Causa C‑260/05 P
Sniace SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti di Stato — Ricevibilità — Atto che riguarda individualmente la ricorrente»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 1° febbraio 2007
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2007
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE)
3. Diritto comunitario — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
(Art. 230, quarto comma, CE)
4. Procedura — Provvedimenti istruttori — Audizione di testimoni
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64 e 65)
1. In caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti suddetti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Detto snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta.
(v. punti 35, 37)
2. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solamente qualora detta decisione li concerna a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari.
Per quanto riguarda più in particolare il settore degli aiuti di Stato, i ricorrenti che mettono in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata sulla base dell’art. 88, n. 3, CE o in seguito al procedimento formale di esame sono considerati come individualmente interessati da tale decisione qualora la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui trattasi.
Sono state segnatamente riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento formale di esame, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata.
Il fatto che un’impresa sia stata all’origine della denuncia che ha determinato l’avvio del procedimento formale di esame e che le sue osservazioni siano state sentite e il fatto che lo svolgimento di tale procedimento sia stato ampiamente determinato dalle sue osservazioni costituiscono elementi pertinenti nell’ambito della valutazione della legittimità ad agire di tale impresa. Siffatta partecipazione alla suddetta procedura non costituisce tuttavia una condizione necessaria per stabilire che una decisione riguarda individualmente un’impresa ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Non è escluso che tale impresa possa far valere altre circostanze specifiche che la distinguano in modo analogo ai destinatari di una tale decisione.
In questo contesto, spetta in ogni caso all’impresa ricorrente indicare in modo pertinente i motivi per i quali la decisione della Commissione può ledere i suoi legittimi interessi, danneggiando sostanzialmente la sua posizione sul mercato rilevante.
(v. punti 53-57, 60)
3. Un privato che non sia direttamente ed individualmente interessato da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato e che, di conseguenza, non sia eventualmente leso nei suoi interessi dal provvedimento statale che costituisce oggetto di tale decisione non può avvalersi del diritto ad una tutela giurisdizionale rispetto a tale decisione.
(v. punti 64-65)
4. Per quanto riguarda la valutazione da parte del giudice di primo grado di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Anche se una domanda di audizione di testimoni, formulata nell’atto introduttivo del ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della controversia e alla necessità di procedere all’audizione dei testimoni citati.
(v. punti 77-78)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
22 novembre 2007 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti di Stato – Ricevibilità – Atto che riguarda individualmente la ricorrente»
Nel procedimento C‑260/05 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 20 giugno 2005,
Sniace SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall’avv. J. Baró Fuentes, abogado,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e J. L. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
sostenuta da:
Repubblica d’Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Lenzing Fibers GmbH, già Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, con sede in Heiligenkreuz (Austria),
Land Burgenland,
rapresentati dall’avv. U. Soltész, Rechtsanwalt,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), R. Schintgen, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° febbraio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Sniace SA (in prosieguo: la «Sniace») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 aprile 2005 (causa T‑88/01, Sniace/Commissione, Racc. pag. II‑1165; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2000, 2001/102/CE, relativa all’aiuto di Stato, al quale l’Austria ha dato esecuzione in favore della Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (GU 2001, L 38, pag. 33; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti della controversia
2 La Sniace è una società spagnola che svolge la propria attività in particolare nel settore della produzione di fibre di cellulosa (viscosa).
3 Alla data della decisione controversa, la Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «LLG») era una controllata dalla società austriaca Lenzing AG, la quale produce in particolare fibre di viscosa e modal. L’attività della LLG consisteva nella produzione e nella vendita di Lyocell, un nuovo tipo di fibra sintetica prodotta mediante cellulosa naturale pura.
4 Con lettera 30 agosto 1995, la Repubblica d’Austria comunicava alla Commissione delle Comunità europee la sua intenzione di concedere aiuti pubblici alla LLG per la costruzione di un impianto destinato alla produzione di Lyocell in un parco industriale ubicato nel Land del Burgenland. In quella lettera le autorità austriache indicavano che tali aiuti sarebbero stati concessi nell’ambito del regime di aiuti a finalità regionale recante il riferimento n. 589/95, autorizzato dalla Commissione con lettera 3 agosto 1995.
5 Con lettera 5 ottobre 1995 la Commissione informava la Repubblica d’Austria che una notifica individuale degli aiuti previsti sotto forma di sovvenzioni non era necessaria poiché essi rientravano nell’ambito di un regime di aiuti autorizzato, pur intimandole di non erogare aiuti sotto forma di garanzie alla LLG senza prima informarla.
6 Con riferimento a varie informazioni, il 14 ottobre 1998 la Commissione avviava il procedimento formale di esame ex art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) (in prosieguo: il «procedimento formale di esame») nei confronti delle varie misure adottate dalle autorità austriache a favore della LLG. Le misure di cui trattasi consistevano in garanzie statali per la cessione di sovvenzioni e prestiti di un ammontare di EUR 50,3 milioni, in un prezzo vantaggioso di EUR 4,4 al metro quadrato per 120 ha di zona industriale e in garanzie di prezzi fissi per servizi collettivi di base per un periodo di 30 anni.
