Causa C‑467/08
Padawan SL
contro
Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona)
«Ravvicinamento delle legislazioni — Diritti d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Eccezione della copia per uso privato — Nozione di “equo compenso” — Interpretazione uniforme — Attuazione da parte degli Stati membri — Criteri — Limiti — Prelievo per copie private applicato a dispositivi, apparecchi e materiali collegati alla riproduzione digitale»
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, n. 2, lett. b)]
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, trentacinquesimo e trentottesimo ‘considerando’ e art. 5, n. 2, lett. b)]
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, n. 2, lett. b)]
1. La nozione di equo compenso, di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta agli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso.
(v. punto 37, dispositivo 1)
2. L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che il giusto equilibrio da realizzare tra i soggetti interessati implica che l’equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale giusto equilibrio prevedere che ai soggetti che dispongono di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tale titolo, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione incomba l’onere di finanziare l’equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l’onere reale del finanziamento sugli utenti privati.
A tal proposito, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato, nonché in considerazione del fatto che il pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo senza quindi far sorgere un obbligo di pagamento, come affermato nell’ultima frase del trentacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un prelievo per copia privata a carico non dei privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale.
(v. punti 46, 50, dispositivo 2)
3. L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme alla direttiva 2001/29.
Per contro, una volta che le apparecchiature di cui trattasi vengono messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio all’autore dell’opera protetta. Infatti, è legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione.
(v. punti 54, 55, 59, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 ottobre 2010 (*)
«Ravvicinamento delle legislazioni – Diritti d’autore e diritti connessi –Direttiva 2001/29/CE – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Eccezione della copia per uso privato – Nozione di “equo compenso” – Interpretazione uniforme – Attuazione da parte degli Stati membri – Criteri – Limiti – Prelievo per copie private applicato a dispositivi, apparecchi e materiali collegati alla riproduzione digitale»
Nel procedimento C‑467/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con ordinanza 15 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2008, nel procedimento
Padawan SL
contro
Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE),
con l’intervento di:
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),
Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes – Sociedad de Gestión de España (AIE),
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Padawan SL, dagli avv.ti J. Jover Padró, E. Blanco Aymerich e A. González García, abogados;
– per la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), dagli avv.ti P. Hernández Arroyo, J. Segovia Murúa, R. Allendesalazar Corchó e R. Vallina Hoset, abogados;
– per l’Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), dagli avv.ti J. A. Suárez Lozano e M. Benzal Medina, abogados;
– per l’Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes – Sociedad de Gestión de España (AIE), dall’avv. C. López Sánchez, abogado;
– per l’Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), dal sig. R. Ros Fernández, procurador, assistito dall’avv. F. Márquez Martín, abogado;
– per il Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), dagli avv.ti M. Malmierca Lorenzo e J. Díaz de Olarte, abogados;
– per il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones e dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra S. Unzeitig, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dalle sig.re E.-M. Mamouna e V. Karra, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti,
– per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e N. Gonçalves, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Lozano Palacios e dal sig. H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «equo compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), corrisposta ai titolari dei diritti d’autore ai sensi dell’«eccezione per copia privata».
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società Padawan SL (in prosiegue: la «Padawan») e la Sociedad General de Autores y Editores de España (in prosieguo: la «SGAE»), in merito al «prelievo per copia privata» che sarebbe dovuto dalla Padawan per i CD-R, CD-RW, DVD-R nonché gli apparecchi MP3 da essa commercializzati.
Contesto normativo
La direttiva 2001/29
3 I ‘considerando’ nono, decimo, trentunesimo, trentaduesimo, trentacinquesimo, trentottesimo e trentanovesimo della direttiva 2001/29 così recitano:
«(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. (…)
(…)
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (…)
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(…)
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
(…)
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. (…)
(39) All’atto dell’applicazione dell’eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l’uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione».
4 Ai termini dell’art. 2 della direttiva 2001/29:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
5 L’art. 5 della direttiva 2001/29, rubricato «Eccezioni e limitazioni», dispone, al n. 2, lett. b):
«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:
(…)
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati».
