SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 dicembre 2008 ( *1 )

«Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen — Art. 54 — Principio del ne bis in idem — Ambito di applicazione — Nozione di “persona (…) giudicata con sentenza definitiva” — Decisione con cui un’autorità di polizia dispone la sospensione di un procedimento penale — Decisione che non estingue l’azione penale e non produce effetti di ne bis in idem secondo il diritto nazionale»

Nel procedimento C-491/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 35 UE, proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien (Austria) con decisione 8 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2007, nel procedimento penale a carico di

Vladimir Turanský,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-Ch. Niollet, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;

per il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;

per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;

per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Harris, successivamente dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Troosters e dalla sig.ra S. Grünheid, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 (in prosieguo: la «CAAS»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato in Austria il 23 novembre 2000 a carico del sig. Turanský, cittadino slovacco sospettato di aver commesso, con la complicità di altre persone, una rapina aggravata a danno di un cittadino austriaco nel territorio della Repubblica d’Austria.

Contesto normativo

La Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

3

L’art. 21, nn. 1 e 2, della Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 30), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, relativo alla denuncia finalizzata a procedimento, così recita:

«1.   Qualsiasi denuncia rivolta da una Parte Contraente in vista di [un] procedimento davanti all’autorità giudiziaria di un’altra Parte sarà oggetto di comunicazioni tra Ministri della Giustizia (…).

2.   La Parte richiesta comunica il seguito dato alla denuncia e trasmette, se ne ravvisa l’opportunità, copia della decisione intervenuta».

Il diritto dell’Unione europea

4

Ai sensi dell’art. 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dal Trattato di Amsterdam (in prosieguo: il «protocollo»), tredici Stati membri dell’Unione europea, tra cui la Repubblica d’Austria, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione dell’acquis di Schengen, come definito all’allegato del detto protocollo.

5

Fanno parte dell’acquis di Schengen così definito, inter alia, l’Accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13), nonché la CAAS.

6

L’accordo di adesione della Repubblica d’Austria alla CAAS, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995 (GU 2000, L 239, pag. 90), è entrato in vigore il 1o dicembre 1997.

7

In applicazione dell’art. 2, n. 1, secondo comma, del protocollo, il 20 maggio 1999 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 1999/436/CE, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen (GU L 176, pag. 17). Dall’art. 2 di tale decisione, in combinato disposto con il suo allegato A, risulta che il Consiglio ha designato gli artt. 34 UE e 31 UE come basi giuridiche degli artt. 54-58 della CAAS.

8

Dall’art. 3, n. 1, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33), letto in combinato disposto con il punto 2 del suo allegato I, si evince che la CAAS è vincolante e applicabile nella Repubblica slovacca a decorrere dalla data di adesione di tale Stato, ossia il 1o maggio 2004.

9

Il titolo III della CAAS, intitolato «Polizia e sicurezza», comprende il capitolo 3, recante il titolo «Applicazione del principio ne bis in idem». Ai sensi dell’art. 54, contenuto nel detto capitolo 3:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

10

L’art. 55, nn. 1 e 4, della CAAS così dispone:

«1.   Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente convenzione dichiarare di non essere vincolata dall’articolo 54 in uno o più dei seguenti casi:

a)

quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte (…);

(…)

4.   Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l’instaurazione del procedimento penale all’altra Parte contraente (…)».

11

L’art. 57, nn. 1 e 2, della CAAS stabilisce quanto segue:

«1.   Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l’imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un’altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.

2.   Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare».

12

Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1o maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che la Repubblica d’Austria ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi secondo le modalità di cui all’art. 35, n. 3, lett. b), UE.

Il diritto slovacco

13

L’art. 9, n. 1, lett. e), del codice di procedura penale, nella versione vigente alla data in cui l’autorità di polizia slovacca ha adottato la decisione di sospensione del procedimento penale oggetto della causa principale, vieta di avviare siffatto procedimento o, se esso è già stato iniziato, di proseguirlo «se si tratta di una persona nei cui confronti procedimenti anteriori per lo stesso fatto sono terminati con sentenza passata in giudicato o se tali procedimenti sono stati sospesi definitivamente (…)».

14

Tale disposizione costituisce la trasposizione dell’art. 50, n. 5, della Costituzione della Repubblica slovacca, ai sensi del quale nessuno può essere perseguito penalmente per un fatto per il quale è già stato condannato o assolto in via definitiva.

