SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 novembre 2008 ( *1 )
«Impugnazione — Sgravio dei dazi all’importazione — Decisione della Commissione — Art. 239 del codice doganale — Esistenza di una situazione particolare — Mancanza di frode — Negligenza manifesta dell’importatore»
Nel procedimento C-38/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 29 gennaio 2007,
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV, rappresentata dall’avv. H. de Bie, advocaat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione la Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (in prosieguo: la «H & S») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2006, causa T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione , REM 19/2002, che dichiara che lo sgravio dei dazi all’importazione è ingiustificato in un caso particolare (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
La normativa relativa alla classificazione doganale della carta di riso
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2 |
Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), ha istituito una nomenclatura completa delle merci che sono oggetto di operazioni d’importazione o di esportazione nella Comunità europea (in prosieguo: la «NC»); tale nomenclatura figura nell’allegato I di questo regolamento. |
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3 |
Le sottovoci 19019099 e 19059020 della NC, nella formulazione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 agosto 1997, n. 1624, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 224, pag. 16), erano applicabili nella fattispecie. |
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Nella versione in lingua italiana, le voci 1901 e 1905 della NC, nonché le relative sottovoci sono così formulate:
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La versione olandese della NC descrive nel seguente modo la voce 1905 e le relative sottovoci:
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Al fine di garantire l’applicazione uniforme della NC nella Comunità, la Commissione delle Comunità europee può adottare, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 2658/87, le misure relative alla classificazione di merci particolari nella NC. |
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In base all’allegato del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento di classificazione»), nella sottovoce 19059020 della NC rientrano le «preparazion[i] alimentar[i], sotto forma di fogli essiccati, traslucidi, di varie dimensioni, fatti di farina di riso, sale e acqua». Tale allegato precisa altresì che «[d]opo essere stati immersi in acqua (…), questi fogli vengono generalmente utilizzati come involucri per “involtini primavera ” e prodotti simili». |
La normativa relativa allo sgravio dei dazi all’importazione
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8 |
L’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone: «1. Alle condizioni previste all’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell’articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. 2. La rappresentanza può essere:
(…)». |
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L’art. 239 del codice doganale prevede: «1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato (…)». |
I fatti risultanti dalla sentenza impugnata
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La società H & S, con sede nei Paesi Bassi, importa carta di riso dal Vietnam. A tale titolo si è avvalsa dei servizi di un agente doganale, ossia la Switch Customs Brokers BV, che ha designato come suo rappresentante diretto ai sensi dell’art. 5, n. 2, del codice doganale. |
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11 |
La H & S ha dichiarato la carta di riso da essa importata alla sottovoce 19019099 della NC. Con lettera 21 marzo 1996 l’amministrazione doganale olandese (in prosieguo: l’«amministrazione doganale») ha comunicato alla ricorrente che la carta di riso in questione in effetti doveva essere classificata alla detta voce. |
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12 |
Il 27 giugno 1997 la Commissione ha adottato il regolamento di classificazione, che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del ed è entrato in vigore il 19 luglio successivo. |
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13 |
Nonostante l’esistenza di tale regolamento di classificazione, la H & S ha continuato ad importare carta di riso alla sottovoce 19019099 della NC e l’amministrazione doganale ha accettato ancora sotto tale classificazione 29 dichiarazioni in 6 mesi (previo controllo dei documenti e, in un caso, di un controllo fisico). Il 16 marzo 1998 l’amministrazione doganale ha tuttavia informato la ricorrente che la merce in questione non doveva essere classificata alla sottovoce 19019099 della NC, ma alla sottovoce 19059020 della NC. Ciononostante, lo stesso giorno, in un momento successivo, essa ha constatato la conformità di una dichiarazione che classificava la carta di riso alla sottovoce 19019099 della NC. A decorrere dal la ricorrente ha importato tale merce classificandola alla sottovoce 19059020 della NC. |
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14 |
Con lettera 22 novembre 2000 l’amministrazione doganale ha informato la H & S che, per il periodo compreso tra il e il , avrebbe proceduto alla contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione per un totale di NLG 645399,50 (ossia EUR 292869,52), poiché tale società durante il periodo summenzionato aveva classificato erroneamente le merci in questione, dato che la voce 19059020 della NC era quella conforme al regolamento di classificazione. A seguito di adeguamento, tale importo è stato infine fissato a NLG 636518,40, corrispondente alle dichiarazioni depositate con la classificazione errata alla sottovoce 19019099 della NC durante il periodo compreso tra il e il . |
