CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 16 settembre 2010 (1)

Causa C‑161/09

Kakavetsos-Frankopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, già K. Frankopoulos kai SIA O.E.

contro

Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)]

«Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative all’esportazione – Misure d’effetto equivalente – Trasferimento, lavorazione e commercializzazione di chicchi di uva secca di Corinto – Divieto di circolazione tra diverse regioni del medesimo Stato membro – Giustificazione – Esclusione della protezione della qualità come unico motivo di giustificazione in mancanza della denominazione di origine protetta»





I –    Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) (Grecia) e verte sulla valutazione della compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che divide il territorio di produzione dell’uva secca di Corinto in diverse regioni, introduce un divieto di circolazione dell’uva secca tra alcune di queste regioni e fornisce un elenco esaustivo dei porti da cui l’uva secca deve essere esportata.

II – Ambito normativo

A –    Il diritto dell’Unione

1.      Il diritto primario

2.        L’art. 29 CE enuncia che «sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».

3.        L’art. 30 CE dispone, inoltre, che «le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

4.        L’art. 32, primo comma, CE enuncia che «il mercato interno comprende l’agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti».

5.        Il secondo comma di questo articolo dispone che «salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l’instaurazione del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli».

6.        In virtù dell’art. 32, terzo comma, CE, i prodotti agricoli sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato I, che indica, al capitolo 8, «Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni».

7.        L’art. 34, nn. 1 e 2 CE dispone che:

«1.      Per raggiungere gli obiettivi previsti dall’articolo 33 è creata un’organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza;

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;

c) un’organizzazione europea del mercato.

2.      L’organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all’articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all’importazione o all’esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell’Unione.

Un’eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi».

 2.     Il diritto derivato applicabile alla produzione di uva secca di Corinto al momento della controversia nel procedimento principale

8.        Il regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (in prosieguo: il «regolamento n. 2201/96») (2), prevede, all’art. 1, che l’organizzazione comune da esso istituita riguarda, tra l’altro, l’uva secca (codice NC 0803 20).

 3.     Il diritto derivato relativo alle denominazioni di origine protetta

9.        Il regolamento della Commissione 17 luglio 1998, n. 1549, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (3), ha consentito di registrare la denominazione «Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa)» come denominazione di origine protetta (in prosieguo: la «DOP»).

10.      Il regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 2008, n. 483, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [[Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (AOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP), Chodské pivo (IGP)], (4), ha proceduto alla registrazione della denominazione «Σταφίδα Ζακύνθου» («Stafida Zakynthou» – uva secca di Zante) come DOP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 (5).

B –    La legislazione e la normativa nazionali

11.      La legge 553/1977, relativa alle misure di protezione e di aiuto all’esportazione di uva secca di Corinto e ad altre questioni connesse (FEK A’73) (in prosieguo: la «legge 553/1977»), opera una distinzione tra le diverse zone in cui è coltivata in Grecia l’uva secca di Corinto e fissa le condizioni di circolazione e di esportazione di quest’uva secca.

12.      Segnatamente, l’art. 1 enuncia quanto segue:

«1.      Le superfici sulle quali è coltivata l’uva secca di Corinto si dividono come segue:

a)      la regione Α, che comprende la sottoprefettura di Aigialea, gli ex comuni di Erineo, Kratida e Felloi nella prefettura di Achaia, e l’intera prefettura di Corinto;

b)      la regione B, che comprende le prefetture di Zante e Cefalonia, l’isola di Lefkada, la prefettura di Ilea, la prefettura di Achaia (tranne la sottoprefettura di Aigialea, gli ex comuni di Erineo, Kratida e Felloi) e la prefettura di Messenia.

2.      Nella regione A sono vietati l’importazione, l’immagazzinamento e il confezionamento dell’uva secca di Corinto proveniente della regione B, nonché la sua successiva esportazione all’estero.

3.      L’importazione nella regione B dell’uva secca di Corinto proveniente dalla regione A è invece autorizzata, nonché la successiva esportazione di quest’uva mescolata ad uva secca proveniente da questa regione, alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 dell’art. 2 della presente legge.

4.      Sono altresì vietati il trasporto e il confezionamento dell’uva secca di Corinto della sottoprefettura di Aigialea e degli ex comuni di Erineo, Krathida e Felloi dalla prefettura di Achaia nella provincia di Corinto e viceversa».

13.      L’art. 2 prosegue:

«1.       Tutti i tipi di confezioni che contengono uva secca di Corinto prodotta nella regione “A”, confezionati in questa regione e destinati all’esportazione, devono in ogni caso recare la lettera “A” e l’indicazione:

a)      ‘ΒΟΣΤΙΤΣΑ’ (‘VOSTITSA’) se si tratta di uva secca di Corinto prodotta nella sottoprefettura di Aigialea e negli ex comuni di Erineo, Krathida e Felloi della prefettura di Achaia, confezionata nella medesima ed esportata dal porto di Aigio;

b)      ‘ΚΟΡΦΟΣ’ [‘KORFOS’] (‘GULF’) se si tratta di uva secca di Corinto prodotta nella provincia di Corinto, confezionata in questa regione ed esportata dai porti di Kiato e di Corinto.

2.       È consentito porre nelle diverse confezioni di uva secca di Corinto delle regioni sopra citate opuscoli o stampati pubblicitari che descrivono la qualità e in generale il significato dei termini ‘Vostitsa’ o ‘Gulf’.

3.       Tutti i tipi di confezione contenenti l’uva secca di Corinto derivanti da una miscela dell’uva secca delle regioni A e B, confezionata nella regione B, devono in ogni caso recare l’indicazione ‘PROVINCIAL’, e, facoltativamente, la denominazione del luogo di confezionamento.

4.       Tutti i tipi di confezione contenenti uva secca di Corinto prodotta nella regione B, confezionata in questa regione e destinata all’esportazione, devono in ogni caso recare l’indicazione ‘PROVINCIAL’ e le indicazioni esclusive che seguono:

a)      ‘ZANTE’ per l’uva secca di Corinto prodotta e confezionata a Zante e per l’uva secca di Corinto confezionata nella regione B in generale, proveniente dall’isola di Zante ed esportata all’estero da un porto, qualunque esso sia, della regione B;

b)      ‘CEPHALLONIA’ per l’uva secca di Corinto prodotta e confezionata a Cefalonia o Lefkada e per l’uva secca di Corinto confezionata nella regione B in generale, proveniente dalla prefettura di Cefalonia e dall’isola di Lefkada (…) ed esportata all’estero da un porto, qualunque esso sia, della regione B;

c)      ‘AMALIAS’ per l’uva secca di Corinto confezionata nella regione di Amaliada e per l’uva secca di Corinto confezionata nella regione B in generale e proveniente dalla regione di Amaliada (…), dalla prefettura di Ilea (…) ed esportata all’estero da un porto, qualunque esso sia, della regione B;

d)      ‘PYRGOS’ per l’uva secca di Corinto confezionata nella regione di Pyrgos e di Katakolon della prefettura di Ilea ed esportata all’estero dal porto di Katakolon;

e)      ‘PATRAS’ per l’uva secca di Corinto confezionata nella regione di Patrasso ed esportata all’estero dal porto di Patrasso;

f)      ‘KALAMATA’ per l’uva secca di Corinto confezionata nella regione di Kalamata ed esportata all’estero dal porto di Kalamata.

(…)».

14.      L’art. 3, n. 1, della legge 553/1977 disciplina come segue le condizioni per l’esportazione dell’uva secca di Corinto:

«L’esportazione all’estero dell’uva secca di Corinto è effettuata come segue:

a)      quella recante il termine ‘Vostitsa’, dal porto di Aigio;

b)       quella recante il termine ‘Gulf’, dai porti di Corinto e di Kiato;

c)       quella recante i termini ‘Zante’, ‘Cefalonia’ e ‘Amalias’, da tutti i porti esportatori della regione B;

d)       quella recante il termine ‘Pyrgos’, dal porto di Katakolon;

e)       quella recante il termine ‘Patrasso’, dal porto di Patrasso;

f)       quella recante il termine ‘Kalamata’, dal porto di Kalamata.

(…)».

15.      Il n. 2 di questo stesso articolo prosegue enunciando che «in caso di impossibilità di approccio o di carico di navi nei porti di Aigio e della prefettura di Corinto, è consentito il trasporto al porto di Patrasso sempre che sia garantita l’identità del carico (…)».

