ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 dicembre 2009

Causa C‑528/08 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzionari – Previdenza sociale – Rigetto implicito della domanda diretta a ottenere il rimborso al 100% di talune spese mediche sostenute dal funzionario – Ordinanza declinatoria di competenza del Tribunale della funzione pubblica – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2008, causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere la copertura al 100% di talune spese mediche nonché la domanda intesa ad ottenere la condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 89,56 a titolo di complemento di rimborso delle sue spese mediche o a titolo di risarcimento danni.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Marcuccio è condannato alle spese dell’impugnazione.

Massime

Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)





ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 dicembre 2009 (*)

«Impugnazione – Funzionari – Previdenza sociale – Rigetto implicito della domanda diretta a ottenere il rimborso al 100% di talune spese mediche sostenute dal funzionario – Ordinanza declinatoria di competenza del Tribunale della funzione pubblica – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento C‑528/08 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 24 novembre 2008,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione il sig. Marcuccio chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 settembre 2008, causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con qui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da una parte, all’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda volta alla presa a carico al 100% di talune spese mediche e, dall’altra, ad ottenere la condanna della Commissione delle Comunità europee a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 89,56 a titolo di complemento delle sue spese mediche ovvero a titolo di risarcimento danni.

 Contesto normativo

 Lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee

2        L’art. 72, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») stabilisce che:

«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello Statuto, il dipendente (...) [è] copert[o] contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’articolo 73».

 La regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia

3        La procedura di rimborso delle spese è stabilita dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, prevista in attuazione dell’art. 72 dello Statuto, nella versione applicabile alla presente controversia (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura»). Per quanto attiene alle domande di rimborso delle spese, l’art. 11, n. 2, della regolamentazione di copertura dispone quanto segue:

«Le domande vanno presentate dagli affiliati ai rispettivi uffici di liquidazione mediante moduli unificati corredati dei documenti giustificativi originali (...)».

4        L’allegato I della regolamentazione di copertura, rubricato «Norme relative al rimborso delle spese di malattia», dispone quanto segue:

«IV.      Casi speciali

1.       In caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattie mentali ed altre riconosciute di gravità comparabile dall’autorità che ha il potere di nomina, le spese sono rimborsate al 100%.

(…)

La domanda intesa a chiedere il riconoscimento di cui al primo comma dev’essere presentata all’ufficio di liquidazione, corredata della relazione del medico curante dell’interessato.

La decisione è presa, sentito il parere del medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione, formulato sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio medico, dall’autorità che ha il potere di nomina oppure dall’ufficio di liquidazione competente, qualora esso sia stato designato a tal fine dalla suddetta autorità.

I rimborsi previsti al 100% non si applicano in caso di malattia professionale o d’infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’articolo 73 dello Statuto».

 I fatti

5        I fatti all’origine della controversia sono stati ricostruiti nei seguenti termini ai punti 4-15 dell’ordinanza impugnata:

«4      Il sig. Luigi Marcuccio, funzionario presso la direzione generale “Sviluppo” della Commissione, si trovava, a partire dal 4 gennaio 2002, presso il suo domicilio in Tricase in congedo malattia. Il 30 maggio 2005 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) ha deciso di collocarlo a riposo, ammettendolo a beneficiare dell’indennità d’invalidità prevista all’art. 78 dello Statuto.

5      Il 5 dicembre 2002 l’APN ha ricevuto una lettera del ricorrente, di data 25 novembre 2002 (in prosieguo: la “domanda del 25 novembre 2002”), nella quale quest’ultimo chiedeva che, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 dello Statuto (…) nonché di ogni altra disposizione in materia, gli [venisse] concesso il rimborso nella misura del 100% delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le affezioni a causa delle quali [era] in congedo a far tempo dal 4 gennaio 2002, il tutto a partire dalla detta data del 4 gennaio 2002 e fino a completa remissione”.

6      A questa lettera il ricorrente ha allegato una relazione medica, redatta il 25 novembre 2002, contenente una descrizione della sua malattia (in prosieguo: la “relazione medica del 25 novembre 2002”).

