ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

17 febbraio 2009 ( *1 )

Nel procedimento C-483/07 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 5 novembre 2007,

Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG, con sede in Trierweiler (Germania), rappresentata dall'avv. K. Bott, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Braun e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione la Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Galileo Lebensmittel») chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 agosto 2007, causa T-46/06, Galileo Lebensmittel/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso della Galileo Lebensmittel diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione di riservare, in applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40), il nome di dominio Internet «galileo.eu» sotto il nome di dominio di primo livello «.eu» come nome di dominio riservato all'uso delle istituzioni, organi e organismi della Comunità (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

Costituiscono il contesto normativo due regolamenti, ossia un regolamento di base, il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 aprile 2002, n. 733, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (GU L 113, pag. 1), e un regolamento d’esecuzione, il regolamento n. 874/2004.

Il regolamento n. 733/2002

3

L'art. 5 del regolamento n. 733/2002, intitolato «Quadro politico», dispone quanto segue:

«1.   La Commissione, previa consultazione del Registro e applicando la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tale politica include segnatamente:

a)

una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;

b)

una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;

c)

una politica relativa all'eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione “bona vacantia”;

d)

questioni di lingua e di concetti geografici;

e)

trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.

2.   Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale e che possono:

a)

non essere registrati, oppure

b)

essere registrati solo in un dominio di secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica.

La Commissione comunica immediatamente al Registro l'elenco dei nomi notificati cui si applicano detti criteri. La Commissione procede alla pubblicazione dell'elenco contestualmente alla comunicazione al Registro.

Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un’obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, la Commissione adotta provvedimenti per ovviare alla situazione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6, paragrafo 3.

(…)».

4

A termini dell'art. 7 del regolamento n. 733/2002, «[l]a Comunità mantiene tutti i diritti connessi con il dominio di primo livello.eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi alle banche dati del Registro atti a garantire l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il Registro».

Il regolamento n. 874/2004

5

Il regolamento n. 874/2004, nella parte introduttiva, precisa di fondarsi sul «(…) regolamento [n. 733/2002], in particolare [sul]l'articolo 5, paragrafo 1, (…)» del medesimo.

6

A termini del nono ‘considerando’ del regolamento n. 874/2004:

«Uno Stato membro deve essere autorizzato a designare un operatore che registri come nome di dominio il nome ufficiale e il nome con il quale lo Stato è comunemente noto. Analogamente, la Commissione deve essere autorizzata a scegliere i nomi di dominio destinati all'uso delle istituzioni dell'Unione e a designare l'operatore di tali nomi di dominio. Il registro deve avere la facoltà di riservare un certo numero di nomi di dominio specifici per le sue funzioni operative».

7

L'art. 9 del regolamento n. 874/2004, intitolato «Nome di dominio di secondo livello per nomi geografici e geopolitici», è così formulato:

«Uno Stato membro che abbia notificato come nomi di dominio denominazioni geografiche e geopolitiche può provvedere alla loro registrazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. Tale registrazione può avvenire per qualsiasi nome di dominio registrato dallo Stato membro.

La Commissione può chiedere al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello.eu nomi di dominio destinati all'uso di istituzioni e organismi comunitari. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi una settimana prima dell'inizio del periodo di registrazione per fasi di cui al capo IV, la Commissione notifica al registro i nomi da riservare e gli organismi che agiscono in rappresentanza delle istituzioni e degli organismi comunitari ai fini della registrazione dei nomi».

8

L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 874/2004 stabilisce che:

«I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell'avvio della registrazione generale del dominio.eu.

Per “diritti preesistenti” si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.

(…)».

9

L'art. 12, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004 così dispone:

«Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati (…)».

10

Ai sensi dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 874/2004:

«Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:

(…)

b)

una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002».