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Accogliendo una domanda della H & S in tale senso, il Regno dei Paesi Bassi, in data 13 settembre 2002, ha chiesto alla Commissione di stabilire, in forza dell’art. 239 del codice doganale, se fosse giustificata la concessione a tale società dello sgravio dei dazi all’importazione. |
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Il 17 giugno 2004 la Commissione ha adottato la decisione controversa. In tale decisione essa ha constatato l’esistenza di una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del codice doganale. Tuttavia essa ha osservato che la H & S aveva dato prova di manifesta negligenza, in quanto, sebbene tale società fosse un operatore esperto e il regolamento di classificazione avesse eliminato la complessità della legislazione che sarebbe potuta esistere in precedenza, essa non aveva compiuto alcun passo per informarsi sull’esattezza della prassi dell’amministrazione doganale, che era palesemente contraria al detto regolamento. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2004, la H & S ha proposto ricorso avverso la decisione controversa diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento di quest’ultima nella parte in cui constatava che la domanda di sgravio dei dazi non era giustificata e, dall’altro, la condanna della Commissione alle spese. Quanto ad essa, la Commissione concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese. |
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A sostegno del ricorso la H & S faceva valere tre motivi di annullamento della decisione controversa, relativi, in primo luogo, ad una violazione dell’art. 239 del codice doganale, ad un’errata valutazione dei fatti e ad un vizio di motivazione di tale decisione, in secondo luogo, ad una violazione dei principi di buona amministrazione, nonché della parità di trattamento e, in terzo luogo, ad una violazione del principio di proporzionalità. |
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Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della H & S. |
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Con il primo motivo la H & S deduceva in particolare la complessità della normativa, in quanto la versione olandese della NC, a differenza delle altre versioni linguistiche, non conteneva un riferimento esplicito alle «paste in sfoglie essiccate di farina», cosicché, sulla falsariga dell’amministrazione doganale che aveva raccomandato in passato una classificazione di tale merce alla sottovoce 19019099 della NC, detta società aveva potuto ritenere in buona fede che fogli di riso rientrassero in tale sottovoce. Inoltre, il regolamento di classificazione sarebbe in contrasto con la versione olandese della NC e non le poteva dunque essere opposto. |
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La H & S faceva valere inoltre di non essere un importatore esperto e che non le poteva essere imputata l’esperienza professionale del suo agente doganale. A tale riguardo essa affermava che l’eventuale negligenza di quest’ultimo, che non aveva preso conoscenza del regolamento di classificazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, non poteva essere presa in considerazione per addebitarle una manifesta negligenza. |
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A tale riguardo, dopo aver precisato innanzitutto, al punto 43 della sentenza impugnata, che la controversia verteva esclusivamente sulla questione di sapere se la Commissione avesse potuto validamente considerare sussistente una manifesta negligenza da parte della H & S, il Tribunale, al punto successivo della stessa sentenza, ha ricordato che secondo la giurisprudenza risultante dalla sentenza 11 novembre 1999, causa C-48/98, Söhl e Söhlke (Racc. pag. I-7877, punto 56), si doveva tener conto in particolare, ai fini della valutazione della manifesta negligenza, della complessità delle disposizioni la cui mancata esecuzione ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, dell’esperienza professionale, nonché della diligenza dell’operatore. |
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Il Tribunale ha successivamente osservato, al punto 58 della sentenza impugnata, che la pubblicazione del regolamento di classificazione aveva posto fine all’eventuale complessità della legislazione originata dalla mancanza di taluni termini nella versione olandese del testo della sottovoce 19059020 della NC. Al punto 70 di detta sentenza, esso ha considerato che gli elementi riguardanti la possibile negligenza dell’agente doganale, compresa la sua esperienza professionale, dovevano essere imputati alla H & S. Infine, al punto 75 della stessa sentenza, il Tribunale ha ricordato che spetta all’operatore, qualora nutra dubbi sull’esatta applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un’obbligazione doganale, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per non contravvenire a dette disposizioni. |
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Il Tribunale ha pertanto concluso, al punto 87 della sentenza impugnata, che non essendosi informati presso l’amministrazione doganale sulle ragioni della discordanza tra la sua prassi di classificazione e le disposizioni del regolamento di classificazione, la H & S e il suo agente doganale non avevano dato prova della diligenza richiesta dall’art. 239 del codice doganale. |
