Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2009 – Commissione / Polonia

(causa C‑475/07)

«Inadempimento di uno Stato – Imposta sull’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Art. 21, n. 5, primo comma – Momento in cui l’imposta diviene esigibile»

1.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punti 43‑44)

2.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione chiara e precisa (Art. 249 CE) (v. punto 49)

3.                     Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Trasposizione insufficiente o inadeguata di una direttiva (Art. 226 CE) (v. punto 54)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, dei provvedimenti necessari per conformarsi all’art. 21, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283, pag. 51) – Momento dell’esigibilità dell’imposta sull’elettricità.

Dispositivo

1)

Avendo omesso di conformare entro il 1° gennaio 2006 il proprio sistema di tassazione dell’elettricità, relativamente al momento in cui l’imposta sull’elettricità diventa esigibile, ai requisiti di cui all’art. 21, n. 5, primo comma, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/74/CE, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.