Causa C‑537/08 P

Kahla Thüringen Porzellan GmbH

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina il recupero — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»

Massime della sentenza

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti — Portata — Aspetti da prendere in considerazione

(Artt. 87 CE e 88 CE)

2.        Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Regime che esclude le imprese in difficoltà e le imprese private — Assenza di restrizioni esplicite riguardanti tali imprese nella decisione di autorizzazione stessa — Legittimo affidamento in capo ad imprese che hanno beneficiato illegittimamente di tali aiuti — Insussistenza

(Artt. 87 CE e 88 CE)

1.        La portata di una decisione con la quale la Commissione non solleva alcuna obiezione riguardo ad un regime di aiuti notificato da uno Stato membro deve essere determinata non soltanto riferendosi al testo stesso della decisione in questione, del quale solo un sunto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma anche tenendo conto del regime di aiuti notificato dallo Stato membro interessato.

Una richiesta di informazioni supplementari, con la quale la Commissione sollecita chiarimenti aggiuntivi riguardo all’ambito di applicazione di un regime di aiuti notificato da uno Stato membro, nonché la risposta delle autorità nazionali a tale richiesta, devono essere considerate quale parte indissociabile del regime di aiuti notificato. Ciò vale a maggior ragione qualora la Commissione si sia basata proprio su tali informazioni per decidere di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti in questione.

(v. punti 44, 45)

2.        Il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi amministrato nel quale un’istituzione dell’Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni. Può parlarsi di assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate.

Orbene, nel contesto di un regime di aiuti autorizzato, l’assenza, in una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di detto regime, di un’esplicita limitazione relativa alle imprese in difficoltà e alle imprese private, non può, per definizione, essere equiparata ad informazioni precise, incondizionate e concordanti fornite dalla Commissione all’interessato in ordine al fatto che tale regime consentiva la concessione di aiuti a favore di tali imprese e non vale dunque a fondare il legittimo affidamento del suddetto interessato quanto alla regolarità delle sovvenzioni che gli sono state concesse. Proprio al contrario, poiché la possibilità di concedere aiuti a simili imprese è quanto meno incerta, tale assenza di limitazione esplicita non può dar vita a precise assicurazioni idonee a ingenerare un qualsivoglia legittimo affidamento in capo all’interessato.

(v. punti 63-66)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 dicembre 2010 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina il recupero – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»

Nel procedimento C‑537/08 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 3 dicembre 2008,

Kahla Thüringen Porzellan GmbH, con sede in Kahla (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Schütte, S. Zühlke e P. Werner, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e K. Gross, in qualità di agenti, assistiti dal sig. C. Koenig, professore, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Freistaat Thüringen, rappresentato dagli avv.ti A. Weitbrecht e M. Núñez‑Müller, Rechtsanwälte,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma e W.‑D. Plessing, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 maggio 2010,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Kahla Thüringen Porzellan GmbH chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 settembre 2008, causa T‑20/03, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione (Racc. pag. II‑2305; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso di annullamento proposto dall’impresa suddetta avverso la decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (GU L 227, pag. 12; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti all’origine della controversia

2        La società ricorrente, che è stata costituita nel novembre 1993, ha rilevato, nel corso del mese di gennaio 1994, i terreni, i macchinari e gli impianti nonché 380 lavoratori dipendenti della Kahla Porzellan GmbH, società in liquidazione. Quest’ultima, che produceva vasellame ed oggetti in porcellana, era stabilita nel Land Turingia, una delle regioni ammesse a beneficiare di eventuali aiuti a norma dell’art. 87, n. 3, lett. a), CE.

3        Per tale regione, la Commissione delle Comunità europee aveva in particolare autorizzato due regimi generali di aiuti, e precisamente: con decisione 27 ottobre 1993, il programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese [KMU‑Investitionsprogramm des Landes Thüringen (aiuto n. N 408/93 – SG(93) D/19245, GU C 335, pag. 7)] e, con decisione 21 dicembre 1994, un programma recante misure a favore dell’occupazione nei settori dell’ambiente e dei servizi sociali nonché a favore dei giovani nel territorio dell’ex RDT [aiuto n. NN 117/92 – SG(95) D/341, GU C 401, pag. 2].