7      La domanda del 25 novembre 2002 non è stata seguita da una decisione esplicita e il ricorrente, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2004, ha presentato un ricorso ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, volto, segnatamente, all’annullamento della decisione implicita dell’APN che respingeva detta domanda. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero di causa T‑18/04.

8      Il 20 giugno 2005 il ricorrente ha presentato presso l’ufficio di liquidazione una domanda di rimborso delle spese mediche sostenute tra novembre 2004 e maggio 2005, di data 18 giugno 2005, per un totale di EUR 533,82. Egli ha altresì precisato che si riservava il diritto di richiedere un complemento di rimborso fino al 100% delle spese qualora fosse stata accolta la sua domanda del 25 novembre 2002.

9      Il 21 giugno 2005 il ricorrente ha presentato presso l’ufficio di liquidazione una domanda di data 20 giugno 2005, con la quale chiedeva il rimborso delle spese mediche nella misura del 100%, facendo riferimento alla domanda di cui al precedente punto, alla domanda del 25 novembre 2002 e al procedimento nella causa T‑18/04 (in prosieguo: la “domanda del 20 giugno 2005”).

10      Dinanzi al silenzio dell’amministrazione a seguito della sua domanda del 20 giugno 2005, il ricorrente ha proposto un reclamo, in data 23 dicembre 2005, avverso il rigetto implicito di detta domanda.

11      Secondo il ricorso, il 18 gennaio 2006 il ricorrente ha ricevuto una nota di rimborso di data 18 luglio 2005 (in prosieguo: la “nota di rimborso del 18 luglio 2005”). Da tale nota risulta che, quanto alle spese mediche di cui al punto 8 supra, la Commissione ha riconosciuto al ricorrente rimborsi a tassi inferiori al 100%, vale a dire, in totale, un rimborso di EUR 444,26, lasciando pertanto EUR 89,56 a carico del ricorrente.

12      Il reclamo del ricorrente non è stato oggetto di una decisione esplicita entro il termine previsto dall’art. 90 n. 2, dello Statuto. Il 31 luglio 2006 il ricorrente ha depositato presso il Tribunale della funzione pubblica una domanda di gratuito patrocinio, che è stata respinta con ordinanza 8 maggio 2007. Il 5 giugno 2007, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, il ricorrente ha depositato il presente ricorso, iscritto a ruolo con il numero di causa F‑84/06.

13      Con ordinanza 19 dicembre 2007, [causa F‑84/06, Marcuccio/Commissione], il Tribunale della funzione pubblica, in applicazione dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato (…) dello Statuto della Corte di giustizia, ha declinato la propria competenza nella causa F‑84/06 e ha rinviato quest’ultima dinanzi al Tribunale affinché si pronunciasse, in quanto la causa F‑84/06 aveva lo stesso oggetto della causa T‑18/04 nonché di altre due cause proposte dal ricorrente (cause riunite T‑296/05 e T‑408/05), pendenti dinanzi al Tribunale. Il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, in particolare, che la presentazione di quattro ricorsi consecutivi, volti ad ottenere la presa a carico al 100% delle spese mediche sostenute nel corso del tempo, non consentiva di affermare che questi diversi ricorsi afferissero a controversie distinte, bensì che essa era il risultato di una scelta processuale contingente.

14      La causa rinviata in seguito alla declinazione di competenza del Tribunale della funzione pubblica è stata iscritta a ruolo presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2008 con il numero di causa T‑144/08.

15      Con sentenza 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato, segnatamente, la decisione implicita dell’APN di rigetto della domanda del 25 novembre 2002».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2008, il sig. Marcuccio chiedeva che il Tribunale volesse:

–        annullare la decisione di rigetto della domanda del 20 giugno 2005;

–        annullare, nella misura del necessario, la nota di rimborso del 18 luglio 2005;

–        annullare, nella misura del necessario, la decisione implicita dell’APN che rigetta il reclamo del 23 dicembre 2005;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore della somma di EUR 89,56 a titolo di complemento di rimborso delle proprie spese mediche per ottenere un rimborso pari al 100%, o a titolo di risarcimento per il danno derivante dai comportamenti illegittimi della Commissione nei suoi confronti, o di una somma superiore o inferiore che il Tribunale ritenesse adeguata;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore di interessi di mora nella misura del 10% all’anno a partire dal 21 giugno 2005 e fino al versamento effettivo della somma di EUR 89,56 o della somma superiore o inferiore fissata dal Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese.

7        Inoltre, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di voler disporre, nella misura del necessario, l’acquisizione del suo fascicolo personale e della documentazione medica che lo riguardava nonché una perizia medico-legale volta a constatare che egli dal 4 gennaio 2002 è affetto da una malattia mentale di gravità analoga alla tubercolosi, al cancro e alla poliomielite.

8        A sostegno dei propri ricorsi dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva sollevato tre motivi di annullamento.

9        Il primo motivo era relativo al difetto assoluto di motivazione del rifiuto della Commissione di accordare al ricorrente il rimborso al 100% delle sue spese mediche nonché alla carenza assoluta di istruzione del fascicolo relativo alla domanda del 20 giugno 2005. Il secondo motivo era relativo a una violazione della disciplina applicabile, dal momento che lo stato patologico del ricorrente sarebbe stato indubbiamente qualificabile come malattia mentale, il che, in forza dell’art. 72 dello Statuto, avrebbe fatto insorgere in favore del ricorrente il diritto al rimborso al 100% delle sue spese mediche. Il terzo motivo verteva su una violazione del dovere di sollecitudine e di buona amministrazione.

10      La Commissione aveva concluso che il Tribunale volesse:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

–        statuire sulle spese secondo diritto.

11      Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

12      In applicazione dell’art. 111 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

13      Il Tribunale ha esaminato la ricevibilità del ricorso alla luce delle prescrizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto nonché della giurisprudenza relativa agli atti che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

14      Al punto 29 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha sottolineato che, nella domanda del 20 giugno 2005, il ricorrente, pur richiedendo la presa a carico nella misura del 100% di talune spese mediche, non aveva precisato su quale motivo fondava tale pretesa, né aveva menzionato la natura della sua malattia che giustificava, a suo avviso, tale rimborso al 100%, né aveva fornito alcun documento medico a sostegno di tale domanda. Pertanto, secondo il Tribunale, il ricorrente si era limitato ad attirare l’attenzione dell’Ufficio liquidatore sulla circostanza che egli aveva presentato all’APN la domanda del 25 novembre 2002 e aveva depositato presso il Tribunale un ricorso contro decisioni implicite di rigetto di tale domanda e del conseguente reclamo.

15      Al punto 31 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la relazione medica del 25 novembre 2002, allegata alla domanda di pari data, costituiva l’unico elemento fornito dal ricorrente idoneo ad indicare la natura e la gravità della malattia in oggetto. Pertanto, il Tribunale ha constatato che, con la domanda del 20 giugno 2005, il ricorrente aveva semplicemente reiterato la sua pretesa in ordine all’ottenimento della copertura al 100% delle sue spese mediche ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, che egli aveva già portato a conoscenza dell’amministrazione con la sua domanda del 25 novembre 2002 e che era stata fondata sulla relazione medica di pari data.

16      Pertanto, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che, poiché la domanda del 20 giugno 2005 non conteneva alcun nuovo elemento idoneo a giustificare la presa a carico al 100% delle spese mediche del ricorrente, il silenzio dell’amministrazione che vi aveva fatto seguito non aveva per nulla modificato la situazione giuridica di quest’ultimo risultante dalla decisione implicita di rigetto della sua domanda del 25 novembre 2002. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che le domande del ricorrente dirette all’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda del 20 giugno 2005 dovessero essere dichiarate manifestamente irricevibili poiché non erano rivolte contro un atto che arreca pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto nonché della giurisprudenza relativa agli atti che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

17      Con riferimento ai motivi di annullamento dedotti dal ricorrente, al punto 35 dell’ordinanza impugnata il Tribunale conferma che, nel caso di specie, è stato il mancato accoglimento della domanda del 25 novembre 2002 e non gli atti impugnati ad arrecare pregiudizio al ricorrente.

18      Ad abundantiam, ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha osservato che dall’atto introduttivo emergeva la circostanza che il deposito della domanda di annullamento della nota di rimborso del 18 luglio 2005, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 91, n. 2, dello Statuto, non era stato preceduto da un reclamo. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che dovessero essere dichiarati manifestamente irricevibili anche i capi della domanda del ricorrente, strettamente collegati alla domanda di annullamento esaminata nell’ordinanza impugnata, intesi, in sostanza, a far condannare la Commissione alla corresponsione a suo favore di talune somme, maggiorate degli interessi di mora.

19      Infine, per quanto riguarda i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, al punto 42 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha osservato che, tenuto conto, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, delle succitate constatazioni, tali mezzi istruttori non presentavano alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia. Di conseguenza, il Tribunale non ha accolto la domanda del ricorrente diretta all’adozione di tali mezzi istruttori.

 Conclusioni delle parti

20      Con la presente impugnazione il sig. Marcuccio chiede che la Corte voglia:

–        in ogni caso, annullare in toto l’ordinanza impugnata e dichiarare perfettamente ricevibile il ricorso che ha dato origine alla seguente impugnazione;

–        in via principale, accogliere le sue conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, e

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente.

21      Nel suo controricorso, la Commissione chiede che l’impugnazione sia dichiarata irricevibile e/o infondata e che il ricorrente sia condannato alle spese.

 Sull’impugnazione

22      A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi.

23      Il primo motivo verte sullo snaturamento e sul travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente, conseguenti ad inesattezza degli accertamenti svolti dal Tribunale. Il secondo motivo è relativo all’interpretazione e all’applicazione erronee della nozione di atto impugnabile, «per confusione, irragionevolezza, illogicità», alla violazione dell’art. 231 CE e al disconoscimento della giurisprudenza relativa agli effetti dell’annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un’istituzione comunitaria nonché alla violazione del principio dell’autorità della res iudicata e del principio della separazione dei poteri. Il terzo motivo è relativo all’erronea e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto nonché della nozione di decisione emessa da un’istituzione comunitaria. Il quarto motivo verte sulla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e su errori di procedura di gravità tale da ledere i diritti del ricorrente, con particolare riferimento ai diritti della difesa e al diritto ad un giusto ed equo processo.

24      Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

25      Ai punti 29, 31, 34 e 38 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente afferma che il Tribunale ha snaturato la realtà dei fatti nonché le sue affermazioni. Egli sottolinea di aver precisato nella sua domanda del 20 giugno 2005 che la stessa era fondata sulla domanda del 25 novembre 2002. La Commissione avrebbe avuto a disposizione i documenti giustificativi e la relazione medica del 25 novembre 2002.

26      Il ricorrente asserisce inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la domanda del 20 giugno 2005 conteneva elementi nuovi rispetto a quella del 25 novembre 2002. Egli fa valere che i documenti giustificativi allegati alla domanda del 20 giugno 2005 contenevano informazioni mediche inerenti alla malattia di cui alla domanda del 25 novembre 2002 e che ne rivelavano la natura e la gravità.

27      La Commissione considera tale primo motivo di impugnazione irricevibile dal momento che il ricorrente chiede alla Corte di riesaminare fatti, vale a dire la valutazione operata dal Tribunale sul contenuto della domanda del 20 giugno 2005 e dei documenti allegati alla stessa, senza dimostrare alcuno snaturamento di tali fatti.

28      La Commissione ritiene che detto motivo sia, in ogni caso, infondato. Infatti, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che la domanda del 20 giugno 2005 si limitava a richiamare quella del 25 novembre 2002 e che il sig. Marcuccio non aveva allegato a tale domanda del 20 giugno 2005 alcuna documentazione medica ulteriore rispetto a quella già prodotta con la domanda del 25 novembre 2002.

 Giudizio della Corte

29      Come emerge dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenze 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punto 44; 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I‑5539, punto 35, nonché ordinanze 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione, punto 45, e 3 febbraio 2009, causa C‑231/08 P, Giannini/Commissione, punto 62).

30      Il ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha snaturato la realtà dei fatti e afferma che la domanda del 20 giugno 2005 conteneva tutti i documenti giustificativi necessari ai fini del rimborso al 100% delle spese mediche da lui sostenute nonché elementi nuovi idonei a giustificare tale rimborso.

