sui quali le comunità autonome possono esercitare competenze normative.

12

Ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 3, della Costituzione spagnola:

«Le materie non espressamente attribuite da questa Costituzione allo Stato possono essere assunte dalle comunità autonome in base ai rispettivi Statuti. La competenza nelle materie non assunte dagli Statuti di autonomia spetta allo Stato, le cui norme, in caso di conflitto, prevalgono su quelle delle comunità autonome in ogni ambito non attribuito alla competenza esclusiva di queste. Il diritto statale è in ogni caso suppletivo del diritto delle comunità autonome».

13

Quanto ai bacini idrografici intercomunitari, l’attuazione delle disposizioni interessate della direttiva 2000/60 è stata compiuta con il regolamento statale ARM/2656/2008 del 10 settembre 2008, recante approvazione delle istruzioni relative alla pianificazione idrologica (BOE n. 229, del 22 settembre 2008, pag. 38472, in prosieguo: il «regolamento del 2008»).

14

Ai sensi dell’articolo unico, paragrafo 2, del regolamento del 2008, «le istruzioni che vengono approvate sono applicabili ai bacini idrografici intercomunitari».

15

Il regolamento del 2008 è stato modificato sotto taluni profili dal regolamento ARM/1195/2011, dell’11 maggio 2011 (BOE n. 114, del 13 maggio 2011, pag. 48584, in prosieguo: il «regolamento del 2011»).

16

Quanto ai bacini idrografici intracomunitari, solo la Comunità autonoma della Catalogna ha esercitato la propria competenza normativa ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui è causa nella direttiva 2000/60. A tal fine, essa ha adottato due provvedimenti, vale a dire, rispettivamente, il decreto 380/2006, del 10 ottobre 2006, recante approvazione del regolamento di pianificazione idrologica in Catalogna (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña no 4740, del 16 ottobre 2006, pag. 42776, in prosieguo: il «decreto 380/2006») e l’accordo governativo (GOV/128/2008), del 3 giugno 2008, relativo al programma di monitoraggio e di controllo del bacino fluviale della Catalogna (in prosieguo: l’«accordo governativo del 2008»).

Fase precontenziosa del procedimento

17

Con lettera di diffida del 24 febbraio 2009, la Commissione informava il Regno di Spagna di ritenere che quest’ultimo non avesse adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi di talune disposizioni della direttiva 2000/60, segnatamente gli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché delle sezioni 1.3 e 1.4 de l’allegato V della direttiva medesima, avendo compiuto una trasposizione non corretta e un’erronea applicazione di tali disposizioni nell’ordinamento giuridico spagnolo.

18

Il Regno di Spagna rispondeva con lettera datata 23 giugno 2009.

19

Ritenendo che tale risposta non consentisse di concludere nel senso dell’integrale trasposizione della direttiva 2000/60, la Commissione, il 22 marzo 2010, inviava un parere motivato al Regno di Spagna, invitando quest’ultimo ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere entro un termine di due mesi a far data dalla sua ricezione. Tale termine è scaduto il 22 maggio 2010.

20

Il Regno di Spagna rispondeva, successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, con quattro lettere nelle quali comunicava le misure che si accingeva ad adottare per conformarsi a tale parere. Del pari, tale Stato membro comunicava alla Commissione relazioni sull’avanzamento dell’elaborazione di tali misure, nonché diversi atti adottati a tal fine. Tra gli atti comunicati alla Commissione è compreso, in particolare, il regolamento del 2011.

21

Alla luce delle risposte, la Commissione riteneva che la situazione continuasse a non essere soddisfacente con riguardo alla trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché delle sezioni 1.3 e 1.4 dell’allegato V della direttiva 2000/60 quanto ai bacini idrografici intracomunitari. Pertanto, essa decideva di presentare il ricorso in esame.