6 Il successivo n. 5 del medesimo art. 5 così recita:
«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
7 L’art. 6 della direttiva medesima, rubricato «Obblighi relativi alle misure tecnologiche», prevede, ai nn. 3 e 4, quanto segue:
«3. Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, e tutti i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un’eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all’opera o al materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario di un’eccezione di una limitazione prevista in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell’eccezione o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
(…)».
La normativa nazionale
8 La normativa nazionale pertinente nella specie è contenuta nel regio decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 1/1996, relativo all’approvazione del testo consolidato della legge sulla proprietà intellettuale (in prosieguo: il «TRLPI»). Tale regio decreto legislativo è stato modificato, nell’ambito della trasposizione della direttiva 2001/29, con la legge 7 luglio 2006, n. 23/2006, recante modifica del testo consolidato della legge sulla proprietà intellettuale approvato con il regio decreto legislativo n. 1/1996 (BOE n. 162 dell’8 luglio 2006, pag. 25561).
9 L’art. 17 del TRLPI, intitolato «Diritto esclusivo di sfruttamento e modalità di applicazione», così recita:
«All’autore spetta l’esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento della propria opera in ogni forma e, in particolare, dei diritti di riproduzione (…), atti [di riproduzione] che non potranno essere realizzati senza la sua autorizzazione, fatti salvi i casi previsti dalla presente legge».
10 Il successivo art. 18, rubricato «Riproduzione», così dispone:
«Per riproduzione si intende la fissazione, diretta o indiretta, provvisoria o permanente, con qualsivoglia mezzo e sotto qualsivoglia forma, totale o parziale, dell’opera che consenta la sua comunicazione e la realizzazione di copie».
11 A termini dell’art. 31, n. 2, del TRLPI:
«Non è soggetta ad autorizzazione dell’autore la riproduzione, su qualsivoglia supporto, di opere già divulgate, qualora essa venga realizzata da persona fisica a fini privati sulla base di opere cui abbia avuto accesso legalmente, sempreché la copia non costituisca oggetto di utilizzazione collettiva o a fini di lucro, fatto salvo l’equo compenso previsto dall’art. 25 (…)».
12 L’art. 25 del TRLPI, rubricato «Equo compenso per copie private», dispone, ai nn. 1, 2 e 4:
«1. La riproduzione realizzata esclusivamente per uso privato, mediante dispositivi o strumenti tecnici non tipografici, di opere divulgate in forma di libri o pubblicazioni che siano ad essi assimilate dalla normativa vigente, nonché di fonogrammi, videogrammi o di altri supporti sonori, visivi o audiovisivi, dà luogo ad un compenso equo ed unico per ognuna delle tre modalità di riproduzione menzionate, a favore dei soggetti indicati al n. 4, lett. b), al fine di remunerare i diritti di proprietà intellettuale che cessano di essere percepiti per effetto di tale riproduzione (…)
2. Tale compenso viene determinato, per ogni singola modalità di riproduzione, in base agli apparecchi, dispositivi e supporti materiali idonei a realizzare tale riproduzione, fabbricati sul territorio spagnolo o acquistati al di fuori di esso ai fini della loro distribuzione commerciale o della loro utilizzazione sul territorio medesimo.
(…)
4. Per quanto attiene all’obbligo di legge indicato al n. 1, si intende per:
a) Debitori: i fabbricanti stabiliti in Spagna, qualora operino quali distributori commerciali, nonché i soggetti che acquistino al di fuori del territorio spagnolo, ai fini della loro distribuzione commerciale o della loro utilizzazione sul territorio medesimo, degli apparecchi, dispositivi e supporti materiali di cui al precedente n. 2.
I distributori, grossisti e rivenditori al dettaglio, che acquistino successivamente tali apparecchi, dispositivi e supporti materiali, sono tenuti al pagamento del compenso in solido con i debitori che abbiano loro fornito tali merci, salvo che essi provino di aver effettivamente versato il compenso, fatte salve le disposizioni di cui ai nn. 14, 15 e 20.
b) Creditori: gli autori delle opere sfruttate pubblicamente in una qualsivoglia forma tra quelle indicate al n. 1, congiuntamente, a seconda dei casi e delle modalità di riproduzione, con gli editori, i produttori di fonogrammi e di videogrammi nonché gli artisti interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano state fissate su tali fonogrammi e videogrammi».
