SENTENZA DELLA CORTE

17 settembre 2009 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune — Art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Responsabilità solidale»

Nel procedimento C-520/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 21 novembre 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Gross e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

MTU Friedrichshafen GmbH, rappresentata dagli avv.ti Th. Lübbig e M. le Bell, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con l’impugnazione in oggetto, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T-196/02, MTU Friedrichshafen/Commissione (Racc. pag. II-2889; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha annullato l’art. 3, n. 2, della decisione della Commissione 9 aprile 2002, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (GU L 314, pag. 75, in prosieguo: la «decisione controversa»), in quanto tale disposizione ordina la restituzione in solido, a carico della MTU Friedrichshafen GmbH (in prosieguo: la «MTU») di un importo pari a EUR 2,71 milioni.

Contesto normativo

2

Ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»):

«1.   La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2.   Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3.   Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata “ingiunzione di fornire informazioni”). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite».

3

L’art. 13, n. 1, del regolamento dispone quanto segue:

«L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili».

4

L’art. 14, n. 1, del regolamento prevede quanto segue:

«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».

Fatti

5

Con lettera 9 aprile 1998, le autorità tedesche notificavano alla Commissione diversi aiuti finanziari concessi, tramite la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, alla SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (in prosieguo: la «SKL-M»), impresa attiva nel settore della costruzione di motori per navi e barche, nell’ambito della ristrutturazione della stessa.

6

A partire dal 1997 si instaurava una relazione contrattuale tra la SKL-M e la MTU, società attiva nel settore della produzione di motori Diesel di rilevante potenza, nella prospettiva del rilevamento da parte di quest’ultima della SKL-M.

7

In particolare, il 5 novembre 1997 sono stati conclusi due accordi tra tali società. Il primo concedeva alla MTU un’opzione di acquisto di quote della SKL-M, mentre il secondo, denominato «Wechselseitiger Lizenz- und Kooperationsvertag zwischen SKL-M und MTU» (in prosieguo: il «WLKV»), relativo alla creazione di un’impresa comune, stabiliva le modalità, da un lato, dell’uso comune del know how esistente delle due imprese, e, dall’altro, dello studio, della fabbricazione nonché della vendita di due nuovi tipi di motori.

8

Conformemente all’art. 5 di quest’ultimo accordo, il 15 giugno 2000 la MTU veniva autorizzata ad utilizzare a titolo esclusivo nei confronti dei terzi il know how cui si riferiva detto accordo, compresi i diritti di proprietà industriale o le domande di registrazione di tali diritti, che esistevano a tale data. Come corrispettivo la SKL-M riceveva un importo destinato a coprire le spese di sviluppo sostenute pari a DEM 6,71 milioni (EUR 3,43 milioni).

9

Con lettera 8 agosto 2000, la Commissione comunicava alle autorità tedesche la sua decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE (GU 2001, C 27, pag. 5) e invitava gli interessati a presentarle le loro osservazioni. In tale occasione, essa chiedeva anche alle autorità tedesche se la MTU avesse beneficiato degli aiuti concessi alla SKL-M o se potesse beneficiarne in futuro.

10

Il 1o settembre 2000 veniva avviata una procedura di fallimento nei confronti della SKL-M.

11

Con diverse lettere trasmesse nel 2000 e nel 2001, la Repubblica federale di Germania presentava alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

12

Considerando tali risposte insoddisfacenti, la Commissione ingiungeva alle autorità tedesche, con lettera 19 settembre 2001, di trasmetterle le informazioni necessarie alla valutazione della compatibilità degli aiuti concessi alla SKL-M, in applicazione dell’art. 10 del regolamento. In questa lettera, la Commissione osservava in particolare che le informazioni di cui essa disponeva non le consentivano di determinare se una parte degli aiuti concessi alla SKL-M fosse stata utilizzata nell’interesse della MTU piuttosto che nell’interesse della SKL-M, né di accertare se la MTU avesse usufruito dell’opzione prevista dal WLKV, che le consentiva di acquisire il know how sviluppato dalla SKL-M per un prezzo che non rifletteva il suo valore di mercato attuale o previsto. Il 9 novembre 2001, la Commissione comunicava inoltre che, in assenza di tali informazioni, essa avrebbe adottato una decisione definitiva in base alle informazioni di cui disponeva, conformemente all’art. 13, n. 1 del regolamento.