4        Risulta dalla decisione controversa che, nell’ambito di tali regimi, le autorità pubbliche tedesche hanno concesso alla ricorrente, nel periodo 1994‑1999, 23 aiuti finanziari per un ammontare complessivo di DEM 39,028 milioni. Tra tali misure rientrano una sovvenzione agli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) di DEM 2,5 milioni, versata nel mese di maggio 1994 dal Land Turingia (in prosieguo: la «misura 15»), nonché sovvenzioni a favore dell’occupazione correlate ad investimenti in materia di tutela dell’ambiente per un ammontare complessivo di DEM 1,549 milioni, concesse dalla Bundesanstalt für Arbeit (Agenzia federale del Lavoro) tra il 1994 e il 1996, ai sensi dell’art. 249h della legge in materia di promozione dell’occupazione (Arbeitsförderungsgesetz; in prosieguo: l’«AFG») (in prosieguo: la «misura 26»).

5        Per quanto concerne la misura 15, la Commissione ha però constatato, ai punti 128 e 129 della motivazione della decisione controversa, che essa non era conforme al regime di aiuti preventivamente autorizzato, in quanto, all’epoca della concessione della sovvenzione in questione, la ricorrente doveva essere considerata come un’impresa in difficoltà, mentre tale categoria di imprese era esplicitamente esclusa dalla sfera di applicazione del regime suddetto. D’altra parte, la Commissione aveva adottato nel frattempo la propria decisione 19 giugno 2002, 2003/225/CE, relativa al programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese e ai singoli casi d’applicazione del medesimo (GU 2003, L 91, pag. 1), la quale si esprimeva negativamente riguardo al suddetto regime a motivo del fatto che questo era stato applicato, in particolare, ad imprese in difficoltà, in contrasto con le specifiche disposizioni del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione.

6        Quanto alla misura 26, la Commissione ha rilevato, ai punti 134‑139 della motivazione della decisione controversa, che le sovvenzioni in questione non rientravano nel regime previsto dall’art. 249h dell’AFG, che essa aveva approvato in quanto non configurante un regime di aiuti. A questo proposito, la Commissione ha constatato che, oltre alle imprese detenute dalla Treuhandanstalt, il regime autorizzato riguardava le imprese pubbliche, mentre la ricorrente, al momento della concessione delle sovvenzioni in questione, era un’impresa privata.

7        La Commissione ha dunque dichiarato, tra l’altro, le misure 15 e 26 incompatibili con il mercato comune ed ha ingiunto alla Repubblica federale di Germania di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dalla ricorrente gli aiuti in questione.

 Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

8        Con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto a quest’ultimo di annullare la decisione controversa nella parte che la riguarda, deducendo quattro motivi a sostegno della sua domanda. Con i primi tre motivi, riguardanti esclusivamente le misure 15 e 26, è stata fatta valere la violazione, nell’ordine, degli artt. 87 CE e 88 CE, del principio di certezza del diritto, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento. Il quarto motivo, che non verrà esaminato qui di seguito in quanto non compreso nell’impugnazione, verteva su vari errori di fatto e di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa.

9        Con il suo primo motivo, la ricorrente sosteneva che le misure in questione erano state concesse conformemente a regimi di aiuti autorizzati e costituivano dunque aiuti esistenti. La Commissione avrebbe così violato gli artt. 87 CE e 88 CE introducendo retroattivamente condizioni supplementari riguardanti i suddetti regimi, in virtù delle quali essa avrebbe ritenuto, erroneamente, che le misure sopra citate costituissero aiuti nuovi.

10      Per quanto riguarda, in primo luogo, la misura 15, il Tribunale ha anzitutto constatato che il programma di aiuti autorizzato era rivolto – così come confermato dalla Repubblica federale di Germania in una comunicazione del 26 agosto 1993 in risposta ad una richiesta della Commissione volta ad ottenere informazioni supplementari – a imprese privatizzate dopo il 1989 che, «pur essendo sane, si trova[vano] sovente in una precaria situazione finanziaria» (punti 102‑105 della sentenza impugnata).

