Causa C‑67/09 P

Nuova Agricast Srl e Cofra Srl

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia — Decisione della Commissione che dichiara tale regime compatibile con il mercato comune — Domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell’adozione di tale decisione — Misure di transizione fra tale regime e il regime precedente — Sfera d’applicazione temporale della decisione della Commissione di non opporsi al regime precedente — Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento»

Massime della sentenza

1.        Impugnazione — Motivi — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale

[Art. 225 CE, Statuto della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

2.        Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Incompatibilità di un aiuto che viola i principi generali del diritto comunitario

(Art. 88 CE)

3.        Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni riguardo a un regime di aiuti — Tutela del legittimo affidamento

(Artt. 87, nn. 1 e 3, CE e 88, n. 3, CE)

4.        Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni riguardo a un regime di aiuti — Limitazione nel tempo degli effetti della decisione

(Artt. 87, nn. 1 e 3, CE e 88, n. 3, CE)

1.        Un ricorso di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione.

È ricevibile un’impugnazione in cui l’argomentazione sviluppata dal ricorrente risulta, nel suo insieme, sufficientemente chiara per poter individuare con la precisione richiesta gli elementi contestati della sentenza impugnata, nonché gli argomenti giuridici invocati a sostegno di detta censura e consente, di conseguenza, alla Corte di giustizia di effettuare il suo controllo di legittimità, anche se taluni passaggi di tale argomentazione mancano di rigore.

(v. punti 48, 49)

2.        Un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, violi i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, non può essere dichiarato, dalla Commissione, compatibile con il mercato comune.

(v. punto 65)

3.        Il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione dell’Unione faccia sorgere fondate aspettative. Per quel che riguarda l’abrogazione di una normativa, in mancanza di un interesse pubblico inderogabile, la Commissione viola un principio giuridico superiore, se non correda tale abrogazione con misure transitorie per tutelare il legittimo affidamento che un operatore economico prudente ed accorto poteva legittimamente nutrire sulla disciplina dell’Unione. Tuttavia, nessuno può invocare una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito tale istituzione. Inoltre, quando un operatore economico prudente ed accorto è in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di detto principio nel caso in cui tale provvedimento venga adottato.

Nel settore degli aiuti di Stato, relativamente ad una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti fino alla scadenza di un periodo preciso, un operatore economico prudente ed accorto, che si presume sia a conoscenza di detta decisione, può dedurre dall’indicazione «durata» nella decisione che la possibilità di poter partecipare ad una procedura di attribuzione di sovvenzioni è limitata dalla durata dell’autorizzazione accordata a tale regime.

Difatti, una volta che la Commissione, autorizzando un regime di aiuti, deroga al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, un operatore prudente ed accorto non può ragionevolmente attendersi che detta decisione autorizzi, contrariamente al principio secondo il quale siffatte deroghe devono essere interpretate restrittivamente, l’attribuzione dei medesimi aiuti anche dopo la data indicata in quest’ultima.

(v. punti 69, 71-74)

4.        Il principio della parità di trattamento osta, segnatamente, a che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato.

Una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a fronte di un regime di aiuti di Stato in applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, costituisce una deroga al principio generale di incompatibilità di detti aiuti con il mercato comune. Di conseguenza, la sua validità dev’essere limitata nel tempo. Orbene, qualsiasi autorizzazione di durata limitata implica per definizione una disparità di trattamento in funzione del fatto che una determinata situazione ricada o meno nella sfera di applicazione temporale della decisione di autorizzazione.

Al riguardo, è oggettivamente giustificata la disparità di trattamento fra imprese, che abbiano avuto occasione di partecipare ad un procedimento di attribuzione di sovvenzioni prima della scadenza dell’autorizzazione accordata con la decisione, e altre, che non abbiano più avuto tale occasione.

(v. punti 78-80)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 ottobre 2010 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia – Decisione della Commissione che dichiara tale regime compatibile con il mercato comune – Domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell’adozione di tale decisione – Misure di transizione fra tale regime e il regime precedente – Sfera d’applicazione temporale della decisione della Commissione di non opporsi al regime precedente – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento»

Nel procedimento C‑67/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 12 febbraio 2009,

Nuova Agricast Srl, con sede in Cerignola,

Cofra Srl, con sede in Barletta,

rappresentate dall’avv. M.A. Calabrese,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2010,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la loro impugnazione la Nuova Agricast Srl (in prosieguo: la «Nuova Agricast») e la Cofra Srl (in prosieguo: la «Cofra») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 dicembre 2008, cause riunite T‑362/05 e T‑363/05, Nuova Agricast e Cofra/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto le loro domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell’adozione da parte della Commissione delle Comunità europee della decisione 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia (aiuto di Stato N 715/99 – Italia) (in prosieguo: la «decisione controversa»), di cui una comunicazione succinta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 278, pag. 26), nonché a causa del comportamento della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione.

 Contesto normativo

 I regimi di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia autorizzati fino al 31 dicembre 1999

2        Con il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, relativo al rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (GURI n. 249, del 22 ottobre 1992, pag. 3), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (GURI n. 299, del 21 dicembre 1992, pag. 3, e rettifica, GURI n. 301, del 23 dicembre 1992, pag. 40), a sua volta modificata dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (GURI n. 79, del 5 aprile 1993, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 488/1992»), il legislatore italiano ha previsto misure finanziarie destinate ad agevolare lo sviluppo da parte delle imprese di talune attività produttive nelle aree depresse del Paese.

3        Il 1° marzo 1995 e il 21 maggio 1997 la Commissione ha adottato due decisioni di non sollevare obiezioni, prima fino al 31 dicembre 1996, poi fino al 31 dicembre 1999, nei confronti di regimi di aiuti successivi, basati sulla legge n. 488/1992 e su diverse disposizioni di applicazione di quest’ultima (aiuti di Stato N 40/95 e N 27/A/97). Tali decisioni hanno formato oggetto di comunicazioni succinte pubblicate il 18 luglio 1995 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per quanto riguarda la decisione 1° marzo 1995 (GU C 184, pag. 4) e l’8 agosto 1997 riguardo alla decisione 21 maggio 1997 (GU C 242, pag. 4; in prosieguo: la «decisione del 1997»).