13

Con lettere 23 gennaio, 26 febbraio e 11 marzo 2002, le autorità tedesche rispondevano a tale ingiunzione. Il 5 marzo 2002, esse facevano pervenire alla Commissione anche talune osservazioni che la MTU aveva trasmesso, il 1° ottobre e il 21 novembre 2001, al Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben relativamente all’utilizzo del know how della SKL-M e del prezzo pagato a quest’ultima in applicazione del WLKV.

14

Il 9 aprile 2002 la Commissione adottava la decisione controversa, nella quale essa, da un lato, constatava che gli aiuti alla ristrutturazione versati alla SKL-M non soddisfacevano le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sulla valutazione degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12) e, dall’altro, considerava che la Repubblica federale di Germania non aveva fornito informazioni che consentissero di escludere che la MTU avesse beneficiato indirettamente, tramite il WLKV, degli aiuti che la SKL-M aveva ottenuto durante la fase di ristrutturazione per il riassorbimento delle sue perdite.

15

A tal riguardo, la Commissione ha in particolare rilevato che il prezzo di cessione del know how versato dalla MTU alla SKL-M, calcolato sulla base delle spese di sviluppo valutate nel 1997, risultava essere inferiore di DEM 5,30 milioni ai costi effettivi di sviluppo sostenuti dalla SKL-M.

16

Poiché le autorità tedesche non avevano fornito informazioni obiettive sul valore di mercato effettivo o prevedibile di tale know how, la Commissione constatava che gli aiuti alla ristrutturazione concessi alla SKL-M avrebbero potuto servire a compensare, almeno in parte, le perdite causate dallo sviluppo del know how che avrebbe potuto essere utilizzato piuttosto nell’interesse della MTU che in quello della SKL-M.. Quest’ultima impresa, controllata dallo Stato, avrebbe dovuto dunque sopportare un rischio finanziario non conforme al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Di conseguenza, secondo il punto 86 della decisione controversa, il trasferimento di know how avrebbe potuto equivalere al trasferimento alla MTU di risorse statali per un importo massimo di DEM 5,30 milioni.

17

Pertanto, la Commissione concludeva che gli aiuti di Stato per un importo di DEM 67,017 milioni (pari a EUR 34,26 milioni), concessi dalle autorità tedesche alla SKL-M, erano incompatibili con il mercato comune, e che dall’importo totale la cui restituzione doveva essere richiesta da queste ultime si doveva esigere il recupero di DEM 5,30 milioni (pari a EUR 2,71 milioni) dalla SKL-M e dalla MTU in responsabilità solidale (art. 3, n. 2, della decisione controversa).

18

Il 28 giugno 2002 la MTU presentava ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento di tale disposizione della decisione controversa.

La sentenza impugnata

19

A sostegno della sua domanda di annullamento, la MTU ha dedotto due motivi, relativi, rispettivamente, il primo a carenze di motivazione e ad errori di diritto sull’esistenza delle condizioni costitutive di un aiuto di Stato a suo vantaggio, e il secondo all’erronea applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento nonché alla violazione della garanzia procedurale di un esame corretto e imparziale dei fatti.

20

Esaminando prima il secondo motivo, il Tribunale ha anzitutto constatato, ai punti 39-45 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva rispettato i requisiti procedurali di cui agli artt. 10, n. 3, e 13, n. 1, del regolamento, per poter adottare la decisione controversa in base alle informazioni disponibili.

21

Esso ha tuttavia rilevato, al punto 46 della sentenza impugnata, che detto art. 13, n. 1, non consente alla Commissione di imporre ad una determinata impresa, anche se in solido, un obbligo di restituzione di una parte determinata dell’importo di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, allorché il trasferimento di risorse statali di cui la detta impresa avrebbe beneficiato costituisce un’ipotesi.

22

Orbene, il Tribunale ha considerato, al punto 48 della sentenza impugnata, che l’obbligo di restituzione solidale, contenuto nell’art. 3, n. 2, della decisione controversa, è stato imposto sulla base di ipotesi che le informazioni in possesso della Commissione non consentivano né di confermare né di confutare. In particolare, al punto 47 di detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che la Commissione si era limitata a constatare, al punto 88 della decisione controversa, che le «informazioni a disposizione non [consentivano di] escludere» che la MTU avesse beneficiato di un trasferimento di risorse da parte della SKL-M, in occasione dell’acquisizione di un know how a condizioni ritenute vantaggiose.