16.      L’art. 4 è così formulato:

«1.      I nn. 1 e 2 dell’art. 54 della legge 2490/1955, recante codificazione delle disposizioni relative alla protezione dell’uva secca di Corinto e comportante disposizioni relative all’Organismo autonomo dell’uva secca, come modificata dall’art. 5 della legge 3541/1956, sono sostituiti dalle disposizioni che seguono:

“1. Al fine di migliorare la qualità dell’uva secca confezionata ed esportata, i gestori di impianti di confezionamento dell’uva secca e le persone che offrono servizi di trasformazione dell’uva secca o interessate in questo processo sono tenute a consegnare ai magazzini dell’ASO gli scarti risultanti dalla lavorazione dell’uva secca. Detti scarti rappresentano una percentuale molto esigua della quantità netta di uva secca esportata o distribuita per il consumo interno. Questa percentuale deve essere consegnata alla filiale interessata dell’ASO, con tutti gli altri scarti risultanti dalla trasformazione dell’uva secca, conformemente a quanto precede, esportata o distribuita, con il diritto di compensare le quantità supplementari consegnate per l’esportazione o la distribuzione per il consumo interno, nel corso dello stesso anno di esportazione”».

17.      Il decreto del Ministro dell’agricoltura 22 novembre 1993, n. 442597, riconosce, a livello nazionale, la denominazione «Vostitsa» come DOP dell’uva secca di Corinto prodotta con uva della varietà «uva nera di Corinto», che è coltivata nella regione della sottoprefettura di Aigialea.

18.      Il decreto del Ministro dell’agricoltura 4 novembre 1999, n. 39946, prevede le condizioni alle quali le quantità di uva devono essere ritirate dalla trasformazione per motivi di qualità ed istituisce un organo di raccolta e di gestione delle quantità che devono essere ritirate.

III – Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

19.      La K. Frankopoulos kai SIA O.E., divenuta, nel corso del procedimento principale, Kakavetsos-Frankopoulos AE Eperxergasias kai Emporias Stafidas (in prosieguo: la «Frankopoulos»), all’epoca dei fatti nel procedimento principale è una società in nome collettivo di diritto greco, la cui attività principale consiste nella trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione dell’uva secca di Corinto. La Frankopoulos ha sede nella regione di Kiato in Corintia.

20.      La legislazione greca divide il territorio di produzione dell’uva secca di Corinto in due regioni, vale a dire la regione A e la regione B. L’uva secca prodotta nella regione B è reputata di qualità inferiore a quella prodotta nella regione A. Di conseguenza, i produttori della zona B sono autorizzati ad introdurre nella loro regione uva secca di Corinto proveniente dalla regione A, al fine di mescolarla con l’uva secca di Corinto ivi prodotta. L’uva secca di Corinto prodotta nella regione B può circolare liberamente all’interno di questa regione ed essere esportata all’estero, purché siano rispettate le disposizioni poste dalla legge 553/1977 relative all’etichettatura dei prodotti. Quando è messa in un sacchetto e commercializzata una miscela di uva secca di Corinto della regione A e di uva secca di Corinto della regione B, i produttori della regione B devono rispettare la legislazione nazionale che impone loro di apporre un’etichetta recante la menzione «Provincial» seguita dal nome della regione di provenienza, che informa il consumatore che si tratta di una miscela di uva secca di Corinto. Per contro, non è consentita alcuna circolazione di uva secca di Corinto dalla regione B alla regione A. In altri termini, un produttore della regione A non è autorizzato ad introdurre nella sua regione uva secca di Corinto proveniente dalla regione B. All’interno di detta regione B, solo l’uva «Stafida Zakynthou» (uva secca di Zante) beneficia di una DOP registrata a livello dell’Unione dal 2008.

21.      La regione A, avente la reputazione di produrre un’uva secca di Corinto di qualità superiore, è a sua volta suddivisa in due zone. La prima zona A produce uva secca detta «Vostitsa», che è protetta da una DOP a livello nazionale dal 1993 e a livello dell’Unione dal 1998. L’uva secca di Corinto prodotta nella seconda zona, seppur di qualità superiore a quella della regione B, è tuttavia di qualità inferiore a quella prodotta nella prima zona A. Ai produttori che si trovano nella prima zona A non è consentito introdurre uva secca di provenienza dalla seconda zona A, e viceversa.

22.      A ciascuna regione corrispondono, inoltre, porti precisi, designati per nome nella legislazione nazionale, per il transito esclusivo dell’uva secca ai fini dell’esportazione all’estero (6).

23.      Ai sensi della legislazione nazionale, la Frankopoulos è dunque stabilita nella regione A, e segnatamente nella seconda zona A, che non è coperta da una DOP, e che produce l’uva della categoria «Gulf». La Frankopoulos esporta all’estero tutta l’uva secca che commercializza. In udienza essa ha precisato che il 90% della sua produzione viene esportato verso Stati membri dell’Unione, e il rimanente 10% verso Stati terzi.

24.      Nel giugno 2001, di fronte ad un persistente calo della produzione dell’uva secca nella sua regione, la Frankopoulos ha chiesto alla direzione regionale dell’agricoltura della Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias, amministrazione provinciale della Corintia, l’autorizzazione a trasportare e trasformare, nel suo stabilimento situato nella regione di Kiato, pertanto nella provincia di Corintia, l’uva secca di Corinto di qualsiasi provenienza, ossia prodotta sia nella regione B che nella prima regione A. La Frankopoulos chiarisce che la sua capacità di produzione supera ampiamente la trasformazione e il confezionamento della sola uva della categoria «Gulf», che essa ha realizzato rilevanti investimenti per migliorare i suoi impianti e che, senza materia prima sufficiente per esercitare la sua attività, essa sarebbe rapidamente condannata al fallimento.

25.      Con decisione 27 giugno 2001, n. 10037, la domanda della Frankopoulos è stata respinta dal direttore dell’agricoltura dell’amministrazione della provincia autonoma di Corinto, per il motivo che la legge 553/1977 prevede chiaramente che solo l’uva proveniente dalla seconda zona A può essere trattata, immagazzinata, e confezionata nella provincia di Corinto e che non è consentita alcuna circolazione sul territorio della seconda zona A per l’uva di provenienza della regione B e per l’uva di provenienza della prima zona A.

26.      Il 17 settembre 2001, la Frankopoulos ha presentato un ricorso dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias chiedendo l’annullamento della decisione 27 giugno 2001, n. 10077. Essa considera, in sostanza, che la legge 553/1977 restringe in modo inaccettabile la sua libertà economica e la sua libertà di concorrenza. Inoltre, non si può negare che questa legge pone i produttori aventi sede nella regione B in una situazione molto favorevole rispetto a quella dei produttori della regione A. Dato che i produttori della regione B possono introdurvi uva di provenienza dalla regione A, ciò avrebbe l’effetto di diminuire la quantità di materia prima disponibile nella regione A, di modo che le imprese situate nella regione A sono sottoutilizzate. Posto che le imprese situate nella regione B dispongono di più materia prima, la loro produzione sarebbe superiore ed esse sarebbero dunque più competitive. La Frankopoulos sostiene che la produzione totale di uva secca nella regione di Corinto raggiunge le 9 000 tonnellate, trattate da cinque imprese, mentre, nella regione B, quattro imprese operanti trattano una quantità di 20 000 tonnellate. La Frankopoulos considera che, in queste condizioni, esiste un rilevante rischio di declino economico per le imprese situate nella regione A. Inoltre, l’obiettivo perseguito dalla legislazione, ovvero il divieto di mescolare l’uva secca della regione B con l’uva secca della regione A nella regione A, per proteggere la qualità dell’uva secca della regione A in generale, e dell’uva secca «Vostitsa» in particolare, può essere perseguito con misure meno restrittive. La Frankopoulos precisa, inoltre, che essa non cerca di essere autorizzata né a mescolare nel suo stabilimento diverse varietà di uva secca di Corinto, né ad alterarne la qualità; essa desidera semplicemente che le sia consentito di introdurre uva secca di Corinto proveniente da altre regioni, di trasformarla e di esportarla, pur continuando a rispettare gli obblighi relativi all’etichettatura previsti all’art. 2 della legge 553/1977. A questo riguardo, poco importa che l’uva secca della prima zona A debba perdere la sua DOP se deve circolare nella sua regione, in quanto la Frankopoulos cerca solo di aumentare la quantità della sua produzione, senza pretendere di mirare a commercializzare prodotti provvisti di una DOP. Per tutti questi motivi la Frankopoulos sostiene che la legislazione nazionale è contraria agli artt. 28, 29 e 34, comma 2, CE.