4        Le modalità del regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 1997 (in prosieguo: il «regime di aiuti 1997‑1999») sono state introdotte, in primo luogo, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 aprile 1995 (GURI n. 142, del 20 giugno 1995, pag. 17), recante direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla deliberazione di detto Comitato 18 dicembre 1996 (GURI n. 70, del 25 marzo 1997, pag. 35), in secondo luogo, dal decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (in prosieguo: il «MICA») 20 ottobre 1995, n. 527 (GURI n. 292, del 15 dicembre 1995, pag. 3), di adozione del regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato dal decreto di detto Ministero 31 luglio 1997, n. 319 (GURI n. 221, del 22 settembre 1997, pag. 31), nonché, in terzo luogo, dalla circolare del MICA 20 novembre 1997, n. 234363 (Supplemento ordinario alla GURI n. 291 del 15 dicembre 1997).

5        Tali modalità prevedevano, segnatamente, quanto segue:

–        le risorse finanziarie di ciascun anno erano suddivise in due quote uguali e attribuite ciascuna nell’ambito di un bando di presentazione delle domande; tuttavia, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’anno cui si riferivano le risorse, le modalità di ripartizione di queste ultime potevano essere modificate con decreto, assegnandosi in particolare le disponibilità medesime attraverso un unico bando;

–        le domande presentate ai sensi di un bando venivano istruite da banche concessionarie, che attribuivano loro un certo numero di punti determinato in base a criteri regolamentari denominati «indicatori» (in prosieguo: gli «indicatori»);

–        sulla base delle risultanze delle istruttorie operate dalle banche, il MICA formava graduatorie regionali in cui le domande erano classificate in ordine decrescente secondo il punteggio ricevuto ed adottava un decreto di concessione delle agevolazioni a favore delle domande inserite a partire dalla prima, fino ad esaurimento dei fondi assegnati a ciascun bando;

–        le spese ammissibili erano quelle che erano state sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando precedente rispetto a quello cui si riferiva la domanda, salvo le spese per progettazione e studi e per acquisto e sistemazione del suolo aziendale, che erano ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

–        le imprese la cui domanda di aiuto era stata inserita in una graduatoria regionale, ma che non avevano potuto essere agevolate a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all’importo delle agevolazioni complessivamente richieste, potevano ripresentare lo stesso progetto, per una sola volta, in base al bando utile immediatamente successivo a quello nell’ambito del quale la loro domanda era stata inizialmente presentata, senza modificare gli elementi presi in considerazione dagli indicatori (meccanismo cosiddetto di «inserimento automatico» della domanda), oppure rinunciare a tale inserimento automatico e ripresentare lo stesso progetto, in base al primo bando utile successivo a quello per il quale esse avevano rinunciato alla detta iscrizione automatica, modificando in tutto o in parte gli elementi presi in considerazione dagli indicatori al fine di rendere la domanda di aiuto più competitiva, senza che tuttavia tale modifica potesse riguardare gli elementi sostanziali del progetto (meccanismo cosiddetto di «riformulazione» della domanda); in entrambi i casi erano mantenute valide, ai fini dell’ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie.

 La decisione controversa ed il regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia autorizzato dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006

6        Il 18 novembre 1999, in applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, che lo ha registrato con il numero N 715/99, un progetto di regime di aiuti applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000, e fondato sulla legge n. 488/1992.

7        A tale notifica seguivano uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità italiane e una riunione del 16 maggio 2000 tra i rappresentanti del governo italiano e i servizi della Commissione.

8        Nell’ambito di detto scambio di corrispondenza figura una lettera delle autorità italiane del 3 aprile 2000. In essa il MICA faceva valere che, nell’ipotesi in cui la Commissione avesse mantenuto la propria posizione secondo cui il principio dell’ammissibilità all’aiuto delle spese sostenute a decorrere dal giorno seguente alla data di chiusura del bando di presentazione delle domande di aiuti precedente era contrario al principio della necessità degli aiuti di Stato, sarebbe stato indispensabile, considerata la rilevante modifica così introdotta al previgente regime, che la possibilità della retroattività delle spese ammissibili dalla data di chiusura del bando precedente formasse oggetto di una norma transitoria, limitata alla sola prima applicazione del nuovo regime.

9        All’interno di tale corrispondenza figura del pari una lettera della Commissione datata 29 maggio 2000 (in prosieguo: la «lettera 29 maggio 2000»).

10      In tale lettera, la Commissione si riferisce alla riunione del 16 maggio precedente, con riguardo alla quale le autorità italiane avrebbero presentato «la proposta di prevedere una norma transitoria al regime in oggetto, per la sola prima fase della sua applicazione, in base alla quale si sarebbe inteso riconoscere la retroattività delle spese ammissibili all’aiuto dalla data di chiusura dell’ultimo bando avvenuto». Tale proposta sarebbe intesa «ad evitare soluzioni di continuità tra il precedente regime e quello nuovo, in ragione soprattutto della legittima aspettativa delle imprese (iniziative) che sarebbero interessate dalla stessa normativa transitoria, e che apparterrebbero a due distinte categorie: a) quelle per le quali è stata presentata una domanda a titolo dell’ultimo bando utile, istruite positivamente dalle banche concessionarie e iscritte nelle graduatorie regionali, ma che non hanno ottenuto l’agevolazione a causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie; b) quelle per le quali non è stata ancora presentata una domanda, sebbene l’esecuzione del progetto d’investimento sia già iniziata».

11      Riguardo a detta categoria a), la Commissione, con lettera 29 maggio 2000, invita le autorità italiane «a impegnarsi a considerare, esclusivamente per la prima fase di applicazione del nuovo regime, le domande in sospeso nell’ambito dell’ultimo bando istituito, esattamente come se fossero state istruite positivamente e iscritte nelle ultime graduatorie». Per quanto concerne la categoria b), essa invita dette autorità a ritirare la proposta relativa all’ammissibilità del progetto d’investimento nei casi in cui l’esecuzione del progetto sia stata avviata anteriormente alla domanda di aiuto, tale proposta non essendo conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9).

12      In seguito, le autorità italiane hanno modificato il loro progetto di regime di aiuti.

13      Con la decisione controversa, notificata alla Repubblica italiana con lettera 2 agosto 2000, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime di aiuti fino al 31 dicembre 2006 (in prosieguo: il «regime di aiuti 2000‑2006»).

