SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 maggio 2009 ( *1 )
«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Quote latte — Prelievo — Validità del regolamento (CE) n. 1788/2003 — Obiettivi della politica agricola comune — Principi di non discriminazione e di proporzionalità — Determinazione del quantitativo di riferimento nazionale — Criteri — Rilevanza del criterio di uno Stato membro deficitario»
Nel procedimento C-34/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Padova con decisione 23 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa
Azienda Agricola Disarò Antonio e altri
contro
Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl,
con l’intervento di:
Azienda Agricola De Agostini Lorenzo,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per l’Azienda Agricola Disarò Antonio e altri, dagli avv.ti P. Chiarelli e A. Cimino; |
— |
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe e dal sig. D. Nardi, in qualità di agenti; |
— |
per il Consiglio dell’Unione europea, dai sigg. M. Moore, A. Vitro e G. Castellan, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la validità del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123), alla luce delle finalità della politica agricola comune elencate all’art. 33, n. 1, CE, nonché alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra le società Azienda Agricola Disarò Antonio e altri (in prosieguo: le «ricorrenti nella causa principale») e la Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl (in prosieguo: la «Cooperativa Milka»), a proposito della contestazione di un debito, dovuto dalle società in parola, riguardante il prelievo supplementare per le campagne del latte dal 1995/1996 al 2003/2004 e successive. |
Contesto normativo
3 |
Considerato il permanere di uno squilibrio fra l’offerta e la domanda nel settore lattiero, il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha instaurato nel settore di cui trattasi un regime di prelievo supplementare, dovuto sui quantitativi di latte che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. |
4 |
Detto regime è iniziato il 2 aprile 1984 ed è stato successivamente prorogato a varie riprese, da ultimo ad opera del regolamento n. 1788/2003, fino al . |
5 |
Ai sensi del terzo ‘considerando’ del citato regolamento, obiettivo principale del regime di prelievo è, in sostanza, ridurre il divario tra l’offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali. |
6 |
Il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1788/2003 stabilisce, in particolare, che i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili. |
7 |
Secondo il ventiduesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, il prelievo di cui trattasi è destinato principalmente a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari, cosicché risulta opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero. |
8 |
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento in parola, i quantitativi di riferimento nazionali sono stabiliti nell’allegato I per ciascuno Stato membro. Secondo il n. 3 del citato articolo, detti quantitativi possono essere oggetto di riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri. |
9 |
In applicazione del combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 6 del regolamento n. 1788/2003, ai produttori lattiero-caseari vengono attribuiti quantitativi di riferimento individuali il cui totale non è superiore al quantitativo di riferimento nazionale. Se il quantitativo di riferimento nazionale è superato, lo Stato membro interessato, in forza dell’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento, deve versare alla Comunità un prelievo il cui importo dipende dall’entità di detto superamento. |
10 |
Conformemente all’art. 4, n. 1, del citato regolamento, il prelievo è quindi interamente ripartito tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali e, secondo il n. 2 della disposizione di cui trattasi, tale prelievo è dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili per i produttori in questione. |
11 |
L’art. 6, n. 5, del menzionato regolamento prevede, sostanzialmente, che i quantitativi di riferimento individuali siano adattati, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi. |
12 |
L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1788/2003 dispone, in sostanza, che gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano all’organismo competente dello Stato membro l’importo di tali contributi, che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato. |
13 |
Ai sensi dell’art. 22 del regolamento in parola, il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli, mentre quanto derivante dal medesimo prelievo è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario. |