31      A tal riguardo si deve sottolineare che, ai punti 29, 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nella domanda del 20 giugno 2005, il ricorrente si era limitato, in sostanza, ad attirare l’attenzione dell’Ufficio liquidatore sulla sua domanda del 25 novembre 2002 e aveva semplicemente reiterato la sua pretesa al beneficio del rimborso nella misura del 100% delle spese mediche sostenute. Il Tribunale ha sottolineato che la relazione medica del 25 novembre 2002, allegata a quest’ultima domanda, costituiva l’unico elemento fornito dal ricorrente idoneo a descrivere la natura e la gravità della malattia in oggetto.

32      Al punto 34 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha affermato che la domanda del 20 giugno 2005 non conteneva alcun nuovo elemento idoneo a giustificare la presa a carico al 100% delle spese mediche sostenute dal ricorrente. Inoltre, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha altresì affermato che, per quanto riguarda la nota di rimborso del 18 luglio 2005, il ricorrente chiedeva l’annullamento della stessa in quanto, con essa, la Commissione aveva respinto la richiesta di rimborso nella misura del 100% di dette spese mediche e che, di conseguenza, tale nota non aveva neppure modificato la situazione giuridica del ricorrente e non costituiva un atto che gli arrecava pregiudizio.

33      Orbene, si deve osservare che il Tribunale non ha svolto alcun accertamento la cui inesattezza materiale risulti dai documenti del fascicolo prodotto dinanzi ad esso e che esso non ha snaturato nessuno degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti. A tal riguardo, il ricorrente non produce alcun elemento idoneo a confutare tale accertamento, dal momento che gli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo costituiscono semplici domande di riesame del ricorso proposto in primo grado, le quali esulano dalla competenza della Corte.

34      Ne deriva che tale primo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

35      Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti 32 e 34 dell’ordinanza impugnata, da un lato, che, con la domanda del 20 giugno 2005, egli avesse semplicemente reiterato la sua pretesa in ordine al rimborso al 100% delle sue spese mediche ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, contenuta nella sua domanda del 25 novembre 2002, e, dall’altro, che il silenzio dell’amministrazione che vi aveva fatto seguito non avesse affatto modificato la sua situazione giuridica, nemmeno sotto l’aspetto economico, e che, di conseguenza, le sue domande dirette all’annullamento della decisione della Commissione che respinge detta domanda non fossero rivolte contro un atto che gli arrecava pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto nonché della giurisprudenza relativa agli atti che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

36      Secondo il ricorrente, la domanda del 20 giugno 2005 e quella del 25 novembre 2002 hanno un oggetto differente. Il rigetto della domanda del 20 giugno 2005 avrebbe modificato la sua situazione economica e gli avrebbe cagionato un pregiudizio patrimoniale ulteriore e autonomo rispetto a quello subìto per effetto del rigetto della domanda del 25 novembre 2002.

37      Inoltre, il Tribunale non avrebbe tratto tutte le conseguenze derivanti dalla sua sentenza 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione, citata, con cui ha annullato la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, e avrebbe fondato l’irricevibilità delle domande dirette contro la decisione di rigetto di detta domanda del 20 giugno 2005 su un atto ritenuto dal Tribunale inesistente sin dalla sua adozione.

38      La Commissione ritiene tale motivo infondato. Essa ricorda che il rigetto della domanda del 20 giugno 2005 era meramente confermativo di quello della domanda del 25 novembre 2002 e che, pertanto, la situazione giuridica ed economica del ricorrente non ha potuto subire modifiche a seguito di tale rigetto.

39      Inoltre, la Commissione ritiene che il Tribunale non abbia violato il principio della res iudicata dal momento che il ragionamento svolto dal Tribunale per motivare l’irricevibilità accertata nell’ordinanza impugnata non contrasta con la sentenza 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione, citata, che dispone l’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 25 novembre 2002. Infatti, la Commissione evidenzia che tale sentenza implica soltanto che essa era tenuta a prendere posizione su tale domanda, cosa che ha fatto.