14      La decisione controversa contiene una disposizione che mira espressamente ad approvare le misure di detto regime di aiuti che assicurano una transizione rispetto al regime di aiuti 1997‑1999 (in prosieguo: la «disposizione transitoria»). Tale disposizione è del seguente tenore:

«Soltanto in occasione della prima applicazione del regime in questione, ossia in occasione del primo bando che sarà organizzato in base al regime medesimo, fermo restando che in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento, saranno eccezionalmente ammesse le domande introdotte in occasione dell’ultimo bando organizzato in base al [regime di aiuti 1997‑1999] che sono state considerate ammissibili all’aiuto ma che non sono state evase data l’insufficienza delle risorse finanziarie assegnate a tale bando».

15      In seguito a tale decisione, il MICA ha adottato il decreto 14 luglio 2000 (GURI n. 166, del 18 luglio 2000, pag. 49), che fissa misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, e la circolare 14 luglio 2000, n. 9003 (Supplemento ordinario alla GURI n. 175 del 28 luglio 2000), al fine di precisare le modalità di esecuzione del regime di aiuti 2000‑2006.

16      L’articolo unico, n. 2, primo comma, di tale decreto prevede che gli aiuti possono essere concessi «sulla base (…) delle spese ritenute ammissibili nell’ambito dei programmi relativi all’ultimo bando utile istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie».

 Fatti

17      Nell’ambito del regime di aiuti 1997‑1999, il MICA, in data 1° dicembre 1997, ha pubblicato il terzo bando di presentazione delle domande di aiuti, settore industria, relativo al primo semestre 1998 (in prosieguo: il «terzo bando»).

18      Le imprese interessate potevano presentare le loro domande di aiuti entro il 16 marzo 1998. Esse potevano chiedere il finanziamento delle spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aiuti formulate in base al bando precedente (secondo bando), cioè a decorrere dal 1° gennaio 1997.

19      La Nuova Agricast e la Cofra presentavano entrambe una domanda di agevolazioni per un progetto di investimento a titolo del terzo bando. L’importo totale delle spese previste era pari, rispettivamente, a ITL 9 516 000 000 e a ITL 8 062 000 000. Entrambi questi importi comprendevano le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la chiusura dei termini del bando precedente.

20      Tali domande, ritenute ammissibili, sono state inserite nella graduatoria regionale della Puglia con due decreti del MICA 14 agosto 1998. Tuttavia, considerata la posizione in graduatoria di dette domande, le ricorrenti, data la mancanza di fondi sufficienti, non hanno ottenuto l’aiuto richiesto.

21      Tali decreti enunciavano che, conformemente al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto 31 luglio 1997, n. 319, le domande classificate in posizione non utile per la concessione di un aiuto nell’ambito del terzo bando sarebbero state inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al quarto bando di presentazione delle domande di aiuti, settore industria, corrispondente al secondo trimestre 1998 (in prosieguo: il «quarto bando»), mantenendo valide, ai fini dell’ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria. Essi precisavano inoltre che, qualora un’impresa intendesse mantenere valide le condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la sua domanda di agevolazione, essa avrebbe dovuto rinunciare a detto inserimento automatico e ripresentare la propria domanda entro i termini di presentazione relativi al solo quinto bando di presentazione delle domande di aiuti, corrispondente al primo semestre 1999, che dovevano essere fissati con decreto.

22      Nel frattempo, veniva pubblicato il quarto bando. La Nuova Agricast e la Cofra hanno rinunciato all’inserimento automatico delle loro domande nella graduatoria relativa al quarto bando, al fine di poter presentare nuovamente una domanda riformulata in base al primo bando utile ad esso successivo.

23      Tuttavia, le autorità italiane non hanno pubblicato alcun nuovo bando utile prima del 31 dicembre 1999, data di approvazione da parte della Commissione del regime di aiuti 1997‑1999.

24      Il 14 luglio 2000, cioè successivamente all’entrata in vigore del regime di aiuti 2000‑2006, le autorità italiane hanno pubblicato l’ottavo bando di presentazione delle domande di aiuti, settore industria (in prosieguo: l’«ottavo bando»).

25      Considerate le condizioni vigenti nell’ambito del regime di aiuti 2000‑2006, le domande riformulate dalle ricorrenti che non potevano beneficiare della disposizione transitoria figurante nella decisione controversa sono state giudicate irricevibili e non sono state inserite nella graduatoria relativa all’ottavo bando.

26      Le ricorrenti, insieme ad altre imprese italiane nella medesima situazione, hanno quindi proposto un primo ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento della decisione controversa. Il Tribunale, con ordinanza 15 giugno 2005, causa T‑98/04, SIMSA e a./Commissione, ha dichiarato irricevibile tale ricorso, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di due mesi previsto all’art. 230, quinto comma, CE.

27      Inoltre, la Nuova Agricast ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per ottenere la condanna del Ministero delle Attività produttive, che ha assorbito le competenze del MICA, a risarcire il preteso danno da essa subito a causa della mancata percezione dell’aiuto richiesto. In tale contesto, essa, in particolare, ha sostenuto che, durante le discussioni con la Commissione per ottenere il rinnovo del regime di aiuti dopo il 31 dicembre 1999, lo Stato italiano non aveva correttamente tutelato i diritti acquisiti delle imprese che, come essa, avevano rinunciato, in occasione del terzo bando, all’inserimento automatico nella graduatoria relativa al quarto bando al fine di presentare una domanda riformulata in base al primo bando utile ad esso successivo.

28      Nell’ambito di detto procedimento, il Tribunale ordinario di Roma, con decisione 14 giugno 2006, ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla validità della decisione controversa con riferimento al principio di parità di trattamento e all’obbligo di motivazione. La Corte, con sentenza 15 aprile 2008, causa C‑390/06, Nuova Agricast (Racc. pag. I‑2577), ha risposto a tale domanda nel senso che l’esame della questione sottoposta non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione controversa.

29      La Corte, nella sua analisi della validità della decisione controversa con riguardo al principio di parità di trattamento, ha constatato, al punto 62 di detta sentenza, che la Commissione doveva conoscere l’esistenza sia delle imprese, come la Nuova Agricast, la cui domanda di aiuto era stata inserita nella graduatoria del terzo bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto in base a tale bando per mancanza di fondi disponibili e che avevano quindi rinunciato all’inserimento automatico nella graduatoria del quarto bando allo scopo di presentare una domanda riformulata in base al primo bando utile ad esso successivo (in prosieguo: le «imprese della prima categoria»), sia di quelle la cui domanda era stata inserita nella graduatoria del quarto bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto per mancanza di fondi disponibili (in prosieguo: le «imprese della seconda categoria»).

