CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 31 gennaio 2008 ( 1 )

Causa C-442/04

Regno di Spagna

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Pesca — Regolamento (CE) n. 1954/2003 — Regolamento (CE) n. 1415/2004 — Gestione dello sforzo di pesca — Fissazione del livello massimo annuale dello sforzo di pesca — Periodo di riferimento — Zone e risorse di pesca comunitarie — Zone biologicamente sensibili — Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati — Eccezione di illegittimità — Ricevibilità — Principio di non discriminazione — Sviamento di potere»

1. 

Con il presente ricorso, il Regno di Spagna chiede l’annullamento degli artt. 1-6 del regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 2004, n. 1415, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca ( 2 ).

2. 

Tale ricorso costituisce la continuazione di quello che il Regno di Spagna aveva presentato nei confronti degli artt. 3, 4 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 ( 3 ), e che la Corte ha respinto con sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio ( 4 ).

3. 

In tale sentenza, la Corte ha affermato che, poiché le disposizioni impugnate erano inseparabili dal resto del regolamento n. 1954/2003, la domanda di annullamento parziale di tale regolamento presentata dal Regno di Spagna era irricevibile, e che il ricorso doveva essere pertanto respinto ( 5 ).

4. 

In attesa della pronuncia di detta sentenza, la Corte aveva deciso, il 2 marzo 2005, di sospendere il procedimento nella presente causa. In seguito alla pronuncia della sentenza Spagna/Consiglio, cit., il Regno di Spagna ha chiesto che tale sospensione del procedimento venga revocata.

5. 

A sostegno del presente ricorso, il Regno di Spagna solleva, ai sensi dell’art. 241 CE, un’eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento n. 1954/2003.

6. 

Nelle presenti conclusioni, spiegherò, in un primo tempo, perché tale eccezione di illegittimità deve, a mio parere, essere dichiarata ricevibile. Poi, in un secondo tempo, esporrò i motivi per cui ritengo che le censure sollevate dal Regno di Spagna a sostegno di una tale eccezione di illegittimità non possano essere accolte, e che il presente ricorso debba, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato.

I — Contesto normativo

A — Il regolamento n. 1954/2003

7.

Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca ( 6 ), «il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca». In particolare, il n. 2, lett. f), di detto articolo menziona le misure dirette al «contenimento dello sforzo di pesca».

8.

Il regolamento n. 1954/2003 costituisce una di tali misure. Ai sensi del suo art. 1, detto regolamento «stabilisce i criteri e le procedure per l’introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0».

9.

Ai sensi dell’art. 2, lett. b), dello stesso regolamento, si intende per «“sforzo di pesca”: il prodotto della capacità e dell’attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca esercitato dalle singole navi».

10.

Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1954/2003 precisa che «[i]l regime di accesso relativo ad alcune zone e risorse stabilito dagli articoli da 156 a 166 e da 347 a 353 dell’atto di adesione della Spagna e del Portogallo [ ( 7 )] è scaduto il 31 dicembre 2002. Occorre pertanto adeguare alla nuova situazione giuridica alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie [ ( 8 )], e del regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie [ ( 9 )]».

11.

Inoltre, ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1954/2003, «[i] regolamenti [n. 685/95] e [n. 2027/95] contengono altre disposizioni che istituiscono un sistema generale per la gestione dello sforzo di pesca volto ad evitare un incremento dello sforzo di pesca e che non riguardano [l’atto di adesione]. Queste disposizioni sono importanti ai fini della gestione della pesca e dovrebbero essere mantenute».

12.

In tale prospettiva, il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 1954/2003 prevede che «[s]e si vuole garantire che il livello generale dello sforzo di pesca attualmente esercitato non aumenti, è necessario istituire un nuovo regime di gestione della pesca nelle zone [elencate all’art. 1 di detto regolamento]. L’obiettivo di questo regime è di limitare lo sforzo di pesca in base allo sforzo esercitato in tali zone nel periodo dal 1998 al 2002».

13.

Il capo II del regolamento n. 1954/2003 è dedicato al regime per la gestione dello sforzo di pesca, così istituito. All’interno di tale capo, l’art. 3, dal titolo «Misure riguardanti le catture delle specie demersali e taluni molluschi e crostacei», è formulato come segue:

«1.   Fatte salve le zone definite nell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a:

a)

valutare il livello dello sforzo di pesca esercitato da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri quale media annuale del periodo dal 1998 al 2002 in ciascuna delle zone CIEM e delle zone COPACE di cui all’articolo 1 per quanto concerne le specie demersali, escluse le specie demersali contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde [ ( 10 )], e la pesca di cappesante, granciporri e granseole, come previsto nell’allegato del presente regolamento. Per il calcolo dello sforzo di pesca, la capacità di pesca delle navi è misurata in funzione della loro potenza motrice in kW;

b)

attribuire il livello dello sforzo di pesca valutato ai sensi della lettera a) in ogni zona CIEM o zona COPACE per quanto riguarda ognuna delle attività di pesca di cui alla lettera a).

(…)».

14.

D’altra parte, il regolamento n. 1954/2003 istituisce un regime specifico di gestione dello sforzo di pesca per una zona delimitata biologicamente sensibile al largo delle coste irlandesi. Al riguardo, il settimo ‘considerando’ indica che «[u]na zona geografica a sud e a ovest dell’Irlanda è stata individuata come avente un’elevata concentrazione di novellame di nasello. Questa zona è oggetto di particolari restrizioni per quanto riguarda l’uso di reti a strascico. Sempre a fini di conservazione essa dovrebbe essere soggetta anche a specifici requisiti di limitazione dello sforzo nell’ambito del sistema generale sopra descritto (…)».

15.