13 L’art. 25, n. 6, del TRLPI espone la procedura di approvazione dell’importo del compenso che ogni debitore deve versare con riguardo ai dispositivi, apparecchi e supporti materiali di riproduzione digitale, procedura che prevede l’intervento del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio, degli enti di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, delle associazioni di settore rappresentanti maggioritariamente i debitori, dell’associazione spagnola dei consumatori nonché del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
14 Il medesimo n. 6 dispone che «le parti del processo di negoziazione e, in ogni caso, il Ministero della Cultura nonché il Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio devono prendere particolarmente in considerazione, ai fini dell’emanazione del decreto interministeriale di cui alla disposizione precedente, i seguenti criteri:
a) il pregiudizio effettivamente arrecato ai titolari di diritti di proprietà intellettuale per effetto delle riproduzioni di cui al n. 1, fermo restando che se il pregiudizio causato al titolare è minimo, non può far sorgere un obbligo di pagamento;
b) il grado di utilizzazione degli apparecchi, dispositivi e supporti materiali ai fini della realizzazione delle riproduzioni di cui al n. 1;
c) la capacità di memorizzazione di tali apparecchi, dispositivi e supporti materiali;
d) la qualità delle riproduzioni;
e) la disponibilità, il grado di applicazione e l’efficacia delle misure tecnologiche indicate all’art. 161;
f) la durata di conservazione delle riproduzioni;
g) la necessaria proporzionalità, dal punto di vista economico, tra gli importi dei compensi applicabili ai singoli dispositivi o apparecchi ed il prezzo di vendita medio al consumatore finale».
15 L’art. 25 del TRLPI contiene un n. 12, relativo ai soggetti sui quali incombe l’obbligo di versamento del compenso, che così recita:
«L’obbligo di versamento del compenso sorge in presenza delle seguenti circostanze:
a) Per i produttori, qualora operino in qualità di distributori, e per i soggetti che acquistino dispositivi, apparecchi e supporti materiali al di fuori dal territorio spagnolo ai fini della loro distribuzione commerciale sul territorio medesimo, nel momento in cui il trasferimento della proprietà viene effettuato dal debitore o, eventualmente, nel momento della cessione dell’utilizzazione o del godimento di uno qualsiasi dei detti dispositivi, apparecchi e supporti materiali.
b) Per i soggetti che acquistino dispositivi, apparecchi e supporti materiali al di fuori del territorio spagnolo ai fini della loro utilizzazione sul territorio medesimo, al momento del loro acquisto».
Causa principale e questioni pregiudiziali
16 La SGAE è uno degli enti incaricati della gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale in Spagna.
17 La Padawan commercializza CD-R, CD-RW, DVD-R nonché apparecchi MP3. La SGAE chiedeva alla Padawan il versamento del «prelievo per copie private», previsto dall’art. 25 del TRLPI, per gli anni 2002-2004. La Padawan si rifiutava, sostenendo che l’applicazione di tale prelievo ai supporti digitali, senza distinzione e indipendentemente dalla funzione cui essi sono destinati (uso privato o altra attività professionale o commerciale), si porrebbe in contrasto con la direttiva 2001/29. Con decisione 14 giugno 2007, il Juzgado de lo Mercantil n. 4 di Barcelona accoglieva interamente la domanda della SGAE condannando la Padawan al pagamento di una somma pari a EUR 16 759,25, oltre i relativi interessi.
18 Avverso tale decisione la Padawan interponeva appello dinanzi al giudice del rinvio.
19 Sentite le parti ed il pubblico ministero in ordine all’opportunità di proporre domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Audiencia Provincial de Barcelona decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di “equo compenso” di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE implichi o meno un’armonizzazione, indipendentemente dalla facoltà attribuita agli Stati membri di scegliere il sistema di remunerazione che ritengano adeguato a rendere effettivo il diritto all’“equo compenso” spettante ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale lesi dall’adozione dell’eccezione per copia privata al diritto di riproduzione.