11      Orbene, secondo il Tribunale, da un lato, il riferimento ad una situazione finanziaria siffatta deve intendersi come un rinvio a difficoltà connesse con il passaggio da un’economia pianificata ad un’economia di mercato, e non a quelle tipiche di un’impresa in difficoltà (punto 106 della sentenza impugnata). Dall’altro lato, il fatto che il Land Turingia avesse notificato anche un programma specificamente destinato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà conferma che queste ultime non rientravano nel campo di applicazione del regime in questione, così come ritenuto dalla Commissione nella decisione controversa (punti 108, 109 e 111 della citata sentenza).

12      Dopo aver precisato ciò, il Tribunale ha constatato, al punto 133 della sentenza impugnata, che la Commissione non era incorsa in alcun manifesto errore di valutazione là dove aveva constatato che la ricorrente era un’impresa in difficoltà.

13      Il Tribunale ha dunque dichiarato, ai punti 134 e 135 della sentenza impugnata, che la Commissione era legittimata a ritenere che l’aiuto costituente la misura 15 non soddisfacesse le condizioni di concessione stabilite dal programma del Land Turingia e che esso dovesse pertanto essere qualificato come aiuto nuovo ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.

14      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la misura 26, il Tribunale ha constatato che le condizioni previste nell’ambito del regime di aiuti istituito dall’art. 249h dell’AFG, così come autorizzato, non erano state rispettate. Infatti, come ritenuto dalla Commissione nella decisione controversa, le imprese private come la ricorrente non erano ammesse a beneficiare delle sovvenzioni ai sensi della disposizione suddetta (punti 175 e 180 della sentenza impugnata). Inoltre, così come la stessa Repubblica federale di Germania aveva precisato in una comunicazione del 29 luglio 1994, tali misure dovevano essere adottate nell’interesse generale, e non servire gli interessi particolari di un’impresa (punti 181, 182 e 185 della citata sentenza). Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie (punto 186 della medesima sentenza).

15      Il Tribunale ha dunque respinto anche in relazione alla misura 26 la totalità degli argomenti volti a far valere una violazione degli artt. 87 CE e 88 CE (punto 203 della sentenza impugnata).

16      Con il suo secondo motivo, la ricorrente sosteneva che la Commissione aveva violato il principio della certezza del diritto nella misura in cui si era fondata, nella decisione controversa, su condizioni restrittive che non erano previste né dai regimi in questione né dalla decisione di autorizzazione dei medesimi.

17      Il Tribunale ha respinto tale motivo, constatando, in primo luogo, che la Commissione, nella sua valutazione della conformità della misura 15 al regime di aiuti autorizzato, si era rigorosamente limitata all’esame delle condizioni stabilite nella decisione di approvazione di tale regime (punto 138 della sentenza impugnata).

18      In ogni caso, poi, le stesse autorità tedesche, nella loro comunicazione del 26 agosto 1993, avevano esplicitamente escluso le imprese in difficoltà dal regime in questione (punto 140 della citata sentenza). Era dunque manifesto, alla luce di tale comunicazione, che simili imprese non potevano beneficiare di un aiuto ai sensi di detto regime (punto 141 della sentenza del Tribunale).

19      Il Tribunale ha pertanto considerato che la Commissione non aveva violato il principio della certezza del diritto, là dove essa aveva constatato che la misura 15 non soddisfaceva le condizioni previste nell’ambito del programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI, dato che la ricorrente, all’epoca in cui ne aveva beneficiato, era un’impresa in difficoltà (punto 144 della sentenza impugnata).

20      In secondo luogo, il Tribunale ha statuito che, ai fini dell’esame della compatibilità con il mercato comune delle sovvenzioni costituenti la misura 26, la Commissione si era rigorosamente limitata a valutare la conformità di queste ultime alle condizioni stabilite nella decisione di autorizzazione del regime previsto dall’art. 249h dell’AFG. Orbene, in tale decisione la Commissione aveva esplicitamente menzionato, in particolare, la comunicazione delle autorità tedesche del 29 luglio 1994 che precisava la portata della suddetta disposizione di legge, ed aveva correttamente interpretato e applicato tale comunicazione in rapporto alle sovvenzioni in questione (punto 205 della sentenza impugnata).

