SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 novembre 2008 ( *1 )
«Aiuti di Stato — Regime di aiuti — Incompatibilità con il mercato comune — Esecuzione della decisione — Recupero degli aiuti messi a disposizione — Impossibilità assoluta di esecuzione»
Nella causa C-214/07,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, proposto il 23 aprile 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Giolito, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues, dalla sig.ra S. Ramet e dal sig. J.-C. Gracia, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo eseguito entro il termine impartito la decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/343/CE, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108, pag. 38; in prosieguo: la «decisione»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 5 e 6 di detta decisione, 249, quarto comma, CE, nonché 10 CE. |
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2 |
La Repubblica francese contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto. |
Fatti
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3 |
La decisione qualifica come regime di aiuti di Stato un dispositivo di esenzioni fiscali rappresentato dagli artt. 44 septies, 1383 A, 1464 B e 1464 C del code général des impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI»). Tale dispositivo è stato introdotto dalla legge finanziaria per il 1989 del 23 dicembre 1988, n. 88-1149 (JORF del , pag. 16320), senza essere stato previamente notificato alla Commissione. |
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4 |
In applicazione dell’art. 44 septies del CGI, le società create per rilevare le attività di imprese industriali in difficoltà sono esonerate dall’imposta sulle società per un periodo di due anni. Conformemente agli artt. 1464 B e 1464 C del CGI, tali società di recente creazione possono altresì beneficiare, previa delibera degli enti locali competenti, di un’esenzione dall’imposta sulle professioni e dall’imposta sugli immobili durante un periodo di due anni. |
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5 |
L’art. 1 della decisione dichiara tale regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e constata che esso è stato attuato illegittimamente, alla luce dell’art. 88, n. 3, CE. |
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6 |
L’art. 2 della stessa decisione esclude tuttavia dalla qualifica di aiuti di Stato le esenzioni concesse che soddisfano le condizioni enunciate dal regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30), o dalle regole de minimis applicabili al momento della loro concessione. |
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7 |
L’art. 3 ammette inoltre la compatibilità degli aiuti di cui all’art. 1 che soddisfano le condizioni enunciate dalla comunicazione della Commissione sui regimi di aiuti a finalità regionale del 1979 (GU C 31, pag. 9), dagli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (GU C 74, pag. 9), o dal regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33). |
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8 |
L’art. 5 ordina nei termini seguenti il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili: «La Francia adotterà tutte le misure necessarie al recupero, dai beneficiari degli aiuti concessi a titolo del regime di cui all’articolo 1, nonché quelli di cui agli articoli 2 e 3, e illegalmente messi a loro disposizione. Il recupero avrà immediatamente luogo, conformemente alle procedure del diritto nazionale, al fine di permettere l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. (…)». |
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L’art. 6 recita: «Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia informerà la Commissione in merito alle misure adottate e previste per conformarvisi». |
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10 |
L’art. 7 aggiunge quanto segue: «La Francia fornirà tali informazioni sulla base del modulo allegato alla presente e stilerà un elenco completo delle imprese beneficiarie delle esenzioni concesse a titolo del regime di cui all’articolo 1 e degli importi versati in ciascun caso. La Francia stilerà un elenco delle imprese beneficiarie degli aiuti concessi a titolo del regime di cui all’articolo 1 che non soddisfano le condizioni enunciate dal regolamento [n. 69/2001], dalle regole de minimis applicabili al momento della concessione dell’aiuto, dal regolamento [n. 70/2001], dalla comunicazione del 1979 sui regimi di aiuti a finalità regionale o dagli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. L’elenco riporterà altresì gli importi dell’aiuto di cui ciascuna impresa ha beneficiato». |
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11 |
Dopo una serie di scambi di corrispondenza e di richiami successivi alla scadenza del termine di due mesi previsto dalla decisione per la comunicazione delle misure adottate e previste per la sua esecuzione, la Commissione, ritenendo che la Repubblica francese non vi avesse ancora proceduto, ha deciso di proporre il presente ricorso per inadempimento. |
Sul ricorso
Argomenti delle parti
Argomenti della Commissione
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La Commissione contesta alla Repubblica francese di non aver proceduto ad alcun recupero in esecuzione della decisione. |
