Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 luglio 2012 –
Région Nord-Pas-de-Calais / Commissione

(causa C-389/11 P)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Costruzione di materiale ferroviario – Decisioni che dichiarano un aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordinano il recupero»

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articolo 112, § 1, c)] (v. punti 25-26)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 12 maggio 2011 – Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione (nelle cause riunite T-267/08 e T-279/08), recante rigetto dei ricorsi aventi ad oggetto, inizialmente, una domanda di annullamento della decisione C(2008) 1089 def. della Commissione, del 2 aprile 2008, e successivamente una domanda di annullamento della decisione C(2010) 4112 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relative all’aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’Arbel Fauvet Rail SA – Costruzione di materiale ferroviario – Recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune – Violazione dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Région Nord-Pas-de-Calais è condannata alle spese.