Il regime specifico di gestione dello sforzo di pesca che si applica a tale zona biologicamente sensibile, precisamente delimitata all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1954/2003, è descritto al n. 2 della detta disposizione, in cui si legge che «gli Stati membri valutano i livelli degli sforzi di pesca esercitati da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, quale media annuale del periodo 1998-2002 per la pesca delle specie demersali, escluse quelle contemplate nel regolamento [n. 2347/2002] e la pesca di cappesante, granciporri e granseole e assegnano i livelli di sforzo di pesca così valutati per ognuna di queste attività di pesca».

16.

Infine, l’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1954/2003 prevede che, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee, quest’ultima «presenta al Consiglio (…) una proposta di regolamento che stabilisce lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6».

17.

Ai termini dell’art. 11, n. 2, primo comma, del citato regolamento «[i]l Consiglio (…) stabilisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione lo sforzo di pesca annuo massimo di cui al paragrafo 1».

18.

Sulla base di tale disposizione, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1415/2004, che costituisce oggetto del presente ricorso di annullamento.

B — Il regolamento n. 1415/2004

19.

Secondo l’ultimo ‘considerando’ del regolamento n. 1415/2004, «[l]o sforzo di pesca annuo massimo per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, per gruppo di specie, zona e attività di pesca, dovrebbe essere pari allo sforzo di pesca totale esercitato da quei pescherecci nell’arco del quinquennio 1998-2002, diviso per cinque».

20.

Tale regolamento prevede quanto segue:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento [n. 1954/2003].

Articolo 2

Livelli massimi

1.   I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per le zone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lett.ere a) e b), del regolamento [n. 1954/2003], figurano nell’allegato I del presente regolamento.

2.   I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [n. 1954/2003], figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Transito in una zona

1.   Ciascuno Stato membro assicura che l’uso delle attribuzioni per zona di sforzi di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento [n. 1954/2003] non si tradurrà in un maggiore tempo di pesca rispetto ai livelli dello sforzo di pesca esercitato nel periodo di riferimento.

2.   Lo sforzo di pesca fissato in esito al transito di un peschereccio in una zona in cui non si sono svolte operazioni di pesca nel periodo di riferimento non dev’essere utilizzato per compiere operazioni di pesca in detta zona. Ciascuno Stato membro registra separatamente tale sforzo di pesca.

Articolo 4

Metodologia

Ciascun[o] Stato membro assicura che il metodo usato per registrare lo sforzo di pesca è lo stesso di quello utilizzato nella determinazione dei livelli dello sforzo di pesca a norma degli articoli 3 e 6 del regolamento [n. 1954/2003].

Articolo 5

Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati negli allegati I e II non inficiano le limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell’ambito dei piani di ricostituzione o di qualsiasi altra misura di gestione adottata in applicazione della normativa comunitaria, a condizione che si applichi la misura che prevede il minore sforzo di pesca.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

II — Il ricorso

21.

Nel suo ricorso, il Regno di Spagna conclude che la Corte voglia annullare gli artt. 1-6 del regolamento n. 1415/2004, facendo valere, da un lato, la violazione del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità e sostenendo, dall’altro lato, che il Consiglio è incorso in uno sviamento di potere adottando l’art. 6 del regolamento n. 1954/2003, nonché il regolamento n. 1415/2004.

22.

Nella replica depositata il 22 giugno 2006, il Regno di Spagna ha in seguito esplicitamente sollevato un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’art. 241 CE nei confronti del regolamento n. 1954/2003. Esso chiede alla Corte di dichiarare l’illegittimità di tale regolamento.

23.

Con ordinanza del presidente della Corte 9 marzo 2005, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

III — Valutazione

24.

Anzitutto, prenderò posizione riguardo alla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata dal Regno di Spagna.

A — Sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata dal Regno di Spagna

25.

Nel suo ricorso, il Regno di Spagna solleva una prima censura relativa alla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda, da un lato, il periodo di riferimento utilizzato per fissare lo sforzo di pesca annuo massimo e, dall’altro lato, la delimitazione di una zona sensibile.

26.

Gli argomenti esposti da tale Stato membro a sostegno di tale censura sono identici a quelli sviluppati nella causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit.

27.

Il Regno di Spagna osserva, al punto 36 del suo ricorso, che gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003 pregiudicano il principio di non discriminazione e devono essere annullati. Per tale motivo ha presentato un ricorso di annullamento nella causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit.

28.

Il Regno di Spagna precisa poi che impugna anche il regolamento n. 1415/2004, in quanto quest’ultimo attua gli artt. 3 e 6 del regolamento n. 1954/2003.

29.

Analogamente, per quanto riguarda la seconda censura relativa ad uno sviamento di potere da parte del Consiglio, il Regno di Spagna reitera, nel suo ricorso, l’argomento dedotto nella causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit. Esso reputa che la Corte dovrebbe annullare il regolamento n. 1415/2004, che attua l’art. 6 del regolamento n. 1954/2003, in quanto, adottando tale art. 6 e la normativa di esecuzione, il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere.

30.

Nella sua replica, presentata successivamente alla pronuncia della sentenza Spagna/Consiglio, cit., il Regno di Spagna sostiene che è necessario sollevare un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, nei confronti del regolamento n. 1954/2003. Esso indica vari motivi che giustificherebbero, a suo parere, il controllo, in via incidentale, della conformità al diritto comunitario del regolamento n. 1954/2003.

31.

Tra questi motivi, il Regno di Spagna sostiene in particolare che l’eccezione di illegittimità costituisce un mezzo per eliminare, se del caso, disposizioni che, pur essendo contrarie al diritto comunitario, costituiscono la base di un atto oggetto di un ricorso di annullamento. A tal riguardo, esso osserva che esiste una connessione giuridica diretta tra l’atto di esecuzione, vale a dire il regolamento n. 1415/2004, e l’atto di base, cioè il regolamento n. 1954/2003. Infatti, le indicazioni contenute negli allegati del regolamento n. 1415/2004 potrebbero essere determinate e calcolate solo sulla base delle misure e condizioni definite dagli artt. 3 e 6 del regolamento n. 1954/2003.

32.

