Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2011 — X / Inspecteur van de Belastingdienst/Y e X BV/Inspecteur van de Belastingdienst P

(cause riunite C‑319/10 e C‑320/10)

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione tariffaria – Carne di pollo disossata, congelata e con aggiunta di sale – Validità e interpretazione dei regolamenti (CE) nn. 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 e 1810/2004 – Nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata – Decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC – Effetti giuridici»

1.                     Accordi internazionali – Organizzazione mondiale del commercio – Competenza della Corte — Interpretazione e valutazione della validità di atti delle istituzioni dell’Unione in relazione agli accordi OMC – Esclusione – Eccezioni – Atto che mira a garantire l’esecuzione di un particolare obbligo assunto nell’ambito dell’OMC – Rinvio esplicito a precise disposizioni di tali accordi (v. punto 35)

2.                     Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – Decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC che constata il mancato rispetto delle norme materiali di tale accordo – Impossibilità di invocare tali accordi o tale decisione per contestare la legittimità di un atto dell’Unione (v. punti 36-37)

3.                     Tariffa doganale comune – Voci doganali — Note esplicative della nomenclatura combinata – Nota complementare n. 7 al capitolo 2 relativa alla voce 0210 – Carni e frattaglie commestibili salate o in salamoia – Interpretazione di tale nota alla luce di una decisione dell’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio relativa all’interpretazione del termine «salata» – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1810/2004) (v. punti 40-42, 44)

4.                     Tariffa doganale comune – Voci doganali — Note esplicative della nomenclatura combinata – Nota complementare n. 7 al capitolo 2 relativa alla voce 0210 – Carni e frattaglie commestibili salate o in salamoia – Interpretazione e valutazione della validità di tale nota alla luce di una decisione dell’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio relativa all’interpretazione del termine «salata» – Decisione successiva alle dichiarazioni per l’immissione in libera pratica delle merci interessate – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1810/2004) (v. punto 51, dispositivo 1)

5.                     Tariffa doganale comune – Voci doganali – Carni e frattaglie commestibili salate – Classificazione nella voce 0210 della nomenclatura combinata – Presupposti – Carne la cui natura per l’aggiunta di sale ha subito un’alterazione, indipendentemente dal tenore di sale inferiore all’1,2% – Condizione non prevista dalla legislazione applicabile – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1810/2004) (v. punti 54-60)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Rechtbank Haarlem - Interpretazione e validità dei regolamenti (CE) della Commissione 9 marzo 1994, n. 535, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 68, pag. 15), 1° agosto 2002, n. 1832, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1), 23 ottobre 2003, n. 1871, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 275, pag. 5) e 30 dicembre 2003, n. 2344, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 346, pag. 38) - Pezzi di pollo disossati, congelati e con aggiunta di sale - Classificazione tariffaria.

Dispositivo

In circostanze come quelle dei procedimenti principali, in cui le dichiarazioni di immissione in libera pratica hanno sono state effettuate prima del 27 settembre 2005, non è possibile avvalersi della decisione dell’organo di conciliazione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), del 27 settembre 2005, che adotta un rapporto dell’organo di appello dell’OMC (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) e due relazioni di un gruppo speciale dell’OMC (WT/DS269/R e WT/DS286/R), come modificati dal rapporto dell’organo di appello, né nell’ambito dell’interpretazione della nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata presente nel regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, né nell’ambito della valutazione della validità della succitata nota complementare.