21      Con il suo terzo motivo, la ricorrente deduceva una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che né i regimi di aiuti in questione né le decisioni che li avevano autorizzati permettevano di identificare le condizioni restrittive applicate dalla detta istituzione nell’ambito della decisione controversa. La ricorrente faceva valere, in particolare, che un operatore economico esercente le proprie attività come un buon padre di famiglia può presumere che un aiuto non sia nuovo quando esso soddisfa tutte le condizioni previste nell’ambito di un programma autorizzato.

22      A questo proposito, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 146 della sentenza impugnata, che il diritto di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria, fornendogli precise assicurazioni, ha ingenerato in lui fondate aspettative.

23      Il Tribunale ha altresì ricordato, al punto 148 della citata sentenza, che non si può ammettere che la Commissione adotti una decisione implicante la restituzione di aiuti a danno di un beneficiario che abbia rispettato le condizioni valide per questi ultimi così come imposte dalla detta istituzione nell’ambito delle decisioni di autorizzazione.

24      Il detto giudice ha però stabilito che ciò non si era verificato nel caso di specie, dal momento che tanto la misura 15 quanto la misura 26 erano state concesse alla ricorrente in violazione delle condizioni stabilite nelle decisioni di approvazione del programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI (punto 149 della sentenza impugnata) e in violazione dell’art. 249h dell’AFG (punto 207 della medesima sentenza).

25      Il Tribunale ha inoltre affermato che l’asserita mancanza di un’esplicita limitazione valevole per le imprese in difficoltà e per le imprese private, ricavabile dai regimi in questione ovvero dalle pubblicazioni riguardanti questi ultimi effettuate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, non era idonea a fondare il legittimo affidamento della ricorrente quanto alla regolarità della concessione delle sovvenzioni costituenti le misure 15 e 26. Infatti, tale circostanza non poteva in alcun modo essere equiparata a precise assicurazioni fornite dalla Commissione in ordine al fatto che le imprese in difficoltà e le imprese private avrebbero potuto beneficiare di aiuti ai sensi, rispettivamente, del programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI e dell’art. 249h dell’AFG (punti 150 e 208 della sentenza impugnata).

26      Infine, in riferimento alla sola misura 15, il Tribunale ha altresì precisato che, in ogni caso, la ricorrente non era dispensata dall’informarsi in merito alla regolarità della concessione dell’aiuto che le era stato accordato (punto 150 di detta sentenza).

27      Avendo ritenuto infondato l’insieme dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso, il Tribunale ha respinto quest’ultimo nella sua interezza.

 Conclusioni delle parti nel procedimento di impugnazione

28      La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata nella parte riguardante le misure 15 e 26 nonché la decisione sulle spese;

–        annullare l’art. 1, n. 2, lett. d) e g), della decisione controversa, nonché l’art. 2 di tale decisione, nei limiti in cui quest’ultimo articolo si riferisce alle misure 15 e 26, e comunque nei limiti in cui viene così ordinato il recupero degli aiuti pagati in applicazione di tali misure;

–        in subordine, annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui in tale pronuncia il Tribunale constata che le sovvenzioni ottenute dalla ricorrente a titolo della misura 26 devono essere considerate, per il loro intero ammontare, come un vantaggio per la ricorrente e devono dunque essere restituite;

–        condannare la Commissione alle spese.

29      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

30      La ricorrente deduce a sostegno della propria impugnazione due motivi in via principale e un motivo in via subordinata.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio della certezza del diritto

 Argomenti delle parti

31      Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto statuendo, da un lato, ai punti 97‑111 e 138 della sentenza impugnata, che il regime a favore degli investimenti delle PMI autorizzato dalla Commissione prevedeva, sin dall’inizio, una limitazione riguardante le imprese in difficoltà e, dall’altro, ai punti 167‑188 e 205 della citata sentenza, che il regime previsto dall’art. 249h dell’AFG non contemplava le imprese private.

32      A questo proposito, la ricorrente fa valere che il principio suddetto esige che eventuali restrizioni all’applicabilità di un regime di aiuti di Stato risultino in modo chiaro e inequivoco dal regime stesso, ovvero dalla decisione di autorizzazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, od anche dalla lettera della Commissione che conferma tale autorizzazione, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di sapere se essi rientrano o no nel programma autorizzato.