7 Gli altri Stati membri dell’Unione europea e le parti interessate venivano informati dell’avvio di tale procedimento e venivano invitati a presentare le loro eventuali osservazioni mediante la pubblicazione di detta lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 gennaio 1999 (GU C 9, pag. 6). Il governo austriaco comunicava le sue osservazioni con lettere 15 marzo e 16 e 28 aprile 1999. Il Regno Unito e alcuni terzi interessati, fra cui la ricorrente – con lettera 12 febbraio 1999 – presentavano del pari le loro osservazioni.
8 Dopo avere esaminato le informazioni che le erano state comunicate, la Commissione, con lettera 14 luglio 1999, informava il governo austriaco della sua decisione 23 giugno 1999 di ampliare il procedimento formale di esame ad altre quattro misure adottate a favore della LLG. Si trattava, nel caso di specie, di un aiuto ad hoc agli investimenti di un importo di EUR 0,4 milioni per l’acquisto di un terreno, di un contratto di partecipazione tacita del valore di EUR 21,8 milioni, redimibile solo dopo 30 anni e che doveva fruttare un interesse annuo dell’1%, di una concessione di un aiuto di valore imprecisato per la creazione di un’infrastruttura adatta all’impresa nonché di un aiuto ambientale del valore di EUR 5,4 milioni, probabilmente concesso in seguito ad un’applicazione non conforme di un regime di aiuti esistente.
9 Mediante la pubblicazione di una seconda comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4 settembre 1999 (GU C 253, pag. 4), la Commissione informava gli altri Stati membri e le parti interessate dell’estensione del procedimento formale di esame e li invitava a presentare le loro eventuali osservazioni. Con lettere 4 ottobre 1999, la ricorrente e il governo austriaco presentavano rispettivamente le loro osservazioni. Altri terzi interessati nonché il governo del Regno Unito presentavano anch’essi osservazioni.
10 Il 19 luglio 2000 la Commissione adottava la decisione controversa. In tale decisione essa considerava, da un lato, che alcuni dei provvedimenti di cui è causa non costituivano un aiuto di Stato e, dall’altro, autorizzava gli altri provvedimenti in quanto aiuti compatibili con il Trattato CE.
11 Il dispositivo della decisione recita:
«Articolo 1
Le misure alle quali l’Austria ha dato esecuzione in favore di (…) (LLG), Heiligenkreuz, attraverso la concessione di garanzie del valore di 35,80 milioni di EUR (una garanzia di un consorzio di banche private e di banche pubbliche del valore di 21,8 milioni di EUR e tre garanzie del (…) [WHS] del valore di 1,4 milioni di EUR, 10,35 milioni di EUR e 2,25 milioni di EUR) nonché attraverso un prezzo del terreno quotato a 4,4 EUR al m2 al momento dell’acquisto di un terreno industriale di 120 ha, attraverso garanzie di prezzo fisso del Land Burgenland per la preparazione di servizi industriali e la messa a disposizione di un’agevolazione di importo imprecisato sotto forma di creazione di un’infrastruttura specifica per un’impresa, non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE.
Articolo 2
L’aiuto, al quale l’Austria ha dato esecuzione in favore di LLG attraverso la prestazione di una garanzia del valore di 14,5 milioni di EUR attraverso [la] WiBAG, è conforme alla direttiva sulle garanzie autorizzate dalla Commissione con il n. 542/95.
L’aiuto in materia ambientale del valore di 5,37 milioni di EUR è conforme alla direttiva sulla tutela dell’ambiente autorizzata dalla Commissione con il n. 93/148.
Articolo 3
Gli aiuti individuali ai quali l’Austria ha dato esecuzione sotto forma di un aiuto all’acquisto di un terreno del valore di 0,4 milioni di EUR e di un’associazione in partecipazione del valore di 21,8 milioni di EUR, sono compatibili con il mercato comune.
Articolo 4
La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione».
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2001, la Sniace ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa e alla condanna della Commissione alle spese.
13 Con ordinanza 18 febbraio 2002, il presidente della Quinta Sezione ampliata ha ammesso l’intervento della Repubblica d’Austria, dell’LLG e del Land Burgenland a sostegno delle conclusioni della Commissione.
14 Con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver deciso di esaminare d’ufficio la questione della legittimazione ad agire della ricorrente, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso.
15 Al punto 54 di tale sentenza il Tribunale ha anzitutto rilevato che, siccome il destinatario della decisione controversa era la Repubblica d’Austria, occorreva accertare, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, se detta decisione riguardasse la Sniace direttamente ed individualmente.
16 Per quanto attiene alla questione se la ricorrente fosse individualmente interessata dalla decisione controversa, il Tribunale ha ricordato, al punto 55 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante della Corte secondo cui i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente soltanto qualora la decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità, e per questo motivo li identifichi alla stessa stregua dei destinatari.
17 Ha poi sottolineato, al punto 56 della medesima sentenza, che, per quanto riguarda, in particolare, la materia degli aiuti concessi dagli Stati, sono state riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento formale di esame nei confronti di un aiuto individuale, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detta procedura, purché la loro posizione sul mercato fosse notevolmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata (sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punto 25).
18 Pertanto, al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto necessario esaminare in quale misura la partecipazione della ricorrente al procedimento formale di esame e la lesione della sua posizione sul mercato fossero tali da identificarla conformemente all’art. 230 CE.
