SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 giugno 2013 ( *1 )

«Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Articoli 6 e 17 — Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea presentata senza eccepire l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articolo 24 — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Applicabilità nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento»

Nella causa C-144/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 28 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2012, nel procedimento

Goldbet Sportwetten GmbH

contro

Massimo Sperindeo,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 febbraio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Goldbet Sportwetten GmbH, da D. Czernich, Rechtsanwalt;

per M. Sperindeo, da L. Lorenz e R. Testor, Rechtsanwälte;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

per il governo svizzero, da D. Klingele, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da W. Bogensberger, A.-M. Rouchaud-Joët e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento, nonché con l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, avviato dalla Goldbet Sportwetten GmbH (in prosieguo: la «Goldbet»), società con sede in Austria, contro il sig. Sperindeo, residente in Italia.

Contesto normativo

Il regolamento n. 1896/2006

3

I considerando 23 e 24 del regolamento n. 1896/2006 sono redatti come segue:

«(23)

Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.

(24)

L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento dispone quanto segue:

«Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a)

semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento».

5

Ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, lo «Stato membro d’origine» è definito come «lo Stato membro nel quale è emessa un’ingiunzione di pagamento europea».

6

L’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (...) n. 44/2001».

7

L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1896/2006 stabilisce quanto segue:

«Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a)

pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

oppure

b)

opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto».

8

A termini dell’articolo 16 di tale regolamento:

«1.   Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

(...)

3.   Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

4.   La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine.

(...)».

9

L’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Se l’opposizione è presentata entro il termine (...), il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

(...)».

10

Nell’allegato VI allo stesso regolamento è riprodotto il modulo standard F, che può essere utilizzato per presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.

Il regolamento n. 44/2001

11

L’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

(...)

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

(...)».

12

L’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

La normativa austriaca

13

L’articolo 252 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung), relativo al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, così dispone:

«1.   Fatto salvo quanto diversamente disposto dal regolamento [n. 1896/2006], si applicano le norme di procedura valide per il rispettivo oggetto del procedimento.

2.   Il Bezirksgericht für Handelssachen Wien ha competenza esclusiva per lo svolgimento del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. (...)

3.   A seguito della presentazione di un’opposizione entro i termini, il giudice è tenuto a notificare quest’ultima al ricorrente con l’invito a nominare entro un termine di 30 giorni il giudice competente per lo svolgimento del procedimento ordinario (...).

4.   (...) Il convenuto è tenuto a eccepire l’incompetenza del giudice prima di comparire all’udienza di trattazione del merito della causa».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

Il sig. Sperindeo si era impegnato, con un contratto di fornitura di servizi concluso con la Goldbet, impresa che organizza scommesse sportive, ad organizzare e a garantire la diffusione di siffatte scommesse in Italia. In particolare egli era tenuto ad incassare le puntate dei punti di raccolta locali e ad inoltrare alla Goldbet il denaro corrispondente, dopo aver detratto le vincite pagate ai giocatori.

15

Ritenendo che il sig. Sperindeo non avesse adempiuto i suoi obblighi contrattuali, la Goldbet ha chiesto, il 29 dicembre 2009, ed ottenuto, il 17 febbraio 2010, dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien, giudice competente in Austria per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti del sig. Sperindeo per il pagamento di EUR 16 406, maggiorato degli interessi e delle spese, a titolo di risarcimento danni.

16

Il 19 aprile 2010 il sig. Sperindeo ha presentato tempestivamente opposizione a tale ingiunzione di pagamento europea mediante il proprio avvocato, adducendo come motivazione il fatto che il credito preteso dalla Goldbet fosse ingiustificato e la somma richiesta inesigibile.

17

A seguito di tale opposizione il Bezirksgericht für Handelssachen Wien ha rimesso la causa al Landesgericht Innsbruck, ritenendo quest’ultimo competente per il procedimento civile ordinario, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006.

18

Dinanzi al Landesgericht Innsbruck il sig. Sperindeo ha sollevato, per la prima volta, eccezione d’incompetenza dei giudici austriaci, per il fatto di essere domiciliato in Italia. La Goldbet ha fatto valere che il Landesgericht Innsbruck era competente in quanto giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001. In ogni caso tale giudice, secondo la suddetta società, era competente in forza dell’articolo 24 dello stesso regolamento, dal momento che il sig. Sperindeo, non avendo sollevato alcuna eccezione d’incompetenza quando si è opposto all’ingiunzione di pagamento europea in questione, era comparso ai sensi di tale articolo.