33      Orbene, nell’interpretare l’ambito di applicazione dei programmi in questione, il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione restrizioni che la ricorrente non poteva individuare e che pertanto non le possono essere opposte. Infatti, tali restrizioni non risulterebbero chiaramente né dai regimi di aiuti autorizzati né dai documenti pubblicati o accessibili alla ricorrente, bensì emergerebbero tutt’al più da una possibile interpretazione della corrispondenza puramente interna tra la Commissione e le autorità tedesche.

34      Tale errore avrebbe portato il Tribunale a violare il principio della certezza del diritto ed a constatare erroneamente – proprio come la Commissione nella decisione controversa – che le sovvenzioni costituenti le misure 15 e 26 non rientravano nei programmi di aiuti autorizzati.

35      La Commissione sottolinea che tanto l’autorizzazione del programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI, quanto quella relativa al regime istituito dall’art. 249h dell’AFG, sono state da essa adottate direttamente ed esclusivamente nei confronti della Repubblica federale di Germania, nell’ambito di un procedimento idoneo a costituire un rapporto di natura giuridica soltanto tra la Commissione e il detto Stato membro, rapporto al quale il beneficiario dell’aiuto – nel caso di specie, la ricorrente – non ha preso parte. Inoltre, tali autorizzazioni non avrebbero riguardato specificamente le sovvenzioni costituenti le misure 15 e 26, bensì semplicemente un «regime generale» di aiuti del quale la Commissione, a differenza dello Stato membro interessato, non poteva conoscere in anticipo i potenziali beneficiari. Infatti, le autorità competenti di uno Stato membro deciderebbero autonomamente in merito alla concessione, a livello concreto e individuale, di una sovvenzione rientrante in un regime di aiuti autorizzato.

36      Orbene, non essendo destinataria di alcuna decisione vincolante della Commissione, la ricorrente non potrebbe invocare il principio della certezza del diritto nei confronti di tale istituzione. Per contro, la violazione di tale principio potrebbe essere fatta valere nei confronti delle autorità tedesche, le quali avevano, per parte loro, l’obbligo e la responsabilità di informare in modo sufficientemente chiaro i potenziali beneficiari in merito alle condizioni concrete alle quali avrebbero potuto essere loro concessi aiuti nazionali in conformità con i programmi autorizzati.

37      Pertanto, l’errore commesso dalle autorità tedesche, consistente nel concedere aiuti nazionali in contrasto con i regimi autorizzati e con i chiarimenti forniti alla Commissione a proposito di questi ultimi, non può essere imputato a tale istituzione.

 Giudizio della Corte

38      Per valutare la fondatezza di tale motivo, occorre verificare se il Tribunale abbia violato il principio della certezza del diritto là dove, nella sentenza impugnata, ha considerato che i regimi autorizzati dalla Commissione non permettevano la concessione di sovvenzioni, da un lato, relativamente alla misura 15, ad imprese in difficoltà e, dall’altro, relativamente alla misura 26, ad imprese private.

39      Per quanto riguarda la misura 15, occorre ricordare che il Tribunale è giunto a tale conclusione dopo aver esaminato, ai punti 97‑111 della sentenza impugnata, la portata del regime di aiuti autorizzato.

40      Nell’ambito di tale analisi, esso ha rilevato anzitutto che, in seguito alla comunicazione delle autorità tedesche in data 26 agosto 1993 – citata al punto 10 della presente sentenza – con la quale queste ultime avevano precisato l’ambito di applicazione del programma di aiuti notificato, la Commissione poteva legittimamente presupporre che le imprese in difficoltà fossero escluse dall’ambito di applicazione del programma suddetto (punti 108, 109 e 111 della sentenza impugnata).

41      Il Tribunale ha poi affermato, al punto 110 della medesima sentenza, che la detta comunicazione faceva parte del programma di aiuti autorizzato, nella misura in cui le informazioni supplementari e le precisazioni da essa apportate erano state considerate dalla Commissione pertinenti ai fini della sua decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell’attuazione del progetto notificato, così come essa ne aveva dato notizia alla Repubblica federale di Germania con lettera in data 26 novembre 1993. Ciò sarebbe stato confermato in particolare dalla circostanza che, in tale lettera, la Commissione si era riferita esplicitamente alla suddetta comunicazione del 26 agosto 1993 (punto 104 della citata sentenza).