30      Tuttavia, la Corte, ai punti 77 e 78 della stessa sentenza, ha concluso che la Commissione, autorizzando il regime di aiuti 2000-2006 in forza del quale solo le imprese della seconda categoria potevano beneficiare della disposizione transitoria figurante nella decisione controversa, non ha violato il principio di parità di trattamento, poiché le imprese di questa seconda categoria e quelle della prima categoria non si trovavano in una situazione analoga.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

31      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2005, la Nuova Agricast e la Cofra hanno proposto ciascuna un ricorso diretto ad ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno da esse asseritamente subito a causa dell’adozione della decisione controversa. Le due cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento nonché della sentenza.

32      Con decisioni 1° marzo 2006, il Tribunale ha ammesso parzialmente una domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalla Commissione e ha invitato quest’ultima a concentrarsi, nelle sue conclusioni scritte, da un lato, sulla questione della ricevibilità dei ricorsi, e, dall’altro, sulle questioni relative all’esistenza di comportamenti illeciti imputabili a tale istituzione, all’effettività e alla natura dei danni asseriti, nonché al nesso di causalità tra detti comportamenti addebitati e tali danni.

33      Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto i ricorsi e ha condannato le ricorrenti alle spese.

34      Ai punti 48‑51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibili i capi della domanda della Commissione diretti ad ottenere l’eliminazione dalle memorie delle ricorrenti dell’espressione «falso ideologico», utilizzata dalle ricorrenti per qualificare la lettera 29 maggio 2000.

35      In tale contesto, il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti sostengono, in sostanza, che in detta lettera la Commissione ha consapevolmente occultato il fatto che le autorità italiane abbiano cercato di proteggere non soltanto la situazione delle imprese che avevano partecipato al quarto bando, ma anche quella delle imprese che avevano partecipato al terzo bando. Al riguardo, esso ha constatato che il «falso» che le ricorrenti sostengono di aver individuato in tale lettera non è ivi presente dato che quest’ultima distingue fra la sfera di applicazione ampia della misura transitoria considerata dalle autorità italiane e l’invito della Commissione rivolto a dette autorità, mirante a che la sfera di applicazione di tale misura sia ridotta alle sole imprese che hanno partecipato all’ultimo bando intervenuto. Il Tribunale, tuttavia, non ha ritenuto di sua competenza limitare la libertà di espressione di cui godono le parti, nei limiti del rispetto delle regole deontologiche, limite non superato nella fattispecie dato che le ricorrenti hanno espressamente dichiarato che esse non sostenevano che la Commissione avesse commesso un falso ideologico ai sensi del diritto penale italiano.

36      Inoltre, riguardo alle domande di risarcimento danni, il Tribunale, ai punti 76‑96 della sentenza impugnata, dopo aver constatato che occorre pronunciarsi anzitutto sul merito dei ricorsi e non sulla loro ricevibilità, la quale era stata contestata dalla Commissione, ha esaminato se la condizione relativa all’illegittimità del comportamento contestato a detta istituzione fosse soddisfatta.

37      L’argomento principale delle ricorrenti diretto a dimostrare che la Commissione avrebbe commesso vari illeciti dovuti al fatto che essa, nella lettera 29 maggio 2000, ha invitato le autorità italiane a modificare il loro progetto di norma transitoria e ha adottato la decisione controversa, è stato respinto ai punti 80‑84 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«80      Quanto all’argomento principale delle ricorrenti (…), esso si basa in sostanza sulla premessa secondo cui, con la decisione [del] 1997, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della seconda partecipazione delle ricorrenti ad un bando di attuazione del regime di aiuti basato sulla legge [n. 488/1992] che sarebbe stato indetto dopo il 31 dicembre 1999. A questo proposito, occorre ricordare che il principio generale stabilito dall’art. 87, n. 1, CE è quello del divieto degli aiuti di Stato. Secondo la giurisprudenza, le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente (sentenza [del Tribunale 14 gennaio 2004], [causa T‑109/01], Fleuren Compost/Commissione, [Racc. pag. II‑127], punto 75). Al fine di valutare se un aiuto rientri nella sfera d’applicazione temporale di una decisione di non sollevare obiezioni a un regime di aiuti, occorre esaminare se possa ritenersi che l’aiuto sia stato concesso prima della scadenza di tale decisione, e il criterio pertinente al riguardo è quello dell’atto giuridicamente vincolante con il quale l’autorità nazionale competente si impegna a concedere l’aiuto (v., in tal senso, sentenza Fleuren Compost/Commissione, [cit.], punti 68 e 71‑74). Ne consegue che una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti riguarda soltanto la concessione effettiva degli aiuti appartenenti a detto regime, dovendo l’autorità nazionale interessata impegnarsi ad accordare l’aiuto di cui trattasi prima della scadenza di detta decisione.

81      Di conseguenza, nella fattispecie, benché, nella decisione [del] 1997, la Commissione non si sia opposta a che il regime di aiuti [1997‑1999] consentisse alle ricorrenti di presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando utile successivo al quarto bando, era necessario, al fine di rientrare nella sfera di applicazione di detta decisione, che, da un lato, tale seconda partecipazione avvenisse prima della scadenza dell’autorizzazione concessa con la decisione e che, dall’altro, le autorità italiane si impegnassero ad erogare l’aiuto richiesto nell’ambito di questa seconda partecipazione del pari prima di tale scadenza. Orbene, è pacifico che, con la decisione [del] 1997, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di aiuti [1997‑1999] fino al 31 dicembre 1999. È anche pacifico che nessun bando che permettesse la seconda partecipazione delle ricorrenti è stato pubblicato prima del 1° gennaio 2000 e che, prima di questa data, le autorità italiane non hanno adottato alcun atto vincolante con il quale esse si impegnavano a concedere alle ricorrenti gli aiuti richiesti.