2) Se, indipendentemente dal sistema impiegato da ciascuno Stato membro per determinare l’equo compenso, tale sistema debba preservare un giusto equilibrio tra i soggetti coinvolti, ossia, da un lato, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale danneggiati dall’eccezione per copia privata, cui spetta tale compenso, e, dall’altro, i soggetti direttamente o indirettamente obbligati al pagamento; inoltre, se il motivo giustificativo a fondamento dell’equo compenso, cioè l’esigenza di ovviare al danno derivante dall’eccezione per copia privata, sia determinante ai fini del suddetto equilibrio.
3) Se, qualora uno Stato membro opti per un sistema di onere o prelievo gravante sugli apparecchi, sui dispositivi e sui materiali, tale onere (l’equo compenso per copia privata) debba essere necessariamente connesso, alla luce della finalità perseguita dall’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE e del contesto di tale disposizione, al presumibile uso di detti apparecchi e materiali per realizzare riproduzioni che fruiscono dell’eccezione per copia privata, con la conseguenza che l’applicazione dell’onere sarebbe giustificata quando può presumersi che gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale verranno utilizzati allo scopo di realizzare copie private, mentre non lo sarebbe nel caso contrario.
4) Se, qualora uno Stato membro opti per un sistema di “prelievo” per copia privata, l’applicazione indiscriminata del suddetto “prelievo” ad imprese e professionisti che chiaramente acquistino gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale per finalità estranee alla copia privata sia conforme alla nozione di “equo compenso”.
5) Se il sistema adottato dallo Stato spagnolo, vale a dire quello in base al quale il prelievo per copia privata è imposto indiscriminatamente su tutti gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale, sia in contrasto con la direttiva 2001/29/CE, difettando una corrispondenza adeguata tra l’equo compenso e la limitazione del diritto per copia privata che lo giustifica, posto che esso viene applicato in misura significativa a situazioni disomogenee in cui non sussiste la limitazione di diritti che è a fondamento del compenso economico».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
20 In primo luogo, il Centro Español de Derechos Reprográficos ed il governo spagnolo deducono, sostanzialmente, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è destituita di pertinenza ai fini della soluzione della causa principale, considerato che la direttiva 2001/29 non risulterebbe applicabile ratione temporis nella specie. Infatti, a loro parere, sarebbero applicabili alla controversia le disposizioni nazionali precedenti l’entrata in vigore di quelle di trasposizione della detta direttiva. Conseguentemente, l’interpretazione della nozione di «equo compenso» di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva stessa non risulterebbe necessaria ai fini della soluzione della controversia.
21 Al tal riguardo si deve rammentare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali stabilita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Pertanto, dal momento che le questioni poste dei giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 38; 22 maggio 2003, causa C‑18/01, Korhonen e a., Racc. pag. I‑5321, punto 19, nonché 23 aprile 2009, cause riunite C‑261/07 e C‑299/07, VTB-VAB e Galatea, Racc. pag. I‑2949, punto 32).
22 Per contro, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta. Infatti, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali come definito dal giudice del rinvio (sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I‑5257, punto 42; 4 dicembre 2008, causa C‑330/07, Jobra, Racc. pag. I‑9099, punto 17, nonché 23 aprile 2009, cause riunite da C‑378/07 a C‑380/07, Angelidaki e a., Racc. pag. I‑3071, punto 48).
23 Per quanto attiene alla domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, si deve necessariamente rilevare, da un lato, che essa verte sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, vale a dire l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, il che ricade nella sfera di competenza della Corte adita nell’ambito di una siffatta domanda, e che, inoltre, non è minimamente escluso, in considerazione del periodo per il quale il prelievo oggetto della causa principale viene preteso e della scadenza del termine di trasposizione fissato al 22 dicembre 2002 dall’art. 13, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/29, che il giudice del rinvio debba trarre le conseguenze dall’interpretazione richiesta, segnatamente in considerazione dell’obbligo, ad esso incombente, di interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce del diritto dell’Unione (sentenza 13 novembre 1990, causa C‑106/89, Marleasing, Racc. pag. I‑4135, punto 8).
24 Dall’altro lato, l’individuazione della normativa nazionale applicabile ratione temporis costituisce una questione di interpretazione del diritto nazionale che non ricade, quindi, nella sfera di competenza della Corte adita nell’ambito di una pronuncia pregiudiziale.