42      Sulla base di tali constatazioni, il Tribunale, al punto 138 della sentenza impugnata, ha escluso qualsiasi violazione del principio della certezza del diritto, decidendo che la Commissione non aveva, mediante la decisione controversa, introdotto retroattivamente alcuna condizione supplementare rispetto a quelle stabilite nella sua decisione di autorizzazione del programma in questione.

43      Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale non ha violato il principio di certezza del diritto giungendo a una simile conclusione.

44      Infatti, occorre rilevare che, come già statuito dalla Corte, la portata di una decisione con la quale la Commissione non solleva alcuna obiezione riguardo ad un regime di aiuti notificato da uno Stato membro deve essere determinata non soltanto riferendosi al testo stesso della decisione in questione, del quale solo un sunto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma anche tenendo conto del regime di aiuti notificato dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze 20 maggio 2010, causa C‑138/09, Todaro Nunziatina & C., Racc. pag. I‑4561, punto 31, e 14 ottobre 2010, causa C‑67/09 P, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64).

45      Una richiesta di informazioni supplementari con la quale la Commissione sollecita chiarimenti aggiuntivi riguardo all’ambito di applicazione di un regime di aiuti notificato da uno Stato membro, nonché la risposta delle autorità nazionali a tale richiesta, devono essere considerate quale parte indissociabile del regime di aiuti notificato. Ciò vale a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la Commissione si sia basata proprio su tali informazioni per decidere di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti in questione.

46      Ne consegue che il Tribunale ha correttamente ritenuto che la comunicazione delle autorità tedesche del 26 agosto 1993 facesse parte del programma di aiuti autorizzato e che, di conseguenza, la sovvenzione costituente la misura 15 non fosse stata legittimamente concessa in quanto la ricorrente, al momento in cui tale sovvenzione era stata concessa, era un’impresa in difficoltà.

47      A questo proposito, è però importante precisare che, nell’ambito dell’esecuzione del programma generale di aiuti autorizzato dalla Commissione, la Repubblica federale di Germania – che ovviamente disponeva della comunicazione suddetta – non poteva discostarsi dalle informazioni che essa aveva fornito all’Istituzione, bensì doveva, al contrario, tenerne conto affinché gli aiuti nazionali individuali fossero concessi in conformità a queste informazioni.

48      Tenuto conto di quanto precede, occorre concludere che la ricorrente non può utilmente invocare una violazione del principio della certezza del diritto per quanto riguarda la misura 15.

49      Per quanto riguarda la misura 26, il Tribunale ha constatato che le imprese private non potevano beneficiare di sovvenzioni quali quelle costituenti tale misura, dopo che esso aveva esaminato, ai punti 167‑188 della sentenza impugnata, la portata dell’art. 249h dell’AFG, che istituisce il regime autorizzato dalla Commissione.

50      Nell’ambito di tale esame, il giudice di prime cure ha anzitutto rilevato che, in seguito alla comunicazione delle autorità tedesche del 29 luglio 1994 – menzionata al punto 20 della presente sentenza – mediante la quale le dette autorità avevano precisato l’ambito di applicazione del regime istituito dall’art. 249h dell’AFG, la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni contro l’attuazione delle misure così previste (punti 172 e 173 della sentenza impugnata).

51      Il Tribunale ha poi considerato che le precisazioni contenute in tale comunicazione, dalle quali risultava che le imprese private non erano ammesse a beneficiare dei finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo sopra citato, erano pertinenti al fine di determinare l’esatta portata del regime autorizzato ed erano state effettivamente prese in considerazione dalla Commissione per constatare che le misure previste non costituivano aiuti ai sensi dell’art. 87 CE (punti 175, 176 e 180 della sentenza impugnata).

52      Sulla base di tale valutazione, il Tribunale ha concluso, ai punti 205 e 206 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato il principio della certezza del diritto neppure in relazione alla misura 26, dal momento che tale istituzione si era rigorosamente limitata a valutare la conformità delle sovvenzioni costituenti tale misura alle condizioni stabilite nella decisione di autorizzazione del regime summenzionato.

53      Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale, nel giungere a tale conclusione, non è incorso in alcuna violazione del principio della certezza del diritto.