23

Il Tribunale ha inoltre considerato, al punto 50 della sentenza impugnata, che l’imposizione di un obbligo di restituzione solidale di una parte di un aiuto a carico di un’impresa determinata in applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento, non costituisce affatto la necessaria conseguenza dell’avvio del procedimento previsto dal Trattato CE in materia di aiuti di Stato, «poiché lo Stato membro erogatore dell’aiuto di cui è stato disposto il recupero è, in ogni caso, tenuto a richiederne il recupero presso i beneficiari effettivi sotto il controllo della Commissione, senza che sia indispensabile menzionare esplicitamente questi ultimi nella decisione di recupero e, a fortiori, precisare l’importo delle somme alla cui restituzione è tenuto ciascun beneficiario».

24

Alla luce di tali considerazioni, e senza esaminare il primo motivo proposto a sostegno del ricorso di cui era investito, il Tribunale ha annullato l’art. 3, n. 2, della decisione controversa in quanto esso ordina la restituzione in solido a carico della MTU di una parte dell’aiuto concesso alla SKL-M.

Conclusioni delle parti

25

Con la sua impugnazione la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla causa respingendo il ricorso di annullamento in quanto infondato, e

condannare la MTU alle spese del procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento di primo grado;

26

La MTU chiede che la Corte voglia:

dichiarare irricevibile l’impugnazione;

in subordine, respingerla in quanto infondata, e

condannare la Commissione alle spese.

Sull’impugnazione

27

A sostegno della sua impugnazione la Commissione propone due motivi relativi ad errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale nell’interpretare gli artt. 13, n. 1, e 14, n. 1, del regolamento.

Sul primo motivo

— Argomenti delle parti

28

Con il suo primo motivo la Commissione fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel muovere dal presupposto, ai punti 46-51 della sentenza impugnata, che una decisione adottata in base alle sole informazioni disponibili, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, non può essere applicata all’identificazione dell’effettivo beneficiario dell’aiuto, cui si deve richiedere la restituzione di quest’ultimo.

29

Secondo la Commissione, siffatta interpretazione non trova alcun fondamento nel regolamento e, in particolare, nella formulazione dei suoi artt. 13, n. 1, e 14, n. 1.

30

Infatti, la decisione di recupero, prevista da tale ultimo articolo, sarebbe parte integrante della decisione negativa che può essere adottata in base alle informazioni disponibili in caso di aiuti illegali.

31

L’interpretazione contraria fornita dal Tribunale produrrebbe peraltro, secondo la Commissione, conseguenze lesive. Da un lato, essa non consentirebbe di garantire l’efficacia del controllo comunitario degli aiuti di Stato, il cui principale obiettivo, confermato dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento, è esattamente quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dall’aiuto illegale recuperando senza indugio le somme indebitamente percepite. Dall’altro, una siffatta interpretazione produrrebbe l’effetto di privare la Commissione della maggior parte dei suoi «mezzi di pressione» in materia e rischierebbe in tal modo di nuocere gravemente all’efficacia delle procedure di recupero degli aiuti illegali, favorendo gli Stati membri che collaborino in misura minore.

32

Secondo la MTU, il presente motivo è irricevibile in quanto la Commissione contesta un’affermazione che il Tribunale in realtà non ha assolutamente formulato.

33

In ogni caso, la MTU evidenzia che, poiché le autorità tedesche hanno trasmesso regolarmente tutte le informazioni richieste, la Commissione ha violato le norme procedurali su di essa incombenti nell’ambito di una decisione ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento. Non sarebbe pertanto necessario pronunciarsi sulla questione secondaria se la Commissione possa in linea di principio fondare una decisione relativa all’identificazione del beneficiario dell’aiuto sulla base delle informazioni disponibili.

— Giudizio della Corte

34

Si deve preliminarmente constatare che il presente motivo si basa su una lettura errata dei punti rilevanti della sentenza impugnata.

35

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non emerge dai citati punti che il Tribunale avrebbe escluso in via generale che, mediante una decisione fondata sull’art. 13, n. 1, del regolamento, si possa procedere all’identificazione del beneficiario o dei beneficiari effettivi della misura di sostegno di cui trattasi e imporre quindi a questi ultimi l’obbligo di restituzione.

36

Al contrario, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha chiaramente affermato il principio secondo cui «allorché lo Stato membro interessato ha omesso di fornire alla Commissione informazioni che essa gli aveva ingiunto di comunicare, la Commissione può adottare una decisione con cui dichiara l’incompatibilità dell’aiuto sulla base delle informazioni disponibili e ordinare, eventualmente, allo Stato membro interessato di recuperare l’aiuto presso i beneficiari, in conformità all’art. 14 del regolamento n. 659/1999».