19 Quanto alla partecipazione della ricorrente a tale procedimento, il Tribunale ha constatato, al punto 59 della sentenza impugnata, che essa aveva svolto un ruolo secondario per i seguenti motivi:
«(…) Da un lato, [la Sniace] non ha presentato alcuna denuncia presso la Commissione; dall’altro, risulta che lo svolgimento di tale procedimento non è stato ampiamente determinato dalle osservazioni che ha presentato con lettere 12 febbraio e 4 ottobre 1999 (v., in tal senso, la precitata sentenza Cofaz e a./Commissione, punto 24). Così, nelle sue osservazioni 12 febbraio 1999, la ricorrente si limita, in sostanza, a riprodurre taluni accertamenti effettuati dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento [formale di esame] commentandoli sommariamente, senza fornire il minimo elemento di prova concreto. Del pari, nelle sue osservazioni 4 ottobre 1999, essa si limita ad affermare, senza fornire un sia pur minimo elemento preciso o un qualsivoglia elemento probatorio, che i provvedimenti considerati nella decisione di estensione del procedimento [formale di esame] costituiscono aiuti di Stato e che essi devono essere dichiarati incompatibili col mercato comune».
20 Per quanto riguarda la lesione della posizione della ricorrente sul mercato, il giudice di primo grado ha anzitutto osservato, al punto 61 della sentenza impugnata, che i provvedimenti oggetto della decisione controversa riguardavano esclusivamente un impianto destinato alla produzione di Lyocell e che era pacifico che la ricorrente non fabbricava tale tipo di fibra né prevedeva di farlo in futuro.
21 Il Tribunale ha poi esaminato, ai punti 63-78 di detta sentenza, gli argomenti dedotti dalla ricorrente per provare che la sua posizione sul mercato poteva nondimeno essere notevolmente lesa dalla decisione controversa. Tali punti sono redatti come segue:
«63 In primo luogo, nel ricorso [la ricorrente] afferma essenzialmente che la viscosa e il Lyocell si trovano in un rapporto di concorrenza diretto.
64 Senza che occorra, nella fase dell’esame della ricevibilità, pronunciarsi definitivamente sulla definizione esatta del mercato dei prodotti di cui trattasi, è sufficiente constatare che la validità di tale affermazione è inficiata da vari elementi del fascicolo.
65 Da un lato, il Lyocell presenta talune caratteristiche fisiche che lo differenziano chiaramente dalla fibra di viscosa. (…)
66 L’affermazione della ricorrente secondo la quale il Lyocell si può sostituire alla viscosa “nella maggior parte degli usi” non è provata in modo convincente. (…)
67 Inoltre, la detta affermazione è contraddetta dalla dichiarazione effettuata dalla LLG nel corso di un simposio, invocata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi (punto 30 del ricorso e allegato 14 del ricorso), secondo la quale il Lyocell costituisce “una fibra complementare i cui usi sono diversi”.
68 D’altro lato, è assodato che il prezzo del Lyocell è notevolmente più elevato di quello delle fibre di viscosa. (…)
69 Infine, secondo le dichiarazioni stesse della ricorrente, i sistemi di fabbricazione del Lyocell, da un lato, e delle fibre di viscosa, dall’altro, sono ampiamente diversi. (…)
70 In ogni caso, anche ammesso un rapporto di concorrenza diretto tra il Lyocell e la fibra di viscosa, si deve constatare che gli elementi forniti dalla ricorrente nei suoi atti, e in particolare nella nota figurante all’allegato 14 del suo ricorso, non provano sufficientemente che la decisione controversa può incidere notevolmente sulla sua posizione nel mercato. Gli elementi contenuti in detta nota si basano, infatti, su affermazioni per nulla dimostrate, quale il fatto che la produzione di Lyocell della LLG si sia, a partire dal 1997, sostituita integralmente a quella della viscosa e che essa è esclusivamente destinata al mercato europeo. Peraltro, in detta nota la ricorrente sostiene che, a causa dell’“offerta della [LLG] corrispondente al 3,5% del mercato”, essa ha cessato, a partire dal 1997, di produrre, e quindi di vendere, talune quantità di viscosa senza suffragare la sua tesi col minimo elemento di prova e senza nemmeno fornire una qualsivoglia spiegazione sul modo con cui essa ha calcolato tali quantitativi. Del pari, va rilevato che essa non fornisce il minimo elemento probatorio a sostegno della sua affermazione secondo la quale la detta «offerta» ha comportato una “modifica di almeno (…) % del prezzo vigente sul mercato”.
71 In secondo luogo, la ricorrente adduce l’esistenza, accanto al “Lyocell puro” e alla proviscosa, di “sotto-standards di Lyocell”, ch’essa ha qualificato del pari come Lyocell di “minore qualità” (…).
72 Al riguardo, si deve constatare che gli elementi del fascicolo non consentono di concludere per l’esistenza di varie qualità di Lyocell. Si deve sottolineare, in particolare, che, nei suoi atti, la ricorrente non fornisce alcuna precisazione sull’estensione della nozione “sotto-standards del Lyocell”. Essa non ha, inoltre, seriamente contestato l’affermazione più volte fatta dalla LLG e dal Land Burgenland all’udienza, secondo la quale non esiste un Lyocell di qualità inferiore. (…)
73 Ammettendo anche che la LLG produca Lyocell di qualità inferiore e che lo venda a prezzi estremamente bassi, va rilevato che la ricorrente non corrobora affatto la tesi secondo la quale essa, di conseguenza, ha dovuto abbassare i suoi prezzi per i “prodotti della stessa qualità”. Essa non prova, inoltre, in alcun modo le quantità e la diminuzione di prezzo cui fa riferimento.
