Causa C‑486/06

BVBA Van Landeghem

contro

Stato belga

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen)

«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voci 8703 e 8704 — Autoveicolo di tipo “pick‑up”»

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 dicembre 2007 

Massime della sentenza

Tariffa doganale comune — Voci doganali — Autoveicolo di tipo «pick‑up»


I pick‑up che si compongono, da un lato, di una cabina chiusa che serve da spazio per i passeggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del conducente si trovano sedili pieghevoli o ribaltabili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio, e, dall’altro, di un compartimento di carico alto non più di 50 centimetri, che può essere aperto solo dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico, che presentano un interno molto lussuoso dotato di numerose opzioni (in particolare, sedili in cuoio regolabili elettronicamente, specchietti retrovisori e finestrini con comandi elettrici nonché un impianto stereofonico con lettore di compact disc) e che sono muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio delle ruote (ABS), di un motore a benzina da 4 a 8 litri di cilindrata con cambio automatico dal consumo di carburante molto elevato, di trazione integrale nonché di cerchioni «sportivi» di lusso, devono essere classificati, in base al loro aspetto generale ed al complesso delle loro caratteristiche, alla voce 8703 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificata dai regolamenti n. 3115/94, n. 3009/95 e n. 1734/96.

(v. punto 43 e dispositivo)








SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

6 dicembre 2007 (*)

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8703 e 8704 – Autoveicolo di tipo “pick‑up”»

Nel procedimento C‑486/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) con decisione 21 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2006, nella causa tra

BVBA Van Landeghem

e

Belgische Staat,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, dai sigg. E. Juhász e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la BVBA Van Landeghem, dall’avv. E. Gevers, advocaat;

–       per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), quale modificata dagli allegati dei regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115 (GU L 345, pag. 1), (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009 (GU L 319, pag. 1), e (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1, in prosieguo: la «NC»).

2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la BVBA Van Landeghem (in prosieguo: la «Van Landeghem») e il Belgische Staat in ordine alla classificazione doganale di taluni autoveicoli di tipo «pick‑up».

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

3       La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

4       Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici e a seguire l’ordine di numerazione del detto sistema. La medesima disposizione prevede che ogni parte contraente si impegni parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezione, capitolo e sottovoce del SA, e a non modificarne la portata.

5       Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD»), istituito in forza di un’apposita convenzione internazionale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’art. 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall’art. 6 della medesima. Conformemente all’art. 7, n. 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato consiste, in particolare, nel proporre emendamenti alla detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del SA.

6       Durante la sua 28ª sessione tenutasi nel 2001, il comitato del SA ha adottato emendamenti alle note esplicative, in particolare a quelle relative alle voci 8703 e 8704 del SA.

7       La nota esplicativa relativa alla voce 8703 del SA dispone quanto segue:

«La classificazione di alcuni autoveicoli in questa voce è determinata da certe caratteristiche indicanti che sono specialmente concepiti per il trasporto di persone e non di merci (n. 8704). Tali caratteristiche sono particolarmente utili onde poter determinare la classificazione di autoveicoli il cui peso a pieno carico è di solito inferiore alle 5 tonnellate, provvisti di un solo spazio interno chiuso comprendente una parte riservata all’autista e ai passeggeri ed un’altra parte da utilizzare per il trasporto di persone e di merci. In questa categoria di autoveicoli sono compresi quelli denominati generalmente veicoli polivalenti (p. es. veicoli del tipo furgoncino, veicoli per il tempo libero e certi veicoli del tipo “pick‑up”). Gli elementi elencati qui appresso sono connessi alle caratteristiche di costruzione possedute in generale da veicoli della specie appartenenti a questa voce:

a)      presenza di sedili permanenti con dispositivo di sicurezza (p. es. cinture di sicurezza o punti di attacco e accessori destinati ad istallarli) per ogni persona o di punti di attacco permanenti e accessori destinati ad istallare dei sedili e dei dispositivi di sicurezza nella parte posteriore situata dietro l’autista e i passeggeri. Questi sedili possono essere fissi o ribaltabili oppure essere tolti dai punti d’attacco;