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25 |
Ciò premesso, il Tribunale, al punto 96 della sentenza impugnata, ha considerato che la H & S non aveva dimostrato né una violazione da parte della Commissione dell’art. 239 del codice doganale, né un’errata valutazione dei fatti da parte di quest’ultima, e neppure un vizio di motivazione della decisione controversa, e, di conseguenza, ha respinto il primo motivo. |
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Con il secondo motivo la H & S contestava in particolare alla Commissione di avere dimostrato un rigore eccessivo, in violazione del principio di buona amministrazione, non prendendo in considerazione gli errori dell’amministrazione doganale nel valutare la diligenza dell’importatore. |
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27 |
A tale riguardo il Tribunale, al punto 103 della sentenza impugnata, ha ritenuto che la negligenza dell’amministrazione doganale fosse già stata presa in considerazione nella valutazione dell’esistenza di una situazione particolare, ma che essa tuttavia non può esimere la ricorrente dalle conseguenze della propria negligenza. |
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28 |
Riguardo al terzo motivo, il Tribunale, al punto 111 della sentenza impugnata, ha constatato che, qualora le condizioni di applicazione dell’art. 239 del codice doganale non siano soddisfatte, il rifiuto di sgravio dei dazi non costituisce una violazione del principio di proporzionalità. |
Sull’impugnazione
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29 |
Con la sua impugnazione la H & S chiede l’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa, nonché la condanna della Commissione alle spese. |
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30 |
Da parte sua, la Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione in quanto infondata e per la condanna della H & S alle spese. |
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31 |
A sostegno dell’impugnazione, la H & S deduce in sostanza un motivo unico, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’art. 239 del codice doganale per quanto riguarda la valutazione della condizione relativa alla mancanza di manifesta negligenza dell’operatore. Tale motivo si articola in tre parti corrispondenti ai tre elementi presi in considerazione dalla giurisprudenza nell’ambito di tale valutazione, ossia la complessità della legislazione, l’esperienza professionale e la diligenza dell’importatore. |
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32 |
La Commissione, da parte sua, ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato l’art. 239 del codice doganale. Inoltre, pur precisando che non intende sollevare un’eccezione d’irricevibilità, essa constata che la H & S ribadisce, talvolta letteralmente, gli argomenti da essa formulati dinanzi al Tribunale. |
Sulla ricevibilità
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33 |
Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa risulta che l’atto d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza 3 marzo 2005, causa C-499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, Racc. pag. I-1751, punto 37, e la giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
Un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da tali disposizioni (v., in tal senso, citata sentenza Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata). |
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35 |
Tuttavia, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario data dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato (citata sentenza Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, punto 39, e la giurisprudenza ivi citata). |
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36 |
Orbene, nella fattispecie si deve necessariamente constatare che la ricorrente, pur avvalendosi degli argomenti già presentati a sostegno del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, contesta tuttavia l’interpretazione che quest’ultimo ha dato dei presupposti necessari per poter soddisfare la condizione connessa alla mancanza di negligenza manifesta dell’importatore, come prevista dall’art. 239 del codice doganale. |
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37 |
Ciò premesso, occorre esaminare il ricorso in esame. |
Sulla prima parte, relativa alla complessità della normativa
Argomenti delle parti
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38 |
Secondo la H & S, la classificazione della carta di riso alla sottovoce 19059020 della NC non sarebbe ancora consolidata, come lo conferma il fatto che lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) ha adito la Corte in via pregiudiziale, procedimento iscritto al ruolo con il numero C-375/07. Ciò tenderebbe a suffragare la posizione della ricorrente che ritiene si tratti di una legislazione complessa, in particolare per le lacune nella redazione della versione olandese della NC e per la persistenza dell’amministrazione doganale nell’accettare una classificazione che si asserisce essere errata. Inoltre la ricorrente osserva che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il regolamento di classificazione non poteva eliminare l’ambiguità relativa alla classificazione della merce in questione, poiché la classificazione effettuata da tale regolamento sarebbe contraria alla NC e alla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza 11 agosto 1995, causa C-12/94, Uelzena Milchwerke (Racc. pag. I-2397). |
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39 |
Secondo la Commissione la legislazione applicabile non è complessa e, in ogni caso, il regolamento di classificazione, la cui applicazione è controversa nella presente causa, avrebbe chiarito le norme vigenti. In realtà, gli argomenti della H & S sarebbero incentrati sulla questione della complessità della classificazione della carta di riso. Orbene, un argomento del genere non riguarderebbe la procedura di sgravio dei dazi, ma l’esistenza dell’obbligazione doganale, vale a dire il ricorso proposto dalla H & S dinanzi al giudice nazionale avverso la classificazione di tale merce alla sottovoce 19059020 della NC, applicata dall’amministrazione doganale. |
Giudizio della Corte
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Occorre ricordare che, per valutare se vi sia manifesta negligenza ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, è necessario tener conto in particolare della complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, nonché dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore (sentenza 13 settembre 2007, causa C-443/05 P, Common Market Fertilizers/Commissione, Racc. pag. I-7209, punto 174, e la giurisprudenza ivi citata). |
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41 |
A tale riguardo vi è un importante indizio diretto a provare la complessità del problema da risolvere se era necessario adottare, alla luce delle divergenze tra i vari Stati membri per quanto attiene alla classificazione doganale di una merce, un regolamento che chiarisse definitivamente la voce doganale nella quale la merce andasse classificata (v. sentenza 1o aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I-1819, punto 23). |
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42 |
Nella fattispecie, tuttavia, si deve necessariamente constatare che lo sgravio dei dazi richiesto dalla H & S riguardava proprio operazioni d’importazione successive all’entrata in vigore del regolamento di classificazione. Orbene, anche se è vero che riguardo alla classificazione della merce in questione il testo della versione olandese della sottovoce 19059020 della NC poteva sembrare meno preciso di quello di altre versioni linguistiche, resta cionondimeno il fatto che tale regolamento di classificazione, direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi, descrive in maniera esplicita e inequivocabile i prodotti che devono essere classificati alla detta sottovoce e ai quali corrispondono quelli importati dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza in data odierna, causa C-375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52). |
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43 |
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto considerando, al punto 58 della sentenza impugnata, che la pubblicazione del regolamento di classificazione aveva posto fine all’eventuale complessità della legislazione originata dalla mancanza di taluni termini nella versione olandese del testo della voce 1905 della NC e, più precisamente, della sottovoce 19059020 di quest’ultima. |
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44 |
Peraltro tale constatazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che la Corte, al punto 20 della sentenza 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher (Racc. pag. I-2535), ha considerato, in un caso analogo alla fattispecie in cui l’operatore aveva ottenuto per due volte conferma della correttezza del punto di vista erroneo sul quale si basava il trattamento doganale, che l’errore reiterato dell’autorità doganale costituiva un indizio tendente a dimostrare che il problema da risolvere era di natura complessa. |
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45 |
Infatti, nel procedimento che ha dato luogo a detta sentenza, come precisato al punto 5 di quest’ultima, la ricorrente, dubitando della legittimità di un’esenzione dai dazi doganali di cui essa aveva goduto, aveva chiesto all’ufficio doganale di riesaminare la sua pratica e aveva quindi ottenuto dal direttore di tale ufficio la conferma della franchigia doganale. Orbene, nella presente causa è pacifico che la H & S non ha ottenuto una conferma del genere dopo avere interrogato l’amministrazione doganale riguardo alla sua prassi che violava il contenuto del regolamento di classificazione. Essa ha solo proceduto a fare dichiarazioni doganali che sono state accettate fino al momento in cui tale amministrazione si è resa conto della classificazione errata. |
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46 |
Da quanto precede risulta che, come dichiarato dal Tribunale al punto 58 della sentenza impugnata, la normativa tariffaria in questione, nella versione olandese applicabile al caso di specie, non presentava una particolare complessità. |
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47 |
Occorre di conseguenza disattendere la prima parte. |
Sulla seconda parte, relativa all’esperienza professionale dell’importatore
Argomenti delle parti
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48 |
La H & S sostiene che il Tribunale ha a torto considerato che l’esperienza professionale del suo agente doganale dovesse esserle imputata. Essa sottolinea, da un lato, di occuparsi solo della produzione e dell’attività commerciale e di non essere dunque in alcun modo specializzata nelle operazioni d’importazione. Dall’altro, l’interpretazione del Tribunale sarebbe contraria alla volontà del legislatore, poiché un’impresa direttamente rappresentata da un agente avrebbe in tal modo meno possibilità di avvalersi di uno sgravio dei dazi rispetto ad una società che effettui da sola le proprie dichiarazioni doganali. |