74 In terzo luogo, nella replica e nelle osservazioni sugli atti d’intervento, la ricorrente si basa maggiormente sulla concorrenza che esisterebbe tra la proviscosa e la viscosa. Essa fa valere che la sua posizione sul mercato è lesa dal fatto che la LLG vende la proviscosa a prezzi competitivi rispetti a quelli della viscosa e che, tenuto conto della qualità superiore della prima, i clienti la preferiscono alla seconda.
75 A tale proposito, si deve constatare che la ricorrente si limita nuovamente a formulare affermazioni insufficientemente provate.
(…)
78 Dalle precedenti considerazioni risulta che la ricorrente non ha indicato in modo pertinente le ragioni per le quali la decisione controversa poteva ledere i suoi interessi legittimi incidendo notevolmente sulla sua posizione nel mercato».
22 Il Tribunale ne ha concluso, ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, che, tenuto conto di tale circostanza e del ruolo limitato svolto dalla ricorrente nel procedimento formale di esame, quest’ultima non poteva essere considerata individualmente interessata dalla decisione controversa e che pertanto il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile, senza che occorresse esaminare se la ricorrente fosse direttamente interessata da tale decisione.
Conclusioni delle parti
23 Nel suo ricorso la Sniace chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere le domande presentate in primo grado o, eventualmente, rinviare la controversia dinanzi al Tribunale perché si pronunci nel merito della controversia;
– accogliere la richiesta di provvedimenti di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente il 16 ottobre 2001, nonché le domande di comparizione personale delle parti, di testimonianza e di perizia presentate dalla ricorrente il 20 aprile 2001;
– condannare la convenuta in primo grado alle spese.
24 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare i primi tre motivi del presente ricorso irricevibili o, in subordine, respingerli come infondati;
– dichiarare infondato il quarto motivo del presente ricorso, e
– condannare la ricorrente alle spese, oppure
– in subordine, qualora il ricorso fosse accolto, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per l’esame nel merito della causa.
25 La Lenzing Fibers GmbH (in prosieguo: la «Lenzing Fibers») e il Land Burgenland chiedono che la Corte voglia:
– respingere il ricorso, nonché
– condannare la ricorrente al pagamento delle spese da essi sostenute.
26 La Repubblica d’Austria chiede che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso infondato, e
– condannare la ricorrente alle spese.
Sul ricorso
27 La Sniace deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Con il primo, essa afferma che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto ha dichiarato irricevibile il ricorso per la ragione che la ricorrente non avrebbe provato che la sua posizione sul mercato poteva essere sostanzialmente danneggiata dalla decisione controversa. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso perché la ricorrente ha avuto un ruolo secondario nell’ambito del procedimento formale di esame. Il terzo motivo riguarda una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il quarto motivo, che consta di due parti, riguarda una violazione del principio della parità di trattamento nonché di talune disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
28 Con il primo motivo, la Sniace afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile il suo ricorso in quanto la ricorrente non avrebbe indicato in modo pertinente le ragioni per cui la decisione controversa poteva danneggiare i suoi interessi legittimi, compromettendo sostanzialmente la sua posizione sul mercato.
29 Anzitutto la ricorrente critica il Tribunale per non aver tenuto conto di taluni elementi che accerterebbero l’esistenza di un rapporto concorrenziale diretto tra la fibra di Lyocell, prodotta e commercializzata dalla LLG, e la fibra di viscosa, prodotta e commercializzata dalla Sniace. Da una parte, la ricorrente afferma che la LLG ha immesso sul mercato diversi tipi di Lyocell di qualità e prezzo inferiore, conosciuti con il nome «sotto-standards del Lyocell», in concorrenza con la fibra di viscosa per taluni usi. In proposito, la conclusione formulata dal Tribunale, esposta al punto 72 della sentenza impugnata, secondo cui «gli elementi del fascicolo non consentono di concludere per l’esistenza di varie qualità di Lyocell» sarebbe inesatta alla luce degli elementi addotti dalla ricorrente in primo grado. In particolare, tale conclusione sarebbe contraddetta dalle dichiarazioni di uno dei dirigenti della LLG riprese in un articolo di una rivista specializzata allegata al ricorso di primo grado. D’altra parte, secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe neppure tenuto conto a sufficienza di elementi riguardanti la commercializzazione da parte della LLG a prezzi competivi, in seguito alla concessione degli aiuti controversi, della proviscosa, cioè un misto di viscosa e di Lyocell in concorrenza con altre fibre, tra cui la viscosa.
30 In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha preso in considerazione le seguenti circostanze specifiche che la distinguerebbero in modo particolare rispetto a qualsiasi altro operatore economico:
– l’appartenenza della Sniace ad un «circolo chiuso» di imprese potenzialmente concorrenti della LLG, vale a dire le imprese attive nel settore delle fibre di cellulosa (Lyocell, viscosa e modal), nonché
– l’esistenza di eccessi di capacità sul mercato delle fibre di cellulosa, per cui l’aumento delle capacità di produzione della LLG ha potuto direttamente e sostanzialmente danneggiare la situazione concorrenziale dei produttori già presenti su tale mercato.