82      Inoltre, è escluso, come giustamente osserva la Commissione, che la mera possibilità di partecipare una seconda volta ad un bando nell’ambito del quale potrebbe eventualmente essere erogato un aiuto sia sufficiente a consentire di considerare che gli aiuti richiesti sono stati accordati quando tale possibilità è stata offerta. Tanto il testo della decisione [del] 1997 quanto la regola d’interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale del divieto degli aiuti di Stato stabilito dall’art. 87, n. 1, CE ostano ad una siffatta estensione della sfera di applicazione temporale del regime di aiuti approvato. Inoltre, è pacifico che le ricorrenti non avevano alcuna certezza, se avessero presentato una domanda riformulata, di ottenere gli aiuti richiesti.

83      Di conseguenza, il “diritto alla riformulazione” cui si riferiscono le ricorrenti, ammesso che esista, era garantito dalla decisione [del] 1997 soltanto se fosse stato esercitato anteriormente al 1° gennaio 2000 e qualora le autorità italiane si fossero impegnate, prima di tale data, a concedere alle ricorrenti gli aiuti che queste avessero chiesto per la seconda volta. Orbene, come si è già rilevato, è assodato che ciò non si è verificato.

84      Non potendosi considerare la decisione [del] 1997 come un’autorizzazione per le ricorrenti a presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando pubblicato dopo la scadenza di detta decisione, la premessa del ragionamento delle ricorrenti è errata. Pertanto, tutti gli argomenti che le ricorrenti basano su tale premessa devono essere disattesi in quanto infondati».

38      Il Tribunale, ai punti 85‑87 della sentenza impugnata, ha aggiunto che tale conclusione non è messa in discussione dalla soluzione adottata nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, (Racc. pag. I‑5479), invocata dalle ricorrenti, in quanto le circostanze delle due cause sono sostanzialmente diverse.

39      Il Tribunale, avendo successivamente respinto, ai punti 88‑95 della sentenza impugnata, gli argomenti presentati in subordine dalle ricorrenti, ha infine concluso, ai punti 96 e 97 di tale sentenza, che queste ultime non hanno dimostrato che la Commissione avrebbe commesso una violazione sufficientemente qualificata atta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea e che, di conseguenza, i ricorsi devono essere respinti.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

40      La Nuova Agricast e la Cofra chiedono che la Corte in via principale:

–        annulli la sentenza impugnata, anche nella parte in cui statuisce che non sarebbe presente alcun falso nella lettera 29 maggio 2000, e respinga perciò nel merito la domanda riconvenzionale della Commissione riguardante l’eliminazione dell’espressione «falso ideologico»;

–        decidendo le questioni comprese nelle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale con decisioni 1º marzo 2006, accerti e dichiari che, avendo tenuto i comportamenti indicati nei ricorsi in primo grado, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto dell’Unione e ha cagionato loro un danno patrimoniale;

–        rinvii la causa al Tribunale per la decisione delle questioni non comprese in dette misure di organizzazione del procedimento;

–        e, in ordine alle spese:

i)      ove la sentenza della Corte possa considerarsi definitiva, almeno sulle questioni comprese nelle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale con decisioni 1º marzo 2006, condanni la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio, o

ii)       qualora la sentenza, ancorché si pronunci su tutte le questioni comprese su dette misure di organizzazione del procedimento, non possa essere considerata definitiva poiché si rende comunque necessario un rinvio al Tribunale per la soluzione delle questioni non comprese in dette misure di organizzazione, si riservi sulle spese.

41      La Nuova Agricast e la Cofra chiedono, in subordine, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse la causa non ancora matura per la decisione, di rinviare quest’ultima dinanzi al Tribunale.

42      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione perché irricevibile;

–        in subordine, respingere l’impugnazione perché infondata;

–        in alternativa, respingere la domanda di risarcimento presentata in primo grado perché irricevibile;

–        in estremo subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per riprendere il procedimento, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia; e

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 Sull’impugnazione

43      A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi. Con il primo e con il secondo motivo, esse sostengono che il Tribunale, ai punti 80‑84 della sentenza impugnata, ha respinto ingiustamente la premessa del loro argomento principale secondo cui la decisione del 1997 deve essere interpretata quale autorizzazione per le imprese che si trovavano nella loro situazione di presentare una domanda riformulata nell’ambito di un bando pubblicato anche dopo il 31 dicembre 1999. Il terzo motivo è relativo al fatto che il Tribunale, ai punti 50 e 51 di detta sentenza, avrebbe snaturato il contenuto della lettera 29 maggio 2000.

 Sulla ricevibilità

–       Argomenti delle parti

44      La Commissione eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione in quanto i tre motivi dedotti dalle ricorrenti a suo sostegno sono irricevibili.

45      Così, il primo e il secondo motivo sarebbero irricevibili in quanto essi non indicherebbero abbastanza chiaramente quali sono gli elementi della sentenza impugnata che sono criticati. Tali motivi sarebbero, inoltre, irricevibili in quanto essi non denuncerebbero la violazione del diritto dell’Unione, ma riguarderebbero questioni di diritto italiano o, quanto meno, il comportamento delle autorità italiane. Un eventuale errore commesso dal Tribunale nell’interpretazione del diritto nazionale non costituirebbe una violazione del diritto dell’Unione, ma sarebbe equiparabile ad un errore di fatto che, salvo snaturamento, non può essere invocato nella fase d’impugnazione.

46      Quanto al terzo motivo, questo sarebbe irricevibile in quanto riguarderebbe una decisione non impugnabile e in quanto contesterebbe valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale. Peraltro, le ricorrenti non avrebbero interesse a presentare un’impugnazione a questo riguardo in quanto esse non sono risultate soccombenti su questo punto.

47      Le ricorrenti deducono che l’impugnazione è ricevibile ed osservano, in particolare, che il primo e il secondo motivo contestano l’interpretazione errata effettuata dal Tribunale della decisione del 1997 e, in particolare, della disposizione da cui risulta la data di scadenza dell’autorizzazione data con tale decisione per il regime di aiuti 1997‑1999.

–       Giudizio della Corte

48      Dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 34; 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 68, nonché 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 426).

49      A questo proposito, va constatato che, anche se taluni passaggi dell’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti nell’ambito del loro primo e secondo motivo mancano di rigore, tale argomentazione risulta tuttavia, nel suo insieme, sufficientemente chiara per poter individuare con la precisione richiesta gli elementi contestati della sentenza impugnata, nonché gli argomenti giuridici invocati a sostegno di detta censura e consente, di conseguenza, alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità.