15

L’art. 215, nn. 1 e 4, del codice di procedura penale stabilisce quanto segue:

«1.   La Procura sospende il procedimento penale:

a)

se non sussiste alcun dubbio che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento penale non si è verificato;

b)

se tale fatto non costituisce reato e non sussistano motivi per istruire la causa (…)

(…)

4.   La sospensione del procedimento in applicazione del n. 1 può essere disposta anche dalla polizia qualora non vi sia stata incriminazione (…)».

16

Dalla giurisprudenza della Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), in particolare dalla sentenza 10 luglio 1980, causa Tz 64/80, risulta che l’art. 9, n. 1, lett. e), del codice di procedura penale non vieta che procedimenti che siano stati sospesi in applicazione dell’art. 215, n. 1, lett. b), di tale codice siano successivamente ripresi per gli stessi fatti, quando i procedimenti precedenti non erano terminati con sentenza passata in giudicato.

Fatti all’origine del procedimento penale e questione pregiudiziale

17

Il sig. Turanský è sospettato di aver derubato di una somma di denaro, in data 5 ottobre 2000, una persona nella sua abitazione in Vienna (Austria), insieme a due cittadini polacchi oggetto di distinti procedimenti, dopo aver gravemente ferito la vittima.

18

Il 23 novembre 2000 la Staatsanwaltschaft Wien (procura di Vienna) ha quindi domandato al giudice istruttore dell’organo giudiziario del rinvio di avviare un’indagine preliminare nei confronti del sig. Turanský, fortemente sospettato di rapina aggravata ai sensi del codice penale austriaco, nonché di spiccare un mandato d’arresto e una segnalazione ai fini del suo arresto.

19

Il 15 aprile 2003 la Repubblica d’Austria, informata del fatto che il sig. Turanský si trovava nel suo paese d’origine, ha chiesto alla Repubblica slovacca di riprendere il procedimento penale nei suoi confronti, in conformità all’art. 21 della Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

20

Poiché le autorità slovacche hanno accolto tale domanda, il giudice istruttore dell’organo giudiziario del rinvio ha provvisoriamente sospeso il procedimento penale fino alla decisione definitiva di dette autorità.

21

Il 26 luglio 2004 l’ufficiale di polizia di Prievidza (Slovacchia) incaricato di svolgere l’indagine ha avviato un procedimento penale per i fatti denunciati, senza però al contempo incriminare una determinata persona. Nell’ambito di tale indagine il sig. Turanský è stato sentito in veste di testimone.

22

Con lettera del 20 dicembre 2006, la procura generale della Repubblica slovacca comunicava alle autorità austriache una decisione della direzione regionale della polizia di Prievidza del 14 settembre 2006, che disponeva la sospensione, ai sensi dell’art. 215, n. 1, lett. b), del codice di procedura penale, del procedimento penale relativo all’accusa di rapina. In tale decisione l’ufficiale di polizia di Prievidza incaricato dell’indagine scriveva:

«Ai sensi dell’art. 215, n. 1, punto b) [del codice di procedura penale], ordino, per quanto riguarda il procedimento penale relativo al caso di rapina in concorso:

la sospensione del procedimento

poiché l’atto non costituisce reato e non esiste motivo alcuno per proseguire la causa.

Motivi

(…) Ciò è stato altresì dimostrato dalle dichiarazioni della vittima (…) e dalle dichiarazioni del testimone [Turanský]. Di conseguenza, l’atto del sig. Turanský non integrava il reato di rapina (…)

Anche per quanto riguarda il fatto di non avere impedito il reato (…), non sarebbe più possibile proseguire il procedimento (…) diretto alla formulazione di un’incriminazione, dato che i procedimenti penali non sarebbero ammissibili nella fattispecie per intervenuta prescrizione (…)».

23

Contro tale decisione poteva essere presentato entro tre giorni dalla sua pronuncia un reclamo avente effetto sospensivo. Tuttavia non è stato proposto alcun reclamo di questo tipo.

24

Il Landesgericht für Strafsachen Wien nutre dubbi sul fatto che la decisione di sospendere procedimenti penali, emanata da un’autorità di polizia slovacca in un procedimento che ha ad oggetto gli stessi fatti in esame dinanzi a tale giudice, possa comportare l’applicazione dell’art. 54 della CAAS e, pertanto, costituire un ostacolo al proseguimento del procedimento pendente.