27.      Trovandosi evidentemente in difficoltà ad interpretare il diritto dell’Unione, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio depositata l’8 maggio 2009, di investire la Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, delle tre questioni pregiudiziali che seguono:

«1)      Se un’impresa come la ricorrente, ovvero un’impresa di trasformazione e di confezionamento di uva secca, stabilita in una determinata regione del paese, in cui la legge vieta l’introduzione ai fini della trasformazione e del confezionamento di diverse varietà di frutto dell’uva secca provenienti da altre regioni del paese, e che si trova quindi nell’impossibilità di esportare l’uva secca che sarebbe stata ottenuta dalla trasformazione delle varietà sopra menzionate, possa far valere dinanzi al giudice che le relative misure legislative sono in contrasto con l’art. 29 del Trattato CE;

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, si chiede inoltre se disposizioni come quelle del diritto nazionale ellenico, che disciplinano la presente controversia e che, da un lato, vietano l’introduzione, l’immagazzinamento e la trasformazione dell’uva allo scopo della sua successiva esportazione, da varie regioni del paese, in una determinata regione, in cui è consentita solo la trasformazione dell’uva prodotta localmente, e, dall’altro, riservano la possibilità di riconoscimento della denominazione di origine protetta solo all’uva che sia stata sottoposta a trasformazione e confezionata nella regione determinata in cui è stata ottenuta, contrastino o meno con l’art. 29 del Trattato, che vieta l’imposizione di restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente;

3)      In caso di soluzione affermativa della seconda questione, si chiede inoltre se la tutela della qualità di un prodotto, che venga determinato geograficamente dalla legge nazionale dello Stato membro e a cui non sia stata riconosciuta la possibilità di recare un particolare titolo distintivo che indichi la sua qualità superiore e unicità, generalmente riconosciute, connesse alla sua provenienza da una determinata regione geografica, costituisca o meno, ai sensi dell’art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, un legittimo obiettivo di interesse generale che consente una deroga all’art. 29 del Trattato CE, il quale vieta l’imposizione di restrizioni quantitative all’esportazione del prodotto di cui trattasi e qualsiasi misura di effetto equivalente.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

28.      La ricorrente nel procedimento principale, il governo ellenico, il governo olandese e la Commissione europea hanno trasmesso alla Corte osservazioni scritte.

29.      All’udienza, tenutasi l’8 luglio 2010, hanno formulato osservazioni orali la ricorrente nel procedimento principale, il governo ellenico e la Commissione.

V –    Analisi giuridica

A –    Osservazioni preliminari

30.      Nella formulazione delle questioni il giudice del rinvio si è concentrato sull’art. 29 CE. Tuttavia, prima di procedere alla valutazione della compatibilità della legislazione nazionale con il diritto primario dell’Unione, desidero verificare se non esistano norme del diritto derivato che possano essere utili nell’ambito di questo rinvio pregiudiziale. Inoltre la ricorrente ha anche fatto valere l’esistenza di una misura vietata in forza dell’art. 28 CE. In via preliminare, occorre dunque esaminare nell’ordine questi due punti, al fine di fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano essere utili alla definizione della causa di cui è stato investito, anche se non vi ha fatto riferimento nel testo delle sue questioni (7).

31.      In primo luogo, l’uva secca di Corinto è disciplinata dall’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, disciplinata dal 1° gennaio 2008 con il regolamento (CE) n. 1234/2007, detto il «regolamento ‘unico OCM’» (8). Al momento dei fatti di cui al procedimento principale, l’uva secca di Corinto era disciplinata dall’organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento n. 2201/96 e da diversi regolamenti di applicazione che riguardano segnatamente l’uva secca (9).

32.      Tuttavia, a mio avviso, questi regolamenti non contengono alcuna disposizione esplicita alla luce della quale si possa valutare la compatibilità della legge nazionale. Infatti, l’organizzazione comune dei mercati non concerne le condizioni di circolazione dell’uva secca sui territori nazionali, come non concerne le condizioni per organizzare la loro esportazione in quanto tali. Siffatta organizzazione stabilisce, ad esempio, il principio dell’aiuto alla coltura (10), le condizioni d’acquisto dei prodotti interessati ad opera degli organismi d’ammasso (11), e consente di determinare il prezzo minimo dell’uva secca all’importazione nonché le tasse compensative (12). I regolamenti d’applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore specifico dell’uva secca rappresentano una precisazione dell’attuazione dell’aiuto per le superfici specializzate coltivate con determinate varietà di uva destinate ad essere seccate [per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1621/1999], le norme di immagazzinamento [per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1622/99, nella versione applicabile ai fatti della causa], le caratteristiche minime della commercializzazione di talune varietà [per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1666/99].

33.      L’organizzazione comune dei mercati e i suoi regolamenti di applicazione rivestono dunque un carattere essenzialmente tecnico, il cui legame con i fatti di cui al procedimento principale non si impone immediatamente con la forza dell’evidenza. Solo l’art. 21 del regolamento n. 2201/96 menziona espressamente, al suo n. 2, un divieto generale di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, ma solo per quanto concerne l’importazione di provenienza da paesi terzi.

34.      Esiste tuttavia una giurisprudenza costante secondo cui gli artt. 28 CE e 29 CE, relativi alla soppressione delle restrizioni quantitative e di tutte le misure di effetto equivalente all’importazione e all’esportazione, sono considerati come facenti parte integrante dell’organizzazione comune dei mercati (13) in modo generale, il che potrebbe spiegare il silenzio del regolamento n. 2201/96 su questo punto. Pertanto è incompatibile con i principi sanciti dall’organizzazione comune dei mercati, tradizionalmente fondata sulla libertà dei negozi commerciali (14), nonché con il principio di un mercato aperto, liberamente accessibile a tutti i produttori, (15), ogni disposizione o misura nazionale che possa modificare i flussi di importazione o di esportazione (16), o, in altri termini, ostacolare il commercio intracomunitario (17). L’esistenza di un’organizzazione comune dei mercati, sebbene non riprenda, nel suo testo, le relative disposizioni del Trattato CE, non può esonerare gli Stati membri da un esame della loro regolamentazione alla luce di dette disposizioni, posto che la Corte ha dichiarato che, dopo la scadenza del periodo transitorio, e tenuto conto del disposto dell’art. 32, comma 2, CE, non è più necessario ripetere, nei regolamenti d’organizzazione comune dei mercati, i divieti posti dal trattato (18). Dovrò tuttavia tornare su questo punto, in quanto l’esistenza di un’organizzazione comune dei mercati in un determinato settore induce la Corte ad utilizzare un test leggermente diverso da quello che applica abitualmente per ravvisare una misura nazionale vietata in forza dell’art. 29 CE (19).

35.      In secondo luogo, e posto che è ormai chiaro che, nonostante l’esistenza di un’organizzazione comune dei mercati, il controllo può concernere la valutazione della compatibilità della legge 553/1977 con le disposizioni del diritto primario dell’Unione, si può porre la questione dell’opportunità di fondare il nostro controllo su un’eventuale violazione dell’art. 28 CE nella causa in esame.

36.      Infatti, la Frankopoulos sostiene che l’art. 1 della legge 553/1977 costituisce anche una restrizione quantitativa all’importazione in quanto vieta, in modo assoluto, di «importare» uva secca di Corinto della regione B o della prima zona A nella seconda zona A. Certamente siffatto divieto di importazione non riveste una dimensione transfrontaliera, in quanto sono interessate solo le frontiere tra regioni di uno stesso Stato, ma la Corte, secondo la ricorrente nel procedimento principale, non distingue che si tratti di frontiere tra gli Stati o all’interno degli Stati. A fondamento della sua tesi, la Frankopoulos invoca le sentenze Simitzi (20) e Carbonati Apuani (21).