 Giudizio della Corte

40      Si deve ricordare che, ai punti 32 e 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che, con la domanda del 20 giugno 2005, il ricorrente aveva semplicemente reiterato la sua pretesa in ordine all’ottenimento della copertura al 100% delle sue spese mediche ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto e che, poiché tale domanda non conteneva alcun elemento idoneo a giustificare la presa a carico nella misura del 100% di tali spese mediche, il silenzio dell’amministrazione che vi ha fatto seguito non ha affatto modificato la situazione giuridica del ricorrente risultante dalla decisione implicita di rigetto della sua domanda del 25 novembre 2002. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato irricevibili le domande del ricorrente dirette all’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda del 20 giugno 2005 poiché esse non erano rivolte contro un atto che arreca pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto nonché della giurisprudenza relativa agli atti che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

41      A tale proposito è sufficiente rilevare, da un lato, che, con la sua domanda del 25 novembre 2002, il ricorrente chiedeva il rimborso nella misura del 100% delle spese mediche sostenute a causa della sua malattia a partire dal 4 gennaio 2002 e fino a completa remissione e, dall’altro, che la domanda del 20 giugno 2005 operava un rinvio esplicito alla domanda del 25 novembre 2002.

42      È vero che, al punto 20 della replica, il ricorrente afferma che la domanda del 25 novembre 2002 e quella del 20 giugno 2005 avevano oggetto differente ed erano fondate su documenti differenti. Tuttavia, egli riconosce che la domanda del 20 giugno 2005 era fondata sulla relazione medica del 25 novembre 2002 e anche su altri documenti giustificativi. Di conseguenza, egli non contesta il fatto che quest’ultima domanda fosse fondata sulla stessa malattia indicata nella suddetta relazione medica, a cui essa faceva espressamente riferimento.

43      Inoltre, il ricorrente non produce alcun elemento idoneo a confutare la valutazione del Tribunale secondo la quale la domanda del 20 giugno 2005 non conteneva alcun elemento nuovo atto a giustificare la presa a carico delle spese mediche del ricorrente nella misura del 100%.

44      Di conseguenza, è giocoforza constatare che il Tribunale, affermando che la decisione di rigetto della domanda del 20 giugno 2005 non aveva modificato la situazione giuridica del ricorrente e che la domanda di annullamento di tale decisione non era diretta contro un atto che arreca pregiudizio al ricorrente, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, non è incorso in un errore di diritto.

45      Inoltre, per quanto attiene all’argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe tratto tutte le conseguenze derivanti dalla sentenza 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione, citata, con cui ha annullato la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, si deve ricordare che, come si evince dal punto 40 della presente ordinanza, con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato che i capi della domanda diretti all’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 20 giugno 2005 dovevano essere dichiarati irricevibili, poiché essi non erano diretti contro un atto che arreca pregiudizio al ricorrente, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto nonché della giurisprudenza relativa agli atti che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

46      Si deve infatti osservare che l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, avvenuto con sentenza 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione, citata, non ha potuto incidere sulla valutazione che il Tribunale ha svolto nell’ordinanza impugnata per statuire che il ricorso del quale era investito era irricevibile. Infatti, tale sentenza del Tribunale 10 giugno 2008 non può incidere sui motivi che hanno portato a tale irricevibilità, relativi alla qualificazione della decisione di rigetto della domanda del 20 giugno 2005 come «atto che non ha affatto modificato [l]a situazione giuridica» del ricorrente.

47      Ne discende che il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

48      Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che il deposito della domanda di annullamento della nota di rimborso del 18 luglio 2005, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 91, n. 2, dello Statuto, non era stato preceduto da un reclamo. Orbene, il ricorrente osserva che tale nota di rimborso si limitava a confermare che egli aveva beneficiato di un rimborso inferiore al 100%, del quale egli era già edotto. Pertanto, egli ritiene che non avrebbe dovuto formare un reclamo avverso la nota di rimborso del 18 luglio 2005, dal momento che aveva già presentato un reclamo e che non era intervenuto alcun elemento nuovo.

49      La Commissione ritiene che detto motivo debba essere dichiarato infondato e ricorda che il Tribunale ha fatto riferimento solo ad abundantiam al motivo richiamato dal ricorrente.

 Giudizio della Corte

50      Va rilevato che, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato, ad abundantiam, che il deposito della domanda di annullamento della nota di rimborso del 18 luglio 2005 non era stato preceduto da un reclamo.

