SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 dicembre 2008 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito»

Nel procedimento C-487/06 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 27 novembre 2006,

British Aggregates Association, rappresentata dal sig. C. Pouncey, solicitor, assistito dall’avv. L. Van den Hende, advocat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Flett, B. Martenczuk e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re T. Harris, M. Hall e dal sig. G. Facenna, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), U. Lõhmus e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. R. Grass

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la presente impugnazione la British Aggregates Association (in prosieguo: la «BAA» o la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2006, British Aggregates/Commissione (causa T-210/02, Racc. pag. II-2789; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento parziale della decisione della Commissione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def., relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 — Regno Unito/Tassa sugli aggregati (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 1-25 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«1

La British Aggregates Association è un’associazione che raggruppa piccole imprese indipendenti che coltivano cave nel Regno Unito. Essa conta 55 membri, che coltivano più di 100 cave.

2

Gli aggregati sono materiali granulosi, chimicamente inerti, utilizzati nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici. Essi possono essere utilizzati come tali, ad esempio come materiali da riporto o per massicciate, o mescolati a leganti come il cemento (il che permette di ottenere il calcestruzzo) o il bitume. Taluni materiali naturalmente granulosi come la sabbia e la ghiaia possono essere ottenuti tramite vagliatura. Altri materiali, come la roccia dura, devono essere frantumati prima della vagliatura. Gli aggregati utilizzati per diversi usi devono rispondere alle specifiche corrispondenti e le proprietà fisiche del materiale d’origine determinano se esso si confà all’impiego voluto. Così, le specifiche per i terrapieni sono meno [rigorose] di quelle per i sottofondi stradali, che a loro volta lo sono meno di quelle per le superfici ad uso intensivo come la pavimentazione stradale o le massicciate ferroviarie. Una più grande varietà di materiali può essere utilizzata come aggregati per gli usi in cui le sollecitazioni sono minori, mentre i materiali che rispondono alle sollecitazioni più elevate sono meno numerosi.

Finance Act 2001

3

Gli artt. 16-49 della seconda parte del Finance Act 2001 (legge finanziaria per l’anno 2001; in prosieguo: la «legge») ed i suoi allegati 4-10 istituiscono un’Aggregates Levy (tassa sugli aggregati; in prosieguo: l’«AGL» o la «tassa») nel Regno Unito.

4

Le disposizioni che prevedono l’istituzione dell’AGL sono entrate in vigore il 1° aprile 2002, in applicazione del regolamento di esecuzione della legge.

5

La legge è stata modificata dagli artt. 129-133 e dall’allegato 38 del Finance Act 2002 (legge finanziaria per l’anno 2002). Le disposizioni così modificate prevedono esenzioni a favore degli scarti (spoils) che derivano dall’estrazione di taluni minerali, in particolare l’ardesia, lo scisto, la ball clay e il caolino. Peraltro, esse aggiungono un periodo transitorio per l’introduzione della tassa in Irlanda del Nord.

6

L’AGL è applicata nella misura di 1,60 sterline inglesi (GBP) per tonnellata di aggregati che costituiscono oggetto di sfruttamento commerciale (art. 16, n. 4, della legge).

7

L’art. 16, n. 2, della legge come modificata dispone che l’AGL è dovuta non appena un quantitativo di aggregati soggetti alla tassa costituisce oggetto di uno sfruttamento commerciale nel Regno Unito, a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Essa riguarda dunque sia gli aggregati importati sia quelli estratti nel Regno Unito.

8

L’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento di esecuzione permette a chi commercializza gli aggregati soggetti alla tassa di beneficiare di uno sgravio fiscale quando sono esportati o trasportati fuori del Regno Unito senza ricevere altro trattamento.

9

L’art. 17, n. 1, della legge come modificata così dispone:

“Nella presente parte, ‘aggregati’ designa (fatto salvo l’art. 18 infra) la roccia, la ghiaia o la sabbia, nonché tutti i materiali che vi sono provvisoriamente incorporati o naturalmente mescolati”.

10

L’art. 17, n. 2, della legge prevede che un aggregato non è tassabile in quattro ipotesi: se è espressamente esentato; se è stato precedentemente utilizzato per scopi di costruzione; se è già stato assoggettato ad una tassa sugli aggregati, o se, alla data di entrata in vigore della legge, non si trova nel suo luogo di origine.

11

L’art. 17, nn. 3 e 4, della legge come modificata prevede taluni casi di esenzione dalla tassa.

12

Peraltro, l’art. 18, nn. 1, 2 e 3, della legge come modificata designa i processi esentati dalla tassa e i materiali che godono di tale esenzione.

Procedimento amministrativo e contenzioso dinanzi al giudice nazionale

13

Con lettera del 24 settembre 2001 la Commissione ha ricevuto una [prima] denuncia (…) proveniente da due imprese che non avevano alcun legame con la ricorrente e che chiedevano che la loro identità non fosse rivelata allo Stato membro interessato, in conformità dell’art. 6, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1). I denuncianti ritenevano in buona sostanza che costituissero aiuti di Stato l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL, l’esenzione delle esportazioni e le deroghe riguardanti l’Irlanda del Nord.

14

Con lettera del 20 dicembre 2001 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato alla Commissione il regime di aiuto di Stato denominato “Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in Irlanda del Nord”.

15

Con lettera del 6 febbraio 2002 la Commissione ha comunicato una sintesi della prima denuncia a tale Stato membro e lo ha invitato, da una parte, a presentare le proprie osservazioni su tale denuncia e, dall’altra, a fornire supplementi di informazione sull’AGL, cosa che esso ha fatto con lettera del 19 febbraio 2002.

16

L’11 febbraio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro l’AGL dinanzi alla High Court of Justice (…). Essa faceva valere in particolare la violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con sentenza 19 aprile 2002 la High Court of Justice ha respinto il ricorso, autorizzando la ricorrente ad interporre appello dinanzi alla Court of Appeal (…). A seguito dell’appello effettivamente interposto dalla [BAA], la Court of Appeal ha ordinato la sospensione del procedimento, tenendo conto della proposizione del presente ricorso dinanzi al Tribunale.

17

Con lettera del 15 aprile del 2002 la ricorrente aveva nel frattempo depositato una denuncia presso la Commissione contro l’AGL (…). Essa faceva valere, in sostanza, che l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL nonché l’esenzione delle esportazioni costituivano aiuti di Stato. Quanto alle deroghe riguardanti l’Irlanda del Nord, notificate dalle autorità del Regno Unito, esse sarebbero incompatibili con il mercato comune.

Decisione [controversa]

18

Il 24 aprile 2002 la Commissione ha adottato [la decisione controversa mirante a] non sollevare obiezioni contro l’AGL (…).

19

Il 2 maggio 2002 la decisione [controversa] è stata comunicata alla ricorrente dalle autorità del Regno Unito e le è stata notificata formalmente dalla Commissione con lettera del 27 giugno 2002.

20

Nella sua decisione (‘considerando’ 43), la Commissione considera che la tassa non comporta elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto il suo ambito di applicazione è giustificato dalla logica e dalla natura del regime fiscale. Peraltro, essa ritiene che l’esenzione accordata all’Irlanda del Nord, che è stata notificata alla Commissione, sia compatibile con il mercato comune.

21

Nel descrivere l’ambito di applicazione dell’AGL, la Commissione sottolinea, in sostanza, che tale tassa sarà prelevata sugli aggregati vergini, “definiti come aggregati prodotti a partire da depositi naturali di minerali che sono oggetto di una prima estrazione” e composti “di frammenti di rocce, di sabbie e di ghiaie che possono essere utilizzati allo stato grezzo o dopo trattamento meccanico come la frantumazione, il processo di arricchimento e la vagliatura” (‘considerando’ 8 e 9). Quanto ai materiali esclusi e agli obiettivi perseguiti, essa indica nei ‘considerando’ 11-13 della decisione impugnata:

“L’AGL non sarà riscossa su materiali che sono sottoprodotti o scarti di altri processi. Secondo le autorità britanniche, figurano tra tali materiali gli scarti di scisto e di caolino, lo sterile, le ceneri, le scorie generate dagli altiforni, gli scarti di vetro e di gomma. Allo stesso modo, essa non colpirà gli aggregati riciclati, categoria in cui rientrano le rocce, sabbie e ghiaie che sono state oggetto di almeno un primo utilizzo (generalmente nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici).

Secondo le autorità britanniche, l’esclusione di tali materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL mira ad incoraggiare il loro impiego in quanto materiali da costruzione e a ridurre l’estrazione eccessiva di aggregati vergini, incoraggiando così una gestione razionale delle risorse.

Le proiezioni iniziali delle autorità britanniche fanno assegnamento sull’ipotesi che l’AGL permetterà di ridurre il volume della domanda di aggregati vergini di 20 milioni di tonnellate per anno in media, da riferire ad una domanda annuale nel Regno Unito dell’ordine di 230-250 milioni di tonnellate”.

22

Per quanto riguarda la valutazione relativa all’ambito di applicazione dell’AGL, la decisione [controversa] così recita nei ‘considerando’ 29 e 31:

“La Commissione rileva che l’AGL colpirà soltanto lo sfruttamento commerciale di rocce, sabbie e ghiaie utilizzate in quanto aggregati. Essa non colpirà tali materiali se sono usati per altri fini. L’AGL sarà riscossa soltanto sugli aggregati vergini. L’AGL non sarà riscossa né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari) né sugli aggregati riciclati. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’AGL riguardi soltanto taluni settori di attività e talune imprese. Essa nota dunque che occorre valutare se l’ambito di applicazione dell’AGL sia giustificato dalla logica e dalla struttura del sistema fiscale.

(…) [I]l Regno Unito, nell’ambito dell’esercizio della sua libertà di determinare il proprio regime fiscale nazionale, ha concepito l’AGL in modo da massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri prodotti di sostituzione rispetto agli aggregati vergini e da promuovere un uso razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale non rinnovabile. I danni ambientali rappresentati dall’estrazione degli aggregati, che il Regno Unito intende limitare mediante l’AGL, comprendono le immissioni sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo”.

23

La Commissione ne deduce, nel ‘considerando’ 32, che “l’AGL è una tassa specifica, il cui ambito di applicazione è molto limitato, definito dallo Stato membro in funzione delle caratteristiche proprie del settore di attività interessato” e che “[l]a struttura e la portata della tassa riflettono la netta distinzione tra l’estrazione di aggregati vergini, che comporta conseguenze indesiderabili per l’ambiente, e la produzione di aggregati secondari o riciclati, che rappresenta un contributo importante al trattamento delle rocce, ghiaie e sabbie che risultano dall’escavazione, da altri lavori o da trattamenti effettuati legalmente per scopi diversi”.

24

Per quanto riguarda l’esenzione degli aggregati esportati senza aver subito alcuna trasformazione sul territorio del Regno Unito, la decisione [controversa] afferma quanto segue al ‘considerando’ 33:

“(…) una tale soluzione si giustifica per il fatto che gli aggregati possono essere esentati nel Regno Unito se sono utilizzati nei processi di fabbricazione esentati (ad esempio la produzione del vetro, di plastiche, di carta, di fertilizzanti e di pesticidi). Poiché le autorità britanniche non possono esercitare un controllo sull’impiego degli aggregati al di fuori del loro territorio, l’esenzione delle esportazioni è necessaria per la certezza del diritto degli esportatori di aggregati e per evitare una disparità di trattamento delle esportazioni di aggregati che potrebbero altrimenti beneficiare di un’esenzione all’interno del Regno Unito”.