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13 |
Essa precisa di aver essa stessa accettato l’esistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1991 e il 1993, dato che, in mancanza di dati fiscali disponibili per tale periodo, i beneficiari degli aiuti ad esso relativi non possono essere identificati. |
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Essa esclude invece un’impossibilità assoluta di esecuzione per il periodo successivo al 1993. |
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15 |
Per quanto riguarda le imprese beneficiarie che hanno cessato la loro attività, menzionate nella corrispondenza relativa all’esecuzione della decisione, la Commissione fa valere che, in caso di trasferimento di beni, occorre esaminare le condizioni finanziarie della transazione per accertarsi che il trasferimento sia stato realizzato conformemente alle condizioni di mercato. |
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16 |
Secondo la giurisprudenza, solo a tale condizione l’elemento di aiuto può essere considerato incluso nel prezzo di acquisto, con la conseguenza che, in linea di principio, non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio (sentenze 20 settembre 2001, causa C-390/98, Banks, Racc. pag. I-6117, punto 77, e , causa C-277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I-3925, punto 80), dato che il beneficio dell’aiuto è conservato dal cedente. |
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17 |
Qualora non esistesse un reale mercato per taluni beni trasferiti dopo la cessazione di attività, si potrebbe fare uso di altri riferimenti o di altri criteri per verificare l’eventuale trasferimento dell’aiuto all’acquirente. |
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18 |
In ogni caso, il recupero dell’aiuto non potrebbe essere subordinato all’indicazione dell’importo dell’aiuto nell’atto di trasferimento di beni. In mancanza di ciò, sarebbe estremamente facile rimettere in discussione l’effetto utile delle regole relative agli aiuti di Stato. Basterebbe che le parti di una transazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato omettessero di menzionare nel contratto il trasferimento dell’aiuto. Orbene, la verifica dell’esistenza di un trasferimento dell’aiuto all’acquirente non può dipendere dalla sola volontà delle parti della transazione. |
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19 |
La Commissione precisa che la sua censura relativa all’art. 10 CE non deve essere considerata separatamente rispetto a quella relativa alla mancata esecuzione degli artt. 5 e 6 della decisione. Essa sarebbe semplicemente intesa a porre in rilievo l’eccessiva lentezza delle autorità francesi nel conformarsi alla detta decisione. |
Argomenti della Repubblica francese
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La Repubblica francese ritiene che, al fine dell’esecuzione della decisione, siano state attuate tutte le misure possibili. Tuttavia, il recupero sarebbe impossibile per quanto riguarda le imprese beneficiarie che hanno cessato la loro attività. |
— Sul recupero degli aiuti nei confronti dei beneficiari che non hanno cessato la loro attività
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La Repubblica francese menziona diverse difficoltà riscontrate nell’identificazione dei beneficiari, nel calcolo dell’importo degli aiuti da recuperare, nonché nella scelta e nell’attuazione delle procedure destinate al recupero. A suo avviso, tali difficoltà rappresentano vincoli esterni legati all’entità e alla complessità dell’esercizio di recupero. |
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Le difficoltà riscontrate nell’identificazione dei beneficiari sarebbero derivate anzitutto, per quanto riguarda gli esercizi 1991, 1992 e 1993, dalla regola dell’ordinamento nazionale che impone la conservazione dei documenti contabili per un periodo limitato a dieci anni. |
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23 |
Per gli anni successivi, esse sarebbero derivate dal fatto che il regime di aiuti non comportava necessariamente una specifica identificazione dei beneficiari nell’ambito di un sistema di dichiarazioni. Sarebbe quindi stata necessaria un’indagine presso i competenti servizi locali. |
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24 |
La Repubblica francese fa valere che, il 16 marzo 2005, ha trasmesso alla Commissione un elenco di 55 imprese che hanno beneficiato, tra il 1994 e il 2002, di un aiuto per un importo lordo oltre il limite comunitario superiore a EUR 1 milione. |
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Essa aggiunge che, il 7 luglio 2006, in risposta ad una lettera della Commissione del che la invitava a comunicarle l’elenco di tutte le imprese che avevano beneficiato di un’esenzione fiscale superiore a EUR 100000, essa ha trasmesso:
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Alla sua controreplica, depositata il 22 ottobre 2007, essa allega un elenco di 88 imprese che devono rimborsare un aiuto superiore a EUR 200000. |
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Per quanto riguarda le difficoltà riscontrate nella determinazione dell’importo degli aiuti da recuperare, la Repubblica francese fa riferimento in primo luogo agli artt. 2 e 3 della decisione. |
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Essa rileva che l’importo degli aiuti da recuperare è quello delle esenzioni escluse dall’ambito di applicazione di detti artt. 2 e 3. Orbene, a suo avviso, come per l’identificazione delle imprese beneficiarie, la determinazione dell’importo degli aiuti richiedeva la raccolta di informazioni presso l’insieme delle direzioni dipartimentali dei servizi fiscali, mediante la consultazione dei fascicoli fiscali completi delle imprese di cui trattasi. Infatti, le dichiarazioni fiscali effettuate a livello nazionale non avrebbero menzionato talune informazioni necessarie all’applicazione degli inquadramenti comunitari relativi agli aiuti a finalità regionale e agli aiuti a favore delle PMI. |
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La Repubblica francese osserva che la Commissione ha accettato una certa flessibilità nell’applicazione di detti inquadramenti e che, di conseguenza, le autorità competenti hanno potuto procedere a diversi calcoli che hanno consentito di determinare l’importo degli aiuti da recuperare, corrispondente all’importo dell’esenzione diminuito dell’importo degli aiuti coperti dai testi comunitari sugli aiuti de minimis, sugli aiuti a finalità regionale e sugli aiuti alle PMI. |
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Essa sostiene, in secondo luogo, che la determinazione dell’importo degli aiuti da recuperare è stata resa più difficile anche dalla necessità di ottenere la collaborazione delle imprese interessate. Infatti, poiché le autorità competenti hanno dovuto considerare i crediti da recupero come crediti non fiscali, esse non avrebbero avuto a loro disposizione, nell’ambito del diritto nazionale, per crediti siffatti, una procedura di dialogo formalizzato come quella prevista per i crediti fiscali. La collaborazione delle imprese interessate sarebbe apparsa inoltre necessaria in molti casi in cui informazioni necessarie non figuravano nei fascicoli fiscali di queste ultime. |
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31 |
Infine, quanto alle difficoltà relative alle procedure destinate al recupero, la Repubblica francese sottolinea che quella applicabile ai crediti non fiscali richiedeva l’intervento in successione di tre autorità: la direzione generale delle imposte, competente per la liquidazione dei crediti da recuperare, il prefetto, nella sua qualità di ente che ordina il pagamento di detti crediti, in quanto firmatario dei titoli di riscossione, ed i contabili della direzione generale della contabilità pubblica, competenti per il recupero dei crediti. Essa aggiunge che, per una maggiore efficacia, è stato deciso di raggruppare i crediti per dipartimento, affinché ciascun prefetto potesse firmare i titoli di riscossione per tutte le imprese stabilite nel suo dipartimento. |
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32 |
Nella sua controreplica, la Repubblica francese ammette che, alla data di redazione di tale atto, non erano ancora stati emessi i titoli di riscossione. |
— Sul recupero degli aiuti nei confronti dei beneficiari che hanno cessato la loro attività
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33 |
La Repubblica francese sostiene di aver fatto valere, durante i suoi scambi con la Commissione, un’impossibilità assoluta di recupero nei confronti di 204 beneficiari che avevano cessato la loro attività. |
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Essa precisa che la Commissione le ha tuttavia risposto che:
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Essa sostiene che, tanto per i trasferimenti di beni realizzati sotto forma di cessione a trattativa privata quanto per quelli realizzati nell’ambito di procedure di ristrutturazione e di liquidazione giudiziaria, le autorità fiscali non possono valutare se i trasferimenti di cui trattasi siano stati effettuati in condizioni normali di mercato. |
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Infatti, se è vero che esiste un mercato degli immobili, non esisterebbe un mercato dei beni industriali usati. Per questi ultimi, non sarebbe quindi disponibile alcun riferimento per determinare un prezzo di mercato al momento del trasferimento. |
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Di conseguenza, sarebbe impossibile valutare se, in caso di cessazione dell’attività dell’impresa, il trasferimento di beni abbia comportato un trasferimento dell’aiuto al nuovo acquirente. |
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La Repubblica francese sottolinea inoltre che:
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In ogni caso, il recupero si scontrerebbe altresì con ostacoli giuridici. |
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Infatti, per quanto riguarda le imprese oggetto di una procedura concorsuale, non sarebbe possibile ottenere il recupero di un credito la cui ammissione al passivo non sia stata richiesta al liquidatore mandatario entro il termine impartito. |
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41 |
Quanto alla cessione a trattativa privata di beni delle imprese che hanno cessato la loro attività, il recupero degli aiuti sarebbe privo di qualsiasi fondamento giuridico nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’aiuto all’acquirente non sia stato menzionato nell’atto di cessione. |
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La Repubblica francese conferma quindi di trovarsi nell’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti di cui hanno beneficiato imprese che hanno cessato la loro attività. |
Giudizio della Corte
Sul recupero degli aiuti
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In caso di decisione negativa relativa ad un aiuto illegittimo, il recupero di quest’ultimo ingiunto dalla Commissione avviene alle condizioni previste dall’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), ai sensi del quale: «(…) il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario». |
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44 |
Secondo costante giurisprudenza, l’unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v., in particolare, sentenza 20 settembre 2007, causa C-177/06, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7689, punto 46, e la giurisprudenza ivi citata). |
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45 |
In caso di difficoltà, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l’art. 10 CE, per superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e, soprattutto, di quelle relative agli aiuti di Stato (v. sentenza 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3875, punto 42, e la giurisprudenza ivi citata). |
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46 |
La condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limiti a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà segnalate (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-11887, punto 74, e la giurisprudenza ivi citata). |
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47 |
Nella causa in esame occorre subito constatare che, ben oltre il termine fissato all’art. 6 della decisione ed i termini supplementari accordati dalla Commissione in occasione dei suoi scambi con lo Stato membro convenuto, quest’ultimo non aveva recuperato alcuna somma, né al momento dell’introduzione del ricorso, né al momento del deposito della controreplica, quasi quattro anni dopo l’adozione della detta decisione. |
— Sul recupero degli aiuti nei confronti dei beneficiari che non hanno cessato la loro attività
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In via preliminare, occorre precisare che in questo procedimento non sono in discussione gli aiuti relativi agli esercizi dal 1991 al 1993, per i quali la Commissione, prima dell’inizio della causa, aveva già ammesso l’esistenza di un’impossibilità assoluta di recupero, posizione confermata espressamente nel suo ricorso. |
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49 |
Per il resto, la Repubblica francese non può utilmente sostenere che le difficoltà fatte valere costituiscono vincoli esterni. |
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50 |
Tali difficoltà, relative all’identificazione dei beneficiari, al calcolo dell’importo degli aiuti da recuperare, nonché alla scelta e all’attuazione delle procedure di recupero, rientrano fra le difficoltà interne imputabili alle azioni o alle omissioni delle autorità nazionali. |
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51 |
Occorre osservare che, riscontrate tali difficoltà interne, le autorità nazionali hanno proceduto a scambi di corrispondenza con la Commissione. Esse hanno quindi risposto a richieste di informazioni, descritto le difficoltà incontrate, proposto soluzioni idonee a superare talune di esse e chiesto istruzioni. |
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52 |
Tuttavia, la loro partecipazione è stata inizialmente caratterizzata da rilevanti ritardi consecutivi. |
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53 |
Soprattutto, sebbene la Commissione avesse in un primo momento insistito, tanto all’art. 7, secondo comma, della decisione, quanto nelle sue domande per iscritto successive, sulla necessità di redigere un elenco delle imprese soggette al recupero degli aiuti e di effettuare senza indugio un recupero effettivo e avesse poi acconsentito ad una certa flessibilità nell’applicazione degli inquadramenti comunitari applicabili, le autorità francesi:
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54 |
Per quanto riguarda i beneficiari che non hanno cessato la loro attività, risulta quindi da quanto precede che non è soddisfatto il requisito di un’impossibilità assoluta di esecuzione e che è fondata la censura attinente alla violazione dell’art. 5 della decisione. |
— Sul recupero degli aiuti nei confronti dei beneficiari che hanno cessato la loro attività
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55 |
Si deve osservare che la Commissione non ha contestato allo Stato membro convenuto, né durante gli scambi che hanno preceduto la presente causa, né con il ricorso, una mancata esecuzione della decisione per quanto riguarda le imprese puramente e semplicemente cessate senza aver trovato un acquirente. |
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56 |