Fatti

11

I fatti all'origine della controversia sono stati esposti ai punti 11-16 dell'ordinanza impugnata come segue:

«Sistema internazionale dei nomi di dominio Internet

11

Il sistema dei nomi di dominio Internet (DNS) è composto da un registro strutturato in maniera gerarchica, che [comprende] il complesso dei nomi di dominio e dei computer ad essi correlati, che sono registrati per talune imprese e persone che utilizzano Internet. Il nome di dominio è un testo elettronico che dirige l'utente Internet verso una pagina determinata. Il nome di dominio di primo livello (Top Level Domain; in prosieguo: il “TLD”) è la parte di un nome di dominio collocata a destra, dopo l'ultimo punto del nome. Esso indica il livello gerarchico più elevato della struttura geografica e organizzativa del sistema dei nomi di dominio Internet utilizzato per gli indirizzi. Su Internet, il TLD può essere o il codice paese ISO a due lettere, o un’abbreviazione inglese, ad esempio “.com”, “.net” o “.org”. L'attribuzione dei codici per i vari nomi TLD (ad esempio il codice paese ISO “.lu” per il Lussemburgo) è coordinata dall'ente incaricato dell'assegnazione dei nomi e degli indirizzi Internet, l’“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” (in prosieguo: l’“ICANN”), un ente senza scopo di lucro, di diritto americano.

12

In base a tale sistema, il consiglio d’amministrazione dell'ICANN, il 21 maggio 2005, ha autorizzato l'assegnazione del nuovo TLD “.eu” e ha conferito al presidente dell'ICANN il potere di concludere un accordo con lo European Registry for Internet Domains (in prosieguo: l’“EURid”). L'EURid è un’associazione senza scopo di lucro, di diritto belga, prescelta dalla Commissione per gestire il TLD “.eu” [v. decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/375/CE, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu (TLD.eu) (GU L 128, pag. 29)].

Fatti

13

La ricorrente è titolare di una licenza esclusiva, datata 13 febbraio 2006, per l'utilizzo di vari marchi registrati per conto della IFD Italian Food Distribution SA, con sede a Mertert (Lussemburgo), il cui marchio denominativo Galileo è registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi tedesco con il n. 2071982. L'IFD Italian Food Distribution, società controllante la ricorrente, non svolge attività di sfruttamento del marchio.

14

Il 1o dicembre 2005 la ricorrente, sulla base dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 874/2004 e [tramite] l'impresa tedesca 1 & 1 Internet AG, ha chiesto all'EURid la registrazione del nome di dominio “galileo.eu”. Il 7 dicembre 2005 l'ufficio di registrazione 1 & 1 Internet ha depositato la domanda di registrazione tramite posta elettronica presso l'EURid.

15

La ricorrente ha inoltre chiesto la registrazione del nome di dominio “galileo-food.eu”; relativamente a tale richiesta, essa ha ricevuto conferma della sua ricezione da parte dell'EURid; lo stesso non si è invece verificato per la domanda del nome di dominio “galileo.eu”.

16

L'EURid non ha accettato la domanda di registrazione e nemmeno ha dato conferma della relativa ricezione, poiché il nome di dominio richiesto “galileo.eu” era riservato alla Commissione dal 7 novembre 2005. La ricorrente ne è stata informata dall'EURid il 2 febbraio 2006. Nella sua comunicazione l'EURid rileva di aver debitamente proceduto a riservare tale nome di dominio ex art. 9 del regolamento n. 874/2004. La riserva in parola non sarebbe stata decisa dall'EURid, bensì dalla Commissione. Dal momento che quest’ultima aveva riservato il nome di dominio “galileo.eu”, l'ordine di arrivo delle domande di registrazione per tale nome di dominio non sarebbe stato rilevato».

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

12

Il 13 febbraio 2006 la Galileo Lebensmittel ha proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di riservare il nome di dominio «galileo.eu» come nome di dominio riservato all'uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi della Comunità.

13

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile, giudicando che la ricorrente, la quale non era destinataria della decisione in parola, non era tantomeno «individualmente interessata» da quest’ultima ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

14

Il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza in base alla quale la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l'identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non implica che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, fintantoché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto controverso.