Sul ricorso

Sulle censure attinenti al difetto di trasposizione delle disposizioni della direttiva 2000/60 quanto ai bacini idrografici intracomunitari situati fuori dalla Catalogna

Argomenti delle parti

22

La Commissione riconosce che l’allegato V, sezione 1.4, della direttiva 2000/60, da una parte, e gli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato V, sezione 1.3, di detta direttiva, dall’altra parte, sono stati trasposti nell’ordinamento giuridico spagnolo, rispettivamente, dalla sezione 5.1 del regolamento del 2008 e dall’articolo unico, paragrafi da 2 a 6, del regolamento del 2011. Tuttavia, dato che tali regolamenti sono applicabili solo ai bacini idrografici intercomunitari, la Commissione ne ha dedotto che le summenzionate disposizioni della direttiva 2000/60 non erano state trasposte quanto ai bacini idrografici intracomunitari.

23

Il Regno di Spagna fa valere che la trasposizione nel diritto interno degli obblighi che discendono dalle disposizioni in parola della direttiva 2000/60 per i bacini idrografici intracomunitari situati fuori dalla Catalogna è garantita dalla clausola suppletiva di cui all’articolo 149, paragrafo 3, in fine, della Costituzione. Da tale clausola suppletiva deriverebbe, in particolare, che, ove la comunità autonoma, dotata di competenza normativa in un settore determinato, non faccia uso di tale competenza o si limiti a esercitarla parzialmente, le norme statali mantengano la loro vigenza, vuoi integralmente, vuoi parzialmente, quanto ai punti non disciplinati dalla comunità autonoma. Il Regno di Spagna sostiene parimenti, invocando il regolamento del 2008, che l’integrale applicazione delle norme statali è garantita, nella specie, quanto ai bacini idrografici intracomunitari. Peraltro, il Regno di Spagna censura alla Commissione di aver voluto imporre, in violazione degli articoli 4, paragrafo 2, TUE e 288, terzo comma, TFUE, le modalità con le quali la trasposizione doveva svolgersi in tale Stato membro.

24

La Commissione, da parte sua, confuta quest’ultima affermazione. Quanto all’applicazione a titolo suppletivo delle norme statali nei bacini idrografici intracomunitari, l’istituzione fa valere che l’interpretazione della clausola suppletiva proposta dal Regno di Spagna non costituisce un’interpretazione ammessa dalla giurisprudenza costituzionale spagnola. In ogni caso, secondo la Commissione, l’applicazione effettiva dei summenzionati regolamenti con riguardo ai bacini idrografici intracomunitari non ricorrerebbe nella specie.

Giudizio della Corte

– Sulla censura relativa al difetto di trasposizione dell’allegato V, sezione 1.4, della direttiva 2000/60, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima

25

Si deve rilevare, anzitutto, quanto alla censura della Commissione relativa al difetto di trasposizione dell’allegato V, sezione 1.4, della direttiva 2000/60, che all’udienza la Commissione ha limitato tale censura al difetto di trasposizione dei punti da i) a iii) della sottosezione 1.4.1 dell’allegato V di detta direttiva.

26

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto (v., segnatamente, sentenze del 20 novembre 2003, Commissione/Francia, C-296/01, Racc. pag. I-13909, punto 54, e del 16 luglio 2009, Commissione/Irlanda, C-427/07, Racc. pag. I-6277, punto 55).

27

Tuttavia, secondo il disposto stesso dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, gli Stati membri possono scegliere la forma e i mezzi di attuazione delle direttive che meglio permettono di garantire il risultato che devono raggiungere. Discende da tale disposizione che la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non implica necessariamente un’azione legislativa in ogni Stato membro.

28

Inoltre, la Corte ha ripetutamente statuito che non è sempre richiesta una formale riproduzione delle disposizioni di una direttiva in una norma di legge espressa e specifica, posto che per la trasposizione di una direttiva può essere sufficiente, in base al suo contenuto, un contesto normativo generale. In particolare, l’esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione tuttavia che tali principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale e che, nel caso in cui la disposizione in parola sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v. sentenza del 30 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo, C-32/05, Racc. pag. I-11323, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

29

Tale è la giurisprudenza alla luce della quale occorre esaminare la censura della Commissione.