54      Infatti, alla luce delle considerazioni svolte ai punti 44 e 45 della presente sentenza, occorre constatare che la comunicazione delle autorità tedesche del 29 luglio 1994 faceva parte del programma di aiuti autorizzato cui è riconducibile la misura 26, e che è proprio sulla base delle informazioni contenute in tale comunicazione che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei riguardi del regime di aiuti notificato.

55      Ne consegue che il Tribunale era legittimato a considerare che tale regime non consentiva la concessione di sovvenzioni a favore di imprese private come la ricorrente, e che dunque gli aiuti ricevuti da quest’ultima non rispettavano le condizioni fissate nell’ambito del suddetto regime.

56      Pertanto, l’allegazione relativa ad una violazione del principio di certezza del diritto deve essere respinta anche in riferimento alla misura 26.

57      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere interamente respinto perché infondato.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

58      Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento, statuendo, ai punti 150 e 208 della sentenza impugnata, che l’assenza di esplicite restrizioni nelle decisioni che approvavano il programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI nonché il regime istituito mediante l’art. 249h dell’AFG, non può essere equiparata a «precise assicurazioni» nel senso di cui alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione, fornite dalla Commissione e idonee a fondare il legittimo affidamento della ricorrente in ordine alla regolarità delle misure 15 e 26.

59      Da un lato, il Tribunale avrebbe ingiustamente omesso di tener conto del fatto che la ricorrente non era in grado di identificare eventuali restrizioni nell’ambito dei documenti relativi ai programmi autorizzati così come pubblicati. Essa sarebbe stata dunque legittimata a ritenere che le sovvenzioni costituenti le misure suddette fossero state regolarmente concesse, rispettando le condizioni imposte dalla Commissione riguardo ai programmi autorizzati, sicché l’impresa suddetta non avrebbe dovuto attendersi l’emanazione di una decisione recante ingiunzione di recupero delle sovvenzioni in questione.

60      Dall’altro lato, la ricorrente censura il Tribunale per il fatto di averle eccepito che essa «non era dispensata dal tenersi informata riguardo alla regolarità della concessione dell’aiuto [accordatole]» (punto 150 della sentenza impugnata). Infatti, un simile obbligo di informazione graverebbe sul beneficiario di un aiuto soltanto qualora – contrariamente a quanto verificatosi nel caso di specie – sussista una situazione di incertezza identificabile dall’interessato riguardo alla portata dell’autorizzazione di cui questo tipo di aiuti ha costituito l’oggetto.

61      La Commissione fa valere che la ricorrente, non essendo destinataria della decisione controversa né direttamente interessata dai programmi autorizzati – dato che questi, al contrario, sono potenzialmente applicabili ad un numero indeterminato di imprese –, non può utilmente invocare il principio della tutela del legittimo affidamento.

62      Inoltre, ad avviso della Commissione, la ricorrente doveva comunque attendersi la revoca delle sovvenzioni costituenti le misure 15 e 26, tenuto conto del fatto che le autorità tedesche avevano concesso tali sovvenzioni omettendo manifestamente di rispettare le condizioni previste nell’ambito dei programmi notificati.

 Giudizio della Corte

63      In virtù di una costante giurisprudenza, alla quale il Tribunale ha peraltro giustamente fatto riferimento al punto 146 della sentenza impugnata, il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi amministrato nel quale un’istituzione dell’Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni (v., in particolare, sentenze 24 novembre 2005, causa C‑506/03, Germania/Commissione, punto 58, e 18 luglio 2007, causa C‑213/06 P, AER/Karatzoglou, Racc. pag. I‑6733, punto 33). Può parlarsi di assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate [v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/Commissione, Racc. pag. I‑9761, punti 34 e 81].

64      Orbene, è giocoforza constatare che il Tribunale ha correttamente applicato tale giurisprudenza nell’ambito della sentenza impugnata.

65      Infatti, come da esso rilevato, l’assenza di limitazione esplicita nei regimi di aiuti in questione non può, per definizione, essere equiparata ad informazioni precise, incondizionate e concordanti fornite dalla Commissione alla ricorrente in ordine al fatto che tali regimi consentivano la concessione di aiuti a favore, rispettivamente, di imprese in difficoltà, relativamente alla misura 15, o di imprese private, relativamente alla misura 26, e non vale dunque a fondare il legittimo affidamento di detta ricorrente quanto alla regolarità delle sovvenzioni che le sono state concesse.