Qualora un’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere accompagnati dall’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi (sentenza Germania/Commissione, cit., punto 85). Se il termine per l’ammissione dei crediti è scaduto, le autorità nazionali devono avviare, qualora esistente e ancora praticabile, qualsiasi procedimento di rimozione della preclusione che consenta, in casi particolari, l’ammissione tardiva di un credito. |
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57 |
Per quanto riguarda i beneficiari che hanno cessato la loro attività e ceduto i loro beni, spetta alle autorità nazionali verificare se le condizioni finanziarie della cessione siano state conformi alle condizioni di mercato. |
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58 |
In tal caso, l’elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto, di modo che non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato (sentenza Germania/Commissione, cit., punto 80). In caso contrario, non si può escludere che il cessionario possa essere eventualmente tenuto al rimborso degli aiuti in questione, qualora fosse accertato che esso continua effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio dei detti aiuti (sentenza Germania/Commissione, cit., punto 86). |
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59 |
Ai fini della verifica delle condizioni finanziarie della cessione, le autorità nazionali possono prendere in considerazione, segnatamente, la forma utilizzata per la cessione, per esempio quella dell’asta pubblica, che si presume garantisca una vendita alle condizioni di mercato. |
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Esse possono altresì prendere in considerazione, segnatamente, una perizia eventualmente predisposta in occasione della cessione. |
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61 |
Qualora i beni siano stati acquisiti da una pluralità di acquirenti diversi, nulla osta, in linea di principio, alla verifica della conformità delle condizioni finanziarie di ciascuna delle operazioni rispetto alle condizioni di mercato. |
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62 |
Nel caso di una cessione di beni a trattativa privata, il recupero degli aiuti nei confronti del cessionario non può essere subordinato alla menzione espressa nell’atto del trasferimento di tali aiuti. Esso può essere effettuato qualora il cessionario avesse dovuto essere a conoscenza degli aiuti e di un procedimento di controllo avviato dalla Commissione. |
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63 |
Alla luce degli elementi che precedono, lo Stato membro convenuto non può limitarsi, per sottrarsi alla declaratoria di inadempimento, ad enunciare affermazioni generali ed astratte, senza fare riferimento a casi particolari identificati, analizzati alla luce di tutte le iniziative concretamente prese ai fini dell’esecuzione della decisione. |
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64 |
Ammettere il contrario equivarrebbe, con un ragionamento a priori, ad escludere qualsiasi esecuzione per tutta la categoria delle imprese che hanno cessato la loro attività, mentre, nei confronti di queste ultime, un’impossibilità assoluta di esecuzione può essere ammessa, eventualmente, solo sulla base di circostanze proprie a ciascuna di esse. |
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65 |
Nella fattispecie, la Repubblica francese ha fatto valere, nella sua corrispondenza con la Commissione, un’impossibilità assoluta di esecuzione nei confronti di 204 imprese che hanno cessato la loro attività. Tuttavia, essa non dimostra di avere avviato alcuna iniziativa concreta per esaminare la situazione di ciascuna di esse e per valutare se essa imponesse o meno un recupero in applicazione dei criteri sopra enunciati. Essa non dimostra neanche di aver tratto profitto dall’accettazione, da parte della Commissione, nell’ambito della collaborazione prevista all’art. 10 CE, di un controllo limitato ai soli trasferimenti di beni più rilevanti. |
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66 |
Di conseguenza, si deve concludere, anche per quanto riguarda i beneficiari che hanno cessato la loro attività, che non è soddisfatto il requisito di un’impossibilità assoluta di esecuzione e che è fondata la censura attinente alla violazione dell’art. 5 della decisione. |
Sull’informazione della Commissione quanto alle misure adottate e previste ai fini dell’esecuzione della decisione
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67 |
La Corte non deve esaminare il capo di domanda basato sull’art. 6 della decisione e diretto a far condannare la Repubblica francese per non aver informato la Commissione delle misure adottate e previste ai fini dell’esecuzione della decisione poiché tale Stato membro non ha per l’appunto proceduto all’esecuzione di tali obblighi entro il termine stabilito (v., in particolare, sentenza 20 settembre 2007, Commissione/Spagna, cit., punto 54, e la giurisprudenza ivi citata). |
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68 |
Si deve quindi constatare che, non avendo eseguito entro il termine impartito la decisione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5 di detta decisione. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.