30

È pacifico che il Regno di Spagna non abbia adottato le misure legislative per la trasposizione dell’allegato V, sezione 1.4, della direttiva 2000/60 quanto ai bacini intracomunitari situati fuori dalla Catalogna, atteso che il regolamento del 2008 si applica ai soli bacini idrografici intercomunitari.

31

Secondo il Regno di Spagna, tale trasposizione è garantita dalla clausola suppletiva di cui all’articolo 149, paragrafo 3, in fine, della Costituzione, secondo la quale, ove le comunità autonome non avessero esercitato la propria competenza normativa per trasporre la direttiva 2000/60, il regolamento del 2008 si applicherebbe parimenti per quanto attiene a detti bacini intracomunitari.

32

Anzitutto, anche a voler ritenere la clausola suppletiva applicabile nella specie, il Regno di Spagna non ha tuttavia chiarito in qual modo tale principio consentirebbe di sanare l’assenza di normativa riguardo ai bacini idrografici intracomunitari, in considerazione dell’espressa delimitazione dell’ambito di applicazione del regolamento del 2008 ai bacini idrografici intercomunitari.

33

Occorre quindi rilevare che se l’applicazione a titolo suppletivo del regolamento del 2008 dovesse essere intesa nel senso che le disposizioni di attuazione che esso prevede alla sua sezione 5.1. si applicassero, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 23 a 25 delle sue conclusioni, al di là del disposto dell’articolo unico, paragrafo 2, di tale regolamento, ai bacini idrografici intracomunitari, la situazione giuridica che ne deriverebbe non soddisfarebbe i requisiti di chiarezza e precisione che devono contraddistinguere i provvedimenti nazionali di recepimento (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2002, Commissione/Italia, C-372/99, Racc. pag. I-819, punto 18).

34

Occorre parimenti aggiungere che la Commissione, senza essere contraddetta su tale punto dal Regno di Spagna, fa stato, fondandosi su una relazione del Consejo de Estado del 15 dicembre 2010, di un’incertezza, allo stato attuale del diritto costituzionale spagnolo, quanto alla portata della clausola suppletiva quale strumento di garanzia dell’attuazione del diritto dell’Unione.

35

Si deve infine rilevare che, secondo la giurisprudenza del Tribunal Constitucional, che il Regno di Spagna cita nelle proprie osservazioni, l’articolo 149, paragrafo 3, in fine, della Costituzione sembra non consentire l’applicazione di norme statali a titolo suppletivo in assenza di normativa delle comunità autonome, bensì solo di colmare determinate lacune. Occorre aggiungere che, all’udienza, il Regno di Spagna ha confermato che, nella specie, le comunità autonome, ad eccezione della Comunità autonoma di Catalogna, non hanno esercitato la propria competenza normativa. In tale contesto, l’applicazione della clausola suppletiva nella specie sarebbe inconferente per quanto attiene ai bacini idrografici intracomunitari fuori dalla Catalogna.

36

Quanto al rinvio, nei piani di gestione dei bacini idrografici intracomunitari, al regolamento del 2008, invocato per dimostrare la piena applicazione di detto regolamento a tali bacini, alla luce delle suesposte considerazioni, il Regno di Spagna non ha dimostrato che le comunità autonome hanno agito nell’adempimento di un obbligo di legge quando hanno applicato il regolamento del 2008 nei piani di gestione di detti bacini. Orbene, se il rinvio riflette unicamente una prassi amministrativa, per natura modificabile a piacimento dall’amministrazione e priva di pubblicità adeguata, non può essere considerato valido adempimento degli obblighi del Trattato (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2011, Commissione/Lussemburgo, C-490/09, Racc. pag. I-247, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

37

Quanto all’argomento del Regno di Spagna secondo il quale la Commissione avrebbe tentato di imporre, in violazione degli articoli 4, paragrafo 2, TUE e 288, terzo comma, TFUE, le modalità con le quali la trasposizione in parola doveva svolgersi, occorre rilevare che tale argomento si fonda su una lettura erronea del ricorso della Commissione. La Commissione, infatti, non ha indicato o proposto alla Corte, nel proprio ricorso le modalità con le quali doveva svolgersi la trasposizione delle disposizioni in parola della direttiva 2000/60 nell’ordinamento giuridico spagnolo.

