SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 gennaio 2013 ( *1 )

«Direttiva 2010/13/UE — Fornitura di servizi di media audiovisivi — Articolo 15, paragrafo 6 — Validità — Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva — Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca — Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 17 — Proporzionalità»

Nella causa C-283/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundeskommunikationssenat (Austria), con decisione del 31 maggio 2011, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2011, nel procedimento

Sky Österreich GmbH

contro

Österreichischer Rundfunk,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dai sigg. A. Tizzano, M. Ilešič, T. von Danwitz (relatore), e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, U. Lõhmus, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. J.-J. Kasel, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Sky Österreich GmbH, da G. Engin-Deniz, Rechtsanwalt;

per l’Österreichischer Rundfunk, da S. Korn, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

per il Parlamento europeo, da R. Kaškina e U. Rösslein, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da R. Liudvinaviciute-Cordeiro e J. Herrmann, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Braun, S. La Pergola e C. Vrignon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva «Servizi di media audiovisivi») (GU L 95, pag. 1, e rettifica GU L 263, pag. 15).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Sky Österreich GmbH (in prosieguo: la «Sky») e l’Österreichischer Rundfunk (in prosieguo: l’«ORF») in merito alle condizioni economiche di concessione a quest’ultimo del diritto di accesso al segnale satellitare per la realizzazione di brevi estratti di cronaca.

Il contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2007/65/CE

3

La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23) è stata modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU L 332, pag. 27). Per mezzo del suo articolo 1, punto 9, quest’ultima ha introdotto nella direttiva 89/552 l’articolo 3 duodecies che attribuisce alle emittenti televisive il diritto, ai fini della realizzazione di brevi notiziari, di utilizzare brevi estratti accedendo al segnale dell’emittente di trasmissione televisiva che provveda alla diffusione di eventi di grande interesse pubblico i cui diritti di ritrasmissione siano stati acquisiti in esclusiva.

4

Per quanto attiene all’eventuale compenso economico, il paragrafo 6 di detto articolo 3 duodecies dispone che tale compenso non può superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.

5

A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2007/65, gli Stati membri erano tenuti a porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva medesima entro il 19 dicembre 2009.

6

La direttiva 2007/65 è entrata in vigore, ai sensi del suo articolo 4, il giorno seguente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 19 dicembre 2007.

La direttiva 2010/13

7

La direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 2007/65, è stata abrogata dall’articolo 34, primo comma, della direttiva 2010/13, il cui considerando 48 così recita:

«I diritti di trasmissione televisiva [a fini di intrattenimento] di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione [europea], nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”]».

8

Il considerando 55 della direttiva medesima afferma quanto segue:

«Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d’informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto.[…] Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all’interno dell’UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi. Pertanto, un’emittente dovrebbe dapprima richiedere l’accesso a un’emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico.

Il concetto di programmi d’informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento. [...]».

9

L’articolo 15 di detta direttiva così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

2.   Se un’altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell’emittente richiedente l’accesso ha acquisito diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico, l’accesso è richiesto a tale emittente.

3.   Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente di trasmissione, ma con l’obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4.   In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5.   I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso».

Il diritto nazionale

10

La legge federale relativa all’esercizio dei diritti televisivi in esclusiva [Bundesgesetz über die Ausübung exklusiver Fernsehübertragungsrechte (Fernseh-Exklusivrechtegesetz), BGBl. I, 85/2001], disponeva, sino al 30 settembre 2010, all’articolo 5, paragrafo 4, che, laddove le emittenti televisive interessate non si fossero accordate consensualmente, il Bundeskommunikationssenat avrebbe deciso in merito alla concessione ad un’emittente televisiva del diritto di realizzazione di brevi estratti di cronaca e, eventualmente, in merito alle relative modalità.

11

Dal 1o ottobre 2010, il menzionato articolo 5, paragrafo 4, nel combinato disposto con il precedente paragrafo 2, prevede che l’emittente televisiva che abbia acquisito i diritti esclusivi di ritrasmissione di un evento di interesse informativo generale e che sia tenuto a concedere a qualsiasi emittente televisiva che ne faccia richiesta il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca a partire dal segnale a fini di diffusione può esigere unicamente il rimborso dei costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.