50      Quanto alla seconda censura di irricevibilità, relativa al fatto che il primo e il secondo motivo dell’impugnazione mirerebbero a far dichiarare un errore commesso dal Tribunale nell’interpretazione di un atto nazionale, vale a dire il regime di aiuti 1997‑1999, è sufficiente constatare che ciò non si verifica. Infatti, come hanno sottolineato le ricorrenti, con tali motivi esse invocano l’interpretazione asseritamente errata della sfera di applicazione temporale della decisione del 1997, e quindi di un atto della Commissione.

51      Da quanto precede risulta che il primo e il secondo motivo dell’impugnazione sono ricevibili. Di conseguenza, e senza che occorra esaminare a tale stadio le censure invocate a riguardo della ricevibilità del terzo motivo, va respinta l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nella misura in cui essa riguarda l’impugnazione nel suo insieme.

 Nel merito

 Sul primo e secondo motivo

–       Argomenti delle parti

52      Con il primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, interpretando la decisione del 1997 in modo incompatibile con i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento. In particolare, esse osservano che, anche se la decisione del 1997 è interpretata, come ha fatto il Tribunale, nel senso che essa non contiene l’autorizzazione per il lancio di un bando di presentazione delle domande di aiuti ad hoc dopo il 31 dicembre 1999 riservato alle imprese che hanno ottenuto nell’ambito del regime di aiuti 1997‑1999 la garanzia di poter partecipare nuovamente, tramite inserimento automatico o riformulazione, ad un bando successivo, tale decisione è illegittima in quanto essa ha autorizzato un regime di aiuti che viola detti principi. Infatti, un regime di aiuti, quale interpretato dal Tribunale in ordine alla sua durata, sarebbe ontologicamente destinato a sacrificare posizioni giuridiche di vantaggio attribuite con provvedimenti regolarmente autorizzati.

53      In tale contesto, le ricorrenti si riferiscono all’ipotesi in cui un bando di presentazione delle domande di aiuti sarebbe stato indetto nella seconda metà del 1999. Le imprese che avrebbero partecipato per la prima volta a tale bando qualificandosi in posizioni non utili per ottenere un aiuto avrebbero ottenuto la garanzia, al pari delle imprese che avevano partecipato ad un bando precedente, di potersi avvalere della possibilità di una seconda partecipazione tramite inserimento automatico o riformulazione. Orbene, anzitutto sarebbe stato impossibile che questa seconda partecipazione intervenisse prima del 31 dicembre 1999.

54      Le ricorrenti concludono che un regime di aiuti che fornisca precise rassicurazioni in ordine alla possibilità che un’impresa ripresenti una domanda di aiuto, ma che venga interpretato ed applicato in modo da rendere la presentazione di quest’ultima logicamente impossibile, non può essere ritenuto conforme ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Peraltro, un regime siffatto violerebbe il principio di parità di trattamento in quanto solo alcune imprese, ed in particolare quelle che avrebbero partecipato per la prima volta ad un bando indetto nella seconda metà del 1999, non avrebbero potuto avvalersi della possibilità di una seconda partecipazione.

55      Infine, le ricorrenti ritengono che la Corte, ai punti 50 e 51 della citata sentenza Nuova Agricast, abbia già indirettamente respinto l’argomento della Commissione in base al quale l’affidamento ingenerato da disposizioni nazionali che disciplinano un regime di aiuti non potrebbe esserle imputato dichiarando che, in particolare, un aiuto che, in considerazione di determinate sue modalità, violi i principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune. Infatti, le modalità cui si riferisce la Corte sarebbero necessariamente quelle previste dalle disposizioni nazionali che regolano tale regime di aiuti. Pertanto, la Commissione, autorizzando tali disposizioni, dovrebbe assumersi la responsabilità che può derivare da queste ultime.

56      Con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, venendo meno all’obbligo di preferire un’interpretazione della decisione del 1997 conforme ai principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento. Esse ritengono che tale decisione sia sufficientemente ambigua per consentire un’interpretazione nel senso proposto dalle ricorrenti stesse, la quale sarebbe stata l’unica rispettosa di detti principi.

57      Secondo le ricorrenti, il semplice fatto che detta decisione, senza ulteriori precisazioni, sottolinei che la data di scadenza dell’autorizzazione data al regime di aiuti 1997-1999 è il 31 dicembre 1999 non era sufficiente, nel contesto specifico di tale regime, ad eliminare qualsiasi ambiguità riguardo alla questione se le imprese che hanno ottenuto nell’ambito di quest’ultimo la garanzia di poter presentare la loro domanda per una seconda volta, tramite inserimento automatico o riformulazione, potessero esercitare tale diritto nel contesto di un bando indetto successivamente a tale data nel caso in cui non ci fosse stato in precedenza alcun bando utile. Infatti, una decisione di non sollevare obiezioni riguardo ad un regime di aiuti di Stato dovrebbe essere letta in combinato disposto con le modalità particolari di esecuzione del regime di cui trattasi. Qualora, come nella fattispecie, queste modalità prevedano la possibilità di partecipare una seconda volta mantenendo le condizioni di ammissibilità delle spese previste per la prima partecipazione senza indicare la data di scadenza, tale circostanza dovrebbe essere presa in considerazione in sede d’interpretazione della sfera di applicazione temporale di detta decisione.

58      Peraltro, le ricorrenti sostengono che in una lettera 15 settembre 2006 il governo italiano, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della Commissione riguardante il regime di aiuti applicabile dal 2007 di cui si sollecitava l’autorizzazione, ha accolto la tesi da esse sostenuta in base alla quale la prima domanda di aiuto determina il procedimento e la normativa da applicare anche alla seconda domanda, la quale costituisce solo la continuazione del procedimento già avviato dalla prima. La Commissione non si sarebbe opposta a tale tesi e avrebbe autorizzato detto regime.

59      La Commissione sostiene che il primo e il secondo motivo sono infondati.

60      A suo avviso, sebbene il Tribunale non ne abbia fatto menzione nell’ambito dell’esame della premessa delle ricorrenti, la soluzione cui esso è giunto s’imporrebbe alla luce della citata sentenza Nuova Agricast. Infatti, anche se la Corte aveva esaminato ex professo solo l’asserita violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione, il ragionamento formulato ai punti 66‑78 di detta sentenza si baserebbe sull’interpretazione della decisione del 1997 e dell’approvazione del regime di aiuti 1997‑1999 derivante da detta decisione. La Corte avrebbe considerato che solo le imprese della seconda categoria avevano diritto assoluto a vedere la propria domanda inserita automaticamente al momento del bando successivo. Sarebbe quindi solo nei confronti di tali imprese che la Commissione era tenuta ad autorizzare provvisoriamente la partecipazione al primo bando successivo, anche se esso fosse stato indetto dopo il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell’autorizzazione concessa con la decisione del 1997.