Causa principale e questioni pregiudiziali
14 |
Le ricorrenti nella causa principale, aziende produttrici di latte, sono socie della Cooperativa Milka, società cooperativa incaricata, in qualità di «primo acquirente», di riscuotere il prelievo conformemente all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1788/2003. |
15 |
A titolo di detto prelievo vengono richiesti importi molto significativi alle aziende in questione. |
16 |
Le ricorrenti nella causa principale hanno contestato, dinanzi ai giudici nazionali, gli importi in parola, mettendo in discussione la validità del regolamento n. 1788/2003 e il criterio di riparto da esso instaurato tra gli Stati membri del quantitativo globale garantito complessivamente per la Comunità europea e, più specificamente, l’applicazione di tale criterio alla Repubblica italiana. |
17 |
In proposito esse fanno valere, segnatamente, la violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. |
18 |
Relativamente all’asserita violazione del principio di non discriminazione esse sostengono che, per determinare in modo definitivo il quantitativo globale garantito alla Repubblica italiana, la Comunità ha preso in considerazione solamente i dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la produzione lattiera di un anno di riferimento, ossia il 1983, dati che sono stati utilizzati come base per calcolare detto quantitativo per gli anni successivi, il che ha condotto a qualificare a torto i produttori italiani come «eccedentari». |
19 |
Il regolamento n. 1788/2003 tratterebbe quindi gli Stati membri deficitari e quelli eccedentari in modo identico, il che costituirebbe una violazione del principio di non discriminazione che non può essere giustificata alla luce del diritto comunitario. |
20 |
Quanto alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, le ricorrenti nella causa principale asseriscono che siffatto mancato aggiornamento dei volumi di produzione penalizza i piccoli produttori, poiché impedisce il loro sviluppo e adeguamento strutturale e, in taluni casi, ne pone in forse la stessa sopravvivenza, venendo meno un’adeguata remunerazione dei fattori produttivi. |
21 |
In tale contesto, il Tribunale ordinario di Padova ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 |
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la circostanza che il regolamento n. 1788/2003 non prenda in considerazione, nell’ambito della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, il carattere deficitario dello Stato membro interessato sia tale da incidere sulla conformità di detto regolamento agli obiettivi previsti in particolare dall’art. 33, n. 1, lett. a) e b), CE. |
Argomenti delle parti
23 |
Le ricorrenti nella causa principale sostengono che il quantitativo di riferimento nazionale garantito alla Repubblica italiana nel 1983 era basato su dati statistici errati, poiché non tenevano conto del carattere deficitario dello Stato membro in parola. Di conseguenza, anche dopo vari aumenti di tale quantitativo a partire da quell’anno conformemente al meccanismo previsto dal regolamento n. 1788/2003, il quantitativo di riferimento nazionale assegnato alla Repubblica italiana non corrisponderebbe che alla metà dei bisogni dell’Italia. Pertanto, considerando che i produttori lattiero-caseari italiani potrebbero conseguire gli obiettivi di cui all’art. 33 CE solo superando il quantitativo nazionale, il regolamento n. 1788/2003 non terrebbe debito conto degli obiettivi enunciati all’art. 33 CE. |
24 |
Il Consiglio dell’Unione europea fa valere che le ricorrenti nella causa principale chiedono un regime nell’ambito del quale la fissazione delle quote si basi sul carattere «eccedentario» o «deficitario» dello Stato membro interessato. In proposito tale istituzione ricorda che il regolamento n. 1788/2003, stabilendo le quote latte a livello comunitario, non ripartisce il mercato nel modo auspicato dalle ricorrenti nella causa principale, poiché l’art. 34 CE prevede un’organizzazione europea del mercato. Sarebbe pertanto errato pretendere l’instaurazione di un regime speciale per uno Stato membro deficitario come la Repubblica italiana. |
25 |
Il Consiglio sottolinea che il regime delle quote latte in vigore non è incompatibile con le finalità della politica agricola comune. Nell’ambito dell’art. 33 CE il legislatore comunitario è chiamato ad assicurare lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego migliore dei fattori di produzione, nonché a stabilizzare i mercati. Ai fini di quest’ultimo obiettivo il Consiglio ha adottato il prelievo sui quantitativi di latte commercializzati. Orbene, la Corte ha dichiarato che le istituzioni, in considerazione delle circostanze economiche, possono dare all’uno o all’altro di detti obiettivi la precedenza temporanea. |