25 Ne consegue che detta prima eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
26 In secondo luogo, la SGAE sostiene che le questioni poste dal giudice del rinvio siano irricevibili, riguardando fattispecie di diritto interno non armonizzate dalla direttiva 2001/29. A suo parere, infatti, le questioni sollevate si fondano essenzialmente su aspetti che rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Orbene, ad avviso della SGAE, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia non sarebbe competente ad interpretare ed applicare il diritto nazionale.
27 Si deve tuttavia rammentare che la questione se i quesiti posti dal giudice nazionale riguardino una materia estranea al diritto dell’Unione, in quanto la direttiva 2001/29 attuerebbe solamente un’armonizzazione minima in materia, ricade nel merito delle questioni sottoposte dal detto giudice e non nella ricevibilità delle medesime (v. sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96 e C‑191/97, Deliège, Racc. pag. I‑2549, punto 28). Conseguentemente, l’eccezione sollevata dalla SGAE, relativa all’inapplicabilità di tale direttiva alla causa principale, non attiene alla ricevibilità della controversia, bensì al merito delle questioni (v., in tal senso, sentenza 13 luglio 2006, cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a., Racc. pag. I‑6619, punto 30).
28 Atteso che tale seconda eccezione di irricevibilità dev’essere respinta, da tutte le suesposte considerazioni emerge che la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere dichiarata ricevibile.
Sul merito
Sulla prima questione
29 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la nozione di «equo compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione che debba essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla facoltà riconosciuta agli Stati medesimi di determinare le modalità di attuazione del diritto a tale compenso.
30 Si deve rammentare che, a termini dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri che optino per l’introduzione, nel loro ordinamento interno, dell’eccezione della copia per uso privato sono tenuti a prevedere la corresponsione di un «equo compenso» a favore di titolari dei diritti d’autore.
31 Si deve anzitutto rilevare che né il detto art. 5, n. 2, lett. b), né alcun’altra disposizione della direttiva 2001/29 operano un rinvio al diritto nazionale degli Stati membri per quanto riguarda la nozione di «equo compenso».
32 Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’applicazione uniforme tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza esigono che una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo, in tutta l’Unione europea, ad un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917, punto 43, e 2 aprile 2009, causa C‑523/07, A, Racc. pag. I‑2805, punto 34).
33 Da tale giurisprudenza consegue che la nozione di «equo compenso», che figura in una disposizione collocata in una direttiva che non implica alcun rinvio ai diritti nazionali, dev’essere considerata quale nozione autonoma del diritto dell’Unione ed interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima [v., per analogia, per quanto attiene alla nozione di «equa remunerazione» di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), sentenza 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251, punto 24].
34 Tale conclusione risulta avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla normativa in cui si inserisce la nozione di equo compenso.
35 Infatti, la finalità della direttiva 2001/29, fondata segnatamente sull’art. 95 CE e diretta ad armonizzare taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione nonché ad impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno risultanti dalla diversità delle normative degli Stati membri (sentenza 12 settembre 2006, causa C‑479/04, Laserdisken, Racc. pag. I‑8089, punti 26 e 31-34), implica lo sviluppo di nozioni autonome del diritto dell’Unione. La volontà del legislatore dell’Unione di giungere ad un’interpretazione più uniforme possibile della direttiva 2001/29 si riflette, in particolare, nel trentaduesimo ‘considerando’ della medesima, il quale invita gli Stati membri ad applicare in modo coerente le eccezioni e limitazioni al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.
36 Pertanto, se è consentito agli Stati membri, a norma dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, optare facoltativamente per l’introduzione di un’eccezione per copia privata al diritto esclusivo di riproduzione dell’autore, sancito dal diritto dell’Unione, gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà devono prevedere la corresponsione di un equo compenso a favore degli autori lesi in conseguenza dell’applicazione di tale eccezione. Orbene, risulterebbe contraria all’obiettivo della detta direttiva, rammentato al punto precedente, l’interpretazione secondo cui gli Stati membri che abbiano introdotto tale identica eccezione, prevista dal diritto dell’Unione e contenente, a termini dei ‘considerando’ trentacinquesimo e trentottesimo della direttiva stessa, la nozione di «equo compenso» quale elemento essenziale, fossero liberi di precisarne i parametri in modo incoerente e non armonizzato, con possibili variazioni da uno Stato membro all’altro.
