Causa C‑152/10
Unomedical A/S
contro
Skatteministeriet
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret)
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sacche di drenaggio per dialisi in plastica esclusivamente destinate agli apparecchi di dialisi (reni artificiali) — Sacche di drenaggio dell’urina in plastica esclusivamente destinate ai cateteri — Voci 9018 e 3926 — Nozioni di “parti” e di “accessori” — Altri lavori di materie plastiche»
Massime della sentenza
1. Tariffa doganale comune — Voci doganali — Sacca di drenaggio per dialisi, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un apparecchio di dialisi (rene artificiale) — Sacca di drenaggio dell’urina, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un catetere
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)
2. Tariffa doganale comune — Voci doganali — Interpretazione — Ricorso ai pareri di classificazione del comitato del codice doganale e dell’Organizzazione mondiale delle dogane
1. La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev’essere interpretata nel senso che una sacca di drenaggio per dialisi, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un apparecchio di dialisi (rene artificiale) e che può essere unicamente impiegata in tale maniera, doveva, tra il mese di maggio del 2001 e il mese di dicembre del 2003, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come «materie plastiche e lavori di tali materie», e che una sacca di drenaggio dell’urina, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un catetere e che può perciò essere unicamente impiegata in tale modo, doveva, per lo stesso periodo, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come «materie plastiche e lavori di tali materie».
Nessuno di tali prodotti può essere qualificato come «parte», né come «accessorio», rispettivamente di un catetere (sottovoce 9018 39 00) o di un apparecchio di dialisi (rene artificiale) (sottovoce 9018 90 30), in quanto, da un lato, né la sacca di drenaggio dell’urina per i cateteri né quella destinata agli apparecchi di dialisi sono indispensabili al funzionamento di tali strumenti o apparecchi e, dall’altro, dette sacche non consentono di rendere gli strumenti e gli apparecchi summenzionati atti a un particolare lavoro, né conferiscono loro possibilità supplementari o li mettono in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla loro funzione principale.
(v. punti 35‑36, 38, 43 e dispositivo)
2. I pareri di classificazione interpretativi espressi dal comitato del codice doganale nonché quelli espressi dall’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla classificazione dei prodotti, rispettivamente, nella nomenclatura combinata e nel sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, pareri che non si sono tradotti in un regolamento, possono essere validamente utilizzati nei rapporti giuridici nati e costituiti prima che detti pareri venissero emessi.
(v. punto 42)
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
16 giugno 2011 (*)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sacche di drenaggio per dialisi in plastica esclusivamente destinate agli apparecchi di dialisi (reni artificiali) – Sacche di drenaggio dell’urina in plastica esclusivamente destinate ai cateteri – Voci 9018 e 3926 – Nozioni di “parti” e di “accessori” – Altri lavori di materie plastiche»
Nel procedimento C‑152/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Højesteret (Danimarca), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 31 marzo 2010, nella causa
Unomedical A/S
contro
Skatteministeriet,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. D. Šváby, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Unomedical A/S, dagli avv.ti A. Hedetoft e M. Andersen, advokater;
– per il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente, assistita dall’avv. K. Lundgaard Hansen, advokat;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon, in qualità di agente, assistita dal prof. N. Fenger,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nelle sue versioni applicabili alla causa principale (in prosieguo: la «NC»), e in particolare sul senso da dare alle nozioni di «parti» e di «accessori» di cui al capitolo 90 della NC.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Unomedical A/S (in prosieguo: la «Unomedical») e lo Skatteministeriet (ministero danese delle imposte e delle accise) relativamente alla classificazione doganale delle sacche di drenaggio dell’urina per cateteri e delle sacche di drenaggio destinate agli apparecchi di dialisi.
Contesto normativo
La NC
3 La NC si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (in prosieguo: la «convenzione SA») e approvata, insieme al suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in nome della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 Le regole generali per l’interpretazione della NC si trovano nella parte prima, titolo I, A, della medesima. Tali regole sono identiche in tutte le versioni applicabili alla causa principale e dispongono tra l’altro quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
5 La parte seconda, sezione VII, capitolo 39, della NC riguarda la classificazione delle «materie plastiche e lavori di tali materie».