38

Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare fondata la censura relativa al difetto di trasposizione dell’allegato V, sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), della direttiva 2000/60, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima.

– Sulla censura relativa al difetto di trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60 nonché dell’allegato V, sezione 1.3, della stessa, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima

39

È pacifico che, nella sua versione in vigore alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il regolamento del 2008 non prevedeva alcuna disposizione di attuazione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60 nonché dell’allegato V, sezione 1.3, della stessa, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima.

40

Il Regno di Spagna, nelle proprie memorie, invoca la trasposizione di tali disposizioni ad opera del regolamento del 2011, letto congiuntamente con la clausola suppletiva. Occorre rilevare, al riguardo, che il regolamento del 2011 è entrato in vigore, in ogni caso, solo dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Orbene, secondo giurisprudenza costante l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (sentenza del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C‑286/12, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

41

Per quanto riguarda, peraltro, il termine di dodici anni previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2000/60 per l’istituzione e/o la realizzazione di taluni controlli sulle emissioni previsti da tale disposizione, occorre rilevare che l’articolo 24, paragrafo 1, della stessa direttiva fissa il termine di trasposizione della medesima, ivi compreso il suo articolo 10. Pertanto, è giocoforza rilevare al pari dell’avvocato generale al paragrafo 7 delle sue conclusioni, che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2000/60 non prevede un termine di trasposizione di tale disposizione, bensì un termine entro il quale i controlli devono essere stati effettuati.

42

Conseguentemente, la censura attinente al difetto di trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60 nonché dell’allegato V, sezione 1.3, della stessa, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, è fondata.

Sulle censure relative al difetto di trasposizione delle disposizioni della direttiva 2000/60 quanto ai bacini idrografici intracomunitari situati in Catalogna

Argomenti delle parti

43

Il Regno di Spagna si fonda su due misure adottate da tale comunità autonoma entro il termine fissato nel parere motivato, vale a dire il decreto 380/2006 e l’accordo governativo del 2008, per dimostrare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60 per quanto attiene ai bacini idrografici intracomunitari situati in Catalogna. Inoltre, esso invoca altre tre misure adottate da tale comunità autonoma successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il piano di gestione del distretto idrografico in Catalogna del 23 novembre 2010, il programma di misure approvato con accordo governativo della Generalidad de Cataluña del 23 novembre 2010 (in prosieguo: il «programma di misure del 23 novembre 2010») e il regio decreto 1219/2011, recante approvazione del piano di gestione per il bacino fluviale della Catalogna (BOE del 22 settembre 2011, in prosieguo: il «regio decreto 1219/2011»), senza tuttavia indicare, con riguardo a quest’ultima misura, le disposizioni della direttiva 2000/60 alla cui attuazione essa è intesa.

44

La Commissione rileva che, in violazione del suo obbligo di leale cooperazione, il Regno di Spagna non ha comunicato alla Commissione, per quanto attiene ai bacini idrografici intracomunitari situati in Catalogna, le misure della trasposizione della direttiva 2000/60, che non ha nemmeno allegato al proprio controricorso. In subordine, essa rileva, in particolare, che non può tenersi conto del regio decreto 1219/2011, dal momento che esso è stato adottato successivamente alla scadenza del temine fissato nel parere motivato.