37.      In queste due sentenze la Corte ha dovuto valutare – e questa è una differenza rilevante con la causa in esame – l’esistenza di tasse d’effetto equivalente a dazi doganali ed è in questo contesto particolare che essa è stata indotta a considerare che siffatte tasse potevano anche consistere nell’imposizione di dazi al momento dell’attraversamento di una frontiera interna di uno Stato membro. Nella precitata sentenza Simitzi, si trattava, segnatamente, di una tassa all’importazione ed all’esportazione riscossa quando le merci importate da un altro Stato membro o esportate verso quest’ultimo attraversavano la frontiera del Dodecanneso; la Corte non ha dunque applicato l’art. 28 CE, ma, in ogni caso, la ricorrente nel procedimento principale, di nazionalità greca, importava davvero merci provenienti da altri Stati membri della Comunità. Quanto alla citata sentenza Carbonati Apuani, la Corte ha in essa qualificato come tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale una tassa riscossa, nella fattispecie, allorché i marmi estratti uscivano dal territorio del comune, senza che sussistesse in alcun momento una questione relativa all’esistenza di una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione.

38.      Mi riesce difficile comprendere come la Corte possa considerare che l’art. 1 della legislazione nazionale rientri nella sfera di applicazione dell’art. 28 CE. La questione della circolazione dell’uva secca di Corinto prodotta in Grecia sui territori delle diverse regioni del territorio greco, come delimitate dalla legge 553/1977, non configura alcun tipo di importazione, come detta nozione è definita ai sensi del diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio ha peraltro precisato, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che, sebbene il legislatore greco abbia utilizzato il termine «importazione» nella legge 553/1977, quest’ultimo dev’essere inteso non nel suo senso letterale, ma piuttosto nel senso di «introduzione» (22), il che mi sembra effettivamente più appropriato per designare un movimento di merci tra diverse regioni di uno stesso Stato membro. Ancora, come ammesso dal governo greco in udienza, né la legge 553/1977, né – a quanto sembra – le altre disposizioni nazionali che disciplinano il settore dell’uva secca di Corinto, incidono sull’importazione nel territorio greco di uva secca proveniente da altri Stati membri. In ogni caso, questo non è l’oggetto della legislazione nazionale sottoposta al nostro giudizio. È pertanto corretto che il giudice del rinvio abbia concentrato la sua domanda sull’art. 29 CE (23).

B –    Sulla prima e la seconda questione

39.      La prima questione può essere risolta senza grande difficoltà, tanto più che nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni scritte contestando il fatto che la Frankopoulos abbia il diritto di invocare l’art. 29 CE.

40.      Da una parte, l’art. 29 CE è riconosciuto da lunga data come direttamente applicabile e conferente, in quanto tale, diritti ai singoli che i giudici nazionali sono tenuti a garantire (24). Dall’altra, l’incidenza sul volume di affari all’esportazione, quanto meno potenziale, è un effetto del divieto iniziale di circolazione dell’uva secca di Corinto tra le diverse regioni. Non potendo circolare tra le regioni dello Stato membro interessato, è logico che quest’uva non potrà più essere esportata. In questa fattispecie, è naturale fare un parallelo con la citata sentenza Jersey Produce Marketing Organisation. L’art. 1, nn. 2 e 4, della legge 553/1977, contiene, inoltre, due divieti espliciti di esportazione dell’uva secca di Corinto se essa non soddisfa i requisiti imposti da detta legge per il suo trattamento, il suo immagazzinamento e il suo confezionamento locali.

41.      Propongo dunque di dare una risposta affermativa alla prima questione presentata, nel senso che un’impresa che si trova nella situazione della ricorrente, ossia un’impresa di trasformazione e di confezionamento di uva secca, stabilita in una determinata regione del paese, in cui la legge nazionale vieta l’introduzione ai fini della trasformazione e del confezionamento di diverse varietà di uva secca provenienti da altre regioni del paese, e che si trova quindi nell’impossibilità di esportare l’uva secca proveniente dalle varietà sopra menzionate che essa avrebbe trasformato, può far valere dinanzi al giudice che le relative misure legislative sono in contrasto con l’art. 29 del Trattato CE.

42.      Resta da sapere se la misura nazionale costituisca effettivamente una restrizione quantitativa o una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione, entrambe vietate dall’art. 29 CE. Nella misura in cui la legislazione greca non introduce restrizioni quantitative dirette all’esportazione, ma si limita, a prima vista, a canalizzarle, essa non costituisce di per sé una restrizione quantitativa. Pertanto, occorre determinare se la legislazione nazionale costituisca una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione. A tal fine, occorre stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte perché si configuri siffatta misura d’effetto equivalente.

43.      A questo riguardo, la giurisprudenza della Corte non è costante (25).

44.      In un primo tempo, la Corte ha allineato il «test» dell’art. 29 CE a quello dell’art. 28 CE; in altri termini, la giurisprudenza Dassonville (26) si applicava indistintamente alle misure d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione e a quelle d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione.

45.      Temendo probabilmente di avere così aperto il vaso di Pandora, la Corte, in occasione della sentenza Groenveld, ha operato una distinzione tra le misure previste dall’art. 28 CE e quelle previste dall’art. 29 CE, in modo da restringere l’ambito di applicazione dell’art. 29 CE ai soli «provvedimenti nazionali che hanno per oggetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio d’esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri Stati membri» (27). Il test «Groenveld» esige dunque, per la qualificazione di una misura come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione, l’esistenza di tre condizioni particolarmente restrittive, e implica soprattutto che l’art. 29 CE si applica solo in presenza di una misura discriminatoria.

46.      In seguito, la Corte ha confermato, almeno in via di principio, il test «Groenveld». Anche di recente, essendo stata invitata dall’avvocato generale a modificarlo in occasione della causa Gysbrechts e Santurel Inter, già citata, la Corte ha ripreso la sua motivazione di principio fondata sulla giurisprudenza Groenveld, già citata (28). Tuttavia, nella sua giurisprudenza, la Corte non ha sempre verificato con il medesimo rigore che le tre condizioni del metodo «Groenveld» fossero effettivamente riunite. Fonderò la mia dimostrazione su tre esempi.

47.      Per cominciare, in un certo numero di sentenze (29), la Corte sembra avere abbandonato l’ultima parte della terza condizione, ovvero che il vantaggio particolare procurato alla produzione nazionale dalla misura in causa deve essere a detrimento della produzione o del commercio di altri Stati membri.

48.      Successivamente, nella stessa sentenza Gysbrechts e Santurel Inter, già citata, la Corte, dopo aver ricordato la giurisprudenza Groenveld, già citata, non ha, tuttavia, verificato che le tre condizioni del test «Groenveld» fossero riunite nella fattispecie. L’avvocato generale aveva del resto attirato l’attenzione della Corte sul fatto che un’applicazione rigida delle condizioni del citato metodo non le avrebbe consentito di ravvisare una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione (30). Tenuto conto delle circostanze, la Corte ammette che il divieto in causa, benché indistintamente applicabile, «ha in genere conseguenze più significative sulle vendite transfrontaliere» (31), e che si deve dunque considerare che la misura in causa «di fatto incide maggiormente sull’uscita dei prodotti dal mercato dello Stato membro di esportazione che sulla commercializzazione degli stessi sul mercato nazionale di detto Stato membro» (32). La Corte desume da questo solo esame l’esistenza di una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione.

49.      Infine, quando la causa riguarda un’organizzazione comune dei mercati, la Corte adotta una concezione più elastica delle condizioni che devono essere soddisfatte per configurare una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione. In questa ipotesi, il carattere discriminatorio della misura non è più richiesto. In occasione della precitata sentenza Vriend, resa posteriormente alla sentenza Groenveld, la Corte ha così dichiarato che, tenuto conto del fatto che gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE fanno parte integrante dell’organizzazione comune dei mercati, «per quanto riguarda il commercio interno della comunità, l’organizzazione comune di mercato per i prodotti in questione si fonda sulla libertà delle transazioni commerciali e si oppone a qualsiasi normativa nazionale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, il commercio intracomunitario» (33). Ne consegue dunque che, in presenza di un’organizzazione comune dei mercati, la Corte allinea il metodo dell’art. 29 CE a quello dell’art. 28 CE, come faceva prima e come ha continuato a fare, in questa precisa fattispecie, dopo la sentenza Groenveld (34).