31 In terzo luogo, la ricorrente contesta le affermazioni del Tribunale contenute ai punti 70 e 77 della sentenza impugnata secondo cui, anche supponendo che esista un rapporto di concorrenza tra il Lyocell e la viscosa o tra la proviscosa e la viscosa, la Sniace non avrebbe fornito alcuna indicazione sulle perdite o su altre conseguenze negative subite a causa della decisione controversa. Orbene, la ricorrente afferma di aver fornito tali elementi, in particolare attraverso la presentazione di un documento, e cioè l’allegato 14 al suo ricorso di primo grado, contenente dati precisi sulle perdite subite dalla Sniace a causa della commercializzazione del Lyocell ad un prezzo artificialmente basso.
32 La Commissione sostiene che il motivo è irricevibile in quanto si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.
33 Anche la Repubblica d’Austria, la Lenzing Fibers e il Land Burgenland sostengono l’irrecevibilità del motivo in quanto si fonda su fatti ed elementi di prova nuovi, riguarda in più punti la fondatezza della decisione controversa piuttosto che quella della sentenza impugnata e, contrariamente a quanto previsto agli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, non è limitato a questioni di diritto.
Giudizio della Corte
34 Anzitutto occorre constatare che, anche se la Sniace fa valere un errore di diritto, essa cerca in realtà, con il suo primo motivo, di rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, contestando essenzialmente il fatto che quest’ultimo non ha preso sufficientemente in considerazione talune circostanze e documenti presentati in primo grado dalla ricorrente per provare l’esistenza di un rapporto di concorrenza diretta tra le fibre di Lyocell e le fibre di viscosa.
35 A questo proposito occorre ricordare che, in caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di questi ultimi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (sentenze 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I‑3111, punto 22, nonché 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I‑729, punto 38). Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte (sentenze 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I‑667, punto 42, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 49).
36 Ne consegue che il primo motivo è ricevibile solo nella parte in cui esso è diretto a provare che il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova.
37 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta (sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I‑3173, punto 54; 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. pag. I‑8935, punto 108, nonché 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I‑439, punto 37).
38 Orbene, per quanto riguarda l’argomento della Sniace secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto di un articolo pubblicato nella rivista specializzata Textil Expres allegato al suo ricorso, affermando che gli elementi del fascicolo non permettevano di concludere per l’esistenza di diverse qualità di Lyocell, è sufficiente constatare che, anche se il detto articolo menziona diverse varietà di fibre di Lyocell commercializzate dalla LLG, non si può dedurre in modo univoco dalla lettura dei passi di tale articolo indicati dalla ricorrente nel suo ricorso, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, che tali varietà sarebbero di qualità inferiore e farebbero concorrenza alla viscosa in materia di prezzo. Del resto, lo stesso articolo, come ha osservato il Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, precisa che, rispetto alla viscosa, il Lyocell costituisce una «fibra complementare le cui applicazioni sono diverse». Il contenuto di tale documento non potrebbe quindi rimettere in discussione la conclusione a cui il Tribunale è giunto per quanto riguarda l’assenza di concorrenza diretta tra la viscosa e il Lyocell.
39 Per quanto riguarda poi le indicazioni che la Sniace avrebbe fornito sul danno subìto a causa della decisione controversa e che sarebbero state ignorate dal Tribunale, occorre rilevare che la nota contenuta all’allegato 14 del ricorso di primo grado, a cui la ricorrente si riferisce nella sua impugnazione, si fonda precisamente sul postulato non provato, come risulta dal punto precedente, dell’esistenza di una concorrenza diretta tra le fibre di viscosa e le fibre di Lyocell.
40 Pertanto, il primo motivo deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
41 Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile il suo ricorso per il motivo che la ricorrente aveva svolto un ruolo secondario nell’ambito del procedimento formale di esame conclusosi con la decisione controversa.
42 La Sniace sostiene anzitutto che, per valutare il grado della sua partecipazione a tale procedimento, il Tribunale si sarebbe erroneamente riferito ai punti 24 e 25 della citata sentenza Cofaz e a./Commissione, in quanto essa riguarderebbe una situazione di fatto diversa da quella della causa presente. In proposito, la Sniace sottolinea che, a differenza della ricorrente nella causa che ha dato origine a tale sentenza, essa non ha presentato una denuncia, ma è intervenuta nel procedimento in quanto terzo interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, dopo essere stata invitata dalla Commissione a presentare osservazioni. Ciò che importerebbe quindi sarebbe che la Commissione, designando in tal modo la ricorrente come fonte di informazioni, le avrebbe attribuito un diritto processuale soggettivo che può essere giuridicamente tutelato dal giudice comunitario.
43 In seguito la ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto constatato al punto 59 della sentenza impugnata, il suo ruolo nell’ambito del procedimento formale di esame non può essere definito secondario. In particolare, le osservazioni presentante dalla Sniace alla Commissione avrebbero avuto un certo effetto sullo svolgimento di tale procedimento, contribuendo in particolare all’estensione di tale procedimento ad altre misure di sostegno.