19

Il Landesgericht Innsbruck ha accolto con ordinanza la domanda del sig. Sperindeo, dichiarandosi incompetente e respingendo il ricorso di cui era stato adito. Contro tale ordinanza la Goldbet è ricorsa in appello dinanzi all’Oberlandesgericht Innsbruck. Quest’ultimo ha respinto detto appello per incompetenza dei giudici austriaci, in quanto, da un lato, le richieste della Goldbet si basavano su un contratto di prestazione di servizi il cui luogo di esecuzione, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, si trovava in Italia e, dall’altro, la competenza di tali giudici non poteva essere fondata sull’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, dato che l’opposizione del sig. Sperindeo non poteva essere considerata quale comparizione ai sensi di tale articolo.

20

La Goldbet ha presentato dinanzi al giudice del rinvio ricorso per cassazione («Revision») avverso la decisione dell’Oberlandesgericht Innsbruck, chiedendo l’annullamento delle decisioni giurisdizionali anteriori e la riassunzione del procedimento dinanzi ai giudici austriaci.

21

Il giudice del rinvio ritiene che i giudici austriaci non siano competenti in forza dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, dato che l’attività affidata dalla Goldbet al sig. Sperindeo si svolgeva esclusivamente in Italia. Tale giudice si chiede tuttavia se un’opposizione, presentata dal convenuto nei confronti di un’ingiunzione di pagamento senza eccepire l’incompetenza del giudice d’origine, possa essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 e attribuire la competenza ai giudici austriaci.

22

Alla luce di ciò, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 6 del regolamento [n. 1896/2006] debba essere interpretato nel senso che, nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve parimenti trovare applicazione l’articolo 24 del regolamento [n. 44/2001], relativo alla determinazione del foro competente in base alla comparizione in giudizio del convenuto.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che il solo fatto di proporre opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea equivale a una comparizione in giudizio, qualora con essa non venga eccepita l’incompetenza del giudice d’origine.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se l’articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che il fatto di proporre opposizione fonda eventualmente la competenza giurisdizionale sulla comparizione in giudizio, qualora in essa siano già dedotti motivi attinenti al merito ma non venga eccepita l’incompetenza».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 6 del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine debba essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e se rilevi a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione da esso presentata, motivi attinenti al merito della causa.

24

Occorre quindi accertare, in primo luogo, se un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, in cui non venga eccepita l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine, valga come comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, qualora tale opposizione non sia accompagnata da un’esposizione di motivi di merito.

25

Tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte concordano sul fatto che a tale questione debba essere data risposta negativa.

26

Al riguardo si deve, in limine, ricordare, da un lato, che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 prevede che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, la competenza giurisdizionale sia determinata conformemente alle norme di diritto dell’Unione applicabili in materia, segnatamente quelle di cui al regolamento n. 44/2001. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, se l’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea è presentata entro il termine, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria.

27

D’altra parte, l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 attribuisce la competenza, fatte salve le eccezioni previste nella stessa disposizione, al giudice dello Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso.

28

Dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1896/2006 risulta peraltro che quest’ultimo intende in particolare semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati. Tale regolamento, benché non sostituisca né armonizzi i meccanismi nazionali di recupero dei crediti non contestati, al fine di realizzare tale obiettivo istituisce un meccanismo uniforme per il recupero di crediti siffatti, che garantisce parità di condizioni per i creditori e i debitori in tutta l’Unione europea (sentenza del 13 dicembre 2012, Szyrocka, C-215/11, punto 30).

29

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle conclusioni, tale procedimento semplificato ed uniforme non è contraddittorio. Il convenuto viene infatti a conoscenza dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea solo nel momento in cui questa gli viene comunicata o notificata. Come risulta dall’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1896/2006, è solo nel momento in cui è informato dell’ingiunzione che egli ha la possibilità di pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione stessa o di opporsi presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine.

30

Tale possibilità che il convenuto ha di presentare opposizione mira quindi, consentendogli di contestare il credito dopo l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, a compensare il fatto che il sistema attuato dal regolamento n. 1896/2006 non prevede la partecipazione del convenuto stesso al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

31

Orbene, qualora il convenuto, nella sua opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, non eccepisca l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine, tale opposizione non può produrre, nei confronti di tale convenuto, effetti diversi da quelli risultanti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006. Tali effetti consistono nel porre fine al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e nel dar luogo, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento, alla rimessione automatica della controversia ad un procedimento civile ordinario.