15

Il Tribunale prosegue osservando che, per essere individualmente interessata dall'atto impugnato, la ricorrente avrebbe dovuto, da un lato, fare parte di un gruppo ristretto di operatori economici e, dall'altro, godere di una tutela specifica. Il Tribunale ha considerato che nessuna delle due dette condizioni era soddisfatta nel caso di specie.

16

Riguardo alla tutela specifica il Tribunale ha osservato che nessuna disposizione obbligava la Commissione a tenere conto degli interessi della ricorrente.

17

Relativamente alla questione se la Galileo Lebensmittel facesse parte di un gruppo ristretto di operatori economici considerate le caratteristiche proprie dei membri di siffatto gruppo, il Tribunale ha valutato che, nel momento in cui l'elenco è stato redatto, il numero e l'identità delle persone potenzialmente interessate dalla riserva non erano noti in modo definitivo e nemmeno determinabili.

18

Infatti, ogni nome di dominio iscritto nell'elenco menzionato è riservato non solo rispetto ai titolari di diritti preesistenti, di cui la ricorrente sostiene di fare parte, e agli organismi pubblici, che rappresentano un gruppo alquanto ampio, benché comunque identificabile, ma parimenti rispetto al grande pubblico. Anche volendo ipotizzare che nel corso del periodo previsto per la registrazione anticipata e privilegiata non fosse stata presentata nessuna domanda, sarebbe sempre stato possibile presentare una domanda del genere nel corso del periodo di registrazione pubblica.

19

A tal proposito il Tribunale ha precisato che la data da prendere in considerazione per determinare se vi sia un gruppo ristretto di operatori interessati è quella dell'adozione del provvedimento controverso.

Conclusioni delle parti

20

Con la sua impugnazione la Galileo Lebensmittel chiede che la Corte voglia:

annullare l'ordinanza impugnata e annullare la decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio;

in subordine, annullare l'ordinanza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e condannare la Commissione alle spese sostenute nell'ambito dell'impugnazione.

21

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l'impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

Sull'impugnazione

22

In forza dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

23

Con la sua impugnazione la Galileo Lebensmittel sostiene che l'ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha giudicato che la ricorrente non era individualmente interessata dalla decisione della Commissione di riservare il nome di dominio «galileo.eu» come nome di dominio riservato all'uso delle istituzioni, organi e organismi della Comunità.

24

L'argomentazione della ricorrente può essere analizzata individuando, sostanzialmente, tre motivi.

Sul primo motivo, relativo alla circostanza che la decisione controversa non avrebbe natura normativa

Argomenti delle parti

25

Il primo motivo è relativo al fatto che l'ordinanza impugnata non terrebbe sufficientemente conto delle circostanze particolari della questione e, segnatamente, del fatto che la decisione controversa non è un regolamento.

26

La giurisprudenza citata dal Tribunale è stata elaborata relativamente a ricorsi diretti avverso regolamenti comunitari. Orbene, la decisione controversa non presenterebbe siffatta natura, ma sarebbe un atto di applicazione di un regolamento ad un caso particolare. La decisione controversa, inoltre, costituirebbe una misura volta a tutelare le esigenze proprie della Commissione quanto ai nomi di dominio. La giurisprudenza fatta valere dal Tribunale non sarebbe pertanto appropriata nella fattispecie di cui trattasi.

27

La Commissione ribatte che la decisione controversa è un atto di portata generale, che esplica effetti diversi sui vari soggetti interessati, in funzione dei nomi di dominio che essi intendano registrare.

Giudizio della Corte

28

L'art. 230, quarto comma, CE offre la possibilità a qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un ricorso di annullamento avverso due tipi di decisioni, ossia, da un lato, quelle prese nei suoi confronti e, dall'altro, quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardino direttamente ed individualmente.

29

L'elemento essenziale di discrimine si trova nel punto se il ricorrente sia destinatario o meno della decisione che impugna. Qualora tale non fosse, per poter richiederne l'annullamento, il ricorrente deve dunque essere interessato direttamente e individualmente dall'atto impugnato. La giurisprudenza relativa a detta nozione di incidenza individuale è quindi applicabile nell'ipotesi in cui il ricorrente non sia il destinatario della decisione che impugna.

30

Ciò posto, e senza necessità di dover stabilire la natura esatta della decisione controversa, è sufficiente constatare che la Galileo Lebensmittel non era destinataria di quest’ultima. Nel caso di specie il Tribunale ha pertanto correttamente applicato la giurisprudenza relativa alla nozione di incidenza individuale al fine di accertare se la ricorrente fosse legittimata ad agire.

31

Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul secondo motivo, relativo alla circostanza che l'ordinanza impugnata non terrebbe conto del diritto ad una tutela specifica del marchio denominativo asseritamente detenuto dalla ricorrente

Argomenti delle parti

32

La ricorrente sostiene che il nome di dominio «galileo.eu» è un bene economico commercializzabile unico e che la decisione controversa equivarrebbe, in concreto, a un suo ritiro dal commercio senza contropartita.

33

La ricorrente, in quanto utilizzatrice e titolare esclusiva di una licenza per il marchio denominativo Galileo, sarebbe individualmente interessata dalla decisione controversa, che incide sul suo diritto di marchio, poiché le impedisce di fare registrare il nome di dominio «galileo.eu», e l'ordinanza impugnata sarebbe, a tale riguardo, viziata da un errore di diritto.

34

In proposito la Galileo Lebensmittel fa valere la giurisprudenza derivante dalla sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), e cita altresì la sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), nonché le conclusioni dell'avvocato generale presentate nella causa all'origine della sentenza 13 marzo 2008, causa C-125/06 P, Commissione/Infront WM (Racc. pag. I-1451).

35

La ricorrente aggiunge che il Tribunale ha a torto valutato il criterio dell'incidenza individuale relativamente agli elementi di fatto e di diritto presenti alla data della decisione controversa, e che nulla osta a valutare l'incidenza individuale rispetto a circostanze posteriori a tale data.

36

Essa afferma infine che il regolamento n. 874/2004 le conferisce, in quanto detentrice del marchio denominativo tedesco Galileo, una posizione giuridica particolare nel procedimento di registrazione. In proposito essa richiama il sesto e il sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 733/2002, l'art. 5, n. 1, lett. b), del medesimo nonché l'undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 874/2004 e gli artt. 10, nn. 1 e 2, e 12, n. 2, di quest’ultimo.

37

A parere della Galileo Lebensmittel, le citate disposizioni sono dirette a proteggere i titolari di diritti di marchio quanto alla possibilità di fare registrare, come nome sotto il dominio di primo livello «.eu», il loro nome tutelato dal diritto dei marchi. Il regolamento n. 874/2004 prevedrebbe una fase di registrazione riservata ai detentori di diritti preesistenti e che avrebbe luogo prima dell'apertura della registrazione al grande pubblico. Ciò rappresenterebbe un privilegio rispetto ai richiedenti che, come la convenuta, non possono vantare diritti preesistenti.

38

Secondo la Commissione, la ricorrente può essere certamente interessata dalla decisione controversa, ma come potrebbero esserlo altri operatori, senza che essa possa sostenere di esserlo «individualmente».

39

La Commissione, inoltre, sostiene che le disposizioni invocate dalla Galileo Lebensmittel non sono idonee a conferirle una posizione giuridica particolare nella procedura di registrazione di un marchio. La Commissione aggiunge che la ricorrente non intende mettere in discussione la decisione controversa, bensì il regolamento n. 874/2004 stesso, e che il termine per proporre ricorso di annullamento avverso detto regolamento è scaduto.

40

La Commissione fa da ultimo valere che la ricorrente non detiene alcun diritto esclusivo relativamente al nome «Galileo», il quale figura almeno in 60 marchi comunitari, di cui 29 contengono tale nome isolatamente.

Giudizio della Corte

41

Una persona fisica o giuridica può asserire di essere individualmente interessata soltanto qualora la disposizione controversa la riguardi a motivo di determinate qualità personali, ovvero di circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi ad identificarla alla stregua del destinatario (v. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 220).

42

Come ricordato dall'ordinanza impugnata, la Corte ha in proposito dichiarato che, qualora l'atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l'atto è stato adottato e in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione, cit., punto 31, nonché 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, punto 60).

43

A tale riguardo il Tribunale ha correttamente giudicato che il numero e l'identità dei soggetti potenzialmente interessati dalla riserva del nome di dominio non potevano essere noti in modo definitivo e nemmeno essere determinati. È, infatti, a seguito di una corretta analisi della procedura prevista dal regolamento n. 874/2004 che il Tribunale ha rilevato che ogni nome di dominio presente nell'elenco è riservato non solamente rispetto ai titolari di diritti preesistenti, ma anche rispetto al grande pubblico.

44

La ricorrente, relativamente a ciò, non può paragonare la propria situazione con quella oggetto della causa che ha originato la citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione. Con detta sentenza la Corte ha riconosciuto la ricevibilità di un ricorso di annullamento diretto avverso una decisione della Commissione, che autorizzava uno Stato membro ad adottare misure di tutela contro l'importazione di un prodotto, atto proposto da ricorrenti che, prima dell'adozione di tale decisione, avevano concluso contratti di vendita del prodotto in parola e la cui esecuzione era impedita, interamente o in parte, dalla menzionata decisione. Orbene, nel caso di specie la decisione controversa non osta in alcun modo all'esecuzione dei contratti in capo alla ricorrente. La situazione che fa valere non può pertanto giustificare l'applicazione della giurisprudenza che risulta dalla sentenza in questione.

45

La Galileo Lebensmittel non può nemmeno avvalersi del fatto che la Corte, con la citata sentenza Codorniu/Consiglio, ha riconosciuto, a favore della società interessata in tale controversia, la sussistenza di una situazione che, con riferimento alla disposizione normativa di portata generale di cui trattavasi, la contraddistingueva rispetto ad ogni altro operatore economico, nella misura in cui detta disposizione comportava che alla società in questione fosse impedito di utilizzare il proprio marchio grafico negli affari. In proposito basti osservare che la decisione controversa non impedisce alla ricorrente di utilizzare il suo marchio, cosicché quest’ultima non può paragonare la propria situazione a quella della causa all'origine della menzionata sentenza Codorniu/Consiglio.

46

Parimenti, se la giurisprudenza consente di considerare una persona come individualmente interessata da un atto, in quanto facente parte di un gruppo ristretto di operatori economici, quando tale atto modifica i diritti acquisiti da detta persona precedentemente alla sua adozione (v. sentenze 1o luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft/Commissione, Racc. pag. 497, in particolare pag. 505, nonché Commissione/Infront, cit., punto 72), la decisione controversa, nella fattispecie, non modifica a detrimento della ricorrente alcun diritto quesito, in quanto ciò che essa fa valere è unicamente il diritto sul marchio Galileo, il quale rientra in una disciplina diversa.

47

Infine, quanto al fatto che la Galileo Lebensmittel afferma, sostanzialmente, che la decisione controversa lede seriamente i suoi interessi economici, siffatta circostanza non è di per sé sufficiente ad attribuirle la qualità di «persona individualmente interessata» ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione, e, pertanto, a rimettere in discussione l'analisi del Tribunale che tale sentenza si è limitata ad applicare.

48

Ciò premesso, la ricorrente non può legittimamente sostenere che il Tribunale abbia a torto considerato che essa non fa parte di un «gruppo ristretto di operatori economici» ai sensi della giurisprudenza menzionata.

49

La prima parte del secondo motivo dev’essere pertanto respinta in quanto manifestamente infondata.