37 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione va risolta nel senso che la nozione di «equo compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso.
Sulla seconda questione
38 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il «giusto equilibrio» da individuare tra i soggetti interessati implichi che l’equo compenso venga calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori a seguito dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. Il detto giudice chiede parimenti quali siano, oltre agli autori lesi, i soggetti interessati tra i quali tale «giusto equilibrio» debba essere trovato.
39 Per quanto attiene, in primo luogo, al ruolo svolto, ai fini della determinazione dell’equo compenso, dal criterio del pregiudizio subìto dall’autore, dai ‘considerando’ trentacinquesimo e trentottesimo della direttiva 2001/29 emerge che tale equo compenso è volto ad indennizzare «adeguatamente» gli autori per l’uso delle loro opere protette effettuato senza autorizzazione. Al fine di determinare l’entità di tale compenso, occorre tener conto, quale «criterio utile», dell’«eventuale pregiudizio» subìto dall’autore per effetto dell’atto di riproduzione di cui trattasi, ove un «danno (…) minimo» non può tuttavia far sorgere alcun obbligo di pagamento. L’eccezione per copia privata deve quindi poter implicare un sistema «per indennizzare i titolari di diritti del pregiudizio subìto».
40 Da tali disposizioni emerge che la configurazione e l’entità dell’equo compenso sono connesse al danno derivante per l’autore dalla riproduzione della sua opera protetta effettuata senza autorizzazione per fini privati. In tale prospettiva, l’equo compenso dev’essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito dall’autore.
41 Inoltre, il termine «indennizzare» di cui ai ‘considerando’ trentacinquesimo e trentottesimo della direttiva 2001/29 traduce la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un sistema particolare di compensazione la cui attuazione scaturisce dall’esistenza, a detrimento dei titolari dei diritti, di un pregiudizio, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di «indennizzare» questi ultimi.
42 Ne consegue che l’equo compenso dev’essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette per effetto dell’introduzione dell’eccezione per copia privata.
43 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla questione dei soggetti interessati dal «giusto equilibrio», il trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 prevede di garantire un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro.
44 Orbene, la realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisca a titolo privato dev’essere considerata quale atto idoneo a causare un pregiudizio per l’autore dell’opera interessata.
45 Ne consegue che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare esclusivo del diritto di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, tale riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al relativo titolare. Incombe quindi, in linea di principio, al soggetto medesimo risarcire il danno connesso con tale riproduzione, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare.
46 Ciò premesso, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato nonché in considerazione del fatto che il pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo senza quindi far sorgere un obbligo di pagamento, come affermato nell’ultimo periodo del trentacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che, quindi, conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del canone per le copie private incombe quindi a tali soggetti.
47 Certamente, in un siffatto sistema, i soggetti debitori del finanziamento dell’equo compenso non risultano essere gli utenti degli oggetti protetti, contrariamente a quanto sembra postulare il trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29.
48 Si deve tuttavia rilevare che, da un lato, l’attività dei debitori di tale finanziamento, vale a dire la messa a disposizione degli utenti privati di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero il servizio di riproduzione da essi prestato, costituisce la premessa di fatto necessaria affinché persone fisiche possano ottenere copie private. Dall’altro, nulla impedisce che tali debitori ripercuotano l’importo del prelievo per copie private sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso. In tal senso, l’onere del prelievo incomberà in definitiva sull’utente privato che pagherà tale prezzo. Ciò premesso, l’utente privato a favore del quale vengano messi a disposizione dispositivi, apparecchiature e supporti di riproduzione digitale ovvero che si avvalga di un servizio di riproduzione dev’essere considerato, in realtà, quale «debitore indiretto» dell’equo compenso.
49 Conseguentemente, tale sistema, considerato che consente ai debitori di ripercuotere il costo del prelievo sugli utenti privati e che, conseguentemente, questi ultimi assumeranno l’onere del prelievo per le copie private, dev’essere considerato conforme al «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti degli oggetti protetti.