44 Infine, anche supponendo che la Sniace abbia svolto un ruolo solo secondario nell’ambito del procedimento formale di esame, la ricorrente contesta che questo solo elemento possa giustificare una restrizione della sua legittimazione ad agire. Al contrario, nella sentenza 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione (Racc. pag. II‑2169), il Tribunale avrebbe espressamente riconosciuto che il diritto a presentare un ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato non può essere subordinato all’intensità della partecipazione della ricorrente al procedimento formale di esame. Tale impostazione sarebbe, d’altra parte, giustificata rispetto al ruolo necessariamente limitato che svolgono i terzi interessati nel corso di tale procedimento. Infatti, essi non hanno alcun diritto di accesso al fascicolo e dipendono quindi ampiamente dagli elementi comunicati dalla Commissione nella sua comunicazione di avvio di tale procedimento. Pertanto, non si potrebbe in particolare criticare la ricorrente per non essersi espressa su elementi che la Commissione non aveva menzionato nelle sue comunicazioni di avvio e di estensione del procedimento formale di esame o in altri documenti pubblici cui la Sniace, nella qualità di terzo interessato, non aveva accesso prima dell’adozione della decisione controversa.
45 La Commissione e il governo austriaco replicano che tale motivo è irricevibile in quanto diretto a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.
46 In subordine, la Commissione afferma che dalla citata sentenza Cofaz e a./Commissione risulta che devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative affinché un ricorso proposto da un’impresa concorrente contro una decisione adottata in seguito ad un procedimento formale di esame sia ricevibile:
– l’impresa di cui trattasi deve essere all’origine della denuncia che ha determinato l’avvio di tale procedimento;
– lo svolgimento del detto procedimento deve essere stato ampiamente condizionato dalle osservazioni dell’impresa di cui trattasi, e
– l’impresa deve provare che la sua posizione sul mercato è sostanzialmente danneggiata dall’aiuto in parola.
47 Orbene, nel caso di specie la ricorrente non integrerebbe alcuna di tali condizioni. In particolare, per quanto riguarda la condizione relativa al ruolo svolto dalla ricorrente nell’ambito del procedimento formale di esame, la Commissione rileva che le osservazioni presentate dalla Sniace si sono essenzialmente limitate a parafrasare e ad approvare il contenuto della decisione di avvio di tale procedimento, senza praticamente aggiungere la benché minima informazione.
48 Secondo la Lenzing Fibers e il Land Burgenland, il motivo è irricevibile in quanto privo di qualsiasi pertinenza nell’ambito del presente ricorso. Infatti, in conformità alla sentenza 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione (Racc. pag. I‑3659), la partecipazione, anche attiva, ad un procedimento formale di esame non costituirebbe una condizione sufficiente per conferire ad un’impresa la legittimazione ad agire quando, come avviene nel caso di specie, la sua posizione sul mercato non è stata comunque notevolmente danneggiata.
Giudizio della Corte
49 Per quanto riguarda la ricevibilità del presente motivo, come è stato precedentemente ricordato, risulta dagli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all’incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C‑284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I‑1527, punto 30, nonché ordinanze 14 luglio 2005, causa C‑420/04 P, Gouvras/Commissione, Racc. pag. I‑7251, punto 48, e 20 marzo 2007, causa C‑323/06 P, Kallianos/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 10).
50 Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostengono la Commissione e il governo austriaco, il presente motivo non si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata in primo grado, ma contesta l’interpretazione delle condizioni disciplinanti la legittimazione ad agire dei terzi interessati compiuta dal Tribunale nell’esaminare la partecipazione della ricorrente al procedimento formale di esame e, di conseguenza, solleva una questione di diritto.
51 Ne consegue che il motivo è ricevibile per quanto riguarda la valutazione da parte del Tribunale del grado di partecipazione della ricorrente a tale procedimento.
52 Per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, occorre anzitutto ricordare che, in conformità all’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro una decisione indirizzata ad un’altra persona solo se tale decisione la riguarda direttamente ed individualmente.
53 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente, solamente qualora detta decisione li concerna a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I‑2487, punto 20, e 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I‑10737, punti 33).
54 Per quanto riguarda più in particolare il settore degli aiuti di Stato, i ricorrenti che mettono in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata sulla base dell’art. 88, n. 3, CE o in seguito al procedimento formale di esame sono considerati come individualmente interessati da tale decisione qualora la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui trattasi (v., in tal senso, le citate sentenze Cofaz e a./Commissione, punti 22-25, nonché Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punti 37 e 70).
55 A tale riguardo, sono state segnatamente riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento formale di esame nei confronti di un aiuto individuale, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse notevolmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata (v., in particolare, citate sentenze Cofaz e a./Commissione, punto 25, e Comité d’entreprise de la Société française de producion e a./Commissione, punto 40).
56 Così la Corte ha ritenuto che il fatto che un’impresa sia stata all’origine della denuncia che ha determinato l’avvio del procedimento formale di esame, che le sue osservazioni siano state sentite e che lo svolgimento di tale procedimento sia stato ampiamente determinato dalle sue osservazioni costituiscono elementi pertinenti nell’ambito della valutazione della legittimità ad agire di tale impresa (v. sentenza Cofaz e a./Commissione, cit., punti 24 e 25).
57 Tuttavia, contrariamente a quanto afferma la Commissione, dalla giurisprudenza della Corte non risulta che tale partecipazione alla suddetta procedura costituisca una condizione necessaria per stabilire che una decisione riguarda individualmente un’impresa ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, e che precluda a quest’ultima la possibilità di far valere altre circostanze specifiche che la distinguano in modo analogo ai destinatari.
58 Nella fattispecie, risulta dai punti 58 e 78 della sentenza impugnata che il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non era individualmente interessata dalla decisione controversa alla luce di due elementi, cioè, da un lato, il ruolo secondario svolto dalla Sniace nell’ambito del procedimento formale di esame e, dall’altro lato, la mancanza di prova da parte di quest’ultima del danno sostanziale arrecato alla sua posizione sul mercato. Per quanto riguarda più specificatamente l’esame, nell’ambito di tale analisi, del primo di questi due elementi, il Tribunale ha rilevato, al punto 59 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva svolto un ruolo solo secondario nel corso di tale procedimento, in quanto non aveva presentato una denuncia dinanzi alla Commissione e in quanto tale procedimento non era stato ampiamente determinato dalle osservazioni presentate dalla Sniace.
59 Occorre tuttavia ricordare che, anche supponendo che ai punti richiamati della sentenza impugnata il Tribunale abbia fatto della partecipazione attiva della ricorrente al procedimento formale di esame una condizione necessaria perché essa possa essere considerata come individualmente interessata dalla decisione controversa, tale errore di diritto sarebbe privo di effetti per quanto riguarda la soluzione della presente controversia.
60 Risulta infatti dalla giurisprudenza citata ai punti 54 e 55 della presente sentenza che la ricorrente avrebbe dovuto in ogni modo provare che la decisione controversa poteva ledere notevolmente la sua posizione sul mercato. Orbene, nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti, il Tribunale ha concluso che nella fattispecie la ricorrente non aveva provato che la decisione controversa potesse ledere i suoi interessi legittimi danneggiando notevolmente la sua posizione sul mercato. Per le ragioni esposte ai punti 34-30 della presente sentenza, nessuno degli argomenti sviluppati dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo del ricorso è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.
61 Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto, in quanto inoperante.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
62 Con il terzo motivo, la Sniace sostiene che, respingendo il suo ricorso, il Tribunale ha ignorato il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva come sancito dalla giurisprudenza comunitaria nonché dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1). Infatti, la ricorrente sarebbe privata di qualsiasi mezzo di ricorso contro la decisione controversa, tanto dinanzi ad un giudice nazionale quanto dinanzi a un giudice comunitario, proprio quando tale decisione sarebbe viziata da numerosi errori manifesti.
63 La Commissione, la Lenzing Fibers e il Land Burgerland considerano che un soggetto come la ricorrente, non direttamente e individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, non può avvalersi del principio della tutela giurisdizionale effettiva per vedersi riconoscere il diritto di proporre un ricorso contro tale decisione.
Giudizio della Corte
64 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento non possono essere escluse a causa dell’interpretazione che il ricorrente compie del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (ordinanza 8 marzo 2007, causa C‑237/06 P, Strack/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 108; v. anche, in tal senso, sentenze 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños agricultores/Consiglio, Racc pag. I‑6677, punto 44, e 1° aprile 2004, causa C‑263/702 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 36, nonché ordinanza 13 marzo 2007, causa C‑150/06 P, Arizona Chemical e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 40).
65 Così, per quanto riguarda specificamente l’ambito oggetto del presente ricorso, la Corte ha avuto l’occasione di precisare che un privato che non è direttamente ed individualmente interessato da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato e che, di conseguenza, non è eventualmente leso nei suoi interessi dal provvedimento statale che costituisce oggetto di tale decisione non può avvalersi del diritto ad una tutela giurisdizionale rispetto a tale decisione (ordinanza 1° ottobre 2004, causa C‑379/03 P, Pérez Escolar/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 41).
66 Orbene, risulta dall’esame dei due primi motivi che una di queste due condizioni mancava per la precisione nel caso di specie, poiché la ricorrente non aveva provato che essa era individualmente interessata dalla decisione impugnata.
67 Ne consegue che la ricorrente non può legittimamente sostenere che la sentenza impugnata danneggerebbe il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il motivo deve, di conseguenza, essere respinto.
Sul quarto motivo
68 Il quarto motivo del ricorso consta di due parti.
Sulla prima parte del motivo
– Argomenti delle parti
69 La prima parte del motivo riguarda una violazione del principio di parità di trattamento sul piano processuale che risulterebbe dalla circostanza che nel lasso di qualche mese la stessa sezione del Tribunale avrebbe, in due sentenze analoghe, deciso in modo contrario per quanto riguarda la legittimazione ad agire di terzi intervenuti in un procedimento formale di esame in materia di aiuti di Stato. In particolare, la Sniace si riferisce alla sentenza 21 ottobre 2004, causa T‑36/99, Lenzing/Commissione (Racc. pag. II‑3597), che ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla Lenzing AG contro una decisione della Commissionee riguardante aiuti concessi dalle autorità spagnole alla Sniace. Orbene, il Tribunale sarebbe pervenuto a tale conclusione fondandosi su una serie di circostanze e di elementi di prova che avrebbe invece respinto come privi di pertinenza nella sentenza impugnata. Due situazioni simili sarebbero quindi state trattate in modo diverso senza che tale differenziazione fosse obiettivamente giustificata.