Inoltre, il Regno di Spagna osserva che il caso di specie è diverso dall’ipotesi nella quale l’eccezione di illegittimità sollevata da uno Stato membro è irricevibile in quanto il termine per presentare un ricorso di annullamento è scaduto ( 11 ). Infatti, il Regno di Spagna si sarebbe conformato a tale esigenza nel suo ricorso presentato contro il regolamento di base nella causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit.

33.

Infine, tale Stato membro rileva che la sentenza pronunciata in detta causa non ha esaminato il merito delle censure da esso sollevate che sarebbero, essenzialmente, trasponibili al regolamento di esecuzione e che giustificherebbero l’inapplicabilità, nella fattispecie, del regolamento n. 1954/2003. A suo parere, la mancanza di una decisione nel merito e l’esistenza di una connessione giuridica diretta tra i due regolamenti pertinenti obbligherebbe la Corte a pronunciarsi, nell’ambito del presente ricorso, sulla questione dell’inapplicabilità del regolamento n. 1954/2003. In caso contrario, il Regno di Spagna ritiene che la sentenza della Corte sarebbe priva di effetto utile.

34.

Nel controricorso, il Consiglio osserva che il Regno di Spagna non asserisce che il regolamento n. 1415/2004 non ha rispettato le disposizioni del regolamento n. 1954/2003, bensì che tale Stato membro ritiene, al contrario, che il regolamento impugnato sia illegittimo, in quanto ha seguito i criteri stabiliti dagli artt. 3 e 6 del regolamento n. 1954/2003. Inoltre, il Consiglio afferma che, nell’ambito della causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit., il Regno di Spagna ha domandato alla Corte di annullare gli artt. 3 e 6 di quest’ultimo regolamento per gli stessi motivi fatti valere nella fattispecie, vale a dire la violazione del principio di non discriminazione e uno sviamento di potere. Esso espone poi la sua posizione sul merito.

35.

Nella controreplica, il Consiglio sottolinea che il presente ricorso, diretto contro il regolamento n. 1415/2004, è stato presentato nell’ambito di un procedimento distinto e autonomo rispetto alla causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit., anche se i due ricorsi erano manifestamente connessi. Esso osserva che il rispetto dello sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro, fissato dal regolamento n. 1415/2004, è un obbligo complementare, ma distinto rispetto agli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e 6-8 del regolamento n. 1954/2003.

36.

Il Consiglio reputa che l’eccezione di illegittimità sollevata nell’ambito della replica sia tardiva e quindi irricevibile. Infatti, esso ritiene che, alla luce di quanto previsto dall’art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte ( 12 ), il rigetto del ricorso presentato dal Regno di Spagna nella causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit., non possa essere considerato come un fatto nuovo.

37.

A tal riguardo, il Consiglio osserva in particolare che gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie beneficiano di una presunzione di validità, sicché una sentenza della Corte che conferma la validità di un atto non modifica la situazione giuridica nella quale si trovava il ricorrente e non può, di conseguenza, costituire un elemento che consente la deduzione di un motivo nuovo.

38.

In ogni caso, il Consiglio ritiene che il Regno di Spagna non possa contestare la validità del regolamento n. 1954/2003 una volta scaduto il termine fissato dall’art. 230, ultimo comma, CE. Infatti, esso considera che, se uno Stato membro fosse autorizzato a impugnare un atto comunitario mediante l’eccezione di illegittimità ogni volta che un’istituzione adotta un atto di esecuzione di tale atto comunitario, ciò consentirebbe di rimettere in discussione indefinitamente atti comunitari che producono effetti giuridici, il che sarebbe, a suo parere, contrario all’obiettivo perseguito dai termini di ricorso, vale a dire garantire la certezza del diritto.

39.

Il Consiglio fa riferimento, a tal riguardo, alla giurisprudenza della Corte da cui risulta che è impossibile per il destinatario di una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata entro i termini stabiliti dall’art. 230, ultimo comma, CE farne valere l’illegittimità, in quanto una tale decisione è diventata definitiva nei suoi confronti ( 13 ).

40.

Esso ritiene che tale giurisprudenza debba essere applicata nella presente causa, sebbene essa se ne differenzi per due aspetti, in quanto, da un lato, il Regno di Spagna ha impugnato l’atto di cui mette ora in discussione la validità, ma il suo ricorso è stato respinto e, dall’altro lato, l’atto messo in discussione nel presente procedimento è un regolamento.

41.

Per quanto riguarda la Commissione, essa sottolinea anzitutto che il legame tra i regolamenti nn. 1954/2003 e 1415/2004 è così stretto che il presente ricorso è solo una ripetizione, quasi letterale, del ricorso che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit. A suo parere, il presente ricorso non sarebbe in realtà diretto contro il regolamento n. 1415/2004, bensì contro gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003. Nessuno dei motivi del presente ricorso menzionerebbe specificamente o direttamente il regolamento n. 1415/2004. Per tale ragione la Commissione ritiene che, chiedendo la prosecuzione del presente procedimento, il Regno di Spagna tenti di eludere gli effetti della sentenza che ha respinto il suo ricorso nella causa Spagna/Consiglio, cit.

42.

Inoltre, a suo parere, l’eccezione di illegittimità, tacita o implicita, non è stata correttamente presentata in quanto, da un lato, una tale eccezione sarebbe subordinata al ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, sicché il Regno di Spagna non potrebbe far valere l’illegittimità di un atto contro il quale esso ha potuto presentare un ricorso di annullamento ( 14 ). Dall’altro lato, l’eccezione di illegittimità non sarebbe una questione di ordine pubblico e dovrebbe quindi essere sollevata esplicitamente nel ricorso ( 15 ).

43.

Secondo la Commissione, un’eccezione di illegittimità sollevata nella replica dovrebbe essere considerata tardiva. Inoltre, essa presupporrebbe la deduzione di un motivo nuovo, nonché la modifica della domanda iniziale, il che non sarebbe consentito dall’art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte.