b)      presenza di finestre sulla parte posteriore delle pareti laterali;

c)      presenza di una o più porte scorrevoli, girevoli o rialzabili, con finestre, sulle pareti laterali o sulla parte posteriore;

d)      assenza di una parete o griglia di separazione permanente fra l’abitacolo e la parte posteriore che può essere utilizzata per il trasporto di persone o di merci;

e)      presenza in tutto l’interno del veicolo di elementi di comodità, di elementi di finitura interiore e di accessori analoghi presenti anche negli abitacoli delle vetture da turismo (p. es. moquette, ventilazione, illuminazione interna, posacenere)».

8       La nota esplicativa alla voce 8704 del SA è redatta nei seguenti termini:

«La classificazione di alcuni autoveicoli in questa voce è determinata da certe caratteristiche indicanti che sono concepiti per il trasporto di merci e non di persone (n. 8703). Tali caratteristiche sono particolarmente utili onde poter determinare la classificazione di autoveicoli il cui peso a pieno carico è di solito inferiore alle 5 tonnellate, provvisti sia di una parte posteriore separata chiusa, sia di una piattaforma posteriore aperta, utilizzati in generale per il trasporto di merci. Tali veicoli possono essere muniti di sedili sulla parte posteriore del tipo “panchina” senza cintura di sicurezza, né punti di attacco o di sistemazione per i passeggeri ribaltabili ai lati onde poter pienamente utilizzare la piattaforma per il trasporto di merci. In questa categoria di autoveicoli sono compresi in special modo quelli denominati generalmente veicoli polivalenti (p. es. veicoli del tipo furgoncino, veicoli del tipo “pick‑up” e certi veicoli per il tempo libero). Gli elementi elencati qui appresso sono connessi alle caratteristiche di costruzione possedute in generale da veicoli della specie appartenenti a questa voce:

a)      presenza di sedili del tipo panchina senza dispositivo di sicurezza (p. es. cinture di sicurezza o punti di attacco e accessori destinati ad istallarli), né di sistemazione per i passeggeri nella parte posteriore, dietro la parte riservata al conducente ed ai passeggeri. Questi sedili possono in generale essere ribaltati onde poter pienamente utilizzare il piano posteriore per il trasporto di merci (veicoli del tipo furgoncino) oppure la piattaforma separata (veicoli del tipo “pick‑up”);

b)      presenza di una cabina separata per il conducente ed i passeggeri nonché di una piattaforma aperta separata munita di sponde laterali fisse e di un piano ribaltabile (veicoli del tipo “pick‑up”);

c)      senza finestra sulla parte posteriore delle pareti laterali; con una o più porte scorrevoli, girevoli o rialzabili e senza finestre, sulle pareti laterali o sulla parte posteriore onde permettere il carico e lo scarico di merci (veicoli del tipo furgoncino);

d)      con una parete o griglia di separazione permanente fra l’abitacolo e la parte posteriore;

e)      senza elementi di comodità, di elementi di finitura interiore e di accessori sulla piattaforma di carico analoghi presenti anche negli abitacoli delle vetture da turismo (p. es. moquette, ventilazione, illuminazione interna, posacenere).

9       Durante la sua 23ª sessione tenutasi nel 1999, il comitato del SA ha adottato emendamenti ai pareri di classificazione, in particolare a quelli relativi alle voci 8703 e 8704 del SA.

10     I veicoli del tipo «pick‑up» figurano nei pareri di classificazione relativi alle sottovoci 8703.23, 8704.21 e 8704.31 del SA adottati dal medesimo comitato durante la suddetta sessione. Il tipo di veicolo trattato nel secondo parere concernente la sottovoce 8704.31 si distingue da quello trattato nel primo parere, riportato qui di seguito, soltanto per le modalità di trazione (due o quattro ruote motrici) ed il peso, cosicché non occorre qui riportare questo secondo parere.