50.      Se la Corte ha dunque affermato che «a termini degli artt. [28 e 29 CE], sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente» aggiungendo che, secondo una giurisprudenza costante (35), «tali divieti si estendono a ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (36), ciò avviene solo nell’ipotesi in cui la situazione presentata alla Corte riguardi un’organizzazione comune dei mercati. La Corte si riferisce allora esplicitamente alla sentenza Dassonville (37). La Corte giustifica questa differenza di trattamento con la considerazione secondo la quale, dato che gli artt. 28 CE e 29 CE sono considerati parte integrante dell’organizzazione comune dei mercati, una volta che la Comunità ha emanato una siffatta disciplina in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l’efficacia (38).

51.      Nella nostra causa, non vi è dubbio che, applicando il metodo «Groenveld», la legislazione greca eluderebbe il divieto enunciato all’art. 29 CE. È difficile affermare che la legislazione greca ha l’effetto di stabilire una disparità di trattamento tra il commercio interno della Repubblica ellenica e il suo commercio di esportazione da detto Stato membro, posto che il divieto di circolazione interna – che precede il divieto di esportazione – si applica a tutta l’uva secca di Corinto, senza riguardo al fatto che sia destinata all’esportazione o al mercato interno. Il vantaggio in tal modo arrecato alla produzione o al mercato interno greci, a detrimento della produzione o del commercio di un altro Stato membro, non è più facile da dimostrare, tenuto conto del fatto che le parti interessate che hanno presentato osservazioni scritte non hanno dato informazioni su questo punto.

52.      È dunque solo perché la Corte ha sviluppato una giurisprudenza specifica, meno esigente, relativa alle misure d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione in un settore coperto da un’organizzazione comune dei mercati, che la legislazione greca potrà essere dichiarata contraria all’art. 29 CE (39).

53.      La legislazione nazionale, vietando alla Frankopoulos di rifornirsi di uva secca di Corinto proveniente dalla regione B o dalla prima zona A, ha un evidente impatto sul volume delle esportazioni della ricorrente nel procedimento principale. Anche la canalizzazione delle esportazioni costituisce un ostacolo supplementare a cui gli esportatori sono assoggettati. In queste condizioni, mi sembra dunque che la legislazione greca in causa sia effettivamente una regolamentazione commerciale che, ai sensi della citata sentenza Vriend, può ostacolare direttamente e, in ogni caso, potenzialmente, il commercio intracomunitario.

54.      La legge 553/1977 deve di conseguenza essere considerata come una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione, in linea di principio vietata dall’art. 29 CE.

55.      Il giudice del rinvio interroga la Corte anche sulla questione se la legislazione greca, che riserva la DOP solo all’uva secca trasformata e confezionata nella regione determinata dove è stata prodotta, sia contraria al’art. 29 CE. Occorre tuttavia rilevare che lo scopo della legge 553/1977 non è direttamente quello di disciplinare le condizioni di utilizzazione della DOP «Vostitsa». È solo con un’interpretazione a contrario dell’art. 2, n. 1, lett. a), di detta legge, e dato che la detta DOP è stata registrata a livello dell’Unione nel 1998, che si può desumere che, se l’uva secca di Corinto normalmente prodotta nella prima zona A dovesse penetrare legalmente sul territorio della regione B, o illegalmente sul territorio della seconda zona A, perderebbe la sua DOP.

56.      Detto ciò, la soluzione di questa questione è più semplice, dato che è giurisprudenza costante che le restrizioni particolari a cui sono assoggettati i prodotti che rivendicano una DOP registrata a livello dell’Unione, attraverso un disciplinare, costituiscono effettivamente misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione (40).

57.      Suggerisco dunque di risolvere la seconda questione nel senso che sia le disposizioni di una legge nazionale come la legge 533/1977, che vietano l’introduzione, l’immagazzinamento e il trattamento di uve provenienti da diverse regioni del paese in una regione precisa nella quale è consentito trasformare solo le uve prodotte localmente, allo scopo della loro successiva esportazione, sia quelle che riservano la DOP registrata a livello dell’Unione solo al frutto dell’uva secca che sia stato sottoposto a trasformazione e confezionato nella regione determinata in cui è stato ottenuto, costituiscono misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietate ai sensi dell’art. 29 CE.

C –    Sulla terza questione

58.      Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse qualificare la legislazione nazionale come misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione, vietata dall’art. 29 CE, il giudice del rinvio chiede alla Corte se siffatta legislazione sia tuttavia giustificata. Segnatamente, il giudice del rinvio chiede se la protezione della qualità superiore di un prodotto, anche se non riconosciuto da una DOP registrata a livello dell’Unione, possa costituire un legittimo obiettivo di interesse generale ai sensi dell’art. 30 CE.

1.      Con riguardo al divieto di importazione, di immagazzinamento, di confezionamento e di esportazione tra le zone A

59.      La terza questione presentata dal giudice del rinvio verte solo sull’eventuale giustificazione dell’art. 1, n. 2, della legge 553/1977, in altri termini della disposizione nazionale che vieta di importare (41), di immagazzinare e di confezionare l’uva secca di Corinto proveniente dalla regione B, nonché di esportarla successivamente all’estero, a partire dalla zona A, e non sul divieto gravante sulle uve prodotte nella zona A. Sebbene la questione non sia stata posta, occorre comunque fare qualche osservazione a questo riguardo.

60.      Nell’ordinanza di rinvio, il giudice nazionale considera che l’art. 1, n. 4, della legge 553/1977, che vieta qualsiasi circolazione dell’uva secca di Corinto tra le zone A, è stato introdotto al fine di preservare la qualità superiore e la reputazione del prodotto provvisto di registrazione DOP a livello dell’Unione (nella fattispecie, per l’uva secca di Corinto «VOSTITSA»). Orbene, conformemente all’art. 30 CE, l’art. 29 CE non osta a divieti o restrizioni all’esportazione giustificati da motivi, segnatamente, di protezione della proprietà industriale e commerciale.

61.      In diverse occasioni la Corte ha dichiarato che «le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale» (42). Inoltre, «la normativa pertinente tutela i beneficiari contro l’uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano approfittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall’immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest’ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici» (43). L’art. 1, n. 4, della legge 553/1977 potrebbe dunque essere giustificato, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, sul fondamento della protezione della proprietà industriale e commerciale di cui all’art. 30 CE.

62.      Tuttavia, non basta dire che la misura è giustificata sul fondamento di uno degli obiettivi perseguiti dall’art. 30 CE, in quanto la giustificazione dipende anche dal carattere necessario e proporzionale della disposizione in causa. Sebbene dalla mancanza di una DOP nella regione in cui è situata la Frankopoulos discenda che si debba procedere ad un’analisi distinta dei nn. 2 e 4 dell’art. 1 della legge 553/1977 per quanto concerne la determinazione dell’obiettivo perseguito o dell’esigenza imperativa relativa all’interesse generale, l’esame della loro proporzionalità potrà essere svolto congiuntamente. Ritornerò quindi su questo punto (44).

2.      Con riguardo al divieto di importazione, di immagazzinamento, di confezionamento e di esportazione tra la regione A e la regione B

63.      La Corte ha riconosciuto, nella citata sentenza Gysbrechts e Santurel Inter, che «una misura nazionale contraria all’art. 29 CE può essere giustificata da uno dei motivi enunciati all’art. 30 CE, o da una ragione imperativa di interesse generale, sempre che sia proporzionata al legittimo scopo perseguito» (45). La questione è dunque se, in una situazione in cui non è stata registrata alcuna DOP al livello dell’Unione per l’uva secca di Corinto prodotta nella seconda zona A, cioè l’uva della categoria «Gulf», sia possibile invocare uno dei motivi di giustificazione di cui all’art. 30 CE, oppure una ragione imperativa di interesse generale.

64.      Il fine perseguito dall’art. 1, n. 2, della legge 553/1077 è evitare miscele tra uva secca di Corinto della regione A ed uva secca di Corinto della regione B. L’uva secca di Corinto prodotta nella regione A è reputata di qualità superiore rispetto a quella prodotta nella regione B. Essa è dunque anche più cara. La qualità superiore dell’uva «Vostitsa» non è contestata, in quanto esiste una registrazione, a livello dell’Unione, di una DOP. Per contro, la qualità superiore dell’uva della categoria «Gulf» è desunta solo dai motivi della legge 553/1977 e dalle affermazioni del giudice del rinvio e del governo greco, relative alla reputazione particolare di cui fruirebbe l’uva «Gulf», che tuttavia non beneficia di una DOP. La qualità superiore dell’uva «Gulf» rispetto all’uva secca di Corinto prodotta nella regione B è fondata su elementi essenzialmente soggettivi, come la reputazione o la stima particolare presso i consumatori del prodotto in Grecia, elementi che devono essere valutati dal giudice del rinvio.