44.

Per tali motivi, la Commissione reputa che il presente ricorso dovrebbe essere respinto senza che occorra esaminare il merito.

45.

Nella comparsa di risposta alla memoria d’intervento della Commissione, il Regno di Spagna precisa che, a suo parere, la sentenza Spagna/Consiglio, cit., costituisce un nuovo elemento di diritto e di fatto emerso durante il procedimento e che consente di dedurre un motivo nuovo conformemente all’art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte. Infine, l’eccezione di illegittimità non pregiudicherebbe né il principio di certezza del diritto né quello dell’autorità della cosa giudicata.

46.

Non condivido la posizione sostenuta dal Consiglio e dalla Commissione là dove essi ritengono irricevibile un’eccezione di illegittimità come quella presentata dal Regno di Spagna nell’ambito del presente ricorso.

47.

A sostegno della loro tesi, il Consiglio e la Commissione si pongono su due piani: da un lato, essi difendono una posizione di principio che consiste, in sostanza, nel sostenere che uno Stato membro non potrebbe sollevare un’eccezione di illegittimità nei confronti di un atto comunitario che esso sia stato precedentemente in grado di impugnare, anche se si tratta di un regolamento. Dall’altro lato, essi ritengono che l’eccezione di illegittimità sia, nella causa principale, tardiva.

48.

Ritengo, al contrario, che il disposto dell’art. 241 CE consenta, in modo molto ampio, ad uno Stato membro di far valere l’inapplicabilità di un regolamento anche, a mio parere, quando ha già presentato un ricorso di annullamento parziale nei confronti di un tale regolamento, ma tale ricorso è stato dichiarato irricevibile.

49.

Peraltro, ritengo che l’eccezione di illegittimità sollevata dal Regno di Spagna non possa essere considerata come tardiva, in quanto essa è contenuta implicitamente nel ricorso proposto dal Regno di Spagna.

1. Sulla possibilità per un ricorrente privilegiato di sollevare un’eccezione di illegittimità nei confronti di un regolamento

50.

Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 241 CE, «[n]ell’eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della [Banca centrale europea], ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall’articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l’inapplicabilità del regolamento stesso».

51.

La Corte è stata ripetutamente chiamata ad esaminare la questione della ricevibilità di eccezioni di illegittimità sollevate da ricorrenti ordinari o da ricorrenti privilegiati, ai sensi dell’art. 241 CE. Ne deriva una giurisprudenza complessa, le cui grandi linee sono le seguenti.

52.

Nella sentenza 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione ( 16 ), la Corte ha affermato che «l’articolo [241 CE] è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell’art. [230 CE] del Trattato, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento» ( 17 ).

53.

Tale sentenza ha introdotto, nelle relazioni tra il ricorso di annullamento e l’eccezione di illegittimità, una logica di compensazione dei mezzi di ricorso ( 18 ). Nel sottoporre la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità ad una condizione relativa alla mancanza di mezzi di ricorso alternativi, la Corte ha conferito a quest’ultima un carattere sussidiario ( 19 ).

54.

Nel subordinare così la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità all’impossibilità di accedere direttamente al giudice comunitario, quest’ultimo intende evitare che tale mezzo di ricorso conferisca una seconda possibilità al ricorrente negligente. Ne consegue un principio di unicità della tutela giurisdizionale in forza del quale un singolo dovrebbe, in via generale, disporre di una sola possibilità di accesso al giudice comunitario ( 20 ).

55.

In tale logica, la preclusione della contestazione incidentale sanziona il comportamento negligente del ricorrente che ha omesso di utilizzare il mezzo del ricorso di annullamento per contestare una decisione, mentre ne aveva sicuramente la possibilità ( 21 ).

56.

Inoltre, alla stregua dei ricorrenti ordinari, i ricorrenti privilegiati non possono, nell’ambito di un ricorso di annullamento avverso una decisione, sollevare un’eccezione di illegittimità di un atto anteriore di uguale natura di cui avrebbero potuto chiedere direttamente l’annullamento. Secondo la Corte, ammettere una soluzione contraria consentirebbe di eludere i termini di ricorso previsti dall’art. 230, quinto comma, CE ( 22 ). Tale principio d’intangibilità delle decisioni non contestate entro tali termini viene meno nell’ipotesi in cui l’atto di cui si lamenta l’illegittimità sia inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente ( 23 ).

57.

Tale ragionamento fondato sulla compensazione dei mezzi di ricorso è pertinente anche qualora un’eccezione di illegittimità venga sollevata nei confronti di un regolamento?

58.

Si può dare una risposta affermativa quando una tale eccezione di illegittimità è sollevata da un ricorrente ordinario. Infatti, in questo caso la possibilità di una contestazione incidentale compensa la ristrettezza dell’accesso dei ricorrenti non privilegiati al ricorso di annullamento avverso atti normativi. In presenza di un vero atto di portata generale di cui essi non possono, in via di principio, chiedere direttamente l’annullamento, ai ricorrenti ordinari non si può contestare una mancanza di diligenza e beneficiano quindi del diritto alla contestazione incidentale ( 24 ).

59.

Un tale ragionamento mi sembra coerente alla luce della sistematica dei mezzi di ricorso comunitari e compatibile con il disposto dell’art. 241 CE che consente a ciascuna parte di far valere in modo incidentale l’inapplicabilità di un regolamento. Nel confermare così la possibilità di una contestazione incidentale di un atto di portata generale da parte di un ricorrente ordinario, la giurisprudenza della Corte riesce a conciliare la logica di compensazione dei mezzi di ricorso con il disposto dell’art. 241 CE.

60.

Per contro, qualora un’eccezione di illegittimità venga sollevata da un ricorrente privilegiato nei confronti di un regolamento, un ragionamento in termini di compensazione dei mezzi di ricorso perde la sua pertinenza in quanto porterebbe a travisare il disposto dell’art. 241 CE.