6 All’epoca dei fatti della causa principale, vale a dire tra il mese di maggio del 2001 e il mese di dicembre del 2003, il suddetto capitolo 39 includeva, tra l’altro, le seguenti voci e sottovoci:
«3926 Altri lavori di materie plastiche (…)
3926 90 – altri: (…)
3926 90 99 – – altri».
7 Dalla nota 2, lett. r), relativa al capitolo 39 della NC risulta in particolare che questo capitolo non comprende «gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno)».
8 La parte seconda, sezione XVIII, capitolo 90, della NC riguarda in particolare la classificazione degli «strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».
9 Per quanto riguarda in particolare la voce 9018, la NC, all’epoca dei fatti della causa principale, disponeva quanto segue:
«9018 Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:
(…)
9018 20 00 – (…)
– siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:
(…)
9018 39 00 – – altri
(…)
9018 90 − altri strumenti ed apparecchi:
(…)
9018 90 30 – – reni artificiali».
10 Le note del capitolo 90 della NC contengono, in particolare, le seguenti osservazioni relative alle parti e agli accessori degli oggetti trattati in tale capitolo:
«2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:
a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 e 9033) rientrano nella loro rispettiva voce;
b) le parti ed accessori, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 e 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033».
La nota esplicativa del SA relativa alla voce 8473
11 In forza dell’art. 6, n. 1, della convenzione SA è stato istituito, in seno al Consiglio di cooperazione doganale, un comitato denominato «comitato del sistema armonizzato», composto dai rappresentanti di ogni parte contraente. Il suo compito consiste, in particolare, nel proporre emendamenti a detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del SA.
12 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale convenzione, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.
13 La nota esplicativa del SA relativa alla voce 8473 di quest’ultimo dispone quanto segue:
«Gli accessori di questa voce possono consistere sia in organi di attrezzatura intercambiabili che rendono le macchine atte a un particolare lavoro, sia in meccanismi che conferiscono loro delle possibilità supplementari, sia ancora in dispositivi di natura tale da assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina».
Causa principale e questioni pregiudiziali
14 Tra il mese di maggio del 2001 e il mese di dicembre del 2003, la Unomedical importava in Danimarca sacche di drenaggio dell’urina per cateteri e sacche di drenaggio per apparecchi di dialisi.
15 Secondo il giudice del rinvio, le sacche di drenaggio dell’urina per cateteri sono sacche con una capacità pari a due litri, destinate ai pazienti allettati. Sono fatte di fogli di materie plastiche e di componenti plastiche stampate a iniezione. Le sacche sono concepite in maniera tale da funzionare con cateteri a palloncino standard, ma vengono importate e vendute senza catetere. Servono a raccogliere l’urina, garantendo allo stesso tempo un ambiente sterile intorno al catetere e permettendo altresì l’osservazione, la misurazione ed il campionamento dell’urina drenata.
16 La parte superiore di tali sacche è dotata di una ghiera, alla quale è attaccata una cannula di dimensioni corrispondenti al flusso dell’urina. Una delle estremità della cannula è dotata di un connettore, concepito per essere collegato ad un catetere a palloncino standard e per consentire parimenti il campionamento dell’urina. In tali sacche è stata inoltre prevista una valvola antiriflusso per impedire il riflusso dell’urina dalla sacca alla vescica del paziente. Le sacche sono altresì dotate, all’estremità inferiore, di una ghiera, alla quale è applicata una valvola di scarico che viene impiegata per eliminare il contenuto della sacca. Le sacche vengono svuotate regolarmente e vengono di regola cambiate almeno una volta alla settimana.
17 Per quanto riguarda le sacche di drenaggio per gli apparecchi di dialisi, il giudice del rinvio sottolinea che si tratta di sacche per l’emodialisi, concepite appositamente per poter essere impiegate con un apparecchio di dialisi, il cui fine è di depurare il sangue del paziente ed estrarre i liquidi in eccesso dal corpo, laddove i reni del paziente non siano più in grado di farlo. Tali sacche in materie plastiche, con una capacità di due litri, servono a raccogliere i liquidi in eccesso filtrati dall’apparecchio di dialisi. Durante il loro utilizzo, dette sacche sono appese ad un gancio posto sotto l’apparecchio di dialisi e sono dotate di una ghiera, all’estremità della quale è fissato un connettore impiegato per collegare la sacca all’apparecchio stesso.