25

Chiamato a giudicare se la decisione dell’autorità di polizia slovacca del 14 settembre 2006 impedisca al giudice istruttore di proseguire il procedimento preliminare provvisoriamente interrotto nella Repubblica d’Austria, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio ne bis in idem, contenuto nell’art. 54 della [CAAS], debba essere interpretato nel senso che osta all’esercizio dell’azione penale nella Repubblica d’Austria nei confronti di un sospettato, quando il procedimento penale avviato nella Repubblica slovacca per la stessa fattispecie, dopo la sua adesione all’Unione europea, è stato archiviato dopo che un’autorità di polizia, previo esame nel merito e senza sanzioni, ha posto esecutivamente fine al procedimento ordinandone l’interruzione».

Sulla competenza della Corte

26

Occorre ricordare che, come emerge dal punto 12 della presente sentenza, la Corte, nella fattispecie, è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della CAAS in forza dell’art. 35 UE.

27

A tal riguardo occorre precisare che l’art. 54 della CAAS si applica ratione temporis, come ha allegato il governo austriaco, ad un procedimento penale come quello della causa principale. Infatti, anche se la CAAS non era ancora in vigore nella Repubblica slovacca il 5 ottobre 2000, quando i fatti oggetto della causa principale sono stati commessi in Austria, essa lo era invece in entrambi gli Stati interessati non solo in occasione della prima valutazione dei detti fatti, nel settembre 2006, da parte dell’autorità di polizia nella Repubblica slovacca, ma altresì al momento della valutazione dei presupposti per l’applicazione del principio ne bis in idem, nell’ottobre 2007, da parte del giudice del rinvio adito per il procedimento che ha dato luogo al presente rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza 18 luglio 2007, causa C-367/05, Kraaijenbrink, Racc. pag. I-6619, punto 22).

28

Va inoltre specificato, in primo luogo, che la questione dell’effetto ne bis in idem della decisione di sospensione del procedimento penale emanata dall’autorità di polizia slovacca, come giustamente osservato dalla Commissione delle Comunità europee, dev’essere esaminata sulla base degli artt. 54-58 della CAAS, poiché l’art. 21 della Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, a norma del quale la Repubblica d’Austria ha richiesto alla Repubblica slovacca di avviare un procedimento penale a carico del sig. Turanský, non disciplina la questione delle ripercussioni dell’assunzione del procedimento penale da parte dello Stato cui è rivolta la richiesta sul procedimento pendente nello Stato richiedente.

29

In secondo luogo occorre aggiungere che, anche se la Repubblica d’Austria ha fatto una dichiarazione ai sensi dell’art. 55, n. 1, lett. a)-c), della CAAS (BGBl. III, 27 maggio 1997, pag. 2048) e l’eccezione di cui alla lett. a) della detta disposizione copre proprio una situazione come quella oggetto della causa principale, poiché i fatti in esame sono avvenuti nel territorio dello Stato dichiarante, la riserva formulata non può tuttavia essere applicata a tale procedimento a causa delle disposizioni del n. 4 dello stesso art. 55, in quanto il suddetto n. 4 esclude l’applicazione delle riserve formulate quando la Parte contraente interessata — ossia, nel detto procedimento, la Repubblica d’Austria — ha richiesto l’instaurazione del procedimento penale, per gli stessi fatti, all’altra Parte contraente, ossia la Repubblica slovacca.

Sulla questione pregiudiziale

30

Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della CAAS, si applichi ad una decisione come quella oggetto della causa principale mediante la quale un’autorità di polizia, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, ha disposto, in una fase precedente all’incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale precedentemente avviato.

31

Dalla lettera stessa dell’art. 54 della CAAS risulta che nessuno può essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato contraente per i medesimi fatti per i quali è stato già «giudicat[o] con sentenza definitiva» in un primo Stato contraente.

32

Per quanto riguarda la nozione di persona «giudicata con sentenza definitiva», da un lato, la Corte ha già dichiarato, al punto 30 della sentenza 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01, Gözütok e Brügge (Racc. pag. I-1345), che, quando, a seguito di un procedimento penale, l’azione penale si estingue definitivamente, la persona interessata dev’essere considerata «giudicata con sentenza definitiva», ai sensi dell’art. 54 della CAAS, per i fatti che le sono addebitati.

33

Dall’altro, al punto 61 della sentenza 28 settembre 2006, causa C-150/05, Van Straaten (Racc. pag. I-9327), essa ha dichiarato che l’art. 54 della CAAS trova applicazione ad una decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato contraente che assolva definitivamente un imputato per insufficienza di prove.

34

Se ne deduce che, in linea di principio, per poter essere qualificata come sentenza definitiva ai sensi dell’art. 54 della CAAS, una decisione deve porre fine ad un procedimento penale ed estinguere in via definitiva l’azione penale.