61.

Infatti, poiché gli Stati membri e le istituzioni comunitarie hanno un accesso quasi illimitato al ricorso di annullamento, un tale ragionamento che subordina la ricevibilità di un’eccezione di illegittimità all’impossibilità di accedere direttamente al giudice comunitario porterebbe inevitabilmente a negare ai ricorrenti privilegiati qualsiasi diritto ad una contestazione incidentale ( 25 ). Ciò costituirebbe una violazione manifesta del disposto dell’art. 241 CE che, lo ricordo, dà a qualsiasi parte, nonostante la scadenza del termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, il diritto a far valere dinanzi alla Corte l’inapplicabilità di un regolamento ( 26 ).

62.

È sicuramente a causa del carattere insuperabile di questo dato letterale ( 27 ) che la Corte, sotto l’impulso di vari avvocati generali ( 28 ), ha progressivamente riconosciuto che un ricorrente privilegiato possa sollevare, nell’ambito di un ricorso di annullamento, un’eccezione di illegittimità nei confronti di un regolamento ( 29 ).

63.

Pertanto, non è pertinente sostenere, come fanno il Consiglio e la Commissione, che l’eccezione di illegittimità sollevata dal Regno di Spagna nei confronti del regolamento n. 1954/2003 è irricevibile in quanto tale Stato membro aveva la possibilità di agire direttamente per l’annullamento di tale regolamento.

64.

A mio parere, tale argomentazione deve, a maggior ragione, essere esclusa allorché un ricorrente privilegiato ha fatto uso del suo diritto di ricorso, ma il suo ricorso è stato respinto per irricevibilità della sua domanda di annullamento parziale.

65.

Infatti, se il disposto dell’art. 241 CE osta a che la negligenza di un ricorrente privilegiato, che non abbia presentato nei confronti di un regolamento un ricorso di annullamento entro i termini, possa essergli opposta per dichiarare irricevibile un’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti di un tale atto, la stessa soluzione s’impone, a mio parere, a fortiori, qualora uno Stato membro abbia effettivamente presentato un ricorso di annullamento entro i termini, ma il suo ricorso sia stato respinto per irricevibilità della sua domanda di annullamento parziale.

66.

In definitiva, non mi sembrerebbe coerente, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità di un’eccezione di illegittimità, sanzionare in modo più severo, vale dire mediante la preclusione, il ricorrente privilegiato che ha dato prova di una diligenza che si potrebbe qualificare imperfetta, come accade nel presente procedimento, con il Regno di Spagna, rispetto a quello il cui comportamento potrebbe essere considerato come una negligenza.

67.

Da tali elementi deduco che il disposto dell’art. 241 CE consente, in modo molto ampio, ad uno Stato membro di far valere l’inapplicabilità di un regolamento, anche quando, a mio parere, ha già presentato un ricorso di annullamento parziale nei confronti di un tale regolamento, ma tale ricorso è stato dichiarato irricevibile.

2. Sulla tardività o meno dell’eccezione di illegittimità sollevata dal Regno di Spagna

68.

Su tale questione, occorre anzitutto osservare che, tra le condizioni di ricevibilità di un’eccezione di illegittimità, figura quella in forza della quale il ricorrente che solleva una contestazione incidentale deve far apparire quest’ultima in maniera chiara e motivata ( 30 ).

69.

Così, un’eccezione di illegittimità che non è corredata da un’esposizione sommaria del motivo e non è motivata deve essere dichiarata irricevibile ( 31 ).

70.

Pertanto è necessario che gli «elementi essenziali dell’argomentazione in diritto» siano citati nell’atto introduttivo, il che consentirà, se del caso, di svilupparli nella replica ( 32 ).

71.

D’altro canto, il divieto di motivi nuovi in corso di causa impedisce ad un ricorrente di sviluppare, per la prima volta, un’eccezione di illegittimità in fase di replica ( 33 ), a meno che elementi di diritto e di fatto siano emersi durante il procedimento, conformemente a quanto prevede l’art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte ( 34 ).

72.

Inoltre, occorre osservare che, secondo la Corte, se questa disposizione consente al ricorrente, in via eccezionale, di invocare nuovi motivi a sostegno delle conclusioni presentate nell’atto introduttivo, essa non gli attribuisce affatto la facoltà di presentare nuove conclusioni ( 35 ).

73.

Tenuto conto di tali esigenze, il giudice comunitario ha già ammesso che un’eccezione di illegittimità possa essere sollevata implicitamente.

74.

Occorre sottolineare che tale riconoscimento non pregiudica affatto l’obbligo di motivare l’eccezione di illegittimità, ove si ritenga che tale motivo risultasse chiaramente dall’argomentazione sviluppata nell’atto introduttivo, quand’anche il ricorrente non avesse indicato espressamente che sollevava un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’art. 241 CE ( 36 ).

75.

In definitiva, un’eccezione di illegittimità implicita può essere accettata dal giudice comunitario solo se l’argomento in diritto sulla quale essa è fondata è contenuto in maniera chiara e precisa nell’atto di ricorso, tale da risultare in modo certo che tale giudice è investito da un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’art. 241 CE ( 37 ). Infatti, se tale condizione è soddisfatta, la parte convenuta può far valere le sue ragioni circa tale contestazione incidentale ( 38 ).

76.

Se si applicano tali requisiti alla presente causa, si deve constatare che, come riconoscono in sostanza il Consiglio e la Commissione, le due censure sollevate dal Regno di Spagna nel suo atto di ricorso nonché gli argomenti su cui si fondano mirano, in un primo tempo del ragionamento, a contestare in modo preciso la legittimità degli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003 e poi, in un secondo tempo della dimostrazione, a chiedere l’annullamento del regolamento n. 1415/2004 in quanto applica gli artt. 3 e 6 del primo regolamento.

77.