25

La Commissione così conclude nel ‘considerando’ 34:

“[È] nella natura e nella sistematica di una tale tassa che essa non sia applicabile agli aggregati secondari, né agli aggregati riciclati. L’imposizione di una tassa sull’estrazione di aggregati vergini contribuirà alla diminuzione dell’estrazione di aggregati primari, a quella dell’impiego di risorse non rinnovabili e delle conseguenze dannose per l’ambiente. La Commissione è quindi dell’avviso che i vantaggi che possono generarsi a beneficio di talune imprese a seguito della determinazione dell’ambito di applicazione dell’AGL siano giustificati dalla natura e dalla struttura generale del regime fiscale”».

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

3

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2002, la BAA proponeva un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione controversa.

4

Con ordinanza 28 novembre 2002 il Regno Unito veniva ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

5

La ricorrente, a sostegno del suo ricorso, deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in secondo luogo, il difetto di motivazione, in terzo luogo, la violazione da parte della Commissione dell’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale e, in quarto luogo, l’inosservanza da parte di tale istituzione dei suoi obblighi in sede di esame preliminare.

6

Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità formale, la Commissione aveva contestato la ricevibilità del ricorso sostenendo che la decisione controversa non riguardava «individualmente» la ricorrente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

7

Con la sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava ricevibile il ricorso in base ai motivi di cui ai punti 45-68 della suddetta sentenza. Respingeva, peraltro, la prima e la seconda censura, esaminate congiuntamente, e quindi la terza e la quarta censura per le ragioni indicate rispettivamente ai punti 104-156, 163-173 e 177-180 della sentenza impugnata. Pertanto, il Tribunale respingeva integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti

8

La BAA chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione incidentale;

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa, salvo nella parte che riguarda l’esenzione dell’Irlanda del Nord;

condannare la Commissione e la parte interveniente alle spese dei due procedimenti.

9

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e dichiarare che il ricorso era irricevibile o, in subordine,

respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

condannare la BAA alle spese dei due procedimenti.

10

Il governo del Regno Unito chiede che la Corte voglia respingere integralmente il ricorso.

Sull’impugnazione incidentale

11

Occorre esaminare dapprima l’impugnazione incidentale della Commissione, giacché verte sulla ricevibilità del ricorso presentato dalla BAA dinanzi al Tribunale, problema questo che precede le questioni di merito sollevate nel ricorso principale.

12

La Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto dichiarando il ricorso ricevibile. L’eccezione consta di due parti.

Sulla prima parte dell’eccezione d’irricevibilità

Argomenti delle parti

13

Secondo la Commissione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ignorando il carattere di provvedimento di portata generale dell’AGL. Siffatto provvedimento istituirebbe un prelievo fiscale le cui condizioni sono formulate in termini oggettivi e astratti e costituirebbe dunque un provvedimento normativo di portata generale che riguarda un numero potenzialmente illimitato di operatori all’interno del Regno Unito.

14

Se il provvedimento di aiuto ha una portata diretta e generale, anche la decisione della Commissione che lo approva deve avere una portata generale e, conseguentemente, non può essere considerata alla stregua di un atto che riguarda «individualmente» i beneficiari del provvedimento o i loro concorrenti, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Tribunale.

15

La Commissione rammenta a tale riguardo che, quando, come nel caso di specie, la ricorrente contesta la fondatezza della decisione di non sollevare obiezioni, la giurisprudenza assoggetta la ricevibilità di tale contestazione alla condizione che la posizione della ricorrente sul mercato sia pregiudicata in maniera sostanziale dall’aiuto che costituisce l’oggetto della decisione in questione. Al contrario, qualora la ricorrente volesse contestare una decisione di non avviare il procedimento di indagine formale al fine di proteggere i propri diritti procedurali garantiti dall’art. 88, n. 2, CE, è sufficiente che sia «parte interessata» ai sensi di quest’ultima disposizione per poter contestare tale decisione (v., in tal senso, sentenze 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 23, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 17).

16

Dovrebbe essere applicata una prova più rigorosa di quella della sostanziale incidenza sulla posizione della ricorrente nel mercato allo scopo di verificare se quest’ultima sia individualmente interessata quando, come nel caso di specie, il regime di aiuti è di ordine generale (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 15; sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punti 39-41, e 11 febbraio 1999, causa T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Racc. pag. II-179, punto 45).

17

La Commissione osserva altresì che, malgrado il carattere generale della misura, il Tribunale, ai punti 58-66 della sentenza impugnata, si è basato interamente sugli asseriti effetti dell’AGL sulla situazione concorrenziale di tre membri della BAA. La scelta di tali membri non sarebbe giustificata da nessuna circostanza che sia loro propria.

18

Inoltre, i membri della BAA non sarebbero le uniche imprese a subire gli effetti negativi della tassa. Molte altre imprese ne sarebbero colpite e, in virtù del modo oggettivo e astratto in cui sarebbe definita l’obbligazione tributaria, il numero delle imprese interessate sarebbe potenzialmente illimitato. Conseguentemente, la decisione che approva l’AGL non riguarderebbe individualmente nessuna delle imprese interessate.

19

Sancire l’approccio seguito dal Tribunale condurrebbe a importanti implicazioni sistemiche, nel senso che le decisioni della Commissione relative a misure che si affermano essere aiuti di portata generale, segnatamente in forma di misure fiscali, diventerebbero impugnabili da un numero potenzialmente illimitato di persone con la conseguenza di privare di senso la condizione dell’interesse individuale di cui all’art. 230, quarto comma, CE.

20

La BAA, da parte sua, osserva innanzi tutto che il Tribunale ha deciso che essa soddisfaceva il criterio della sostanziale incidenza sulla sua posizione nel mercato interessato. Il Tribunale non avrebbe dunque dovuto esaminare se il fatto che essa sia una «parte interessata» a norma dell’art. 88, n. 2, CE fosse sufficiente per dichiarare la ricevibilità del ricorso quando la ricorrente sollevava motivi diversi da quello relativo alla violazione della Commissione del proprio obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale.

21

Secondo la BAA il Tribunale non è incorso in errori di diritto per non aver tenuto conto della portata generale dell’AGL. La giurisprudenza non distinguerebbe fra carattere generale o individuale del provvedimento in questione nell’esame della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un concorrente avverso una decisione adottata a norma dell’art. 88, n. 3, CE.

22

Peraltro, anche se il carattere di provvedimento di portata generale o di decisione individuale di una misura d’aiuto potrebbe costituire un requisito per la ricevibilità dell’azione proposta da uno dei beneficiari del suddetto provvedimento, ciò non può accadere per un ricorso presentato da un concorrente. La natura che assume una misura d’aiuto non dovrebbe avere alcuna influenza sul numero di concorrenti interessati, né sulla maniera in cui lo sono. Pertanto, secondo la BAA, una sovvenzione «individuale» erogata a una determinata impresa può incidere su un numero indefinito di concorrenti, tutti in grado di essere colpiti nella loro qualità di concorrenti.

23

Le citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./Commissione e Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione sarebbero manifestamente irrilevanti in quanto riguardavano ricorsi intentati da beneficiari potenziali avverso decisioni ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Nella citata sentenza Kahn Scheepvaart/Commissione, le conseguenze della misura d’aiuto sulla situazione concorrenziale della ricorrente non erano dimostrate, mentre, nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che le conseguenze della misura d’aiuto sulla situazione concorrenziale dei membri della BAA sono sostanziali.

Giudizio della Corte

24

Con la prima parte di tale eccezione, la Commissione contesta la valutazione del Tribunale sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui ha concluso che la decisione controversa riguarda la BAA «individualmente», ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, mentre la portata generale di tale decisione avrebbe dovuto indurre il Tribunale a concludere che la BAA non fosse individualmente interessata da quest’ultima.

25

Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente.

26

Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 23; 19 maggio 1993, Cook/Commissione, cit., punto 20; 15 giugno 1993, Matra/Commissione, cit., punto 14; 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737, punto 33, e 11 settembre 2008, cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P, Germania e a./Kronofrance, Racc. pag. I-6619, punto 36).

27

Poiché il ricorso in esame verte su una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, va rilevato che, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato CE prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v. sentenze Cook/Commissione, cit., punto 22; Matra/Commissione, cit., punto16; 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 38; Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 34, nonché Germania e a. /Kronofrance, cit., punto 37).

28

Ne deriva che, qualora la Commissione, senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (citate sentenze Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché Germania e a./Kronofrance, punto 38).

29

La Corte ha avuto occasione di precisare che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (citate sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 41, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 36, nonché Germania e a. /Kronofrance, punto 39).

30

Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione della ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione (sentenze 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punti 22-25, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 37, nonché Germania e a./Kronofrance, cit., punto 40).

31

Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, la portata generale della decisione controversa, che risulta dal fatto che lo scopo di quest’ultima è quello di autorizzare un regime fiscale applicabile a una categoria di operatori economici designata in via generale e astratta, non può ostacolare l’applicazione della citata giurisprudenza.

32

La Corte ha più volte affermato che il fatto che una disposizione contestata abbia, per natura e portata, un carattere generale in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici interessati non esclude che essa possa tuttavia interessare individualmente taluni di essi (v., in particolare, sentenze 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorníu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, punto 58).

33

Riguardo alla ricevibilità di un ricorso d’annullamento avverso un regime generale di aiuti, la Corte ha di recente affermato, in particolare, che un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di categoria di singoli può essere considerata come individualmente interessata solo se «la posizione sul mercato dei suoi membri è sostanzialmente compromessa» dal regime di aiuti che costituisce oggetto della decisione impugnata (v. sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 70).

34

Per il resto, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 40-43 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza citata dalla Commissione non può dedursi la tesi sostenuta da quest’ultima secondo cui dal momento che la decisione controversa riguarda un regime generale di aiuti dovrebbe essere applicato un criterio più rigoroso di quello della sostanziale incidenza sulla posizione nel mercato interessato.

35

Da quanto sopra esposto discende che, indipendentemente dalla natura individuale o generale della misura d’aiuto in questione, qualora il ricorrente metta in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, egli deve provare di beneficiare di uno «status particolare» ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione, il che si verifica, in particolare, quando la posizione del ricorrente sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione.

36

Pertanto, chiedendo la prova che la posizione della BAA sul mercato interessato era stata sostanzialmente danneggiata dall’adozione della decisione controversa, il Tribunale ha applicato esattamente la giurisprudenza richiamata al punto 30 della presente sentenza.

37

Infatti, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato, senza essere contraddetto dalla Commissione, che la BAA non si accontentava di contestare il rifiuto della suddetta istituzione di avviare il procedimento d’indagine formale, ma metteva altresì in discussione la fondatezza della decisione controversa.

38

Il Tribunale ha avuto ancora una volta ragione quando, per verificare il rispetto della condizione secondo cui l’impresa interessata dev’essere danneggiata individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, ha controllato che la BAA avesse indicato in modo pertinente le ragioni per cui l’AGL sarebbe stata idonea a incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno uno dei suoi membri sul mercato degli aggregati.

39

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione e come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, è ricevibile il ricorso proposto da un’associazione che agisce in nome e per conto di uno o più dei suoi membri che avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile (v., in particolare, in tal senso, ordinanza 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punti 46 e 47).