50

È altrettanto correttamente che il Tribunale, alla data di emanazione della decisione controversa, ha valutato la questione se le persone interessate da tale decisione fossero identificate o identificabili (v., per analogia, sentenza 21 maggio 1987, causa 97/85, Union Deutsche Lebensmittelwerke e a./Commissione, Racc. pag. 2265, punto 11).

51

La seconda parte del secondo motivo è pertanto manifestamente infondata.

52

Infine, la Galileo Lebensmittel non può asserire che il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, non abbia tenuto conto del diritto ad una tutela specifica che la ricorrente afferma di trarre dalla procedura di adozione della decisione controversa.

53

La Corte ha dichiarato che la circostanza che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un atto comunitario è tale da contraddistinguerlo rispetto all'atto in questione solamente nel caso in cui siano state previste garanzie procedurali a favore di detto soggetto dalla disciplina comunitaria. Infatti, una volta che una disposizione di diritto comunitario impone, per l'adozione di una decisione, che sia seguita una procedura nell'ambito della quale una persona fisica o giuridica può rivendicare eventuali diritti, fra cui quello di essere sentita, la posizione giuridica particolare di cui essa gode ha l'effetto di contraddistinguerla ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (v., per analogia, sentenze 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 31, nonché 1o aprile 2004, causa C-263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I-3425, punti 47 e 48).

54

Nel caso di specie, sebbene il regolamento n. 874/2004 preveda un periodo di registrazione anticipata e riservata dei nomi di dominio a vantaggio dei titolari di diritti preesistenti, di cui la ricorrente sostiene di fare parte, esso tuttavia non istituisce garanzie procedurali che possano essere considerate come un diritto stabilito a vantaggio della Galileo Lebensmittel. La ricorrente non può pertanto avvalersi delle disposizioni del regolamento n. 874/2004 al fine di sostenere che queste ultime abbiano l'effetto di «contraddistinguerla» ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

55

La terza parte del secondo motivo dev’essere pertanto respinta in quanto manifestamente infondata.

56

Alla luce di quanto precede, e indipendentemente dalla questione se la ricorrente disponesse effettivamente, al momento in cui ha presentato domanda per il nome di dominio «galileo.eu», di un diritto preesistente, risulta che, in ogni caso, essa non è legittimata a invocare il diritto ad una tutela specifica di tale nome per sostenere che il Tribunale ha scorrettamente considerato che non fosse individualmente interessata dalla decisione controversa.

57

Il secondo motivo, nelle sue tre parti, deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul terzo motivo, relativo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

Argomenti delle parti

58

La Galileo Lebensmittel sostiene che, dichiarando il suo ricorso irricevibile, il Tribunale ha ignorato il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente, infatti, sarebbe privata di qualsiasi mezzo di ricorso contro la decisione controversa, tanto dinanzi ad un giudice nazionale quanto dinanzi a un giudice comunitario.

Giudizio della Corte

59

Le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento non possono essere ignorate a causa dell'interpretazione che il ricorrente compie del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 44, e Commissione/Jégo-Quéré, cit., punto 36, nonché ordinanze 8 marzo 2007, causa C-237/06 P, Strack/Commissione, punto 108, e 13 marzo 2007, causa C-150/06 P, Arizona Chemical e a./Commissione, punto 40).

60

Un privato, quindi, che non sia direttamente e individualmente interessato da una decisione della Commissione e che, di conseguenza, non sia leso nei suoi interessi dal provvedimento in parola non può avvalersi del diritto ad una tutela giurisdizionale rispetto a tale decisione (v., in tal senso, ordinanza 1o ottobre 2004, causa C-379/03 P, Pérez Escolar/Commissione, punto 41).

61

Non avendo la ricorrente dimostrato di essere individualmente interessata dalla decisione controversa, essa non è legittimata a sostenere che l'ordinanza impugnata leda il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

62

Il terzo motivo, di conseguenza, deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

63

Poiché nessuno dei motivi dedotti è fondato, l'impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

64

Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile alla procedura di impugnazione in forza dell'art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Galileo Lebensmittel, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

 

1)

L'impugnazione è respinta.

 

2)

La Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.