A mio parere, la contestazione incidentale degli artt. 3 e 6 del regolamento n. 1954/2003, attuati dal regolamento n. 1415/2004, è pertanto effettivamente presente nel ricorso proposto dal Regno di Spagna, che contiene un argomento in diritto chiaro e preciso in tal senso.

78.

Occorre peraltro notare che, come risulta dal controricorso del Consiglio, quest’ultimo ha ben compreso che la parte essenziale dell’argomento sviluppato dal Regno di Spagna nel suo ricorso consisteva nel contestare la legittimità degli artt. 3 e 6 del regolamento n. 1954/2003 ( 39 ). L’eccezione di illegittimità rivestiva quindi un carattere certo per le due parti.

79.

Ne deriva che, anche se il Regno di Spagna non ha, in sede di atto di ricorso, espressamente indicato che sollevava, sulla base dell’art. 241 CE, un motivo relativo all’illegittimità degli artt. 3 e 6 del regolamento n. 1954/2003, tale eccezione di illegittimità può essere considerata come implicitamente contenuta in tale ricorso.

80.

Tale circostanza osta, a mio parere, a che detta eccezione di illegittimità sia considerata come tardiva e dichiarata irricevibile per tale motivo.

81.

Peraltro, il fatto che si tratti di una contestazione incidentale parziale del regolamento n. 1954/2003 non mi sembra opporsi alla sua ricevibilità.

82.

Tenuto conto della necessità di un legame giuridico diretto tra l’atto impugnato in via principale e quello che è incidentalmente contestato, non può, a mio parere, essere contestato ad un ricorrente di dimostrare un tale legame rivolgendo principalmente le sue censure, a sostegno di un’eccezione di illegittimità, contro le disposizioni di una normativa di base che costituiscono precisamente quelle attuate nella normativa di esecuzione.

83.

Aggiungo che la ragione principale alla base della giurisprudenza secondo la quale l’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili ( 40 ), vale a dire l’impossibilità per il giudice comunitario di statuire ultra petita allorché è in presenza di una domanda di annullamento parziale di un atto comunitario e constata che le disposizioni impugnate sono inseparabili dal resto di tale atto, non vale per l’eccezione di illegittimità. Infatti, nell’ambito di tale rimedio giuridico, può essere fatta valere solo l’inapplicabilità dell’atto incidentalmente contestato, ma non l’annullamento di quest’ultimo.

84.

Un’applicazione analogica di tale giurisprudenza all’eccezione di illegittimità non mi sembra di conseguenza pertinente.

85.

Infine, a mio avviso, il fatto che, nella replica, il Regno di Spagna abbia formalmente sollevato un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’art. 241 CE nei confronti del regolamento n. 1954/2003 non vuol dire tuttavia che esso contesti il complesso delle disposizioni di tale regolamento. Coerentemente con l’argomento sviluppato nell’atto introduttivo del ricorso, le sue censure rimangono, infatti, concentrate sugli artt. 3 e 6 di detto regolamento.

86.

Alla luce di tali elementi, ritengo che il Regno di Spagna sia legittimato a far valere, a sostegno del presente ricorso di annullamento, l’inapplicabilità degli artt. 3 e 6 del regolamento n. 1954/2003.

87.

Di conseguenza, il presente ricorso deve, a mio parere, essere esaminato come fondato su un unico motivo, vale a dire l’eccezione di illegittimità degli artt. 3 e 6 del regolamento n. 1954/2003, a sostegno del quale il Regno di Spagna sviluppa due censure, ossia, da un lato, la violazione del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità e, dall’altro lato, l’esistenza di uno sviamento di potere.

B — Sulla fondatezza dell’eccezione di illegittimità sollevata dal Regno di Spagna

88.

Come ho indicato in precedenza, il Regno di Spagna espone, a sostegno delle sue censure relative alla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità e all’esistenza di uno sviamento di potere, lo stesso argomento sviluppato nell’ambito della causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit.

89.

Più precisamente, a sostegno della censura relativa alla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità, il Regno di Spagna fa valere:

da un lato, che il periodo di riferimento 1998-2002 adottato dal regolamento n. 1954/2003 come base per il calcolo dello sforzo di pesca corrisponde ad un periodo durante il quale tale Stato membro, a differenza di altri, era assoggettato ad un regime restrittivo a causa della sua adesione alla Comunità europea, e

dall’altro lato, che la delimitazione della zona biologicamente sensibile di cui all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1954/2003, cui si applica un regime specifico per lo sforzo di pesca, coincide con la vecchia zona chiamata «Irish Box», rispetto alla quale il Regno di Spagna era parimenti soggetto a un regime restrittivo.

90.

Più in generale, il Regno di Spagna sostiene che il regime transitorio cui era stato sottoposto in ragione della sua adesione alla Comunità scadeva il 31 dicembre 2002 e che il nuovo regolamento non avrebbe dovuto prendere a riferimento il periodo 1998-2002. Infatti, scegliendo tale periodo di riferimento nel regolamento n. 1954/2003 ai fini della valutazione dello sforzo di pesca, il Consiglio avrebbe mantenuto la discriminazione già esistente nella normativa anteriore.

91.

Il Regno di Spagna sostiene inoltre che il Consiglio non ha tenuto conto della situazione peculiare della flotta spagnola derivante dalle disposizioni dell’atto di adesione, il che costituirebbe una violazione del divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità.

92.

Riguardo alla seconda censura, il Regno di Spagna sostiene che il Consiglio, adottando l’art. 6 del regolamento n. 1954/2003, ha commesso uno sviamento di potere, nei limiti in cui l’obiettivo reale della delimitazione della zona biologicamente sensibile non sarebbe costituito dalla conservazione del novellame di nasello, bensì dalla proroga delle restrizioni cui la flotta spagnola era già assoggettata nell’«Irish Box».

93.

Il Regno di Spagna ritiene che, infatti, se l’obiettivo perseguito fosse stato veramente la conservazione del novellame di nasello, misure identiche a quelle previste dall’art. 6 del regolamento n. 1954/2003 avrebbero dovuto essere applicate anche in altre zone delle acque occidentali. Peraltro, tale Stato membro sostiene che l’adozione di misure tecniche di questo tipo è disciplinata dal regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ( 41 ).