66      Proprio al contrario, poiché la possibilità di concedere aiuti a simili imprese era quanto meno incerta, tale assenza di limitazione esplicita non può dar vita a precise assicurazioni idonee a ingenerare un qualsivoglia legittimo affidamento in capo alla ricorrente.

67      Risulta da quanto precede che la sentenza impugnata non è inficiata da una violazione del principio del legittimo affidamento, sicché anche il secondo motivo deve essere respinto perché infondato.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE

 Argomenti delle parti

68      Con il suo terzo motivo, dedotto in via subordinata, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 87, n. 1, CE, avendo constatato, ai punti 193‑201 della sentenza impugnata, che le sovvenzioni costituenti la misura 26 devono essere considerate come un aiuto di Stato per il loro intero ammontare.

69      Orbene, procedendo a tale constatazione, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, violato il principio della ripartizione delle competenze tra esso e la Commissione, in considerazione del fatto che la decisione controversa lascia allo Stato membro il compito di calcolare il vantaggio effettivamente percepito dalla ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale non si sarebbe conformato alla giurisprudenza secondo cui il vantaggio percepito dal beneficiario si calcola non sulla base dei costi sopportati dallo Stato membro interessato, bensì in funzione dei risparmi effettivamente realizzati da tale beneficiario per effetto dell’ottenimento della misura di aiuto illegittima.

70      Di diverso parere la Commissione, la quale nega qualsiasi violazione del suddetto principio, facendo valere, in primo luogo, che il Tribunale non ha esaminato l’ammontare dei vantaggi concessi alla ricorrente, bensì si è chiaramente riferito all’importo dell’aiuto quale menzionato nella decisione controversa. In secondo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri fissati dalla giurisprudenza in occasione del calcolo del vantaggio ottenuto dalla ricorrente per effetto della misura 26, in quanto il detto giudice si è fondato, ai punti 196‑198 della sentenza impugnata, sulle economie di spesa effettivamente realizzate dalla ricorrente grazie alle sovvenzioni salariali da essa percepite.

 Giudizio della Corte

71      È indispensabile, in primo luogo, rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Tribunale non ha affermato, ai punti 193‑201 della sentenza impugnata, che le sovvenzioni costituenti la misura 26 devono essere considerate come un aiuto di Stato per il loro intero ammontare.

72      Al contrario, come giustamente rilevato dalla Commissione, risulta dalla lettura dei punti suddetti che il Tribunale, senza esaminare l’importo dei vantaggi concessi alla ricorrente, si è chiaramente riferito al suddetto ammontare dell’aiuto quale menzionato dalla Commissione nella decisione controversa e quale d’altronde espressamente indicato ai punti 18 e 192 della sentenza impugnata.

73      Stanti tali premesse, non si può validamente sostenere che il Tribunale abbia violato il principio della ripartizione delle competenze tra esso e la Commissione andando oltre quanto quest’ultima aveva deciso nell’ambito della decisione controversa.

74      In secondo luogo, quanto alla presunta violazione della giurisprudenza comunitaria secondo cui il vantaggio si calcola in base alle economie di spesa effettivamente realizzate dal beneficiario per effetto dell’ottenimento della misura di aiuto illegittima, occorre constatare come la sentenza impugnata sia fondata effettivamente sulla corretta ipotesi secondo cui gli introiti costituiti dalle sovvenzioni in questione rappresentano il vantaggio di cui la ricorrente ha beneficiato.

75      A questo proposito, è infatti importante rilevare che, al punto 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la ricorrente era «stata liberata da una parte degli oneri (oneri salariali)» inerenti ai lavori da essa eseguiti nel proprio interesse. Al stesso modo, al punto 198 della medesima sentenza, il Tribunale ha constatato, così come sostenuto dalla Commissione, che la ricorrente «non [aveva realmente] sopportato la parte del costo corrispondente all’importo della sovvenzione da lei percepita».

76      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, anche il terzo motivo deve essere respinto perché infondato.

77      Poiché nessuno dei motivi dedotti merita accoglimento, occorre respingere l’impugnazione proposta.

 Sulle spese

78      A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente e questa è rimasta soccombente nei motivi proposti, la ricorrente deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Kahla Thüringen Porzellan GmbH è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.