65.      Mi sembra tuttavia sorprendente che la Repubblica ellenica non abbia presentato una DOP a livello dell’Unione per l’uva «Gulf», se la sua qualità e le sue caratteristiche sono tanto importanti per i consumatori da dover vietare in modo assoluto la circolazione di qualunque altro tipo di uva sul territorio della seconda zona A (46). L’argomento del governo greco, secondo il quale l’obiettivo perseguito è quello della preservazione della qualità e della valorizzazione dei prodotti, è indebolito dal fatto che la legge 553/1977 non contiene alcun obbligo in diretta relazione con la qualità dell’uva «Gulf». Essa non prevede neppure misure assimilabili, né in senso stretto, né in senso lato, ad un disciplinare.

66.      Orbene, il semplice perseguimento della preservazione della qualità di un prodotto che gode di una reputazione particolare all’interno di uno Stato membro, senza essere provvisto di una DOP, non può bastare per costituire un’esigenza imperativa. La Corte l’ha già dichiarato nella sentenza Alfa Vita Vassilopoulos e Carrefour-Marinopoulos (47). Una decisione diversa comporterebbe il rischio, a mio avviso eccessivo, di consentire agli Stati membri di giustificare misure contestabili e lesive della libera circolazione delle merci sul fondamento della preservazione di una qualità e di una reputazione che il giudice dell’Unione non sarebbe in grado di controllare o verificare. Nel caso di specie, come sottolineato dalla ricorrente nel procedimento principale nelle sue osservazioni scritte, ammettere che la preservazione della qualità dell’uva «Gulf» costituisca un’esigenza imperativa, senza che essa sia oggetto di una DOP, significherebbe riconoscere il diritto della Repubblica ellenica di instaurare frontiere interne invalicabili per garantire l’asserita purezza di taluni prodotti. Di questa soluzione dovrebbero in tal caso beneficiare anche gli altri Stati membri. Orbene, siffatta divisione dei territori nazionali in funzione di produzioni di interesse locale è assolutamente contraria allo spirito delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci, tanto più che il diritto dell’Unione offre gli strumenti necessari per il riconoscimento e la valorizzazione controllata dei prodotti che per la loro qualità particolare, le loro caratteristiche regionali, o le conoscenze necessarie per la loro produzione, possono costituire oggetto di protezione.

67.      Infatti, la registrazione di una DOP comporta come contropartita l’impegno dei produttori di rispettare un certo numero di obblighi che sono contenuti, segnatamente, nel disciplinare. Nel caso della legislazione greca, la situazione mi sembra più asimmetrica: la qualità superiore dell’uva «Gulf» viene decretata,senza che siano forniti elementi particolarmente probatori. Ai sensi delle legge 553/1977, siffatta qualità superiore può essere garantita soltanto vietando ogni trasporto, immagazzinamento o confezionamento in un’altra regione. Tuttavia, la legislazione non prevede alcun altro obbligo a carico dei produttori in vista della preservazione della qualità. La circolazione dei loro prodotti è ostacolata senza che questi ultimi abbiano il vantaggio di godere di una DOP.

68.      Il governo greco desidera, sostanzialmente, l’estensione della giurisprudenza della Corte, relativa alla giustificazione di una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione in presenza di una DOP registrata a livello dell’Unione, ad ogni diritto corrispondente relativo alla qualità e alla reputazione nazionale che la legge nazionale riconosce come degne di protezione. L’obiettivo asserito è quello della protezione della qualità, dell’autenticità e della reputazione dei prodotti. Resto tuttavia convinto che, in mancanza di una DOP registrata per l’uva secca della varietà «Gulf», e per i motivi sopraesposti, siffatta estensione non sia opportuna, e che questo obiettivo non può costituire un’esigenza imperativa atta a giustificare una misura nazionale contraria all’art. 29 CE.

69.      Resta ancora da determinare se un’altra esigenza imperativa, come la protezione dei consumatori (48), possa essere utilmente invocata nella fattispecie, come ammette la Corte nella sentenza Alfa Vita Vassilopoulos e Carrefour-Marinopoulos, sopra citata (49). Il governo ellenico non ha esposto alcun fatto quanto alla pratica fraudolenta che colpirebbe particolarmente il mercato dell’uva secca di Corinto e che sarebbe idonea a giustificare una protezione particolare dei consumatori di uva secca. In mancanza di elementi sufficienti, spetta al giudice del rinvio verificare, in modo circostanziato, che la legislazione nazionale miri effettivamente alla protezione dei consumatori.

70.      Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui la protezione dei consumatori costituisse siffatta esigenza imperativa atta a costituire il fondamento della giustificazione dell’art. 1, n. 2, della legge 533/1977, occorre verificare se questa misura sia proporzionata all’obiettivo perseguito.

3.      Sul carattere proporzionato del divieto di importazione, di immagazzinamento, di confezionamento e di successiva esportazione tra le zone A, e del divieto di importazione, di immagazzinamento, di confezionamento e di successiva esportazione tra la regione A e la regione B

71.      Per cominciare, devo osservare che il giudice del rinvio ha proceduto esso stesso alla valutazione del carattere proporzionale dell’art. 1, n. 2, della legge 533/1977, e che nessuna delle questioni pregiudiziali presentate verte direttamente su questo punto. Ciononostante, risolvere la terza questione presentata implica necessariamente una riflessione relativa all’esame della proporzionalità. Questa sensazione è, del resto, rafforzata dal fatto che tutte le parti interessate che hanno aderito al procedimento scritto dinanzi alla Corte, ad eccezione del governo ellenico, hanno presentato osservazioni su questo punto.

72.      In considerazione dell’esame a cui ha proceduto il giudice del rinvio, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre, a mio avviso, interrogarsi sul carattere sufficientemente approfondito dell’esame di proporzionalità svolto.

73.      Ricordo dunque che, secondo una giurisprudenza costante, «perché una normativa nazionale sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare non soltanto che i mezzi da essa predisposti siano idonei a conseguire lo scopo perseguito, ma anche che non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo» (50). In altri termini, occorre verificare se non si possano immaginare misure sufficientemente efficaci (51) per garantire la protezione dei consumatori (per quanto riguarda l’art. 1, n. 2, della legge 533/1977), o la protezione dei diritti della proprietà industriale e commerciale (per quanto riguarda l’art. 1, n. 4, della stessa legge), ma aventi un effetto meno restrittivo sul commercio intracomunitario.

74.      Prima di considerare l’aspetto tecnico della questione, vorrei cominciare con un aspetto logico. Dal momento che la regione B produce uva secca di qualità, a quanto risulta, notoriamente inferiore a quella della regione A, ai produttori che vi sono situati è consentito trasformare, immagazzinare, confezionare e successivamente esportare uva di provenienza da tutta la regione A; l’unica conseguenza è che siffatti produttori hanno l’obbligo di segnalare, con un’etichettatura particolare, che l’uva secca messa in vendita è una mescolanza di uve diverse. La legislazione nazionale considera dunque che la regione che produce uva secca di qualità inferiore può essere autorizzata a trasformare uva secca di qualità superiore. Tenuto conto dei costi aggiuntivi che ciò potrebbe comportare per i produttori (che, al fine della miscelazione, possono acquistare uva secca di Corinto certamente di migliore qualità, ma dunque più cara), il rischio di frode è limitato e l’inganno è evitato se si impone ai produttori un obbligo di etichettatura particolare.

75.      Orbene, è certamente possibile trasporre questa logica, mutatis mutandis, all’interno della regione A. Dato che l’uva secca prodotta nella zona A in cui ha sede la Frankopoulos è reputata di qualità inferiore a quella prodotta nella prima zona A, provvista della DOP «Vostitsa», non vedo quale motivo possa giustificare che sia fatto divieto ai produttori della seconda zona A trasformare uva secca prodotta nella prima zona A (che, eventualmente, perderà la sua DOP), restando assoggettati a condizioni relative all’etichettatura analoghe a quelle imposte ai produttori della regione B, che procedono alla miscelazione di uve secche. In queste condizioni, dovrebbe essere valutato il carattere coerente e sistematico della legislazione nazionale in relazione all’obiettivo che afferma di perseguire (52).

76.      Quanto agli strumenti tecnici che consentono di distinguere le diverse varietà di uva secca di Corinto, il giudice del rinvio ha rilevato che i diversi tipi di controlli possibili sono insufficienti, alla luce degli argomenti tecnici e delle testimonianze scientifiche prodotte dinanzi ad esso dalla varie parti. Il giudice del rinvio si trova nella situazione più favorevole per valutare la pertinenza degli argomenti delle parti. Tuttavia, ritengo che, in occasione di siffatta valutazione che dovrà fare, siffatto giudice non debba perdere di vista due elementi.

77.      Per cominciare, la Frankopoulos ha riaffermato in udienza di non voler mescolare l’uva secca di Corinto che riuscirà a procurarsi nelle altre regioni con quella di sua produzione. A questo riguardo, deve essere menzionato l’argomento sollevato dal Regno dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni scritte: il giudice del rinvio deve interrogarsi sul fatto se, invece di un divieto assoluto di circolazione tra le regioni, con le conseguenze risapute sui movimenti di esportazione, non sia possibile considerare di obbligare i produttori di uva secca di Corinto a disporre di linee di produzione separate, o addirittura di magazzini distinti nei quali dev’essere immagazzinata, trasformata e confezionata solo l’uva secca di Corinto di una stessa origine.

78.      Il giudice del rinvio precisa anche che il controllo visivo (metodo dell’osservazione ad opera di un controllore della qualità) può essere considerato come una misura meno restrittiva che permette di identificare la provenienza dell’uva. Per contro, esso considera che «se questo metodo può consistere in una misura meno severa dei divieti (posti dalla legge 553/1977), essa non è (…) una misura tanto efficace, che abbia un effetto equivalente a quelle» (53). Credo tuttavia che il giudice del rinvio, di fronte a misure di divieto, debba rinunciare all’idea di identificare misure «altrettanto efficaci», in quanto, segnatamente, niente è paragonabile all’efficacia di un divieto assoluto. È dunque forse lo spirito stesso della legislazione greca che potrebbe essere oggetto di una rivalutazione e il giudice del rinvio potrebbe, con riguardo a questi elementi, interrogarsi sulla questione se, invece di un meccanismo di prevenzione troppo restrittivo, non sia possibile instaurare un meccanismo di repressione fondato su controlli visivi a sorpresa effettuati sul posto, che mi sembrerebbe meno lesivo per la libera circolazione delle merci (tanto più che ogni deroga ad un divieto previsto dal Trattato CE deve essere interpretata restrittivamente (54)), e piuttosto facile da introdurre, tenuto conto, per lo meno, del numero ristretto di produttori di uva secca presenti nella regione A (55). Ciò detto, ripeto che solo il giudice del rinvio è in grado di valutare l’efficacia minima di questo tipo di controllo.

79.      In queste circostanze, suggerisco di risolvere la terza questione considerando che la tutela di un prodotto, che venga determinato geograficamente dalla legge nazionale di uno Stato membro e a cui non sia stata riconosciuta la possibilità di recare un particolare titolo distintivo che indichi la sua qualità superiore e la sua unicità, generalmente riconosciute, connesse alla sua provenienza da una determinata regione geografica, non costituisce una giustificazione di cui all’art. 30 CE a tutela della proprietà industriale e commerciale, né un’esigenza imperativa atta a giustificare una misura di norma vietata in forza dell’art. 29 CE. È tuttavia riconosciuto dalla Corte che la protezione dei consumatori può costituire siffatta esigenza imperativa, ma spetta al giudice del rinvio verificare che la legislazione nazionale persegua effettivamente questo obiettivo. Inoltre, tenendo presente che le deroghe alle disposizioni del Trattato devono essere interpretate restrittivamente, il giudice del rinvio deve valutare la proporzionalità della misura nazionale litigiosa, esaminando le alternative che sarebbero meno lesive per la libera circolazione dell’uva secca di Corinto prodotta sul territorio dello Stato membro interessato.

VI – Conclusione

80.      In considerazione delle osservazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni presentate dal Symvoulio tis Epikrateias:

«1)      Un’impresa che si trova nella situazione della ricorrente nel procedimento principale, cioè un’impresa di trasformazione e di confezionamento di uva secca, stabilita in una determinata regione di uno Stato membro, in cui la legge nazionale vieta l’introduzione ai fini della trasformazione e del confezionamento di diverse varietà di uva secca provenienti da altre regioni del paese, e che si trova quindi nell’impossibilità di esportare l’uva secca proveniente dalle varietà sopra menzionate che essa avrebbe trasformato, può far valere dinanzi al giudice che le relative misure legislative sono in contrasto con l’art. 29 del Trattato CE.

2)      Sia le disposizioni di una legge nazionale come la legge 553/1977, relativa alle misure di protezione e di sostegno all’esportazione delle uve secche di Corinto, che vietano l’introduzione, l’immagazzinamento e la trasformazione di uva proveniente da varie regioni del paese, allo scopo della loro successiva esportazione, in una determinata regione, in cui è consentita solo la trasformazione dell’uva prodotta localmente, sia quelle che riservano la denominazione di origine protetta a livello dell’Unione solo all’uva che sia stata sottoposta a trasformazione e confezionata nella regione determinata in cui è stata ottenuta, costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietate in forza dell’art. 29 CE.

3)      La tutela di un prodotto, che venga determinato geograficamente dalla legge nazionale di uno Stato membro e a cui non sia stata riconosciuta la possibilità di recare un particolare titolo distintivo che indichi la sua qualità superiore e unicità, generalmente riconosciute, connesse alla sua provenienza da una determinata regione geografica, non costituisce una giustificazione di cui all’art. 30 CE a tutela della proprietà industriale e commerciale, né un’esigenza imperativa atta a giustificare una misura di norma vietata in forza dell’art. 29 CE. È tuttavia riconosciuto dalla Corte che la protezione dei consumatori può costituire siffatta esigenza imperativa, ma spetta al giudice del rinvio verificare che la legislazione nazionale persegua effettivamente questo obiettivo. Inoltre, tenendo presente che le deroghe alle disposizioni del Trattato CE devono essere interpretate restrittivamente, il giudice del rinvio deve valutare la proporzionalità della misura nazionale litigiosa, esaminando le alternative che sarebbero meno lesive per la libera circolazione dell’uva secca di Corinto prodotta sul territorio dello Stato membro interessato».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 297, pag. 29.


3 – GU L 202, pag. 25.


4 GU L 141, pag. 11.


5 – Regolamento 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pagg. 12).


6 – V. art. 3 della legge 553/1977, cit.


7 – Sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Redmond (Racc. pag. 2347, punto 26); 8 dicembre 1987, causa 20/87, Gauchard (Racc. pag. 4879, punto 5); 18 maggio 2000, causa C‑230/98, Schiavon (Racc. pag. I‑3547, punto 37 e giurisprudenza ivi citata); 20 maggio 2003, causa C‑469/00, Ravil (Racc. pag. I‑5053, punto 27), e 16 dicembre 2008, causa C‑205/07, Gysbrechts e Santurel Inter (Racc. pag. I‑9947, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).


8 – Regolamento del Consiglio 22 ottobre 2007, n.1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli di tale settore (GU L 299, pag. 1).


9 – V. paragrafo 8 delle presenti conclusioni. Il regolamento n. 2201/96 è stato successivamente modificato, tra il 1996 e il 2001, (data d’introduzione del ricorso nel procedimento principale) dai regolamenti (CE) del Consiglio 30 ottobre 1997, n. 2199, (GU L 303, pag. 1), dal regolamento (CE) del Consiglio 14 dicembre 1999, n. 2701, (GU L 327, pag. 5), dal regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2000, n. 2699, (GU L 311, pag. 9) e dal regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1239 (GU L 171, pag. 1). Quanto ai regolamenti d’applicazione adottati nel corso di questo periodo, si tratta del regolamento (CE) della Commissione 22 luglio 1999, n. 1621, in ordine all’aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche, del regolamento (CE) della Commissione 23 luglio 1999, n. 1622, per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (GU L 192, pag. 33), e del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1999, n. 1666, per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche (GU L 197, pagg. 32-35).


10 – V. l’art. 7 del regolamento n. 2201/96.