32

Una soluzione diversa, vale a dire ritenere che l’opposizione, ove non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine, valga come comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, estenderebbe gli effetti dell’opposizione al di là di quelli previsti dal regolamento n. 1896/2006.

33

Occorre inoltre ricordare che, come risulta dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 e dal considerando 23 del medesimo, il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’allegato VI dello stesso regolamento. Orbene, tale modulo non prevede la possibilità di eccepire l’incompetenza dei giudici dello Stato membro d’origine.

34

Pertanto, un’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza dei giudici dello Stato membro d’origine e che non sia accompagnata da motivi di merito non può essere ritenuta una comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001.

35

In secondo luogo, si deve esaminare se rilevi in qualche modo a tale riguardo il fatto che il convenuto, nell’ambito dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, abbia dedotto motivi di merito.

36

La Goldbet e il governo ceco fanno valere che, ove l’opposizione sia accompagnata da motivi di merito, la competenza può essere determinata in forza dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001. Il sig. Sperindeo, i governi tedesco, portoghese e svizzero nonché la Commissione europea sostengono invece che tale fatto non abbia alcuna rilevanza per quanto riguarda la determinazione della competenza.

37

È vero che dalla sentenza del 24 giugno 1981, Elefanten Schuh (150/80, Racc. pag. 1671, punto 16), relativa all’interpretazione dell’articolo 18 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), disposizione sostanzialmente identica all’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, risulta che l’eccezione d’incompetenza non può essere posteriore all’atto considerato, dal diritto processuale nazionale, la prima difesa rivolta al giudice adito.

38

Tuttavia, a differenza della fattispecie che ha dato origine a tale sentenza, in cui il convenuto aveva dedotto motivi di merito nell’ambito di un procedimento civile ordinario, nel procedimento principale di cui trattasi i motivi di merito sono stati dedotti nell’ambito dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. Orbene, un’opposizione siffatta accompagnata da tali motivi non può essere ritenuta, ai fini della determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, la prima difesa presentata nell’ambito del procedimento civile ordinario conseguente al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

39

Il fatto di ritenere che una siffatta opposizione corrisponda alla prima difesa equivarrebbe a riconoscere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle conclusioni, che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il conseguente procedimento civile ordinario costituiscono, in linea di principio, un solo procedimento. Orbene, un’interpretazione siffatta mal si concilierebbe con il fatto che il primo di tali procedimenti segue le norme previste dal regolamento n. 1896/2006, mentre il secondo, come risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, è disciplinato conformemente alle norme di procedura civile ordinaria. Detta interpretazione contrasterebbe anche con il fatto che tale procedimento civile, pur seguendo il suo corso nello Stato membro d’origine, in mancanza di un’eccezione d’incompetenza internazionale da parte del convenuto, non necessariamente si svolge dinanzi allo stesso giudice dinanzi al quale ha luogo il procedimento relativo all’ingiunzione di pagamento europea.

40

L’interpretazione secondo cui un’opposizione accompagnata da motivi di merito dovrebbe essere considerata la prima difesa sarebbe inoltre contraria all’obiettivo dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. A tale riguardo è importante constatare che nessuna disposizione del regolamento n. 1896/2006, e in particolare non il suo articolo 16, paragrafo 3, esige che il convenuto precisi i motivi dell’opposizione, di modo che quest’ultima è destinata non a fungere da contesto ai fini di una difesa nel merito, bensì, come precisato al punto 30 della presente sentenza, a consentire al convenuto di contestare il credito.

41

Ne consegue che il fatto che il convenuto abbia dedotto motivi di merito nell’ambito dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che ha presentato non significa che egli sia comparso ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001.

42

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Goldbet e dal governo ceco, tale interpretazione non è contraria all’obiettivo del regolamento n. 1896/2006 di accelerare il procedimento. Come risulta infatti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, detto obiettivo rileva solo se il credito è incontestato, il che non avviene nel caso in cui il convenuto si opponga all’ingiunzione di pagamento europea.

43

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6 del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine non può essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e che non rileva a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione da esso presentata, motivi attinenti al merito della causa.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine non può essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e che non rileva a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione da esso presentata, motivi attinenti al merito della causa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.