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49 |
Secondo la Commissione, il Tribunale ha considerato giustamente che l’esperienza professionale dell’agente doganale dovesse essere imputata all’impresa importatrice, poiché in caso di rappresentanza diretta la dichiarazione è eseguita da quest’ultimo a nome e per conto dell’importatore. Peraltro il Tribunale avrebbe in ogni caso constatato che la ricorrente era un’importatrice esperta. |
Giudizio della Corte
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50 |
Al fine di valutare l’esperienza professionale di un importatore, la quale è presa in considerazione nell’ambito della condizione relativa alla mancanza di negligenza manifesta ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, occorre verificare se si tratti o meno di un operatore economico la cui attività professionale consista, essenzialmente, in operazioni di importazione e di esportazione e se abbia già acquisito una certa esperienza nell’espletamento di tali operazioni (citate sentenze Söhl & Söhlke, punto 57, nonché Common Market Fertilizers/Commissione, punto 188). |
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51 |
Tuttavia l’art. 5, n. 2, del codice doganale prevede la possibilità per un operatore di farsi rappresentare. Infatti, ai fini dell’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale, la rappresentanza di un operatore può essere diretta, qualora il rappresentante agisca a nome e per conto di quest’ultimo, oppure indiretta, qualora il rappresentante agisca a nome proprio ma per conto di terzi (citata sentenza Common Market Fertilizers/Commissione, punto 184). |
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52 |
A tale riguardo la Corte ha precisato che l’operatore che si rivolge a un agente doganale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nel contesto di una rappresentanza diretta o indiretta, è in ogni caso debitore dell’obbligazione doganale nei confronti delle autorità doganali e non può esimersi dalla sua responsabilità adducendo gli errori commessi da tale agente (v. citata sentenza Common Market Fertilizers/Commissione, punti 186 e 187). |
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53 |
Allo stesso modo, l’operatore che si è rivolto ai servizi di un agente doganale non può sottrarsi al recupero di dazi doganali invocando la propria inesperienza in materia di formalità doganali. Infatti, se del caso, gli operatori potrebbero eludere il requisito relativo all’esperienza professionale avvalendosi sistematicamente dei servizi di specialisti in materia doganale e, pertanto, contrariamente a quanto sostiene la H & S, sarebbero gli operatori che realizzano da soli le proprie operazioni doganali ad essere sfavoriti con riferimento alla procedura prevista dall’art. 239 del codice doganale. Inoltre, e come riconosce la stessa ricorrente al punto 71 del ricorso, un operatore rappresentato beneficia indiscutibilmente dell’esperienza professionale del suo agente doganale. |
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54 |
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, al punto 70 della sentenza impugnata, che, nei limiti in cui l’agente abbia agito a nome e per conto dell’importatore, gli elementi riguardanti l’eventuale negligenza di tale agente, ivi compreso il livello della sua esperienza professionale, dovevano essere presi in considerazione ai fini della valutazione della negligenza di detto importatore. |
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55 |
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente volto a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale, risultante al punto 63 della sentenza impugnata, in base al quale essa stessa possedeva una certa esperienza in materia d’importazione, occorre ricordare che la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli elementi che gli sono stati sottoposti, una questione di diritto come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. citata sentenza Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, punto 40). |
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56 |
Detto argomento deve pertanto essere dichiarato irricevibile. |
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57 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere anche la seconda parte. |
Sulla terza parte, relativa alla diligenza dell’importatore
Argomenti delle parti
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58 |
La H & S sostiene che il Tribunale ha commesso una violazione dell’art. 239 del codice doganale nell’esigere che la diligenza di un importatore arrivi fino al punto di contestare la classificazione tariffaria effettuata dall’amministrazione doganale. Orbene, nella fattispecie, detta società non vedeva alcun motivo per procedere in tal modo, poiché, da un lato, la classificazione di prodotti «non cotti» alla sottovoce tariffaria 19019099 le sembrava conforme alla NC e, dall’altro, il regolamento di classificazione poteva riguardare soltanto prodotti «cotti». Inoltre la ricorrente osserva che non si può chiedere agli operatori di prendere conoscenza delle disposizioni applicabili nelle diverse versioni linguistiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Continuando ad effettuare le dichiarazioni doganali alla sottovoce 19019099 della NC, dichiarazioni accettate dall’amministrazione doganale, essa avrebbe dunque agito con la diligenza richiesta. Inoltre, qualora abbia potuto essere commessa una negligenza, essa costituirebbe un fatto riferibile al suo agente doganale e non potrebbe esserle imputata. Infine la H & S ritiene che, anche qualora essa abbia potuto dar prova di negligenza, questa sarebbe minima rispetto a quella di detta amministrazione. |