37

In realtà, come emerge dai punti 46-51 della sentenza impugnata, è unicamente in considerazione delle circostanze specifiche del caso di specie, segnatamente del fatto che la parte della decisione della Commissione oggetto del ricorso di annullamento si fonda, secondo il Tribunale, su mere ipotesi, che quest’ultimo ha concluso, al citato punto 51, che nella fattispecie «la Commissione non [poteva] validamente basarsi sull’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 per imporre alla MTU, con la decisione impugnata, un obbligo di restituzione in solido di una parte dell’aiuto concesso alla SKL-M».

38

Pertanto, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato.

Sul secondo motivo

— Argomenti delle parti

39

Con il suo secondo motivo la Commissione afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha presupposto, erroneamente, che la parte della decisione controversa oggetto del ricorso di annullamento fosse fondata su una mera ipotesi che non soddisfa i requisiti applicabili alle decisioni adottate in base alle informazioni disponibili ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento.

40

In primo luogo, la Commissione fa valere che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non è possibile esigere la certezza assoluta nell’ambito di una decisione adottata in base alle informazioni disponibili.

41

Infatti, l’art. 13, n. 1, del regolamento legittimerebbe espressamente la Commissione ad adottare siffatta decisione qualora, nonostante un’ingiunzione di fornire informazioni, emanata nelle dovute forme, essa non abbia ottenuto le informazioni necessarie da parte delle autorità nazionali. In una tale circostanza sarebbe pertanto possibile che le informazioni disponibili restino incomplete e frammentarie, ciononostante esse costituiscono, almeno, una base sufficiente per fondare la presunzione avanzata dalla Commissione. Ciò emergerebbe peraltro, a contrario, dalla giurisprudenza, secondo la quale la Commissione può invocare la frammentarietà o l’incompletezza delle informazioni di cui dispone unicamente qualora essa abbia richiesto tali informazioni allo Stato membro di cui trattasi; in tale contesto quest’ultima fa riferimento alla sentenza 13 aprile 1994, cause riunite C-324/90 e C-342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione (Racc. pag. I-1173, punto 29).

42

In secondo luogo, la Commissione contesta al Tribunale di aver considerato una «mera ipotesi» le informazioni di cui essa disponeva, mentre le informazioni che le hanno consentito di presumere che una parte dell’aiuto fosse stata trasferita alla MTU consistevano in dati concreti, provenienti in particolare dalle osservazioni del curatore fallimentare della SKL-M, come emerge dai punti 79-86 della decisione controversa.

43

Secondo la MTU, tale secondo motivo è irricevibile in quanto si limita, in parte, a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e, inoltre, a formulare osservazioni giuridiche generali che non presentano alcun nesso diretto con la presente causa.

44

Nel merito, la MTU sostiene sostanzialmente che il Tribunale ha considerato correttamente, da un lato, che una decisione di recupero non può trovare un fondamento sufficiente in mere ipotesi e, dall’altro, che nella fattispecie la Commissione si era effettivamente basata su siffatte ipotesi per quanto riguarda sia l’esistenza di un vantaggio in capo alla MTU, sia l’importo dello stesso.

45

Infatti, secondo la MTU, la Commissione non disponeva di informazioni attendibili che le consentissero di dare un fondamento ad una decisione di recupero nei suoi confronti. Essa si sarebbe in realtà basata su un’ipotesi derivante da un esame superficiale e parziale delle informazioni di cui disponeva, tra le quali comparivano peraltro le osservazioni dettagliate della MTU, dalle quali sarebbe emerso che quest’ultima non aveva beneficiato di alcun vantaggio, dato che tutte le disposizioni contrattuali che la vincolavano alla SKL-M erano state concluse in base alle condizioni di mercato.

— Giudizio della Corte

46

Per quanto riguarda, anzitutto, la ricevibilità del presente motivo, risulta dagli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all’incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo (v., in tal senso, in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 30, nonché ordinanze 14 luglio 2005, causa C-420/04 P, Gouvras/Commissione, Racc. pag. I-7251, punto 48, e 20 marzo 2007, causa C-323/06 P, Kallianos/Commissione, Racc. pag. I-43, punto 10).