12

Il Bundeskommunikationssenat è stato istituito dalla legge federale recante creazione della Kommunikationsbehörde Austria e del Bundeskommunikationssenat (Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria und eines Bundeskommunikationssenates, BGBl. I, 32/2001; in prosieguo: il «KOG»), ai fini del controllo delle decisioni della Kommunikationsbehörde Austria (autorità di regolamentazione in materia di comunicazioni; in prosieguo: la «KommAustria») ed al fine di esercitare il controllo giuridico sull’ORF in qualità di autorità collegiale con componente giurisdizionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della legge costituzionale federale (Bundes-Verfassungsgesetz).

13

L’articolo 36, paragrafi 1-3, del KOG, nel testo vigente all’epoca dei fatti della controversia principale, così recita:

«1.   Ai fini del controllo delle decisioni della KommAustria (...) è istituito presso la Cancelleria federale il Bundeskommunikationssenat.

2.   Il Bundeskommunikationssenat statuisce in ultimo grado sui ricorsi proposti avverso le decisioni della KommAustria (...), ad esclusione dei ricorsi in controversie amministrative di natura penale.

3.   Le decisioni del Bundeskommunikationssenat non sono soggette ad annullamento o riforma per via amministrativa. I ricorsi contro le sue decisioni possono essere proposti dinanzi al Verwaltungsgerichtshof [Corte amministrativa]».

14

L’articolo 37, paragrafi 1 e 2, del KOG così recita:

«1.   Il Bundeskommunikationssenat è composto da cinque membri, di cui tre devono avere la qualifica di magistrati. I membri del Bundeskommunikationssenat esercitano le loro funzioni in modo indipendente e non sono vincolati da ordini o indicazioni. Il Bundeskommunikationssenat sceglie, tra i suoi membri appartenenti alla magistratura, un presidente ed un vicepresidente.

2.   I membri del Bundeskommunikationssenat sono scelti dal presidente della Repubblica federale su proposta del governo federale e restano in carica sei anni. Per ogni membro deve essere nominato un membro supplente che lo sostituisce in caso di impedimento».

15

A termini dell’articolo 20, paragrafo 2, della legge costituzionale federale:

«Il legislatore può liberare un organo

(...)

3.

istituito quale un’autorità collegiale che si pronuncia in ultimo grado e le cui decisioni non sono soggette ad annullamento o riforma in via amministrativa e di cui fa parte almeno un giudice,

(...)

dall’obbligo di attenersi alle istruzioni provenienti da un organo ad esso gerarchicamente superiore. (...)».

La controversia principale e la questione pregiudiziale

16

La Sky è stata autorizzata, dalla KommAustria, a trasmettere via satellite il programma televisivo digitale criptato denominato «Sky Sport Austria». Con contratto del 21 agosto 2009, detta società acquisiva i diritti esclusivi di trasmissione televisiva sul territorio austriaco degli incontri di calcio dell’Europa League per le stagioni 2009/2010-2011/2012. La Sky, secondo quanto da essa stessa dichiarato, versa annualmente una somma di vari milioni di euro per la licenza e per i costi di produzione.

17

L’11 settembre 2009 la Sky e l’ORF concludevano un accordo per la concessione a quest’ultima del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca al costo di EUR 700 al minuto. Per quanto attiene a tale corrispettivo, le parti limitavano la durata di validità dell’accordo sino all’entrata in vigore della modifica dell’articolo 5 della legge federale relativa all’esercizio dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, vale a dire al 1o ottobre 2010.

18

Su richiesta dell’ORF, presentata nel mese di novembre 2010, la KommAustria decideva che la Sky era tenuta, in quanto titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, a concedere all’ORF il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca senza poter esigere un compenso superiore ai costi supplementari direttamente connessi alla fornitura dell’accesso al segnale satellitare, costi, nella specie, pari a zero. Al tempo stesso essa fissava le condizioni alle quali l’ORF poteva esercitare detto diritto. Entrambe le parti impugnavano la decisione dinanzi al Bundeskommunikationssenat.