«8703.23 2. Veicolo a motore con due ruote motrici, azionato da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di una cilindrata pari a 1.800 cm3. È munito di due porte e nella parte riservata ai passeggeri (doppia cabina) di due sedili anteriori e di una panchina posteriore non ribaltabile per tre persone. Il suo interno è curato (p. es. sedili rivestiti in tessuto, pannelli decorativi). La parte posteriore, che è aperta e destinata al trasporto di merci, è separata dalla parte riservata ai passeggeri ed è munita di una sponda posteriore ribaltabile. La capacità di pieno carico (persone, compreso il conducente, e merci) è di 495 kg, di cui all’incirca 145 per le merci. Il peso di pieno carico del veicolo è di 1.566 kg.

8704.21 1. Veicolo a motore a trazione integrale, azionato da motore a pistone con accensione per compressione di una cilindrata pari a 2.779 cm, dispone di una doppia cabina e di una piattaforma di carico separata, montata su un distinto telaio. La capacità di pieno carico (persone, compreso il conducente, e merci) è di 625 kg di cui all’incirca 350 per le merci. Il veicolo è dotato di quattro porte e di una panchina non ribaltabile, per tre persone, dietro i due sedili anteriori. La finitura dell’interno è curata, per esempio, con sedili imbottiti muniti di poggi-testa e di pareti decorative. La piattaforma di carico consta di un piano ribaltabile ed è ricoperta di un telone teso su una cornice metallica. Un pannello amovibile di plastica, sul quale è montata una panchina, è installato sulla piattaforma di carico.

8704.31 1. Veicolo a motore con due ruote motrici, azionato da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di una cilindrata pari a 2.254 cm3. È munito di quattro porte e nella parte riservata ai passeggeri (doppia cabina) di due sedili anteriori e di una panchina posteriore non ribaltabile per tre persone. La parte superiore del veicolo è costituita da due distinti elementi di carrozzeria, uno per il conducente e i passeggeri e l’altro per le merci. La piattaforma di carico è aperta e munita di una sponda posteriore ribaltabile per facilitare il carico o lo scarico di merci. La capacità di pieno carico (persone, compreso il conducente, e merci) è di 1.140 kg. Il peso complessivo del veicolo a pieno carico è di 2.450 kg».

 Normativa comunitaria

11     La NC è fondata sul SA e riprende le voci e sottovoci a sei cifre di quest’ultimo. La versione della NC applicabile alla data dei fatti della causa principale è contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, quale modificata dagli allegati dei regolamenti nn. 3115/94, 3009/95 e 1734/96. Nelle versioni risultanti da tali regolamenti, il tenore delle regole generali e delle voci doganali della NC di cui alla questione pregiudiziale nonché di quelle evocate dinanzi alla Corte non si differenzia ai fini della soluzione di tale questione.

12     Nella versione risultante dal detto regolamento n. 1734/96, la prima parte della NC, titolo I, parte A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità alle seguenti regole:

(…)

3.      Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

         (…)

c)      Nei casi in cui le regole 3 a) e 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».

13     La seconda parte della NC comprende una sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», il cui capitolo 87 è intitolato a sua volta «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori». Le voci rilevanti per la causa principale sono le seguenti:

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci


14     La prefazione dell’edizione delle «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» precisa che esse «non sostituiscono [quelle del SA,] ma dovrebbero essere considerate complementari e utilizzate in connessione con esse». Le note esplicative della NC, pubblicate dalla Commissione delle Comunità europee, relative alla classificazione nelle sottovoci 8703 21 10 ‑ 8703 24 90 disponevano, all’epoca dei fatti della causa principale, per quanto attiene al caso di specie (GU 1994, C 342, pag. 1; in prosieguo: le «note esplicative della NC 1994»):

«A condizione che siano progettati principalmente per il trasporto di persone, rientrano ugualmente in queste sottovoci gli autoveicoli misti, vale a dire che possono servire indifferentemente per il trasporto di persone o di merci. Questi veicoli si distinguono dalle autovetture, spesso delle stesse dimensioni, per trasporto di merci in base a varie caratteristiche:

1.      presenza, nella parte situata dietro il sedile del conducente, di sedili fissi, ribaltabili o amovibili o di spazi appositamente predisposti per la sistemazione di sedili, e di vetri laterali,

e

2.      generalmente, presenza di una porta posteriore o laterale o di un piano ribaltabile e finitura interna identica o simile a quella dei veicoli adibiti al trasporto di persone».

