Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 11 settembre 2008 – Coats Holdings e Coats / Commissione
(causa C‑468/07 P)
«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Concorrenza – Intese – Ammenda – Domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda fissato dal Tribunale»
1. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa – Esclusione (Art. 81 CE; statuto della Corte di giustizia, art. 56; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punti 23-24)
2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza – Inclusione (regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punto 28)
Oggetto
| Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T‑36/05, Coats Holdings e Coats/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004)4221 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE (caso COMP /F‑1/38.338 – PO Needless) riguardante accordi di ripartizione dei mercati dei prodotti di merceria e di ripartizione del mercato geografico e ha fissato l’ammenda inflitta ai ricorrenti in 20 milioni di EUR – Domanda di riduzione dell’ammenda. |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Coats Holdings Ltd e la J & P Coats Ltd sono condannate alle spese. |