SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 febbraio 2011 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 80/987/CEE – Art. 10, lett. c) – Disposizione nazionale – Garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati – Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività»

Nel procedimento C‑30/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Linköpings tingsrätt (Svezia), con decisione 28 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2010, nella causa

Lotta Andersson

contro

Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per lo Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten, dall’avv. S. Granath, advokat,

–        per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Engman, in qualità di agenti,

–        per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente,

–        per la Commissione europea, dal sig. J. Enegren, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 10, lett. c), della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Andersson e lo Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (autorità di vigilanza competente in materia di liquidazioni giudiziarie), in merito al diritto della sig.ra Andersson al pagamento di un credito insoluto risultante da un rapporto di lavoro all’interno di un’impresa fallita ed avente due azionisti di cui uno era la sig.ra Andersson.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

 La direttiva 80/987

3        In forza del suo art. 1, n. 1, la direttiva 80/987 si applica ai crediti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 2, n. 1, di detta direttiva.

4        L’art. 10, lett. c), della direttiva 80/987 dispone che questa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’art. 3 di detta direttiva o l’obbligo di garanzia di cui al successivo art. 7 qualora un lavoratore subordinato, per conto proprio o unitamente ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività.

 La direttiva 2008/94/CE

5        Poiché la direttiva 80/987 è stata più volte modificata con interventi sostanziali, si è proceduto, per esigenze di chiarezza e razionalità, a codificarla attraverso la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283, pag. 36).

6        Il settimo ‘considerando’ della direttiva 2008/94 dispone che:

«Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti».

7        L’art. 3 di tale direttiva così recita:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri».

8        Ai sensi del successivo art. 7:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell’insorgere dell’insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati».

9        L’art. 12 della direttiva 2008/94 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:

a)      di adottare le misure necessarie per evitare abusi;

b)      di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3 o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7 qualora risulti che l’esecuzione dell’obbligo non si giustifica a causa dell’esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro.

c)      di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3, o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7, qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività».

 La normativa nazionale

10      L’art. 1, n. 1, della legge relativa alla garanzia della retribuzione (lönegarantilagen 1992:497, SFS 1992, n. 497) dispone che lo Stato è responsabile per il pagamento dei crediti da retribuzione, vantati dai lavoratori subordinati nei confronti dei datori di lavoro dichiarati falliti in Svezia o in un altro paese scandinavo.

11      In forza dell’art. 7, n. 1, della medesima legge, in caso di fallimento, i pagamenti in base alla garanzia dovuta dallo Stato riguardano i crediti relativi a salari o altre forme di retribuzione, nonché alle pensioni assistite dal privilegio di cui agli artt. 12 e 13 della förmånsrättslagen (1970:979) (legge sui privilegi, SFS 1970, n. 979).

12      L’art. 7 bis della legge relativa alla garanzia della retribuzione dispone che i pagamenti effettuati in base a detta garanzia non riguardano, tuttavia, i lavoratori subordinati di cui all’art. 12, sesto comma, della legge sui privilegi.

13      Ai sensi dell’art. 12, primo comma, della legge sui privilegi, il privilegio generale si applica ai crediti relativi a salari o altre forme di retribuzione derivanti da un rapporto di lavoro subordinato.

14      L’art. 12, sesto comma, della medesima legge dispone che se il debitore fallito è un commerciante, il lavoratore subordinato detentore, da solo o con parenti stretti, di una parte essenziale della società e che ha esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento non può godere di alcun privilegio ai sensi di tale articolo con riguardo alla sua retribuzione e ai suoi diritti alla pensione.

 Causa principale e questione pregiudiziale

15      La Linköpings Ridskola AB (in prosieguo: la «Linköpings Ridskola») è stata dichiarata fallita il 23 dicembre 2008. La sig.ra Andersson, ricorrente nella causa principale, che ha convissuto dal 1996 al 2008 con il sig. Andersson, deteneva, al pari di quest’ultimo, il 50% delle azioni di tale società.

16      La sig.ra Andersson ha ricevuto le sue azioni per donazione nel 2006 e ha lavorato presso la Linköpings Ridskola dalla metà degli anni ’90. È stata membro supplente del suo consiglio di amministrazione ed è stata titolare del potere di firma disgiunta in nome della società fino al 20 novembre 2008, data alla quale il sig. Andersson, unico membro titolare del consiglio di amministrazione, decideva di revocarle il potere di firma.

17      Il 12 gennaio 2009, l’amministratore fallimentare, negava alla sig.ra Andersson il beneficio della garanzia dei crediti da lavoro ai sensi della legge che istituisce la garanzia della retribuzione, considerato che la stessa aveva detenuto una parte essenziale della società e aveva esercitato un’influenza notevole sulla sua attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento della società medesima e che, pertanto, ai sensi dell’art. 12, sesto comma, della legge sui privilegi, non poteva beneficiare del privilegio previsto dal detto art. 12.