15     Le note esplicative summenzionate sono state abrogate cosicché non figurano più nell’edizione delle note esplicative pubblicate dalla Commissione il 28 febbraio 2006 (GU C 50, pag. 1). Le note esplicative ivi contenute riguardanti le sottovoci 8703 21 10 ‑ 8703 24 90 fanno riferimento alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 8703, citata al punto 7 della presente sentenza, in quanto stabiliscono che i veicoli ivi descritti appartengono a tali sottovoci; in prosieguo le «note esplicative della NC 2006».

16     Nel 2007, la Commissione ha pubblicato nuove note esplicative (GU 2007, C 74, pag. 1; in prosieguo: le «note esplicative della NC 2007»), le quali dispongono quanto segue in ordine alla voce 8703:

«1. Del tipo pick‑up:

Di solito questo tipo di veicolo è dotato di più di una fila di sedili ed è costituito da due parti separate, un abitacolo chiuso per il trasporto di persone e una parte aperta o coperta per il trasporto di merci.

Tuttavia, questi veicoli devono essere classificati alla voce 8704 se la lunghezza massima interna, al suolo, della parte adibita al trasporto di merci è maggiore del 50% della lunghezza dell’interasse del veicolo o se il veicolo ha più di due assi».

 Causa principale e questione pregiudiziale

17     In qualità di spedizioniere doganale, la Van Landeghem ha depositato presso il servizio doganale di Anversa, tra il 10 aprile 1995 e il 4 dicembre 1997, 75 dichiarazioni IM4 di immissione in consumo per l’importazione di 96 veicoli destinati ad una ditta italiana.

18     In seguito ad un controllo a posteriori, l’amministrazione doganale belga ha considerato che i detti 96 veicoli erano stati erroneamente dichiarati alla voce doganale 8703 della NC, soggetta al pagamento di dazi doganali con aliquota pari a soltanto il 10%, invece che alla voce 8704, soggetta al pagamento di dazi doganali con un’aliquota del 22%. Secondo l’amministrazione doganale, tali veicoli dovevano essere dichiarati alla voce doganale 8704 della NC in quanto veicoli destinati al trasporto merci perché disponevano di un compartimento di carico separato dallo spazio riservato ai passeggeri. Mediante ingiunzione di pagamento, la Van Landeghem è stata invitata a pagare dazi doganali addizionali per un importo di 8 374 994 BEF.

19     La Van Landeghem ha contestato tale ingiunzione di pagamento sostenendo che i veicoli di cui è causa dovevano essere classificati alla voce doganale 8703 della NC in considerazione delle loro caratteristiche tecniche e delle loro rifiniture di lusso.

20     Con sentenza 11 gennaio 2002, il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ha respinto la domanda della Van Landeghem ritenendo che, malgrado le caratteristiche e le proprietà specifiche dei veicoli del tipo «pick‑up» e il fatto che lo spazio destinato ai passeggeri di tali veicoli fosse dotato di rifiniture molto lussuose, il compartimento di carico dei veicoli fosse determinante dal punto di vista funzionale. Pertanto, siffatti veicoli sarebbero concepiti per il trasporto di merci e dovrebbero quindi essere dichiarati alla voce doganale 8704 della NC.