26 |
Di conseguenza il Consiglio ritiene che il prelievo dovuto ai sensi del regolamento n. 1788/2003 non violi gli artt. 33 CE e 34 CE e sia applicabile a prescindere dallo Stato membro in cui il produttore interessato sia stabilito. |
27 |
La Commissione delle Comunità europee sostiene che l’accertamento in concreto dell’equilibrio fra domanda ed offerta di latte in un determinato Stato membro, al fine di identificare se quest’ultimo sia deficitario o meno, non è rilevante ai fini del perseguimento delle finalità della politica agricola comune. Essa precisa che la Corte si è già pronunciata negativamente sulla rilevanza dell’argomentazione basata sul deficit quale elemento determinante nella valutazione del perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune e che siffatto ragionamento è applicabile per analogia ad una fattispecie come quella della causa principale. |
28 |
Secondo la Commissione, l’instaurazione del prelievo sul latte è conforme all’obiettivo di stabilizzazione del mercato. Relativamente agli altri obiettivi previsti all’art. 33 CE, ossia l’incremento della produttività dell’agricoltura e lo sviluppo razionale della produzione agricola, come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, la Commissione aggiunge che, successivamente all’introduzione del regime delle quote e del prelievo supplementare, in Italia si sono verificati:
|
29 |
Di conseguenza, la Commissione conclude che l’esame della prima questione pregiudiziale non rivela alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1788/2003 per incompatibilità con le finalità della politica agricola comune di cui all’art. 33 CE. |
Soluzione della Corte
— Sul carattere deficitario di uno Stato membro quale elemento rilevante ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale
30 |
Le ricorrenti nella causa principale fanno valere, sostanzialmente, che il sistema di determinazione del «quantitativo di riferimento nazionale» ai sensi del regolamento n. 1788/2003 avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il carattere deficitario della Repubblica italiana. Orbene, alla Repubblica italiana sarebbe stato attribuito un quantitativo di riferimento che corrisponde approssimativamente alla metà del suo fabbisogno nazionale, mentre, per il resto, essa sarebbe costretta ad importare latte da altri Stati membri. |
31 |
A tale proposito occorre ricordare che il carattere deficitario di uno Stato membro non costituisce uno degli elementi rilevanti per la determinazione del quantitativo di riferimento nazionale (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 1988, causa C-203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 29). |
32 |
Se è certo vero che, nella citata sentenza, era in discussione una riduzione del quantitativo di riferimento nazionale, si deve, ciò nondimeno, sottolineare che il medesimo ragionamento va parimenti applicato agli aumenti di tale quantitativo. Infatti, l’«obiettivo principale» del regolamento n. 1788/2003 ai sensi del suo terzo ‘considerando’ è affrontare il divario tra l’offerta e la domanda dei prodotti lattiero-caseari, tanto per le riduzioni quanto per gli aumenti del quantitativo di riferimento. |
33 |
Peraltro, per raggiungere detto obiettivo è richiesto uno sforzo di solidarietà cui devono partecipare allo stesso modo tutti i produttori della Comunità (v. sentenze 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti, Racc. pag. 2301, punto 32, e Spagna/Consiglio, cit., punto 29). Il meccanismo del mercato agricolo comune, infatti, presuppone che gli Stati membri la cui domanda nazionale di latte superi l’offerta possano importarlo prima di tutto dagli Stati membri la cui domanda di latte è inferiore all’offerta. Inoltre, le ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto in udienza che il quantitativo globale di riferimento della Comunità non è stato superato, cosicché si può dedurne che esse non asseriscono che la domanda globale di latte nella Comunità superi l’offerta dello stesso. |
34 |
Ne deriva che la considerazione del carattere deficitario dello Stato membro interessato è priva di rilevanza relativamente a ciò che concerne la determinazione del «quantitativo di riferimento nazionale» ai sensi del regolamento n. 1788/2003 e che l’argomentazione delle ricorrenti nella causa principale sostenuta a riguardo dev’essere respinta. |
35 |
Le ricorrenti nella causa principale fanno quindi valere che utilizzare il 1983 come anno di riferimento è errato, in quanto siffatto riferimento non è stato stabilito secondo il criterio del carattere deficitario dello Stato membro interessato. |