18      Con il ricorso proposto dinanzi al Linköpings tingsrätt, la sig.ra Andersson ha chiesto il versamento della retribuzione per il mese di dicembre 2008 e per una parte del mese di gennaio 2009, nonché le indennità di preavviso e le somme dovute a titolo di ferie retribuite per un importo complessivo di SEK 138 240, oltre interessi legali. Essa ha affermato di beneficiare del privilegio previsto dall’art. 12 della legge sui privilegi e che la sua situazione non ricadeva nel detto art. 12, sesto comma, poiché, sebbene detenesse una parte essenziale della Linköpings Ridskola, non esercitava, alla data dell’istanza di fallimento di quest’ultima, alcuna influenza notevole su tale società e non possedeva alcun potere direttivo.

19      Alla luce di tali circostanze, il Linköpings tingsrätt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una norma nazionale che escluda il lavoratore subordinato dal privilegio per essere stato, direttamente o tramite parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento sia compatibile con l’art. 10, lett. c), della direttiva (…) 80/987 (…)».

 Sulla questione pregiudiziale

20      Occorre osservare, in via preliminare, che la questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 10, lett c), della direttiva 80/987 mentre, come hanno giustamente rilevato nelle loro osservazioni scritte la resistente nella causa principale, il governo spagnolo e la Commissione europea, la normativa dell’Unione pertinente per l’esame della causa principale, in considerazione del fatto che la società di cui trattasi è stata dichiarata fallita il 23 dicembre 2008, è costituita dalla direttiva 2008/94, entrata in vigore il 17 novembre 2008. Tale direttiva procede alla codificazione della direttiva 80/987 e contiene, in sostanza, le medesime disposizioni di quest’ultima. Così, l’art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94 riprende, in termini identici, il contenuto dell’art. 10, lett. c), della direttiva 80/987.

21      Pertanto, la questione posta dal giudice del rinvio deve essere riformulata nel senso che essa è diretta a stabilire se l’art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione del diritto nazionale che esclude un lavoratore subordinato dal beneficio della garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per aver detenuto, direttamente o tramite parenti stretti, una parte essenziale dell’impresa e aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.

22      A tale proposito, si deve rilevare che la direttiva 2008/94 istituisce, all’art. 3, un obbligo di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati, mentre l’art. 12, lett. c), della medesima direttiva consente agli Stati membri di escludere o limitare tale obbligo nel caso in cui il lavoratore subordinato detenesse, direttamente o tramite parenti stretti, una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e esercitando una notevole influenza sulle sue attività.

23      L’art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94 non menziona alcun periodo durante il quale la detenzione di una parte essenziale dell’impresa di cui trattasi e la notevole influenza sulle sue attività debbano essere state effettive affinché tale obbligo di pagamento sia escluso o limitato. Per stabilire se tale disposizione osti alla fissazione di un termine di sei mesi, come previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, occorre esaminare l’economia di tale disposizione e gli obiettivi che essa persegue.

24      A tale proposito, risulta dal settimo ‘considerando’ e dall’art. 12, lett. a)‑c), della direttiva 2008/94 che il legislatore non intendeva pregiudicare la facoltà degli Stati membri di stabilire limiti alla responsabilità degli enti di garanzia in taluni casi, compresi quelli descritti in detto art. 12, lett. c). Quest’ultima disposizione si fonda, inter alia, su una presunzione implicita secondo cui un lavoratore subordinato che, contemporaneamente, detenesse una parte essenziale dell’impresa e esercitasse una notevole influenza sulle attività di quest’ultima può, per ciò stesso, essere in parte responsabile dell’insolvenza dell’impresa medesima.

25      Tuttavia, tale facoltà deve essere valutata alla luce dell’obiettivo sociale della direttiva 2008/94, che consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima nell’Unione europea in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei diritti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (v., in tal senso, sentenza 11 settembre 2003, causa C‑201/01, Walcher, Racc. pag. I‑8827, punto 38, e giurisprudenza ivi citata).

26      Inoltre, la Corte ha già avuto modo di affermare che l’applicazione di una norma nazionale diretta ad evitare abusi non può comunque pregiudicare la piena efficacia e l’applicazione uniforme delle disposizioni dell’Unione negli Stati membri (sentenza Walcher, cit., punto 37).

27      Orbene, né l’obiettivo dell’art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94, né l’obiettivo sociale della direttiva stessa risultano compromessi da una disposizione nazionale che, come avviene nella causa principale, limiti la categoria dei lavoratori esclusi dal beneficio della garanzia del pagamento dei crediti insoluti a quella dei lavoratori detentori di una parte essenziale dell’impresa di cui trattasi e che abbiano esercitato una notevole influenza sulla sua attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima. Infatti, in una situazione di tal genere, non può escludersi che il lavoratore, al quale viene negato il beneficio della garanzia, possa essere responsabile dell’insolvenza dell’impresa.

28      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal beneficio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.

 Sulle spese

29      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’art. 12, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal beneficio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.