21     Adito in sede di appello avverso tale sentenza, lo hof van beroep te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i pick‑up – in quanto autoveicoli consistenti, da un lato, in una cabina chiusa che serve da cabina passeggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del conducente si trovano sedili pieghevoli o ribaltabili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e, d’altro lato, in un compartimento di carico alto non più di 50 centimetri, che può essere aperto solo dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico – provvisti di un interno full option molto lussuoso (compresi sedili in cuoio regolabili elettronicamente, specchietti retrovisori e finestrini con comandi elettrici, un impianto stereo con lettore CD, ecc.), un sistema di frenaggio ABS, un motore a benzina da 4 a 8 litri [di cilindrata] con cambio automatico dal consumo molto elevato, trazione integrale e cerchioni (sportivi) di lusso, nella dichiarazione di immissione in libera pratica e nella denuncia di immissione in consumo effettuate nel periodo tra il 10 aprile 1995 e il 4 dicembre 1997 dovessero essere classificati alla voce 8703 della [NC] allora in vigore (originariamente stabilita con regolamento n. 2658/87 […]) come autoveicoli da turismo ed altri veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa, oppure alla voce 8704 della [NC] a quel tempo vigente, come autoveicoli per il trasporto di merci, oppure ancora ad una voce diversa dalle voci 8703 o 8704 della [NC] a quel tempo vigente».

 Sulla questione pregiudiziale

22     Il giudice del rinvio chiede se i pick‑up, quali descritti nella sua questione pregiudiziale, debbano essere classificati, in quanto veicoli adibiti al trasporto di persone, alla voce 8703 della NC, oppure, in quanto veicoli per il trasporto di merci, alla voce 8704 di quest’ultima.

23     Va anzitutto ricordata la giurisprudenza costante della Corte secondo cui, al fine di garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note della sezione o del capitolo (v. sentenze 27 aprile 2006, causa C‑15/05, Kawasaki Motors Europe, Racc. pag. I‑3657, punto 38, nonché 18 luglio 2007, causa C‑310/06, FTS International, Racc. pag. I‑6749, punto 27).

24     La destinazione del prodotto può costituire poi un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze 11 gennaio 2007, causa C‑400/05, B.A.S. Trucks, Racc. pag. I‑311, punto 29; 15 febbraio 2007, causa C‑183/06, RUMA, Racc. pag. I‑1559, punto 36, nonché 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Racc. pag. I‑6675, punto 18).

25     Infine si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza B.A.S. Trucks, cit., punto 28). Inoltre, pur non essendo giuridicamente vincolanti, nell’ambito della classificazione di tale prodotto nella NC, i pareri dell’OMD che classificano una merce nel SA costituiscono indici che contribuiscono in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC (v. sentenza Kawasaki Motors Europe, cit., punto 36).

26     La Van Landeghem difende la classificazione degli autoveicoli, di cui trattasi nella causa principale, alla voce 8703 della NC, mentre il governo belga e la Commissione si esprimono in favore di una classificazione alla voce 8704 di quest’ultima. A tale proposito, questi ultimi fanno leva segnatamente sulle note esplicative del SA e il governo belga, inoltre, sui pareri di classificazione del SA.

27     Secondo il tenore della voce 8703 «Autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone», la destinazione principale di detti veicoli è decisiva per la loro classificazione. Dall’impiego del termine «costruito» emerge, come confortato dalla giurisprudenza costante ricordata al punto 24 della presente sentenza, che è decisiva la destinazione principale del veicolo, la quale deve essere inerente a quest’ultimo. Tale destinazione è determinata dall’aspetto generale dei veicoli in esame nella causa principale e dal complesso delle caratteristiche di detti veicoli che conferiscono ad essi il loro carattere essenziale (v., in tal senso, sentenza B.A.S. Trucks, cit., punto 40).

28     Nella specie, gli autoveicoli di cui trattasi nella causa principale presentano, secondo le constatazioni del giudice del rinvio, le seguenti caratteristiche e proprietà oggettive: essi si compongono, da un lato, di una cabina chiusa che serve da spazio per i passeggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del conducente si trovano sedili pieghevoli o ribaltabili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e, dall’altro, di un compartimento di carico alto non più di 50 centimetri, che può essere aperto soltanto dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico. Detti veicoli presentano un interno molto lussuoso che dispone di numerose opzioni (in particolare, sedili in cuoio regolabili elettronicamente, specchietti retrovisori e finestrini con comandi elettrici nonché un impianto stereofonico con lettore di compact disc) e sono dotati di un sistema di frenaggio antibloccaggio delle ruote (ABS), di un motore a benzina da 4 a 8 litri di cilindrata con cambio automatico dal consumo di carburante molto elevato, di quattro ruote motrici nonché di cerchioni «sportivi» di lusso.

29     Tenuto conto di tali caratteristiche e di tali proprietà, occorre esaminare se detti veicoli siano, in base al loro aspetto generale ed al complesso delle loro caratteristiche, costruiti principalmente per il trasporto di persone o per quello delle merci.

30     Per quanto riguarda l’argomento del governo belga secondo il quale, conformemente ai pareri di classificazione del SA riguardanti le sottovoci 8704.21 e 8704.31, pick‑up quali quelli ivi descritti sono classificati alla voce 8704, va rilevato che tale circostanza non fornisce indicazioni determinanti per la classificazione dei veicoli di cui trattasi nella causa principale, poiché è pacifico che i pick‑up possono essere classificati sia alla voce 8703 della NC, sia alla voce 8704 della medesima, a seconda delle caratteristiche loro proprie, il che risulta peraltro suffragato dal parere di classificazione del SA riguardante la sottovoce 8703.23 che classifica i pick‑up alla voce 8703.

31     La Commissione sostiene che la struttura dei veicoli di cui trattasi nella causa principale, vale a dire l’esistenza di una cabina e di una piattaforma posteriore aperta, costituisce un indice per la classificazione alla voce 8704 della NC. A tale proposito, la Commissione indica che veicoli provvisti di un unico spazio interno chiuso sono menzionati nella parte descrittiva della nota esplicativa del SA riguardante la voce 8703, mentre i veicoli che presentano caratteristiche di costruzione analoghe a quelle dei veicoli in esame nella causa principale sono menzionati nella parte descrittiva della nota esplicativa del SA riguardante la voce 8704.

32     Orbene, tale aspetto ha solo scarsa rilevanza. Anzitutto, va ricordato che, secondo la loro formulazione, la funzione della parte descrittiva di tali note esplicative consiste solamente nell’individuare i veicoli la cui classificazione risulta equivoca. Per contro, le caratteristiche di costruzione dei veicoli rilevanti per la classificazione sono elencate alle lett. a)‑e) delle note esplicative del SA riguardanti le voci 8703 e 8704. Inoltre, la struttura tipica di un pick‑up consiste proprio nell’esistenza di una cabina chiusa e di una piattaforma posteriore aperta. Ciò viene peraltro confermato dalle note esplicative della NC 2007 relative alla voce 8703 che, malgrado l’impiego nella versione francese dell’espressione «Du type camionnette», si riferiscono alla classificazione dei pick‑up, come emerge chiaramente dal contenuto di tali note e dal testo delle altre versioni linguistiche (ovvero «Vom Typ Pick‑up», «Of the pick‑up type», «De tipo camionetta (pick‑up)», «del tipo pick‑up»). In tali note esplicative, un pick‑up viene descritto come un veicolo con un compartimento chiuso per il trasporto di persone ed un compartimento aperto o coperto per il trasporto di merci, senza che ciò si opponga alla classificazione di detto veicolo in tale voce.

33     La Commissione fa inoltre valere che alla descrizione dei veicoli in esame nella causa principale corrisponde un numero maggiore di caratteristiche di costruzione dei veicoli elencate nella nota esplicativa del SA riguardante la voce 8704 rispetto a quelle elencate nella nota esplicativa del SA relativa alla voce 8703.

34     A tale riguardo, giova ricordare anzitutto che, secondo la formulazione espressa di tali note esplicative, i criteri di classificazione ivi utilizzati non sono esaustivi. Tali criteri fanno poi riferimento a tipi di veicoli eterogenei («veicoli del tipo furgoncino, veicoli per il tempo libero e certi veicoli del tipo “pick‑up”»). Di conseguenza, occorre accertare se i criteri di classificazione utilizzati nelle note esplicative del SA siano pertinenti e significativi per la classificazione del tipo di veicolo considerato. Inoltre, l’elenco delle caratteristiche dei veicoli nelle note esplicative del SA riguardanti le voci 8703 e 8704 non deve essere inteso nel senso che la mera somma delle caratteristiche afferenti ai veicoli in esame sarebbe, in quanto tale, determinante per la loro classificazione. Come ricordato al punto 27 della presente sentenza, occorre piuttosto procedere alla valutazione dell’aspetto generale dei veicoli in esame nella causa principale e del complesso delle caratteristiche di detti veicoli, tenendo conto, in particolare, dell’importanza relativa dei criteri utilizzati per la loro classificazione.