11 – Ibidem, art. 9.


12 – Ibidem, art. 13, nn. 2, 4 e 6.


13 – Sentenze 3 febbraio 1983, causa 29/82, van Luipen (Racc. pag. 151, punto 8) e 17 ottobre 1995, causa C-44/94, Fishermen’s Organisations e a. (Racc. pag. I‑3115, punto 52).


14 – Sentenze 26 febbraio 1980, causa 94/79, Vriend (Racc. pag. 327, punto 8) e van Luipen, cit., punto 8.


15 – Sentenza Redmond, cit., punto 57.


16 – Ibidem, punto 58.


17 – Sentenza van Luipen, cit., punto 8.


18 – Sentenza 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit Futtermitel (Racc. pag. 3369, punto 3). Questa soluzione, benché valida nella fattispecie per l’art. 30 del Trattato CEE (divenuto art. 30 del Trattato CE, a sua volta divenuto, dopo modifica, art. 28 CE), mi sembra perfettamente trasponibile al divieto delle restrizioni quantitative e delle misure d’effetto equivalente alle restrizioni quantitative all’esportazione. La Corte ha anche considerato che, nonostante l’omissione della menzione esplicita delle disposizioni del Trattato risultante da una considerazione di ordine metodologico operata dalla Commissione, gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE devono essere considerati come facenti parte dell’organizzazione comune dei mercati su cui verteva la causa sottoposta alla Corte (v. sentenza Redmond, cit., punti 54 e 55).


19 – V. paragrafi 49 e segg. delle presenti conclusioni.


20 – Sentenza 14 settembre 1995, cause riunite C‑485/93 e C‑486/93 (Racc. pag. I‑2655).


21 – Sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03, (Racc. pag. I-8027). La ricorrente nel procedimento principale fa riferimento segnatamente al punto 23 di questa sentenza.


22 – V. punto 6 della domanda di pronuncia pregiudiziale.


23 – A questo riguardo, la Corte ha già dichiarato che una misura nazionale che si applica alla circolazione di taluni prodotti tra le regioni del territorio di uno Stato membro, se può influenzare i movimenti di esportazione, non può essere considerata come una qualsivoglia restrizione all’importazione (v. sentenza 8 novembre 2005, causa C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation, Racc pag. I‑9543, punto 72).


24 – Sentenza Redmond, cit. (punti 66 e 67), nonché sentenza 9 giugno 1992, causa C‑47/90, Delhaize e Le Lion (Racc. pag. I‑3669, punto 28).


25 – Per un’analisi precisa dell’evoluzione di questa giurisprudenza, mi permetto di rinviare alle conclusioni molto illuminanti presentate dell’avvocato generale Trstenjak nella causa sfociata nella sentenza Gysbrechts et Santurel Inter, cit., e, segnatamente, ai paragrafi 28 e seguenti di dette conclusioni.


26 – Ai sensi della quale va considerata come una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).


27 – Sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenveld (Racc. pag. 3409, punto 7).


28 – V. sentenza Gysbrechts e Santurel Inter, cit., punto 40.


29 – Senza aspirare all’esaustività, v. sentenze 10 marzo 1983, causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffineurs d’huile de graissage e a. (Racc. pag. 555, punto 12); 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas e a. (Racc. pag. 483, punto 22); Delhaize e Le Lion, cit., punto 12; 16 maggio 2000, causa C‑388/95, Belgio/Spagna (Racc. pag. I‑3123, punto 41); 23 maggio 2000, causa C‑209/98, Sydhavnens Sten & Grus (Racc. pag. I‑3743, punto 24); Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita (causa C‑108/01, Racc. pag. I‑5121, punto 54), e Ravil, cit., (punto 40). Nella sentenza Belgio/Spagna, cit., la terza condizione sembra essere stata interamente soppressa dal metodo.


30 – V. punti 34-40 delle conclusioni presentate nella causa Gysbrechts e Santurel Inter, cit.


31 – Sentenza Gysbrechts e Santurel Inter, cit., (punto 42).


32 – Ibidem, (punto 43).


33 – Sentenza Vriend, cit. (punto 8).


34 – Per il periodo precedente a Groenveld, v. sentenza Redmond, cit. (punto 58); per la giurisprudenza posteriore, oltre alla sentenza Vriend cit., v. anche sentenza van Luipen, cit. (punto 8).


35 – Questa constatazione è assai sorprendente, nella misura in cui è già stato dimostrato che la costanza non era la caratteristica principale della giurisprudenza della Corte in materia.


36 – Sentenza 15 aprile 1997, causa C‑272/95, Deutsches Milch-Kontor (Racc. pag. I‑1905, punti 23 e 24).


37 – Idem.


38 – Sentenza Fishermen’s Organisations e a, cit., punto 52 e giurisprudenza ivi citata.


39 – Non posso esimermi dal pensare che la soluzione sarebbe stata diversa se l’uva secca di Corinto non fosse stata coperta da un’organizzazione comune dei mercati, e dall’interrogarmi sulla rilevanza di siffatta disparità di trattamento di questa concezione più rigida delle misure d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione negli altri casi, anche se questa riflessione oltrepassa l’ambito proprio della presente causa.


40 – Sentenza Ravil, cit., punti 84-88; Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, cit., (punti 51-59).


41 – Occorre ricordare che, nelle presenti considerazioni, il termine «importazione» deve essere inteso come «introduzione»: v. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.


42 – Sentenze Belgio/Spagna, cit. (punto 54) nonché Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, cit. (punto 64); Ravil, cit. (punto 49).


43 – Sentenza Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, cit., (punto 64), nonché sentenza Ravil, cit., (punto 49).


44 – V. paragrafi 70 e segg. delle presenti conclusioni.


45 – Sentenza Gysbrechts e Santurel Inter, cit., (punto 45).


46 – Tale mancanza di DOP, a livello sia nazionale sia dell’Unione, è tanto più sorprendente in quanto siffatta denominazione è stata registrata per una varietà di uve secche prodotte nella regione B (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni).


47 – Sentenza 14 settembre 2006, cause riunite C‑158/04 e C‑159/04, (Racc. pag. I‑8135), in cui la Corte ha considerato che «per quanto riguarda la motivazione del perseguimento di uno scopo di qualità, si deve rilevare che un provvedimento nazionale che ostacola la libera circolazione delle merci non può essere giustificato soltanto perché è finalizzato a promuovere prodotti alimentari di qualità. Infatti, per giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci, uno scopo del genere può essere preso in considerazione soltanto in relazione ad altre esigenze riconosciute come esigenze imperative, quale la protezione dei consumatori o della salute» (punto 23).


48 – La protezione dei consumatori è riconosciuta infatti dalla Corte come idonea a costituire un obiettivo legittimo d’interesse generale tale da giustificare una restrizione alla libera circolazione delle merci: v. sentenza Gysbrechts e Santurel Inter, cit., (punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


49 – V. paragrafo 66 delle presenti conclusioni.


50 – Sentenze Alfa Vita Vassilopoulos e Carrefour-Marinopoulos, cit., (punto 22, e giurisprudenza ivi citata); Gysbrechts e Santurel Inter, cit., (punto 51).


51 – E non ugualmente efficaci: v. paragrafo 78 delle presenti conclusioni.


52 – Ai sensi della giurisprudenza della Corte: v. sentenza 6 novembre 2003, causa C‑243/01, Gambelli e a. (Racc. pag. I‑13031, punto 67) e conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa definita dalla sentenza 3 giugno 2010, causa C‑203/08, Sporting Exchange (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafi 69 e segg. delle conclusioni).


53 – V. punto 22 dell’ordinanza di rinvio.


54 – Sentenze 14 dicembre 1972, causa 29/72, Marimex (Racc. pag. 1309, punto 4); 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis (Racc. pag. 5, punto 12); 5 febbraio 2004, causa C‑95/01, Greenham e Abel (Racc. pag. I‑1333, punto 40), e 28 gennaio 2010, causa C‑333/08, Commissione/Francia (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87).


55 – All’udienza, la Frankopoulos ha affermato che solo quattro o cinque produttori erano presenti sul territorio della seconda zona A, mentre solo due produttori si ripartiscono la produzione dell’uva secca di Corinto detta «Vostitsa» in seno alla prima zona A. Posto che la miscela è autorizzata nella regione B, i controlli imprevisti avrebbero un senso solo se realizzati nella regione A.