51      Il terzo motivo appare pertanto diretto contro un elemento ultroneo dell’ordinanza impugnata: pertanto, anche ritenendolo fondato, lo stesso non potrebbe comportare l’annullamento di tale ordinanza (v. sentenza 19 aprile 2007, causa C‑273/05 P, UAMI/Celltech, Racc. pag. I‑2883, punto 56).

52      Di conseguenza, il terzo motivo non può essere accolto in quanto inconferente.

 Sul quarto motivo

 Argomenti delle parti

53      Il ricorrente sostiene che, se, in seguito all’ordinanza 19 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, citata, il Tribunale della funzione pubblica non era competente a conoscere della causa, esso non avrebbe potuto istruire la stessa adottando l’ordinanza di chiusura della fase scritta datata 12 ottobre 2007. Il Tribunale, quindi, omettendo di pronunciarsi espressamente su quest’ultima ordinanza, avrebbe commesso un grave errore di procedura che avrebbe violato il diritto del ricorrente a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge nonché il suo diritto a far valere pienamente i suoi argomenti.

54      Il ricorrente afferma altresì che tali errori di procedura hanno pregiudicato i diritti della difesa e il suo diritto ad un giusto ed equo processo, dal momento che, se i suddetti errori non fossero stati commessi, la causa avrebbe potuto avere un esito differente.

55      La Commissione ritiene che il Tribunale della funzione pubblica non abbia affatto violato il diritto del ricorrente a non essere distolto dal giudice naturale, bensì abbia semplicemente applicato l’art. 8, n. 3, dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia. Inoltre, il Tribunale avrebbe adottato l’ordinanza impugnata solo dopo aver preso atto della fondatezza della decisione del Tribunale della funzione pubblica con cui quest’ultimo aveva constatato che la presente causa aveva lo stesso oggetto della causa T‑18/04 e delle cause riunite T‑296/05 e T‑408/05, proposte dal ricorrente.

 Giudizio della Corte

56      Con tale motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso irregolarità procedurali che hanno leso i suoi interessi e, segnatamente, il suo diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Egli ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del vizio procedurale sotteso al fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha adottato il 12 ottobre 2007 un’ordinanza di chiusura della fase scritta del procedimento nella causa F‑84/06, mentre il medesimo Tribunale ha declinato la sua competenza in detta causa con l’ordinanza 19 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, citata.

57      A tal proposito, si deve osservare che dal punto 13 dell’ordinanza impugnata emerge che il Tribunale della funzione pubblica, in applicazione dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia, ha declinato la propria competenza nella causa F‑84/06 e ha rinviato quest’ultima dinanzi al Tribunale affinché si pronunci, in quanto la suddetta causa aveva lo stesso oggetto delle altre tre cause proposte dal ricorrente, pendenti dinanzi al Tribunale.

58      In tale contesto è giocoforza constatare che né il Tribunale né, tanto meno, il Tribunale della funzione pubblica hanno commesso alcuna irregolarità procedurale o violato il diritto del ricorrente a poter adire il giudice naturale precostituito per legge. Infatti, tanto il Tribunale della funzione pubblica, che ha applicato l’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia, quanto il Tribunale, che ha confermato l’applicazione di tale disposizione, hanno osservato le norme procedurali previste da tale Statuto nei casi in cui entrambe le giurisdizioni sono investite di cause aventi lo stesso oggetto.

59      Del resto, nessuna disposizione dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia prescrive che il Tribunale della funzione pubblica declini la propria competenza in una determinata fase del procedimento promosso dinanzi ad esso.

60      Ne deriva che il Tribunale non ha commesso alcuna irregolarità procedurale omettendo di prendere in considerazione il fatto che il Tribunale della funzione pubblica aveva declinato la propria competenza nella causa F‑84/06 dopo aver adottato un’ordinanza di chiusura della fase scritta del procedimento in tale causa.

61      Relativamente all’asserita violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo, basta constatare che il ricorrente fa scaturire siffatte violazioni dagli errori di procedura di cui sopra.

62      Ne discende che il quarto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

63      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che l’impugnazione deve essere dichiarata in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

 Sulle spese

64      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il sig. Marcuccio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese del presente grado di giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese dell’impugnazione.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.