Giudizio della Corte

45

In limine, occorre rilevare che non può tenersi conto del programma di misure del 23 novembre 2010 nonché del regio decreto 1219/2011 che il Regno di Spagna invoca quali misure di trasposizione della direttiva 2000/60, atteso che tali misure sono state adottate successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

46

Quanto alla trasposizione degli articoli 7, paragrafo 2, nonché 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60, il Regno di Spagna si fonda, a tale titolo, oltre che sul decreto 380/2006 e sull’accordo governativo del 2008, sul programma di misure del 23 novembre 2010. Ne consegue che tali disposizioni della direttiva 2000/60 hanno avuto solo una parziale attuazione entro il termine fissato nel parere motivato.

47

Pertanto, è giocoforza rilevare che le censure della Commissione attinenti al difetto di trasposizione da parte del Regno di Spagna di tali disposizioni della direttiva 2000/60 sono fondate.

48

Quanto alla trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 8, di tale direttiva, il regno di Spagna fa valere che tali disposizioni sono state trasposte dal decreto 380/2006. Quanto alla trasposizione dell’allegato V, sezione 1.3 e sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), di detta direttiva, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, detto Stato membro si fonda, a tale titolo, sull’accordo governativo del 2008.

49

Al riguardo, occorre certamente rilevare che il Regno di Spagna ha fatto valere tali misure di trasposizione per la prima volta nel controricorso, il che sarebbe incompatibile con l’obbligo di leale cooperazione che incombe agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Tuttavia, il ricorso in esame non ha ad oggetto un inadempimento dell’obbligo di informazione, bensì un inadempimento dell’obbligo di trasporre determinate disposizioni della direttiva 2000/60. Il mero fatto, per il Regno di Spagna, di non aver informato la Commissione, nella fase precontenziosa del procedimento, che la trasposizione aveva già avuto luogo non può bastare a dimostrare l’asserito inadempimento (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2005, Commissione/Italia, C-456/03, Racc. pag. I-5335, punti 46 e 47).

50

Infatti, poiché le disposizioni di diritto interno fatte valere dal Regno di Spagna erano in vigore alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, esse devono essere prese in considerazione dalla Corte per valutare l’esistenza di tale inadempimento (v. sentenza del 16 giugno 2005, Commissione/Italia, cit., punto 48).

51

Quanto all’articolo 4, paragrafo 8, de la direttiva 2000/60 e dell’allegato V, sezione 1.3 e sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), di tale direttiva, è giocoforza rilevare che la Commissione non solleva alcuna obiezione sostanziale nei confronti del decreto 380/2006 e dell’accordo governativo del 2008, di cui il Regno di Spagna afferma che essi hanno trasposto le summenzionate disposizioni della direttiva 2000/60.

52

Pertanto, la censura relativa alla mancata trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’allegato V, sezione 1.3 e sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), della direttiva 2000/60, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, deve essere respinta.

53

In tale contesto, il ricorso deve essere respinto nella parte in cui è inteso a far dichiarare il difetto di trasposizione, da parte del Regno di Spagna, dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’allegato V, sezione 1.3 e sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), della direttiva 2000/60, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, per quanto attiene ai bacini idrografici intracomunitari situati in Catalogna.

54

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini della trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché della sezione 1.3 e della sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), dell’allegato V della direttiva 2000/60, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari situati fuori dalla Catalogna, nonché degli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60, per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari situati in Catalogna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

55

Quanto al resto, occorre respingere il ricorso.

Sulle spese

56

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del paragrafo 3 di detto articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

57

Nella specie, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto essenzialmente soccombente, dev’essere condannato alle spese e, in quanto tale Stato membro ha omesso di fornire, nel corso della fase precontenziosa del procedimento, tutte le informazioni utili relative alle disposizioni di diritto interno mediante le quali riteneva di aver adempiuto i diversi obblighi ad esso imposti dalla direttiva 2000/60, occorre condannarlo a tutte le spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini della trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché della sezione 1.3 e della sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari situati fuori dalla Catalogna, nonché degli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60, per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari situati in Catalogna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.