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59 |
La Commissione fa valere che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell’applicazione della condizione relativa alla diligenza dell’operatore. Essa ricorda che, in base alla giurisprudenza, spetta all’operatore, qualora nutra dubbi sull’esatta applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un’obbligazione doganale, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per non contravvenire a dette disposizioni. Orbene, sarebbe pacifico che sia la H & S che il suo agente doganale non erano a conoscenza del regolamento di classificazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il che costituirebbe in sé una negligenza. A fortiori essi non hanno potuto rivolgersi all’amministrazione doganale sulla voce tariffaria che occorreva utilizzare per una corretta applicazione della NC. |
Giudizio della Corte
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60 |
Occorre subito ricordare che il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione, che può essere concesso soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti, costituisce un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni e delle esportazioni e che, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente. Essendo la mancanza di «manifesta negligenza» un presupposto essenziale per poter chiedere un rimborso o uno sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi di rimborso o di sgravio resti limitato (citata sentenza Söhl e Söhlke, punto 52). |
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Le norme comunitarie applicabili in materia di tariffa doganale sono obbligatoriamente oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esse costituiscono, a decorrere da tale pubblicazione, l’unico diritto positivo in materia, diritto di cui si presume la conoscenza da parte di ciascuno (v. sentenza 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder, Racc. pag. 2415, punto 19). |
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Orbene, come constatato al punto 42 della presente sentenza, il regolamento di classificazione, che è stato oggetto di regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, anche nella versione olandese, e che di conseguenza era direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi, descrive in modo esplicito e inequivocabile le merci che devono essere classificate alla sottovoce 19059020 della NC e alle quali corrispondono quelle importate dalla H& S. |
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Ne consegue che la ricorrente non può sostenere di aver potuto ritenere in buona fede che tale regolamento non riguardasse i prodotti da essa importati, nella fattispecie prodotti non cotti. |
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Per quanto riguarda gli errori dell’amministrazione doganale che avrebbero suffragato la ricorrente nella scelta della sottovoce 19019099 della NC per le sue operazioni di importazione, occorre rilevare che un operatore diligente, che abbia preso conoscenza di un regolamento di classificazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee come quello controverso nella fattispecie, non può limitarsi a proseguire l’importazione della sua merce sotto una voce della NC solo perché tale classificazione è stata accettata da detta amministrazione. Infatti, ammettere una negligenza siffatta finirebbe per incoraggiare gli operatori a trarre profitto dagli errori delle autorità doganali. |
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Peraltro, come giustamente constatato dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, l’errore dell’amministrazione doganale, che era già stato preso in considerazione nella fattispecie in sede di esame dell’esistenza di una situazione particolare, non può, in linea di principio, esimere l’operatore dalle conseguenze della propria negligenza. |
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In ogni caso è necessario sottolineare che, in una situazione come quella della ricorrente, l’operatore conserva la possibilità di contestare l’esistenza dell’obbligazione doganale, se necessario eccependo l’illegittimità del regolamento di classificazione, ciò che la H & S ha d’altronde cercato di fare dinanzi al giudice nazionale, il quale ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, procedimento che ha dato luogo alla citata sentenza Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading. |
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Quanto all’argomento della H & S diretto a contestare la possibilità di imputarle le negligenze del suo agente doganale, tenuto conto di quanto ricordato al punto 52 della presente sentenza, esso non può essere accolto. |
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Da ciò consegue che anche la terza parte deve essere respinta. |
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69 |
Poiché le tre parti del motivo unico sollevato dalla H & S a sostegno del ricorso sono state disattese, quest’ultimo va respinto. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile alla procedura di impugnazione in forza dell’art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la H & S, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.