36 |
Va osservato, in primo luogo, che dal punto 34 della presente sentenza risulta che detto criterio è privo di qualsivoglia rilevanza ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale. Tale ragionamento vale a fortiori rispetto alla rilevanza del criterio in parola relativamente all’introduzione, da parte del regolamento n. 856/84, del regime dei quantitativi di riferimento. |
37 |
In secondo luogo, dalla giurisprudenza discende che, allorché l’attuazione di una politica comune implica, da parte del Consiglio, la valutazione di una situazione economica complessa, il potere discrezionale spettante all’istituzione non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di fatto, in particolare nel senso che essa può eventualmente fondarsi su accertamenti globali (v., in particolare, sentenza 17 luglio 1997, cause riunite C-248/95 e C-249/95, SAM Schiffahrt e Stapf, Racc. pag. I-4475, punto 25). |
38 |
In terzo e ultimo luogo, si deve rilevare che dal nono ‘considerando’ del regolamento n. 856/84 risulta che la determinazione del quantitativo di riferimento nazionale per la Repubblica italiana è basata su criteri particolarmente favorevoli. L’anno 1983, difatti, è stato scelto come anno di riferimento considerando che, in tale Stato membro, la raccolta della produzione lattiera nel 1981 era stata la più scarsa degli ultimi dieci anni, la resa media per vacca era stata inferiore alla media comunitaria e l’aumento apparente delle consegne tra il 1981 ed il 1983 corrispondeva in misura sostanziale ad un’evoluzione strutturale consistente in una riduzione delle consegne dirette compensate da un aumento delle consegne alle latterie. |
39 |
Ne consegue che il menzionato argomento delle ricorrenti nella causa principale relativo alla scelta dell’anno 1983 come anno di riferimento deve essere respinto. |
40 |
Le ricorrenti nella causa principale sostengono tuttavia che, in base alla sentenza 14 marzo 2002, causa C-340/98, Italia/Consiglio (Racc. pag. I-2663), il carattere deficitario della produzione dello Stato membro interessato deve essere preso in considerazione nell’ambito della politica comune del latte analogamente a quanto accade nell’ambito di quella dello zucchero. |
41 |
A tale riguardo basti osservare che siffatto criterio figura esplicitamente nella normativa comunitaria relativa al regime dello zucchero di cui si trattava nella causa citata. Per contro, se il legislatore comunitario avesse inteso prevedere il carattere deficitario della produzione dello Stato membro interessato come uno dei criteri rilevanti per la determinazione del «quantitativo di riferimento nazionale» ai sensi del regolamento n. 1788/2003, avrebbe potuto farlo agevolmente tramite un rinvio in detto regolamento. Orbene, ciò non si è verificato, e pertanto l’argomento in parola deve essere respinto. |
42 |
Va parimenti respinto l’argomento delle ricorrenti nella causa principale secondo cui esse si troverebbero obbligate a cofinanziare eccedenze di cui non sono responsabili. Infatti, secondo il quinto ‘considerando’ come pure dell’art. 4 del regolamento n. 1788/2003, i produttori che hanno contribuito al superamento sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili, non risultando quindi possibile accertare più precisamente i produttori o gli Stati membri responsabili di un’eventuale sovrapproduzione di latte. |
43 |
Da quanto precede deriva che il carattere deficitario dello Stato membro interessato non può essere ritenuto uno dei criteri rilevanti per la determinazione del «quantitativo di riferimento nazionale» ai sensi del regolamento n. 1788/2003. |
— Sulla conformità del regolamento n. 1788/2003 agli obiettivi dell’art. 33, n. 1, CE
44 |
Va innanzitutto ricordato che il legislatore comunitario dispone, in materia di politica agricola comune, di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE - 37 CE gli attribuiscono (sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, Racc. pag. I-69, punto 34). |
45 |
Per quanto riguarda più specificamente gli obiettivi della politica agricola comune previsti all’art. 33 CE, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all’uno o all’altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali essi adottano le proprie decisioni (v., in particolare, sentenza 19 marzo 1992, causa C-311/90, Hierl, Racc. pag. I-2061, punto 13 e giurisprudenza ivi citata). |
46 |
Occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 33, n. 1, CE, le finalità della politica agricola comune sono: «(…)
|
47 |
Orbene, si deve ricordare che il regolamento n. 1788/2003 si inserisce nell’ambito dell’obiettivo di stabilizzazione dei mercati, il quale è esplicitamente fissato dall’art. 33, n. 1, lett. c), CE (v., per analogia, sentenza Hierl, cit., punto 10). |