35

Per valutare se una decisione è «definitiva» ai sensi dell’art. 54 della CAAS, occorre verificare in via preliminare, come hanno sostenuto in particolare i governi austriaco, olandese, finlandese e del Regno Unito, nonché la Commissione, che ai sensi del diritto nazionale dello Stato contraente cui appartengono le autorità che hanno adottato tale decisione essa sia considerata definitiva e obbligatoria ed assicurarsi che in tale Stato membro essa dia luogo alla tutela conferita dal principio ne bis in idem.

36

Una decisione che, secondo il diritto del primo Stato contraente che ha avviato un procedimento penale a carico di una persona, non estingue definitivamente l’azione penale a livello nazionale, non può infatti, in linea di principio, produrre l’effetto di costituire un ostacolo procedurale all’avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, a carico di tale persona in un altro Stato contraente.

37

Per quanto riguarda più specificamente il carattere definitivo nel diritto slovacco della decisione oggetto della causa principale, si deve osservare, come emerge peraltro dalle osservazioni del governo olandese e della Commissione, che l’art. 57 della CAAS ha istituito un quadro di cooperazione che consente alle competenti autorità del secondo Stato contraente di richiedere, ad esempio per chiarire la precisa natura di una decisione resa nel territorio di un primo Stato contraente, le informazioni giuridiche pertinenti alle autorità di tale primo Stato.

38

Siffatta cooperazione, che tuttavia non è stata attuata nel procedimento principale, avrebbe potuto consentire di accertare che, in realtà, una decisione come quella oggetto della causa principale nel diritto slovacco non possedeva un carattere tale da considerare che essa avesse estinto definitivamente l’azione penale a livello nazionale.

39

A questo riguardo, proprio dalle osservazioni scritte presentate dal governo slovacco in questa causa risulta che una decisione che dispone la sospensione del procedimento penale in una fase precedente all’incriminazione di una determinata persona, adottata a norma dell’art. 215, n. 1, lett. b), del codice di procedura penale slovacco, ai sensi del diritto nazionale non costituisce un ostacolo a nuovi procedimenti, per gli stessi fatti, nel territorio della Repubblica slovacca.

40

Occorre pertanto dichiarare che una decisione di un’autorità di polizia come quella in esame nella causa principale, la quale, pur sospendendo il procedimento penale, non pone definitivamente fine all’azione penale secondo l’ordinamento giuridico nazionale interessato, non può costituire una decisione che consente di ritenere che tale persona sia stata «giudicata con sentenza definitiva» ai sensi dell’art. 54 della CAAS.

41

Tale interpretazione dell’art. 54 della CAAS è compatibile con la sua finalità, consistente nell’evitare che una persona giudicata in via definitiva sia sottoposta, per il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti (v., in questo senso, sentenza Gözütok e Brügge, cit., punto 38).

42

Orbene, l’applicazione di questo articolo ad una decisione di sospensione del procedimento penale come quella della causa principale produrrebbe l’effetto di ostare, in un altro Stato contraente dove sarebbero forse disponibili più prove, a qualsiasi concreta possibilità di perseguire ed eventualmente sanzionare una persona per il suo comportamento illecito, mentre siffatte possibilità non sarebbero escluse nel primo Stato contraente, dove la persona interessata non è considerata giudicata con sentenza definitiva ai sensi del diritto nazionale di quest’ultimo Stato.

43

Siffatta conseguenza, come hanno rilevato nelle loro osservazioni scritte i governi svedese e del Regno Unito, contrasterebbe con la finalità stessa delle disposizioni del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, quale risulta dall’art. 2, primo comma, quarto trattino, UE, ossia quella di prendere «misure appropriate per quanto concerne (…) la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima», pur sviluppando l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.

44

Occorre aggiungere che anche se l’art. 54 della CAAS mira a garantire che una persona che è stata condannata e ha scontato la sua pena o, se del caso, che è stata definitivamente assolta in uno Stato contraente possa circolare all’interno dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita per gli stessi fatti in un altro Stato contraente (v., in questo senso, sentenza 9 marzo 2006, causa C-436/04, Van Esbroeck, Racc. pag. I-2333, punto 34), ciò nondimeno esso non persegue la finalità di proteggere un sospettato dall’eventualità di doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti, per gli stessi fatti, in più Stati contraenti.

45

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sottoposta nel senso che il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della CAAS, non si applica ad una decisione mediante la quale un’autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, dispone, in una fase precedente all’incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l’azione penale e non costituisca quindi un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

Il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, non si applica ad una decisione mediante la quale un’autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, dispone, in una fase precedente all’incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l’azione penale e non costituisca quindi un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.