40

Va quindi respinta anche la censura della Commissione relativa alla scelta arbitraria e ingiustificata dei tre membri della BAA la cui situazione concorrenziale è stata presa in considerazione per verificare se la ricorrente dovesse essere considerata come «individualmente» interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

41

Alla luce di quanto precede, la prima parte dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Commissione va respinta.

Sulla seconda parte dell’eccezione di irricevibilità

Argomenti delle parti

42

La Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non analizzando correttamente se la situazione concorrenziale dei membri della BAA era stata pregiudicata in modo significativo, in quanto ha considerato che tale condizione era soddisfatta sulla base di informazioni isolate e senza tenere conto della situazione globale del mercato.

43

Per quanto riguarda le tre imprese cui si riferisce la BAA, il Tribunale avrebbe rilevato in ciascun caso che una certa parte della loro produzione è soggetta all’AGL e che i prodotti tassati sono in concorrenza con altri prodotti non tassati. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe indicato le ragioni per cui le imprese interessate sarebbero state «danneggiate in modo significativo riguardo alla loro situazione concorrenziale» in base alla giurisprudenza. In particolare, il Tribunale non avrebbe indicato le conseguenze di tale concorrenza in termini di prezzo, di quote di mercato o di redditività delle imprese, contrariamente alle prescrizioni derivanti dalla giurisprudenza secondo cui un’impresa non può avvalersi della semplice qualità di concorrente dell’impresa beneficiaria, ma dovrebbe provare anche di trovarsi in una situazione che l’identifica alla stessa stregua del destinatario.

44

Secondo la Commissione, è possibile che la quota di mercato dei prodotti assoggettati all’AGL possa ridursi rispetto ad altri prodotti e settori e non è impossibile che tale calo globale della quota di mercato possa altresì danneggiare qualsiasi impresa del Regno Unito che produca aggregati. Tale effetto avrebbe, tuttavia, un carattere settoriale e non sarebbe dovuto a una circostanza particolare tipica della singola impresa rispetto ad altre imprese del settore interessato. Per questi motivi, l’interpretazione del Tribunale, secondo cui un’impresa può essere danneggiata in modo significativo anche se la sua situazione non è assolutamente diversa da quella di molte altre imprese, sarebbe incompatibile con l’art. 230, quarto comma, CE, come interpretato dalla Corte.

45

La BAA sostiene che quand’anche il criterio applicabile per la ricevibilità fosse, nella fattispecie, quello — più severo — della sostanziale incidenza sulla posizione della ricorrente nel mercato interessato, criterio stabilito dal Tribunale, quest’ultimo ha correttamente concluso che i membri della ricorrente sono danneggiati in modo significativo. La BAA avrebbe fornito informazioni precise circa le conseguenze dell’AGL sulla situazione concorrenziale di alcuni dei suoi membri e il Tribunale si sarebbe basato su tali precisazioni per concludere che la situazione concorrenziale dei membri della BAA era stata pregiudicata in modo significativo. La valutazione del Tribunale rappresenterebbe una questione di merito non sindacabile dalla Corte nell’ambito di un ricorso d’impugnazione.

Giudizio della Corte

46

Con la seconda parte dell’eccezione di irricevibilità, la Commissione contesta l’analisi in base alla quale il Tribunale ha concluso per l’esistenza di una sostanziale incidenza sulla posizione della ricorrente nel mercato. La Commissione addebita in sostanza al Tribunale di non aver indicato le ragioni per cui le imprese interessate sarebbero state danneggiate in modo significativo riguardo alla loro situazione concorrenziale e, in particolare, di non aver indicato le conseguenze di tale concorrenza in termini di prezzo, di quote di mercato o di redditività delle imprese, contrariamente alle prescrizioni derivanti dalla giurisprudenza secondo cui un’impresa non può avvalersi della semplice qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria.

47

Deve osservarsi che, per quanto riguarda la determinazione della «sostanziale incidenza sulla posizione» della ricorrente nel mercato interessato, la Corte ha avuto modo di precisare che la semplice circostanza che un atto possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in concorrenza con il beneficiario dell’atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente (v., in particolare, sentenza 22 novembre 2007, causa C-525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I-9947, punto 32).

48

Pertanto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre di trovarsi in una situazione di fatto che la identifica alla stessa stregua del destinatario (v., in particolare, sentenza Spagna/Lenzing, cit., punto 33).

49

Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non si è limitato ad affermare l’esistenza di un semplice rapporto di concorrenza tra i membri della BAA e le imprese non assoggettate all’AGL.

50

Invero, dai punti 55-62 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale si è basato sui seguenti elementi prima di concludere, al punto 63 della suddetta sentenza, che la misura statale controversa era tale da pregiudicare la situazione concorrenziale di taluni dei suoi membri e che tale «pregiudizio rivestiva un carattere sostanziale»:

l’AGL ha per finalità di spostare una parte della domanda degli aggregati vergini verso altri prodotti, i quali sono esentati al fine di incoraggiarne l’utilizzo come aggregati e di ridurre l’estrazione di aggregati vergini. Secondo le proiezioni delle autorità britanniche, riprese nella decisione controversa e non contestate, tale tassa permetterebbe di ridurre la domanda di aggregati vergini in media di circa l’8 o 9% all’anno (punto 55 della sentenza impugnata);

secondo indicazioni la cui esattezza non è contestata né dalla Commissione né dal governo del Regno Unito, taluni membri della BAA, in particolare la Torrington Stone, la Sherburn Stone Co. Ltd e la Cloburn Quarry, si trovano in concorrenza diretta con produttori di materiali esentati, diventati competitivi grazie all’instaurazione dell’AGL (punto 58 della sentenza impugnata);

la Torrington Stone, che gestisce una cava nel Devon, produceva pietra da costruzione non tagliata e pietra da rivestimento, vendute in media tra [riservato] (1) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, nonché pietra da costruzione tagliata, venduta in media a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava. Tali prodotti rappresentano dal 3 al 5% del volume della roccia estratta. Il rimanente 95% è dato da prodotti derivati o da sottoprodotti, costituiti, in questo caso, da materiale di riporto ordinario (venduto in media a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava) e da materiale di riporto frantumato (venduto in media a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava). Soltanto la pietra da costruzione tagliata non è assoggettata all’AGL. Prima dell’introduzione di tale tassa, i materiali di riporto erano venduti in un raggio di km 50. Dopo tale introduzione, fanno loro concorrenza in tale zona materiali derivati provenienti in particolare dalle cave di caolino situate a più di km 80, che non sono assoggettati all’AGL (punto 59 della sentenza impugnata);

la Sherburn Stone Co. Ltd, che gestisce in particolare una cava nello Yorkshire, produceva materiali di elevate caratteristiche tecniche destinati alla produzione di calcestruzzo ad alte prestazioni. Tali prodotti, che costituiscono il 50% delle rocce estratte e il cui prezzo di vendita medio ammonta a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, sono assoggettati all’AGL. A partire dal 50% restante di roccia estratta, Sherburn Stone Co. Ltd produce filler e residui argillosi, utilizzabili per terrapieni e venduti in media a [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava. Dopo l’instaurazione dell’AGL, la vendita di tali prodotti derivati diventerebbe sempre più difficile e le loro scorte sarebbero divenute ingestibili (punto 60 della sentenza impugnata);

la Cloburn Quarry, che gestisce una cava in Scozia, aveva orientato la propria produzione verso aggregati ad alto tenore che potevano sopportare costi di trasporto più elevati. Tutti i suoi prodotti sono assoggettati all’AGL. Il pietrisco rosso e il granito di elevate caratteristiche tecniche, prodotti da tale impresa e impiegati in particolare come massicciata o nel calcestruzzo ad alte prestazioni e con asfalto, venduti ad un prezzo medio di [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, non subiscono la concorrenza di materiali non assoggettati alla tassa, derivati dalla produzione di caolino o di ardesia. Per contro, il 25% dei prodotti derivati estratti dalla cava della Cloburn Quarry, che consistono soprattutto in filler, venduti al prezzo medio di [riservato] GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, per servire da terrapieno, sono in concorrenza con materiali non soggetti alla tassa (punto 61 della sentenza impugnata);

l’attività di tali imprese sul mercato degli aggregati non è puramente marginale, rispetto alla loro attività principale, e dai dati numerici menzionati risulta che lo sfruttamento commerciale dei prodotti derivati, in quanto aggregati, costituisce una quota relativamente importante dell’attività delle imprese menzionate (punto 62 della sentenza impugnata).

51

Inoltre, il Tribunale si è basato sui seguenti elementi per concludere che la misura statale controversa, nella parte in cui riguardava l’esenzione delle esportazioni, era tale da pregiudicare la situazione concorrenziale di taluni dei suoi membri e che tale pregiudizio rivestiva un carattere sostanziale:

la BAA afferma che tale esenzione ha un’incidenza negativa sulla posizione concorrenziale dei suoi membri che esportano molto poco o per niente, contrariamente ai loro concorrenti più importanti sul mercato del Regno Unito. L’esenzione delle esportazioni conferirebbe a tali concorrenti, in particolare al coltivatore della cava di Glensanda, da cui proverrebbe più del 90% degli aggregati esportati, il vantaggio di non avere perdite da ripercuotere sul prezzo dei suoi prodotti commercializzati nel Regno Unito. I membri della ricorrente sarebbero per contro costretti a vendere i loro aggregati tassati in perdita e a ripercuotere l’onere della tassa su tutti i loro prodotti (punto 65 della sentenza impugnata);

la posizione concorrenziale di almeno uno dei membri della ricorrente è tale da essere sostanzialmente pregiudicata dall’esenzione delle esportazioni, nel senso che la ricorrente indica, senza essere contraddetta dalla Commissione né dall’interveniente, che, sul mercato del granito a elevate caratteristiche tecniche impiegato in particolare come massicciata per le strade ferrate (assoggettato all’AGL), la Cloburn Quarry si trova in un rapporto di concorrenza diretta con la cava di Glensanda, situata, come quella coltivata dalla Cloburn Quarry, in Scozia. Orbene, come rileva la BAA nella sua replica senza essere contraddetta dalle altre parti, la cava di Glensanda esporta il 50% della sua produzione. L’esenzione delle esportazioni di materiali con basse caratteristiche tecniche offre quindi all’impresa che coltiva tale cava un vantaggio concorrenziale sul mercato degli aggregati con elevate caratteristiche tecniche in Scozia, in quanto — contrariamente alla Cloburn Quarry che vende in perdita i suoi aggregati con basse caratteristiche tecniche nel Regno Unito e ripercuote tale perdita sul prezzo dei materiali con elevate caratteristiche tecniche — l’ammontare totale dell’AGL che la cava di Glensanda deve trasferire sui suoi clienti nel mercato interno è proporzionalmente ridotto della metà rispetto all’ammontare trasferito da un concorrente che non esporta (punto 66 della sentenza impugnata).

52

Da quanto sopra esposto discende che il Tribunale, lungi dal limitarsi a dimostrare l’esistenza di un semplice rapporto di concorrenza tra i membri della BAA e le imprese non soggette all’AGL, ha puntualmente verificato se la misura statale controversa fosse tale da pregiudicare la situazione concorrenziale di taluni dei suoi membri e che tale pregiudizio rivestisse un carattere sostanziale.