94.

Tali due censure sono state esaminate dettagliatamente dall’avvocato generale Léger nelle conclusioni presentate nella causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit.

95.

Concordo con questa analisi e mi permetto di conseguenza di rinviare la Corte ai paragrafi 41-81 di tali conclusioni.

96.

In questa sede, mi limiterò a menzionare gli elementi seguenti.

97.

Per quanto riguarda la prima censura, mi sembra obiettivamente giustificato, tenuto conto dello scopo di garantire la conservazione delle risorse alieutiche, prevedere, nel regolamento n. 1954/2003, per tutti gli Stati membri, un regime che limiti lo sforzo di pesca sulla base di quello sostenuto da ogni Stato membro, nelle attività di pesca interessate, nel corso di un periodo precedente recente che vada dal 1998 al 2002. Il regime generale di gestione dello sforzo di pesca previsto dall’art. 3 del regolamento n. 1954/2003 non può pertanto essere qualificato come discriminatorio.

98.

Con riguardo alla zona biologicamente sensibile, definita all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1954/2003, risulta dagli atti di causa che la sovrapposizione della detta zona con l’«Irish Box» riguarda un’area piuttosto limitata, dal momento che la zona biologicamente sensibile copre una superficie minore della metà dell’area corrispondente all’«Irish Box» ( 42 ). Ciò considerato, difficilmente si potrebbe sostenere che il regime restrittivo cui era assoggettato il Regno di Spagna nell’«Irish Box» in forza del regolamento n. 685/95, per il periodo dal 1998 al 2002, risulterebbe prorogato, a scapito di tale Stato membro, per effetto dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1954/2003. Per di più, il metodo di valutazione dello sforzo di pesca nella zona biologicamente sensibile di cui alla suddetta disposizione poggia anch’esso su un criterio oggettivo, cioè sullo sforzo di pesca effettivamente esercitato dai pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, quale media annuale del periodo 1998-2002, il che appare ancor più giustificato, tenuto conto dell’obiettivo di limitare lo sforzo di pesca in una zona in cui è presente un’elevata concentrazione di novellame di nasello.

99.

Di conseguenza, ritengo che la prima censura debba essere respinta.

100.

Riguardo alla seconda censura, e alla luce di una giurisprudenza costante della Corte ( 43 ), non ritengo che l’adozione dell’art. 6 del regolamento n. 1954/2003 configuri uno sviamento di potere da parte del Consiglio.

101.

Da un lato, infatti, il Regno di Spagna non dimostra che il regime specifico di gestione dello sforzo di pesca applicabile alla zona biologicamente sensibile sarebbe stato adottato principalmente con un fine diverso da quello di favorire la conservazione del novellame di nasello.

102.

D’altro lato, a mio parere, né la circostanza che misure tecniche volte alla protezione del novellame possano essere parimenti contemplate da un altro regolamento né il fatto che possano esistere altre zone biologicamente sensibili valgono a dimostrare, nel presente procedimento, la sussistenza di uno sviamento di potere da parte del Consiglio.

103.

Ne consegue che la seconda censura fatta valere dal Regno di Spagna a sostegno della sua eccezione di illegittimità deve, a mio parere, essere respinta.

104.

Poiché nessuna delle censure sollevate a sostegno dell’eccezione di illegittimità è stata accolta, tale eccezione, unico motivo alla base del ricorso di annullamento contro gli artt. 1-6 del regolamento n. 1415/2004, dev’essere respinta.

105.

Risulta da quanto precede che il presente ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.

IV — Conclusione

106.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

dichiarare ricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata dal Regno di Spagna nei confronti degli artt. 3 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95;

respingere il ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna, e

condannare il Regno di Spagna alle spese, conformemente all’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, imputando alla Commissione delle Comunità europee le sue spese in applicazione del n. 4 dello stesso articolo.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU L 258, pag. 1.

( 3 ) GU L 289, pag. 1.

( 4 ) Causa C-36/04 (Racc. pag. I-2981).

( 5 ) Sentenza Spagna/Consiglio, cit. (punto 21).

( 6 ) GU L 358, pag. 59.

( 7 ) Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23, in particolare pag. 69 e segg.; in prosieguo: l’«atto di adesione»).

( 8 ) GU L 71, pag. 5.

( 9 ) Regolamento 15 giugno 1995 (GU L 199, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 1999 n. 149 (GU L 18, pag. 3).

( 10 ) GU L 351, pag. 6.

( 11 ) Il Regno di Spagna cita, a tal riguardo, la sentenza 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-1651, punto 17).

( 12 ) Ai termini di tale disposizione, «[è]vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento».

( 13 ) Il Consiglio cita le sentenze 15 novembre 1983, causa 52/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 3707, punto 10); 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I-833, punto 13), e 15 febbraio 2001, causa C-239/99, Nachi Europe (Racc. pag. I-1197, punto 29).

( 14 ) La Commissione cita, a tal riguardo, la sentenza del Tribunale 13 settembre 1995, cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD/Commissione (Racc. pag. II-2265, punto 103).

( 15 ) La Commissione menziona, a tal riguardo, la sentenza 17 dicembre 1959, causa 14/59, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità (Racc. pag. 437).

( 16 ) Causa 92/78 (Racc. pag. 777).

( 17 ) Punto 39.

( 18 ) Secondo l’espressione utilizzata da Coutron, L., La contestation incidente des actes de l’Union européenne, tesi sostenuta il 10 dicembre 2005 all’Università di Montpellier I.

( 19 ) V. Molinier, J., «Exception d’illégalité», Jurisclasseur Europe, 2007, fascicolo 350, pag. 7, punto 22.

( 20 ) V. Coutron, L., op. cit., pagg. 113 e 383.