48 |
Da un lato, così come emerge dal punto 4 della presente sentenza, il regolamento in parola ha prorogato il regime di prelievo sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento definito per ciascuno Stato membro. |
49 |
D’altro canto, ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1788/2003, l’obiettivo principale di quest’ultimo è di ridurre il divario tra l’offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Del resto, secondo il ventiduesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, il prelievo dallo stesso previsto è destinato a stabilizzare i mercati agricoli. |
50 |
È giocoforza osservare, peraltro, che il perseguimento di detto obiettivo è limitato sotto il profilo temporale e si protrae, come risulta dal punto 4 della presente sentenza, fino al 31 marzo 2015. |
51 |
In tale contesto, ne discende che, accordando la preminenza temporanea all’obiettivo della «stabilizzazione dei mercati» ai sensi dell’art. 33, n. 1, CE, il Consiglio, con l’adozione del regolamento n. 1788/2003, non ha oltrepassato i confini del suo «potere discrezionale» ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 45 della presente sentenza. |
52 |
È peraltro necessario ricordare che la stabilizzazione del mercato non è il solo obiettivo perseguito dal regolamento n. 1788/2003. Occorre riscontrare, infatti, che risulta già implicitamente dalla nozione di «obiettivo principale» cui rinvia il terzo ‘considerando’ di tale regolamento che quest’ultimo non si prefigge un unico obiettivo. |
53 |
Riguardo, più specificamente, agli obiettivi posti in evidenza dal giudice del rinvio, come pure dalle ricorrenti nella causa principale, risulta da costante giurisprudenza che il regime di prelievo mira a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera, e si iscrive dunque nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest’ultima (sentenza 25 marzo 2004, cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., Racc. pag. I-2943, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). |
54 |
Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, in seguito all’introduzione del regime di prelievo, si è, tra l’altro, verificato in Italia un aumento significativo del rendimento annuo per vacca da latte, nonché un costante superamento del prezzo medio del latte. |
55 |
Occorre aggiungere, come fatto valere dalla Commissione e dal Consiglio, che, nel periodo che va dal 1984/1985 al 2006/2007, la somma dei quantitativi di riferimento nazionali per i dieci Stati membri è diminuita nel complesso del 2%, mentre il quantitativo di riferimento della Repubblica italiana è cresciuto del 6% ed è stato fissato nell’allegato I del regolamento n. 1788/2003 in 10530060 tonnellate. |
56 |
Del resto, conformemente all’art. 1, n. 3, del menzionato regolamento, è prevista la possibilità di riesaminare i quantitativi di riferimento nazionali fissati all’allegato I del medesimo regolamento alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri, così che, secondo l’ultima modifica apportata dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 2008, n. 248, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte (GU L 76, pag. 6), il quantitativo di riferimento è stato aumentato a favore di tutti gli Stati membri e, per la Repubblica italiana, è stato fissato in 10740661,2 tonnellate. Di conseguenza, non è escluso che l’incremento del citato quantitativo di riferimento abbia condotto, conformemente all’art. 6, n. 5, del regolamento n. 1788/2003, anche ad un aumento, in tale Stato, dei quantitativi di riferimento individuali. |
57 |
Tutto ciò premesso, occorre risolvere la prima questione nel senso che la circostanza che il regolamento n. 1788/2003 non prenda in considerazione, nell’ambito della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, il carattere deficitario dello Stato membro interessato non è tale da incidere sulla conformità del medesimo regolamento agli obiettivi previsti in particolare dall’art. 33, n. 1, lett. a) e b), CE. |
Sulla seconda e terza questione
58 |
Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento n. 1788/2003 violi il principio di non discriminazione in quanto, nell’ambito della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, non prende in considerazione il carattere deficitario dello Stato membro interessato. |
Argomenti delle parti
59 |