18 Gli apparecchi di dialisi sono in genere dotati di un meccanismo che impedisce elettronicamente l’inizio o la prosecuzione della dialisi nel caso in cui il sistema chiuso subisca un’interruzione a causa di una perdita o per la presenza di aria nelle cannule. Allo stesso modo, essi sono fabbricati in modo da bloccarsi ed emettere un segnale d’allarme nel caso in cui le sacche da dialisi siano piene o in caso di posizionamento errato delle stesse.
19 In applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1, e rettifica, GU 1997, L 179, pag. 11, in prosieguo il «codice doganale»), l’ufficio regionale delle dogane di Nordsjælland, a Elsinore (Told-Skat Nordsjælland, Region Helsingør), considerando che le sacche andassero classificate nella sottovoce doganale 3926 90 99 della NC come «materie plastiche e lavori di tali materie», esigeva per l’importazione di tali merci, tra il 1° maggio 2001 e il 31 dicembre 2003, un dazio doganale pari al 6,5%.
20 La Unomedical impugnava tale decisione dinanzi al Landsskatteretten, ritenendo che le sacche importate andassero classificate rispettivamente nelle sottovoci 9018 39 00 00 della NC, per le sacche di drenaggio dell’urina fabbricate per cateteri, e 9018 90 30 00 della NC, per le sacche di drenaggio destinate agli apparecchi di dialisi, come «parti» e/o «accessori» di un catetere o di un apparecchio di dialisi, così come previsto dal capitolo 90 della nomenclatura in questione, e pertanto esenti da dazi doganali. Con ordinanza del 15 novembre 2005, il Landsskatteretten confermava la decisione del Told‑Skat Nordsjælland, Region Helsingør.
21 La Unomedical adiva successivamente l’Østre Landsret, il quale respingeva il ricorso con sentenza del 19 dicembre 2007. Nella sua decisione, tale giudice si riferiva in particolare alla sentenza della Corte 7 febbraio 2002, causa C‑276/00, Turbon International (Racc. pag. I‑1389), in cui la Corte ha definito le nozioni di «parti» e di «accessori» ai fini della voce doganale 8473 della NC e ha stabilito che non sussisteva una base sufficiente per trasporre le definizioni di dette nozioni ad altre voci doganali.
22 L’Østre Landsret riteneva tuttavia che il funzionamento di un catetere non dipendesse dall’applicazione di una sacca di drenaggio dell’urina del tipo di cui alla causa principale e concludeva che questo tipo di sacca non era qualificabile come «accessorio» di un catetere. Quanto alle sacche da dialisi, lo stesso giudice riteneva che esse non contribuissero al vero e proprio processo di dialisi e che non potessero di conseguenza essere considerate come una «parte» dell’apparecchio di dialisi. Pertanto, secondo l’Østre Landsret, i due tipi di sacca andavano classificati nel capitolo 39 della NC come «materie plastiche e lavori di tali materie». La Unomedical adiva in seguito lo Højesteret.
23 Considerando che la classificazione delle sacche di cui alla causa principale dipende dall’interpretazione delle nozioni di «parti» e di «accessori» di cui al capitolo 90 della NC, lo Højesteret decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una sacca da dialisi, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per un apparecchio di dialisi e che può essere unicamente impiegata assieme ad un tale apparecchio debba essere classificata nel
– capitolo 90 [della NC], sottovoce [9018 90 30], come “parte” e/o “accessorio” di un apparecchio di dialisi, ai sensi della nota 2, lett. b), del capitolo 90 della tariffa doganale comune,
o nel
– capitolo 39 [della NC], sottovoce 3926 90 99, come “materie plastiche” o “lavori di tali materie”.
2) Se una sacca di drenaggio dell’urina, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per un catetere e che può perciò essere – e di fatto viene – unicamente impiegata assieme ad un catetere debba essere classificata nel
– capitolo 90 [della NC], sottovoce [9018 39 00], come “parte” e/o “accessorio” di un catetere, ai sensi della nota 2, lett. b), del capitolo 90 della tariffa doganale comune,
o nel
– capitolo 39 [della NC], sottovoce 3926 90 99, come “materie plastiche” o “lavori di tali materie”».
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con le sue due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2001 e il 31 dicembre 2003, sacche di drenaggio in plastica vadano considerate come «parti» e/o «accessori» di un catetere o di un apparecchio di dialisi e rientrino pertanto nella voce 9018 della NC o se esse vadano classificate nella voce 3926 della NC come «lavori di materie plastiche».