53

Contrariamente a quanto afferma la Commissione, dalla giurisprudenza della Corte non risulta che uno status particolare, che caratterizza un «soggetto diverso dai destinatari di una decisione», nel senso di cui alla citata sentenza Plaumann/Commissione, rispetto a qualsiasi altro operatore economico, debba necessariamente essere dedotto da elementi come una diminuzione significativa del fatturato, perdite finanziarie non trascurabili ovvero una riduzione significativa delle quote di mercato in seguito alla concessione dell’aiuto di cui trattasi. La concessione di un aiuto di Stato può arrecare pregiudizio alla situazione concorrenziale di un operatore anche in altri modi, in particolare, provocando un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata in mancanza di tale aiuto. Analogamente, la gravità di tale danno può variare secondo un gran numero di fattori come, in particolare, la struttura del mercato considerato o la natura dell’aiuto di cui trattasi. La prova di un danno sostanziale arrecato alla posizione di un concorrente sul mercato non può, quindi, essere limitata alla presenza di taluni elementi che indicano un peggioramento delle sue prestazioni commerciali o finanziarie (sentenza Commissione/Lenzing, cit., punti 34 e 35).

54

La Commissione censura inoltre il Tribunale per aver deciso che la BAA è danneggiata in modo significativo, benché la sua situazione non sia assolutamente diversa da quella di molte altre imprese, mentre avrebbe dovuto applicare un criterio più severo per dimostrare, in presenza di un regime generale di aiuti come quello di cui trattasi, una ripercussione sulla posizione concorrenziale.

55

Tuttavia, come rilevato al punto 35 della presente sentenza, da una giurisprudenza ben consolidata della Corte risulta che, indipendentemente dalla natura individuale o generale della misura d’aiuto in questione, il ricorrente, quando mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, deve provare di beneficiare di uno «status particolare» ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione, il che si verifica, in particolare, quando la posizione del ricorrente sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione controversa (v., in particolare, sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 70).

56

Qualora tale danno sia dimostrato, la circostanza che un numero non definito di altri concorrenti possa eventualmente invocare un danno analogo non osta alla ricevibilità del ricorso dell’impresa ricorrente. Come peraltro rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, l’AGL si pone quale obiettivo esplicito quello di influenzare la struttura del mercato in questione spostando una parte della domanda di aggregati dagli aggregati vergini a prodotti sostitutivi, con la conseguenza che tale tassa mira proprio a incidere sulla posizione concorrenziale delle imprese attive sul mercato.

57

Il Tribunale non è quindi incorso in errore di diritto nell’esame della condizione secondo cui la ricorrente dev’essere individualmente interessata.

58

Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte dell’eccezione di irricevibilità va respinta e, pertanto, l’impugnazione incidentale dev’essere integralmente respinta.

Sull’impugnazione principale

59

La BAA solleva sei motivi a sostegno dell’impugnazione. Essa censura il Tribunale per essere incorso in errori di diritto:

affermando l’esistenza di un aiuto di Stato in modo non obiettivo;

applicando una «norma di controllo» scorretta;

valutando in maniera erronea la «natura e la struttura generale» dell’AGL;

riguardo all’esenzione delle esportazioni;

confermando che la Commissione non era tenuta ad avviare il procedimento formale di indagine;

affermando che la decisione controversa era sufficientemente motivata.

Sul primo motivo, relativo all’erronea valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato

60

La BAA deduce tre censure a sostegno di questo motivo. Innanzi tutto, il Tribunale non avrebbe applicato una nozione obiettiva di aiuto di Stato come deriverebbe in particolare dal punto 117 della sentenza impugnata. Avrebbe poi ingiustificatamente distinto, ai punti 120 e 121 di tale sentenza, i fatti della controversia di cui trattasi da quelli della causa definita con la sentenza 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Racc. pag. I-8365). Infine, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ammettendo che un’ecotassa non è selettiva se riguarda un settore specifico senza disporre di una definizione precisa di tale settore.

Sulla prima e seconda parte del primo motivo

61

Poiché la prima e la seconda parte del primo motivo sono strettamente connesse, occorre esaminarle congiuntamente.

— Argomenti delle parti

62

La BAA ritiene che il Tribunale abbia valutato l’esistenza di un aiuto di Stato in modo non obiettivo. Secondo la consolidata giurisprudenza, dev’essere qualificata aiuto di Stato una misura fiscale applicata in maniera selettiva a settori analoghi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 31).

63

La circostanza che una misura fiscale persegua obiettivi di politica generale non costituisce un ostacolo alla sua qualificazione come aiuto di Stato. Conseguentemente, le distinzioni operate da un’ecotassa possono sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato solo a condizione che risultino giustificate dalla logica ambientale propria della tassa.

64

Orbene, secondo la BAA, il Tribunale avrebbe adottato un approccio diverso al punto 117 della sentenza impugnata, confermato ai punti 115 e 128 di quest’ultima, da cui deriva che non vi è selettività se uno Stato membro istituisce ecotasse in alcuni settori o su alcuni beni o servizi specifici ma non nel complesso delle attività analoghe che esercitano un «impatto comparabile» sull’ambiente o nel complesso dei settori di sfruttamento delle cave e delle miniere che hanno lo «stesso impatto» sull’ambiente.

65

In altri termini, il Tribunale avrebbe dichiarato espressamente che le imprese tassate e non tassate si trovano in una situazione analoga rispetto all’obiettivo ambientale perseguito dalla misura in questione, senza però concludere che tali differenze conducono a una selettività e a un aiuto di Stato, anche se, come stabilito dal Tribunale al punto 128 della sentenza impugnata, la scelta è motivata dalla preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori.

66

Il Tribunale sarebbe peraltro incorso in un errore di diritto ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata distinguendo i fatti della controversia di cui trattasi da quelli della causa definita con la citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, che riguardava una esenzione parziale da una tassa sul consumo di elettricità e di gas naturale concessa ad alcune imprese.

67

A tale riguardo, la BAA sostiene che ciò che è rilevante è solo l’effetto di una misura fiscale e che non vi è differenza tra l’esenzione da una tassa definita in modo generale e l’esclusione dall’ambito di applicazione di una tassa rigorosamente delimitata. L’effetto sarebbe identico, in quanto favorisce alcune imprese o alcune produzioni.

68

La ricorrente sostiene la propria tesi confermando che le cave e le miniere da cui si estraggono materiali come l’ardesia, il caolino, la ball clay, il carbone e la lignite sono state escluse dall’ambito di applicazione dell’AGL allo scopo preciso di tutelare la loro competitività internazionale.

69

La Commissione e il governo del Regno Unito respingono tali censure.

70

L’affermazione secondo cui una misura fiscale applicata in maniera selettiva a settori analoghi dev’essere qualificata aiuto di Stato non sarebbe suffragata né dal punto 31 della citata sentenza Belgio/Commissione, né dalla giurisprudenza in generale. Un’ecotassa come l’AGL imporrebbe un onere eccezionale e non conferirebbe alcun vantaggio selettivo a talune imprese, bensì uno svantaggio selettivo per i produttori di aggregati. Tutte le imprese del Regno Unito diverse dai produttori di aggregati non sarebbero assoggettate a questa tassa, per cui il suddetto «vantaggio» non sarebbe in alcun senso selettivo.

71

Secondo il governo del Regno Unito, un’ecotassa è diversa da una misura di sgravio fiscale in quanto la prima impone un onere eccezionale a un settore di attività e la seconda procura un vantaggio selettivo che deroga a un sistema di oneri normalmente gravanti sulle imprese.

72

Il Tribunale avrebbe constatato che le asserite incoerenze sono giustificate dalla logica e dagli obiettivi dell’AGL quali determinati dal Regno Unito. Non spetterebbe alla Commissione sostituirsi allo Stato membro riguardo alla definizione degli obiettivi ambientali da perseguire con una misura fiscale autonoma quale un’ecotassa.

73

Contrariamente a quanto sostiene la BAA, il Tribunale, al punto 117 della sentenza impugnata, non formulerebbe una nozione non obiettiva di aiuto di Stato, bensì rammenterebbe, innanzi tutto, il contenuto dell’art. 6 CE, che prevede che le esigenze collegate alla tutela ambientale devono essere integrate nelle politiche comunitarie previste all’art. 3 CE, tra cui la politica di concorrenza.

74

La Commissione osserva inoltre che, contrariamente a quanto afferma la BAA, il Tribunale, al punto 115 della sentenza impugnata, non ha cercato di giustificare l’esenzione dall’AGL di cui beneficiano alcuni prodotti o imprese che, secondo gli obiettivi della misura fiscale di cui trattasi, avrebbero dovuto esservi assoggettati. Il Tribunale avrebbe piuttosto richiamato la prerogativa propria di ciascuno Stato membro di determinare, allo stato attuale del diritto comunitario, gli obiettivi prioritari che, con l’istituzione di ecotasse, intende perseguire in materia di tutela dell’ambiente.

75

Replicando alle critiche espresse dalla BAA riguardo al punto 128 della sentenza impugnata, la Commissione osserva che la questione se una misura costituisca o meno un aiuto di Stato dev’essere esaminata in base agli effetti da essa prodotti e non in funzione delle cause o degli obiettivi di quest’ultima. Peraltro, la ricorrente ancora una volta non terrebbe conto del fatto che una tassa è uno svantaggio e non un vantaggio, ragion per cui gli Stati membri resterebbero in linea di principio liberi di astenersi da imporre oneri fiscali eccezionali alle loro imprese.

76

Inoltre, il Tribunale avrebbe correttamente distinto la presente controversia da quella definita con la citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke. In particolare, alla luce degli obiettivi ambientali della misura di cui trattasi nella presente causa, il limite della riduzione dell’imposta in questione al settore manifatturiero — escludendo quello dei servizi — non poteva essere giustificato in base alla natura o alla logica generale del sistema.

77

Una tale contraddizione non sussisterebbe nella controversia di cui trattasi. Se è vero che, in quest’ultima, era innegabile che l’estrazione di carbone o di lignite poteva avere anche alcune implicazioni ambientali, non può dirsi che siffatte implicazioni siano identiche a quelle relative all’estrazione di aggregati e, conseguentemente, che esse richiedano l’imposizione di un identico onere fiscale. L’esclusione di tali attività dall’ambito di applicazione della tassa sarebbe conforme alla logica generale di quest’ultima.

78

Il governo del Regno Unito osserva inoltre che la citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke riguardava un’esenzione selettiva di un’ecotassa che sarebbe stata altrimenti applicabile. In altri termini, si trattava di un vantaggio selettivo, mentre l’esclusione di taluni settori di attività dall’ambito di applicazione dell’AGL sarebbe il risultato della logica e dell’ambito di applicazione di quest’ultima e non un’esenzione da una tassa che sarebbe stata altrimenti applicabile.

— Giudizio della Corte

79

Con la prima e la seconda parte del presente motivo, la BAA sostiene che la sentenza impugnata viola l’art. 87, n. 1, CE, in quanto il Tribunale, pur constatando che le imprese assoggettate all’AGL e quelle che non lo sono si trovano in una situazione analoga rispetto all’obiettivo ambientale perseguito da tale tassa, conclude per l’assenza di selettività della misura controversa. A tale riguardo, la BAA richiama i punti 115, 117 e 128 della sentenza impugnata. Censura altresì i punti 120 e 121 della suddetta sentenza, ove il Tribunale avrebbe a torto distinto la presente controversia da quella che ha dato luogo alla citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke.