61      Riferendosi al punto 75 della detta sentenza, la Commissione sostiene, inoltre, che l’ammissione delle domande delle imprese della prima categoria, quali le ricorrenti, al primo bando del nuovo regime di aiuti avrebbe dato migliori possibilità alle stesse di ottenere l’aiuto richiesto rispetto alle imprese che concorrevano per la prima volta, per le quali la necessità dell’aiuto non era dubbia. Al fine di evitare tali conseguenze inaccettabili, la Commissione sarebbe stata obbligata, in applicazione del principio di necessità, a dichiarare incompatibile il nuovo regime di aiuti ove esso avesse ammesso le domande riformulate delle imprese che avevano partecipato al terzo bando. Dalla stessa sentenza discenderebbe quindi che le ricorrenti non avrebbero potuto essere ammesse in alcun caso a partecipare ad un bando del nuovo regime. Una soluzione che s’impone giuridicamente non può al tempo stesso essere illegittima, il che escluderebbe a priori qualsiasi responsabilità della Commissione.

–       Giudizio della Corte

62      Con il primo e il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere in sostanza che il Tribunale, affinché siano rispettati i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, era tenuto ad interpretare la decisione del 1997 nel senso che questa autorizzava il lancio di un bando di presentazione di domande di aiuti ad hoc dopo il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell’autorizzazione data con tale decisione al regime di aiuti 1997‑1999, riservato alle imprese della prima e della seconda categoria, di modo che le ricorrenti avrebbero dovuto essere considerate autorizzate a presentare la loro domanda riformulata per il primo bando utile sotto il regime di aiuti 2000‑2006, vale a dire l’ottavo bando.

63      Per valutare la fondatezza di tali motivi, occorre esaminare se la decisione del 1997, qualora sia interpretata nel senso che essa non contiene l’autorizzazione per il lancio di siffatto bando ad hoc, violi, come sostengono le ricorrenti, detti principi.

64      In detto esame occorre considerare non soltanto il testo stesso della decisione, di cui soltanto una sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma anche tener conto del regime di aiuti 1997‑1999, come notificato (v., in tal senso, sentenza 20 maggio 2010, causa C‑138/09, Todaro Nunziatina & C., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

65      Si deve peraltro ricordare in tale contesto che un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, violi i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune (v. sentenza Nuova Agricast, cit., punto 51).

66      Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la compatibilità della decisione del 1997 e del regime di aiuti 1997‑1999 con detti principi non discende dalla precitata sentenza Nuova Agricast.

67      Infatti, anche se la Corte ha constatato in detta sentenza che la decisione controversa, che ha autorizzato il regime transitorio nell’ambito del regime di aiuti 2000‑2006, non viola il principio di pari trattamento nel trattare diversamente le imprese della prima e della seconda categoria, essa non si è affatto pronunciata sulla compatibilità di tale decisione o della decisione del 1997 con altri principi, quali, in particolare, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Al contrario, essa ha sottolineato, al punto 44 di detta sentenza, che, anche se la Nuova Agricast nel procedimento della causa principale ha sollevato altri motivi d’invalidità della decisione controversa, non si deve estendere l’esame della validità di tale decisione in relazione a questi altri motivi d’invalidità, non considerati dal giudice del rinvio.

68      D’altronde, l’affermazione da parte della Corte, ai punti 67‑78 della citata sentenza Nuova Agricast, secondo la quale le imprese della prima categoria e quelle della seconda categoria non erano in una situazione analoga quanto all’esigenza di necessità degli aiuti di Stato non osta, di per sè, ad un obbligo eventuale della Commissione di autorizzare disposizioni transitorie anche per le imprese della prima categoria, al fine di rispettare in particolare il principio di tutela del legittimo affidamento.

69      Pertanto, purché le imprese della prima categoria possano effettivamente avvalersi di detto principio, l’autorizzazione di siffatte disposizioni transitorie poteva, se del caso, imporsi anche se tali imprese non si trovavano in una situazione analoga a quelle della seconda categoria. La Corte in particolare ha già affermato che, in mancanza di un interesse pubblico inderogabile, la Commissione, non avendo corredato la soppressione di una normativa con misure transitorie per tutelare il legittimo affidamento che l’operatore poteva legittimamente nutrire sulla disciplina dell’Unione, viola un principio giuridico superiore (v., in tal senso, sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 149 e giurisprudenza ivi citata).

70      Occorre peraltro ricordare che la Corte ha affermato che la Commissione doveva conoscere l’esistenza tanto delle imprese della prima categoria quanto di quelle della seconda categoria (sentenza Nuova Agricast, cit., punto 62).

71      Quanto alla questione della compatibilità della decisione del 1997 e del regime di aiuti 1997‑1999 con il principio della tutela del legittimo affidamento, la Corte ha ripetutamente affermato che il diritto di avvalersi di questo si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione dell’Unione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito tale istituzione. Inoltre, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v., in tal senso, sentenze Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 147 e giurisprudenza ivi citata, nonché 17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, Racc. pag. I‑8495, punto 84).

72      Nella fattispecie la decisione del 1997, quale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, indicava sotto il titolo «Durata» la data del 31 dicembre 1999.

73      Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, un operatore economico prudente ed accorto, che si presume essere a conoscenza di detta decisione, poteva dedurre da detta indicazione che la possibilità di poter partecipare, mediante iscrizione automatica o riformulazione in applicazione delle modalità del regime di aiuti 1997‑1999, ad un bando successivo a quello nell’ambito del quale la domanda di aiuto è stata presentata, era limitata dalla durata dell’autorizzazione accordata a tale regime.

74      Occorre in particolare rilevare a questo riguardo che, tenuto conto del fatto che la decisione del 1997, autorizzando detto regime, derogava al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, siffatto operatore non poteva ragionevolmente attendersi che detta decisione avrebbe autorizzato, contrariamente al principio secondo il quale siffatte deroghe devono essere interpretate restrittivamente, l’attribuzione di aiuti anche dopo la data indicata in quest’ultima (v. sentenze 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3925, punto 20, nonché 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a., Racc. pag. I‑1875, punto 79).