70 In risposta a tali argomenti, la Commissione ricorda anzitutto che la citata sentenza Lenzing/Commissione è attualmente oggetto di un ricorso (causa C‑525/04 P) nell’ambito del quale essa sostiene precisamente che la Lenzing AG non soddisfaceva le condizioni poste dalla giurisprudenza in materia di legittimazione ad agire, poiché tale impresa non era individualmente interessata dalla decisione in esame nella detta causa. In altre parole, secondo la Commissione, l’eventuale differenza di impostazione tra le due sentenze del Tribunale deve essere risolta in senso opposto a quello auspicato dalla ricorrente, cioè nel senso dell’irricevibilità dei ricorsi nelle due cause.
71 La Commissione, la Lenzing Fibers e il Land Burgenland affermano poi che il principio di eguaglianza non à applicabile nella fattispecie in ragione di talune differenze obiettive esistenti tra le due cause. In particolare, l’aiuto concesso nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Lenzing/Commissione è andato a beneficio di un mercato, quello della viscosa, su cui l’impresa beneficiaria e la ricorrente erano in concorrenza, mentre l’aiuto autorizzato nella presente causa riguarderebbe esclusivamente la produzione del Lyocell, un mercato in cui la Sniace era assente. Inoltre, rispetto al ruolo svolto dalla Sniace nella causa oggetto del presente ricorso, quello della ricorrente nella summenzionata causa Lenzing/Commissione sarebbe stato maggiormente attivo in quanto quest’ultima ha depositato la denuncia che ha portato all’avvio del procedimento amministrativo e ha fornito informazioni complementari nel corso del procedimento.
– Giudizio della Corte
72 Anche supponendo che la circostanza che il Tribunale si discosti dall’impostazione seguita in una delle sue precedenti sentenze possa costituire una violazione del principio della parità di trattamento ed essere in quanto tale dedotta come motivo a sostegno del ricorso, occorre rilevare che nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la Sniace, non si può affermare che situazioni simili siano state trattate in modo diverso.
73 Infatti, dalla valutazione insindacabile dei fatti compiuta dal Tribunale ai punti 61‑78 della sentenza impugnata, risulta che la Sniace non produceva né progettava di produrre fibre di Lyocell e non è neanche riuscita a provare altre ragioni per cui la sua posizione sul mercato avrebbe comunque potuto essere notevolmente danneggiata dalla decisione controversa. In proposito, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, la situazione della Sniace si distingueva nettamente e su un punto essenziale da quella della ricorrente nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Lenzing/Commissione. Così, in quest’ultima causa la ricorrente era in concorrenza diretta con la beneficiaria dell’aiuto sul mercato considerato, il che è stato considerato dal Tribunale un elemento decisivo nell’ambito dell’esame della sua legittimazione ad agire contro la decisione della Commissione.
74 Pertanto, la ricorrente non può fondarsi su tale sentenza per accertare una qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento. Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte del motivo
– Argomenti delle parti
75 Con la seconda parte del motivo in esame, la ricorrente critica il Tribunale per aver violato gli artt. 64 e 65 del suo regolamento di procedura rifiutandosi di dar seguito a domande di misure di organizzazione del provvedimento presentate dalla Sniace, riguardanti la produzione di dati e di documenti necessari, a suo giudizio, per chiarire taluni aspetti della causa. Analogamente, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in esame le domande della ricorrente dirette ad ottenere la comparizione delle parti e l’audizione di numerosi testimoni ed esperti.
76 La Commissione, la Lenzing Fibers e il Land Burgenland replicano che, secondo giurisprudenza costante, le decisioni che accolgono o respingono le domande di misure di organizzazione del procedimento presentate dalle parti rientrano nella valutazione insindacabile del Tribunale e sfuggono, quindi, in linea di principio, al controllo della Corte in sede di ricorso.
– Giudizio della Corte
77 Per quanto riguarda la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., in particolare, sentenze 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei Conti, Racc. pag. I‑5281, punto 19; 7 ottobre 2004, causa C‑136/02 P, Mag Istrument/UAMI, Racc. pag. I‑9165, punto 76, nonché 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/002 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 67).
78 Così, la Corte ha segnatamente giudicato che, anche se una domanda di audizione di testimoni, formulata nell’atto introduttivo del ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’assunzione dei testimoni citati (sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 70, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 68, nonché ordinanza 15 settembre 2005, causa C‑112/04 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 38).
79 Di conseguenza, nel caso di specie, il Tribunale ha potuto giustamente considerare, al punto 81 della sentenza impugnata, che gli elementi contenuti nel fascicolo e le spiegazioni fornite nel corso della fase orale erano sufficienti a permettergli di dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente, senza che fossero necessarie altre misure di organizzazione del procedimento.
80 Poiché la seconda parte del quarto motivo è manifestamente infondata, occorre quindi respingere il motivo nella sua totalità.
81 Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere il ricorso, in quanto non è stato accolto alcuno dei motivi dedotti.
Sulle spese
82 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione, la Lenzing Fibers e il Land Burgenland ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
83 Conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al ricorso d’impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese. Conformemente a tale disposizione, occorre decidere che la Repubblica d’Austria sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sniace SA è condannata alle spese.
3) La Repubblica d’Austria sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.