80

I punti della sentenza impugnata considerati in questa parte del primo motivo sono i seguenti:

«115

Occorre sottolineare a tale riguardo che gli Stati membri — che allo stato attuale del diritto comunitario conservano, in mancanza di coordinamento in tale settore, la loro competenza in materia di politica ambientale — sono legittimati ad istituire ecotasse settoriali, al fine di raggiungere taluni obiettivi ambientali, menzionati al punto precedente. Gli Stati membri sono in particolare liberi, nell’ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa. Ne deriva, in linea di principio, che la sola circostanza che un’ecotassa costituisca una misura circoscritta, che ha ad oggetto alcuni beni o servizi specifici e non è riconducibile ad un sistema generale di tassazione applicabile all’insieme delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente, non permette di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo.

(…)

117

In tale contesto giuridico, siccome le ecotasse costituiscono per loro natura misure specifiche adottate dagli Stati membri nell’ambito delle loro politiche ambientali, settore in cui essi restano competenti in mancanza di misure di armonizzazione, spetta alla Commissione, in sede di valutazione di un’ecotassa alla luce delle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato, prendere in considerazione le esigenze collegate alla tutela ambientale di cui all’art. 6 CE. Infatti, il detto articolo prevede che tali esigenze devono essere integrate nella definizione e nell’applicazione, in particolare, di un regime che assicuri che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno.

(…)

120

A tale riguardo, la controversia di cui trattasi si distingue dalla controversia decisa dalla citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, fatta valere dalla ricorrente. In quella sentenza, la Corte era stata chiamata ad esaminare non la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa, come nel caso di specie, bensì l’esenzione parziale dal pagamento di una tale tassa — adottata, in quel caso, nell’ambito del Strukturanpassungsgesetz (legge austriaca sull’adattamento delle strutture) del 1996, sul consumo di gas naturale e di energia elettrica da parte delle imprese — concessa alle sole imprese produttrici di beni materiali.

121

Nella sentenza menzionata, la differenziazione contestata non verteva dunque sul tipo di prodotto assoggettato all’ecotassa considerata, ma sugli utenti industriali a seconda che essi operassero o meno nel settore primario e secondario dell’economia nazionale. La Corte ha constatato che la concessione di vantaggi alle imprese la cui attività principale è la fabbricazione di beni materiali non trovava giustificazione nella natura o nella struttura generale del sistema di imposizione instaurato ai sensi del Strukturanpassungsgesetz. Essa ha stabilito in sostanza che, poiché il consumo di energia da parte del settore delle imprese produttrici di beni materiali e da parte di quello delle imprese fornitrici di servizi era parimenti dannoso per l’ambiente, le considerazioni di ordine ecologico alla base del Strukturanpassungsgesetz non giustificavano un trattamento diverso di quei due settori. È in questo contesto che la Corte ha respinto in particolare l’argomento del governo austriaco, ispirato all’idea di salvaguardia della competitività delle imprese produttrici di beni materiali, secondo cui il rimborso parziale delle tasse ambientali di cui trattasi a queste sole imprese era giustificato dal fatto che esse sarebbero state proporzionalmente più gravate delle altre dalle suddette tasse (punti 44, 49 e 52 della sentenza).

(…)

128

In primo luogo, occorre constatare che i materiali commercializzati per un uso diverso da quello degli aggregati non rientrano nel settore assoggettato all’AGL. Contrariamente alla tesi della ricorrente, la loro esenzione non presenta dunque alcun carattere derogatorio rispetto al sistema dell’ecotassa considerata. In particolare, la decisione di istituire un’ecotassa nel solo settore degli aggregati — e non in modo generale nel complesso dei settori di coltivazione delle cave e delle miniere che hanno lo stesso impatto sull’ambiente che ha l’estrazione degli aggregati — rientra nella competenza dello Stato membro interessato di stabilire le sue priorità in materia di politiche economica, fiscale e ambientale. Una tale scelta, anche se motivata dalla preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori, non permette quindi di mettere in dubbio la coerenza dell’AGL con gli obiettivi ambientali perseguiti (v. punto 115 sopra)».

81

Per rispondere alle censure sollevate dalla ricorrente si deve ricordare la giurisprudenza della Corte sulla valutazione del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato (sentenza 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-7115, punto 54).

82

L’art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti di Stato che «favoriscono talune misure o talune produzioni», vale a dire gli aiuti selettivi. Per valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga (v., in particolare, sentenze 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1487, punto 47; Portogallo/Commissione, cit., punto 54, nonché 11 settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja e a., Racc. pag. I-6747, punto 46).

83

È parimenti giurisprudenza costante che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. in tal senso, in particolare, le citate sentenze Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, punto 42, nonché Portogallo/Commissione, punto 52).

84

Peraltro, la Corte ha dichiarato in più occasioni che lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualificazione come aiuti ai sensi dell’art. 87 CE (v., in particolare, sentenze 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 21; 29 aprile 1999, causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-2459, punto 23, nonché 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, cit., punto 25).

85

Infatti, l’art. 87, n. 1, CE non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura statale, ma definisce tale misura in funzione dei suoi effetti (sentenze 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 79; 26 settembre 1996, Francia/Commissione, cit., punto 20; 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, cit., punto 25, nonché 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, cit., punto 46).

86

Alla luce della suddetta giurisprudenza, è giocoforza concludere che il Tribunale ha violato l’art. 87, n. 1, CE, come interpretato dalla Corte, affermando al punto 115 della sentenza impugnata che gli Stati membri sono liberi, nell’ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa, ragion per cui la circostanza che un’ecotassa non sia applicabile all’insieme delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente non permette di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo.

87

Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, tale approccio, basato unicamente sulla considerazione dell’obiettivo ambientale perseguito, esclude a priori la possibilità di qualificare «vantaggio selettivo» il fatto che operatori che si trovano in situazioni analoghe rispetto all’obiettivo non vengano assoggettati alla tassa, e ciò a prescindere dagli effetti della misura fiscale in questione, sebbene l’art. 87, n. 1, CE non distingua a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura statale, ma definisca tale misura in funzione dei suoi effetti.

88

Tale conclusione si impone a maggior ragione riguardo al punto 128 della sentenza impugnata, secondo cui eventuali incoerenze nella definizione dell’ambito di applicazione dell’AGL rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti sono giustificabili, anche se sono motivate da obiettivi estranei alla tutela dell’ambiente, come la preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori. Pertanto, non può più ritenersi che la differenziazione tra imprese sia giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (v., in tal senso, in particolare, la sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit., punto 54).

89

Ancora una volta a torto il Tribunale, ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, ha operato una distinzione tra la controversia di cui trattasi e quella decisa dalla citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, per il fatto che quest’ultima riguardava non la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa, come nel caso di specie, bensì l’esenzione parziale dal pagamento di una tale tassa concessa a una determinata categoria di imprese. Invero, l’art. 87, n. 1, CE definisce le misure statali in funzione dei loro effetti e, dunque, indipendentemente dalle tecniche impiegate.

90

È vero che, come rilevato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata, spetta alla Commissione — in sede di valutazione, alla luce delle regole comunitarie relative agli aiuti di Stato, di una misura specifica quale è un’ecotassa adottata dagli Stati membri in un settore in cui essi restano competenti in mancanza di misure di armonizzazione — prendere in considerazione le esigenze collegate alla tutela ambientale contemplate all’art. 6 CE, secondo cui tali esigenze devono essere integrate nella definizione e nell’applicazione, in particolare, di un regime che assicuri che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno.

91

Occorre altresì ricordare che la tutela dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità. In tal senso, l’art. 2 CE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere «un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo» e, a tal fine, l’art. 3, n. 1, lett. l), CE prevede l’attuazione di una «politica nel settore dell’ambiente» (v. sentenze 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU, Racc. pag. 531, punto 13; 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 4607, punto 8; 2 aprile 1998, causa C-213/96, Outokumpu, Racc. pag. I-1777, punto 32, e 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-7879, punto 41).

92

Tuttavia, la necessità di tener conto delle esigenze di tutela dell’ambiente, per legittime che siano, non giustifica l’esclusione di misure selettive, fossero anche specifiche come le ecotasse, dall’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (v. in tal senso, in particolare, sentenza 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, cit., punto 54), poiché la considerazione degli obiettivi ambientali può in ogni caso intervenire in modo utile in sede di valutazione della compatibilità della misura di aiuto di Stato con il mercato comune, conformemente all’art. 87, n. 3, CE.

93

Per tutte le suddette ragioni, la prima e la seconda parte del primo motivo sono fondate.

Sulla terza parte del primo motivo

— Argomenti delle parti

94

Secondo la BAA, il Tribunale non avrebbe stabilito una definizione precisa e obiettiva del «settore degli aggregati». La ricorrente addebita in particolare al Tribunale di avere confermato che alcuni tipi di rocce geologicamente diverse, quali l’ardesia, lo scisto, la ball clay o il caolino, non appartengono al settore degli aggregati e lo censura per non aver preso in considerazione gli elementi di prova che aveva a tal fine presentato per dimostrare che la definizione del settore degli aggregati considerata dal Tribunale non poteva spiegare la differenza di trattamento fiscale tra imprese che si trovano in una situazione analoga.

95

La Commissione e il governo del Regno Unito ritengono che la BAA erroneamente affermi che il Tribunale non ha stabilito una definizione precisa del settore interessato. Peraltro, il Tribunale avrebbe assai ben compreso l’ambito di applicazione dell’AGL e il settore delle attività interessate. Il Tribunale avrebbe espressamente indicato che materiali quali, in particolare, l’ardesia e lo scisto di qualità superiore non possono, in linea di principio, essere impiegati come aggregati a causa delle loro caratteristiche fisiche. In ogni caso, si tratterebbe di una valutazione di fatto compiuta dal Tribunale che la BAA non può contestare nell’ambito di un’impugnazione.

— Giudizio della Corte

96

Risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punto 51, nonché 22 maggio 2008, causa C-266/06 P, Evonik Degussa/Commissione e Consiglio, punto 72).

97

La Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v., in particolare, le citate sentenze General Motors/Commissione, punto 52, e Evonik Degussa/Commissione e Consiglio, punto 73).

98

Occorre peraltro ricordare che siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (v., in particolare, le citate sentenze General Motors/Commissione, punto 54, e Evonik Degussa/Commissione e Consiglio, punto 74).

99

La ricorrente rimprovera sostanzialmente al Tribunale di non aver preso in considerazione gli elementi di prova da lei presentati per dimostrare che non vi erano ragioni oggettive per cui alcuni tipi di rocce geologicamente diverse, quali l’ardesia, lo scisto, la ball clay o il caolino, non appartenessero al «settore degli aggregati» e che, conseguentemente, non esisteva un settore del genere definito con precisione tale da distinguerlo da quelli non assoggettati all’imposta.

100

Orbene, come risulta dalla giurisprudenza richiamata ai punti 96-98 della presente sentenza, il Tribunale è l’unico competente ad interpretare gli elementi di prova e a valutarne il valore probatorio. Poiché nessuno snaturamento di tali elementi di prova è stato dimostrato né dedotto dalla BAA, questa parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.

101

Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima e la seconda parte del primo motivo devono essere accolte, mentre la terza parte dev’essere respinta.