( 21 ) Tale preclusione è stata dapprima opposta al ricorrente negligente nell’ambito di un rinvio pregiudiziale per accertamento di validità (sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, cit., punti 23-25). L’anno dopo, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha trasposto tale ragionamento nell’ambito dell’eccezione di illegittimità (sentenza TWD/Commissione, cit., punto 103).

( 22 ) V., in particolare, sentenza Spagna/Commissione, cit. (punto 17).

( 23 ) Sentenza 30 giugno 1988, causa 226/87, Commissione/Grecia (Racc. pag. 3611, punto 16). V. anche, in tal senso, sentenza 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia (Racc. pag. 523, punti 11-13).

( 24 ) V., in tal senso, sentenza 12 dicembre 1996, causa C-241/95, Accrington Beef e a. (Racc. pag. I-6699, punti 15 e 16).

( 25 ) V. Coutron, L., op. cit., pag. 393.

( 26 ) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Slynn nella causa che ha dato origine alla sentenza 12 febbraio 1987, causa 181/85, Francia/Commissione (Racc. pag. 689). A suo parere «[n]onostante la posizione “privilegiata” degli Stati membri a norma dell'art. [230 CE], (…) il termine di “ciascuna parte” di cui all' art. [241 CE] significhi “tutte le parti” e non “tutte le parti eccettuati gli Stati membri”» (pag. 703).

( 27 ) Per riprendere l’espressione utilizzata dall’avvocato generale Mancini alla pag. 5343 delle sue conclusioni nella causa che ha dato origine alla sentenza 27 settembre 1988, causa 204/86, Grecia/Consiglio (Racc. pag. 5323).

( 28 ) V., in particolare, pag. 600 delle conclusioni dell’avvocato generale Roemer nella causa che ha dato origine alla sentenza 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 563); pag. 703 delle conclusioni dell’avvocato generale Slynn nella causa che ha dato origine alla sentenza Francia/Commissione, cit.; pagg. 5343-5345 delle conclusioni dell’avvocato generale Mancini nella causa che ha dato origine alla sentenza Grecia/Consiglio, cit. V., anche, sulla stessa falsariga, paragrafi 36-54 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi presentate il 19 settembre 2007, causa C-91/05, Commissione/Consiglio, pendente dinanzi alla Corte.

( 29 ) Numerose sentenze riconoscono solamente in modo implicito il diritto dei ricorrenti privilegiati alla contestazione incidentale di un regolamento nell’ambito di un ricorso di annullamento (v. citate sentenze Italia/Consiglio e Commissione; Francia/Commissione, e Grecia/Consiglio). Più di recente, la Corte ha riconosciuto più apertamente che un ricorrente privilegiato possa contestare in modo incidentale un regolamento [v., in particolare, sentenze 10 luglio 2003, causa C-11/00, Commissione/BCE (Racc. pag. I-7147, punti 74-78), e 14 aprile 2005, causa C-110/03, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-2801, punti 76-81)].

( 30 ) V., a tal riguardo, Coutron, L., op. cit., pagg. 102-104.

( 31 ) V., in particolare, sentenze del Tribunale 18 ottobre 2001, causa T-333/99, X/BCE (Racc. pag. II-3021, punti 115-117), e 15 giugno 2005, causa T-349/03, Corsica Ferries France/Commissione (Racc. pag. II-2197, punti 179 e 180). V. anche sentenza del Tribunale della funzione pubblica 19 ottobre 2006, causa F-59/05, De Smedt/Commissione (Racc. pagg. FP-I-A-1-109, II-A-1-409, punto 77).

( 32 ) Sentenza del Tribunale X/BCE, cit. (punto 115 e segg.).

( 33 ) La Corte ha così dichiarato che l’ambito della controversia è determinato dall’atto introduttivo del ricorso e un’eccezione di illegittimità è irricevibile in fase di replica [sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio (Racc. pag. 2523, punto 37)]. V. anche sentenza del Tribunale 27 settembre 2005, cause riunite T-134/03 e T-135/03, Common Market Fertilizers/Commissione (Racc. pag. II-3923, punto 51), confermata dalla sentenza della Corte 13 settembre 2007, causa C-443/05 P, Common Market Fertilizers/Commissione (Racc. pag. I-7209, punti 106-110).

( 34 ) V., in particolare, sentenza 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione (Racc. pag. I-2885, punti 31-33).

( 35 ) Sentenza 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione (Racc. pag. 3173, punto 26).

( 36 ) Sentenza del Tribunale 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-739, punto 37). Secondo il Tribunale, «la giurisprudenza consente di considerare che un’eccezione di illegittimità è stata sollevata implicitamente, qualora risulti relativamente chiaro dall’atto introduttivo che il ricorrente formula di fatto una tale censura».

( 37 ) V., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 settembre 2001, causa T-171/00, Spruyt/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-187 e II-855, punto 53), nonché 26 febbraio 2003, causa T-59/01, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-55 e II-323, punto 27). V. anche Coutron, L., op. cit., pag. 103. Per un altro esempio di eccezione di illegittimità implicita, v. sentenza del Tribunale 25 ottobre 2006, causa T-173/04, Carius/Commissione (Racc. PI, punti 44-60).

( 38 ) In tal modo, nella sentenza Spruyt/Commissione, cit., il Tribunale ha verificato se la Commissione era stata in grado di far valere la sua posizione riguardo all’eccezione di illegittimità implicita nel corso della fase scritta (punti 54-61).

( 39 ) V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.

( 40 ) V., in particolare, sentenza Spagna/Consiglio, cit. (punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

( 41 ) GU L 125, pag. 1.

( 42 ) V. le mappe allegate alla controreplica del Consiglio e alla memoria d’intervento della Commissione nella causa che ha dato origine alla sentenza Spagna/Consiglio, cit.

( 43 ) V., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I-4023, punto 24), e 22 novembre 2001, causa C-110/97, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I-8763, punto 137). Secondo tale giurispurdenza, «un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie».