SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 novembre 2012 ( *1 )
«Impugnazione — Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un’ammenda per violazione di sigilli — Onere della prova — Snaturamento delle prove — Obbligo di motivazione — Importo dell’ammenda — Competenza giurisdizionale estesa al merito — Principio di proporzionalità»
Nella causa C-89/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 febbraio 2011,
E.ON Energie AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da A. Röhling, F. Dietrich e R. Pfromm, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet, V. Bottka e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), G. Arestis, J. Malenovský e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2012,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 giugno 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, l’E.ON Energie AG (in prosieguo: l’«E.ON Energie») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2010, E.On Energie/Commissione (T-141/08, Racc. pag. II-5761; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C (2008) 377 def. della Commissione, del 30 gennaio 2008, riguardante la fissazione di un’ammenda fondata sull’articolo 23, paragrafo 1, punto e), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per violazione di sigilli (Caso COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG) di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 240, pag. 6; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
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2 |
L’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone che «[g]li agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti dispongono [del potere di] apporre sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento». |
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3 |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, «[l]a Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando (…), intenzionalmente o per negligenza[,] sono stati infranti i sigilli apposti, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione». |
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4 |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni degli articoli 81 CE o 82 CE, ove per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione l’ammenda non deve superare il 10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. |
Fatti
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5 |
Con decisione del 24 maggio 2006 la Commissione ha disposto, conformemente all’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, accertamenti nei locali dell’E.ON AG e delle imprese da essa controllate, per verificare la fondatezza di sospetti circa la loro partecipazione ad accordi anticoncorrenziali. L’accertamento presso la ricorrente, l’E.ON Energie, è stato avviato il pomeriggio del 29 maggio 2006 presso i suoi locali commerciali siti a Monaco (Germania). Dopo aver preso conoscenza della decisione relativa agli accertamenti, l’E.ON Energie ha dichiarato di non opporvisi. |
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6 |
L’accertamento è stato effettuato da quattro rappresentanti della Commissione e da sei rappresentanti del Bundeskartellamt (autorità tedesca per la concorrenza). I documenti selezionati durante l’accertamento del 29 maggio 2006 in vista di un esame più dettagliato da parte di detti rappresentanti sono stati depositati nel locale G.505, messo a disposizione della Commissione dall’E.ON Energie. Poiché non era stato possibile concludere l’accertamento lo stesso giorno, il responsabile del team di ispettori ha chiuso a chiave la porta del suddetto locale, costituito da pannelli insonorizzanti laccati e da un telaio di alluminio elossidato, e vi ha apposto un sigillo ufficiale della dimensione di 90 mm per 60 mm (in prosieguo: il «sigillo controverso»). Quest’ultimo è stato apposto per circa due terzi della sua superficie sul pannello della porta e, per la parte rimanente, sul telaio della stessa. Un verbale di apposizione di sigilli è stato redatto ed è stato firmato da rappresentanti della Commissione, del Bundeskartellamt e dell’E.ON Energie. Gli ispettori hanno quindi lasciato i locali dell’E.ON Energie, portando con sé la chiave della porta del locale G.505 che era stata loro consegnata. In risposta ad una richiesta di informazioni, l’E.ON Energie ha segnalato che, come emerge dal punto 19 della decisione controversa, oltre a tale chiave consegnata alla Commissione, erano in circolazione anche altre 20 chiavi «passe-partout», che consentivano l’accesso al locale G.505. |
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7 |
Il sigillo controverso era un autoadesivo di colore blu, con linee gialle sui bordi superiore e inferiore e le stelle gialle della bandiera europea. La zona gialla inferiore conteneva una menzione secondo cui la Commissione aveva la possibilità di irrogare un’ammenda in caso di violazione di sigilli. La pellicola di sicurezza utilizzata per la confezione del sigillo controverso (in prosieguo: la «pellicola di sicurezza») era stata prodotta dalla 3M Europe SA (in prosieguo: la «3M») nel dicembre 2002. |
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8 |
Per quanto concerne i sigilli di plastica, quale il sigillo controverso, in caso di rottura del sigillo la colla bianca, per mezzo della quale esso viene fissato al supporto, rimane su quest’ultimo sotto forma di diciture «VOID», della dimensione di circa 12 punti Didot, ossia approssimativamente circa 5 mm, ripartite su tutta la superficie dell’autoadesivo. Il sigillo rimosso diviene trasparente in alcune parti, di modo che le diciture «VOID» siano visibili anche sul sigillo. |
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9 |
Al suo ritorno, il mattino del 30 maggio 2006 verso le 8,45, il team di ispettori ha constatato un’alterazione dello stato del sigillo controverso, che aderiva ancora alla porta del locale G.505. |
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Verso le 9,15 il responsabile del team di ispettori ha aperto la porta del locale G.505. L’apertura della porta ha provocato il distacco della parte del sigillo controverso attaccata al pannello della porta, mentre l’altra parte è rimasta incollata al telaio della stessa. |
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11 |
È stato redatto un verbale di violazione di sigilli, nel quale era indicato, in particolare, quanto segue: «(...)
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Il verbale di violazione di sigilli è stato firmato da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante del Bundeskartellamt. L’E.ON Energie si è rifiutata di firmarlo. |
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Il pomeriggio del 30 maggio 2006 sono state scattate con un telefono cellulare alcune fotografie digitali del sigillo controverso. |
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Il 31 maggio 2006 l’E.ON Energie ha rilasciato una «dichiarazione complementare (…) al verbale di apposizione di sigilli del 30 maggio 2006», del seguente tenore:
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15 |
Il 9 agosto 2006 la Commissione ha inviato all’E.ON Energie una richiesta di informazioni, conformemente all’articolo 18 del regolamento n. 1/2003. Quest’ultima vi ha risposto con lettera del 23 agosto 2006. Altre richieste di informazioni sono state inviate, rispettivamente, il 29 agosto 2006 alla 3M, il 31 agosto 2006 all’impresa di pulizie operante nei locali dell’E.ON Energie alla data dei fatti controversi (in prosieguo: l’«impresa di pulizie») e il 1o settembre 2006 al servizio di sicurezza dell’E.ON Energie. |
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I dieci membri del team di ispettori hanno compilato questionari concernenti le loro osservazioni sull’apposizione del sigillo controverso e sullo stato dello stesso riscontrato il mattino del 30 maggio 2006. |
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Il 2 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’E.ON Energie una comunicazione degli addebiti. In base alle informazioni disponibili, essa è segnatamente giunta alla conclusione che il sigillo controverso era stato infranto e che, considerato il potere di organizzazione dall’E.ON Energie nell’edificio in questione, la responsabilità di tale violazione di sigilli doveva esserle imputata. |
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Il 13 novembre 2006 l’E.ON Energie ha presentato le sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti. |
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Il 6 dicembre 2006, su richiesta dell’E.ON Energie, il consigliere-auditore ha proceduto ad un’audizione, alla quale ha preso parte anche la 3M. |
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Il 21 dicembre 2006, su richiesta della Commissione, la 3M ha confermato per iscritto alcune dichiarazioni rese nel corso dell’audizione. |
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21 |
Nel corso del procedimento amministrativo, l’E.ON Energie ha trasmesso alla Commissione tre perizie di un istituto di scienze naturali e medicina (in prosieguo: l’«istituto»). |
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Il 21 marzo 2007 l’istituto ha realizzato una prima perizia, in cui veniva analizzata la reazione del sigillo controverso alle forze di taglio e di pelatura. |
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L’11 aprile 2007 la Commissione ha incaricato il sig. Kr., perito giurato in materia di tecniche di incollaggio e di comportamento delle materie plastiche, di redigere una relazione su taluni aspetti della funzionalità e della manipolazione del sigillo controverso. La sua prima relazione è stata predisposta l’8 maggio 2007. |
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Il 15 maggio 2007 l’istituto ha realizzato una seconda perizia, in cui veniva analizzata la reazione del sigillo controverso alle forze di taglio in trazione e in compressione nonché alle forze di pelatura sotto l’effetto del prodotto di pulizia «Synto» (in prosieguo: il «Synto»), che, secondo l’E.ON Energie, è stato utilizzato dall’impresa di pulizie sulla porta su cui è stato apposto il sigillo controverso. |
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Con lettera del 6 giugno 2007 la Commissione ha informato l’E.ON Energie in merito ai nuovi fatti accertati successivamente alla comunicazione degli addebiti, sulla base delle dichiarazioni della 3M e della prima relazione del sig. Kr., e le ha dato modo di presentare osservazioni scritte al riguardo. |
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Il 6 luglio 2007, l’E.ON Energie ha trasmesso alla Commissione osservazioni scritte e ha chiesto una nuova audizione. Quest’ultima richiesta è stata respinta. |
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Il 1o ottobre 2007 l’E.ON Energie ha trasmesso alla Commissione la terza perizia dell’istituto, del 27 settembre 2007, in cui veniva analizzata la reazione del sigillo controverso alle forze di pelatura sotto l’effetto dell’invecchiamento, del Synto e dell’umidità atmosferica. |
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La Commissione ha successivamente incaricato il sig. Kr. di commentare gli argomenti e le osservazioni contenuti nella lettera dell’E.ON Energie del 6 luglio 2007, nonché nella seconda e nella terza perizia dell’istituto. Il sig. Kr. ha predisposto la sua seconda relazione il 20 novembre 2007. |
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29 |
Con lettera del 23 novembre 2007 la Commissione ha comunicato all’E.ON Energie i fatti supplementari accertati posteriormente alla sua lettera del 6 giugno 2007. Essa ha concesso contestualmente all’E.ON Energie l’accesso ai relativi documenti e, in particolare, alla seconda relazione del sig. Kr. |
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30 |
Il 10 dicembre 2007 l’E.ON Energie ha preso posizione sui documenti inviati il 23 novembre 2007. |
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31 |
Il 15 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto un’altra lettera dell’E.ON Energie, alla quale erano allegate dichiarazioni giurate di 20 persone che, secondo l’E.ON Energie, la sera del 29 maggio 2006 erano in possesso di una chiave che consentiva l’accesso al locale G.505 (in prosieguo: i «possessori di chiavi»). Tali persone hanno affermato, in dette dichiarazioni, come emerge dal punto 42 della decisione controversa, che, nel periodo considerato, ossia tra le ore 19 del 29 maggio 2006 e le 9,30 del 30 maggio 2006, o non si trovavano nell’edificio G, o non avevano aperto la porta del locale in questione. |
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Il 30 gennaio 2008 la Commissione ha adottato la decisione controversa. |
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Il dispositivo di tale decisione enuncia quanto segue: «Articolo 1 E.ON Energie (...) ha infranto [il sigillo controverso] apposto da agenti della Commissione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1/2003 e ha violato, quanto meno per negligenza, l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento. Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, alla E.ON Energie (...) è inflitta un’ammenda di EUR 38 000 000. (...)» |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2008, l’E.ON Energie ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione ad un congruo importo dell’ammontare dell’ammenda inflitta. Essa ha dedotto nove motivi a sostegno delle sue conclusioni. |
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Il Tribunale ha respinto tutti questi nove motivi. |
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Il Tribunale ha esaminato, ai punti 48-64 della sentenza impugnata, il primo motivo vertente sulla violazione dell’onere della prova. Esso ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, il giudice non può concludere che la Commissione abbia dimostrato adeguatamente la sussistenza di un’infrazione qualora sussista un dubbio in merito a tale questione, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda, e ciò conformemente al principio della presunzione di innocenza, sancito all’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Esso ha respinto l’argomento, addotto dall’E.ON Energie, fondato su una presunta analogia con la giurisprudenza in materia di pratiche concordate, secondo la quale è sufficiente che un’impresa adduca un’argomentazione che fornisca una diversa spiegazione dei fatti accertati dalla Commissione per concludere nel senso della sussistenza di un’infrazione, osservando che tale giurisprudenza non si applica qualora la Commissione si fondi su elementi di prova diretti. Salvo il caso in cui una prova contraria non possa essere fornita dall’impresa a causa del comportamento della Commissione stessa, spetterebbe all’impresa dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione. |
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37 |
Pertanto, nella specie, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’E.ON Energie secondo cui la Commissione doveva provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’alterazione dello stato del sigillo controverso, riscontrata il 30 maggio 2006, era imputabile all’E.ON Energie. Dopo aver constatato che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, il motivo dedotto dall’E.ON Energie non era astratto, esso ha osservato, tuttavia, che la Commissione non aveva violato i principi che disciplinano l’onere della prova. Infatti, da un lato, il punto 44 della decisione controversa indicherebbe espressamente che «incombe alla Commissione illustrare i fatti pertinenti per dimostrare l’asserita violazione del sigillo». Dall’altro, la Commissione avrebbe fondato la propria constatazione di una violazione di sigilli, ai punti 75 e 76 della decisione controversa, sullo stato del sigillo controverso la mattina del 30 maggio 2006, il quale, a suo avviso, presentava le diciture «VOID» sull’intera superficie nonché residui di colla sulla parte posteriore, come emerge in particolare dalle dichiarazioni degli ispettori della Commissione e del Bundeskartellamt e dalle constatazioni contenute nel verbale di violazione di sigilli. Il Tribunale ha infine respinto gli argomenti dell’E.ON Energie fondati su spiegazioni alternative riguardo allo stato del sigillo controverso, considerando che la presunta vetustà del medesimo e la mancanza di fotografie attestanti il suo stato prima dell’apertura della porta non avevano reso più gravoso l’onere della prova che incombeva alla Commissione. |
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38 |
Il Tribunale ha respinto, ai punti 74-90 della sentenza impugnata, il secondo motivo vertente su una violazione del «principio dell’impulso d’ufficio» in quanto la Commissione non avrebbe esaminato tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. In primo luogo, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva lasciato sussistere incertezze circa la composizione del Synto utilizzato nella notte dal 29 al 30 maggio 2006 dato che, segnatamente, essa si era fatta consegnare, dall’impresa di pulizie stessa, esattamente lo stesso detergente impiegato tale notte e ha utilizzato tale prodotto per effettuare dei test. In secondo luogo, il Tribunale ha statuito che la menzione, da parte dell’E.ON Energie, della possibilità che i possessori di chiavi abbiano potuto dare a terzi accesso al locale controverso o che qualcuno vi sia penetrato in altro modo è senza rilievo nella specie in quanto, sebbene, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003, la Commissione abbia l’onere di provare la violazione di sigilli, intenzionalmente o per negligenza, non le spetta tuttavia dimostrare che qualcuno sia effettivamente entrato nel locale sigillato. In terzo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento vertente sulla formulazione asseritamente tendenziosa della questione n. 6 del questionario trasmesso agli ispettori, osservando che quest’ultima mirava ad interrogare i membri del team sugli indizi che deponevano a favore di una violazione di sigilli, alla luce delle constatazioni messe a verbale. D’altronde, ciascuno degli ispettori avrebbe effettivamente indicato gli elementi di cui si ricordava personalmente. |
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39 |
Ai punti 99-124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il terzo motivo, vertente sulla supposizione asseritamente inesatta di una regolare apposizione di sigilli, e ha concluso che non potesse essere accolto. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che gli elementi sui quali si era basata la Commissione per constatare la regolare apposizione del sigillo controverso, ossia il verbale di apposizione di tale sigillo e le risposte degli ispettori presenti a tale apposizione alla questione n. 3 del questionario loro trasmesso, consentivano di constatare, infatti, che il sigillo controverso era stato apposto regolarmente il 29 maggio 2006, che esso aderiva quindi alla porta del locale G.505 e al telaio della stessa ed era intatto, nel senso che non faceva apparire le diciture «VOID» nel momento in cui il team di ispettori ha lasciato i locali dell’E.ON Energie. |
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40 |
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se le circostanze invocate dall’E.ON Energie fossero tali da rimettere in discussione il valore probatorio degli elementi summenzionati. Esso ha respinto l’argomento inerente alla mancanza di una particolare pulizia della porta prima dell’apposizione del sigillo controverso, rilevando in particolare che gli ispettori si erano assicurati che il supporto fosse pulito e che, secondo la scheda tecnica, la conseguenza dell’apposizione di un sigillo su una superficie sporca sarebbe stata che non potessero apparire i segni «VOID», in caso di violazione del sigillo, a causa della sua insufficiente aderenza a quest’ultima. D’altronde, l’E.ON Energie non avrebbe dimostrato che la superficie di cui trattasi fosse coperta da contaminanti diversi dalla polvere che si trova solitamente in un ufficio. Quanto al fatto, rilevato dall’E.ON Energie, che detta superficie era in alluminio elossidato, materiale non menzionato nella scheda tecnica del sigillo controverso, il Tribunale ha rilevato che, secondo l’impresa 3M, produttore del medesimo, un siffatto sigillo avrebbe funzionato correttamente su porte in alluminio e in alluminio laccato, precisando che la conseguenza di un utilizzo su un supporto inadeguato sarebbe stata un’aderenza insufficiente del sigillo, il che avrebbe potuto impedire alle diciture «VOID» di apparire in caso di spostamento del medesimo. Infine, il Tribunale ha respinto come non comprovata l’affermazione secondo cui il sigillo controverso non sarebbe stato staccato dalla sua pellicola di protezione in modo conforme alle istruzioni del produttore. |
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41 |
Ai punti 134-156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il quarto motivo, vertente sulla supposizione asseritamente erronea dello «stato evidente» del sigillo controverso il giorno successivo all’accertamento. In primo luogo, il Tribunale ha constatato che gli elementi su cui si era basata la Commissione per constatare la violazione di sigilli, ossia il verbale di violazione di sigilli, secondo cui l’intero sigillo controverso è stato spostato di circa 2 mm in altezza e in larghezza e le diciture “VOID” erano chiaramente visibili su tutta la superficie di tale sigillo, nonché le testimonianze degli ispettori presenti durante la constatazione di violazione di sigilli, consentivano di constatare, infatti, che il sigillo controverso era stato infranto nella notte dal 29 al 30 maggio 2006 e che la porta del locale di cui trattasi poteva dunque essere stata aperta in tale intervallo. |
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42 |
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se le circostanze invocate dall’E.ON Energie fossero tali da rimettere in discussione il valore probatorio degli elementi summenzionati. Il Tribunale ha respinto l’argomento dell’E.ON Energie secondo cui le diciture «VOID» erano solo scarsamente visibili e ciò su una parte del sigillo controverso. Esso ha segnatamente rilevato che l’apparizione delle diciture «VOID» è sufficiente per constatare che il sigillo controverso è stato spostato e che l’alterazione del medesimo è stata confermata da otto ispettori presenti in loco. Per quanto riguarda il confronto, effettuato dagli ispettori, tra lo stato del sigillo controverso e lo stato dei sigilli apposti in altre parti dell’edificio, il Tribunale ha statuito che fosse giustificato, da parte degli ispettori, adottare precauzioni procedendo ad un siffatto confronto, poiché si trattava della prima violazione di sigilli. Pertanto, non può esserne dedotto che sussistessero dubbi circa lo stato del sigillo. Quanto all’argomento vertente sul fatto che le fotografie su cui si era fondata la Commissione erano state scattate dopo l’apertura della porta, il Tribunale ha osservato che esso non era atto a rimettere in discussione il valore probatorio degli elementi summenzionati. |
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43 |
Il Tribunale ha proseguito esaminando, ai punti 166-171 della sentenza impugnata, il quinto motivo, vertente sulla supposizione asseritamente erronea dell’adeguatezza della pellicola di sicurezza per l’apposizione ufficiale di sigilli da parte della Commissione, dato che tale pellicola era stata progettata per provare che un «contenitore o un prodotto di sicurezza» non fosse stato aperto. Il Tribunale ha statuito, in primo luogo, che, se la scheda tecnica del sigillo controverso non indica esplicitamente l’uso che ne è stato fatto dalla Commissione, da tale scheda emerge che la pellicola di sicurezza deve rivelare una manipolazione, distruggendosi qualora si tenti di rimuovere l’etichetta, il che corrisponde esattamente a tale uso. Poiché il produttore raccomanda l’impiego di strumenti di sicurezza supplementari nei casi in cui la manipolazione «possa avere conseguenze molto gravi, ad esempio notevoli perdite economiche», dalla scheda tecnica risulta che tale raccomandazione traduce la possibilità di una falsa reazione negativa. |
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44 |
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che l’apposizione di un sigillo conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1/2003 è stata riconosciuta dai rappresentanti dell’E.ON Energie e che è lecito ritenere che quest’ultima avrebbe immediatamente formulato, ove necessario, dubbi in ordine all’adeguatezza della pellicola di sicurezza al momento della sua apposizione. In terzo luogo, il Tribunale ha rinviato al suo esame del sesto motivo per quanto riguarda gli argomenti dell’E.ON Energie relativi agli «scenari alternativi» che hanno potuto incidere sullo stato del sigillo controverso. |
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45 |
Ai punti 199-234 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il sesto motivo vertente sulla mancata considerazione, da parte della Commissione, degli «scenari alternativi» che avrebbero potuto essere all’origine dello stato del sigillo controverso. Avendo rilevato che, in linea di principio, spetta all’impresa che invoca una spiegazione alternativa dei fatti accertati dalla Commissione provare, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova su cui si basa la Commissione, il Tribunale ha ricordato di avere già statuito, nel respingere il quarto motivo, che la Commissione era legittimata a concludere che il sigillo controverso era stato infranto nella notte dal 29 al 30 maggio 2006. Sarebbe dunque necessario esaminare se l’E.ON Energie fosse riuscita a fornire la prova contraria. |
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46 |
In primo luogo, il Tribunale ha statuito che l’E.ON Energie non ha dimostrato la sussistenza di «influenze esterne» che sarebbero state all’origine delle diciture «VOID» sul sigillo controverso. In particolare, esso ha osservato che detta impresa non ha fornito la prova di un nesso di causalità tra l’asserito superamento del termine massimo di conservazione di tale sigillo e l’apparizione delle suddette diciture, in particolare, in considerazione del fatto che gli altri sigilli utilizzati, provenienti dallo stesso lotto, non avevano mostrato una reazione positiva. Esso ha parimenti constatato che l’E.ON Energie non aveva provato che l’uso, da parte di una dipendente dell’impresa di pulizie, di un detergente, il Synto, per pulire la porta sigillata avesse comportato un rischio di falsa reazione positiva del sigillo controverso. Il Tribunale ha aggiunto che, ad ogni modo, rientrava nella responsabilità dell’E.ON Energie informare l’impresa di pulizie del significato del sigillo ed assicurarsi che il sigillo controverso non venisse infranto dall’addetta alle pulizie di quest’ultima. |
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47 |
Il Tribunale ha altresì constatato che l’E.ON Energie non ha fornito la prova che il tasso di umidità dell’aria a Monaco nella notte di cui trattasi, eventuali vibrazioni e scosse, eventualmente connesse all’occupazione del locale G.506 situato a fianco del locale G.505 sigillato, e persino l’effetto congiunto di tali fattori, della vetustà del sigillo controverso e dell’azione del Synto su quest’ultimo abbiano provocato l’alterazione dello stato del sigillo di cui trattasi, nella notte dal 29 al 30 maggio 2006. Quanto all’argomento basato sul fatto che il locale G.505 non sarebbe stato aperto nella notte in questione, il Tribunale ha ricordato, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, che non incombeva alla Commissione dimostrare il contrario. |
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48 |
In secondo luogo, il Tribunale ha osservato che le perizie prodotte dall’E.ON Energie non dimostrano che le circostanze invocate da quest’ultima hanno provocato l’alterazione dello stato del sigillo controverso e che esse presentano, in ogni caso, varie insufficienze risultanti, in particolare, dalle dimensioni ridotte dei campioni testati, dalla quantità di detergente usata e dal rifiuto dell’E.ON Energie di fare uso di sigilli originali e di consentire che un agente della Commissione assista alle sperimentazioni. In terzo luogo, il Tribunale ha respinto come non pertinenti o non comprovate le varie critiche espresse dall’E.ON Energie in ordine alle relazioni predisposte dal sig. Kr. su richiesta della Commissione. In quarto luogo, il Tribunale ha statuito che, tenuto conto del fatto che l’E.ON Energie non ha fornito prove atte a rimettere in discussione il valore probatorio degli elementi forniti dalla Commissione, non era necessario pronunciarsi sulla presunta «possibilità di false reazioni positive», che emergerebbe dai punti 7, 74 e 75 della decisione controversa. |
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49 |
Il Tribunale ha esaminato, ai punti 238-247 della sentenza impugnata, il settimo motivo, vertente su una violazione del principio della presunzione di innocenza. Avendo ricordato che, ai sensi della giurisprudenza, detto principio viene applicato nei procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza, il Tribunale ha respinto gli argomenti dell’E.ON Energie fondati sul presunto «carattere suggestivo» del questionario, trasmesso al perito, sig. Kr., con lettera del 16 ottobre 2007. |
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Tale questionario avrebbe chiesto in particolare al sig. Kr. di esporre le ragioni per cui le perizie prodotte dall’E.ON Energie «non contraddicono» la sua relazione dell’8 maggio 2007 e di «confermare» che la combinazione dei fattori addotti da quest’ultima «non può avere comportato» una falsa reazione positiva. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che l’onere della prova a tal riguardo gravava sull’E.ON Energie e che il questionario aveva lo scopo di verificare se le conclusioni della prima relazione del sig. Kr. fossero rimesse in discussione dalle relazioni prodotte dall’E.ON Energie, mentre il medesimo aveva già formulato, oralmente, alcuni commenti sugli accertamenti contenuti in suddette relazioni. Infine, il Tribunale ha osservato che, nella sua seconda relazione, il sig. Kr. ha riformulato in maniera «aperta» le domande poste, prima di rispondervi. Per l’insieme di tali ragioni, il Tribunale ha respinto il settimo motivo. |
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51 |
Ai punti 254-263 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’ottavo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione avrebbe considerato a torto, al punto 101 della decisione controversa, che comportamenti di terzi erano imputabili all’E.ON Energie e che, nel caso di specie, non può trattarsi di negligenza, poiché la dipendente dell’impresa di pulizie non sarebbe stata in grado di sapere che essa aveva materialmente effettuato la violazione di sigilli. In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti dell’E.ON Energie, secondo cui i possessori di chiavi non hanno aperto la porta del locale di cui trattasi, siano privi di rilevanza in quanto non incombeva alla Commissione provare che vi era effettivamente stato accesso a tale locale. In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, secondo gli accertamenti non contestati di cui ai punti 101 e 103 della decisione controversa, solo persone autorizzate dall’E.ON Energie erano nell’edificio al momento della violazione di sigilli e che non può essere accolto l’argomento secondo cui soltanto i possessori di chiavi erano collaboratori o mandatari abilitati da tale società. In terzo luogo, l’ignoranza della dipendente dell’impresa di pulizie in ordine alle conseguenze che possono asseritamente derivare dal fatto di passare uno straccio imbevuto di detergente sul sigillo controverso sarebbe senza rilevanza in quanto non sarebbe provato che la pulizia della porta con il Synto abbia potuto effettivamente incidere sullo stato di tale sigillo. In quarto luogo, in merito agli argomenti inerenti alla presunta vetustà del sigillo controverso, il Tribunale ha rinviato al rigetto di tali argomenti nell’ambito del suo esame del sesto motivo. |