Sul secondo motivo, relativo alla portata del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale

Argomenti delle parti

102

La BAA asserisce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto limitando il proprio sindacato, come precisato al punto 118 della sentenza impugnata, alla verifica dell’assenza di errore manifesto di valutazione nella decisione controversa invece di esercitare un controllo completo nel merito. L’approccio del Tribunale, che sarebbe corretto nel caso di decisione che dichiari un aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, non lo sarebbe se si trattasse di qualificare una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (v., in particolare, sentenza 16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Racc. pag. I-3271, punto 25).

103

Secondo la BAA, non avendo applicato la corretta norma di controllo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto che vizia l’intera analisi nel merito della sentenza impugnata. Riferendosi all’«ampio margine di discrezionalità» della Commissione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la nozione di aiuto di Stato è di natura oggettiva.

104

Secondo la Commissione e il governo del Regno Unito, la ricorrente trascura il fatto che, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale non discute la nozione di «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, né la valutazione della «compatibilità» ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, bensì il livello di controllo di una decisione adottata dalla Commissione conformemente all’art. 88, n. 3, CE di non avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE.

105

Essi ritengono che il livello di controllo mostrato dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata sia conforme alla giurisprudenza (sentenza Matra, cit., punti 45 e 46). Il fatto che l’aiuto di Stato sia una nozione oggettiva non pregiudicherebbe questo livello di controllo fondamentale che si applica alle decisioni adottate conformemente all’art. 88, n. 3, CE.

106

Essi osservano, inoltre, che i motivi invocati in primo grado dalla BAA stessa miravano a dimostrare che la decisione controversa era viziata da una serie di errori manifesti di valutazione.

107

Il governo del Regno Unito rileva altresì che, in ogni caso, il Tribunale non ha attuato un controllo giurisdizionale limitato, ma ha provveduto a un controllo esaustivo della questione di diritto di cui trattasi.

Giudizio della Corte

108

Con il presente motivo la BAA contesta al Tribunale di avere esercitato un controllo marginale, circoscritto all’assenza di errori manifesti di valutazione, sulla decisione della Commissione di non qualificare l’AGL come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

109

Al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che nel controllare una decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, il giudice comunitario deve limitarsi,«in considerazione dell’ampio margine di discrezionalità di cui gode la Commissione nell’applicazione dell’art. 88, n. 3, CE», a verificare il rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per effettuare la scelta contestata, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché l’assenza di sviamento di potere.

110

Come giustamente osservato dalla BAA, dalla lettura della sentenza impugnata, in particolare dei punti 134, 139, 154 o 171, risulta che il Tribunale si è effettivamente limitato a controllare le valutazioni effettuate dalla Commissione sulla questione se l’AGL rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

111

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di aiuto statale, quale definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (v., in particolare, sentenza Francia/Ladbroke Racing e Commissione, cit., punto 25).

112

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 144 delle sue conclusioni, non vi sono presupposti perché la Commissione goda, in sede di decisione adottata in forza dell’art. 88, n. 3, CE, di un «ampio margine di discrezionalità» riguardo alla qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, il che comporterebbe che, contrariamente a quanto emerge dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, il controllo giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione non sia in linea di principio completo.

113

Ciò è tanto più vero in quanto è giurisprudenza costante che la Commissione, qualora non possa acquisire la convinzione — al termine di un primo esame nell’ambito del procedimento di cui all’art. 88, n. 3, CE — che la misura statale di cui trattasi sia un «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, o, se è un aiuto, che la detta misura sia compatibile con il Trattato, ovvero qualora il detto procedimento non le abbia consentito di risolvere tutti i problemi posti dalla valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, è tenuta ad avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE «senza disporre a tal proposito di alcun margine di discrezionalità» (v. in tal senso, in particolare, sentenze Matra/Commissione, cit., punto 33, e Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 39). Come osservato dal Tribunale al punto 165 della sentenza impugnata, tale obbligo è del resto espressamente confermato dal combinato disposto degli artt. 4, n. 4, e 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

114

È vero che la Corte ha altresì affermato che, quando le valutazioni apportate dalla Commissione hanno un carattere tecnico o complesso, il controllo giurisdizionale sulla questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE è limitato (v., in particolare, sentenze Francia/Ladbroke Racing e Commissione, cit., punto 25; Matra/Commissione, cit., punti 29 e 30; 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, cit., punti 10 e 11, nonché Spagna/Lenzing, cit., punto 56). Tuttavia, il Tribunale non ha constatato che ciò valesse nella fattispecie.

115

Pertanto, come giustamente sostenuto dalla BAA, non esercitando un controllo completo sulle valutazioni apportate dalla Commissione circa la questione se l’AGL rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, il Tribunale è incorso in errore di diritto che vizia l’intera analisi nel merito della decisione controversa.

116

Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo dev’essere accolto.

Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto commessi nella valutazione della natura e della struttura generale dell’AGL

117

La BAA afferma che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto nella valutazione della natura e della struttura generale dell’AGL. Tali affermazioni riguardano alcune pretese incoerenze nella definizione della portata materiale della tassa che sarebbero dovute all’esclusione di alcuni materiali o prodotti.

118

La ricorrente ritiene che la giustificazione teorica delle distinzioni operate dall’AGL non corrisponde al vero ambito di applicazione di quest’ultima. Il Tribunale avrebbe sviluppato una sua propria logica circa la natura e la struttura generale dell’AGL e, così facendo, avrebbe erroneamente applicato gli artt. 88, n. 3, e 253 CE e avrebbe snaturato le prove disponibili.

119

La Commissione ritiene che questo motivo debba essere dichiarato irricevibile nella parte in cui solleva diverse questioni di fatto piuttosto che di diritto. La BAA sosterrebbe che il Tribunale ha snaturato i fatti e contesterebbe le conclusioni fattuali da quest’ultimo formulate nel quadro della discussione sull’ambito di applicazione dell’AGL. In sostanza, il presente motivo equivarrebbe a una domanda di riesame, che esulerebbe dalla competenza della Corte nel quadro di un’impugnazione.

120

Anche il governo del Regno Unito ritiene che questo motivo debba essere dichiarato irricevibile, poiché la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale, nonché l’individuazione delle circostanze di fatto e le conclusioni che esso trae dalle prove di cui dispone sono questioni di fatto sottratte al controllo della Corte. Anche se dichiarato parzialmente ricevibile, esso sarebbe manifestamente infondato. Invero, ad avviso del suddetto governo, il Tribunale avrebbe potuto validamente procedere alle constatazioni fattuali da esso operate circa l’ambito di applicazione dell’AGL e che sono perfettamente motivate in relazione agli elementi di prova a disposizione.

Considerazioni preliminari

121

In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza 19 gennaio 2006, causa C-240/03 P, Comunità montana della Valnerina/Commissione, Racc. pag. I-731, punto 105).

122

Non risponde dunque ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso di impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza Comunità montana della Valnerina/Commissione, cit., punto 106).

123

Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Se un ricorrente non potesse quindi basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in particolare, sentenza Comunità montana della Valnerina/Commissione, cit., punto 107).

124

Questo è effettivamente quanto accade nel caso di specie sia riguardo alla prima parte, sia riguardo alla seconda e terza parte del presente motivo, per cui, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il terzo motivo è interamente ricevibile.

Sulla prima parte del terzo motivo, relativa all’assoggettamento all’AGL di alcuni materiali vergini che non vengono impiegati come aggregati e per i quali non esistono materiali sostitutivi

— Argomenti delle parti

125

Con la prima parte, la BAA contesta al Tribunale di aver ritenuto giustificato, ai punti 135 e 136 della sentenza impugnata, in virtù del principio «chi inquina paga», l’assoggettamento all’AGL di taluni materiali denominati «vergini», come il granito impiegato per le massicciate o il pietrisco rosso impiegato come rivestimento di vie pedonali, per i quali non esistono sostituti, nonostante la decisione controversa abbia ritenuto che la sabbia, la roccia e la ghiaia, che sono estratte come materiali vergini, siano esonerate dalla tassa se non impiegate come aggregati, per il fatto che, per tali usi, non sono rimpiazzabili con materiali di sostituzione più ecologici.

126

Poiché la decisione controversa ha considerato la non sostituibilità come una circostanza idonea a sottrarre dall’ambito di applicazione della tassa taluni impieghi di materiali vergini altrimenti soggetti alla tassa, il Tribunale, basandosi sul principio «chi inquina paga», avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione per giustificare la tassazione di materiali non sostituibili. Esso avrebbe altresì applicato il suddetto principio in modo selettivo e non avrebbe motivato sufficientemente le sue conclusioni.

127

La Commissione replica che la BAA non tiene conto della circostanza che l’AGL è una tassa settoriale, limitata all’unico settore degli aggregati, il che spiega il motivo per cui prodotti non sostituibili come la sabbia, la roccia e la ghiaia, che non sono venduti né impiegati come aggregati, possano essere esentati dalla tassa di cui trattasi. Qualora questi stessi prodotti venissero impiegati come aggregati, il relativo assoggettamento all’AGL risponderebbe all’obiettivo di internalizzare i costi ambientali collegati alla produzione degli aggregati vergini. La suddetta censura sarebbe pertanto infondata.

— Giudizio della Corte

128

Al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la lettera di notifica e la decisione impugnata mirano, da un lato, in modo esplicito, a massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri materiali di sostituzione rispetto agli aggregati vergini e a promuovere un utilizzo razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale non rinnovabile, e, dall’altro, in maniera implicita, si riferiscono all’internalizzazione dei costi ambientali in conformità del principio «chi inquina paga», quando affermano, nell’ambito della determinazione degli obiettivi dell’AGL, che «i costi per l’ambiente dell’estrazione di aggregati oggetto della tassa comprendono le emissioni sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo». Il Tribunale aggiunge allo stesso punto che tali obiettivi sono chiariti nella lettera del Regno Unito alla Commissione del 19 febbraio 2002.

129

Anche ammesso che il Tribunale abbia sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa facendo riferimento, al punto 124 della sentenza impugnata, al principio «chi inquina paga» e giustificando, ai punti 135 e 136 della stessa sentenza, la tassazione di prodotti che non sarebbero idonei ad essere rimpiazzati con prodotti sostitutivi stante l’obiettivo di «internalizzare i costi ambientali collegati alla produzione degli aggregati vergini», non potrebbe comunque essere accolta la censura secondo cui il Tribunale, ai punti 135 e 136 della suddetta sentenza, avrebbe sviluppato la propria logica in merito alla natura e alla struttura generale dell’AGL, poiché il rigetto della censura dedotta in primo grado appare fondato per altri motivi (v., in particolare, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 47).

130

Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione, le affermazioni della BAA a cui il Tribunale ha risposto ai punti 135 e 136 della sentenza impugnata, si fondano sulla premessa erronea secondo cui l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’AGL dei materiali vergini non utilizzati come aggregati era giustificata dall’assenza di materiali di sostituzione. Orbene, come altresì osservato dall’avvocato generale al paragrafo 108 delle sue conclusioni, emerge dai motivi della decisione controversa che l’esclusione di detti materiali si spiega in realtà con la volontà delle autorità britanniche di assoggettare alla tassa di cui trattasi solo i materiali appartenenti al settore degli aggregati.

131

Conseguentemente, la censura relativa a un’applicazione selettiva del principio «chi inquina paga» dev’essere dichiarata inoperante e, inoltre, la motivazione dei punti della sentenza impugnata che qui vengono in considerazione, benché fondata su una premessa erronea, non appare insufficiente.

132

Pertanto, la prima parte del terzo motivo dev’essere interamente respinta.