19

Nella decisione di rinvio pregiudiziale quest’ultimo si richiama, per quanto attiene alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, alla sentenza del 18 ottobre 2007, Österreichischer Rundfunk (C-195/06, Racc. pag. I-8817), rilevando come esso debba essere parimenti considerato, nella specie, quale organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, atteso che tanto nella presente controversia quanto in quella da cui è scaturita la menzionata sentenza si applicano le stesse regole di competenza giurisdizionale.

20

Quanto al merito, il Bundeskommunikationssenat ritiene che il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca costituisca un’ingerenza nel diritto di proprietà, ai sensi dell’articolo 17 della Carta, dell’emittente televisiva che abbia contrattualmente acquisito in esclusiva i diritti di ritrasmissione relativi ad un evento di grande interesse pubblico (in prosieguo: il «titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva»).

21

Richiamandosi, segnatamente, all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il Bundeskommunikationssenat si chiede se una disposizione di una direttiva che impedisca alle autorità di uno Stato membro di stabilire un’indennità volta a compensare tale ingerenza nel diritto di proprietà sia conforme al principio di proporzionalità. Il Bundeskommunikationssenat ritiene che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13, a termini del quale gli Stati membri sono tenuti a definire le modalità e le condizioni relative al diritto di realizzare brevi estratti di cronaca, non possa compensare tale ingerenza. A suo avviso, sarebbe necessario, alla luce, segnatamente, del principio di proporzionalità, adottare una regola che consenta di tener conto, ai fini del calcolo di un’adeguato compenso economico, delle circostanze della specie e, segnatamente, dell’oggetto dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, nonché della somma versata dal titolare per l’acquisizione dei diritti stessi.

22

L’articolo 15 della direttiva 2010/13 risulta, a parere del Bundeskommunikationssenat, particolarmente censurabile nel caso in cui i diritti esclusivi di trasmissione televisiva siano stati acquisiti anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, laddove la richiesta di concessione del diritto di realizzazione di brevi estratti di cronaca sia stata invece proposta successivamente all’entrata in vigore della disposizione nazionale di attuazione del menzionato articolo 15.

23

In tale contesto, il Bundeskommunikationssenat si richiama a talune decisioni del Bundesverfassungsgericht [Corte costituzionale federale (Germania)] e del Verfassungsgerichtshof [Corte costituzionale (Austria)] secondo cui la concessione a titolo gratuito del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca è sproporzionata con conseguente violazione, rispettivamente, della libertà professionale, ai sensi dell’articolo 12 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), nonché del diritto di proprietà ai sensi degli articoli 5 della legge fondamentale austriaca sui diritti generali dei cittadini (Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger) e 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Parigi il 20 marzo 1952 (in prosieguo: il «protocollo addizionale»).

24

Ciò premesso, il Bundeskommunikationssenat ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 15, paragrafo 6, della [direttiva 2010/13] sia conforme agli articoli 16 e 17 della [Carta] nonché all’articolo 1 del protocollo addizionale […]».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

25

In limine, occorre verificare lo status di organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE del Bundeskommunikationssenat, nell’ambito della presente controversia, e, conseguentemente, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

26

Per valutare se l’organo remittente possieda le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto, secondo costante giurisprudenza, di un insieme di elementi quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 14 giugno 2011, Miles e a., C-196/09, Racc. pag. I-5105, punto 37 e giurisprudenza citata).

27

La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sullo status di giudice, ai sensi dell’articolo 234 CE, del Bundeskommunikationssenat nella causa da cui è scaturita la menzionata sentenza Österreichischer Rundfunk. A tal riguardo, la Corte ha affermato, ai punti 19-21 della sentenza medesima, che, il Bundeskommunikationssenat, alla luce delle disposizioni relative alla sua istituzione ed al suo funzionamento, applicabili in detta controversia, doveva essere considerato quale giudice ai sensi dell’articolo 234 CE.

28

Nella specie trovano applicazione disposizioni relative all’istituzione ed al funzionamento del Bundeskommunikationssenat di contenuto identico a quelle applicabili nella causa da cui è scaturita la menzionata sentenza Österreichischer Rundfunk. Ciò premesso, nella specie il Bundeskommunikationssenat dev’essere parimenti considerato quale organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

29

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat è ricevibile.

Sul merito

30

Con la questione pregiudiziale il Bundeskommunikationssenat chiede, sostanzialmente, alla Corte di esaminare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 alla luce degli articoli 16 e 17, paragrafo 1, della Carta, nonché dell’articolo 1 del protocollo addizionale. Detto giudice si interroga, in particolare, sulla questione se il menzionato articolo 15, paragrafo 6, costituisca violazione dei diritti fondamentali del titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva per il fatto che il titolare stesso sia tenuto a consentire la realizzazione di brevi estratti di cronaca a qualsivoglia emittente televisiva, stabilita nell’Unione, senza poter esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.

Sull’articolo 17 della Carta

31

L’articolo 17, paragrafo 1, della Carta prevede che «Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

32

La direttiva 2010/13 prevede, all’articolo 15, paragrafo 1, che ogni emittente televisiva stabilita nell’Unione debba avere accesso, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ad eventi di grande interesse pubblico che siano oggetto di trasmissione esclusiva da parte di un’emittente televisiva. A termini del paragrafo 3 dell’articolo medesimo, tale accesso è garantito, in linea di principio, dalla fornitura dell’accesso al segnale dell’emittente televisiva che assicura la diffusione, a partire dal quale le emittenti possono liberamente scegliere brevi estratti. Il successivo paragrafo 6 dispone che, qualora sia previsto un compenso economico a favore del titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, detto compenso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.

33

Regole di contenuto identico a quelle menzionate al punto precedente figuravano già nell’articolo 3 duodecies della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 2007/65.

34

Ciò premesso, sorge allora la questione se le garanzie sancite dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta si estendano effettivamente ai diritti esclusivi di trasmissione televisiva contrattualmente acquisiti. La tutela attribuita da tale articolo non verte su semplici interessi o opportunità di carattere commerciale, il cui carattere aleatorio è inerente alla natura stessa delle attività economiche (sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. pag. I-6513, punto 185 nonché giurisprudenza ivi citata), bensì su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all’ordinamento giuridico, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del suo titolare.

35

È ben vero che i diritti esclusivi di trasmissione televisiva vengono attribuiti a titolo oneroso, per effetto di pattuizione contrattuale, ad emittenti televisive, consentendo a quest’ultime la ritrasmissione di determinati eventi in modo esclusivo, il che fa sì di escludere che altre emittenti televisive possano effettuare una qualsivoglia ritrasmissione televisiva degli eventi medesimi. In tal modo, tali diritti devono essere considerati non nel senso che essi costituiscano semplici interessi o opportunità di ordine commerciale, bensì nel senso che essi possiedono valore patrimoniale.

36

Tuttavia, in considerazione delle circostanze della controversia principale, sorge la questione se i diritti esclusivi di cui trattasi costituiscano una posizione giuridica acquisita ai sensi del punto 34 supra.

37

A tal riguardo, il diritto dell’Unione impone, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2007/65, vale a dire a decorrere dal 19 dicembre 2007, che sia garantito il diritto delle emittenti televisive di realizzare brevi estratti di cronaca relativi ad eventi di grande interesse pubblico che costituiscano oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva, senza che i titolari di tale diritto possano esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.

38

A fronte di tale normativa dell’Unione, che gli Stati membri sono tenuti a trasporre nel loro ordinamento giuridico interno, una clausola contrattuale, come quella oggetto della controversia principale, non può conferire ad un’emittente televisiva una posizione giuridica acquisita, tutelata dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, che consenta alla medesima l’esercizio autonomo del proprio diritto di ritrasmissione quale indicato supra al punto 34, nel senso che l’emittente stessa sia legittimata, contro il dettato della direttiva 2007/65, ad esigere un compenso superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.

39

Infatti, un operatore economico, quale la Sky, che abbia contrattualmente acquisito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2007/65, vale a dire al 19 dicembre 2007, diritti esclusivi di trasmissione televisiva, nella specie il 21 agosto 2009, non può legittimamente far valere, con riguardo al diritto dell’Unione, una posizione giuridica acquisita, tutelata dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, laddove gli Stati membri erano obbligati a procedere alla trasposizione della direttiva medesima, trasposizione che poteva essere effettuata in qualsiasi momento ma doveva, in ogni caso, essere realizzata entro e non oltre il 19 dicembre 2009.

40

Ciò premesso, il titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva relativi ad eventi di grande interesse pubblico non può invocare la tutela attribuita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

Sull’articolo 16 della Carta

41

L’articolo 16 della Carta prevede che «è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».

42

La tutela conferita dal menzionato articolo 16 implica la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza, come emerge dalle spiegazioni relative a tale articolo, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e 52, paragrafo 7, della Carta, debbono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima (sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, Racc. pag. I-13849, punto 32).

43

Inoltre, la libertà contrattuale comprende, in particolare, la libera scelta della controparte economica (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1991, Neu e a., C-90/90 e C-91/90, Racc. pag. I-3617, punto 13), nonché la libertà di determinare il prezzo di una prestazione (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2007, Commissione/Belgio, C-437/04, Racc. pag. I-2513, punto 51, nonché del 19 aprile 2012, F-Tex, C-213/10, punto 45).

44

Dall’articolo 15 della direttiva 2010/13 deriva, come emerge dai paragrafi 35 e 37 delle conclusioni dell’avvocato generale, che il titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva non può scegliere liberamente le emittenti televisive con cui concludere un accordo relativo alla concessione del diritto di realizzazione di brevi estratti di cronaca. Parimenti, alla luce del paragrafo 6 dell’articolo medesimo, disposizione in ordine alla quale il giudice del rinvio interroga la Corte, il titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva non può decidere liberamente il prezzo al quale fornire l’accesso al segnale ai fini della realizzazione dei brevi estratti di cronaca. Tale disposizione impedisce, segnatamente, al titolare stesso di far partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva. Ciò premesso, il menzionato articolo 15, paragrafo 6, costituisce un’ingerenza nella libertà d’impresa dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva.

45

Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta, bensì deve essere presa in considerazione rispetto alla sua funzione nella società (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2004, Spagna e Finlandia/Parlamento e Consiglio, C-184/02 e C-223/02, Racc. pag. I-7789, punti 51 e 52, nonché del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C-544/10, punto 54 e giurisprudenza citata).

46

Alla luce di tale giurisprudenza e in considerazione del tenore dell’articolo 16 della Carta, che si distingue da quello relativo alle altre libertà fondamentali sancite nel titolo II della stessa pur essendo simile a quello di talune disposizioni del successivo titolo IV, la libertà d’impresa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica.

47

Orbene, tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

48

Ai sensi di quest’ultima disposizione, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettarne il contenuto essenziale e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

49

A tal riguardo, si deve rilevare che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 non incide sul contenuto essenziale della libertà d’impresa. Infatti, tale disposizione non impedisce l’esercizio dell’attività imprenditoriale stessa da parte del titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva. Inoltre, essa non esclude che il titolare medesimo possa sfruttare i propri diritti effettuando egli stesso, a titolo oneroso, la ritrasmissione dell’evento di cui trattasi o, ancora, cedendo contrattualmente tale diritto, a titolo oneroso, ad un’altra emittente televisiva o a qualsivoglia altro operatore economico.

50

Quanto alla proporzionalità dell’ingerenza rilevata, si deve ricordare che il principio di proporzionalità esige, secondo costante giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze dell’8 luglio 2010, Afton Chemical, C-343/09, Racc. pag. I-7027, punto 45, nonché del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C-581/10 e C-629/10, punto 71, nonché giurisprudenza citata).

51

A tal riguardo, si deve rilevare, in limine, che la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico è attualmente crescente e tale da poter considerevolmente restringere l’accesso del pubblico all’informazione relativa a tali eventi. Sotto tale profilo, l’articolo 15 della direttiva 2010/13 mira, come emerge dai considerando 48 e 55 della medesima, a salvaguardare la libertà fondamentale di ricevere informazioni, garantita dall’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, e a promuovere il pluralismo nella produzione e nella programmazione delle informazioni nell’Unione, tutelato dal paragrafo 2 del medesimo articolo 11.

52

La salvaguardia delle libertà protette dall’articolo 11 della Carta costituisce incontestabilmente un obiettivo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a., C-250/06, Racc. pag. I-11135, punto 42), di cui occorre sottolineare, in particolare, l’importanza in una società democratica e pluralista (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Kabel Deutschland Vertrieb und Service, C-336/07, Racc. pag. I-10889, punto 33, e del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, Racc. pag. I-7565, punto 31). Tale importanza si evidenzia particolarmente nel caso di eventi di grande interesse pubblico. Si deve quindi necessariamente rilevare che l’articolo 15 della direttiva 2010/13 persegue effettivamente un obiettivo di interesse generale.

53

Parimenti, l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito. Infatti, tale disposizione pone qualsiasi emittente televisiva in grado di realizzare effettivamente brevi estratti di cronaca e di informare, quindi, il pubblico in ordine ad eventi di grande interesse per il medesimo che siano oggetto di commercializzazione in via esclusiva, garantendo a tali emittenti un accesso a detti eventi. Tale accesso è loro garantito indipendentemente, da un lato, dal loro potere commerciale e dalla loro capacità economica, nonché, dall’altro, dal prezzo versato per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, dalle pattuizioni contrattuali con i titolari di tali diritti e dall’ampiezza degli eventi di cui trattasi.

54

Per quanto attiene, inoltre, alla necessarietà di tale disciplina, si deve rilevare che una misura meno restrittiva avrebbe certamente potuto consistere nella previsione di un corrispettivo economico per i titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva superiore ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale, ai fini, segnatamente, di far partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione di tali diritti esclusivi.

55

Tuttavia, non sembra che una simile disciplina meno restrittiva garantirebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito dall’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 in modo così efficace come quello risultante dall’applicazione di tale disposizione. Infatti, una disciplina che prevedesse un compenso economico a favore dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva superiore ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale e calcolato sulla base di criteri supplementari quali, in particolare, il prezzo versato ai fini dell’acquisizione di tali diritti e/o la portata dell’evento di cui trattasi, potrebbe risultare, a seconda, segnatamente, del metodo di determinazione dell’importo del corrispettivo applicato e delle capacità economiche delle emittenti televisive che chiedano l’accesso al segnale, tale da dissuadere talune emittenti televisive, se non persino impedire loro di chiedere l’accesso ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, restringendo in tal modo considerevolmente l’accesso del pubblico all’informazione.

56

Per contro, l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 garantisce a qualsiasi emittente televisiva un accesso all’evento, accesso da effettuarsi ai sensi del paragrafo 1, dell’articolo medesimo, nel rispetto del principio di parità di trattamento e che è del tutto indipendente dalle circostanze menzionate al punto precedente, ponendo in tal modo qualsiasi emittente televisiva in grado di realizzare effettivamente brevi estratti di cronaca.

57

Ciò premesso, il legislatore dell’Unione poteva legittimamente ritenere che una disciplina che prevedesse un compenso economico per i titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva superiore ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale non avrebbe consentito il conseguimento dell’obiettivo perseguito con la stessa efficacia di una disciplina, come quella di cui all’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13, che limiti l’eventuale corrispettivo economico all’importo di tali costi e che, pertanto, tale disciplina fosse necessaria.

58

Infine, per quanto attiene all’eventuale carattere sproporzionato dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13, il giudice del rinvio si chiede, sostanzialmente, se l’obbligo per gli Stati membri, previsto da detta disposizione, di definire le modalità e le condizioni relative al diritto di realizzare brevi estratti di cronaca ponderi in misura adeguata le esigenze discendenti dalla libertà fondamentale di ricevere informazioni con quelle della libertà di impresa. Il giudice medesimo ritiene che solamente una norma che preveda il versamento di un compenso economico che tenga conto, segnatamente, dell’oggetto dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva di cui trattasi nonché della somma versata dal titolare ai fini dell’acquisizione dei diritti medesimi dovrebbe essere considerata proporzionata.

59

A tal riguardo si deve rilevare che il legislatore dell’Unione doveva procedere alla ponderazione, da un lato, della libertà d’impresa e, dall’altro, della libertà fondamentale dei cittadini dell’Unione di ricevere informazioni, della libertà nonché del pluralismo dei media.

60

Qualora più diritti e libertà fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione siano in discussione, la valutazione dell’eventuale carattere sproporzionato di una disposizione del diritto dell’Unione dev’essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela di questi diversi diritti e libertà e di un giusto equilibrio tra di essi (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae, C-275/06, Racc. pag. I-271, punti 65 e 66, nonché Deutsches Weintor, cit., punto 47).

61

Nello stabilire i requisiti relativi all’utilizzazione degli estratti dal segnale il legislatore dell’Unione ha inteso determinare proprio l’ampiezza dell’ingerenza nella libertà d’impresa nonché l’eventuale beneficio economico che le emittenti televisive possono trarre dalla realizzazione di brevi estratti di cronaca.

62

Infatti, l’articolo 15 della direttiva 2010/13 prevede, al paragrafo 5, che i brevi estratti di cronaca relativi all’evento oggetto di ritrasmissione esclusiva possono essere realizzati non per qualsivoglia programma televisivo, bensì unicamente per notiziari di carattere generale. In tal modo, un’utilizzazione degli estratti dal segnale in programmi a fini di intrattenimento, i quali presentano un impatto economico più rilevante rispetto ai notiziari di carattere generale, resta esclusa, conformemente al considerando 55 della direttiva 2010/13.

63

Inoltre, a termini del considerando medesimo e dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13, gli Stati membri sono tenuti a definire le modalità e le condizioni concernenti la fornitura degli estratti dal segnale utilizzati tenendo debitamente conto dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva. A tal riguardo, dai paragrafi 3, 5 e 6 dell’articolo medesimo nonché dal menzionato considerando 55 emerge che tali estratti devono, segnatamente, essere brevi e che la loro lunghezza massima non dovrebbe superare i 90 secondi. Parimenti, gli Stati membri sono tenuti a definire i limiti di tempo relativi alla diffusione di tali estratti. Infine, le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca devono indicare, ai sensi dello stesso paragrafo 3, la fonte dei brevi estratti utilizzati nei loro notiziari, il che può produrre un effetto pubblicitario positivo nei confronti del titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva di cui trattasi.

64

Peraltro, l’articolo 15 della direttiva 2010/13 non esclude che i titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva possano sfruttare, come rilevato supra al punto 49, i loro diritti a titolo oneroso. Inoltre, la mancata possibilità di rifinanziamento derivante da un compenso nonché un’eventuale diminuzione del valore commerciale di tali diritti esclusivi di trasmissione televisiva possono, in pratica, essere presi in considerazione nelle pattuizioni contrattuali relative all’acquisizione dei diritti medesimi e riflettersi nel prezzo versato per tale acquisizione.

65

Per contro, per quanto attiene ai diritti e agli interessi che l’articolo 15 della direttiva 2010/13 intende proteggere, si deve ricordare che la commercializzazione a carattere esclusivo di eventi di grande interesse pubblico si sviluppa, come rilevato supra al punto 51, in misura crescente ed è tale da poter restringere considerevolmente l’accesso del pubblico all’informazione relativa agli eventi medesimi.

66

Tenuto conto, da un lato, dell’importanza che rivestono la salvaguardia della libertà fondamentale di ricevere informazioni, la libertà nonché il pluralismo dei media garantiti dall’articolo 11 della Carta e, dall’altro, della salvaguardia della libertà d’impresa riconosciuta dall’articolo 16 della Carta stessa, legittimamente il legislatore dell’Unione ha potuto adottare norme, del genere di quelle previste all’articolo 15 della direttiva 2010/13, che comportano limitazioni della libertà d’impresa privilegiando, con riguardo alla necessaria ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco, l’accesso del pubblico all’informazione rispetto alla libertà contrattuale.

67

Ciò premesso, il legislatore dell’Unione ha potuto legittimamente imporre le limitazioni alla libertà d’impresa che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 pone a carico dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva e ritenere che gli inconvenienti che discendono da tale disposizione non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti e siano di natura tale da realizzare un giusto equilibrio tra i singoli diritti e le singole libertà fondamentali in gioco nella specie.

68

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13.

Sulle spese

69

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva «Servizi di media audiovisivi»).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.