25 Anzitutto, va ricordata la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom, Racc. pag. I‑6675, punto 16; 19 febbraio 2009, causa C‑376/07, Kamino International Logistics, Racc. pag. I‑1167, punto 31, nonché 14 aprile 2011, cause riunite C‑288/09 e C‑289/09, British Sky Broadcasting Group e Pace, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60).
26 In particolare, tenuto conto delle loro caratteristiche fisiche, occorre, in via di principio, classificare le sacche da drenaggio in plastica di cui alla causa principale nel capitolo 39 della NC. Giova tuttavia constatare che, conformemente alla nota 2, lett. r), del capitolo 39 della NC, tale capitolo non comprende gli oggetti del capitolo 90 della NC. Di conseguenza, si deve analizzare se le merci di cui alla causa principale possano essere classificate nel suddetto capitolo 90, in particolare nella voce 9018 della NC.
27 Così come fanno le parti nella causa principale, occorre notare che i cateteri e gli apparecchi di dialisi rientrano nella voce 9018 della NC in quanto «[s]trumenti ed apparecchi per la medicina». La classificazione nella voce 9018 della NC delle sacche di drenaggio dell’urina per cateteri e delle sacche di drenaggio per gli apparecchi di dialisi è dunque possibile solo a patto che dette sacche possano essere considerate come «parti» o «accessori», rispettivamente, di un catetere o di un apparecchio di dialisi.
28 In tal senso, la nota 2, lett. b), del capitolo 90 della NC indica che «le parti ed accessori, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (…), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi».
29 A tale riguardo occorre constatare, come fa il giudice del rinvio, che il regolamento n. 2658/87, nelle versioni applicabili alla causa principale, non definisce le nozioni di «parti» e di «accessori» ai sensi del capitolo 90 della NC. Statuendo sulla portata di tali nozioni in relazione alla voce 8473 della NC al fine di classificare cartucce d’inchiostro per stampanti, la Corte ha tuttavia indicato che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti sono indispensabili e che la nozione di «accessori» presuppone che si tratti di organi di attrezzatura intercambiabili che rendono un apparecchio atto a un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o ancora che lo mettono in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (v. sentenza Turbon International, cit., punti 30 e 32).
30 Nel caso di specie, nulla permette di concludere che le suddette nozioni non possano ricevere una definizione identica nell’ambito delle voci 8473 e 9018 della NC. Inoltre, l’utilizzo delle stesse definizioni per tali due voci garantisce un’applicazione coerente ed uniforme della tariffa doganale comune.
31 A tale riguardo, per quanto concerne la nozione di «parti», occorre rilevare che, nella sentenza 15 febbraio 2007, causa C‑183/06, RUMA (Racc. pag. I‑1559, punto 31), la Corte ha già avuto modo di utilizzare tale nozione, così come definita nella citata sentenza Turbon International, per la voce 8473 della NC, nell’ambito di una questione relativa alla classificazione di un prodotto in una tra le diverse sottovoci del capitolo 85 della NC.
32 Per quanto riguarda la nozione di «accessori», nella citata sentenza Turbon International la Corte si riferisce ai termini della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8473 della NC per fissare la definizione di tale nozione.
33 A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante, tanto le note premesse ai capitoli della tariffa doganale comune quanto le note esplicative del SA costituiscono mezzi importanti per garantire l’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v., segnatamente, sentenze 20 novembre 1997, causa C‑338/95, Wiener SI, Racc. pag. I‑6495, punto 11, e Turbon International, cit., punto 22). In mancanza di elementi contrari, va pertanto applicata alla voce 9018 della NC la definizione della nozione di «accessori» data nella citata sentenza Turbon International, che si fonda su una nota esplicativa del SA relativa alla voce 8473 della stessa NC.
34 Inoltre, occorre parimenti rilevare che la nota 2, lett. a), del capitolo 90 della NC, nel menzionare i capitoli 84, 85, 90 e 91 della NC, si riferisce alle nozioni di «parti» e di «accessori», consentendo così di dedurne che le suddette nozioni hanno la stessa accezione in tali capitoli.
35 Per quanto riguarda i prodotti di cui alla causa principale, occorre constatare che nessuno di essi può essere qualificato come «parte», né come «accessorio», rispettivamente di un catetere (sottovoce 9018 39 00) o di un apparecchio di dialisi (rene artificiale) (sottovoce 9018 90 30).