35     Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, un motore di grossa cilindrata con un consumo di carburante molto elevato non può essere considerato un criterio che comporta la classificazione alla voce 8704 della NC di un veicolo in tal modo equipaggiato. A tal riguardo, va sottolineato che il consumo di carburante deve essere considerato non in cifre assolute, bensì in relazione alla capacità di carico delle merci. In genere, il rapporto tra il consumo di carburante e la capacità di carico è relativamente basso per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto di merci, mentre lo stesso rapporto è assai più elevato per i veicoli da turismo.

36     Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui un pick‑up, dotato di un compartimento destinato al trasporto di merci la cui lunghezza al suolo rappresenta più del 50% della lunghezza dell’interasse del veicolo, dovrebbe essere classificato alla voce 8704 della NC, si deve rilevare che le note esplicative della NC 2007 contengono una tale constatazione. Tuttavia, questa caratteristica non può costituire il criterio decisivo per la classificazione di un siffatto veicolo. Ad un’interpretazione del genere osta il fatto che le note esplicative della NC non si sostituiscono a quelle del SA, ma devono essere considerate complementari alla stregua di quanto previsto nella prefazione dell’edizione delle note esplicative della NC. D’altronde, le note esplicative della NC 2006 riguardanti le sottovoci 8703 21 10 ‑ 8703 24 90 fanno esplicitamente riferimento alla nota esplicativa del SA riguardante la voce 8703 di modo che, secondo tali note, il criterio enunciato dalla Commissione non può essere considerato come l’unico criterio di classificazione.

37     Per contro, la presenza di sedili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio situati dietro il sedile o la panchina del conducente è una caratteristica tipica dei veicoli concepiti principalmente per il trasporto di persone. Ciò viene corroborato dalle note esplicative della NC 1994 e, peraltro, dalle note esplicative del SA. Tali note riguardanti la voce 8703 fanno esplicitamente riferimento a siffatti sedili come a caratteristiche di costruzione che i veicoli di tale specie generalmente presentano, per la loro classificazione in tale voce.

38     Del pari, le rifiniture interne dei veicoli in esame nella causa principale costituiscono un elemento in favore della loro classificazione alla voce 8703 della NC. Nelle note esplicative di NC esistenti all’epoca dei fatti della causa principale e, peraltro, nelle note esplicative del SA, rifiniture interne analoghe a quelle che si trovano negli abitacoli delle vetture da turismo erano espressamente menzionate come una caratteristica di costruzione dei veicoli utilizzata ai fini della loro classificazione in tale voce. Ciò vale a maggiore ragione per i veicoli in esame nella causa principale che presentano, secondo la descrizione che ne viene fatta nella questione pregiudiziale, un «interno molto lussuoso».

39     Parimenti, la mancanza di un dispositivo d’ancoraggio per il trasporto di merci indica che veicoli quali quelli in esame nella causa principale non sono concepiti principalmente per il trasporto di merci, ma sono destinati piuttosto al trasporto di persone. La stessa conclusione s’impone in considerazione dell’esistenza di un motore a benzina, di un cambio automatico, di un sistema di frenaggio antibloccaggio delle ruote (ABS) e di quattro ruote motrici. Risulta che tali caratteristiche sono tipiche delle vetture da turismo e non dei veicoli adibiti al trasporto di merci.