Le ricorrenti nella causa principale sostengono, in sostanza, che il principio di non discriminazione comporta anche il divieto di trattare in modo uguale situazioni diverse. Nella fattispecie oggetto della causa principale il regolamento n. 1788/2003 tratterebbe in modo uguale situazioni che non lo erano e tanto meno lo sono oggi, poiché il carattere sensibilmente deficitario della produzione italiana non sarebbe stato preso in considerazione, e, di conseguenza, detto regolamento violerebbe il principio di non discriminazione. |
60 |
Esse aggiungono che una siffatta disuguaglianza di trattamento non si giustifica in base a ragioni obiettive. Da un lato, il richiamo alla solidarietà tra agricoltori non sarebbe una ragione obiettiva idonea a giustificare il trattamento uguale di situazioni diverse. Dall’altro, non sarebbe corretto affermare che tutti i produttori europei partecipano in ugual modo allo sforzo di stabilizzazione del mercato, dal momento che i produttori non eccedentari sarebbero chiamati a sostenere oneri che in parte non competono loro. |
61 |
Il Consiglio fa presente che le sue osservazioni relative alla prima questione valgono altrettanto per la seconda e la terza questione. |
62 |
La Commissione asserisce, in sostanza, che, in un mercato comune, l’essere costretti ad importare latte non può essere, di per sé, un’espressione indicativa di una disparità di trattamento. La Corte ha già dichiarato che il criterio di determinazione dei quantitativi di riferimento nazionali, analogamente alla riduzione uniforme degli stessi, non può provocare una discriminazione in danno di uno Stato membro perché questo è deficitario. |
63 |
Peraltro, la Repubblica italiana avrebbe comunque beneficiato di un trattamento particolarmente favorevole da parte della Comunità riguardo alla determinazione dei quantitativi di riferimento, al fine di tenere conto della sua situazione specifica. |
64 |
La Commissione fa inoltre valere che il regime di determinazione dei quantitativi di riferimento nazionali previsto dal regolamento n. 1788/2003 è conforme al principio della specializzazione regionale, il quale esige che la produzione possa essere effettuata nel luogo più adeguato dal punto di vista economico. Tale principio osta a che il carattere deficitario della produzione di un dato bene rispetto al consumo in uno Stato membro possa assumere rilevanza sotto il profilo del divieto di qualsiasi «discriminazione» ai sensi dell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE. |
65 |
Di conseguenza, secondo la Commissione, il regolamento n. 1788/2003 non sarebbe invalido alla luce del principio di non discriminazione. |
Soluzione della Corte
66 |
Le ricorrenti nella causa principale sostengono, sostanzialmente, che, dato il carattere deficitario della produzione lattiera italiana, la loro situazione si distinguerebbe rispetto a quella degli altri produttori di latte, in particolare, da quegli Stati membri che sono eccedentari. Siffatto trattamento differenziato penalizzerebbe segnatamente i piccoli produttori. |
67 |
In proposito è da ricordare che, a termini dell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, l’organizzazione comune dei mercati agricoli deve escludere qualsivoglia discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità. Secondo una costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza 23 ottobre 2007, causa C-273/04, Polonia/Consiglio, Racc. pag. I-8925, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). |
68 |
Ciò premesso, riguardo alla menzionata argomentazione basti osservare che dai punti 30-43 della presente sentenza emerge che il carattere deficitario di uno Stato membro è privo di rilevanza ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, cosicché le ricorrenti nella causa principale non possono far valere che, per tale motivo, esse si trovano in una situazione diversa da quella dei produttori di latte di altri Stati membri. |
69 |
Orbene, anche volendo ammettere che il regolamento n. 1788/2003, il quale si applica indistintamente a tutti i titolari di quantitativi di riferimento, in effetti gravi sui piccoli produttori maggiormente che sui grandi, si deve constatare che il fatto che una misura applicata nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell’orientamento individuale della loro produzione, non costituisce una discriminazione, dal momento che detta misura si fonda su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell’organizzazione comune di mercato. Tale è il caso del regime delle quote latte e del prelievo, che è strutturato in maniera che i quantitativi di riferimento individuali sono fissati ad un livello tale che il loro totale non supera il quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro (v., per analogia, sentenza Hierl, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata). |
70 |