47

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla MTU, il presente motivo non si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata in primo grado, bensì contesta anche l’interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento fornita dal Tribunale relativamente alle condizioni per poter adottare una decisione in base alle informazioni disponibili ai sensi di detta disposizione, secondo la quale una decisione della Commissione che si basi su un’ipotesi come quella di cui il Tribunale ha constatato l’esistenza nella fattispecie non rispetta dette condizioni. Siffatta censura riguarda quindi un motivo di diritto.

48

Ne consegue che tale motivo è ricevibile nei limiti in cui esso è rivolto contro l’interpretazione fornita dal Tribunale delle condizioni che devono essere rispettate ai fini dell’adozione di una decisione in base all’art. 13, n. 1, del regolamento.

49

Gli argomenti sviluppati dalla Commissione nell’ambito di detto motivo, volti a rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale, contestando a quest’ultimo di non aver preso in considerazione talune informazioni menzionate nella decisione controversa, sono invece irricevibili.

50

Infatti, siffatta valutazione non è soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento dei fatti e degli elementi di prova presentati al giudice di primo grado (v., in tal senso, in particolare, sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42; 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 49, nonché 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mülhens/UAMI, Racc. pag. I-2717, punto 28), snaturamento che nella fattispecie non è né provato né postulato dalla Commissione.

51

Relativamente, in secondo luogo, alla fondatezza del presente motivo, occorre, anzitutto, rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il Tribunale non ha affatto preteso che quest’ultima abbia l’assoluta certezza ai fini dell’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento.

52

Consegue, infatti, dalla lettura dei punti 46-48 della sentenza impugnata che il Tribunale, lungi dall’esigere una tale certezza, ha unicamente rilevato che la decisione controversa è stata adottata sulla base di una mera ipotesi, non confermata né confutata dalle informazioni di cui disponeva la Commissione, atteso che quest’ultima aveva semplicemente constatato l’assenza di elementi che consentissero di escludere che la MTU avesse beneficiato di un trasferimento di risorse statali.

53

Orbene, procedendo in tal modo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.

54

È pacifico che l’art. 13, n. 1, del regolamento, confermando una giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenze 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint-Frères», Racc. pag. I-307, punto 22; 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 18, nonché 13 aprile 1994, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, cit., punto 26), legittima la Commissione, allorché essa constata che taluni aiuti sono stati concessi o modificati senza essere stati notificati, ad adottare una decisione con cui essa si pronuncia sulla compatibilità o l’incompatibilità di tali aiuti con il mercato comune sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata ad uno Stato membro che, non adempiendo al suo dovere di collaborazione, si astiene dal fornirle le informazioni che essa gli aveva ingiunto di comunicarle. Inoltre, se del caso, con tale decisione si può imporre, alle condizioni previste dall’art. 14 del regolamento, il recupero dell’importo dell’aiuto già versato.

55

Tuttavia, come anche proposto dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, tale possibilità di cui dispone la Commissione non può essere interpretata nel senso che essa esonera completamente quest’ultima dall’obbligo di basare le sue decisioni su elementi che presentino una certa attendibilità e coerenza, atti a corroborare le conclusioni cui essa giunge.

56

Così, in un caso come quello della presente fattispecie, la Commissione deve almeno garantire che le informazioni di cui dispone, benché siano incomplete e frammentarie, costituiscono, come peraltro essa stessa riconosce nella sua impugnazione, una base sufficiente per stabilire che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio che configura un aiuto di Stato.

57

Siffatte considerazioni valgono a maggior ragione qualora la Commissione ingiunga, come accade nella presente causa, il recupero dell’aiuto dal suo beneficiario, dato che restituzioni di tal tipo sono precisamente volte ad eliminare la distorsione di concorrenza causata da un vantaggio concorrenziale determinato e a ripristinare così lo status quo precedente al versamento dell’aiuto (v., in tal senso, in particolare, sentenze 8 maggio 2003, cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. pag. I-4035, punto 66, nonché 29 aprile 2004, causa C-277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I-3925, punti 74-76).

58

Emerge dai principi ricordati ai punti precedenti della presente sentenza che la Commissione non può stabilire che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio.

59

Orbene, come rammentato al punto 52 della presente sentenza, il Tribunale ha considerato che la decisione controversa non poteva validamente essere fondata sull’art. 13, n. 1, del regolamento proprio alla luce del fatto che essa si basa su siffatta presunzione.

60

Alla luce di quanto esposto il secondo motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

61

Poiché nessuno dei due motivi dedotti dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese

62

Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

63

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

64

Poiché la MTU ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente giudizio.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.