Sulla seconda parte del motivo, relativa all’assoggettamento all’AGL di alcuni prodotti derivati dall’estrazione di materiali primari non sostituibili che non sono soggetti alla tassa

— Argomenti delle parti

133

Con la seconda parte del terzo motivo, la BAA contesta, in particolare, le valutazioni del Tribunale formulate ai punti 112 e 137 della sentenza impugnata, con le quali quest’ultimo ha respinto le affermazioni di incoerenza con gli obiettivi dell’AGL dell’imposizione di taluni prodotti derivati dall’estrazione di materiali primari non sostituibili, neppure essi tassati. Secondo la BAA tali sottoprodotti non devono essere tassati poiché si tratta di aggregati «secondari».

134

Al punto 112 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe fornito un’interpretazione corretta del punto 29 della motivazione della decisione impugnata affermando che la nozione di granulati «secondari» riguardava in maniera generale i materiali non assoggettati alla tassa. Così facendo, il Tribunale avrebbe sostituito la sua motivazione a quella della Commissione, motivando in maniera insufficiente le proprie conclusioni.

135

Peraltro, il Tribunale sarebbe incorso in diversi errori di diritto al punto 137 della sentenza impugnata accettando la giustificazione della distinzione operata tra gli aggregati secondari per quanto riguarda il relativo assoggettamento all’AGL. In particolare, la BAA censura il Tribunale per avere applicato in modo selettivo la logica ambientale del principio «chi inquina paga», di avere confermato, senza la benché minima prova, che l’impossibilità di ridurre il volume dei sottoprodotti giustifica la suddetta distinzione, di essersi fondato su una pretesa differenza di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore e i materiali non sostituibili di cui essi sono i sottoprodotti e di aver erroneamente richiamato, in tale contesto, i punti 4.10-4.15 della lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002.

136

La Commissione replica che la BAA contesta erroneamente la sentenza impugnata nella parte in cui conclude che la tassazione degli aggregati di qualità inferiore, che sono i prodotti derivati dall’estrazione di materiali non tassati, quali gli aggregati risultanti dall’estrazione di calcare, pietre da taglio o di sabbia silicea, è compatibile con la natura e la struttura generale dell’AGL.

137

Innanzi tutto, per quanto riguarda la censura mossa al punto 112 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene che, quando al punto 29 della decisione controversa viene fatto riferimento ad aggregati primari, si tratta di un riferimento ai prodotti che sono tassati, mentre il riferimento ad aggregati secondari riguarda quelli esenti elencati dalla legge. Pertanto, la conclusione fattuale a cui il Tribunale giunge al citato punto 112 non conterrebbe alcun errore.

138

Riguardo al punto 137 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto afferma la BAA, il principio «chi inquina paga» non comporta necessariamente l’assoggettamento all’AGL dei sottoprodotti di certi altri prodotti non tassati, quali la roccia d’ardesia, giacché rientra nella scelta politica degli Stati membri imporre la tassa ai prodotti del settore degli aggregati e non agli altri settori che non producono abitualmente aggregati, quali l’estrazione di ardesia e dei sottoprodotti che ne derivano.

139

Come il Tribunale avrebbe rilevato al punto 137 della sentenza impugnata, la differenza di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore e i materiali non sostituibili, di cui essi sono i sottoprodotti, giustificherebbe l’assoggettamento degli aggregati derivati, in modo da diminuire la proporzione di aggregati di qualità inferiore. Sarebbero infondate le critiche mosse dalla BAA sia riguardo alle constatazioni del Tribunale sul rapporto di prezzo tra i prodotti in questione, sia riguardo al richiamo della lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002.

— Giudizio della Corte

140

La BAA censura innanzi tutto il Tribunale per aver affermato al punto 112 della sentenza impugnata che, nella decisione controversa, in particolare al punto 29 di quest’ultima, la nozione di aggregati secondari riguarda in maniera generale i materiali non assoggettati all’AGL, mentre, in realtà, essa riguarda i prodotti derivati, risultanti dall’estrazione dei materiali «primari», che sono i prodotti che costituiscono l’oggetto dell’attività principale di una cava. Pertanto, il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione.

141

Al riguardo si deve ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’art. 230 CE, la Corte e il Tribunale sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere. L’art. 231 CE prevede che, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. La Corte e il Tribunale non possono quindi, in ogni caso, sostituire la loro propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in particolare, sentenza 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I-447, punto 38).

142

Se, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere indotto ad interpretare la motivazione dell’atto impugnato in maniera diversa dal suo autore, o addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da quest’ultimo, esso non può farlo quando nessun elemento sostanziale lo giustifichi (sentenza DIR International Film e a./Commissione, cit., punto 42).

143

Secondo la formulazione stessa del punto 29 della decisione controversa «[L]’AGL sarà riscossa soltanto sugli aggregati vergini. L’AGL non sarà riscossa né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari) né sugli aggregati riciclati». Peraltro, al punto 32 di tale decisione, la Commissione afferma che [l]a struttura e la portata della tassa riflettono la netta distinzione tra l’estrazione di aggregati vergini, che comporta conseguenze indesiderabili per l’ambiente, e la produzione di aggregati secondari o riciclati, che rappresenta un contributo importante al trattamento delle rocce, ghiaie e sabbie derivanti dall’escavazione, da altri lavori o da trattamenti effettuati legalmente per scopi diversi.

144

Pertanto, dichiarando al punto 112 della sentenza impugnata che la Commissione ha ritenuto in tutta la decisione controversa, in particolare al punto 29 di quest’ultima, che i termini «aggregati primari» designano essenzialmente gli aggregati «assoggettati all’AGL», mentre i termini «aggregati secondari» si riferiscono essenzialmente agli aggregati «esenti» elencati dalla legge, per dedurne, in particolare, che la Commissione si è limitata ad affermare al suddetto punto che «l’AGL non sarà riscossa sui prodotti derivati o sugli scarti di prima estrazione, quando sono esentati dalla legge», il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione e ha sostituito la propria interpretazione a quella che deriva direttamente dalla decisione controversa, benché nessun elemento sostanziale lo giustificasse.

145

Ciò premesso, la prima censura della seconda parte del terzo motivo dev’essere accolta.

146

La BAA censura poi il Tribunale per aver considerato giustificato l’assoggettamento all’AGL di alcuni prodotti derivanti dall’estrazione di materiali non soggetti a detta tassa. La ricorrente invoca, a tale riguardo, una sostituzione di motivazione, errori di valutazione e snaturamento di elementi di prova.

147

Al punto 137 della sentenza impugnata, il Tribunale osserva innanzi tutto che «[i]l principio “chi inquina paga” permetteva del pari di giustificare l’assoggettamento dei prodotti derivati dall’estrazione di materiali non rimpiazzabili con prodotti di sostituzione, in particolare l’assoggettamento degli aggregati di qualità inferiore (…), come risulta dalla lettera delle autorità del Regno Unito del 19 febbraio 2002».

148

Il Tribunale rileva in seguito che «la tassazione di tali prodotti può anche giustificarsi con l’obiettivo — anch’esso sostenuto dall’interveniente nella lettera menzionata — di incoraggiare un’estrazione ed un trattamento più razionali degli aggregati, in modo da ridurre la proporzione di aggregati di qualità inferiore. Infatti, tale proporzione, seppur variabile da una cava all’altra, come sottolineato dalla ricorrente, può comunque essere modificata per una stessa cava. Orbene, la Commissione ha sottolineato a tale riguardo, in particolare nel suo controricorso, senza essere contraddetta dalla ricorrente, la differenza di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore e i materiali non sostituibili di cui essi sono i sottoprodotti».

149

Per quanto riguarda, innanzi tutto, le censure relative al fatto che il Tribunale avrebbe accettato senza la benché minima prova che l’impossibilità di ridurre il volume dei sottoprodotti giustifica la tassazione, nel senso che il Tribunale si sarebbe erroneamente fondato su una pretesa differenza di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore e i materiali non sostituibili di cui essi sono i sottoprodotti e avrebbe erroneamente richiamato i punti 4.10-4.15 della lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002, è sufficiente constatare che tali censure pongono nuovamente in discussione valutazioni di fatto. Orbene, non essendo stato dimostrato lo snaturamento degli elementi di fatto e di prova a disposizione del Tribunale, le suddette censure sono irricevibili e devono essere respinte.

150

Quanto al resto, si deve constatare che la motivazione del Tribunale si fonda non solo sul principio «chi inquina paga», bensì anche sull’obiettivo di incoraggiare un’estrazione ed un trattamento più razionali degli aggregati vergini, di cui è pacifica l’appartenenza agli obiettivi indicati al punto 31 della decisione controversa, ragion per cui non vi è alcuna sostituzione di motivazione da parte del Tribunale.

151

Per tutte le suddette ragioni, la seconda parte del secondo motivo va accolta per quanto riguarda il punto 112 della sentenza impugnata e va respinta per il resto.

Sulla terza parte del terzo motivo, relativa all’esenzione dall’AGL di alcuni tipi di aggregati vergini

— Argomenti delle parti

152

Con la terza parte, la BAA censura il Tribunale per aver ritenuto giustificata l’esenzione di alcuni tipi di aggregati vergini quali l’ardesia, lo scisto, la ball clay, il caolino, l’argilla, il carbone o la lignite.

153

Il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella enunciata nella decisione controversa affermando, ai punti 130, 131, 133 e 134 della sentenza impugnata, che la suddetta esenzione mirava a incoraggiare l’impiego di tali aggregati vergini come prodotti sostitutivi rispetto agli aggregati vergini assoggettati all’AGL. Secondo la BAA, il perseguimento di siffatto scopo comprometterebbe la «natura e la struttura generale» ambientale dell’AGL.

154

La valutazione del Tribunale sarebbe il risultato dello snaturamento delle prove prodotte nel corso del procedimento, in particolare della lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002, e violerebbe i diritti della difesa della ricorrente in quanto non avrebbe potuto prendere posizione riguardo a tale nuova interpretazione delle suddette prove.

155

La Commissione osserva che l’esenzione di alcuni materiali primari quali l’ardesia, lo scisto, la ball clay, il caolino, l’argilla, il carbone o la lignite, è giustificata dal fatto che essi non vengono normalmente impiegati come aggregati e, conseguentemente, non appartengono al settore degli aggregati, come riconosciuto dal Tribunale ai punti 128 e 129 della sentenza impugnata.

156

Il Tribunale avrebbe altresì correttamente affermato, ai punti 130, 131, 133 e 134 della suddetta sentenza, che il Regno Unito era libero di incoraggiare l’impiego di residui di scavo di ardesia e di materiali simili quali prodotti sostitutivi degli aggregati vergini. Il Tribunale, infine, basandosi in particolare sulla lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002, non sarebbe incorso in errori di diritto dichiarando, al punto 133 della sentenza impugnata, che l’estrazione è considerata la principale fonte di degrado dell’ambiente considerata dalla misura.

157

Secondo la Commissione, non spetta alle istituzioni comunitarie esaminare l’importanza dei problemi ambientali trattati confrontandoli con altri problemi analoghi che potrebbero sussistere all’interno dello stesso Stato membro. Pertanto, conoscere quale sia la percentuale precisa di estrazione di aggregati rispetto all’attività globale di estrazione di minerali nel Regno Unito sarebbe irrilevante nel caso di specie.