75      In ogni caso, dinanzi all’indicazione, nella decisione del 1997, di una data di scadenza per l’autorizzazione del regime di aiuti 1997‑1999, non si può sostenere che le ricorrenti avrebbero ottenuto dalla Commissione l’assicurazione precisa di poter presentare la loro domanda di aiuto riformulata in occasione di un bando indetto dopo detta data. Inoltre, le ricorrenti non potevano legittimamente attendersi che la Commissione avrebbe accordato, dopo detta data, una nuova autorizzazione a un regime di aiuti di Stato con le stesse modalità previste dal regime di aiuti 1997‑1999.

76      In tali circostanze, si deve constatare che, anche se le disposizioni nazionali che disciplinano le modalità di detto regime e gli atti adottati nell’ambito del terzo bando non segnalavano espressamente una data di scadenza per l’esercizio della possibilità di una nuova partecipazione, mediante iscrizione automatica o riformulazione, ad un bando successivo, le ricorrenti non potevano nutrire un legittimo affidamento nel fatto di poter ricorrere a tale possibilità dopo il 31 dicembre 1999.

77      Quanto, inoltre, al principio della certezza del diritto, questo implica che la legislazione dell’Unione sia certa e che la sua applicazione sia prevedibile per i destinatari delle norme (sentenze 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/Commissione, Racc. pag. 5041, punto 18; 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a., Racc. pag. I‑569, punto 20, nonché Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 69). Orbene, dai punti 73‑75 della presente sentenza risulta che, a causa dell’indicazione di una data di scadenza nella decisione del 1997, era prevedibile per le imprese in grado di poter beneficiare del regime di aiuti 1997‑1999 che, dopo detta data, nessun bando di presentazione delle domande di aiuti poteva essere indetto in applicazione di detto regime.

78      Infine, per quanto riguarda la compatibilità della decisione del 1997 e del regime di aiuti 1997‑1999 con il principio della parità di trattamento, occorre ricordare che tale principio osta, segnatamente, a che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

79      Nella fattispecie, le ricorrenti fanno valere che, se la decisione del 1997 è interpretata nel senso di non autorizzare l’indizione di un bando ad hoc dopo il 31 dicembre 1999 riservato alle imprese che non hanno ottenuto l’aiuto richiesto sotto il regime di aiuti 1997‑1999 a causa dell’insufficienza dei fondi disponibili e che, prima di detta data, non hanno più avuto l’occasione di partecipare, mediante iscrizione automatica o riformulazione, ad un bando successivo, detto regime viola il principio di parità di trattamento in quanto avrebbe quindi dato a talune imprese la possibilità di una seconda partecipazione, mentre per altre tale possibilità era esclusa a priori.

80      Al riguardo, si deve constatare che siffatta disparità di trattamento fra le imprese che hanno avuto l’occasione di esercitare la detta possibilità prima della scadenza dell’autorizzazione accordata con la decisione del 1997 e quelle che non hanno più avuto tale occasione è oggettivamente giustificata. Infatti, qualora una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a fronte di un regime di aiuti di Stato in applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, costituisca una deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo. Orbene, qualsiasi autorizzazione di durata limitata implica per definizione una disparità di trattamento in funzione del fatto che una determinata situazione ricada o meno nella sfera di applicazione temporale della decisione di autorizzazione.

81      Da tutte le precedenti considerazioni risulta che il Tribunale non ha violato i principi di certezza di diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento giudicando che la decisione del 1997 non poteva essere considerata nel senso che autorizzava le ricorrenti a presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando di presentazione di domande di aiuti pubblicato dopo la data di scadenza di detta decisione.

82      Di conseguenza, il primo e il secondo motivo devono essere dichiarati infondati.

 Sul terzo motivo

–       Argomenti delle parti

83      Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato il contenuto della lettera 29 maggio 2000 escludendo, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, che questa contiene un falso.

84      Le ricorrenti ritengono in particolare che il Tribunale, al punto 12 della sentenza impugnata, al quale fa riferimento il detto punto 50, ha ricostituito erroneamente il testo di detta lettera. Pertanto, sarebbe errato considerare che la Commissione abbia distinto in questa le due categorie di imprese considerate dalla misura transitoria. Impiegando il condizionale, essa attribuirebbe alle autorità italiane l’individuazione delle due sole categorie di imprese figuranti nella proposta di misura transitoria.

85      Il Tribunale aveva pertanto commesso un errore considerando che, in detta lettera, la Commissione ha sostenuto che le autorità italiane le avrebbero esposto una misura transitoria di una sfera di applicazione ampia, comprendente anche le imprese della prima categoria. Al contrario, la Commissione avrebbe consapevolmente redatto la lettera 29 maggio 2000 sostenendo che le autorità italiane le avrebbero indicato soltanto le due categorie di imprese di cui ai punti a) e b) di detta lettera, per fingere di ignorare l’esistenza delle imprese della prima categoria.

86      Le ricorrenti considerano che esse conservano un interesse all’annullamento della sentenza impugnata anche per quanto riguarda tale aspetto, poiché taluni argomenti sui quali si basano i loro ricorsi poggiano sull’esistenza di un falso ideologico commesso dalla Commissione. Di conseguenza, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe rilevarsi necessario verificare se la lettera 29 maggio 2000 contenesse siffatto falso.

87      La Commissione sostiene che il terzo motivo è irricevibile o quanto meno infondato.

–       Giudizio della Corte

88      Dall’argomentazione delle ricorrenti riassunta al punto 86 della presente sentenza risulta che esse ammettono di avere un interesse all’annullamento degli accertamenti, in base ai quali il Tribunale ha concluso per la mancanza di un falso nella lettera 29 maggio 2000, soltanto in caso di accoglimento del loro ricorso.

89      Orbene, poiché il primo e il secondo motivo sono stati respinti e nella misura in cui il terzo motivo, anche ammesso che sia fondato, di per sé non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata in quanto diretto contro accertamenti che sono ininfluenti sul dispositivo di detta sentenza, si deve affermare che tale motivo è, in ogni caso, inoperante e quindi deve essere respinto, senza che occorra esaminarne la ricevibilità.

90      Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna delle ricorrenti e queste sono risultate soccombenti, esse devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Nuova Agricast Srl e la Cofra Srl sono condannate alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.