36 Né la sacca di drenaggio dell’urina per cateteri né quella destinata agli apparecchi di dialisi sono indispensabili al funzionamento di tali strumenti o apparecchi. Risulta infatti che il funzionamento di un catetere non dipende dalla presenza di una sacca di drenaggio dell’urina e, parimenti, il funzionamento di un apparecchio di dialisi non è condizionato dalla presenza di una sacca di drenaggio per dialisi, in quanto il processo di depurazione del sangue è già concluso al momento dell’utilizzo di tale sacca, che serve unicamente a raccogliere i liquidi eliminati (v., per analogia, sentenze 19 ottobre 2000, causa C‑339/98, Peacock, Racc. pag. I‑8947, punto 21, e Turbon International, cit., punto 30).
37 Quest’ultima constatazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che l’apparecchio di dialisi funziona solo in presenza di una tale sacca. A tale riguardo, è sufficiente constatare, come rilevato dalla Commissione europea, che, in assenza del meccanismo di sicurezza di cui è dotato l’apparecchio in questione, il processo di dialisi potrebbe essere effettuato senza sacca, poiché è solo tale meccanismo di sicurezza a creare un collegamento tra l’apparecchio e la sacca in questione (v., per analogia, sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑250/05, Turbon International, Racc. pag. I‑10351, punto 23).
38 Parimenti, dette sacche non consentono di rendere gli strumenti e gli apparecchi summenzionati atti a un particolare lavoro, né conferiscono loro possibilità supplementari o li mettono in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla loro funzione principale. Una sacca di drenaggio collegata ad un catetere ha infatti unicamente la funzione di raccogliere i liquidi eliminati dopo che il catetere stesso ha assolto la propria funzione, consistente nel drenare l’urina presente nella vescica. Per quanto riguarda la sacca di drenaggio destinata agli apparecchi di dialisi, essa non consente a tali apparecchi di svolgere funzioni diverse da quella a cui sono finalizzati, ovvero la depurazione del sangue.
39 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, merci del genere di cui alla causa principale non possono essere classificate nel capitolo 90 della NC. Esse vanno dunque classificate nella voce 3926 della NC come «lavori di materie plastiche», e più precisamente nella sottovoce 3926 90 99 della NC.
40 Del resto, una siffatta classificazione trova conferma nei pareri del comitato del codice doganale e del comitato del SA che hanno classificato nella voce 3926 della NC il tipo di sacca come quello di cui alla causa principale.
41 A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che i pareri dei due comitati summenzionati, pur non essendo giuridicamente vincolanti, tuttavia costituiscono strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, in quanto tali, essere considerati strumenti validi per l’interpretazione di detto codice (v., in tal senso, rispettivamente, sentenze 6 dicembre 2007, causa C‑486/06, Van Landeghem, Racc. pag. I‑10661, punto 25, e 22 maggio 2008, causa C‑165/07, Ecco Sko, Racc. pag. I‑4037, punto 47).
42 Occorre inoltre precisare che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Unomedical, tali pareri interpretativi, che non si sono tradotti in un regolamento, possono essere validamente utilizzati nei rapporti giuridici nati e costituiti prima che detti pareri venissero emessi.
43 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che la NC dev’essere interpretata nel senso che una sacca di drenaggio per dialisi, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un apparecchio di dialisi (rene artificiale) e che può essere unicamente impiegata in tale maniera, doveva, tra il mese di maggio del 2001 e il mese di dicembre del 2003, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come «materie plastiche e lavori di tali materie», e che una sacca di drenaggio dell’urina, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un catetere e che può perciò essere unicamente impiegata in tale modo, doveva, per lo stesso periodo, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come «materie plastiche e lavori di tali materie».
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni applicabili alla causa principale, dev’essere interpretata nel senso che una sacca di drenaggio per dialisi, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un apparecchio di dialisi (rene artificiale) e che può essere unicamente impiegata in tale maniera, doveva, tra il mese di maggio del 2001 e il mese di dicembre del 2003, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come «materie plastiche e lavori di tali materie», e che una sacca di drenaggio dell’urina, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l’utilizzo con un catetere e che può perciò essere unicamente impiegata in tale modo, doveva, per lo stesso periodo, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come «materie plastiche e lavori di tali materie».
Firme
* Lingua processuale: il danese.