Da quanto precede discende che, in mancanza dell’esistenza di una situazione diversificata, occorre risolvere la seconda e la terza questione nel senso che l’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di non discriminazione, non ha reso manifesto alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento. |
Sulla quarta questione
71 |
Con detta questione il giudice del rinvio si domanda, in sostanza, se il regolamento n. 1788/2003 violi il principio di proporzionalità in quanto l’applicazione uniforme del prelievo andrebbe al di là dell’obiettivo di un’organizzazione comune del mercato, imponendo una bassa produttività e bassi redditi alla media delle aziende agricole italiane. |
Argomenti delle parti
72 |
Secondo le ricorrenti nella causa principale, il sistema delle quote latte in Italia arreca danni gravissimi in particolare ai piccoli produttori, impedendone lo sviluppo. Infatti, solo un adeguamento strutturale delle aziende consentirebbe loro di sopravvivere sul mercato, adeguamento che presupporrebbe l’aumento della produzione il quale, invece, sarebbe sostanzialmente interdetto dal regime delle quote. |
73 |
Inoltre, detto regime non sarebbe per nulla idoneo a raggiungere gli obiettivi della politica agricola. L’unico obiettivo perseguito, ma a completo detrimento degli altri, sarebbe quello della stabilizzazione dei mercati. Per tale ragione nel sistema delle quote si ravviserebbe un contrasto con i principi comunitari di ragionevolezza e di proporzionalità. |
74 |
Il Consiglio sostiene che il legislatore comunitario gode di un ampio margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda le scelte legislative necessarie per dare attuazione alla politica agricola comune. Inoltre, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento, il che non si verificherebbe relativamente al regolamento n. 1788/2003. |
75 |
La Commissione ritiene che l’ordinanza di rinvio non contenga elementi atti a dimostrare una tale manifesta inidoneità del regolamento n. 1788/2003. A suo avviso, il regime delle quote e del prelievo, da un lato, ha assolto il suo compito di stabilizzazione del mercato, dimostrandosi efficace per dare una risposta al problema della sovrapproduzione, e, dall’altro, è compatibile con degli altri obiettivi della politica agricola comune. |
Soluzione della Corte
76 |
Dal momento che il regolamento n. 1788/2003 costituisce parte integrante della politica agricola comune, occorre ricordare che, in materia, il Consiglio dispone di un potere discrezionale e che il controllo giurisdizionale di detto potere si limita ad accertare il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire (v., in tal senso, sentenza 5 marzo 2009, causa C-479/07, Francia/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). |
77 |
Dai punti 47-49 della presente sentenza risulta che la stabilizzazione del mercato del latte costituisce l’obiettivo principale del regolamento n. 1788/2003, rientrante nella finalità della stabilizzazione dei mercati menzionata espressamente all’art. 33, n. 1, lett. c), CE. Del resto, secondo i punti 4 e 50 della presente sentenza, il perseguimento di detto obiettivo è limitato sotto il profilo temporale. |
78 |
Più specificamente, dal punto 49 della presente sentenza discende che l’adozione del regolamento n. 1788/2003 è stata necessaria al fine di ridurre il divario tra l’offerta e la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari come pure le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. |
79 |
Peraltro, come osservato dall’avvocato generale nei paragrafi 9 e 67 delle sue conclusioni, il legislatore comunitario ha preso in considerazione quale alternativa all’introduzione del prelievo supplementare la riduzione del prezzo sovvenzionato, la quale avrebbe avuto ripercussioni molto più negative sul reddito dei produttori di latte rispetto all’introduzione del prelievo supplementare. |
80 |
Ai punti 30-43 della presente sentenza è stato inoltre evidenziato che il carattere deficitario dello Stato membro interessato è privo di rilevanza per la determinazione del quantitativo di riferimento nazionale. |
81 |
Orbene, secondo il punto 57 della presente sentenza, il regolamento n. 1788/2003 è conforme anche agli obiettivi previsti all’art. 33, n. 1, lett. a) e b), CE. |
82 |
Pertanto, il regolamento n. 1788/2003 non è manifestamente inidoneo al perseguimento dell’obiettivo della stabilizzazione dei mercati. |
83 |
Considerato quanto precede occorre quindi concludere che l’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di proporzionalità, non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento in parola. |
Sulle spese
84 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
|
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.