— Giudizio della Corte

158

Al punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ammettere, come giustificazione per gli obiettivi ambientali perseguiti, l’esenzione di alcuni materiali, in particolare lo scisto e l’ardesia di cattiva qualità, l’argilla e gli scarti di caolino e di ball clay, anche impiegati come aggregati, in quanto, secondo una constatazione di fatto del Tribunale, essi sono [stati] «fino ad oggi poco impiegati come aggregati per i loro elevati costi di trasporto».

159

Allo stesso punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto che l’esenzione dall’AGL di tali materiali permette il loro impiego come surrogati degli aggregati vergini e può quindi contribuire ad una razionalizzazione dell’estrazione e dell’impiego di questi ultimi.

160

Contrariamente alle affermazioni della BAA, il Tribunale, così facendo, non ha compiuto alcuna sostituzione di motivazione, giacché la razionalizzazione dell’estrazione e dell’impiego di aggregati vergini figura tra gli obiettivi elencati nella decisione controversa, come osservato al punto 150 della presente sentenza.

161

Poiché l’incoraggiamento all’impiego di materiali vergini fino ad oggi poco impiegati come aggregati è coerente con l’obiettivo di razionalizzare l’impiego degli aggregati, come osservato dal Tribunale senza incorrere in errori di diritto, l’incoraggiamento all’utilizzo dei suddetti materiali non compromette nemmeno la natura e la struttura generale ambientale dell’AGL.

162

Infine, riguardo all’argomento invocato in questa sede circa lo snaturamento delle prove prodotte nel corso del procedimento, in particolare della lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002, tale snaturamento non emerge dagli atti processuali, per cui non può essere accolta la presente censura né, pertanto, quella relativa alla violazione dei diritti della difesa.

163

La terza parte del terzo motivo dev’essere di conseguenza integralmente respinta.

Sul quarto motivo, relativo a errori di diritto nella valutazione dell’esenzione delle esportazioni

164

La BAA sostiene che il Tribunale, affermando ai punti 147 e seguenti della sentenza impugnata che l’esenzione dall’AGL degli aggregati destinati all’esportazione è giustificata dalla natura di tassa «indiretta» dell’AGL medesima, ha violato, da un lato, gli artt. 91 CE e 92 CE, nonché l’obbligo di motivazione e, dall’altro, ha permesso un miglioramento retroattivo della motivazione della decisione controversa.

165

Si deve innanzi tutto esaminare la seconda parte di questo motivo.

Sulla seconda parte del quarto motivo

— Argomenti delle parti

166

La BAA sostiene che, con l’adozione, ai punti 150 e 151 della sentenza impugnata, della motivazione basata sulla natura di tassa indiretta dell’AGL, stata avanzata per la prima volta dalla Commissione e dal Regno Unito dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha permesso un miglioramento retroattivo della decisione controversa, che non sarebbe consentito dal diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punti 47 e 48).

167

In effetti, la spiegazione fornita dalla Commissione al punto 33 della decisione controversa per giustificare l’esenzione degli aggregati esportati da tale tassa sarebbe irrilevante rispetto all’argomentazione fondata sull’art. 91 CE, sostenuta dalla Commissione e dal governo del Regno Unito dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo avrebbe erroneamente considerato collegata alla motivazione del suddetto punto 33.

168

La Commissione e il governo del Regno Unito replicano che il Tribunale, basandosi sulla natura di tassa indiretta dell’AGL, non ha permesso un «miglioramento retroattivo» della decisione controversa, bensì, semplicemente, una spiegazione più dettagliata e uno sviluppo dei motivi enunciati al punto 33 di tale decisione.

169

Al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ammesso che la motivazione fondata sulla natura di tassa indiretta dell’AGL dev’essere presa in considerazione in quanto si ricollegherebbe ai motivi esposti dalla Commissione al punto 33 della decisione controversa.

170

L’art. 253 CE non escluderebbe che i motivi esposti in una decisione della Commissione siano poi spiegati in maniera più dettagliata.

171

Inoltre nella presente fattispecie appare chiaramente che le norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi sono l’art. 91 CE e il principio della tassazione nel paese di destinazione. Di conseguenza, tale disposizione farebbe manifestamente parte del contesto giuridico della decisione controversa.

— Giudizio della Corte

172

Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 63).

173

Per quanto riguarda, più particolarmente, una decisione della Commissione che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la Commissione è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 64).

174

Nel caso di specie si deve necessariamente constatare che il punto 33 della decisione controversa giustifica l’esenzione degli aggregati esportati per il fatto che essi possono essere esentati nel Regno Unito se sono utilizzati in processi di fabbricazione esenti, quali, ad esempio, la produzione di vetro, di plastiche, di carta, di fertilizzanti e di pesticidi.

175

Poiché le autorità britanniche non possono esercitare un controllo sull’impiego degli aggregati al di fuori del loro territorio, l’esenzione delle esportazioni è necessaria per la certezza del diritto degli esportatori di aggregati e per evitare una disparità di trattamento delle esportazioni di aggregati che potrebbero altrimenti beneficiare di un’esenzione all’interno del Regno Unito.

176

La motivazione esposta al punto 33 della decisione controversa si riferisce, quindi, alla disparità di trattamento che, in mancanza di esenzione degli aggregati esportati, deriverebbe dal fatto che gli aggregati commercializzati nel Regno Unito sono esenti se impiegati per determinati scopi, mentre gli aggregati impiegati per gli stessi scopi nello Stato di importazione sarebbero assoggettati all’AGL a causa dell’assenza di mezzi di controllo delle autorità britanniche sull’impiego degli aggregati al di fuori del territorio del Regno Unito.

177

Siffatta motivazione non contiene alcun riferimento alla natura di «tassa indiretta» dell’AGL ai sensi dell’art. 91 CE, allo scopo di giustificare l’esenzione degli aggregati esportati, la quale si fonda su una distinzione tra, da un lato, gli aggregati commercializzati nel Regno Unito e, dall’altro, gli aggregati esportati.

178

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 150 della sentenza impugnata, non può ritenersi che la motivazione basata sull’art. 91 CE sia collegata ai motivi esposti nella decisione controversa, relativi all’assenza di mezzi di controllo delle autorità britanniche sull’impiego dei materiali in quanto aggregati al di fuori del Regno Unito; essa rappresenta, in realtà, una motivazione diversa, fornita dopo l’adozione di tale decisione. Pertanto, il Tribunale ha violato l’art. 253 CE considerando siffatta motivazione tra i motivi esposti nella decisione controversa.

179

Conseguentemente, la seconda parte del quarto motivo va accolta.

Sulla prima parte del quarto motivo

180

Alla luce della risposta fornita alla seconda parte del presente motivo, non occorre esaminare la prima parte del medesimo.

Sul quinto motivo, relativo al mancato avvio del procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE

Argomenti delle parti

181

La BAA sostiene che il Tribunale, pur richiamando correttamente la giurisprudenza pertinente ai punti 165-167 della sentenza impugnata, è incorso in un errore di diritto affermando, ai punti 171 e 172 della medesima sentenza, che la Commissione aveva a giusto titolo ritenuto di non avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.

182

Invero, secondo la ricorrente, la Commissione non era in grado di «acquisire la convinzione» che l’AGL non costituisse un aiuto di Stato sulla base di alcuni punti a tal fine dedicati nella decisione controversa. Di ciò costituirebbe prova, in particolare, il fatto che la motivazione della sentenza impugnata è assai più dettagliata e lunga di quella della decisione e che la motivazione della sentenza impugnata si fonderebbe su argomenti diversi da quelli enunciati nella decisione controversa.

183

La Commissione e il governo del Regno Unito controbattono che il fatto che la sentenza impugnata sia più lunga della decisione controversa non può di per sé consentire di concludere che la suddetta istituzione sia incorsa in un errore di diritto decidendo di non avviare il procedimento d’indagine formale.

184

Il governo del Regno Unito osserva inoltre che il Tribunale ha correttamente riassunto e applicato la giurisprudenza pertinente e ha concluso che gli unici argomenti utilmente invocati dalla BAA a sostegno del presente motivo, relativi alle asserite incoerenze nella delimitazione dell’ambito di applicazione dell’AGL, coincidevano con quelli esposti nell’ambito del motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE. In definitiva, tale motivo non farebbe altro che ribadire gli argomenti esposti dinanzi al Tribunale.

Giudizio della Corte

185

Come rilevato al punto 113 della presente sentenza, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE risulta indispensabile quando la Commissione incontra serie difficoltà per valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune.

186

La Commissione può quindi limitarsi alla fase preliminare prevista dall’art. 88, n. 3, CE per adottare una decisione favorevole a una misura statale solo se è in grado di acquisire, al termine di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisce un «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, o, se essa è qualificata come aiuto, che è compatibile con il mercato comune.

187

Se invece questo primo esame ha convinto la Commissione del contrario, oppure non le ha consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.

188

Orbene, come hanno giustamente rilevato la Commissione e il governo del Regno Unito, l’affermazione della BAA secondo cui la motivazione della sentenza impugnata è diversa da quella della decisione controversa, nel senso che è più approfondita e lunga rispetto alla motivazione di quest’ultima, non è di per sé idonea a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto concludendo, al punto 172 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ritenendo che il controllo, rispetto all’art. 87, n. 1, CE, sia della delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL sia dell’esenzione delle esportazioni non presentasse alcuna grave difficoltà tale da imporle l’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE.

189

Poiché la BAA non ha specificato le gravi e concrete difficoltà di valutazione che la Commissione avrebbe incontrato, il quinto motivo va respinto.

Sul sesto motivo, deduce relativo a un’insufficienza della motivazione della decisione controversa

Argomenti delle parti

190

A sostegno di questo motivo, la BAA deduce che la circostanza che il Tribunale abbia sviluppato un argomento diverso da quello contenuto nella decisione controversa è sufficiente per constatare che il Tribunale non poteva concludere, al punto 146 della sentenza impugnata, che tale decisione fosse sufficientemente motivata ai sensi di quanto prescritto dall’art. 253 CE.

191

La Commissione rileva, da un lato, che la BAA non fa valere nessun argomento specifico in suffragio di tale motivo e sostiene, dall’altro, che la decisione controversa era sufficientemente motivata. Il governo del Regno Unito osserva che la BAA si limita a sostenere che il Tribunale ha analizzato gli argomenti esposti dalle parti nella causa di cui trattasi in maniera più approfondita rispetto alla decisione controversa e che, pertanto, tale motivo deve essere respinto.

Giudizio della Corte

192

È vero che, come ricordato al punto 173 della presente sentenza, per quanto riguarda, più particolarmente, una decisione della Commissione che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la Commissione è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato.

193

Tuttavia, la tesi della ricorrente secondo cui il Tribunale ha sviluppato una motivazione diversa e più approfondita di quella adottata dalla Commissione non è idonea a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto concludendo che la decisione controversa era sufficientemente motivata alla luce dei motivi in essa contenuti.

194

Pertanto, il sesto motivo va parimenti respinto.

195

Risulta da tutte le precedenti considerazioni che, tenuto conto dei diversi errori di diritto constatati, si deve annullare la sentenza impugnata.

Sul rinvio della causa al Tribunale

196

Conformemente all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

197

Nella fattispecie, considerati gli errori di diritto constatati, rispettivamente, ai punti 86-92 e 110-115 della presente sentenza, la causa va rinviata al Tribunale.

198

Poiché la causa è rinviata al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates Association/Commissione, è annullata.

 

2)

La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.