40     Infine, la presenza di cerchioni «sportivi» di lusso costituisce una caratteristica evidente la quale dimostra che i veicoli in esame nella causa principale sono concepiti principalmente per il trasporto di persone. Certamente, persone e merci possono essere trasportate altrettanto bene con cerchioni «sportivi» di lusso che con cerchioni ordinari. Tuttavia, non avendo importanza sul piano funzionale, i veicoli costruiti per il trasporto di merci raramente sono dotati di cerchioni «sportivi» di lusso, i quali sono invece tipicamente utilizzati per le vetture da turismo. Così, l’essere provvisti di tali cerchioni indica che veicoli quali quelli in esame nella causa principale devono essere classificati alla voce 8703 della NC. A tale proposito occorre rilevare che caratteristiche, quali nella fattispecie la presenza di cerchioni «sportivi» di lusso, che si trovano quasi esclusivamente sia su veicoli adibiti al trasporto di merci sia su vetture da turismo, rivestono particolare importanza per procedere alla classificazione dei veicoli considerati nella NC.

41     È vero che le note esplicative del SA nonché i pareri di classificazione del SA non erano stati ancora adottati all’epoca in cui i veicoli di cui trattasi nella causa principale sono stati importati. Tuttavia, nel caso di specie, non occorre pronunciarsi sulla questione se, tenuto conto di questa circostanza, tali documenti non possano essere presi in considerazione per effettuare la classificazione. Tale questione non è decisiva per dirimere la controversia principale. Infatti, anche facendo riferimento a tali documenti, sui quali fa leva il governo belga e la Commissione per motivare una classificazione di detti veicoli alla voce 8704, la precedente analisi ha dimostrato che i veicoli in esame nella causa principale devono essere classificati alla voce 8703.

42     Così, dall’esame delle caratteristiche dei veicoli descritte dal giudice del rinvio si evince che la destinazione principale dei veicoli di cui trattasi nella causa principale è, in base al loro aspetto generale e al complesso delle loro caratteristiche, il trasporto di persone e tali veicoli devono essere classificati alla voce 8703 della NC. A differenza di quanto ritenuto dalla Commissione, la classificazione di detti veicoli alla voce 8704 della NC non può essere presa validamente in considerazione cosicché l’applicazione della regola generale 3 c), enunciata nella prima parte della NC, titolo I, parte A, risulta esclusa a motivo del suo tenore.

43     Di conseguenza, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che i pick‑up, come quelli in esame nella causa principale, che si compongono, da un lato, di una cabina chiusa che serve da spazio per i passeggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del conducente si trovano sedili pieghevoli o ribaltabili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e, dall’altro, di un compartimento di carico alto non più di 50 centimetri, che può essere aperto solo dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico, che presentano un interno molto lussuoso dotato di numerose opzioni (in particolare, sedili in cuoio regolabili elettronicamente, specchietti retrovisori e finestrini con comandi elettrici nonché un impianto stereofonico con lettore di compact disc) e che sono muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio delle ruote (ABS), di un motore a benzina da 4 a 8 litri di cilindrata con cambio automatico dal consumo di carburante molto elevato, di trazione integrale nonché di cerchioni «sportivi» di lusso, devono essere classificati, in base al loro aspetto generale ed al complesso delle loro caratteristiche, alla voce 8703 della NC.

 Sulle spese

44     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

I pick‑up, come quelli in esame nella causa principale, che si compongono, da un lato, di una cabina chiusa che serve da spazio per i passeggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del conducente si trovano sedili pieghevoli o ribaltabili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e, dall’altro, di un compartimento di carico alto non più di 50 centimetri, che può essere aperto solo dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico, che presentano un interno molto lussuoso dotato di numerose opzioni (in particolare, sedili in cuoio regolabili elettronicamente, specchietti retrovisori e finestrini con comandi elettrici nonché un impianto stereofonico con lettore di compact disc) e che sono muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio delle ruote (ABS), di un motore a benzina da 4 a 8 litri di cilindrata con cambio automatico dal consumo di carburante molto elevato, di trazione integrale nonché di cerchioni «sportivi» di lusso, devono essere classificati, in base al loro aspetto generale ed al complesso delle loro caratteristiche, alla voce 8703 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificata dagli allegati dei regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009, e (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.