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52 |
Infine, il Tribunale ha esaminato, ai punti 276-297 della sentenza impugnata, il nono motivo vertente su una violazione dell’articolo 253 CE e del principio di proporzionalità in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda. |
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53 |
In primo luogo, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza, la motivazione di un atto deve essere valutata in funzione delle circostanze della specie e, in particolare, del suo contesto nonché delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, e non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Esso ha poi rilevato che la Commissione si era basata, per determinare l’importo dell’ammenda inflitta all’E.ON Energie, sulla gravità dell’infrazione e sulle circostanze particolari della specie e, specificamente, sull’esistenza di indizi che implicano la commissione di infrazioni alle norme sulla concorrenza da parte dell’E.ON Energie, sul fatto che si trattava del primo caso di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003 e sulla necessità che l’ammenda inflitta potesse comunque garantire l’effetto deterrente di questa nuova disposizione. |
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54 |
Il Tribunale ha osservato a tal riguardo come, poiché la Commissione non ha adottato orientamenti concernenti la fissazione delle ammende inflitte in base all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003, essa non era tenuta a quantificare, in valore assoluto o in percentuale, l’importo di base dell’ammenda e le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Il Tribunale ha dunque respinto l’argomento vertente sul difetto di motivazione della decisione controversa nonché quello vertente su una presunta violazione dei diritti della difesa che ne sarebbe derivata. |
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55 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento vertente su una violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale, avendo ricordato che secondo la giurisprudenza le ammende non devono essere sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti, ha osservato che la Commissione aveva giustamente esposto, ai punti 105-108 della decisione controversa, le ragioni per cui l’infrazione di violazione di sigilli, in quanto tale, costitutiva un’infrazione particolarmente grave, tenuto conto segnatamente della necessità di garantire un effetto deterrente alle ammende inflitte in caso di violazione di sigilli, affinché le imprese non possano ritenere che sia per esse vantaggioso violare un sigillo nell’ambito di un accertamento. Pertanto, la Commissione non avrebbe applicato circostanze aggravanti, bensì avrebbe piuttosto rilevato circostanze che giustificavano l’irrogazione di un’ammenda sufficientemente deterrente per qualsiasi violazione di sigilli. |
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56 |
Quanto alle circostanze attenuanti invocate dall’E.ON Energie, il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che il fatto che una violazione di sigilli sia stata commessa per negligenza e non intenzionalmente non costituisce una circostanza attenuante e che, nel caso di specie, la Commissione non era partita dall’ipotesi di un’infrazione necessariamente intenzionale. Il Tribunale ha anche statuito che la Commissione non aveva alcuna ragione per informare l’E.ON Energie di una presunta «particolare sensibilità» della pellicola di sicurezza e che il fatto che non fosse stato possibile constatare che documenti erano stati portati fuori dal locale G.505 era parimenti non pertinente. L’entità degli sforzi fatti dall’E.ON Energie per realizzare perizie e interrogare tutti i possessori di chiavi sarebbe altresì senza rilievo, poiché tali sforzi rientravano nell’esercizio, da parte dell’E.ON Energie, dei suoi diritti della difesa e non avrebbero agevolato l’indagine della Commissione. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione ha preso pienamente in considerazione il fatto che si trattava di una prima violazione di sigilli e ha concluso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’E.ON Energie, un’ammenda di un importo di EUR 38 milioni, che corrispondeva a circa lo 0,14% del fatturato di tale società, non può essere considerata sproporzionata rispetto all’infrazione. |
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57 |
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto il nono motivo e, pertanto, il ricorso dell’E.ON Energie nel suo insieme. |
Procedimento dinanzi alla Corte
Conclusioni delle parti
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L’E.ON Energie chiede che la Corte voglia:
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La Commissione chiede che la Corte voglia:
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La riapertura della fase orale
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60 |
Con lettera del 26 giugno 2012, la Commissione ha chiesto la riapertura della fase orale. A sostegno della sua domanda, la Commissione indica il suo disaccordo con la posizione adottata dall’avvocato generale in ordine al sesto motivo di impugnazione e sostiene che talune questioni da esso sollevate a tal riguardo sono nuove, sicché nel caso di specie non è stato rispettato il principio del contraddittorio. |
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61 |
Occorre ricordare che la Corte, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su istanza di parte, può disporre la riapertura della fase orale, conformemente all’articolo 61 del suo regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato dibattuto tra le parti (v. sentenze del 3 marzo 2009, Commissione/Austria, C-205/06, Racc. pag. I-1301, punto 13, e del 6 settembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C-262/10, punto 30). |
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62 |
Va ricordato a tal riguardo che, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. A tal riguardo, la Corte non è vincolata né alle conclusioni dell’avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi perviene (v. sentenza dell’11 novembre 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, Racc. pag. I-11335, punto 26). Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale. |
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63 |
Conseguentemente la Corte, sentito l’avvocato generale, poiché ritiene di essere sufficientemente edotta per statuire e poiché non vi è l’esigenza che la causa sia decisa sulla base di argomenti che non siano stati oggetto di dibattito tra le parti, considera che occorre respingere la domanda della Commissione tesa alla riapertura della fase orale. |
Sull’impugnazione
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64 |
Va preliminarmente ricordato che il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove prese in considerazione a sostegno di tali fatti. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto nonché le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti. Salvo il caso di snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (sentenza del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C-535/06 P, Racc. pag. I-7051, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
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65 |
Per contro, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato dei fatti, la Corte è competente ad esercitare il suo controllo, dal momento in cui il Tribunale ha qualificato la loro natura giuridica e ne ha fatto derivare conseguenze di diritto (sentenza del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C-136/92 P, Racc. pag. I-1981, punto 49). |
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’ambito della ripartizione dell’onere della prova nonché su una violazione del principio della presunzione di innocenza e della massima giuridica del diritto dell’Unione in dubio pro reo
Argomenti delle parti
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66 |
Ad avviso dell’E.ON Energie, avendo riconosciuto, al punto 48 della sentenza impugnata, che spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni da essa constatate, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, al punto 55 della medesima sentenza, dichiarando che, qualora la Commissione produca prove dirette di una circostanza, spetta poi alle imprese interessate dimostrare l’insufficienza di tali elementi di prova. Secondo l’E.ON Energie, nello specifico, il Tribunale non ha considerato il fatto che l’elemento di prova consistente nella violazione di un sigillo, che è stato incontestabilmente conservato al di là del suo termine di conservazione, non costituisce una prova sufficientemente precisa e dunque, in linea di massima, sufficiente per dimostrare la sussistenza di un’infrazione. Essa rimette in questione, segnatamente, l’applicazione in via analogica della sentenza dell’8 luglio 1999, Montecatini/Commissione (C-235/92 P, Racc. pag. I-4539), ritenendo che, contrariamente ad una prova documentale, la violazione di un siffatto sigillo non sia una prova diretta e sufficiente, bensì un elemento ambiguo. Per giunta, le prove sulle quali si è basato il Tribunale sarebbero soltanto prove indirette. |
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L’E.ON Energie sostiene, peraltro, che l’incertezza circa l’idoneità del sigillo concretamente utilizzato nella specie è imputabile alla Commissione, in quanto quest’ultima ha utilizzato un sigillo conservato al di là del suo termine di conservazione e non avrebbe messo al sicuro le prove prima dell’apertura della porta. Essa aggiunge, nella propria replica, che il sigillo è stato quindi apposto irregolarmente, poiché la sua corretta apposizione implica il rispetto delle istruzioni fornite dal produttore nella scheda tecnica del prodotto. L’impossibilità di produrre prove, risultante dal comportamento della Commissione, non dovrebbe arrecare pregiudizio all’E.ON Energie. Tale circostanza invertirebbe dunque l’onere della prova, sicché il Tribunale avrebbe dovuto chiedere che la Commissione fornisca la prova della corretta apposizione del sigillo e del suo regolare funzionamento, anziché richiedere all’E.ON Energie la prova contraria, come avrebbe fatto al punto 170 della sentenza impugnata. L’E.ON Energie sottolinea che il primo motivo è ricevibile, poiché la ripartizione dell’onere della prova è una questione di diritto e, in mancanza dell’errore di diritto che tale motivo denuncia, il Tribunale sarebbe forse giunto ad una valutazione diversa dei fatti di specie nella presente causa. Pertanto, l’E.ON Energie non contesterebbe dinanzi alla Corte gli accertamenti di fatto operati dal Tribunale in quanto tali. |
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68 |
A giudizio della Commissione, la questione se essa abbia prodotto la prova di una violazione di sigilli rientra nella valutazione delle prove realizzata dal Tribunale e il cui controllo da parte della Corte deve rimanere entro stretti limiti. Poiché l’E.ON Energie non ha dedotto uno snaturamento delle prove a tal riguardo, il primo motivo sarebbe irricevibile. Inoltre, l’affermazione, fatta per la prima volta e dunque tardivamente nella memoria di replica, secondo cui il sigillo controverso sarebbe stato apposto scorrettamente a causa della sua vetustà non può giustificare l’inversione dell’onere della prova auspicata dall’E.ON Energie. |
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69 |
Inoltre, come rilevato dal Tribunale ai punti 53-55 della sentenza impugnata, i requisiti in materia di prova dipenderebbero dalla natura delle prove fornite dalla Commissione per dimostrare l’infrazione. La Commissione osserva che, se, in materia di pratiche concordate, essa si basa unicamente su osservazioni relative ad un parallelismo di comportamento sul mercato e presume, a tal riguardo, che esso possa trovare spiegazione soltanto nella concertazione tra le imprese interessate, per la loro discolpa è sufficiente che esse dimostrino circostanze che mettono i fatti in una luce diversa. Per contro, ciò non avverrebbe qualora la Commissione potesse rinviare a documenti da cui risulti che il comportamento riscontrato è il risultato di una concertazione, nel qual caso non è sufficiente che le imprese interessate adducano una spiegazione alternativa dei fatti accertati dalla Commissione. In tale ipotesi, esse dovrebbero contestare la sussistenza di tali fatti accertati alla luce dei documenti prodotti dalla Commissione. |
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70 |
Ad avviso della Commissione, la questione se essa abbia ottemperato al suo obbligo di fornire la prova iniziale per mezzo di prove dirette e quella se l’impresa abbia fornito la prova contraria rientrano entrambe nella valutazione delle prove. Inoltre, tenuto conto delle indicazioni fornite dal produttore del sigillo controverso, nel caso di specie, si tratterebbe di una situazione ordinaria di apposizione di un sigillo funzionante, sicché spetterebbe all’E.ON Energie fornire prove contrarie per dimostrare la sua affermazione relativa ad una falsa reazione positiva. Secondo la Commissione, nell’esporre i requisiti in materia di prove, l’E.ON Energie tenta di distogliere l’attenzione della Corte dal fatto che essa non è mai riuscita a rimettere seriamente in discussione la funzionalità del sigillo controverso, descritta dal produttore, confermata dalla prassi della Commissione e verificata dal perito, sig. Kr. |
Giudizio della Corte
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71 |
Occorre rammentare, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata, che nel settore del diritto della concorrenza, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione, spetta alla Commissione produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova atti a dimostrare adeguatamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione (sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C-185/95 P, Racc. pag. I-8417, punto 58, nonché del 6 gennaio 2004, BAI e Commissione/Bayer, C-2/01 P e C-3/01 P, Racc. pag. I-23, punto 62). |
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72 |
Inoltre, qualora sussista un dubbio nella mente del giudice, esso deve andare a beneficio dell’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, Racc. pag. 207, punto 265). Infatti, la presunzione di innocenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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73 |
Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio della presunzione d’innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C-199/92 P, Racc. pag. I-4287, punti 149 e 150, nonché Montecatini/Commissione, cit., punti 175 e 176). |
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74 |
Certamente, se la Commissione constata una violazione delle norme sulla concorrenza basandosi sulla supposizione che i fatti accertati possono trovare spiegazione soltanto in funzione della sussistenza di un comportamento anticoncorrenziale, il giudice dell’Unione sarà indotto ad annullare la decisione di cui trattasi qualora le imprese interessate adducano un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consenta quindi di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata dalla Commissione per concludere per la sussistenza di un’infrazione. Infatti, in un’ipotesi del genere, non si può considerare che la Commissione abbia fornito la prova della sussistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 16, nonché del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Racc. pag. I-1307, punti 126 e 127). |
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75 |
Tuttavia, la Corte ha anche statuito che, poiché la Commissione era stata in grado di dimostrare la partecipazione di un’impresa a riunioni tra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, il Tribunale aveva giustamente potuto ritenere che spettasse a quest’ultima fornire un’altra spiegazione del contenuto di tali riunioni. Così facendo, il Tribunale non aveva operato alcuna indebita inversione dell’onere della prova, né violato la presunzione d’innocenza (sentenza Montecatini/Commissione, cit., punto 181). |
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76 |
Del pari, il Tribunale ha rilevato a giusto titolo, al punto 56 della sentenza impugnata, che, allorquando la Commissione si basa su elementi di prova che risultano sufficienti, in linea di principio, per dimostrare la sussistenza dell’infrazione, l’impresa interessata non può limitarsi ad evocare la possibilità che si sia verificata una circostanza atta ad incidere sul valore probatorio di tali elementi di prova affinché sulla Commissione gravi l’onere di dimostrare che detta circostanza non ha potuto incidere sul valore probatorio degli stessi. Al contrario, a meno che la prova in questione non possa essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione, incombe all’impresa interessata dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione. |
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77 |
Nella specie, l’E.ON Energie addebita al Tribunale di avere applicato, in via analogica, il punto 181 della citata sentenza Montecatini/Commissione al caso di violazioni di sigilli di cui si è occupato nella causa che ha dato origine alla sentenza impugnata. |
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78 |
Poiché l’E.ON Energie contesta la possibilità di procedere a tale applicazione in via analogica, si deve constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto a tal riguardo, né ai punti 55 e seguenti né al punto 170 della sentenza impugnata. Infatti, visto che la Commissione aveva constatato una violazione di sigilli in base ad un complesso di prove, tra cui il verbale di violazione di sigilli, il Tribunale era legittimato a ritenere, a giusto titolo, applicando la citata sentenza Montecatini/Commissione in via analogica, che spettasse all’E.ON Energie apportare prove che rimettessero in discussione tale constatazione e, così facendo, esso né ha operato un’inversione indebita dell’onere della prova né ha violato il principio della presunzione di innocenza. |
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79 |
Nei limiti in cui l’E.ON Energie, nell’ambito del primo motivo, tenta di trarre un argomento dal superamento del termine di conservazione del sigillo controverso, è sufficiente constatare che essa contesta le valutazioni di fatto operate dal Tribunale per quanto riguarda i vari elementi di prova forniti. In tal senso, la sua argomentazione è dunque irricevibile conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 64 e 65 della presente sentenza. |
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80 |
Per quanto riguarda l’argomento vertente su una presunta incertezza, imputabile alla Commissione, circa il corretto funzionamento del sigillo controverso concretamente usato nel caso di specie, va ricordato, come rilevato al punto 76 della presente sentenza, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto per aver considerato che l’onere della prova gravava sull’E.ON Energie, a meno che siffatta prova non potesse essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione. Essendosi posto la giusta questione di diritto, il Tribunale ha quindi statuito, di fatto, in base agli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso, ai punti 57-63, 99-124 e 134-156 della sentenza impugnata, che un’incertezza imputabile alla Commissione non era stata comprovata, sicché l’onere della prova gravava effettivamente sull’E.ON Energie. Nei limiti in cui l’E.ON Energie contesta tale valutazione di fatto del Tribunale, la sua argomentazione è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 64 e 65 della presente sentenza. |
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81 |
Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto. |
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione nell’applicazione dei principi che disciplinano l’onere della prova
Argomenti delle parti
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82 |
L’E.ON Energie addebita al Tribunale di avere violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente per avere operato un’erronea qualificazione giuridica. A suo parere, nell’ambito dell’inversione dell’onere della prova, il Tribunale non ha tenuto conto del criterio del «mettere in dubbio» il valore probatorio del sigillo controverso che esso stesso aveva invocato, in un primo momento, al punto 56 della sentenza impugnata, richiedendo, ai punti 202 e 203 di tale sentenza, la prova di un «nesso causale» diretto tra il superamento del termine di conservazione di tale sigillo e la comparsa di una falsa reazione positiva. Secondo l’E.ON Energie, la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione di cui trattasi sollevano una questione di diritto e il secondo motivo è dunque ricevibile. |
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83 |
Secondo la Commissione, tale motivo è irricevibile in quanto l’E.ON Energie non si riferisce alla motivazione della sentenza impugnata, che è chiara, bensì unicamente alla valutazione delle prove operata dal Tribunale. Ad ogni modo, esso non sarebbe fondato. |
Giudizio della Corte
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84 |
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il secondo motivo è ricevibile. Infatti, poiché l’E.ON Energie denuncia una presunta contraddizione tra la norma di diritto sancita al punto 56 della sentenza impugnata e l’attuazione di tale norma al punto 202 di quest’ultima, mettendo quindi in causa la coerenza del ragionamento seguito dal Tribunale nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione all’onere della prova, essa solleva una questione di diritto riguardante l’applicazione di tale diritto da parte del Tribunale (sentenza del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C-412/05 P, Racc. pag. I-3569, punto 89). |
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85 |
In merito alla fondatezza del suddetto motivo, basti osservare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, che, quando il Tribunale fissa, al punto 56 della sentenza impugnata, il principio secondo il quale la circostanza fatta valere dall’E.ON Energie deve rimettere in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si fonda l’analisi della Commissione, ciò presuppone, evidentemente, un nesso di causalità tra l’una e l’altro. |
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86 |
Infatti, la circostanza invocata dall’E.ON Energie dinanzi al Tribunale, relativa al superamento della durata di conservazione del sigillo controverso, può rimettere in discussione il valore probatorio delle diciture «VOID», che compaiono su tale sigillo, solo qualora sia provato che esiste un nesso di causa ed effetto tra l’eventuale scadenza del suddetto sigillo e la comparsa delle diciture di cui trattasi. Pertanto, occorre concludere che, nel ricercare la sussistenza di un siffatto nesso ai punti 202 e 203 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha applicato un criterio giuridico diverso da quello enunciato al punto 56 della sentenza in parola. |
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87 |
Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto. |
Sul terzo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova, sulla violazione dei principi dello Stato di diritto e del diritto a una buona amministrazione nonché sull’illogicità ed erroneità della motivazione per quanto riguarda la valutazione della regolarità dell’apposizione del sigillo controverso
Argomenti delle parti
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Con il terzo motivo, l’E.ON Energie rimette in discussione, sotto molteplici aspetti, la valutazione del Tribunale relativa alla regolarità dell’apposizione del sigillo controverso, di cui ai punti 102-115 della sentenza impugnata. |
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89 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, lo snaturamento delle prove, l’E.ON Energie sottolinea che l’integrità di un sigillo comporta tanto un aspetto interno quanto un aspetto esterno e che soltanto quest’ultimo può essere dimostrato in riferimento ad un verbale attestante la regolare apposizione di un sigillo. Il Tribunale non avrebbe quindi tenuto conto dell’integrità interna di tale sigillo, la quale non poteva apparire in modo evidente all’esterno, durante il breve lasso di tempo che ha separato la sua applicazione dal momento in cui il team di ispettori ha lasciato i locali. Trascurando un siffatto elemento, il Tribunale avrebbe, di conseguenza, violato i principi dello Stato di diritto, nonché del diritto ad una buona amministrazione, poiché non era in grado di valutare ad occhio nudo la regolarità dell’operato della Commissione. |
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Peraltro, il Tribunale avrebbe snaturato l’elemento di prova costituito dal verbale di apposizione del sigillo controverso attribuendogli un contenuto dichiarativo che non ha, presumendo, al punto 104 della sentenza impugnata, che esso costituisca una prova sufficiente dell’esistenza di una regolare apposizione di tale sigillo. Inoltre, statuendo, al punto 115 della sentenza impugnata, che il sigillo «aderiva quindi alla porta della stanza G.505 e al telaio della stessa e che era intatto, nel senso che non faceva apparire le diciture “VOID” nel momento in cui il personale autorizzato all’accertamento ha lasciato i locali della ricorrente», il Tribunale avrebbe adottato criteri di delimitazione privi di rilevanza per quanto riguarda l’idoneità interna del sigillo controverso ad assolvere la sua funzione. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato le leggi della logica. |
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91 |
In secondo luogo, l’E.ON Energie imputa al Tribunale di aver fondato la sua analisi sulle dichiarazioni degli ispettori della Commissione e del Bundeskartellamt relative all’apposizione del suddetto sigillo. Tali dichiarazioni sarebbero irrilevanti in quanto questi ultimi sarebbero incapaci di valutare l’integrità interna del sigillo controverso. |
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92 |
In terzo luogo, l’E.ON Energie afferma di non avere avuto la possibilità di riconoscere la particolare sensibilità della pellicola di sicurezza né, pertanto, di verificare le proprietà concrete della stessa. In tale contesto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di motivazione quando ha indicato, al punto 105 della sentenza impugnata, riferendosi al punto 51 della decisione controversa, che si presumeva che l’E.ON Energie conoscesse «perfettamente l’importanza di tali segni», vale a dire i segni «VOID». A giudizio dell’E.ON Energie, non si può escludere che il vizio occulto o il preesistente deterioramento del sigillo controverso siano potuti apparire soltanto più tardi o che, a causa dell’ignoranza circa il funzionamento di tale sigillo, nessuno abbia prestato sufficiente attenzione all’integrità esterna del medesimo. |
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93 |
La Commissione ritiene che, con il terzo motivo, l’E.ON Energie tenti in realtà di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto operati dal Tribunale, cosicché tale motivo sarebbe irricevibile. |
Giudizio della Corte
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94 |
Per quanto attiene alle affermazioni relative a uno snaturamento degli elementi di prova, va operata una distinzione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, tra la parte della valutazione del Tribunale relativa all’integrità del sigillo controverso e quella riguardante il valore del verbale di apposizione di tale sigillo. |
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95 |
Poiché l’E.ON Energie rimette in discussione la valutazione del Tribunale relativa all’integrità del sigillo controverso, va osservato che essa mette in rilievo la propria definizione della mancanza di alterazione di un sigillo, con riguardo alla quale essa chiede alla Corte di controllare la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale. |
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Tuttavia, la questione se il sigillo controverso potesse essere considerato come alterato non è una questione di snaturamento degli elementi di prova, bensì una questione di fatto. L’E.ON Energie contesta quindi, in realtà, la valutazione di fatto operata dal Tribunale in ordine al carattere intatto del sigillo controverso in base ad elementi di prova che gli erano stati sottoposti. Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 64 della presente sentenza, tali affermazioni sono irricevibili nell’ambito della presente impugnazione. |
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Peraltro, l’E.ON Energie non spiega in che modo il Tribunale avrebbe violato i principi dello Stato di diritto e di buona amministrazione mediante la valutazione di fatto da esso operata. Pertanto, anche tali argomenti devono essere respinti. |
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Per quanto riguarda il presunto snaturamento del verbale di apposizione del sigillo controverso, va rilevato, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, che tale elemento di prova fa fede, fino a prova contraria, della regolare apposizione del sigillo di cui trattasi, nonché del fatto che il medesimo aderiva alla porta del locale G.505, circostanze accertate dai rappresentanti della Commissione e del Bundeskartellamt, la sera del 29 maggio 2006. Orbene, l’argomentazione addotta dall’E.ON Energie a tal riguardo non evidenzia nessuna inesattezza materiale nella lettura che il Tribunale ha dato al suddetto verbale e non menziona alcun elemento atto a dimostrare che quest’ultimo sarebbe inficiato da accertamenti o dichiarazioni inesatti. |
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Pertanto, le affermazioni relative allo snaturamento del verbale di apposizione del sigillo controverso devono essere respinte in quanto infondate. |
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100 |
Per quanto riguarda l’addebito mosso al Tribunale dall’E.ON Energie criticando la rilevanza delle dichiarazioni degli ispettori, vista l’asserita incapacità di questi ultimi di valutare il funzionamento interno del suddetto sigillo, va rammentato, come rilevato al punto 95 della presente sentenza, che, in tal modo, l’E.ON Energie ha cercato di fare adottare la propria definizione della mancanza di alterazione di un sigillo. Tuttavia, come statuito dalla Corte al punto 96 della presente sentenza, la questione se il sigillo controverso potesse essere considerato alterato è una questione di fatto rientrante nella sola competenza del Tribunale. |
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101 |
Peraltro, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 64 della presente sentenza, il Tribunale è il solo a potere stimare il valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che le prove da esso prese in considerazione a sostegno dei fatti siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di assunzione della prova siano stati rispettati (v. anche, in tal senso, sentenza del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C-328/05 P, Racc. pag. I-3921, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, con la sua argomentazione relativa alla rilevanza delle dichiarazioni degli ispettori, l’E.ON Energie tenta di rimettere in discussione il valore attribuito a tali elementi di prova da parte del Tribunale. Di conseguenza, tale argomentazione deve essere respinta in quanto irricevibile. |
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102 |
Infine, è inconferente l’argomento addotto dall’E.ON Energie inerente ad un presunto errore di motivazione, in quanto riguarda un motivo del ragionamento del Tribunale dedotto ad abundantiam. Infatti, l’affermazione fatta dal Tribunale, al punto 105 della sentenza impugnata, secondo cui l’E.ON Energie «conosceva perfettamente l’importanza» dei segni «VOID», che forma oggetto di tale argomento, si inserisce in un ragionamento fondato sulla mancanza di obiezioni da parte dell’E.ON Energie in ordine all’apposizione del sigillo controverso prima della comparsa di tali segni, ragionamento che non fa che corroborare le conclusioni tratte dal Tribunale da altri elementi di prova. |
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103 |
Da quanto precede risulta che il terzo motivo dev’essere respinto in toto. |
Sul quarto motivo, vertente sull’asserita illogicità della motivazione per quanto concerne la valutazione dell’argomento relativo al superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso
Argomenti delle parti
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104 |
L’E.ON Energie invoca un difetto di motivazione connesso ad una presunta violazione delle leggi della logica. A suo avviso, al punto 203 della sentenza impugnata, il Tribunale fa derivare dalla constatazione del corretto funzionamento dei sigilli usati nell’ambito delle altre apposizioni di sigilli nell’edificio dell’E.ON Energie la conclusione logicamente inspiegabile secondo cui il sigillo controverso avrebbe dovuto, a sua volta, funzionare correttamente. Orbene, sarebbe proprio una caratteristica delle produzioni in serie che un particolare difetto porti al cattivo funzionamento solamente di singoli prodotti. La Commissione non avrebbe dimostrato che tutti i sigilli provenienti dallo stesso lotto fossero privi di difetti. Sarebbe inoltre palese, nella fattispecie, che le altre apposizioni di sigilli non riguardassero porte composte da pannelli insonorizzanti e da un telaio in alluminio elossidato, ma piuttosto da tre armadi portadocumenti. L’E.ON Energie precisa che essa contesta la logica inerente agli accertamenti compiuti dal Tribunale e non valutazioni di fatto effettuate dal medesimo. |
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105 |
Secondo la Commissione, il quarto motivo è irricevibile, in quanto l’E.ON Energie si limita a contestare accertamenti di fatto del Tribunale, e, ad ogni modo, non fondato. |
Giudizio della Corte
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106 |
Nei limiti in cui, al punto 203 della sentenza impugnata, il Tribunale si basa sul fatto che tutti i sigilli di cui trattasi provengono dallo stesso lotto, si tratta di un accertamento di fatto che l’E.ON Energie non può rimettere in discussione dinanzi alla Corte in mancanza di uno snaturamento dei fatti, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 64 e 65 della presente sentenza. |
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107 |
Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui l’E.ON Energie si basa su presunte differenze tra i supporti su cui i sigilli di cui trattasi sono stati apposti, va osservato che essa non contesta la dichiarazione esplicita, di cui al punto 122 della sentenza impugnata, secondo cui, in base alle indicazioni del produttore, corroborate dai test del perito della Commissione, il tipo di sigillo usato è «adatto praticamente a tutti i supporti». Ciò posto, tale argomentazione è inconferente in quanto prescinde da un elemento chiave sotteso alla motivazione addotta dal Tribunale e non può dunque rimettere in discussione tale motivazione. |
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108 |
Infine, occorre aggiungere che la Commissione ha osservato, a giusto titolo, che, se un’impresa potesse rimettere in discussione il valore probatorio di un sigillo invocando la mera possibilità che sia stato difettoso, la Commissione sarebbe privata di ogni possibilità di impiegare sigilli. Di conseguenza, una siffatta argomentazione, non avvalorata da elementi di prova che dimostrino un difetto che pregiudica il sigillo controverso, non può essere accolta. |
Sul quinto motivo, vertente su irregolarità nell’assunzione della prova, su una violazione del principio in dubio pro reo e sulle presunte contraddizioni per quanto riguarda la valutazione dello stato del sigillo controverso
Argomenti delle parti
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109 |
L’E.ON Energie addebita al Tribunale di avere violato le norme applicabili ad una regolare assunzione della prova e le leggi della logica nonché il principio in dubio pro reo. In particolare, al punto 146 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo come inconferente l’argomento relativo allo stato delle diciture «VOID» sul telaio della porta. Così facendo, esso avrebbe contraddetto i propri accertamenti, nonché l’esposizione incontestata dei fatti da parte della Commissione. Secondo l’E.ON Energie, infatti dall’esposizione dei fatti propria della Commissione deriva che qualsiasi ricollocamento del sigillo deve comportare un deterioramento delle lettere, sicché la presenza di segni «VOID» intatti dimostrano che un distacco seguito da un ricollocamento del sigillo può essere escluso. Se non può essere esclusa una falsa reazione positiva sulla parte del sigillo controverso che aderiva al telaio della porta, si dovrebbe, in dubio pro reo, considerare che lo stesso può valere per quanto riguarda la parte del sigillo aderente al pannello della porta, il che permetterebbe altresì di contraddire la constatazione secondo cui la comparsa di diciture «VOID» sul sigillo controverso o, perlomeno, su una parte di quest’ultimo significa, in tutti i casi, che il suddetto sigillo è stato infranto e che l’autoadesivo è stato spostato. |
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110 |
Inoltre, in violazione delle norme applicabili ad una regolare assunzione della prova, il Tribunale avrebbe omesso di disporre una misura d’istruzione a tal proposito. L’E.ON Energie sottolinea, a tal riguardo, che la questione se una prova determinata sia stata assunta regolarmente e in osservanza dei principi applicabili in materia, compreso il principio in dubio pro reo, è una questione di diritto. |
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111 |
La Commissione contesta tali argomenti e ritiene, in particolare, che l’E.ON Energie tenti nuovamente di contestare accertamenti di fatto. Il quinto motivo sarebbe dunque irricevibile. |
Giudizio della Corte
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112 |
Va rammentato, in via preliminare, che un’impugnazione è irricevibile nei limiti in cui, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente diretta ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza del Tribunale, si limiti a ripetere i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi a tale giudice, compresi quelli basati su fatti esplicitamente negati da quest’ultimo. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte sull’impugnazione (sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). |
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113 |
Per contro, qualora un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato (sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C-229/05 P, Racc. pag. I-439, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
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114 |
Nella specie, se l’E.ON Energie invoca una violazione del principio in dubio pro reo nonché una presunta motivazione contraddittoria, le uniche spiegazioni che essa adduce a sostegno di tali affermazioni consistono, in realtà, nel rimettere in discussione accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale in base ad elementi di prova ad esso sottoposti. Pertanto, essa non spiega gli errori di diritto di cui sarebbe inficiata la valutazione del Tribunale e non contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione ad opera del Tribunale. |
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115 |
In merito alla misura d’istruzione che il Tribunale non avrebbe adottato, giova ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il carattere probatorio o meno degli elementi procedurali rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, secondo una giurisprudenza parimenti costante, esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova (v. sentenze del 4 marzo 1999, Ufex e a./Commissione, C-119/97 P, Racc. pag. I-1341, punto 66, nonché del 10 luglio 2001, Ismeri Europa/Corte dei conti, C-315/99 P, Racc. pag. I-5281, punto 19). |
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116 |
Nella presente impugnazione nulla induce a ritenere che ciò sia il caso nella specie. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 146 della sentenza impugnata, in ordine al fatto che il sigillo controverso aveva dovuto essere rimosso dalla porta del locale G.505 nella notte dal 29 al 30 maggio 2006, è avvalorata adeguatamente dal suo esame, ai punti 136-145 di tale sentenza, degli elementi di prova in suo possesso. |
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117 |
Di conseguenza, non si può imputare al Tribunale di non avere dato seguito alla richiesta dell’E.ON Energie volta a fare disporre misure di istruzione supplementari. |
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118 |
Tenuto conto di quanto precede, si deve respingere il quinto motivo. |
Sul sesto motivo, vertente su errori di diritto e, in particolare, sulla violazione del principio di proporzionalità, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione e dell’importo dell’ammenda
Argomenti delle parti
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119 |
L’E.ON Energie sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e, in particolare, ha violato il principio di proporzionalità, non tenendo conto, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione e dell’importo dell’ammenda, del fatto che la Commissione non ha apportato alcun elemento atto a dimostrare che la porta del locale G.505 sarebbe stata effettivamente aperta o che sarebbero stati sottratti documenti. Orbene, a suo avviso, si trattava di elementi determinanti in quanto l’obiettivo di un’apposizione di sigilli, come indicato al punto 291 della sentenza impugnata, è di impedire qualsiasi manipolazione dei documenti collocati nel locale posto sotto sigillo. Essa aggiunge che, nell’esercizio della propria competenza giurisdizionale estesa al merito, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre di conseguenza l’importo dell’ammenda. Per giunta, l’E.ON Energie ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto per quanto attiene alle norme relative all’assunzione della prova non avendo disposto una misura d’istruzione concernente la questione dell’apertura della porta. |
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120 |
L’E.ON Energie deduce altresì che l’uso, da parte della Commissione, di sigilli il cui termine di conservazione era scaduto era all’origine di una situazione di incertezza di cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto nell’ambito della fissazione dell’importo dell’ammenda. A tal riguardo essa invoca, per analogia, la sentenza del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione (40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663, punto 556), in cui la Corte ha statuito, in sostanza, che un’infrazione derivante da una determinata prassi non può essere presa in considerazione ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda, poiché non può essere escluso che il testo di una comunicazione della Commissione abbia potuto indurre a ritenere che una siffatti prassi fosse comunque accettata quale compatibile con il diritto dell’Unione. |
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121 |
Pertanto, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza attenuante derivante dal fatto che la Commissione stessa era all’origine della situazione poco chiara concernente lo stato del sigillo controverso, che era tale da indurre in errore e impossibile da delucidare a posteriori. Orbene, spetterebbe alla Corte, nell’ambito del suo controllo nel contesto di un’impugnazione, individuare e tenere conto di tutti i fattori pertinenti per valutare la gravità di un determinato comportamento. |
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122 |
La Commissione contesta l’insieme di tali argomenti e invita la Corte a respingere il sesto motivo. |
Giudizio della Corte
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123 |
Giova ricordare preliminarmente che, a norma dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale dispone di una competenza giurisdizionale estesa al merito per quanto riguarda le ammende fissate dalla Commissione. |
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124 |
Il Tribunale è quindi abilitato, al di là del mero controllo di legittimità di tali ammende, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C-3/06 P, Racc. pag. I-1331, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). |
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125 |
Per contro, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, C-310/93 P, Racc. pag. I-865, punto 34, nonché del 16 novembre 2000, KNP BT/Commissione, C-248/98 P, Racc. pag. I-9641, punto 54). |
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126 |
Pertanto, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda. |
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127 |
Per quanto riguarda le affermazioni dell’E.ON Energie inerenti al carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda inflitta nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato, al punto 294 della sentenza impugnata, tre ragioni che spiegano la sua decisione sulla fissazione dell’importo dell’ammenda a EUR 38 milioni, relative, in primo luogo, alla particolare gravità di una violazione di sigilli, in secondo luogo, alle dimensioni dell’E.ON Energie e, in terzo luogo, alla necessità di assicurare un effetto sufficientemente deterrente all’ammenda. |
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128 |
Per quanto riguarda la prima di tali ragioni, va rilevato, come ricordato dalla Commissione, che il Tribunale ha correttamente spiegato, ai punti 85 e 218 della sentenza impugnata, che è indifferente per il fatto costitutivo della violazione di sigilli che qualcuno sia effettivamente penetrato o meno nel locale sigillato. Infatti, l’obiettivo degli articoli 20, paragrafo 2, lettera d), e 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003 è di proteggere gli accertamenti dalla minaccia derivante dal semplice fatto che il sigillo sia stato infranto, dando quindi adito ad un dubbio in ordine all’integrità degli elementi di prova nel locale sigillato. |
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129 |
Atteso quanto precede, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare, al punto 294 della sentenza impugnata, che un’infrazione costituita da una violazione di sigilli è particolarmente grave per sua stessa natura e occorre, dunque, respingere gli argomenti dell’E.ON Energie secondo cui l’asserita mancanza di apertura della porta del locale G.505 nella notte dal 29 al 30 maggio 2006 avrebbe dovuto modificare siffatta valutazione. |
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130 |
Per quanto riguarda la seconda delle citate ragioni, relativa alle dimensioni dell’E.ON Energie, va osservato che il Tribunale ha rilevato, per valutare la proporzionalità dell’ammenda rispetto a tali dimensioni, al punto 296 della sentenza impugnata, il fatto che l’ammenda di EUR 38 milioni inflitta a tale impresa rappresenta lo 0,14% del suo fatturato annuo. A tale proposito, è sufficiente osservare che tale percentuale, già indicata al punto 113 della decisione controversa, non è stata contestata dall’E.ON Energie né dinanzi al Tribunale né dinanzi alla Corte e che si tratta, quindi, di un dato acquisito nell’ambito della presente impugnazione. |
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131 |
Ciò posto, va constatato che l’E.ON Energie non ha addotto alcun argomento atto a dimostrare che il fatto che il Tribunale abbia avallato la fissazione di un’ammenda di un siffatto importo fosse sproporzionato rispetto alle dimensioni dell’impresa in quanto tale. |
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132 |
Del pari, per quanto riguarda la terza ragione attinente alla necessità di assicurare un effetto sufficientemente deterrente all’ammenda, va ricordato che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in caso di accertamento di un’infrazione alle norme sostanziali di cui agli articoli 81 CE e 82 CE, la Commissione può infliggere un’ammenda che giunga fino al 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata nel corso dell’esercizio sociale precedente. Di conseguenza, un’impresa che ostacolerebbe le operazioni di ispezione della Commissione, violando sigilli apposti da quest’ultima al fine di preservare l’integrità di documenti per il tempo necessario agli accertamenti, potrebbe, facendo scomparire prove raccolte dalla Commissione, sottrarsi a una siffatta sanzione e deve dunque essere dissuasa dal procedere a siffatti comportamenti illeciti mediante l’importo dell’ammenda fissata in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Orbene, dal momento che una violazione di sigilli è accertata, non si può escludere che siano avvenuti siffatti comportamenti illeciti. |
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133 |
Pertanto, alla luce dell’ammenda che può essere irrogata all’E.ON Energie, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, qualora venissero accertate le prassi perseguite, l’ammenda di EUR 38 milioni, fissata nella decisione controversa, avallata dal Tribunale nella sentenza impugnata e che rappresenta lo 0,14% del suo fatturato annuo, non può essere considerata eccessiva con riguardo alla necessità di assicurare il suo effetto deterrente. Ad ogni buon fine, occorre aggiungere che, adducendo al punto 294 della sentenza impugnata le tre ragioni summenzionate al punto 127, il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua decisione, adottata nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sulla proporzionalità della sanzione inflitta. |
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134 |
Alla luce di quanto precede, gli argomenti dell’E.ON Energie relativi a una presunta violazione del principio di proporzionalità nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione e dell’importo dell’ammenda vanno respinti nel loro insieme. |
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135 |
Per quanto riguarda gli argomenti dell’E.ON Energie relativi all’assunzione della prova, poiché l’E.ON Energie fa valere in tale contesto che il Tribunale avrebbe dovuto adottare una misura d’istruzione per dimostrare se, ed eventualmente in che modo, la porta del locale G.505 fosse stata aperta nella notte dal 29 al 30 maggio 2006, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 115 della presente sentenza, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi d’informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Stando così le cose, non può essergli addebitato, nell’ambito del sesto motivo, di avere deciso, in particolare ai punti 84-86 della sentenza impugnata, di non integrare tali elementi e, segnatamente, di non sentire i possessori di chiavi in qualità di testimoni, a fortiori in quanto tali persone avevano già reso dichiarazioni sotto giuramento nella fase del procedimento amministrativo. |
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136 |
In merito all’affermazione dell’E.ON Energie fondata sul fatto che la Commissione stessa sarebbe stata all’origine della situazione poco chiara, tale da indurre in errore e impossibile da delucidare a posteriori, va osservato che la citata sentenza Suiker Unie e a./Commissione, da essa invocata in tale contesto, non è applicabile al caso di specie. Infatti, la Corte ha già respinto tutti i motivi volti a rimettere in discussione le valutazioni nel merito operate dal Tribunale e, segnatamente, la valutazione secondo cui l’efficacia del sigillo controverso non era compromessa dal superamento del termine di conservazione del medesimo, effettuata in particolare ai punti 63 e 199-203 della sentenza impugnata e ricordata nel contesto della fissazione dell’ammenda, al punto 290 di quest’ultima. Di conseguenza, l’E.ON Energie non avrebbe avuto alcun motivo per opporsi all’utilizzo del sigillo controverso, persino se essa fosse stata al corrente di siffatto superamento, e la mancanza di informazioni, a tal riguardo, al momento dell’apposizione del sigillo non può dunque essere considerata una circostanza attenuante. |
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137 |
Per il resto, è sufficiente constatare che, con i suoi argomenti addotti nell’ambito del sesto motivo, l’E.ON Energie intende ottenere una nuova valutazione dei fatti o della congruità dell’importo dell’ammenda. Conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 64 e 125 della presente sentenza, siffatti argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili. |
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138 |
Da quanto precede risulta che il sesto motivo e, di conseguenza, l’impugnazione devono essere respinti in toto. |
Sulle spese
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139 |
Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’E.ON Energie, rimasta soccombente, dev’essere dunque condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.