50 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione dev’essere risolta affermando che l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l’equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell’equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l’onere reale del finanziamento sugli utenti privati.
Sulle questioni terza e quarta
51 Con le questioni terza e quarta, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, a termini dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, sussista necessariamente un nesso tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso in relazione a dispositivi, apparecchiature nonché supporti di riproduzione digitale e del presunto uso di questi ultimi ai fini della riproduzione ad uso privato. Il detto giudice chiede parimenti se l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di detti apparecchi, dispositivi e supporti di riproduzione digitale manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie a fini privati, sia conforme alla direttiva 2001/29.
52 Si deve anzitutto rilevare che un sistema di finanziamento dell’equo compenso come quello esposto supra ai punti 46 e 48 risulta compatibile con le esigenze del «giusto equilibrio» solamente qualora le apparecchiature, i dispositivi ed i supporti di riproduzione di cui trattasi possano essere utilizzati ai fini della realizzazione di copie private e, conseguentemente, possano causare un pregiudizio all’autore dell’opera protetta. Alla luce di tali esigenze, sussiste quindi necessariamente un nesso tra l’applicazione del prelievo per copie private a tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e l’uso dei medesimi a fini di riproduzione privata.
53 Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private nei confronti di tutti i tipi di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, ivi compresa l’ipotesi, esplicitamente menzionata dal giudice a quo, in cui essi siano stati acquistati da soggetti diversi da persone fisiche, a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, non risulta conforme all’art. 5, n. 2, della direttiva 2001/29.
54 Per contro, qualora le apparecchiature di cui trattasi vengano messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio all’autore dell’opera protetta.
55 Infatti, è legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione.
56 Ne consegue che la semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo per copie private, a condizione che tali apparecchiature o dispositivi siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati.
57 Tale interpretazione risulta avvalorata dal tenore del trentacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29. Infatti, esso menziona, quale criterio utile ai fini della determinazione dell’entità dell’equo compenso, non il semplice «pregiudizio» in quanto tale, bensì il pregiudizio «eventuale». Il carattere «eventuale» del danno causato all’autore dell’opera protetta risiede nella realizzazione della necessaria condizione preliminare consistente nella messa a disposizione di una persona fisica di apparecchiature o dispositivi che consentano l’effettuazione di copie, che non deve essere necessariamente seguita dall’effettiva realizzazione di copie private.
58 La Corte ha inoltre già avuto modo di affermare che, dal punto di vista del diritto d’autore, ciò che rileva è la semplice possibilità per l’utente finale, nella specie i clienti di un albergo, di visionare le opere radiodiffuse mediante apparecchi televisivi ed un segnale televisivo messo a loro disposizione dall’albergo medesimo, e non l’effettivo accesso dei clienti stessi alle opere (sentenza 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punti 43 e 44).
59 Alla luce delle suesposte considerazioni, la terza e la quarta questione pregiudiziale devono essere risolte affermando che l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29.
Sulla quinta questione
60 Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il sistema adottato dal Regno di Spagna, consistente nell’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private a tutti i tipi di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, indipendentemente dall’uso che di tali apparecchiature, dispositivi e supporti venga fatto, sia conforme con la direttiva 2001/29.
61 A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, non spetta alla Corte, al di fuori dell’ambito del ricorso diretto alla declaratoria di inadempimento, statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione. La relativa competenza appartiene ai giudici nazionali, dopo che questi abbiano eventualmente ottenuto dalla Corte, attraverso il rinvio pregiudiziale, le necessarie precisazioni sulla portata e sull’interpretazione di tale diritto (v. sentenza 22 marzo 1990, causa C‑347/87, Triveneta Zuccheri e a./Commissione, Racc. pag. I‑1083, punto 16).
62 Spetta quindi al giudice a quo valutare, alla luce delle risposte fornite alle prime quattro questioni pregiudiziali, la compatibilità con la direttiva 2001/29 del sistema spagnolo istitutivo del prelievo per copie private.
63 Non occorre che la Corte si pronunci quindi sulla quinta questione.
Sulle spese
64 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) La nozione di «equo compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta agli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso.
2) L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l’equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell’equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l’onere reale del finanziamento sugli utenti privati.
3) L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.